Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/1979, n. 816
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Sentenza 7 febbraio 1979

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Una clausola del contratto di Assicurazione, la quale precisi l'oggetto del contratto medesimo, attraverso la specificazione del rischio garantito, abbisogna di specifica approvazione per iscritto, ai sensi ed agli effetti dell'art 1341 secondo comma cod civ, qualora, rendendo praticamente inoperante, o comunque difficilmente operante l'assunzione del rischio da parte dell'assicuratore, si traduca sostanzialmente in un'esclusione o delimitazione della sua responsabilita, quale fissata con gli altri patti. (nella specie, in contratto di Assicurazione per i danni cagionati da autogru usata per conto proprio o di terzi, una clausola, apposta fra le condizioni particolare, escludeva dalla copertura assicurativa tutti i danni arrecati ad opere in costruzione ed alle cose ubicate nei luoghi di funzionamento di detto automezzo). ( V 4606/76, mass n 383357).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/1979, n. 816
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 816
    Data del deposito : 7 febbraio 1979

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