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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 20/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 242 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 10.12.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e Parte_1
atti; RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI ELENA, giusta Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento del diritto alla retribuzione di un rapporto di lavoro para- subordinato di fatto, alle dipendenze di un ente pubblico
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 18/06/2020, l Parte_1 adiva il Tribunale di Isernia per opporsi al Controparte_1 pediatra di libera scelta convenzionato con la Regione Molise, deducendo di avere svolto da luglio 2017 attività specialistica presso l'ospedale regionale Veneziale di Isernia virtù dell'Accordo Integrativo del 4.7.2017 che prevedeva per detta attività un compenso orario di 80 euro che, tuttavia, gli era stato corrisposto solo fino a settembre 2018, sulla base dei fogli di presenza vidimati dal primario f.f. del reparto ospedaliero aveva ottenuto un'ingiunzione di pagamento per le prestazioni rese da ottobre 2018 a giugno 2019 per euro € 102.080,00 oltre gli accessori come da domanda (e spese del procedimento di ingiunzione). In fatto, aveva affermato che l'accordo del 4.7.2017, che aveva previsto la possibilità per i pediatri di libera scelta di svolgere turni presso i reparti ospedalieri di pediatria, era scaduto a luglio del 2018, venendo prorogato, su accordo delle parti, fino al 3.10.2018, donde le prestazioni successive a tale data non erano autorizzate e, dunque, per esse alcun compenso era dovuto. Al ricorrente era stato corrisposto il compenso per le prestazioni rese fino appunto a 3.10.2018, non essendo stato autorizzato lo svolgimento di attività ospedaliera per il periodo successivo. Evidenziava, inoltre, che alcuni fogli di presenza presentavano correzioni a penna, omissioni e discrasie, risultando non prodotti prospetti per alcuni mesi. All'udienza del 20.11.2023, che veniva trattata in modalità cartolari per la discussione, parte ricorrente precisava, nelle note autorizzate, che la propria domanda di condanna di esatto adempimento si fondava anche sull'art. 2126 c.c., e in via subordinata presentava domanda di condanna anche ex art. 2041 c.c., per l'ingiustificato arricchimento che l' avrebbe conseguito utilizzando le prestazioni lavorative del ricorrente senza Pt_1
r cergli alcun corrispettivo. L' eccepiva l'inammissibilità delle domande nuove, avanzate tardivamente e senza Pt_1
p torizzazione dell'autorità giudicante. Per ragioni di ruolo, la discussione veniva tuttavia rinviata al 10.12.2024, trattata con modalità cartolari, e decisa tenendo conto delle note depositate dalle parti.
*** 2. Preliminarmente, è utile una ricostruzione in fatto della vicenda. Con l'Accordo integrativo regionale, approvato con delibera di Giunta regionale n. 257 del 7 luglio 2017, predisposto dai rappresentanti dell' d'intesa con i rappresentanti Pt_1 sindacali dei Pediatri di libera scelta, si è voluto disciplinare l'espletamento delle attività relative all'assistenza pediatrica, da parte dei medici pediatri di libera scelta, presso le strutture ospedaliere regionali al fine di fronteggiare la grave carenza di medici nelle Unità operative di (cfr. all. 4 al ricorso in opposizione). Parte_2
Si riportano, in proposito, le norme più rilevanti: “i Pediatri di , convenzionati con CP_2 la Regione Molise che ne fanno esplicita richiesta, si impegnano nei confronti della a svolgere Parte_1 prestazioni professionali di attività pediatrica presso le Unità Operative di Pediatria dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda. (…) Art. 3.2 “Le ore di attività svolte dal presso Parte_3 le strutture ospedaliere di che trattasi, saranno documentate dalla timbratura del cartellino marcatempo con apposito codice.”
- Art. 9.1 “Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino al completamento delle procedure amministrative attivate dalla Medici Specialisti Controparte_3
e comunque, fino ad un anno dalla data di sottoscrizione. In caso di necessità o Controparte_4 ccordo sarà rinnovato e/o modificato, previa intesa tra le parti”. Il dott. odierno opposto, con istanza acquisito al protocollo aziendale n. 60431 CP_1 del 20 l 7, manifestava la sua disponibilità a svolgere le prestazioni professionali descritte. L'azienda sanitaria, preso atto della disponibilità dell'opponente, con nota del Direttore sanitario -trasmessagli messo pec- (cfr. all. 6) lo autorizzava a svolgere le prestazioni professionali di attività pediatrica presso i P.O. regionali. Con l'autorizzazione de qua si ribadiva che le prestazioni dovevano essere svolte < le modalità indicate nell'allegato Accordo sottoscritto in data 4 luglio 2017>> nonché
< Parte_4
dal P.O. di Campobasso>>.
[...]
Le prestazioni erano state autorizzate per il periodo di tempo oggetto dell'Accordo integrativo, ovverosia dal 7 luglio 2017 (data di sottoscrizione dell'Accordo integrativo approvato con delibera di Giunta regionale n. 257 del 2017) al 3 luglio 2018 (data di scadenza stabilita dall'art. 9 – 9.1 del citato Accordo integrativo). L'azienda opponente, considerato che le procedure concorsuali attivate in vigenza dell'Accordo integrativo de quo non avevano risolto la carenza di organico nei reparti di pediatria dei PP.OO., chiedeva alla Regione Molise di valutare la possibilità di una sua proroga. In data 28 giugno 2018, sulla scorta di tale richiesta, si riuniva nuovamente il
[...] di libera scelta che, avvalendosi di quanto Controparte_5 disposto dall'art.
9.1 ultimo capoverso del più volte richiamato Accordo, proponeva alla Regione Molise di prorogarne la vigenza fino al 3 ottobre 2018, e la proposta veniva approvata. Non essendo intervenute successive proroghe, la validità dell'accordo si è conclusa il 3 ottobre 2018; nonostante ciò, non è stato contestato che il ricorrente abbia continuato a svolgere le medesime prestazioni lavorative fino al giugno 2019, anche se lo è in quale misura. 3. Il ricorso in opposizione deve essere rigettato, per le ragioni che seguono. Non può ritenersi, come secondo la tesi del ricorrente, che l'Accordo citato sia stato validamente prorogato in modo tacito tra le parti, perché manca sicuramente il requisito della forma scritta del contratto, necessario per un ente pubblico quale è l' . Pt_1
Come affermato in analoga questione dalla Corte d'Appello di Campobasso (n. 99/2022), essendo la un ente pubblico, tenuto a regolare i propri rapporti con Pt_1 contratti aventi forma scritta ad substantiam, la conclusione tacita dell'accordo, o meglio della proroga dello stesso, sarebbe stata ammissibile solo nel caso in cui vi fosse comunque stata una dichiarazione della PA convergente con quella del privato (Cass., sez. L, sentenza n. 15293 del 21.7.2005: “Il requisito della forma scritta, previsto "ad substantiam" per i contratti degli enti pubblici, non esclude che la loro conclusione possa risultare dallo scambio di un insieme di dichiarazioni poste in essere dalle parti contraenti (tra le quali si inserisce la delibera di conferimento dell'incarico da parte dell'ente, comunicata al privato), secondo lo schema della formazione del contratto tra assenti, così come avviene nella negoziazione comune”). Nel caso di specie, non si è avuta nessuna dichiarazione espressa da parte dell'
[...]
tesa a prorogare l'accordo del luglio 2017; tuttavia, non può non essere Parte_1 valorizzata, a questi fini, la circostanza che, di fatto, le prestazioni dei pediatri di libera scelta siano state utilizzate in virtù di decisioni adottate dai direttori delle UOC di pediatria degli ospedali interessati. Come anticipato, la possibilità che i pediatri di libera scelta convenzionati con la Regione Molise svolgessero prestazioni di attività presso gli Ospedali regionali era stata prevista nell'Accordo del 4.7.2017 (all. 3 del fascicolo di parte di I grado della ), adottato Pt_1 dai rappresentanti della Regione Molise e dei di libera scelta. Controparte_5
Nell'accordo era espressamente previsto (art. 9) che esso durasse fino al completamento delle procedure amministrative di competenza della per il reclutamento di Pt_1
Medici specialisti in Pediatri e, comunque, quindi, in mancanza, fino ad un anno dalla data di sottoscrizione. In assenza del reclutamento di medici specialisti, essendo scaduto il 3.7.2018 il termine di un anno, le parti disposero la proroga dell'accordo per un ulteriore trimestre, fino al 3.10.2018 (si veda la delibera di G.R. n. 319 del 30.6.2018 che richiama l'accordo di proroga intervenuto tra le parti e consacrato nel verbale della riunione tenutasi il 28.6.2018; all.7 del fascicolo di parte di I grado della ). Pt_1
E' vero quindi che rileva, nel caso di specie, una materia perfino sottratta alla regolamentazione unilaterale della Regione o della , ma rimessa alla Pt_1 contrattazione collettiva, sia pure nella sede dell'accordo integrativo, sulla quale nessuna incidenza diretta può avere in generale il comportamento di un dirigente di struttura ospedaliera, che non ha “speso” il nome dell'Ente nell'ambito della corretta procedura negoziale: tuttavia, può averla in particolare, dato che l'inserimento nei turni ospedalieri dei pediatri di liberi scelta beneficiari della convenzione scaduta comporta necessariamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Naturalmente, il contratto di lavoro stipulato “di fatto” sarò nullo, ma non improduttivo di effetti, ai sensi dell'art. 2126 c.c.. Dunque, non può essere riconosciuto al ricorrente il diritto alla remunerazione per l'attività prestata sulla base della tacita proroga dell'Accordo decentrato, ma il comportamento concludente dei direttori sanitari che hanno inserito nei turni ospedalieri il ricorrente ha costituito, insieme alla volontà del ricorrente stesso che ha evidentemente accettato di prestare il proprio lavoro, un contratto di lavoro, anche se nullo perché redatto in violazione delle norme imperative che impongono la forma scritta per i contratti redatti dalla p.a. 4. Nondimeno, è un dato di fatto pacifico che una prestazione lavorativa sia stata di fatto resa dal ricorrente in favore dell' , che ne ha beneficiato inserendolo nei turni Pt_1 ospedalieri in modo da rendere il necessario servizio essenziale per la comunità. La situazione di fatto così espressa era stata puntualmente descritta nel ricorso, pur senza menzionare l'art. 2126 c.c.; dunque, per il principio iura novit curia, la norma di diritto positivo relativa alla retribuzione di ogni attività lavorativa svolta di fatto avrebbe potuto (e dovuto) essere applicata dal giudice a prescindere dall'espressa menzione fattane da parte del lavoratore. Questi, infatti, nel ricorso ha compiutamente indicato petitum (diritto alla corresponsione delle retribuzioni) e causa petendi (svolgimento di attività lavorativa successiva alla scadenza dell'Accordo decentrato); qualificare il rapporto come prestato nell'ambito di una proroga tacita dell'originaria previsione para-normativa o come prestato “di fatto”, nonostante la perdita di efficacia dell'Accordo, è una ricostruzione meramente giuridica, di competenza dell'organo giudicante. In questo senso depone anche recente giurisprudenza della corte di legittimità: “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di condanna della P.A. al pagamento delle retribuzioni dovute sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro regolare può condurre, allorché emerga la nullità del contratto o il suo contrasto con divieti inderogabili, alla condanna della parte datoriale ex art. 2126 c.c. in ragione della natura non risarcitoria, ma corrispettiva, della retribuzione prevista dalla citata norma, sulla cui base può essere proposta domanda per la prima volta in grado di appello o che può essere posta d'ufficio a fondamento della decisione” (Cassazione civile sez. lav., 10/05/2024, n.12868): se questo principio è stato affermato in relazione a una domanda di condanna al pagamento di retribuzione di un contratto apparentemente regolare, e prima lo era stato in relazione a una domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro (Cass. n. 25169/2019), a maggior ragione vale nel caso di specie, dove la domanda è di condanna al pagamento di retribuzioni per prestazioni svolte in seguito alla scadenza della fonte negoziale che le sorreggeva. 4.1. È pacifico, oggi, che l'art. 2126 c.c. si possa applicare anche al pubblico impiego privatizzato, come chiarito in ultimo da Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023, (ud. 01/03/2023, dep. 31/05/2023), n.15364, secondo la quale “le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo incoerente con esse è invalido (Cass. 21 febbraio 2022, n. 5679) e rende pertanto ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base (Cass. 9 maggio 2022, n. 14672). Fuoriescono da tale assetto solo quelle ipotesi in cui la situazione di fatto, per ragioni di diritto ancora superiori, si imponga a prescindere dalla previa regolarità dell'attività sotto il profilo della spesa, come può accadere in ambito lavoristico quando una certa attività sia stata fatta comunque svolgere dalla P.A.-datore di lavoro, pur in assenza dei requisiti di validità di essa, e debba quindi essere remunerata per effetto del disposto dell'art. 2126 c.c. e dei principi costituzionali (art. 35 e 36 Cost.) che a tale norma si affiancano.” 4.2. Il riconoscimento della natura “corrispettiva” dell'obbligazione prevista dall'art. 2126 cod. civ., come espressione del principio di rilievo costituzionale secondo cui la prestazione lavorativa deve essere remunerata con un corrispettivo che sia proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto e costituisce un'eccezione al principio della improduttività degli effetti del contratto nullo, ma non muta la natura della obbligazione, tanto che per l'impiego pubblico contrattualizzato trova applicazione l'intera disciplina dettata dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 25169/2019), rende superata quella ricostruzione giurisprudenziale che reputava l'art. 2126 c.c. una norma eccezionale applicabile solo ai rapporti di lavoro subordinato e non anche a quelli di lavoro autonomo, anche se aventi la caratteristica della para-subordinazione (Cass. n. 23265/2007; Cass. n. 6260/2006; Cass. n. 5941/2004). Posto che ogni norma ha lo scopo di regolare dei conflitti di interesse tra parti diverse, le norme eccezionali, secondo autorevole dottrina, sono quelle che forniscono, per una specifica situazione, una risoluzione al conflitto diversa da quella che scaturirebbe dall'applicazione delle norme e dei principi generali del diritto, perché sarebbe iniqua, insoddisfacente o comunque inadatta, date le peculiarità del caso concreto o le contingenze del momento. Dire che la norma di cui all'art. 2126 c.c. è espressione del principio costituzionale al diritto ad una remunerazione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, significa riconoscere la necessità di dare una soluzione alternativa a quella che scaturirebbe dal diritto codicistico in caso di contratto nullo (improduttività di alcun effetto), perché ingiusta nella comparazione degli interessi in gioco: il danno sarebbe subito interamente dal lavoratore che ha comunque regolarmente prestato la propria attività lavorativa, senza il corrispettivo della remunerazione, in favore di un soggetto economicamente più forte di lui. Non si vede come gli interessi in gioco descritti possano mutare a seconda della tipologia di lavoro prestato: sia che abbia le caratteristiche della subordinazione che di quelle della para-subordinazione, l'esigenza di garantire il corrispettivo per il lavoro comunque prestato è la stessa. Dunque, più che una norma eccezionale, l'art. 2126 c.c. è espressione di un principio generale nel settore del diritto del lavoro, e non solo nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato: quello per il quale, a prescindere dalla validità del contratto di lavoro, le prestazioni di fatto devono comunque essere retribuite, in ossequio ai principi, di rango costituzionale, di “tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” (art. 35 Cost.) e del diritto “ad un retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost), ed è essa stessa fonte del diritto al trattamento retributivo dovuto per il lavoro in concreto prestato. Del resto, in tempi risalenti l'estensione della norma contenuta nell'art. 2126 c.c. al rapporto di lavoro autonomo, avente le caratteristiche della parasubordinazione, era stata operata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione “sia per la tutela che la Costituzione accorda al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35 I comma) sia per il progressivo avvicinamento del rapporto di lavoro autonomo parasubordinato al lavoro dipendente mediante l'adozione da parte del primo di istituti propri del secondo (vedi con riferimento al rapporto professionale medico parasubordinato la durata indeterminata del rapporto, la risoluzione di esso solo in presenza di cause specifiche e predeterminate, le ferie annuali, l'aspettativa, le assenze retribuite per gravidanza, malattia e infortunio ecc.) (vedi Cass. 10 gennaio 1990 n. 14; cass. 19 marzo 1986 n. 1923; cass. 12 febbraio 1986 n. 867; cass. 13 agosto 1981 n. 4928).” Non può essere, peraltro, sottaciuto che la prestazione è stata resa in favore di un ente che se ne è avvantaggiato senza alcuna remora: anche per i principi di buona fede e correttezza, inserire nelle turnazioni ospedaliere un medico per poi rifiutarsi di pagarlo in virtù di una circostanza perfettamente nota al datore di lavoro, ossia la scadenza della convenzione, non è una condotta avallabile, ed anzi è proprio una di quelle storture del sistema che il principio dell'obbligatorietà della retribuzione nel rapporto di lavoro di fatto mira ad evitare. Infine, la natura para-subordinata del rapporto emerge dalle modalità di esecuzione della prestazione contrattuale descritta dallo stesso Accordo Decentrato, dove si stabilisce che i pediatri saranno inseriti nei turni dei direttori dei reparti, con circoscritte possibilità di rifiutare l'esecuzione della prestazione;
quando in servizio, l'attività a loro richiesta non diverge da quella propria dei medici strutturati. Peraltro, questa non è in contestazione, ma anzi proprio parte opponente nelle note in risposta alla menzione, da parte dell'opposto, dell'art. 2126 c.c., ha parlato di natura para-subordinata del rapporto. 4.3. Chiarito che, nel caso di specie, l'art. 2126 c.c. è pienamente e direttamente applicabile, in relazione all'onere della prova, “l'azione proposta ai sensi dell'art. 2126 c.c., avendo fonte in una specifica previsione di legge, è di natura contrattuale e pertanto, rispetto ad essa, il lavoratore è tenuto ad allegare e dimostrare l'esistenza dei fatti generatori consistenti nell'attuazione della prestazione di lavoro e nella conseguente quantificazione delle retribuzioni secondo la contrattazione collettiva applicabile, mentre grava su chi riceva tali prestazioni di lavoro la prova di quanto, in ragione della medesima vicenda sostanziale, il lavoratore ha comunque percepito e va quindi detratto dal dovuto". (Cass. n. 25169/2019 cit.). Nel caso di specie, la contrattazione collettiva applicabile non può che essere l'Accordo decentrato scaduto, che prevedeva una retribuzione fissa di 80 euro l'ora. Può quindi farsi riferimento ai conteggi redatti in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, al quale sono stati allegati i prospetti mensili, così come predisposti dalla
[...]
presente nell'intestazione, dei turni eseguiti con l'apposizione della f Parte_1 direttore UOC competente, dott.ssa In ogni prospetto mensile è Persona_1 indicato (in corrispondenza del relati i inizio turno e quello di fine turno, nonché il totale delle ore eseguite nel mese;
si presume che, una volta compilati tali stampati, secondo le procedure di cui all'accordo integrativo e dalle indicazioni degli uffici competenti, venivano inviati, previa sottoscrizione da parte del Responsabile della UOC di riferimento, dal medesimo Direttore di U.O.C. alla Direzione Sanitaria che provvedeva a verificarli e sottoscriverli, liquidandone i relativi compensi, in favore del medico, nel mese successivo a quello di riferimento. In relazione alle osservazioni circa il valore probatorio dei documenti formulate dall'opponente, non si vede in che modo possa rilevare l'assenza del numero di matricola, quando è chiaramente indicato il nominativo del ricorrente. Inoltre, è pacifico che l' non abbia mai consegnato al dirigente medico un cartellino Parte_1 marcatempo, collegato al codice del medico pediatra, per la rilevazione delle turnazioni espletate, le quali, invece, venivano conteggiate, vidimate e liquidate sulla base dei moduli cartacei predisposti dalla stessa azienda, da compilarsi a mano;
quindi, non si vede in quale altra modalità il lavoratore avrebbe dovuto provare le prestazioni rese. Il ricorso in opposizione, dunque, deve essere rigettato, e confermato il d.i. già concesso. 5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria, nel valore minimo del parametro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 34/2020 emesso dal Tribunale di Isernia;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di che Pt_1 Controparte_1 liquida in euro 4.217,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Isernia, il 20.03.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 242 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 10.12.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e Parte_1
atti; RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI ELENA, giusta Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento del diritto alla retribuzione di un rapporto di lavoro para- subordinato di fatto, alle dipendenze di un ente pubblico
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 18/06/2020, l Parte_1 adiva il Tribunale di Isernia per opporsi al Controparte_1 pediatra di libera scelta convenzionato con la Regione Molise, deducendo di avere svolto da luglio 2017 attività specialistica presso l'ospedale regionale Veneziale di Isernia virtù dell'Accordo Integrativo del 4.7.2017 che prevedeva per detta attività un compenso orario di 80 euro che, tuttavia, gli era stato corrisposto solo fino a settembre 2018, sulla base dei fogli di presenza vidimati dal primario f.f. del reparto ospedaliero aveva ottenuto un'ingiunzione di pagamento per le prestazioni rese da ottobre 2018 a giugno 2019 per euro € 102.080,00 oltre gli accessori come da domanda (e spese del procedimento di ingiunzione). In fatto, aveva affermato che l'accordo del 4.7.2017, che aveva previsto la possibilità per i pediatri di libera scelta di svolgere turni presso i reparti ospedalieri di pediatria, era scaduto a luglio del 2018, venendo prorogato, su accordo delle parti, fino al 3.10.2018, donde le prestazioni successive a tale data non erano autorizzate e, dunque, per esse alcun compenso era dovuto. Al ricorrente era stato corrisposto il compenso per le prestazioni rese fino appunto a 3.10.2018, non essendo stato autorizzato lo svolgimento di attività ospedaliera per il periodo successivo. Evidenziava, inoltre, che alcuni fogli di presenza presentavano correzioni a penna, omissioni e discrasie, risultando non prodotti prospetti per alcuni mesi. All'udienza del 20.11.2023, che veniva trattata in modalità cartolari per la discussione, parte ricorrente precisava, nelle note autorizzate, che la propria domanda di condanna di esatto adempimento si fondava anche sull'art. 2126 c.c., e in via subordinata presentava domanda di condanna anche ex art. 2041 c.c., per l'ingiustificato arricchimento che l' avrebbe conseguito utilizzando le prestazioni lavorative del ricorrente senza Pt_1
r cergli alcun corrispettivo. L' eccepiva l'inammissibilità delle domande nuove, avanzate tardivamente e senza Pt_1
p torizzazione dell'autorità giudicante. Per ragioni di ruolo, la discussione veniva tuttavia rinviata al 10.12.2024, trattata con modalità cartolari, e decisa tenendo conto delle note depositate dalle parti.
*** 2. Preliminarmente, è utile una ricostruzione in fatto della vicenda. Con l'Accordo integrativo regionale, approvato con delibera di Giunta regionale n. 257 del 7 luglio 2017, predisposto dai rappresentanti dell' d'intesa con i rappresentanti Pt_1 sindacali dei Pediatri di libera scelta, si è voluto disciplinare l'espletamento delle attività relative all'assistenza pediatrica, da parte dei medici pediatri di libera scelta, presso le strutture ospedaliere regionali al fine di fronteggiare la grave carenza di medici nelle Unità operative di (cfr. all. 4 al ricorso in opposizione). Parte_2
Si riportano, in proposito, le norme più rilevanti: “i Pediatri di , convenzionati con CP_2 la Regione Molise che ne fanno esplicita richiesta, si impegnano nei confronti della a svolgere Parte_1 prestazioni professionali di attività pediatrica presso le Unità Operative di Pediatria dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda. (…) Art. 3.2 “Le ore di attività svolte dal presso Parte_3 le strutture ospedaliere di che trattasi, saranno documentate dalla timbratura del cartellino marcatempo con apposito codice.”
- Art. 9.1 “Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino al completamento delle procedure amministrative attivate dalla Medici Specialisti Controparte_3
e comunque, fino ad un anno dalla data di sottoscrizione. In caso di necessità o Controparte_4 ccordo sarà rinnovato e/o modificato, previa intesa tra le parti”. Il dott. odierno opposto, con istanza acquisito al protocollo aziendale n. 60431 CP_1 del 20 l 7, manifestava la sua disponibilità a svolgere le prestazioni professionali descritte. L'azienda sanitaria, preso atto della disponibilità dell'opponente, con nota del Direttore sanitario -trasmessagli messo pec- (cfr. all. 6) lo autorizzava a svolgere le prestazioni professionali di attività pediatrica presso i P.O. regionali. Con l'autorizzazione de qua si ribadiva che le prestazioni dovevano essere svolte < le modalità indicate nell'allegato Accordo sottoscritto in data 4 luglio 2017>> nonché
< Parte_4
dal P.O. di Campobasso>>.
[...]
Le prestazioni erano state autorizzate per il periodo di tempo oggetto dell'Accordo integrativo, ovverosia dal 7 luglio 2017 (data di sottoscrizione dell'Accordo integrativo approvato con delibera di Giunta regionale n. 257 del 2017) al 3 luglio 2018 (data di scadenza stabilita dall'art. 9 – 9.1 del citato Accordo integrativo). L'azienda opponente, considerato che le procedure concorsuali attivate in vigenza dell'Accordo integrativo de quo non avevano risolto la carenza di organico nei reparti di pediatria dei PP.OO., chiedeva alla Regione Molise di valutare la possibilità di una sua proroga. In data 28 giugno 2018, sulla scorta di tale richiesta, si riuniva nuovamente il
[...] di libera scelta che, avvalendosi di quanto Controparte_5 disposto dall'art.
9.1 ultimo capoverso del più volte richiamato Accordo, proponeva alla Regione Molise di prorogarne la vigenza fino al 3 ottobre 2018, e la proposta veniva approvata. Non essendo intervenute successive proroghe, la validità dell'accordo si è conclusa il 3 ottobre 2018; nonostante ciò, non è stato contestato che il ricorrente abbia continuato a svolgere le medesime prestazioni lavorative fino al giugno 2019, anche se lo è in quale misura. 3. Il ricorso in opposizione deve essere rigettato, per le ragioni che seguono. Non può ritenersi, come secondo la tesi del ricorrente, che l'Accordo citato sia stato validamente prorogato in modo tacito tra le parti, perché manca sicuramente il requisito della forma scritta del contratto, necessario per un ente pubblico quale è l' . Pt_1
Come affermato in analoga questione dalla Corte d'Appello di Campobasso (n. 99/2022), essendo la un ente pubblico, tenuto a regolare i propri rapporti con Pt_1 contratti aventi forma scritta ad substantiam, la conclusione tacita dell'accordo, o meglio della proroga dello stesso, sarebbe stata ammissibile solo nel caso in cui vi fosse comunque stata una dichiarazione della PA convergente con quella del privato (Cass., sez. L, sentenza n. 15293 del 21.7.2005: “Il requisito della forma scritta, previsto "ad substantiam" per i contratti degli enti pubblici, non esclude che la loro conclusione possa risultare dallo scambio di un insieme di dichiarazioni poste in essere dalle parti contraenti (tra le quali si inserisce la delibera di conferimento dell'incarico da parte dell'ente, comunicata al privato), secondo lo schema della formazione del contratto tra assenti, così come avviene nella negoziazione comune”). Nel caso di specie, non si è avuta nessuna dichiarazione espressa da parte dell'
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tesa a prorogare l'accordo del luglio 2017; tuttavia, non può non essere Parte_1 valorizzata, a questi fini, la circostanza che, di fatto, le prestazioni dei pediatri di libera scelta siano state utilizzate in virtù di decisioni adottate dai direttori delle UOC di pediatria degli ospedali interessati. Come anticipato, la possibilità che i pediatri di libera scelta convenzionati con la Regione Molise svolgessero prestazioni di attività presso gli Ospedali regionali era stata prevista nell'Accordo del 4.7.2017 (all. 3 del fascicolo di parte di I grado della ), adottato Pt_1 dai rappresentanti della Regione Molise e dei di libera scelta. Controparte_5
Nell'accordo era espressamente previsto (art. 9) che esso durasse fino al completamento delle procedure amministrative di competenza della per il reclutamento di Pt_1
Medici specialisti in Pediatri e, comunque, quindi, in mancanza, fino ad un anno dalla data di sottoscrizione. In assenza del reclutamento di medici specialisti, essendo scaduto il 3.7.2018 il termine di un anno, le parti disposero la proroga dell'accordo per un ulteriore trimestre, fino al 3.10.2018 (si veda la delibera di G.R. n. 319 del 30.6.2018 che richiama l'accordo di proroga intervenuto tra le parti e consacrato nel verbale della riunione tenutasi il 28.6.2018; all.7 del fascicolo di parte di I grado della ). Pt_1
E' vero quindi che rileva, nel caso di specie, una materia perfino sottratta alla regolamentazione unilaterale della Regione o della , ma rimessa alla Pt_1 contrattazione collettiva, sia pure nella sede dell'accordo integrativo, sulla quale nessuna incidenza diretta può avere in generale il comportamento di un dirigente di struttura ospedaliera, che non ha “speso” il nome dell'Ente nell'ambito della corretta procedura negoziale: tuttavia, può averla in particolare, dato che l'inserimento nei turni ospedalieri dei pediatri di liberi scelta beneficiari della convenzione scaduta comporta necessariamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Naturalmente, il contratto di lavoro stipulato “di fatto” sarò nullo, ma non improduttivo di effetti, ai sensi dell'art. 2126 c.c.. Dunque, non può essere riconosciuto al ricorrente il diritto alla remunerazione per l'attività prestata sulla base della tacita proroga dell'Accordo decentrato, ma il comportamento concludente dei direttori sanitari che hanno inserito nei turni ospedalieri il ricorrente ha costituito, insieme alla volontà del ricorrente stesso che ha evidentemente accettato di prestare il proprio lavoro, un contratto di lavoro, anche se nullo perché redatto in violazione delle norme imperative che impongono la forma scritta per i contratti redatti dalla p.a. 4. Nondimeno, è un dato di fatto pacifico che una prestazione lavorativa sia stata di fatto resa dal ricorrente in favore dell' , che ne ha beneficiato inserendolo nei turni Pt_1 ospedalieri in modo da rendere il necessario servizio essenziale per la comunità. La situazione di fatto così espressa era stata puntualmente descritta nel ricorso, pur senza menzionare l'art. 2126 c.c.; dunque, per il principio iura novit curia, la norma di diritto positivo relativa alla retribuzione di ogni attività lavorativa svolta di fatto avrebbe potuto (e dovuto) essere applicata dal giudice a prescindere dall'espressa menzione fattane da parte del lavoratore. Questi, infatti, nel ricorso ha compiutamente indicato petitum (diritto alla corresponsione delle retribuzioni) e causa petendi (svolgimento di attività lavorativa successiva alla scadenza dell'Accordo decentrato); qualificare il rapporto come prestato nell'ambito di una proroga tacita dell'originaria previsione para-normativa o come prestato “di fatto”, nonostante la perdita di efficacia dell'Accordo, è una ricostruzione meramente giuridica, di competenza dell'organo giudicante. In questo senso depone anche recente giurisprudenza della corte di legittimità: “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di condanna della P.A. al pagamento delle retribuzioni dovute sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro regolare può condurre, allorché emerga la nullità del contratto o il suo contrasto con divieti inderogabili, alla condanna della parte datoriale ex art. 2126 c.c. in ragione della natura non risarcitoria, ma corrispettiva, della retribuzione prevista dalla citata norma, sulla cui base può essere proposta domanda per la prima volta in grado di appello o che può essere posta d'ufficio a fondamento della decisione” (Cassazione civile sez. lav., 10/05/2024, n.12868): se questo principio è stato affermato in relazione a una domanda di condanna al pagamento di retribuzione di un contratto apparentemente regolare, e prima lo era stato in relazione a una domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro (Cass. n. 25169/2019), a maggior ragione vale nel caso di specie, dove la domanda è di condanna al pagamento di retribuzioni per prestazioni svolte in seguito alla scadenza della fonte negoziale che le sorreggeva. 4.1. È pacifico, oggi, che l'art. 2126 c.c. si possa applicare anche al pubblico impiego privatizzato, come chiarito in ultimo da Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023, (ud. 01/03/2023, dep. 31/05/2023), n.15364, secondo la quale “le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo incoerente con esse è invalido (Cass. 21 febbraio 2022, n. 5679) e rende pertanto ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base (Cass. 9 maggio 2022, n. 14672). Fuoriescono da tale assetto solo quelle ipotesi in cui la situazione di fatto, per ragioni di diritto ancora superiori, si imponga a prescindere dalla previa regolarità dell'attività sotto il profilo della spesa, come può accadere in ambito lavoristico quando una certa attività sia stata fatta comunque svolgere dalla P.A.-datore di lavoro, pur in assenza dei requisiti di validità di essa, e debba quindi essere remunerata per effetto del disposto dell'art. 2126 c.c. e dei principi costituzionali (art. 35 e 36 Cost.) che a tale norma si affiancano.” 4.2. Il riconoscimento della natura “corrispettiva” dell'obbligazione prevista dall'art. 2126 cod. civ., come espressione del principio di rilievo costituzionale secondo cui la prestazione lavorativa deve essere remunerata con un corrispettivo che sia proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto e costituisce un'eccezione al principio della improduttività degli effetti del contratto nullo, ma non muta la natura della obbligazione, tanto che per l'impiego pubblico contrattualizzato trova applicazione l'intera disciplina dettata dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 25169/2019), rende superata quella ricostruzione giurisprudenziale che reputava l'art. 2126 c.c. una norma eccezionale applicabile solo ai rapporti di lavoro subordinato e non anche a quelli di lavoro autonomo, anche se aventi la caratteristica della para-subordinazione (Cass. n. 23265/2007; Cass. n. 6260/2006; Cass. n. 5941/2004). Posto che ogni norma ha lo scopo di regolare dei conflitti di interesse tra parti diverse, le norme eccezionali, secondo autorevole dottrina, sono quelle che forniscono, per una specifica situazione, una risoluzione al conflitto diversa da quella che scaturirebbe dall'applicazione delle norme e dei principi generali del diritto, perché sarebbe iniqua, insoddisfacente o comunque inadatta, date le peculiarità del caso concreto o le contingenze del momento. Dire che la norma di cui all'art. 2126 c.c. è espressione del principio costituzionale al diritto ad una remunerazione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, significa riconoscere la necessità di dare una soluzione alternativa a quella che scaturirebbe dal diritto codicistico in caso di contratto nullo (improduttività di alcun effetto), perché ingiusta nella comparazione degli interessi in gioco: il danno sarebbe subito interamente dal lavoratore che ha comunque regolarmente prestato la propria attività lavorativa, senza il corrispettivo della remunerazione, in favore di un soggetto economicamente più forte di lui. Non si vede come gli interessi in gioco descritti possano mutare a seconda della tipologia di lavoro prestato: sia che abbia le caratteristiche della subordinazione che di quelle della para-subordinazione, l'esigenza di garantire il corrispettivo per il lavoro comunque prestato è la stessa. Dunque, più che una norma eccezionale, l'art. 2126 c.c. è espressione di un principio generale nel settore del diritto del lavoro, e non solo nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato: quello per il quale, a prescindere dalla validità del contratto di lavoro, le prestazioni di fatto devono comunque essere retribuite, in ossequio ai principi, di rango costituzionale, di “tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” (art. 35 Cost.) e del diritto “ad un retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost), ed è essa stessa fonte del diritto al trattamento retributivo dovuto per il lavoro in concreto prestato. Del resto, in tempi risalenti l'estensione della norma contenuta nell'art. 2126 c.c. al rapporto di lavoro autonomo, avente le caratteristiche della parasubordinazione, era stata operata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione “sia per la tutela che la Costituzione accorda al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35 I comma) sia per il progressivo avvicinamento del rapporto di lavoro autonomo parasubordinato al lavoro dipendente mediante l'adozione da parte del primo di istituti propri del secondo (vedi con riferimento al rapporto professionale medico parasubordinato la durata indeterminata del rapporto, la risoluzione di esso solo in presenza di cause specifiche e predeterminate, le ferie annuali, l'aspettativa, le assenze retribuite per gravidanza, malattia e infortunio ecc.) (vedi Cass. 10 gennaio 1990 n. 14; cass. 19 marzo 1986 n. 1923; cass. 12 febbraio 1986 n. 867; cass. 13 agosto 1981 n. 4928).” Non può essere, peraltro, sottaciuto che la prestazione è stata resa in favore di un ente che se ne è avvantaggiato senza alcuna remora: anche per i principi di buona fede e correttezza, inserire nelle turnazioni ospedaliere un medico per poi rifiutarsi di pagarlo in virtù di una circostanza perfettamente nota al datore di lavoro, ossia la scadenza della convenzione, non è una condotta avallabile, ed anzi è proprio una di quelle storture del sistema che il principio dell'obbligatorietà della retribuzione nel rapporto di lavoro di fatto mira ad evitare. Infine, la natura para-subordinata del rapporto emerge dalle modalità di esecuzione della prestazione contrattuale descritta dallo stesso Accordo Decentrato, dove si stabilisce che i pediatri saranno inseriti nei turni dei direttori dei reparti, con circoscritte possibilità di rifiutare l'esecuzione della prestazione;
quando in servizio, l'attività a loro richiesta non diverge da quella propria dei medici strutturati. Peraltro, questa non è in contestazione, ma anzi proprio parte opponente nelle note in risposta alla menzione, da parte dell'opposto, dell'art. 2126 c.c., ha parlato di natura para-subordinata del rapporto. 4.3. Chiarito che, nel caso di specie, l'art. 2126 c.c. è pienamente e direttamente applicabile, in relazione all'onere della prova, “l'azione proposta ai sensi dell'art. 2126 c.c., avendo fonte in una specifica previsione di legge, è di natura contrattuale e pertanto, rispetto ad essa, il lavoratore è tenuto ad allegare e dimostrare l'esistenza dei fatti generatori consistenti nell'attuazione della prestazione di lavoro e nella conseguente quantificazione delle retribuzioni secondo la contrattazione collettiva applicabile, mentre grava su chi riceva tali prestazioni di lavoro la prova di quanto, in ragione della medesima vicenda sostanziale, il lavoratore ha comunque percepito e va quindi detratto dal dovuto". (Cass. n. 25169/2019 cit.). Nel caso di specie, la contrattazione collettiva applicabile non può che essere l'Accordo decentrato scaduto, che prevedeva una retribuzione fissa di 80 euro l'ora. Può quindi farsi riferimento ai conteggi redatti in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, al quale sono stati allegati i prospetti mensili, così come predisposti dalla
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presente nell'intestazione, dei turni eseguiti con l'apposizione della f Parte_1 direttore UOC competente, dott.ssa In ogni prospetto mensile è Persona_1 indicato (in corrispondenza del relati i inizio turno e quello di fine turno, nonché il totale delle ore eseguite nel mese;
si presume che, una volta compilati tali stampati, secondo le procedure di cui all'accordo integrativo e dalle indicazioni degli uffici competenti, venivano inviati, previa sottoscrizione da parte del Responsabile della UOC di riferimento, dal medesimo Direttore di U.O.C. alla Direzione Sanitaria che provvedeva a verificarli e sottoscriverli, liquidandone i relativi compensi, in favore del medico, nel mese successivo a quello di riferimento. In relazione alle osservazioni circa il valore probatorio dei documenti formulate dall'opponente, non si vede in che modo possa rilevare l'assenza del numero di matricola, quando è chiaramente indicato il nominativo del ricorrente. Inoltre, è pacifico che l' non abbia mai consegnato al dirigente medico un cartellino Parte_1 marcatempo, collegato al codice del medico pediatra, per la rilevazione delle turnazioni espletate, le quali, invece, venivano conteggiate, vidimate e liquidate sulla base dei moduli cartacei predisposti dalla stessa azienda, da compilarsi a mano;
quindi, non si vede in quale altra modalità il lavoratore avrebbe dovuto provare le prestazioni rese. Il ricorso in opposizione, dunque, deve essere rigettato, e confermato il d.i. già concesso. 5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria, nel valore minimo del parametro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 34/2020 emesso dal Tribunale di Isernia;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di che Pt_1 Controparte_1 liquida in euro 4.217,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Isernia, il 20.03.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio