Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei IGg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2324 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 16.04.2024, vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] e ivi residente a[...]
palazzo Borrelli (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angela C.F._1
Carnovale;
RICORRENTE
E nato il [...] a [...] e residente in [...]alla Controparte_1
frazione Donnici Inferiore, (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Alessandra Salucci;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge Parte_1 Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio in Cosenza in data 14.02.2004, dalla cui
[...]
Cosenza il 12.05.2005, entrambi maggiorenni, e il minore nato a [...] il Persona_3
06.05.2011, deducendo che il rapporto coniugale si era deteriorato tanto da rendere intollerabile la convivenza.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di separazione, Controparte_1 dando atto che nelle more era stato raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie.
All'udienza del 16 aprile 2025, le parti esprimevano la volontà di non volersi conciliare e chiedevano dichiararsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo versato in atti e confermato in udienza.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione, a causa delle continue incomprensioni che si sono manifestate nel corso del rapporto e che hanno determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con riguardo alle statuizioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi del figlio minore, le condizioni concordate dalle parti, confermate all'udienza del 16 aprile 2025, concernenti l'affidamento condiviso di il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, alla Persona_3 quale viene assegnata la casa familiare, il versamento da parte di della Controparte_1 somma di € 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, per il mantenimento del minore, il paritetico riparto delle spese straordinarie.
Si dà atto che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra , in virtù Parte_1
dell'espressa rinuncia del IG. alla propria quota parte. Controparte_1
Spese compensate, su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di
Cosenza;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di conIGlio del 16.04.2025. Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma