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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7570/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7570/2016 r.g. proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella
Baldi, domiciliataria, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione.
-opponente-
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo De Controparte_1
Cesare, domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore del 13/1/2023;
e in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 qualità di eredi di , contumaci;
Persona_1
-opposti-
Oggetto: riassunzione del giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare n. 275/2004 r.g.es.imm. ai sensi dell'art. 616 c.p.c.
Conclusioni come formalizzate nel verbale dell'odierna udienza del
18/12/2024 che si intendono integralmente richiamate.
pagina 1 di 13 MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. II,
e 616 c.p.c., notificato in data 4/5/2016, la Parte_1 ha riassunto il giudizio definito in sede sommaria
[...] cautelare dal giudice della esecuzione immobiliare n. 275/2004
r.g.es.imm. con l'ordinanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. pronunciata l'8/3/2016 al fine di contestarne la legittimità, attesa l'infondatezza della principale avversa doglianza, incentrata sul profilo di usurarietà della clausola di determinazione degli interessi di mora contenuta nel contratto di mutuo fondiario stipulato con le parti opposte, e , in Persona_1 Controparte_1 data 7/8/1998, in misura pari all'11,10%, con ulteriore addebito delle percentuali dovute a titolo di spese di istruttoria e di assicurazione dell'immobile, per superamento del tasso soglia corrispondente alla misura dell'11,76%, rilevata, per le operazioni analoghe al finanziamento in esame, dal decreto ministeriale riferito al 3^ trimestre del 1998. Ha, infatti, da un lato, ribadito l'erroneità della prospettazione inerente al cumulo tra tasso corrispettivo e tasso di mora, dovendo la valutazione di usurarietà riguardare quest'ultimo tasso autonomamente e separatamente;
dall'altro lato, il carattere intra soglia della percentuale stabilita a titolo di interessi di mora, pari all'11,105 a fronte della soglia rilevante ai fini del giudizio di usurarietà (11.76%).
Nell'evidenziare la titolarità di un saldo residuo pari a complessivi
€24.452,46, ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca dell'ordinanza di sospensione della procedura, con vittoria di spese di giudizio e l'ulteriore condanna delle parti opposte al risarcimento del danno a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, co. III, c.p.c.
pagina 2 di 13 I.2.- Costituendosi in giudizio, e Persona_1 [...]
hanno, in primo luogo, eccepito l'improcedibilità della CP_1 domanda per tardiva iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 165 c.p.c. letto in combinato disposto con l'art. 616 c.p.c.; in secondo luogo, nel merito, ha insistito per il rigetto dell'opposizione, evidenziando come l'istituto di credito avesse, tenuto conto degli ulteriori oneri accessori (tra cui la clausola di estinzione anticipata del mutuo, un'ulteriore percentuale a titolo di penale da inadempimento, spese di istruttoria e di assicurazione), in concreto previsto ed applicato un tasso effettivo onnicomprensivo pari ad oltre il 19,30% (comparsa di risposta depositata in data 23/6/2016).
I.3.- In data 5/12/2018 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, a fronte della dichiarazione del difensore del decesso di
. Persona_1
I.4.- Riassunto tempestivamente il giudizio dalla
[...]
(cfr. decreto del 24/10/2019), il Controparte_5 contraddittorio è stato regolarmente instaurato e, nel prosieguo, risulta costituitosi il solo a mezzo dell'Avv. Controparte_1
Massimo De Cesare, in sostituzione del precedente difensore Avv.
Michele Giova.
I.5.- Istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, nonché previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio (cfr. elaborato tecnico a firma del dott. Per_2
del 21/11/2017), la causa è pervenuta, da ultimo, all'udienza
[...] del 18/12/2024 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate,
è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- In via preliminare, si osserva come l'eccezione di improcedibilità della domanda in riassunzione sia infondata, atteso che il termine dimidiato di cui all'art. 616 c.p.c. si riferisce al termine minimo di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c. e non già al termine di costituzione in giudizio di cui all'art. 165 c.p.c.
pagina 3 di 13 Nel procedere all'esame del thema decidendum, si deve evidenziare che il debitore- fideiussore opposto Controparte_1 nella fase conclusiva (si veda verbale d'udienza del 18/12/2024, nonché gli scritti difensivi finali) ha sollevato questioni nuove, non proposte né con i motivi di opposizione nella fase dinanzi al giudice della esecuzione immobiliare, né tantomeno nel corso della definizione del thema dedidendum nell'ambito del presente giudizio.
L'art. 101, comma 2, c.p.c. impone un'interpretazione dei poteri delle parti estesa alla facoltà di proporre domande di nullità e spiegare la conseguente attività probatoria sino alla precisazione delle conclusioni, in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, alla condizione che vi sia stata una previa rilevazione officiosa di tale nullità (cfr. Cass. Sez. 2, 30/09/2020, n. 20870,
Rv. 659207 - 01).
Nella specie, oltretutto, vengono sollevate anche doglianze che, in parte, ove fondate, comporterebbero la caducazione del titolo esecutivo;
il riferimento è, in particolare, alla contestazione della idoneità del contratto di mutuo di credito fondiario del 7.8.1998 a valere come titolo esecutivo, atteso che, con la previsione contenuta nell'art. 2, le parti stabilirono che la parte mutuataria riconsegnava all'istituto di credito l'intera somma mutuata perché fosse costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa, difettando l'ulteriore atto nella forma solenne prevista dall'art. 474 c.p.c. attestante lo svincolo della somma mutuata.
Risulterebbe evidente come la fondatezza di detto motivo di opposizione, oltre a doversi valutare alla stregua degli atti di causa, comporterebbe la cessazione della materia del contendere tra le parti con la conseguente improseguibilità dell'azione esecutiva
(si veda anche, in proposito, Cass. Sez. 3, 06/04/2022, n. 11241).
Orbene, la questione è stata risolta, di recente, dalle Sezioni
Unite, in modo diverso rispetto al precedente indicato dalla parte debitrice opponente (ossia Cass. n. 12007 del 2024), aderendo al principio di diritto per il quale “Il contratto di mutuo, contenente
pagina 4 di 13 la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (cfr. Cass. Sez. U., 06/03/2025,
n. 5968).
Alcuna conseguente apprezzabile in termini di nullità discenderebbe, inoltre, dalla mancata allegazione al contratto di mutuo di un piano di ammortamento contenente l'analitica indicazione del debito residuo finale, inclusivo delle quote di interessi
(variabili) rapportate, in base all'indice di riferimento variabile, all'intero arco della dilazione.
Infatti, di recente, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale
e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della
pagina 5 di 13 pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (così Cass. Sez. 1, 19/03/2025, n. 7382,
Rv. 673973 - 01); proprio il valore indicativo del piano di ammortamento nei termini suindicati porta ad escludere un difetto di determinatezza dell'oggetto negoziale allorquando le condizioni essenziali del rapporto finanziario, come ricostruite nella massima della decisione sopra citata, siano state chiaramente stabilite nel regolamento pattizio.
Inoltre, l'analitica pattuizione sui tassi di interessi ultralegali contenuta nell'art. 4 del contratto di mutuo è da considerarsi in grado di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam di cui all'art. 117, co. 4 TUB.
Quanto al contestato profilo della nullità della pattuizione del tasso di interesse variabile indicizzato all'IB perché indeterminata, in quanto non risulterebbe specificata la base del parametro (360/365), in disparte la circostanza che la pattuizione negoziale prevede una specifica modalità di esercizio del diritto di opzione della parte mutuataria tra indicizzazione al tasso IB o al diverso tasso fisso Interest Rate Swap, si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato come “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso
d'interesse, fanno riferimento all'IB, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'IB sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace
pagina 6 di 13 strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'IB (per il solo periodo in cui sia accertata
l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento” (così Cass. Sez. 3, 03/05/2024, n. 12007,
Rv. 670868 - 03); e non risulta che, nella fattispecie, il suddetto tasso sia stato convenuto in attuazione di pratiche illecite anticoncorrenziali poste in essere dall'ente finanziatore (sul punto, si veda anche Cass. n. 12007/2024).
Passando, infine, ad esaminare il principale motivo di opposizione costituito dall'asserita usurarietà della pattuizione concernente il tasso di mora convenzionale deve concludersi per il rigetto per infondatezza anche di tale doglianza.
Al riguardo, non è superfluo rammentare l'approdo interpretativo di legittimità che deve ispirare il procedimento di accertamento e di valutazione della legittimità della pattuizione dei tassi di interesse convenzionali, corrispettivi e moratori, all'interno del regolamento pattizio di mutuo, puntualmente definito dalla decisione della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni n. 19597 del 18/09/2020, in base alla quale “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il
pagina 7 di 13 tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino
l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005
(codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
La ricostruzione compiuta dal ctu dott. è immune da vizi Per_2 logici e procedimentali, avendo individuato, in applicazione del dm del 24/6/1998, avuto riguardo alla circostanza che l'operazione finanziaria in esame (mutuo fondiario a tasso variabile) è stata stipulata prima del 14/5/20111, il tasso soglia usura aumentando della metà il tegm (escludendo la maggiorazione media per i tassi di mora, in quanto rilevata a partire dal dm 25/3/2003 e ss.) e, dunque, nella percentuale dell'11.76%.
Orbene, correttamente è stato escluso dal computo del teg contrattuale l'onere pattuito a titolo di penale per l'estinzione anticipata del mutuo;
in linea di continuità con l'indirizzo pagina 8 di 13 interpretativo della Suprema Corte di Cassazione, alla cui stregua,
“in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (così Cass. Sez. 3, n.
7352 del 07/03/2022).
Pertanto, in applicazione dello specifico criterio sub f) del quesito tecnico, il Ctu, dando conto anzitutto della circostanza che il tasso di mora stabilito al momento della stipulazione del contratto ammontasse alla percentuale dell'11,10%, dunque senz'altro inferiore al tasso soglia, ha precisato che, in ogni caso, anche inglobando la sola maggiorazione di mora in più rispetto all'interesse nominale annuo del 6,30% così come pattuito, il tasso effettivamente applicato dalla banca risulterebbe pari al 6,49%
((6,65% includendo persino la commissione per l'estinzione anticipata), importo sicuramente al di sotto della soglia di rilevanza ai fini dell'usura pari all'11,76%; per concludere affermando che “i tassi effettivamente applicati dalla banca, al momento delle pattuizioni contrattuali, non hanno mai superato il tasso soglia”.
Il ctp ha censurato il ragionamento del ctu nella parte in cui non avrebbe considerato che ritenere l'intero finanziamento al tasso nominale del 6,30% non risultasse coerente con le istruzioni della
Banca d'Italia pubblicate nella G.U. n. 196 del 21.8.1999. Sennonché la censura non può condividersi trattandosi di istruzioni non ancora vigenti al momento della stipulazione del contratto di mutuo de quo.
Difatti, il CTP individua un valore del Ribor non riferibile esattamente al giorno di riferimento richiamato in contratto (ossia al 7.8.1998), bensì un valore medio relativo al mese di giugno 1998
pagina 9 di 13 pari al 4,868% (da arrotondare al 4,87%) che, sommato allo spread, restituisce un tasso del 6,67% più elevato di 0,37 punti del tasso utilizzato dal CTU.
In buona sostanza, osserva il CTU, “la determinazione, da parte del CTP, di un taeg comprensivo della mora dell'11,8243%, superiore alla soglia usura del 3^ trimestre 1998, pari all'11,760% risulta viziata:
• dall'applicazione di istruzioni della Banca d'Italia successive alla data di sottoscrizione del contratto in esame;
• dall'individuazione di un valore del Ribor (dal quale il
CTP fa discendere il citato tasso del 6,67%) non riferibile esattamente al giorno di riferimento richiamato in contratto, bensì dall'individuazione di un valore medio relativo al mese di giugno 1998”.
Quanto, invece, alla contestazione del CTP sulla mancata inclusione nell'ambito del taeg della “maggiorazione per interessi di mora (art.
1 d.l. n. 394/2000)”, il CTU ha osservato come il contratto in esame non determinasse il tasso di mora attraverso una maggiorazione del tasso corrispettivo bensì mediante la pattuizione di uno specifico tasso, ragione per cui non si è ritenuto di includere la mora nella determinazione del tasso effettivamente applicato.
Il Ctp, invece, pur in assenza di una pattuita maggiorazione ai fini della mora, determina induttivamente tale maggiorazione, nella misura del 4,80%, come differenza fra il tasso di mora pattuito tra le parti, pari all'11,10%, ed il tasso nominale iniziale pattuito nella misura del 6,30%.
Prosegue, in maniera condivisibile, il CTU che “in ogni caso, pur volendo seguire il CTP nel proprio ragionamento, laddove dovessimo assumere, quale tasso per la determinazione delle rate il
6,67%, come rilevato dallo stesso ctp e non il 6,30%, ne deriverebbe che il “differenziale” della mora sarebbe pari al 4,43% (ottenuto come differenza tra il tasso di mora pattuito fra le parti, pari
pagina 10 di 13 all'11,10% ed il citato tasso per la determinazione delle rate, quantificato dal ctp nella misura del 6,67%).
Pertanto, il tasso effettivamente applicato in contratto, seguendo sempre l'iter logico del ctp, risulterebbe pari all'11,45%
(q, quindi, inferiore alla soglia usura del 3^ trimestre 1998 pari all'11,76%, e non all'11,82%, come determinato dal ctp”.
Non potendosi, quindi, avallare la prospettazione dei debitori in ordine alla pretesa gratuità totale ai sensi dell'art. 1815, co.
II, c.c. del finanziamento, con conseguente rideterminazione di un piano di ammortamento, privo di interessi, che comporterebbe il riconoscimento di una somma a credito del mutuatario, l'opposizione all'esecuzione deve essere rigettata, dovendosi rimettere gli atti al
GE per la ripresa della stessa al fine del soddisfacimento coattivo delle residue pretese creditorie dell'istituto di credito.
III.- Alla stregua della sopravvenuta incidenza, nel corso del giudizio, di numerosi orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità che hanno affermato principi chiarificatori in tema di accertamento e valutazione dell'usurarietà delle clausole di pattuizione degli interessi convenzionali, in particolare di quelli di mora, nonché in relazione alla valenza del mutuo della specie di quello in esame a valere come titolo esecutivo, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente giudizio in misura della metà ai sensi dell'art. 92
c.p.c., dovendo, di contro, per la restante metà essere poste a carico delle parti odierne convenute, in solido tra loro, in omaggio alla regola generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione dei compensi si provvede secondo i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile ai giudizi conclusi in epoca successiva alla sua entrata in vigore.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, con riduzione in misura del 50% della voce relativa alla fase istruttoria, avendo pagina 11 di 13 la stessa natura prevalentemente documentale e tecnica, avendo riguardo all'ammontare del credito precettato:
Scaglione: da €26.000,01 a €52.000,00
Parte_2
[...]
1.701,00 // 1.701,00
[...]
Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00
Istruttoria 1.806,00 -50% 903,00
Decisoria 2.905,00 // 2.905,50
TOTALE 6.713,00
-1/2 3.356,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato in data 22-25/172016 da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti di nonché di Controparte_1
e in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
qualità di eredi di così provvede: Persona_1
a) RIGETTA l'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 275/2004
r.g.es.imm.;
b) CONDANNA le parti opposte, in solido tra loro, alla rifusione di metà delle spese del presente giudizio in favore della
[...]
liquidandole nella complessiva misura di Parte_1
€3.901,00 (di cui €545,00 per esborsi non imponibili), oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
spese compensate per la restante metà.
pagina 12 di 13 c) Pone definitivamente a carico delle parti opposte le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con decreto del 7/3/2018.
Si comunichi
Bari, 30/5/2025
La Giudice
Valentina D'Aprile
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È la data di entrata in vigore del DL n.70/2011, che, all'art. 8, co. 5, lett. d), reca la modifica dell'art. 2, co. 4, L. n. 108/1996 (“aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali”). La data del 13/7/2011 è invece quella di entrata in vigore della legge n. 106/2011, di conversione del DL n. 70/2011. Poiché la legge di conversione non ha modificato l'art. 8, co. 5, lett. d), DL n. 70/2011, tale norma è dunque entrata in vigore sin dalla data della sua pubblicazione in GU del predetto DL, ossia dal 14/5/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7570/2016 r.g. proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella
Baldi, domiciliataria, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione.
-opponente-
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo De Controparte_1
Cesare, domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore del 13/1/2023;
e in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 qualità di eredi di , contumaci;
Persona_1
-opposti-
Oggetto: riassunzione del giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare n. 275/2004 r.g.es.imm. ai sensi dell'art. 616 c.p.c.
Conclusioni come formalizzate nel verbale dell'odierna udienza del
18/12/2024 che si intendono integralmente richiamate.
pagina 1 di 13 MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. II,
e 616 c.p.c., notificato in data 4/5/2016, la Parte_1 ha riassunto il giudizio definito in sede sommaria
[...] cautelare dal giudice della esecuzione immobiliare n. 275/2004
r.g.es.imm. con l'ordinanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. pronunciata l'8/3/2016 al fine di contestarne la legittimità, attesa l'infondatezza della principale avversa doglianza, incentrata sul profilo di usurarietà della clausola di determinazione degli interessi di mora contenuta nel contratto di mutuo fondiario stipulato con le parti opposte, e , in Persona_1 Controparte_1 data 7/8/1998, in misura pari all'11,10%, con ulteriore addebito delle percentuali dovute a titolo di spese di istruttoria e di assicurazione dell'immobile, per superamento del tasso soglia corrispondente alla misura dell'11,76%, rilevata, per le operazioni analoghe al finanziamento in esame, dal decreto ministeriale riferito al 3^ trimestre del 1998. Ha, infatti, da un lato, ribadito l'erroneità della prospettazione inerente al cumulo tra tasso corrispettivo e tasso di mora, dovendo la valutazione di usurarietà riguardare quest'ultimo tasso autonomamente e separatamente;
dall'altro lato, il carattere intra soglia della percentuale stabilita a titolo di interessi di mora, pari all'11,105 a fronte della soglia rilevante ai fini del giudizio di usurarietà (11.76%).
Nell'evidenziare la titolarità di un saldo residuo pari a complessivi
€24.452,46, ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca dell'ordinanza di sospensione della procedura, con vittoria di spese di giudizio e l'ulteriore condanna delle parti opposte al risarcimento del danno a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, co. III, c.p.c.
pagina 2 di 13 I.2.- Costituendosi in giudizio, e Persona_1 [...]
hanno, in primo luogo, eccepito l'improcedibilità della CP_1 domanda per tardiva iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 165 c.p.c. letto in combinato disposto con l'art. 616 c.p.c.; in secondo luogo, nel merito, ha insistito per il rigetto dell'opposizione, evidenziando come l'istituto di credito avesse, tenuto conto degli ulteriori oneri accessori (tra cui la clausola di estinzione anticipata del mutuo, un'ulteriore percentuale a titolo di penale da inadempimento, spese di istruttoria e di assicurazione), in concreto previsto ed applicato un tasso effettivo onnicomprensivo pari ad oltre il 19,30% (comparsa di risposta depositata in data 23/6/2016).
I.3.- In data 5/12/2018 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, a fronte della dichiarazione del difensore del decesso di
. Persona_1
I.4.- Riassunto tempestivamente il giudizio dalla
[...]
(cfr. decreto del 24/10/2019), il Controparte_5 contraddittorio è stato regolarmente instaurato e, nel prosieguo, risulta costituitosi il solo a mezzo dell'Avv. Controparte_1
Massimo De Cesare, in sostituzione del precedente difensore Avv.
Michele Giova.
I.5.- Istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, nonché previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio (cfr. elaborato tecnico a firma del dott. Per_2
del 21/11/2017), la causa è pervenuta, da ultimo, all'udienza
[...] del 18/12/2024 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate,
è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- In via preliminare, si osserva come l'eccezione di improcedibilità della domanda in riassunzione sia infondata, atteso che il termine dimidiato di cui all'art. 616 c.p.c. si riferisce al termine minimo di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c. e non già al termine di costituzione in giudizio di cui all'art. 165 c.p.c.
pagina 3 di 13 Nel procedere all'esame del thema decidendum, si deve evidenziare che il debitore- fideiussore opposto Controparte_1 nella fase conclusiva (si veda verbale d'udienza del 18/12/2024, nonché gli scritti difensivi finali) ha sollevato questioni nuove, non proposte né con i motivi di opposizione nella fase dinanzi al giudice della esecuzione immobiliare, né tantomeno nel corso della definizione del thema dedidendum nell'ambito del presente giudizio.
L'art. 101, comma 2, c.p.c. impone un'interpretazione dei poteri delle parti estesa alla facoltà di proporre domande di nullità e spiegare la conseguente attività probatoria sino alla precisazione delle conclusioni, in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, alla condizione che vi sia stata una previa rilevazione officiosa di tale nullità (cfr. Cass. Sez. 2, 30/09/2020, n. 20870,
Rv. 659207 - 01).
Nella specie, oltretutto, vengono sollevate anche doglianze che, in parte, ove fondate, comporterebbero la caducazione del titolo esecutivo;
il riferimento è, in particolare, alla contestazione della idoneità del contratto di mutuo di credito fondiario del 7.8.1998 a valere come titolo esecutivo, atteso che, con la previsione contenuta nell'art. 2, le parti stabilirono che la parte mutuataria riconsegnava all'istituto di credito l'intera somma mutuata perché fosse costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa, difettando l'ulteriore atto nella forma solenne prevista dall'art. 474 c.p.c. attestante lo svincolo della somma mutuata.
Risulterebbe evidente come la fondatezza di detto motivo di opposizione, oltre a doversi valutare alla stregua degli atti di causa, comporterebbe la cessazione della materia del contendere tra le parti con la conseguente improseguibilità dell'azione esecutiva
(si veda anche, in proposito, Cass. Sez. 3, 06/04/2022, n. 11241).
Orbene, la questione è stata risolta, di recente, dalle Sezioni
Unite, in modo diverso rispetto al precedente indicato dalla parte debitrice opponente (ossia Cass. n. 12007 del 2024), aderendo al principio di diritto per il quale “Il contratto di mutuo, contenente
pagina 4 di 13 la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (cfr. Cass. Sez. U., 06/03/2025,
n. 5968).
Alcuna conseguente apprezzabile in termini di nullità discenderebbe, inoltre, dalla mancata allegazione al contratto di mutuo di un piano di ammortamento contenente l'analitica indicazione del debito residuo finale, inclusivo delle quote di interessi
(variabili) rapportate, in base all'indice di riferimento variabile, all'intero arco della dilazione.
Infatti, di recente, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale
e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della
pagina 5 di 13 pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (così Cass. Sez. 1, 19/03/2025, n. 7382,
Rv. 673973 - 01); proprio il valore indicativo del piano di ammortamento nei termini suindicati porta ad escludere un difetto di determinatezza dell'oggetto negoziale allorquando le condizioni essenziali del rapporto finanziario, come ricostruite nella massima della decisione sopra citata, siano state chiaramente stabilite nel regolamento pattizio.
Inoltre, l'analitica pattuizione sui tassi di interessi ultralegali contenuta nell'art. 4 del contratto di mutuo è da considerarsi in grado di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam di cui all'art. 117, co. 4 TUB.
Quanto al contestato profilo della nullità della pattuizione del tasso di interesse variabile indicizzato all'IB perché indeterminata, in quanto non risulterebbe specificata la base del parametro (360/365), in disparte la circostanza che la pattuizione negoziale prevede una specifica modalità di esercizio del diritto di opzione della parte mutuataria tra indicizzazione al tasso IB o al diverso tasso fisso Interest Rate Swap, si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato come “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso
d'interesse, fanno riferimento all'IB, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'IB sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace
pagina 6 di 13 strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'IB (per il solo periodo in cui sia accertata
l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento” (così Cass. Sez. 3, 03/05/2024, n. 12007,
Rv. 670868 - 03); e non risulta che, nella fattispecie, il suddetto tasso sia stato convenuto in attuazione di pratiche illecite anticoncorrenziali poste in essere dall'ente finanziatore (sul punto, si veda anche Cass. n. 12007/2024).
Passando, infine, ad esaminare il principale motivo di opposizione costituito dall'asserita usurarietà della pattuizione concernente il tasso di mora convenzionale deve concludersi per il rigetto per infondatezza anche di tale doglianza.
Al riguardo, non è superfluo rammentare l'approdo interpretativo di legittimità che deve ispirare il procedimento di accertamento e di valutazione della legittimità della pattuizione dei tassi di interesse convenzionali, corrispettivi e moratori, all'interno del regolamento pattizio di mutuo, puntualmente definito dalla decisione della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni n. 19597 del 18/09/2020, in base alla quale “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il
pagina 7 di 13 tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino
l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005
(codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
La ricostruzione compiuta dal ctu dott. è immune da vizi Per_2 logici e procedimentali, avendo individuato, in applicazione del dm del 24/6/1998, avuto riguardo alla circostanza che l'operazione finanziaria in esame (mutuo fondiario a tasso variabile) è stata stipulata prima del 14/5/20111, il tasso soglia usura aumentando della metà il tegm (escludendo la maggiorazione media per i tassi di mora, in quanto rilevata a partire dal dm 25/3/2003 e ss.) e, dunque, nella percentuale dell'11.76%.
Orbene, correttamente è stato escluso dal computo del teg contrattuale l'onere pattuito a titolo di penale per l'estinzione anticipata del mutuo;
in linea di continuità con l'indirizzo pagina 8 di 13 interpretativo della Suprema Corte di Cassazione, alla cui stregua,
“in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (così Cass. Sez. 3, n.
7352 del 07/03/2022).
Pertanto, in applicazione dello specifico criterio sub f) del quesito tecnico, il Ctu, dando conto anzitutto della circostanza che il tasso di mora stabilito al momento della stipulazione del contratto ammontasse alla percentuale dell'11,10%, dunque senz'altro inferiore al tasso soglia, ha precisato che, in ogni caso, anche inglobando la sola maggiorazione di mora in più rispetto all'interesse nominale annuo del 6,30% così come pattuito, il tasso effettivamente applicato dalla banca risulterebbe pari al 6,49%
((6,65% includendo persino la commissione per l'estinzione anticipata), importo sicuramente al di sotto della soglia di rilevanza ai fini dell'usura pari all'11,76%; per concludere affermando che “i tassi effettivamente applicati dalla banca, al momento delle pattuizioni contrattuali, non hanno mai superato il tasso soglia”.
Il ctp ha censurato il ragionamento del ctu nella parte in cui non avrebbe considerato che ritenere l'intero finanziamento al tasso nominale del 6,30% non risultasse coerente con le istruzioni della
Banca d'Italia pubblicate nella G.U. n. 196 del 21.8.1999. Sennonché la censura non può condividersi trattandosi di istruzioni non ancora vigenti al momento della stipulazione del contratto di mutuo de quo.
Difatti, il CTP individua un valore del Ribor non riferibile esattamente al giorno di riferimento richiamato in contratto (ossia al 7.8.1998), bensì un valore medio relativo al mese di giugno 1998
pagina 9 di 13 pari al 4,868% (da arrotondare al 4,87%) che, sommato allo spread, restituisce un tasso del 6,67% più elevato di 0,37 punti del tasso utilizzato dal CTU.
In buona sostanza, osserva il CTU, “la determinazione, da parte del CTP, di un taeg comprensivo della mora dell'11,8243%, superiore alla soglia usura del 3^ trimestre 1998, pari all'11,760% risulta viziata:
• dall'applicazione di istruzioni della Banca d'Italia successive alla data di sottoscrizione del contratto in esame;
• dall'individuazione di un valore del Ribor (dal quale il
CTP fa discendere il citato tasso del 6,67%) non riferibile esattamente al giorno di riferimento richiamato in contratto, bensì dall'individuazione di un valore medio relativo al mese di giugno 1998”.
Quanto, invece, alla contestazione del CTP sulla mancata inclusione nell'ambito del taeg della “maggiorazione per interessi di mora (art.
1 d.l. n. 394/2000)”, il CTU ha osservato come il contratto in esame non determinasse il tasso di mora attraverso una maggiorazione del tasso corrispettivo bensì mediante la pattuizione di uno specifico tasso, ragione per cui non si è ritenuto di includere la mora nella determinazione del tasso effettivamente applicato.
Il Ctp, invece, pur in assenza di una pattuita maggiorazione ai fini della mora, determina induttivamente tale maggiorazione, nella misura del 4,80%, come differenza fra il tasso di mora pattuito tra le parti, pari all'11,10%, ed il tasso nominale iniziale pattuito nella misura del 6,30%.
Prosegue, in maniera condivisibile, il CTU che “in ogni caso, pur volendo seguire il CTP nel proprio ragionamento, laddove dovessimo assumere, quale tasso per la determinazione delle rate il
6,67%, come rilevato dallo stesso ctp e non il 6,30%, ne deriverebbe che il “differenziale” della mora sarebbe pari al 4,43% (ottenuto come differenza tra il tasso di mora pattuito fra le parti, pari
pagina 10 di 13 all'11,10% ed il citato tasso per la determinazione delle rate, quantificato dal ctp nella misura del 6,67%).
Pertanto, il tasso effettivamente applicato in contratto, seguendo sempre l'iter logico del ctp, risulterebbe pari all'11,45%
(q, quindi, inferiore alla soglia usura del 3^ trimestre 1998 pari all'11,76%, e non all'11,82%, come determinato dal ctp”.
Non potendosi, quindi, avallare la prospettazione dei debitori in ordine alla pretesa gratuità totale ai sensi dell'art. 1815, co.
II, c.c. del finanziamento, con conseguente rideterminazione di un piano di ammortamento, privo di interessi, che comporterebbe il riconoscimento di una somma a credito del mutuatario, l'opposizione all'esecuzione deve essere rigettata, dovendosi rimettere gli atti al
GE per la ripresa della stessa al fine del soddisfacimento coattivo delle residue pretese creditorie dell'istituto di credito.
III.- Alla stregua della sopravvenuta incidenza, nel corso del giudizio, di numerosi orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità che hanno affermato principi chiarificatori in tema di accertamento e valutazione dell'usurarietà delle clausole di pattuizione degli interessi convenzionali, in particolare di quelli di mora, nonché in relazione alla valenza del mutuo della specie di quello in esame a valere come titolo esecutivo, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente giudizio in misura della metà ai sensi dell'art. 92
c.p.c., dovendo, di contro, per la restante metà essere poste a carico delle parti odierne convenute, in solido tra loro, in omaggio alla regola generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione dei compensi si provvede secondo i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile ai giudizi conclusi in epoca successiva alla sua entrata in vigore.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, con riduzione in misura del 50% della voce relativa alla fase istruttoria, avendo pagina 11 di 13 la stessa natura prevalentemente documentale e tecnica, avendo riguardo all'ammontare del credito precettato:
Scaglione: da €26.000,01 a €52.000,00
Parte_2
[...]
1.701,00 // 1.701,00
[...]
Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00
Istruttoria 1.806,00 -50% 903,00
Decisoria 2.905,00 // 2.905,50
TOTALE 6.713,00
-1/2 3.356,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato in data 22-25/172016 da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti di nonché di Controparte_1
e in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
qualità di eredi di così provvede: Persona_1
a) RIGETTA l'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 275/2004
r.g.es.imm.;
b) CONDANNA le parti opposte, in solido tra loro, alla rifusione di metà delle spese del presente giudizio in favore della
[...]
liquidandole nella complessiva misura di Parte_1
€3.901,00 (di cui €545,00 per esborsi non imponibili), oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
spese compensate per la restante metà.
pagina 12 di 13 c) Pone definitivamente a carico delle parti opposte le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con decreto del 7/3/2018.
Si comunichi
Bari, 30/5/2025
La Giudice
Valentina D'Aprile
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È la data di entrata in vigore del DL n.70/2011, che, all'art. 8, co. 5, lett. d), reca la modifica dell'art. 2, co. 4, L. n. 108/1996 (“aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali”). La data del 13/7/2011 è invece quella di entrata in vigore della legge n. 106/2011, di conversione del DL n. 70/2011. Poiché la legge di conversione non ha modificato l'art. 8, co. 5, lett. d), DL n. 70/2011, tale norma è dunque entrata in vigore sin dalla data della sua pubblicazione in GU del predetto DL, ossia dal 14/5/2011.