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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/09/2024, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
Composto dai seguenti Magistrati
Dott. Sossio Pellecchia Presidente
Dott.ssa Teresa Cianciulli Giudice
Dott. Astianatte de Vincentis Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. _1002/2024_ R.G. ___
Avente ad oggetto reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c., vertente tra
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Dei, procura in calce al reclamo, domicilio eletto presso il procuratore in
Carrara Via Venezia n. 54;
Reclamante
E
(P.I. , rapp.ta e difesa dall'avv. Claudio Giorgio Controparte_1 P.IVA_1
Suppa, in virtù di procura generale per Notaio di Bologna del 29.10.2010, rep. Per_1
115840/33105, domicilio eletto in Avellino alla Via P.S. Mancini n. 70, presso lo studio dell'avv. Giovanni Solimene Reclamata
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato ex art. 178 quinto comma c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente depositato, proponeva reclamo al Collegio Parte_1 ai sensi dell'art. 630 c.p.c. al fine di sentire accogliere la richiesta di estinzione della procedura esecutiva R.G.E. 184 / 2019 deducendo l'illegittimità dell'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione in data 4 marzo 2024 che aveva invece dichiarato inammissibile l'istanza. Assegnato il procedimento all'Istruttore per gli adempimenti di cui agli artt. 630 e 178 c.p.c., veniva disposta a mezzo Cancelleria, la comunicazione del ricorso alle altre parti della procedura con contestuale assegnazione di un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Con memoria tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio Controparte_1 instando per il rigetto del reclamo e la prosecuzione del giudizio di esecuzione, già disposto con l'ordinanza impugnata.
Scaduto il termine assegnato, il Collegio si riuniva in camera di consiglio per la deliberazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
censura l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione della procedura Parte_1
R.G.E. 184/2019, emessa il 9 marzo 2024. In primo luogo denuncia la nullità del provvedimento perché asseritamente privo di qualsivoglia motivazione, palesando l'insufficienza del richiamo alla statuizione della Suprema Corte. In secondo luogo, deduce che il GE non si è pronunciato sull'istanza di estinzione depositata successivamente a tale ultima decisione e nemmeno sulla richiesta di conferma del provvedimento di sospensione. A sostegno del reclamo, ribadisce come CP_1 non abbia rispettato i termini imposti al creditore ex art. 156 disp. att. C.p.c. per
[...] dare adeguato impulso alla procedura esecutiva.
Rassegna dunque le seguenti conclusioni:
1)Annullare e comunque revocare e/o modificare l'ordinanza del G.E in questa sede reclamata per i motivi espressi in narrativa;
2) Dichiarare, anche d'ufficio, accogliendo l'istanza proposta ai sensi dell'art. 630 c.p.c. dalla reclamante, l'estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 184/2018 ai sensi dell'art, 630 c.p.c., disponendo, altresì, la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo e di ogni atto successivo per i motivi tutti espressi in narrativa. 3) In via subordinata disporre la sospensione della procedura esecutiva, riattivatasi su istanza del creditore procedente, essendo tutt'ora pendente il giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso ai sensi dell'art. 615, II comma, c.p.c., presso la Corte di Appello di Napoli avente per oggetto la nullità del titolo esecutivo.
Si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto del reclamo. Controparte_1
Il quadro normativo da analizzare ai fini della statuizione sul presente reclamo, può così riassumersi.
Ai sensi dell'art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.
Ai sensi dell'art. 320 c.p.p., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile al risarcimento del danno in favore della parte civile fatto salvo quanto previsto dal comma 2 – bis dell'art. 539 c.p.p. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'art. 316 comma 4.
Ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c. Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'art. 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del Giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'art. 498 del codice. Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine della trascrizione prevista nell'art. 679 del codice.
Le norme richiamate sanciscono la regola della conversione automatica del sequestro in pignoramento una volta emessa la sentenza di condanna esecutiva. Il vincolo pignoratizio e gli effetti di questo retroagiscono al momento dell'esecuzione del sequestro. Le formalità imposte ex art. 156 disp. att. C.p.c. rappresentano già atti di impulso al processo esecutivo atteso che la conversione del sequestro in pignoramento opera, come precisato, ipso iure, ossia nel momento in cui interviene sentenza di condanna esecutiva. Non aver posto in essere, da parte del creditore, le attività previste all'art. 156 disp. att. C.p.c. o averle poste in essere tardivamente, determina l'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 630 primo comma c.p.c. e quindi la inefficacia del pignoramento ex art. 632 primo comma c.p.c. L'inutile spirare del termine prescritto dall'art. 156 disp. att. c.p.c. senza che il creditore – sequestrante abbia posto in essere le incombenze di cui alla predetta norma, causa l'estinzione del processo esecutivo, provvedimento avverso il quale la parte interessata a far valere il fenomeno estintivo, deve proporre reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di estinzione del procedimento, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono assoggettati esclusivamente a reclamo secondo quanto previsto dall'art. 630 c.p.c. Previa eventuale proposizione di un istanza al giudice dell'esecuzione perché provveda a dichiarare l'estinzione, la parte può proporre, sia contro il provvedimento che l'abbia dichiarata sia contro quello che l'abbia negato, il reclamo, mentre resta escluso che possa proporre opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 615 del Cpc, per farne valere l'improseguibilità dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero che possa proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 del Cpc, per contestare il provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiari l'estinzione ovvero che ometta di farlo, e tantomeno avverso gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione della suddetta causa di estinzione non dichiarata (Cass. Civ. n.
10238 del 30.03.2022; Cass. Civ. n. 14449 del 15.07.2016).
Sulla scorta di tale premessa, il reclamo deve dichiararsi infondato.
Il provvedimento impugnato, seppur in maniera succinta, ha correttamente dichiarato inammissibile l'istanza di estinzione della procedura esecutiva ravvisando nella pronuncia della Suprema Corte n. 35365/2023 già una statuizione definitiva su tale domanda. Secondo quanto riportato in tale ultima decisione, argomentazione recepita dal Giudice dell'Esecuzione, l'odierna reclamante intese, dapprima con istanza al Giudice dell'Esecuzione del 7 gennaio 2019 e quindi con ricorso del 5 luglio 2019, proporre un'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi mirata in primo luogo (tanto evincesi dalla disamina delle conclusioni ivi rassegnate) ad ottenere la nullità ed inefficacia del pignoramento immobiliare e di tutti gli atti esecutivi conseguenti e dunque dell'azione esecutiva nel suo complesso. Tuttavia, nel medesimo atto, deduceva altresì l'inefficacia del pignoramento immobiliare, Parte_1 eccezione da cui derivava l'estinzione del processo. Al cospetto del rigetto operato dal G.E. con ordinanza del 7 maggio 2019, avrebbe dovuto reagire Parte_1 con la proposizione del reclamo previsto ex art. 630 c.p.c., in mancanza del quale le è stata preclusa la possibilità di far valere l'estinzione della procedura esecutiva.
Tanto argomenta la Suprema Corte nella decisione n. 35365/2023 il cui percorso motivazionale sancisce che non ha correttamente reclamato Parte_1
l'ordinanza del 7 maggio 2019 escludendo così il verificarsi della fattispecie estintiva. Di tanto prende atto il Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza impugnata.
Né l'opposizione agli atti esecutivi può ritenersi equivalente o può essere intesa come reclamo. A tal proposito, il Giudice di Legittimità, proprio nella sentenza n. 35365/2023 ha ritenuto che in alcun modo l'originaria opposizione agli atti esecutivi proposta da potesse essere riqualificata come reclamo ex art. 630 Parte_1
c.p.c., ostando a tale possibilità sia la specifica menzione del mezzo d'impugnazione contenuta nel ricorso, sia la destinazione dell'atto stesso al Giudice dell'Esecuzione invece che al Collegio. L'originario ricorso in opposizione agli atti esecutivi non può dunque concepirsi o riqualificarsi come reclamo diretto ad ottenere l'estinzione della procedura esecutiva. L'ordinanza del G.E. del 7 maggio 2019 che si è espressa sulla domanda di sospensione posta ex art. 624 c.p.c. avrebbe dovuto essere reclamata ai sensi dell'art. 630 c.p.c., dovendosi intendere detta ordinanza come di rigetto dell'istanza di estinzione della procedura ugualmente contenuta in ricorso.
Nemmeno può accogliersi l'istanza di estinzione della procedura esecutiva che ha nuovamente formulato nel ricorso del 6 febbraio 2024. È vero Parte_1 che il momento preclusivo dell'eccezione di estinzione è rappresentato dall'udienza stabilita, ex artt. 530 secondo comma e 569 secondo comma c.p.c., per la fissazione del tempo e delle modalità della vendita, tuttavia l'istanza in parola è basata su un evento asseritamente estintivo (il tardivo deposito da parte del creditore – sequestrante della sentenza di condanna esecutiva) sul quale il GE si è già espresso con ordinanza del 7 maggio 2019 rigettando l'eccezione. Orbene, tale ultima ordinanza non è stata reclamata dalla debitrice con la conseguenza che risulta definitivo il provvedimento di rigetto che ha ritenuto infondata l'eccezione all'epoca formulata.
Devesi ricordare che, con ricorso depositato il 7 gennaio 2019, Parte_1 proponeva opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi chiedendo anche estinguersi la procedura ex art. 630 c.p.c. Deduceva l'allora opponente che il termine per gli adempimenti previsti dall'art. 156 disp. att. c.p.c., doveva necessariamente coincidere con il giorno 28/06/2018, ossia con l'udienza in cui era stato letto il dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione n. 48321/2018, in quanto con la lettura del dispositivo in udienza ai sensi dell'art. 615, comma 3, c.p.p. si perveniva alla pubblicazione della sentenza;
conseguenza di ciò era che la sentenza della Corte di Appello di Torino, confermata dalla Cassazione, era divenuta irrevocabile nel momento stesso della lettura del dispositivo con il quale era stato dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso e dunque da tale ultima data doveva decorrere il termine per gli adempimenti previsti dall'art. 156 disp. att. c.p.c. Su tali argomentazioni, e quindi sulla dedotta violazione del termine previsto dall'art. 156 disp. att. c.p.c., ha chiesto al Giudice dell'Esecuzione sia Parte_1 dichiararsi la nullità degli atti esecutivi compiuti sia estinguersi il giudizio. L'istanza in parola risulta rigettata con l'ordinanza più volte richiamata del 7 maggio 2019 ciò che ne determina l'improponibilità nella attuale fase processuale per essere stata già rigettata sulla base di censure ritenute all'epoca infondate e quindi che non possono nuovamente sottoporsi al Giudice dell'Esecuzione.
Da quanto precede, non può che rigettarsi il proposto reclamo. Alla soccombenza segue la condanna della parte reclamante al rimborso in favore del reclamato delle spese di lite liquidate, in applicazione delle tabelle vigenti per i procedimenti cautelari, nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile – complessità media - della controversia, della natura e della complessità della controversia, dell'importanza delle questioni trattate. Il mancato accoglimento dell'impugnazione impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come inserito dalla legge 24.12.2012 n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il reclamo;
condanna parte reclamante al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
dei compensi della presente fase liquidati in euro _2.740,00, oltre rimb. Forf.,
[...]
IVA e CPA come per legge;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, così come inserito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Avellino, all'esito della camera di consiglio del 4.09.2024
L'Estensore Il Presidente
dott. Astianatte de Vincentis dott. Sossio Pellecchia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
Composto dai seguenti Magistrati
Dott. Sossio Pellecchia Presidente
Dott.ssa Teresa Cianciulli Giudice
Dott. Astianatte de Vincentis Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. _1002/2024_ R.G. ___
Avente ad oggetto reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c., vertente tra
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Dei, procura in calce al reclamo, domicilio eletto presso il procuratore in
Carrara Via Venezia n. 54;
Reclamante
E
(P.I. , rapp.ta e difesa dall'avv. Claudio Giorgio Controparte_1 P.IVA_1
Suppa, in virtù di procura generale per Notaio di Bologna del 29.10.2010, rep. Per_1
115840/33105, domicilio eletto in Avellino alla Via P.S. Mancini n. 70, presso lo studio dell'avv. Giovanni Solimene Reclamata
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato ex art. 178 quinto comma c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente depositato, proponeva reclamo al Collegio Parte_1 ai sensi dell'art. 630 c.p.c. al fine di sentire accogliere la richiesta di estinzione della procedura esecutiva R.G.E. 184 / 2019 deducendo l'illegittimità dell'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione in data 4 marzo 2024 che aveva invece dichiarato inammissibile l'istanza. Assegnato il procedimento all'Istruttore per gli adempimenti di cui agli artt. 630 e 178 c.p.c., veniva disposta a mezzo Cancelleria, la comunicazione del ricorso alle altre parti della procedura con contestuale assegnazione di un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Con memoria tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio Controparte_1 instando per il rigetto del reclamo e la prosecuzione del giudizio di esecuzione, già disposto con l'ordinanza impugnata.
Scaduto il termine assegnato, il Collegio si riuniva in camera di consiglio per la deliberazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
censura l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione della procedura Parte_1
R.G.E. 184/2019, emessa il 9 marzo 2024. In primo luogo denuncia la nullità del provvedimento perché asseritamente privo di qualsivoglia motivazione, palesando l'insufficienza del richiamo alla statuizione della Suprema Corte. In secondo luogo, deduce che il GE non si è pronunciato sull'istanza di estinzione depositata successivamente a tale ultima decisione e nemmeno sulla richiesta di conferma del provvedimento di sospensione. A sostegno del reclamo, ribadisce come CP_1 non abbia rispettato i termini imposti al creditore ex art. 156 disp. att. C.p.c. per
[...] dare adeguato impulso alla procedura esecutiva.
Rassegna dunque le seguenti conclusioni:
1)Annullare e comunque revocare e/o modificare l'ordinanza del G.E in questa sede reclamata per i motivi espressi in narrativa;
2) Dichiarare, anche d'ufficio, accogliendo l'istanza proposta ai sensi dell'art. 630 c.p.c. dalla reclamante, l'estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 184/2018 ai sensi dell'art, 630 c.p.c., disponendo, altresì, la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo e di ogni atto successivo per i motivi tutti espressi in narrativa. 3) In via subordinata disporre la sospensione della procedura esecutiva, riattivatasi su istanza del creditore procedente, essendo tutt'ora pendente il giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso ai sensi dell'art. 615, II comma, c.p.c., presso la Corte di Appello di Napoli avente per oggetto la nullità del titolo esecutivo.
Si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto del reclamo. Controparte_1
Il quadro normativo da analizzare ai fini della statuizione sul presente reclamo, può così riassumersi.
Ai sensi dell'art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.
Ai sensi dell'art. 320 c.p.p., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile al risarcimento del danno in favore della parte civile fatto salvo quanto previsto dal comma 2 – bis dell'art. 539 c.p.p. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'art. 316 comma 4.
Ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c. Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'art. 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del Giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'art. 498 del codice. Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine della trascrizione prevista nell'art. 679 del codice.
Le norme richiamate sanciscono la regola della conversione automatica del sequestro in pignoramento una volta emessa la sentenza di condanna esecutiva. Il vincolo pignoratizio e gli effetti di questo retroagiscono al momento dell'esecuzione del sequestro. Le formalità imposte ex art. 156 disp. att. C.p.c. rappresentano già atti di impulso al processo esecutivo atteso che la conversione del sequestro in pignoramento opera, come precisato, ipso iure, ossia nel momento in cui interviene sentenza di condanna esecutiva. Non aver posto in essere, da parte del creditore, le attività previste all'art. 156 disp. att. C.p.c. o averle poste in essere tardivamente, determina l'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 630 primo comma c.p.c. e quindi la inefficacia del pignoramento ex art. 632 primo comma c.p.c. L'inutile spirare del termine prescritto dall'art. 156 disp. att. c.p.c. senza che il creditore – sequestrante abbia posto in essere le incombenze di cui alla predetta norma, causa l'estinzione del processo esecutivo, provvedimento avverso il quale la parte interessata a far valere il fenomeno estintivo, deve proporre reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di estinzione del procedimento, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono assoggettati esclusivamente a reclamo secondo quanto previsto dall'art. 630 c.p.c. Previa eventuale proposizione di un istanza al giudice dell'esecuzione perché provveda a dichiarare l'estinzione, la parte può proporre, sia contro il provvedimento che l'abbia dichiarata sia contro quello che l'abbia negato, il reclamo, mentre resta escluso che possa proporre opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 615 del Cpc, per farne valere l'improseguibilità dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero che possa proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 del Cpc, per contestare il provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiari l'estinzione ovvero che ometta di farlo, e tantomeno avverso gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione della suddetta causa di estinzione non dichiarata (Cass. Civ. n.
10238 del 30.03.2022; Cass. Civ. n. 14449 del 15.07.2016).
Sulla scorta di tale premessa, il reclamo deve dichiararsi infondato.
Il provvedimento impugnato, seppur in maniera succinta, ha correttamente dichiarato inammissibile l'istanza di estinzione della procedura esecutiva ravvisando nella pronuncia della Suprema Corte n. 35365/2023 già una statuizione definitiva su tale domanda. Secondo quanto riportato in tale ultima decisione, argomentazione recepita dal Giudice dell'Esecuzione, l'odierna reclamante intese, dapprima con istanza al Giudice dell'Esecuzione del 7 gennaio 2019 e quindi con ricorso del 5 luglio 2019, proporre un'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi mirata in primo luogo (tanto evincesi dalla disamina delle conclusioni ivi rassegnate) ad ottenere la nullità ed inefficacia del pignoramento immobiliare e di tutti gli atti esecutivi conseguenti e dunque dell'azione esecutiva nel suo complesso. Tuttavia, nel medesimo atto, deduceva altresì l'inefficacia del pignoramento immobiliare, Parte_1 eccezione da cui derivava l'estinzione del processo. Al cospetto del rigetto operato dal G.E. con ordinanza del 7 maggio 2019, avrebbe dovuto reagire Parte_1 con la proposizione del reclamo previsto ex art. 630 c.p.c., in mancanza del quale le è stata preclusa la possibilità di far valere l'estinzione della procedura esecutiva.
Tanto argomenta la Suprema Corte nella decisione n. 35365/2023 il cui percorso motivazionale sancisce che non ha correttamente reclamato Parte_1
l'ordinanza del 7 maggio 2019 escludendo così il verificarsi della fattispecie estintiva. Di tanto prende atto il Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza impugnata.
Né l'opposizione agli atti esecutivi può ritenersi equivalente o può essere intesa come reclamo. A tal proposito, il Giudice di Legittimità, proprio nella sentenza n. 35365/2023 ha ritenuto che in alcun modo l'originaria opposizione agli atti esecutivi proposta da potesse essere riqualificata come reclamo ex art. 630 Parte_1
c.p.c., ostando a tale possibilità sia la specifica menzione del mezzo d'impugnazione contenuta nel ricorso, sia la destinazione dell'atto stesso al Giudice dell'Esecuzione invece che al Collegio. L'originario ricorso in opposizione agli atti esecutivi non può dunque concepirsi o riqualificarsi come reclamo diretto ad ottenere l'estinzione della procedura esecutiva. L'ordinanza del G.E. del 7 maggio 2019 che si è espressa sulla domanda di sospensione posta ex art. 624 c.p.c. avrebbe dovuto essere reclamata ai sensi dell'art. 630 c.p.c., dovendosi intendere detta ordinanza come di rigetto dell'istanza di estinzione della procedura ugualmente contenuta in ricorso.
Nemmeno può accogliersi l'istanza di estinzione della procedura esecutiva che ha nuovamente formulato nel ricorso del 6 febbraio 2024. È vero Parte_1 che il momento preclusivo dell'eccezione di estinzione è rappresentato dall'udienza stabilita, ex artt. 530 secondo comma e 569 secondo comma c.p.c., per la fissazione del tempo e delle modalità della vendita, tuttavia l'istanza in parola è basata su un evento asseritamente estintivo (il tardivo deposito da parte del creditore – sequestrante della sentenza di condanna esecutiva) sul quale il GE si è già espresso con ordinanza del 7 maggio 2019 rigettando l'eccezione. Orbene, tale ultima ordinanza non è stata reclamata dalla debitrice con la conseguenza che risulta definitivo il provvedimento di rigetto che ha ritenuto infondata l'eccezione all'epoca formulata.
Devesi ricordare che, con ricorso depositato il 7 gennaio 2019, Parte_1 proponeva opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi chiedendo anche estinguersi la procedura ex art. 630 c.p.c. Deduceva l'allora opponente che il termine per gli adempimenti previsti dall'art. 156 disp. att. c.p.c., doveva necessariamente coincidere con il giorno 28/06/2018, ossia con l'udienza in cui era stato letto il dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione n. 48321/2018, in quanto con la lettura del dispositivo in udienza ai sensi dell'art. 615, comma 3, c.p.p. si perveniva alla pubblicazione della sentenza;
conseguenza di ciò era che la sentenza della Corte di Appello di Torino, confermata dalla Cassazione, era divenuta irrevocabile nel momento stesso della lettura del dispositivo con il quale era stato dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso e dunque da tale ultima data doveva decorrere il termine per gli adempimenti previsti dall'art. 156 disp. att. c.p.c. Su tali argomentazioni, e quindi sulla dedotta violazione del termine previsto dall'art. 156 disp. att. c.p.c., ha chiesto al Giudice dell'Esecuzione sia Parte_1 dichiararsi la nullità degli atti esecutivi compiuti sia estinguersi il giudizio. L'istanza in parola risulta rigettata con l'ordinanza più volte richiamata del 7 maggio 2019 ciò che ne determina l'improponibilità nella attuale fase processuale per essere stata già rigettata sulla base di censure ritenute all'epoca infondate e quindi che non possono nuovamente sottoporsi al Giudice dell'Esecuzione.
Da quanto precede, non può che rigettarsi il proposto reclamo. Alla soccombenza segue la condanna della parte reclamante al rimborso in favore del reclamato delle spese di lite liquidate, in applicazione delle tabelle vigenti per i procedimenti cautelari, nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile – complessità media - della controversia, della natura e della complessità della controversia, dell'importanza delle questioni trattate. Il mancato accoglimento dell'impugnazione impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come inserito dalla legge 24.12.2012 n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il reclamo;
condanna parte reclamante al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
dei compensi della presente fase liquidati in euro _2.740,00, oltre rimb. Forf.,
[...]
IVA e CPA come per legge;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, così come inserito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Avellino, all'esito della camera di consiglio del 4.09.2024
L'Estensore Il Presidente
dott. Astianatte de Vincentis dott. Sossio Pellecchia