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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/02/2024, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2459/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2459/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO MANUELA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 69 SONDRIO presso il difensore avv. MAURO
MANUELA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA FABANI, 19 23017 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. RAPELLA
LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,.
pagina 1 di 14 (C.F. , elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._3
in VIA FABANI, 19 23017 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. RAPELLA
LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._4
VIA FABANI, 19 23017 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. RAPELLA
LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,.
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_4 C.F._5
VIA FABANI, 19 23017 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. RAPELLA
LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), Controparte_2
(C.F. ), Controparte_3
(C.F. ), Controparte_4
(C.F. ), CP_5
(C.F.) CP_6
(C.F. ), Controparte_7
(C.F. ), Controparte_8
(C.F. ), Controparte_9
APPELLATI
avente ad oggetto: Proprietà e usucapione sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia in accoglimento del presente appello, riformare in toto la sentenza di primo grado per i motivi esposti in fatto ed in diritto ed in particolare Voglia:
pagina 2 di 14 respingere tutte le domande formulate dagli attori in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
In via riconvenzionale nel merito: dichiarare acquisita in favore di , nato a [...], il [...], Parte_1
C.F. , per intervenuta prescrizione acquisitiva C.F._1
ultraventennale (ex art. 1158 c.c.) e/o per intervenuta prescrizione acquisitiva quindicinale (ex art. 1159 bis C.C.), la piena, assoluta ed esclusiva proprietà degli immobili il primo di metri quadrati 1.760 ubicato in Talamona (SO), distinto in catasto del medesimo comune Sezione Terreni al foglio 13 particella n. 65 – natura dell'immobile: prato - classe 3, dati descrittivi dell'immobile: are 17 e centiare 60, reddito dominicale di € 10,91 e il secondo di metri quadrati 1.870 ubicato in
Talamona (SO), distinto in catasto del medesimo comune Sezione Terreni al foglio 13 particella n.699 - natura dell'immobile: prato - classe 3, dati descrittivi dell'immobile: are 18 e centiare 70, reddito dominicale di € 1,45; munire l'emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione ed ordinarne la trascrizione nei competenti RR.II di Sondrio e la relativa annotazione e voltura catastale presso l' direzione provinciale di Sondrio Organizzazione_1
- ufficio provinciale del territorio servizi catastali, con esonero dei Responsabili degli uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale.
PER , , E Controparte_1 Parte_3 Parte_2
Parte_4
pagina 3 di 14 in via principale, nel merito: rigettare l'appello proposto avverso la sentenza impugnata, in quanto infondati in fatto e diritto e per l'effetto confermare, se del caso anche con diversa motivazione, la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. veniva citato in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio dai sigg. Parte_1
, , e al fine di accertare che gli Controparte_1 Pt_3 Pt_2 Parte_4
immobili al Fg. 13 mappali nn. 65 e 699 siti nel Comune di Talamona erano detenuti senza titolo dal medesimo sig. con condanna di quest'ultimo al rilascio: Pt_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, nel merito accertato che Parte_1
detiene senza titolo gli immobili posti in Comune di Talamona e censiti nel catasto terreni di tale Comune a fg. 13 mappali nn. 65 e 699, condannare il convenuto a rilasciare agli attori tali immobili, quali legittimi proprietari degli stessi. Con vittoria delle spese”.
La fraterna dichiarava di essere proprietaria di tali fondi agricoli per averli CP_1
ricevuti in seguito a successione legittima in morte di , che a sua Persona_1
volta li aveva avuti a seguito di donazione della sig.ra . Controparte_10
Il convenuto sig. si costituiva proponendo domanda riconvenzionale di Parte_1
usucapione. precisava che, da oltre vent'anni, era nel possesso ininterrotto, Parte_1
pacifico, manifesto ed uti dominis dei seguenti immobili: appezzamento di terreno di metri quadrati 1.760 ubicato in Talamona (SO), distinto in catasto del medesimo comune
Sezione Terreni al foglio 13 particella n. 65 - natura dell'immobile: prato - classe 3, dati descrittivi dell'immobile: are 17 e centiare 60, reddito dominicale di € 10,91. E fondo di metri quadrati 1.870 ubicato in Talamona (SO), distinto in catasto del medesimo comune
Sezione Terreni al foglio 13 particella n. 699 - natura dell'immobile: prato - classe 3, dati descrittivi dell'immobile: are 18 e centiare 70, reddito dominicale di € 1,45. Tali pagina 4 di 14 fondi erano catastalmente intestati ai sigg. , , e Controparte_1 Pt_3 Pt_4 Parte_2
e il n. 699 anche alla fraterna ed altri sigg. Il convenuto,
[...] CP_5 CP_1
in via riconvenzionale chiedeva accertarsi l'intervenuta usucapione, avendo posseduto da venti anni o perlomeno da 15 anni, i suddetti immobili ininterrottamente, pacificamente e manifestamente, avendoli detenuti e lavorati, mantenendo gli appezzamenti di terreno agricolo in stato di buona conservazione, provvedendo alla pulitura dalle erbacce e alla coltivazione dei menzionati fondi, sostenendo in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie e facendo propri i frutti ottenuti, comportandosi nel godimento di tali cespiti come esclusivo proprietario, tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, no corrispondendo alcunché per il relativo godimento.
In corso di causa, su espressa richiesta del convenuto , il Giudice Istruttore Parte_1
- con provvedimento datato 25 gennaio 2020 - fissava la nuova udienza per il 10 giugno
2020 ad ore 10.30 al fine di consentire la chiamata in causa del terzo, considerato che il fondo n. 65 a Foglio 13 ubicato nel Comune di Talamona è in comproprietà dei SOLI attori - regolarmente costituiti - mentre il terreno a mappale n. 699 Foglio 13, sempre sito nel Comune di Talamona, è in comproprietà NON SOLO degli attori, ma anche dei sigg. , , , , Controparte_11 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, e . CP_5 CP_6 Controparte_7
Nel giudizio si costituivano tutti gli odierni appellati mentre , e CP_5 CP_6
ed altri rimanevano contumaci. CP_7 CP_1
Il Giudice, dichiarata la contumacia, ammetteva le prove richieste dalle parti ed esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 218/2023 datata 11 luglio 2023 - pubblicata il 13 luglio 2023 - notificata il 14 luglio 2023 – il Tribunale di Sondrio ha così deciso: “
PQM
Il Tribunale di Sondrio in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina 5 di 14 eccezione disattesa o assorbita, accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il convenuto al rilascio degli immobili posti in Comune di Talamona e censiti nel Catasto terreni di tale Comune a Fg. 13 mappali nn. 65 e 699, condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori che liquida in €
189,14 per esposti ed € 2.836,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA”.
Avverso e per la modifica della sentenza n. 218/2023, l'appellante Parte_1
impugna la sentenza con un UNICO MOTIVO, ove illustra la SUSSISTENZA DEI
REQUISITI PER L'USUCAPIONE.
Si costituiscono gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
Alla prima udienza del 23.1.2024, il consigliere istruttore invita le parti a valutare possibilità di bonario componimento delle lite.
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono possibilità transattive.
Il consigliere istruttore rinvia per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 6 febbraio 2024, che si svolgerà in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note conclusive sino al 31 gennaio 2024; assegna altresì termine sino all'udienza per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., salva l'applicazione del comma 4 di detto articolo, in mancanza di deposito delle stesse, riservando il deposito della sentenza nel termine di legge decorrente dall'udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta -in estrema sintesi- che il Tribunale non abbia tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali, dalle quali emerge che risulta pienamente provato che il sig.
fin dal 1998 o dal 2003 si trova “….in relazione materiale con la res, Parte_1
pagina 6 di 14 dimostrando non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione”.
In particolare, l'appellante richiama le testimonianze dei signori CP_12
, , , , CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
, che risultano -secondo CP_17 CP_18 CP_19
tesi- decisive ai fini delle decisione.
La Corte osserva quanto segue.
L'appello risulta palesemente infondato.
La fattispecie de quo va ricondotta a quella prevista dall'art. 1158 c.c. laddove sancisce che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. La giurisprudenza di legittimità (per tutte Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873) ha chiarito che ai fini dell'usucapione non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni: colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. Chi, quindi, agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (per tutte
Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011). La parte convenuta in primo grado ai sensi dell'art. 2697 c.c. aveva, pertanto, l'onere di dimostrare l'esistenza dei detti presupposti di legge.
Il primo giudice ha rigettato la domanda di usucapione ritenendo che l'attore non avesse fornito prova dell'animus possidendi.
L'appello non merita accoglimento per i motivi che seguono.
pagina 7 di 14 È onere di chi invoca l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Egli deve infatti provare non solo di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidenti per il tempo necessario per usucapire.
Per il perfezionamento dell'usucapione è infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, n.20508).
Più precisamente, la Cassazione con ordinanza 8 febbraio – 30 luglio 2019, n. 20508 ricorda che chi invoca l'intervenuta usucapione deve dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Per il perfezionamento dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del “dominio esclusivo” sulla cosa da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Le testimonianze assunte in primo grado confermano, solo, il possesso da parte dell'appellante dei terreni oggetto della domanda di usucapione.
Tali circostanze provano il primo degli elementi costitutivi necessari ai fini dell'usucapione: il cosidetto corpus, cioè lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale.
L'attività di coltivazione (provata in atti) configura un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (coltivare un terreno, con la messa a dimora di piante, irrigazione etc., significa, infatti, disporre materialmente di esso), ma non se non
è svolta grazie a mera tolleranza del proprietario, con la conseguenza che lo svolgimento di detta attività non può consentire, di per sé, di desumere in via presuntiva l'animus
pagina 8 di 14 possidendi, in quanto non indicativa dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria.
Conseguentemente, la coltivazione del fondo, di cui -tra l'altro- manca la prova fosse recintato e intercluso a terzi, non è di per sé sufficiente a costituire prova al fine dell'acquisto a titolo originario per usucapione, non esprimendo l'intento dell'animus del coltivatore, necessitando invece che si manifesti un'attività materiale di esercizio della proprietà (Cass. sent. n. 9325/2011; Cass. sent. n. 18215 del 29.07.2013 e da ultimo Cass. Sezione Civile n. 19580 del 09.07.2021).
In altri termini, la coltivazione del fondo unitamente alla cura dello stesso sono attività corrispondenti non necessariamente all'esercizio esclusivo del diritto di proprietà, ma sono perfettamente compatibili con l'affitto di un terreno /o la colonia parziaria.
L'appello, sotto tale profilo, non merita accoglimento.
L'appellante si duole che il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che “tutti i testimoni escussi e ci si riferisce sia a quelli di parte attrice, che di parte convenuta, hanno espressamente dichiarato che i terreni agricoli per cui è causa… a far data dall'anno 1998 sono coltivati, falciati, concimati e pascolati dalla fraterna Parte_5
”.
[...] Parte_1
Questa Corte, preliminarmente, evidenzia che l'odierno appellante ha sporto querela il giorno 8.3.2022 avanti ai Carabinieri per falsa testimonianza, resa nella causa di primo grado, nei confronti di le stesse CP_20 CP_14 CP_15
testimonianze di cui invoca nel presente appello la rilevanza.
In ogni caso, questa Corte, ritiene particolarmente decisive e concludenti, tra le numerose testimonianze assunte, quelle di e : testi da CP_12 CP_19
considerare particolarmente qualificati in ragione di quanto costoro hanno riferito con precisione e del rapporto che i medesimi hanno avuto con i fondi de quibus.
In particolare, sia che hanno confermato di aver CP_12 CP_19
coltivato i fondi in questione in quanto autorizzati dai fratelli (e dai loro danti CP_1
pagina 9 di 14 causa), il primo nel periodo 1994/1998 ed il secondo nel periodo 1998/2009.
Non di possesso uti dominus si trattava, quindi, ma di detenzione autorizzata dai legittimi proprietari.
In particolare, ha confermato di aver coltivato tali fondi a foraggio, di CP_12
averli falciati e concimati nel periodo 1994/1998 e di aver corrisposto annualmente a titolo di corrispettivo ai fratelli del burro e del formaggio;
ha altresì CP_1
confermato che nel 1998 non “avendo più le bestie” aveva “dato i terreni al fratello di ” (cioè ) “chiedendo però prima il permesso ai signori Parte_1 CP_19
(cfr. doc. n. 8). CP_1
ha a sua volta riferito di aver avuto “il fondo numero 65 a fog. 13 in CP_19
gestione insieme al fondo n. 699 sin dalla primavera del 1998, quando io stavo costruendo la stalla (n. 891) e li falciavo;
li aveva quell'anno lì in gestione ancora il macellaio ”; ha chiarito che per averli “in gestione” intendeva “li aveva CP_12
in affitto, cioè li lavorava lui per conto dei proprietari”. (cfr. doc. n. 9).
Il medesimo ha altresì riferito che “quell'anno lì (il 1998 n.d.r.) mi ha CP_19
chiesto l' se glieli falciavo io perché lui non aveva tempo, poi in autunno mi ha CP_12
fatto parlare con gli zii dei EZ (io ho sempre parlato e trattato con il povero e la signora che era sua sorella e che per me erano i Controparte_11 Tes_1
proprietari) e io sapevo che un pezzo quello in giallo n. 699 era degli zii e l'altro quello n. 65 era di tanti nipoti “perché non avevano fatto le divisioni”.
Egli ha pure riferito che “io falciavo, concimavo e coltivavo e ciò sino a che sono stato in azienda, perché poi è subentrato mio fratello n.d.r.) nel 2009; Parte_1 [...]
mi ha sempre aiutato perché eravamo sempre in azienda, sin da quando ho Pt_1
iniziato anche quando l'azienda era solo intestata a me perché d'estate io andavo in alpeggio e lui falciava i prati e se ne occupava lui di tutti i prati”.
pagina 10 di 14 Ed infine che “fino a che ho cominciato io con mio fratello, i terreni erano coltivati dall poi li abbiamo coltivati io e mio fratello e quando me ne sono andato nel CP_12
2009 ho sempre visto le bestie di mio fratello”.
, a conferma della sua consapevolezza che lo sfalcio dei fondi avveniva CP_19
per autorizzazione dei legittimi proprietari ha altresì riferito che “mi ricordo solo che veniva a trovarci l ( dante causa degli appellati, Tes_1 Persona_2
n.d.r.) e capitava che se avevo ammazzato il maiale gli davo qualche salsiccia perché a me è sempre stato detto di tenere puliti e in ordine e lavorare i prati e che lui non voleva niente”.
Come esattamente ritenuto dal Giudice di prime cure, ciò che rileva è che CP_19
(teste citato da , nonché fratello di quest'ultimo) ha pienamente confermato Parte_1
che la sua coltivazione dei mappali per cui è causa nel periodo 1998/2009 (successivo al periodo in cui la detenzione degli immobili era in capo ad , anch'egli CP_12
autorizzato dagli odierni appellati) non è avvenuta uti dominus, ma nella perfetta consapevolezza che i fondi fossero di proprietà della fraterna dalla quale CP_1
egli era autorizzato.
Di fronte alla chiarezza ed univocità di tali dichiarazioni, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che anche quanto riferito dagli altri testimoni abbia confermato, pur “in maniera laconica, de relato e talvolta generica con riferimento alle date, la lavorazione e manutenzione, previa autorizzazione degli attori e dei loro danti causa, dei terreni oggetto de quibus, da parte di e poi di ”. CP_12 CP_19
In particolare, come pure esattamente ritenuto dal Giudice del primo grado di giudizio, nessuna tra le dichiarazioni dei testimoni diversi da e CP_12 CP_19
escussi nel corso del giudizio, ha dimostrato che gli attori ed i loro danti causa avessero accordato “il passaggio in ordine alla coltivazione e manutenzione dei beni immobili oggetto di causa, da al fratello , potendosi pertanto ravvisare CP_19 Parte_1
pagina 11 di 14 in tale occasione quel quid pluris costituito dall'interversione del possesso e dell'animus possidendi richiesti ai fini della decorrenza del possesso ad usucapionem”.
Il Giudice del Tribunale di Sondrio, sulla scorta delle risultanze istruttorie, ha dunque correttamente respinto la domanda riconvenzionale formulata dall'odierno appellante, ritenendo che sia stata “raggiunta la prova che… il possesso di possa Parte_1
tuttalpiù aver avuto inizio dall'anno 2009, quando il fratello, , cessava la CP_19
propria attività cui subentrava l'odierno convenuto”, periodo che non risulta sufficiente a usucapire il bene.
L'appellate evidenzia che l'anno 2009, indicato da come quello in cui egli CP_19
se ne “è andato” dai fondi de quibus, e ripreso dal Giudice del Tribunale di Sondrio a pagina 6 della sentenza, sarebbe frutto di un'errata trascrizione a verbale.
Secondo l'appellante l'anno a cui avrebbe fatto riferimento sarebbe il CP_19
2003 e coinciderebbe con l'anno di creazione della S.n.c. tra i fratelli , avvenuta Pt_1
- appunto- nell'anno 2003.
In primo luogo, si sottolinea che nella trascrizione delle dichiarazioni rese dal testimone
(riportate tra virgolette e in corsivo), la difesa di ha aggiunto una CP_19 Pt_1
parte non contenuta nel verbale dell'udienza del 24.11.2022.
Leggendo tale verbale si evince che ha riferito che “io falciavo, CP_19
concimavo e coltivavo e ciò fino a che sono stato in azienda, perché poi è subentrato mio fratello nel 2009”.
Si sottolinea che proprio il capitolo di prova ammesso dal Giudice e formulato da faceva espresso riferimento, appunto, all'anno 2009. Parte_1
Inoltre, il teste ha fatto riferimento all'anno 2009 quale anno di cessazione CP_19
della sua attività nell'impresa agricola, perché proprio in data 1.10.2009 egli ha ceduto la propria quota di partecipazione al capitale sociale della “ Organizzazione_2
, in parti uguali, ai fratelli e (doc. n. 5
[...] Parte_1 CP_21
fascicolo del convenuto del primo grado di giudizio). È quindi da tale data (1.10.2009), pagina 12 di 14 verosimilmente, che “se ne è andato”, come dallo stesso effettivamente CP_19
dichiarato, cessando la propria attività agricola sui fondi de quibus (sul punto vedi anche dichiarazione sottoscritta della stessa parte appellante avanti ai Carabinieri e relativa documentazione prodotta telematicamente il 9.5.2022).
D'altra parte se -come assume l'appellante- il verbale non fosse veritiero sarebbe stato necessario proporre querela di falso;
infatti il verbale di udienza è un atto pubblico, il quale, come tale, fa piena prova fino a querela di falso
Infine, l'appellante lamenta che molti dei convenuti sono rimasti contumaci,
“avvalorando così la domanda di usucapione del sig. ”: circostanza “che il Parte_1
Giudice di primo grado nemmeno ha valutato!!”
E' giurisprudenza pacifica e consolidata della Suprema Corte quella secondo cui “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (tra le tante: Cass. 14372/23).
Tutto ciò premesso, stante la palese infondatezza dell'appello (con conseguente revoca del Gratuito patrocinio come da separato Decreto), la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, di bassa complessità, nei valori medi (esclusa la fase istruttoria).
Va, altresì, disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del
14/03/2014, Rv. 630550).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa d'appello, pagina 13 di 14 -rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 218/2023 datata 11 Parte_1
luglio 2023 - pubblicata il 13 luglio 2023 - notificata il 14 luglio 2023 – resa dal
Tribunale di Sondrio, che per l'effetto conferma;
-nulla sulle spese nei confronti dei contumaci;
-condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado in Parte_1
favore della parte appellata costituita, liquidate in Euro 6.946,00, oltre, IVA, CPA e
15%spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.
13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
Così deciso in Milano il 6.2.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2459/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO MANUELA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 69 SONDRIO presso il difensore avv. MAURO
MANUELA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA FABANI, 19 23017 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. RAPELLA
LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,.
pagina 1 di 14 (C.F. , elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._3
in VIA FABANI, 19 23017 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. RAPELLA
LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._4
VIA FABANI, 19 23017 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. RAPELLA
LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,.
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_4 C.F._5
VIA FABANI, 19 23017 MORBEGNO presso lo studio dell'avv. RAPELLA
LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), Controparte_2
(C.F. ), Controparte_3
(C.F. ), Controparte_4
(C.F. ), CP_5
(C.F.) CP_6
(C.F. ), Controparte_7
(C.F. ), Controparte_8
(C.F. ), Controparte_9
APPELLATI
avente ad oggetto: Proprietà e usucapione sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia in accoglimento del presente appello, riformare in toto la sentenza di primo grado per i motivi esposti in fatto ed in diritto ed in particolare Voglia:
pagina 2 di 14 respingere tutte le domande formulate dagli attori in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
In via riconvenzionale nel merito: dichiarare acquisita in favore di , nato a [...], il [...], Parte_1
C.F. , per intervenuta prescrizione acquisitiva C.F._1
ultraventennale (ex art. 1158 c.c.) e/o per intervenuta prescrizione acquisitiva quindicinale (ex art. 1159 bis C.C.), la piena, assoluta ed esclusiva proprietà degli immobili il primo di metri quadrati 1.760 ubicato in Talamona (SO), distinto in catasto del medesimo comune Sezione Terreni al foglio 13 particella n. 65 – natura dell'immobile: prato - classe 3, dati descrittivi dell'immobile: are 17 e centiare 60, reddito dominicale di € 10,91 e il secondo di metri quadrati 1.870 ubicato in
Talamona (SO), distinto in catasto del medesimo comune Sezione Terreni al foglio 13 particella n.699 - natura dell'immobile: prato - classe 3, dati descrittivi dell'immobile: are 18 e centiare 70, reddito dominicale di € 1,45; munire l'emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione ed ordinarne la trascrizione nei competenti RR.II di Sondrio e la relativa annotazione e voltura catastale presso l' direzione provinciale di Sondrio Organizzazione_1
- ufficio provinciale del territorio servizi catastali, con esonero dei Responsabili degli uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale.
PER , , E Controparte_1 Parte_3 Parte_2
Parte_4
pagina 3 di 14 in via principale, nel merito: rigettare l'appello proposto avverso la sentenza impugnata, in quanto infondati in fatto e diritto e per l'effetto confermare, se del caso anche con diversa motivazione, la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. veniva citato in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio dai sigg. Parte_1
, , e al fine di accertare che gli Controparte_1 Pt_3 Pt_2 Parte_4
immobili al Fg. 13 mappali nn. 65 e 699 siti nel Comune di Talamona erano detenuti senza titolo dal medesimo sig. con condanna di quest'ultimo al rilascio: Pt_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, nel merito accertato che Parte_1
detiene senza titolo gli immobili posti in Comune di Talamona e censiti nel catasto terreni di tale Comune a fg. 13 mappali nn. 65 e 699, condannare il convenuto a rilasciare agli attori tali immobili, quali legittimi proprietari degli stessi. Con vittoria delle spese”.
La fraterna dichiarava di essere proprietaria di tali fondi agricoli per averli CP_1
ricevuti in seguito a successione legittima in morte di , che a sua Persona_1
volta li aveva avuti a seguito di donazione della sig.ra . Controparte_10
Il convenuto sig. si costituiva proponendo domanda riconvenzionale di Parte_1
usucapione. precisava che, da oltre vent'anni, era nel possesso ininterrotto, Parte_1
pacifico, manifesto ed uti dominis dei seguenti immobili: appezzamento di terreno di metri quadrati 1.760 ubicato in Talamona (SO), distinto in catasto del medesimo comune
Sezione Terreni al foglio 13 particella n. 65 - natura dell'immobile: prato - classe 3, dati descrittivi dell'immobile: are 17 e centiare 60, reddito dominicale di € 10,91. E fondo di metri quadrati 1.870 ubicato in Talamona (SO), distinto in catasto del medesimo comune
Sezione Terreni al foglio 13 particella n. 699 - natura dell'immobile: prato - classe 3, dati descrittivi dell'immobile: are 18 e centiare 70, reddito dominicale di € 1,45. Tali pagina 4 di 14 fondi erano catastalmente intestati ai sigg. , , e Controparte_1 Pt_3 Pt_4 Parte_2
e il n. 699 anche alla fraterna ed altri sigg. Il convenuto,
[...] CP_5 CP_1
in via riconvenzionale chiedeva accertarsi l'intervenuta usucapione, avendo posseduto da venti anni o perlomeno da 15 anni, i suddetti immobili ininterrottamente, pacificamente e manifestamente, avendoli detenuti e lavorati, mantenendo gli appezzamenti di terreno agricolo in stato di buona conservazione, provvedendo alla pulitura dalle erbacce e alla coltivazione dei menzionati fondi, sostenendo in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie e facendo propri i frutti ottenuti, comportandosi nel godimento di tali cespiti come esclusivo proprietario, tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, no corrispondendo alcunché per il relativo godimento.
In corso di causa, su espressa richiesta del convenuto , il Giudice Istruttore Parte_1
- con provvedimento datato 25 gennaio 2020 - fissava la nuova udienza per il 10 giugno
2020 ad ore 10.30 al fine di consentire la chiamata in causa del terzo, considerato che il fondo n. 65 a Foglio 13 ubicato nel Comune di Talamona è in comproprietà dei SOLI attori - regolarmente costituiti - mentre il terreno a mappale n. 699 Foglio 13, sempre sito nel Comune di Talamona, è in comproprietà NON SOLO degli attori, ma anche dei sigg. , , , , Controparte_11 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, e . CP_5 CP_6 Controparte_7
Nel giudizio si costituivano tutti gli odierni appellati mentre , e CP_5 CP_6
ed altri rimanevano contumaci. CP_7 CP_1
Il Giudice, dichiarata la contumacia, ammetteva le prove richieste dalle parti ed esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 218/2023 datata 11 luglio 2023 - pubblicata il 13 luglio 2023 - notificata il 14 luglio 2023 – il Tribunale di Sondrio ha così deciso: “
PQM
Il Tribunale di Sondrio in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina 5 di 14 eccezione disattesa o assorbita, accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il convenuto al rilascio degli immobili posti in Comune di Talamona e censiti nel Catasto terreni di tale Comune a Fg. 13 mappali nn. 65 e 699, condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori che liquida in €
189,14 per esposti ed € 2.836,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA”.
Avverso e per la modifica della sentenza n. 218/2023, l'appellante Parte_1
impugna la sentenza con un UNICO MOTIVO, ove illustra la SUSSISTENZA DEI
REQUISITI PER L'USUCAPIONE.
Si costituiscono gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
Alla prima udienza del 23.1.2024, il consigliere istruttore invita le parti a valutare possibilità di bonario componimento delle lite.
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono possibilità transattive.
Il consigliere istruttore rinvia per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 6 febbraio 2024, che si svolgerà in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note conclusive sino al 31 gennaio 2024; assegna altresì termine sino all'udienza per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., salva l'applicazione del comma 4 di detto articolo, in mancanza di deposito delle stesse, riservando il deposito della sentenza nel termine di legge decorrente dall'udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta -in estrema sintesi- che il Tribunale non abbia tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali, dalle quali emerge che risulta pienamente provato che il sig.
fin dal 1998 o dal 2003 si trova “….in relazione materiale con la res, Parte_1
pagina 6 di 14 dimostrando non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione”.
In particolare, l'appellante richiama le testimonianze dei signori CP_12
, , , , CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
, che risultano -secondo CP_17 CP_18 CP_19
tesi- decisive ai fini delle decisione.
La Corte osserva quanto segue.
L'appello risulta palesemente infondato.
La fattispecie de quo va ricondotta a quella prevista dall'art. 1158 c.c. laddove sancisce che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. La giurisprudenza di legittimità (per tutte Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873) ha chiarito che ai fini dell'usucapione non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni: colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. Chi, quindi, agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (per tutte
Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011). La parte convenuta in primo grado ai sensi dell'art. 2697 c.c. aveva, pertanto, l'onere di dimostrare l'esistenza dei detti presupposti di legge.
Il primo giudice ha rigettato la domanda di usucapione ritenendo che l'attore non avesse fornito prova dell'animus possidendi.
L'appello non merita accoglimento per i motivi che seguono.
pagina 7 di 14 È onere di chi invoca l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Egli deve infatti provare non solo di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidenti per il tempo necessario per usucapire.
Per il perfezionamento dell'usucapione è infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, n.20508).
Più precisamente, la Cassazione con ordinanza 8 febbraio – 30 luglio 2019, n. 20508 ricorda che chi invoca l'intervenuta usucapione deve dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Per il perfezionamento dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del “dominio esclusivo” sulla cosa da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Le testimonianze assunte in primo grado confermano, solo, il possesso da parte dell'appellante dei terreni oggetto della domanda di usucapione.
Tali circostanze provano il primo degli elementi costitutivi necessari ai fini dell'usucapione: il cosidetto corpus, cioè lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale.
L'attività di coltivazione (provata in atti) configura un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (coltivare un terreno, con la messa a dimora di piante, irrigazione etc., significa, infatti, disporre materialmente di esso), ma non se non
è svolta grazie a mera tolleranza del proprietario, con la conseguenza che lo svolgimento di detta attività non può consentire, di per sé, di desumere in via presuntiva l'animus
pagina 8 di 14 possidendi, in quanto non indicativa dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria.
Conseguentemente, la coltivazione del fondo, di cui -tra l'altro- manca la prova fosse recintato e intercluso a terzi, non è di per sé sufficiente a costituire prova al fine dell'acquisto a titolo originario per usucapione, non esprimendo l'intento dell'animus del coltivatore, necessitando invece che si manifesti un'attività materiale di esercizio della proprietà (Cass. sent. n. 9325/2011; Cass. sent. n. 18215 del 29.07.2013 e da ultimo Cass. Sezione Civile n. 19580 del 09.07.2021).
In altri termini, la coltivazione del fondo unitamente alla cura dello stesso sono attività corrispondenti non necessariamente all'esercizio esclusivo del diritto di proprietà, ma sono perfettamente compatibili con l'affitto di un terreno /o la colonia parziaria.
L'appello, sotto tale profilo, non merita accoglimento.
L'appellante si duole che il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che “tutti i testimoni escussi e ci si riferisce sia a quelli di parte attrice, che di parte convenuta, hanno espressamente dichiarato che i terreni agricoli per cui è causa… a far data dall'anno 1998 sono coltivati, falciati, concimati e pascolati dalla fraterna Parte_5
”.
[...] Parte_1
Questa Corte, preliminarmente, evidenzia che l'odierno appellante ha sporto querela il giorno 8.3.2022 avanti ai Carabinieri per falsa testimonianza, resa nella causa di primo grado, nei confronti di le stesse CP_20 CP_14 CP_15
testimonianze di cui invoca nel presente appello la rilevanza.
In ogni caso, questa Corte, ritiene particolarmente decisive e concludenti, tra le numerose testimonianze assunte, quelle di e : testi da CP_12 CP_19
considerare particolarmente qualificati in ragione di quanto costoro hanno riferito con precisione e del rapporto che i medesimi hanno avuto con i fondi de quibus.
In particolare, sia che hanno confermato di aver CP_12 CP_19
coltivato i fondi in questione in quanto autorizzati dai fratelli (e dai loro danti CP_1
pagina 9 di 14 causa), il primo nel periodo 1994/1998 ed il secondo nel periodo 1998/2009.
Non di possesso uti dominus si trattava, quindi, ma di detenzione autorizzata dai legittimi proprietari.
In particolare, ha confermato di aver coltivato tali fondi a foraggio, di CP_12
averli falciati e concimati nel periodo 1994/1998 e di aver corrisposto annualmente a titolo di corrispettivo ai fratelli del burro e del formaggio;
ha altresì CP_1
confermato che nel 1998 non “avendo più le bestie” aveva “dato i terreni al fratello di ” (cioè ) “chiedendo però prima il permesso ai signori Parte_1 CP_19
(cfr. doc. n. 8). CP_1
ha a sua volta riferito di aver avuto “il fondo numero 65 a fog. 13 in CP_19
gestione insieme al fondo n. 699 sin dalla primavera del 1998, quando io stavo costruendo la stalla (n. 891) e li falciavo;
li aveva quell'anno lì in gestione ancora il macellaio ”; ha chiarito che per averli “in gestione” intendeva “li aveva CP_12
in affitto, cioè li lavorava lui per conto dei proprietari”. (cfr. doc. n. 9).
Il medesimo ha altresì riferito che “quell'anno lì (il 1998 n.d.r.) mi ha CP_19
chiesto l' se glieli falciavo io perché lui non aveva tempo, poi in autunno mi ha CP_12
fatto parlare con gli zii dei EZ (io ho sempre parlato e trattato con il povero e la signora che era sua sorella e che per me erano i Controparte_11 Tes_1
proprietari) e io sapevo che un pezzo quello in giallo n. 699 era degli zii e l'altro quello n. 65 era di tanti nipoti “perché non avevano fatto le divisioni”.
Egli ha pure riferito che “io falciavo, concimavo e coltivavo e ciò sino a che sono stato in azienda, perché poi è subentrato mio fratello n.d.r.) nel 2009; Parte_1 [...]
mi ha sempre aiutato perché eravamo sempre in azienda, sin da quando ho Pt_1
iniziato anche quando l'azienda era solo intestata a me perché d'estate io andavo in alpeggio e lui falciava i prati e se ne occupava lui di tutti i prati”.
pagina 10 di 14 Ed infine che “fino a che ho cominciato io con mio fratello, i terreni erano coltivati dall poi li abbiamo coltivati io e mio fratello e quando me ne sono andato nel CP_12
2009 ho sempre visto le bestie di mio fratello”.
, a conferma della sua consapevolezza che lo sfalcio dei fondi avveniva CP_19
per autorizzazione dei legittimi proprietari ha altresì riferito che “mi ricordo solo che veniva a trovarci l ( dante causa degli appellati, Tes_1 Persona_2
n.d.r.) e capitava che se avevo ammazzato il maiale gli davo qualche salsiccia perché a me è sempre stato detto di tenere puliti e in ordine e lavorare i prati e che lui non voleva niente”.
Come esattamente ritenuto dal Giudice di prime cure, ciò che rileva è che CP_19
(teste citato da , nonché fratello di quest'ultimo) ha pienamente confermato Parte_1
che la sua coltivazione dei mappali per cui è causa nel periodo 1998/2009 (successivo al periodo in cui la detenzione degli immobili era in capo ad , anch'egli CP_12
autorizzato dagli odierni appellati) non è avvenuta uti dominus, ma nella perfetta consapevolezza che i fondi fossero di proprietà della fraterna dalla quale CP_1
egli era autorizzato.
Di fronte alla chiarezza ed univocità di tali dichiarazioni, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che anche quanto riferito dagli altri testimoni abbia confermato, pur “in maniera laconica, de relato e talvolta generica con riferimento alle date, la lavorazione e manutenzione, previa autorizzazione degli attori e dei loro danti causa, dei terreni oggetto de quibus, da parte di e poi di ”. CP_12 CP_19
In particolare, come pure esattamente ritenuto dal Giudice del primo grado di giudizio, nessuna tra le dichiarazioni dei testimoni diversi da e CP_12 CP_19
escussi nel corso del giudizio, ha dimostrato che gli attori ed i loro danti causa avessero accordato “il passaggio in ordine alla coltivazione e manutenzione dei beni immobili oggetto di causa, da al fratello , potendosi pertanto ravvisare CP_19 Parte_1
pagina 11 di 14 in tale occasione quel quid pluris costituito dall'interversione del possesso e dell'animus possidendi richiesti ai fini della decorrenza del possesso ad usucapionem”.
Il Giudice del Tribunale di Sondrio, sulla scorta delle risultanze istruttorie, ha dunque correttamente respinto la domanda riconvenzionale formulata dall'odierno appellante, ritenendo che sia stata “raggiunta la prova che… il possesso di possa Parte_1
tuttalpiù aver avuto inizio dall'anno 2009, quando il fratello, , cessava la CP_19
propria attività cui subentrava l'odierno convenuto”, periodo che non risulta sufficiente a usucapire il bene.
L'appellate evidenzia che l'anno 2009, indicato da come quello in cui egli CP_19
se ne “è andato” dai fondi de quibus, e ripreso dal Giudice del Tribunale di Sondrio a pagina 6 della sentenza, sarebbe frutto di un'errata trascrizione a verbale.
Secondo l'appellante l'anno a cui avrebbe fatto riferimento sarebbe il CP_19
2003 e coinciderebbe con l'anno di creazione della S.n.c. tra i fratelli , avvenuta Pt_1
- appunto- nell'anno 2003.
In primo luogo, si sottolinea che nella trascrizione delle dichiarazioni rese dal testimone
(riportate tra virgolette e in corsivo), la difesa di ha aggiunto una CP_19 Pt_1
parte non contenuta nel verbale dell'udienza del 24.11.2022.
Leggendo tale verbale si evince che ha riferito che “io falciavo, CP_19
concimavo e coltivavo e ciò fino a che sono stato in azienda, perché poi è subentrato mio fratello nel 2009”.
Si sottolinea che proprio il capitolo di prova ammesso dal Giudice e formulato da faceva espresso riferimento, appunto, all'anno 2009. Parte_1
Inoltre, il teste ha fatto riferimento all'anno 2009 quale anno di cessazione CP_19
della sua attività nell'impresa agricola, perché proprio in data 1.10.2009 egli ha ceduto la propria quota di partecipazione al capitale sociale della “ Organizzazione_2
, in parti uguali, ai fratelli e (doc. n. 5
[...] Parte_1 CP_21
fascicolo del convenuto del primo grado di giudizio). È quindi da tale data (1.10.2009), pagina 12 di 14 verosimilmente, che “se ne è andato”, come dallo stesso effettivamente CP_19
dichiarato, cessando la propria attività agricola sui fondi de quibus (sul punto vedi anche dichiarazione sottoscritta della stessa parte appellante avanti ai Carabinieri e relativa documentazione prodotta telematicamente il 9.5.2022).
D'altra parte se -come assume l'appellante- il verbale non fosse veritiero sarebbe stato necessario proporre querela di falso;
infatti il verbale di udienza è un atto pubblico, il quale, come tale, fa piena prova fino a querela di falso
Infine, l'appellante lamenta che molti dei convenuti sono rimasti contumaci,
“avvalorando così la domanda di usucapione del sig. ”: circostanza “che il Parte_1
Giudice di primo grado nemmeno ha valutato!!”
E' giurisprudenza pacifica e consolidata della Suprema Corte quella secondo cui “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (tra le tante: Cass. 14372/23).
Tutto ciò premesso, stante la palese infondatezza dell'appello (con conseguente revoca del Gratuito patrocinio come da separato Decreto), la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, di bassa complessità, nei valori medi (esclusa la fase istruttoria).
Va, altresì, disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del
14/03/2014, Rv. 630550).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa d'appello, pagina 13 di 14 -rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 218/2023 datata 11 Parte_1
luglio 2023 - pubblicata il 13 luglio 2023 - notificata il 14 luglio 2023 – resa dal
Tribunale di Sondrio, che per l'effetto conferma;
-nulla sulle spese nei confronti dei contumaci;
-condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado in Parte_1
favore della parte appellata costituita, liquidate in Euro 6.946,00, oltre, IVA, CPA e
15%spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.
13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
Così deciso in Milano il 6.2.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
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