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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/05/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 1158/2022, promossa da in persona del suo Amministratore, Dott. elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliata in La Spezia Via Piave n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Sibio che la rappresenta e difende in virtù di delega da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante; contro nella sua qualità di soggetto cessionario, e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2
in forza di procura conferita con atto autenticato in data 23.12.2019 n. 303741 di rep. e n.
[...]
35399 di racc. Notaio di Pordenone, registrato a Pordenone 27.12.2019 al n. Persona_1
18365 Serie 1T, in persona del Dott. , in virtù di procura a rogito Notaio Persona_2 [...]
P.IVA_ del 01.02.2023 - Rep. – Racc. 29319, elettivamente domiciliata in Saluzzo Persona_3
Corso Roma n. 23, presso lo studio dell'Avv.to Luigi Giulio Giulini Richard, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Terza interveniente e
; Controparte_3
Appellata contumace
Conclusioni
Parte appellante. “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale della Spezia n. 326/2022:
- ritenere che la concludente era ed è liberata dalle garanzie prestate a favore della Banca appellata per intervenuta estinzione della fideiussione a mente dell'art. 1955 cod. civ. e/o a mente dell'art.
1301 stesso codice per effetto della transazione remissiva intervenuta tra la Banca e la debitrice ceduta per l'effetto, dichiarare inesistente ed inesigibile il credito azionato dalla Controparte_4
medesima Banca, confermando la revoca del decreto ingiuntivo oggetto dell'originaria opposizione;
- dare atto dell'inesistenza, totale e/o parziale, e/o della inesigibilità del credito azionato dalla Banca convenuta e, per l'effetto, mandare assolta la concludente da qualsiasi domanda della CP_3
stessa;
- ordinare, di conseguenza, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla Banca opposta in virtù del predetto decreto e perfezionata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della Spezia in data 10.10.2013, n. 3220 Reg. Gen., n. 435 Reg. Part.;
- condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 96, II comma, c.p.c., a risarcire alla comparente CP_3
Società i danni ad essa derivati dall'iscrizione ipotecaria di cui sopra nella misura che parrà giusta e dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria e/o, se del caso, da liquidare secondo equità;
- condannare la convenuta alla refusione delle spese di lite e al risarcimento del danno CP_3
arrecato alla concludente Società”.
Parte interveniente.
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
- dato atto, preliminarmente, del difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo alla intervenuta qui conchiudente, quale Cessionaria del credito per cui è causa, con la conseguenza che di eventuali richieste restitutorie e/o risarcitorie e/o compensative relative al predetto titolo dovrà rispondere l'appellata Cedente,
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare la richiesta di ammissione in atti della scrittura privata 04.09.2018, in luce del disposto dell'art. 345 c.p.c. e per le ragioni tutte illustrate in atti;
- rigettare le istanze istruttorie tutte formulate da controparte per le ragioni tutte illustrate in sede di comparsa di intervento e di costituzione;
IN VIA PRINCIPALE - rigettare l'appello avversario poiché infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in atti
e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 326/2022 resa dal Tribunale della
Spezia in data 09.05.2022;
- respingere, in ogni caso, le domande tutte avversariamente formulate, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
- Vinte le spese del grado”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
La società da ora , ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_1
concesso dal Tribunale di La Spezia, n. 804/2013, a favore di
[...]
, da ora , pronunciato nei suoi confronti nella qualità Controparte_5 CP_3
di fideiussore di deducendo i seguenti motivi:- incompetenza del Tribunale a Parte_3
pronunciare; - inesigibilità del credito per mancata notifica alla debitrice principale della revoca degli affidamenti;
- violazione dell'art. 1956 cc per avere la banca modificato, in data 2.10.2012, il rapporto di apertura di credito in conto corrente, perfezionato un nuovo contratto di anticipazione su fatture o altri documenti, senza ottenere la speciale autorizzazione da parte della garante anche a fronte delle condizioni economiche, nell'ottobre 2012, di Costruire Impresa SpA;
- violazione dell'art. 1955 cc avendo la anticipato alla debitrice principale due fatture della CP_3 CP_4
con invio di sollecito di pagamento in data 8.4.2013, e a seguito di conferma dell'accettazione della cessione ed offerta di garanzia per l'impegno manifestato a pagare il dovuto, reiezione della garanzia e inerzia nella realizzazione del credito da parte della;
parziale inesigibilità del credito CP_3
per intervenuti pagamenti;
- contestazione dell'applicazione di interessi al 4,211% annui dovendo trovare applicazione il tasso al 4,211 solo dal 1 luglio 2013 e comunque dovendo applicarsi al rapporto di garanzia un tasso di mora non superiore al 3% annuo.
Si è costituita la contestando tutte le difese, in particolare: sull'esigibilità del credito atteso CP_3
l'art. 7 delle condizioni generali della fideiussione contenente la previsione di pagamento immediato a semplice richiesta scritta;
sulla violazione dell'art. 1956 cc per non essere la Banca a conoscenza dell'aggravarsi della situazione finanziaria e comunque per essere la società a conoscenza delle condizioni economiche della stessa data la comunanza di soci e amministratori, assenza di violazione dell'art. 1955 cc essendo l'intervenuta cessione pro solvendo ed infine per avere applicato il tasso di interesse del 3% all'opponente.
Il Tribunale ha respinto le eccezioni sollevate dalla opponente ma ha riconosciuto l'intervenuto parziale pagamento del debito determinato dai versamenti effettuati dal in Parte_4 data anteriore al deposito del ricorso, e dalla debitrice ceduta per euro 177.216,85. Ha CP_4
quindi revocato il titolo dichiarando compensate le spese del procedimento monitorio e compensato nella misura del 50% le spese di lite.
Ha proposto appello sui seguenti motivi. Parte_1
I. Ha allegato che soltanto in data 21.5.2022 (e, quindi, successivamente alla pubblicazione dell'impugnata sentenza) la società è venuta in possesso di copia della scrittura di transazione intercorsa tra la Banca della Versilia e Subotto s.c.a.r.l. in data 4.9.2018; ai sensi dell'art. 345 u.c. c.p.c., ha prodotto la scrittura unitamente al messaggio e-mail di ricezione del documento. L'appellante ha sottolineato di aver ripetutamente chiesto l'esibizione nel processo di primo grado del documento, ma non ha potuto produrlo avendone acquisita la disponibilità soltanto il 21.5.2022. Secondo la difesa, la Banca della
Versilia con l'atto ha formalizzato una vera e propria remissione di debito verso la a mente dell'art. 1236 c.c., con la conseguenza che la remissione Parte_5
accordata alla debitrice principale ha liberato il fidejussore per effetto del disposto dall'art. 1239, I comma, c.c..
II. In caso la Corte non ritenesse ammissibile il deposito, ha chiesto pronuncia di ordine di esibizione della scrittura (ordine richiesto e reiterato anche in conclusioni)
III. Esistenza di vizio per mancata ammissione delle istanze istruttorie;
ha richiamato il motivo fondato sull'art. 1955 cc.
IV. Ha sottolineato la mancata accettazione, diversamente da quanto scritto dal giudice di primo grado, del conteggio della con interessi al 3%; ha richiamato le difese tutte CP_3
svolte – prima memoria- e istanze istruttorie non accolte e reiterate.
V. Ha svolto argomento sull'interesse a reiterare le istanze istruttorie
VI. Ha impugnato la decisione di regolazione delle spese.
Si è costituita solo nella qualità di soggetto cessionario per cartolarizzazione Controparte_1
del credito, e per essa la mandataria richiamando le difese nel merito svolte in CP_2
primo grado e sottolineando la sua posizione, valida solo per il lato attivo del rapporto, non rispondendo del lato passivo dello stesso.
La sospensiva è stata respinta ritenuta l'assenza del profilo del fumus boni iuris e così la richiesta di produzione dei documenti ai sensi dell'art. 345 cpc.
Il primo motivo di appello, unitamente al secondo, riguarda la possibilità di far entrare in giudizio, attraverso la produzione ex art. 345 cpc o mediante ordine di esibizione ex art. 210 cpc, dell'atto di transazione intervenuto tra la Banca cessionaria del credito di verso , Parte_3 CP_4
portato dalle nn. 44 e 47 del 2012. L'art. 345 c.p.c. detta: “non sono ammessi i nuovi mezzi di prova
e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. La prova circa la data di acquisizione della disponibilità della scrittura viene offerta:
- mediante la produzione di una comunicazione di posta elettronica datata 21.5.2022 trasmessa da ad padre di amministratore di , e Parte_6 Persona_4 Parte_2 Parte_1
mediante la capitolazione di prove per testimoni. La questione attiene però al presupposto dell'applicazione della disposizione. In realtà dalla lettura degli atti del primo grado emerge che
[...]
era a conoscenza di questa transazione da tempo, tanto da formulare istanza di esibizione Pt_1
nel giudizio di primo grado, ripetere la richiesta fino alla precisazione delle conclusioni e riprenderla ancora in questa fase. Parte appellante avrebbe dovuto chiedere alla Banca o a il CP_4
documento relativo all'accordo intercorso, del quale è traccia nei documenti depositati nel fascicolo di primo grado – vedi doc. 49 primo grado appellante- e solo successivamente avrebbe potuto, ed in questo caso l'istanza ben avrebbe potuto essere accolta, chiedere l'esibizione in giudizio dello stesso. Solo a seguito di una eventuale reiezione in questa fase avrebbe potuto affermare di non aver potuto conoscere dell'esistenza del documento. In ultimo sul punto vedi
C.Cass., n. 16289 del 12/06/2024 che precisa che la produzione è ammissibile solo se il Giudice accerta che non era possibile alla parte produrre il documento per causa a lei non imputabile. Nel caso in esame le parti in primo grado hanno a lungo discusso sul documento, ma la non ha Pt_1
provveduto a cercare di venirne in possesso, prima di tutto chiedendone alla ed alla CP_3 CP_4
una copia. Questa osservazione apre anche al successivo punto di impugnazione. In merito al contenuto dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, risulta molto chiara la decisione della Suprema
Corte, Sez. L, n. 1484 del 24/01/2014, la quale, individuando i caratteri di differenziazione tra le disposizioni dell'art. 210 e del successivo 213 cpc precisa: “L'istanza di esibizione, ex art. 210 cod. proc. civ., si distingue dalla richiesta di informazioni alla P.A., di cui all'art. 213 cod. proc. civ., sia per
i presupposti, atteso che solo per la prima è richiesta l'indispensabilità dell'acquisizione del documento e l'iniziativa di parte, sia per la natura, pubblica o privata, del destinatario della richiesta, sia, infine, per l'oggetto in quanto, mentre la richiesta di ordine di esibizione è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso
l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, la richiesta ex art. 213 cod. proc. civ. ha per oggetto informazioni scritte relative ad atti e documenti propri della P.A. e, dunque, istituzionalmente in possesso di quest'ultima. Ne consegue che, ove la richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. sia stata presentata solo in appello, la parte è tenuta a provare di non aver potuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile, i documenti oggetto della richiesta di esibizione, non essendo ammissibile, attraverso l'ordine ex art. 210 cod. proc. civ., superare le preclusioni processuali, previste dagli articoli 345 e 437 cod. proc. civ., né aggirare l'onere incombente sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice.”. L'odierna appellante non ha mai dimostrato di non esser riuscita in altro modo ad ottenere il documento costituito dall'accordo intervenuto tra la CP_3
cessionaria ed il creditore ceduto , invero neppure chiaramente argomentando CP_4
sull'indispensabilità del documento e neppure individuandolo con precisione se pure l'indicazione era contenuta in un atto pubblico come precisato dalla stessa difesa. In assenza dei presupposti non può essere neppure in questa sede accolta l'istanza di esibizione.
In merito al profilo della violazione dell'art. 1955 cc, occorre evidenziare come abbia Parte_1
insistito sull'ammissione dei mezzi di prova. Tuttavia, il motivo è inammissibile in quanto non indica come le prove avrebbero potuto portare ad una diversa ricostruzione logico giuridica dei fatti rispetto a quanto deciso nella pronuncia di primo grado e comunque l'impugnazione, a fronte della specifica motivazione del giudicante, è del tutto generico.
Anche il motivo legato al computo degli interessi passivi deve essere respinto. Il decreto ingiuntivo
è stato pronunciato con riferimento ai soli importi risultanti dai passivi dei rapporti bancari intercorsi con la garantita, oltre gli interessi nella misura contrattuale. Nel giudizio di primo grado la banca ha chiarito fin dalla comparsa di costituzione che gli interessi di mora dovevano essere applicati ed erano stati applicati nella misura del 3%. A fronte dei conteggi proposti avrebbe dovuto Parte_1
contestare in modo specifico le somme richieste e non limitarsi ad una generica difesa, come quella svolta in primo grado ed anche qui reiterata.
Quanto alla reiterazione delle istanze istruttorie, si è già sopra argomentata l'inammissibilità del motivo.
L'appello deve essere respinto e parte appellante condannata al pagamento delle spese, oltre al versamento di una somma pari alla misura del contributo unificato già versato.
In merito alla posizione dell'interveniente, non ha sollevato contestazioni sulla Parte_1
legittimazione nel merito. Quanto alla legittimazione processuale, è stata prodotta la procura speciale conferita dalla cessionaria dei crediti a con atto autenticato in data CP_2
23.12.2019, n. 303741 di rep. e n. 35399 di racc., Notaio di Pordenone, e la Persona_1 procura a rogito Notaio del 01.02.2023 in favore del Dott. Persona_3 Persona_2
, conferente mandato al difensore.
[...]
Attesa la posizione assunta dalla interveniente, riguardante il solo lato attivo del rapporto, e alla luce dello svolgimento del presente grado, le spese a suo favore devono essere liquidate in misura inferiore al minimo previsto dallo scaglione corrispondente al valore della causa. Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore nei confronti di Controparte_3
n persona del legale rappresentante pro-tempore avverso la
[...]
sentenza n. 326/2022 emessa dal Tribunale di La Spezia, rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a rifondere a parte terza intervenuta le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre IVA se dovuta, spese generali ed oneri accessori di legge;
sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, 3 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 1158/2022, promossa da in persona del suo Amministratore, Dott. elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliata in La Spezia Via Piave n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Sibio che la rappresenta e difende in virtù di delega da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante; contro nella sua qualità di soggetto cessionario, e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2
in forza di procura conferita con atto autenticato in data 23.12.2019 n. 303741 di rep. e n.
[...]
35399 di racc. Notaio di Pordenone, registrato a Pordenone 27.12.2019 al n. Persona_1
18365 Serie 1T, in persona del Dott. , in virtù di procura a rogito Notaio Persona_2 [...]
P.IVA_ del 01.02.2023 - Rep. – Racc. 29319, elettivamente domiciliata in Saluzzo Persona_3
Corso Roma n. 23, presso lo studio dell'Avv.to Luigi Giulio Giulini Richard, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Terza interveniente e
; Controparte_3
Appellata contumace
Conclusioni
Parte appellante. “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale della Spezia n. 326/2022:
- ritenere che la concludente era ed è liberata dalle garanzie prestate a favore della Banca appellata per intervenuta estinzione della fideiussione a mente dell'art. 1955 cod. civ. e/o a mente dell'art.
1301 stesso codice per effetto della transazione remissiva intervenuta tra la Banca e la debitrice ceduta per l'effetto, dichiarare inesistente ed inesigibile il credito azionato dalla Controparte_4
medesima Banca, confermando la revoca del decreto ingiuntivo oggetto dell'originaria opposizione;
- dare atto dell'inesistenza, totale e/o parziale, e/o della inesigibilità del credito azionato dalla Banca convenuta e, per l'effetto, mandare assolta la concludente da qualsiasi domanda della CP_3
stessa;
- ordinare, di conseguenza, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla Banca opposta in virtù del predetto decreto e perfezionata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della Spezia in data 10.10.2013, n. 3220 Reg. Gen., n. 435 Reg. Part.;
- condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 96, II comma, c.p.c., a risarcire alla comparente CP_3
Società i danni ad essa derivati dall'iscrizione ipotecaria di cui sopra nella misura che parrà giusta e dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria e/o, se del caso, da liquidare secondo equità;
- condannare la convenuta alla refusione delle spese di lite e al risarcimento del danno CP_3
arrecato alla concludente Società”.
Parte interveniente.
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
- dato atto, preliminarmente, del difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo alla intervenuta qui conchiudente, quale Cessionaria del credito per cui è causa, con la conseguenza che di eventuali richieste restitutorie e/o risarcitorie e/o compensative relative al predetto titolo dovrà rispondere l'appellata Cedente,
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare la richiesta di ammissione in atti della scrittura privata 04.09.2018, in luce del disposto dell'art. 345 c.p.c. e per le ragioni tutte illustrate in atti;
- rigettare le istanze istruttorie tutte formulate da controparte per le ragioni tutte illustrate in sede di comparsa di intervento e di costituzione;
IN VIA PRINCIPALE - rigettare l'appello avversario poiché infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in atti
e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 326/2022 resa dal Tribunale della
Spezia in data 09.05.2022;
- respingere, in ogni caso, le domande tutte avversariamente formulate, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
- Vinte le spese del grado”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
La società da ora , ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_1
concesso dal Tribunale di La Spezia, n. 804/2013, a favore di
[...]
, da ora , pronunciato nei suoi confronti nella qualità Controparte_5 CP_3
di fideiussore di deducendo i seguenti motivi:- incompetenza del Tribunale a Parte_3
pronunciare; - inesigibilità del credito per mancata notifica alla debitrice principale della revoca degli affidamenti;
- violazione dell'art. 1956 cc per avere la banca modificato, in data 2.10.2012, il rapporto di apertura di credito in conto corrente, perfezionato un nuovo contratto di anticipazione su fatture o altri documenti, senza ottenere la speciale autorizzazione da parte della garante anche a fronte delle condizioni economiche, nell'ottobre 2012, di Costruire Impresa SpA;
- violazione dell'art. 1955 cc avendo la anticipato alla debitrice principale due fatture della CP_3 CP_4
con invio di sollecito di pagamento in data 8.4.2013, e a seguito di conferma dell'accettazione della cessione ed offerta di garanzia per l'impegno manifestato a pagare il dovuto, reiezione della garanzia e inerzia nella realizzazione del credito da parte della;
parziale inesigibilità del credito CP_3
per intervenuti pagamenti;
- contestazione dell'applicazione di interessi al 4,211% annui dovendo trovare applicazione il tasso al 4,211 solo dal 1 luglio 2013 e comunque dovendo applicarsi al rapporto di garanzia un tasso di mora non superiore al 3% annuo.
Si è costituita la contestando tutte le difese, in particolare: sull'esigibilità del credito atteso CP_3
l'art. 7 delle condizioni generali della fideiussione contenente la previsione di pagamento immediato a semplice richiesta scritta;
sulla violazione dell'art. 1956 cc per non essere la Banca a conoscenza dell'aggravarsi della situazione finanziaria e comunque per essere la società a conoscenza delle condizioni economiche della stessa data la comunanza di soci e amministratori, assenza di violazione dell'art. 1955 cc essendo l'intervenuta cessione pro solvendo ed infine per avere applicato il tasso di interesse del 3% all'opponente.
Il Tribunale ha respinto le eccezioni sollevate dalla opponente ma ha riconosciuto l'intervenuto parziale pagamento del debito determinato dai versamenti effettuati dal in Parte_4 data anteriore al deposito del ricorso, e dalla debitrice ceduta per euro 177.216,85. Ha CP_4
quindi revocato il titolo dichiarando compensate le spese del procedimento monitorio e compensato nella misura del 50% le spese di lite.
Ha proposto appello sui seguenti motivi. Parte_1
I. Ha allegato che soltanto in data 21.5.2022 (e, quindi, successivamente alla pubblicazione dell'impugnata sentenza) la società è venuta in possesso di copia della scrittura di transazione intercorsa tra la Banca della Versilia e Subotto s.c.a.r.l. in data 4.9.2018; ai sensi dell'art. 345 u.c. c.p.c., ha prodotto la scrittura unitamente al messaggio e-mail di ricezione del documento. L'appellante ha sottolineato di aver ripetutamente chiesto l'esibizione nel processo di primo grado del documento, ma non ha potuto produrlo avendone acquisita la disponibilità soltanto il 21.5.2022. Secondo la difesa, la Banca della
Versilia con l'atto ha formalizzato una vera e propria remissione di debito verso la a mente dell'art. 1236 c.c., con la conseguenza che la remissione Parte_5
accordata alla debitrice principale ha liberato il fidejussore per effetto del disposto dall'art. 1239, I comma, c.c..
II. In caso la Corte non ritenesse ammissibile il deposito, ha chiesto pronuncia di ordine di esibizione della scrittura (ordine richiesto e reiterato anche in conclusioni)
III. Esistenza di vizio per mancata ammissione delle istanze istruttorie;
ha richiamato il motivo fondato sull'art. 1955 cc.
IV. Ha sottolineato la mancata accettazione, diversamente da quanto scritto dal giudice di primo grado, del conteggio della con interessi al 3%; ha richiamato le difese tutte CP_3
svolte – prima memoria- e istanze istruttorie non accolte e reiterate.
V. Ha svolto argomento sull'interesse a reiterare le istanze istruttorie
VI. Ha impugnato la decisione di regolazione delle spese.
Si è costituita solo nella qualità di soggetto cessionario per cartolarizzazione Controparte_1
del credito, e per essa la mandataria richiamando le difese nel merito svolte in CP_2
primo grado e sottolineando la sua posizione, valida solo per il lato attivo del rapporto, non rispondendo del lato passivo dello stesso.
La sospensiva è stata respinta ritenuta l'assenza del profilo del fumus boni iuris e così la richiesta di produzione dei documenti ai sensi dell'art. 345 cpc.
Il primo motivo di appello, unitamente al secondo, riguarda la possibilità di far entrare in giudizio, attraverso la produzione ex art. 345 cpc o mediante ordine di esibizione ex art. 210 cpc, dell'atto di transazione intervenuto tra la Banca cessionaria del credito di verso , Parte_3 CP_4
portato dalle nn. 44 e 47 del 2012. L'art. 345 c.p.c. detta: “non sono ammessi i nuovi mezzi di prova
e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. La prova circa la data di acquisizione della disponibilità della scrittura viene offerta:
- mediante la produzione di una comunicazione di posta elettronica datata 21.5.2022 trasmessa da ad padre di amministratore di , e Parte_6 Persona_4 Parte_2 Parte_1
mediante la capitolazione di prove per testimoni. La questione attiene però al presupposto dell'applicazione della disposizione. In realtà dalla lettura degli atti del primo grado emerge che
[...]
era a conoscenza di questa transazione da tempo, tanto da formulare istanza di esibizione Pt_1
nel giudizio di primo grado, ripetere la richiesta fino alla precisazione delle conclusioni e riprenderla ancora in questa fase. Parte appellante avrebbe dovuto chiedere alla Banca o a il CP_4
documento relativo all'accordo intercorso, del quale è traccia nei documenti depositati nel fascicolo di primo grado – vedi doc. 49 primo grado appellante- e solo successivamente avrebbe potuto, ed in questo caso l'istanza ben avrebbe potuto essere accolta, chiedere l'esibizione in giudizio dello stesso. Solo a seguito di una eventuale reiezione in questa fase avrebbe potuto affermare di non aver potuto conoscere dell'esistenza del documento. In ultimo sul punto vedi
C.Cass., n. 16289 del 12/06/2024 che precisa che la produzione è ammissibile solo se il Giudice accerta che non era possibile alla parte produrre il documento per causa a lei non imputabile. Nel caso in esame le parti in primo grado hanno a lungo discusso sul documento, ma la non ha Pt_1
provveduto a cercare di venirne in possesso, prima di tutto chiedendone alla ed alla CP_3 CP_4
una copia. Questa osservazione apre anche al successivo punto di impugnazione. In merito al contenuto dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, risulta molto chiara la decisione della Suprema
Corte, Sez. L, n. 1484 del 24/01/2014, la quale, individuando i caratteri di differenziazione tra le disposizioni dell'art. 210 e del successivo 213 cpc precisa: “L'istanza di esibizione, ex art. 210 cod. proc. civ., si distingue dalla richiesta di informazioni alla P.A., di cui all'art. 213 cod. proc. civ., sia per
i presupposti, atteso che solo per la prima è richiesta l'indispensabilità dell'acquisizione del documento e l'iniziativa di parte, sia per la natura, pubblica o privata, del destinatario della richiesta, sia, infine, per l'oggetto in quanto, mentre la richiesta di ordine di esibizione è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso
l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, la richiesta ex art. 213 cod. proc. civ. ha per oggetto informazioni scritte relative ad atti e documenti propri della P.A. e, dunque, istituzionalmente in possesso di quest'ultima. Ne consegue che, ove la richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. sia stata presentata solo in appello, la parte è tenuta a provare di non aver potuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile, i documenti oggetto della richiesta di esibizione, non essendo ammissibile, attraverso l'ordine ex art. 210 cod. proc. civ., superare le preclusioni processuali, previste dagli articoli 345 e 437 cod. proc. civ., né aggirare l'onere incombente sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice.”. L'odierna appellante non ha mai dimostrato di non esser riuscita in altro modo ad ottenere il documento costituito dall'accordo intervenuto tra la CP_3
cessionaria ed il creditore ceduto , invero neppure chiaramente argomentando CP_4
sull'indispensabilità del documento e neppure individuandolo con precisione se pure l'indicazione era contenuta in un atto pubblico come precisato dalla stessa difesa. In assenza dei presupposti non può essere neppure in questa sede accolta l'istanza di esibizione.
In merito al profilo della violazione dell'art. 1955 cc, occorre evidenziare come abbia Parte_1
insistito sull'ammissione dei mezzi di prova. Tuttavia, il motivo è inammissibile in quanto non indica come le prove avrebbero potuto portare ad una diversa ricostruzione logico giuridica dei fatti rispetto a quanto deciso nella pronuncia di primo grado e comunque l'impugnazione, a fronte della specifica motivazione del giudicante, è del tutto generico.
Anche il motivo legato al computo degli interessi passivi deve essere respinto. Il decreto ingiuntivo
è stato pronunciato con riferimento ai soli importi risultanti dai passivi dei rapporti bancari intercorsi con la garantita, oltre gli interessi nella misura contrattuale. Nel giudizio di primo grado la banca ha chiarito fin dalla comparsa di costituzione che gli interessi di mora dovevano essere applicati ed erano stati applicati nella misura del 3%. A fronte dei conteggi proposti avrebbe dovuto Parte_1
contestare in modo specifico le somme richieste e non limitarsi ad una generica difesa, come quella svolta in primo grado ed anche qui reiterata.
Quanto alla reiterazione delle istanze istruttorie, si è già sopra argomentata l'inammissibilità del motivo.
L'appello deve essere respinto e parte appellante condannata al pagamento delle spese, oltre al versamento di una somma pari alla misura del contributo unificato già versato.
In merito alla posizione dell'interveniente, non ha sollevato contestazioni sulla Parte_1
legittimazione nel merito. Quanto alla legittimazione processuale, è stata prodotta la procura speciale conferita dalla cessionaria dei crediti a con atto autenticato in data CP_2
23.12.2019, n. 303741 di rep. e n. 35399 di racc., Notaio di Pordenone, e la Persona_1 procura a rogito Notaio del 01.02.2023 in favore del Dott. Persona_3 Persona_2
, conferente mandato al difensore.
[...]
Attesa la posizione assunta dalla interveniente, riguardante il solo lato attivo del rapporto, e alla luce dello svolgimento del presente grado, le spese a suo favore devono essere liquidate in misura inferiore al minimo previsto dallo scaglione corrispondente al valore della causa. Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore nei confronti di Controparte_3
n persona del legale rappresentante pro-tempore avverso la
[...]
sentenza n. 326/2022 emessa dal Tribunale di La Spezia, rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a rifondere a parte terza intervenuta le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre IVA se dovuta, spese generali ed oneri accessori di legge;
sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, 3 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno