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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
TURCO dr. Vincenzo - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 5 marzo 2025, a seguito dello scioglimento della riserva ivi assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 3017 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con gli Avv.ti Nicola Massafra e Maria Raffaella Adilardi Parte_1
reclamante
E
[...]
GIUDIZIALE Controparte_1
CP_2
Reclamati contumaci
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Velletri n. 1396/2024 del 7 ottobre 2024.
1 CONCLUSIONI DEL RECLAMANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento dei motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accogliere il seguente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o revocare il provvedimento impugnato e conseguentemente accogliere il ricorso introduttivo e così In via preliminare: dichiarare inammissibile la riassunzione posta in essere dalla per carenza di legittimazione attiva CP_1 alla riassunzione essendo definitivo il capo dell'ordinanza impugnata che la riguarda e comunque per totale carenza di interesse;
dichiarare comunque inammissibile la riassunzione o, in via gradata, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore della sezione fallimentare del Tribunale di
Milano; In via principale: 1) Accertare e dichiarare, in accoglimento di tutti i motivi sopraesposti, il licenziamento intimato dalla parte resistente ritorsivo, discriminatorio, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge. 2) Per l'effetto ordinare a in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, di reintegrare il Sig. nel posto precedentemente occupato. Parte_1
3) Accertare e dichiarare il licenziamento intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge. 4) Per l'effetto ordinare alla resistente di reintegrare il Sig. nel Parte_1
posto precedentemente occupato. 5) Per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 L. n. 300 del
1970 comma IV, condannare la resistente al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, determinando l'ammontare del risarcimento del danno in misura comunque non inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. 6) dichiarare comunque mai cessato e tuttora sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra le parti, condannando pure la parte convenuta a corrispondere al ricorrente il trattamento retributivo, normativo e contributivo dalla data del licenziamento. 7) Comunque annullare il licenziamento comminato al ricorrente ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970, per insussistenza del fatto contestato o comunque perché l'episodio verificatosi rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
8) Conseguentemente, ordinare alla Società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
9) Condannare la Società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
10)Condannare la Società convenuta a corrispondere al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutte le somme riconosciute come dovute, con decorrenza come per legge;
11) In ogni caso, in caso di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, laddove nelle more sia intervenuto il cambio di appalto e sia subentrata a CP_3
[..
[...] la ordinare a quest'ultima di riassumere in
[...] Controparte_4 CP_2
servizio il Sig. . In via ulteriormente subordinata: 12) Accertare l'illegittimità del Parte_1
licenziamento comminato al ricorrente perché non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro. 13) Comunque annullare il licenziamento comminato al ricorrente per i motivi tutti indicati in ricorso. 14)Conseguentemente, ordinare alla Società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ovvero dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura massima di ventiquattro mensilità, ovvero nella diversa misura che si riterrà di giustizia, dell'ultima retribuzione globale di fatto e ciò in relazione all'anzianità della ricorrente, del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica e del comportamento del datore di lavoro;
In ulteriore subordine: m) Condannare la
Società convenuta a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno corrispondendo alla ricorrente un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero pari alla maggiore o minor somma che risulterà, in ogni caso, non inferiore a
6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva impugnato con il rito previsto dalla legge n. 92/2012 il licenziamento Parte_1
CP_ disciplinare irrogatogli dalla con lettera del 10-16.6.2020 in quanto illegittimo, Controparte_1
nullo, inefficace, ritorsivo;
aveva evocato in giudizio anche la e la Controparte_1 CP_2
allegando che, in caso di accoglimento della domanda, l'ordine di reintegra avrebbe potuto essere
[...] esteso alle dette società, costituite in ATI, perché era in corso il loro subentro nell'appalto del Comune di Ardea cui era stato addetto il lavoratore fino al licenziamento.
Nella fase sommaria si costituiva soltanto la e solo al fine di eccepire la propria carenza di CP_2
legittimazione passiva.
3 Con ordinanza del 17.11.2020, preso atto della mancata dimostrazione della fondatezza dei fatti addebitati al lavoratore in sede disciplinare, il Tribunale di Velletri aveva così statuito: “Dichiara Co illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 10 - 16.6.20 ed ordina alla
[...]
di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e di pagargli una somma pari a tre mensilità CP_1
commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto con interessi e rivalutazione;
Condanna
[...] al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 CP_1 oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
compensa le spese di lite nei confronti della ”. CP_2
L'Igiene Urbana aveva proposto opposizione ai sensi del comma 51 dell'art. 1 della legge n. 92/2012; si era costituito il insistendo in tutte le domande, principali e subordinate, di cui al Parte_1
ricorso per impugnativa di licenziamento. Nel corso del giudizio venivano escussi i testi Testimone_1
e
[...] Testimone_2
All'udienza del 1.3.2024, il difensore della aveva dichiarato che per essa si era aperta Controparte_1
la procedura di liquidazione giudiziale presso il Tribunale di Milano, con sentenza n. 91/2024 prodotta per estratto. Il Tribunale, con ordinanza del 1.3.2024, aveva interrotto il giudizio.
Il giudizio era stato riassunto il 4.3.2024 dalla (sino ad allora non costituita) al solo CP_1
fine di far rilevare quanto segue: “Successivamente (all'ordinanza sommaria di accoglimento dell'impugnativa di licenziamento) si è determinato l'avvicendamento tra la precedente appaltatrice e l'ATI e, inoltre, la ha trasferito il ramo di azienda costituito dal contratto di Controparte_1 appalto presso il Comune di Ardea, alla . Resta il fatto che il Controparte_5
è transitato alle dipendenze della compagine subentrata nel servizio ai sensi e per egli Parte_1 effetti dell'art. 6 del CCNL Igiene Ambientale così come prospettato dal lavoratore stesso nello stralcio di ricorso trascritto. E' del tutto evidente che tale “passaggio di cantiere” sia stata operato solo ed esclusivamente in ragione della persistenza del rapporto di lavoro per cui è causa con la
[...]
, e, quindi, esclusivamente in forza e ragione dell'ordinanza oggi oggetto di Controparte_1
opposizione, avendo ovviamente il lavoratore diritto al ripristino della situazione giuridica pregressa.
Tanto premesso solo per concludere che nel caso di annullamento dell'ordinanza che ha disposto la reintegra del lavoratore, verrebbe meno il presupposto a base dell'avvenuto passaggio di cantiere e, quindi, il rapporto di lavoro oggi intrattenuto dal cesserebbe in automatico. Tale aspetto Parte_1
è l'unico che coinvolge la comparente azienda, del tutto estranea alle vicende dibattute nel procedimento che ha ad oggetto il licenziamento disciplinare disposto dalla precedente datrice di lavoro del ricorrente. Pertanto, si chiede che il Giudice dichiari il difetto di legittimazione passiva della odierna comparente e la estrometta dal giudizio. Le spese di resistenza vanno poste a carico di
4 chi ha convenuto nella prima fase la comparente azienda, quindi a carico del sig. : se ne Parte_1
chiede, quindi, la condanna con attribuzione.”.
si era costituito dopo la notifica del ricorso in riassunzione. Nessuno, invece, Parte_1
si era costituito per le altre due società ed in particolare per la curatela dell'opponente.
Con la sentenza reclamata in questa sede, il Tribunale di Velletri:
- ha respinto l'eccezione del di incompetenza sopravvenuta del Tribunale adìto Parte_1
per essere competente il Tribunale Fallimentare di Milano, foro di apertura della liquidazione giudiziale della datrice di lavoro: in quanto deve ritenersi competente lo stesso Ufficio che aveva emesso l'ordinanza opposta;
- ha respinto l'eccezione del di carenza di legittimazione passiva della Parte_1 [...]
e della , nei cui confronti l'ordinanza sommaria era passata in giudicato, CP_1 CP_2 anche perché non destinatarie del ricorso in opposizione della ciò in quanto Controparte_1
la si era costituita nel giudizio sebbene al solo fine di far constare il difetto CP_1
di legittimazione passiva, mentre per la legittimazione passiva derivava CP_2 dall'avvenuta costituzione in ATI con , per cui entrambe le società “hanno CP_1 subito la reintegra del lavoratore licenziato da;
Controparte_1
- ha ritenuto fondate alcune delle contestazioni disciplinari (quelle relative alle tre attestazioni false di presenza sul luogo di lavoro) perché confermate dalla teste , mentre l'altro Tes_1
teste è stato ritenuto inattendibile;
- ha ricondotto l'illecito nella fattispecie di cui all'art. 70 lettera f) del CCNL applicabile e proporzionata la sanzione ai sensi dell'art. 73, lettera e) del medesimo.
In conclusione, il Tribunale ha statuito quanto segue: “- in accoglimento del ricorso in opposizione in riassunzione annulla l'ordinanza di annullamento del licenziamento impugnato con reintegrazione del lavoratore emessa dal Tribunale di Velletri in data 17/11/2020 ai sensi dell'art 1 comma 49 L
92/2012 e dichiara la legittimità del licenziamento disciplinare adottato da in data Controparte_1
10/6/2020 nei confronti di con ogni conseguenza di legge;
- condanna Parte_1 [...]
, per entrambe le fasi del presente giudizio, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di liquidate nella misura di 3771,60 €, oltre a € 565,74 per rimborso spese CP_1
forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti di
. Nulla sulle spese nei confronti di .”. Controparte_6 CP_7
ha reclamato la sentenza, rassegnando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
Nonostante la rituale notifica alla curatela della alla e alla Controparte_1 Controparte_1
5 nessuno si è costituito in giudizio. Dopo un breve rinvio per accertare la regolarità CP_2 dell'instaurazione del contraddittorio, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo consta di otto motivi che si vanno sinteticamente ad elencare:
1. Il Tribunale di Velletri ha errato nel non ritenere la propria sopravvenuta incompetenza in favore del Tribunale Fallimentare di Milano per il noto principio della par condicio creditoris;
2. Il Tribunale ha errato nell'affermare la legittimazione della e della CP_1 CP_2 in relazione all'originaria impugnativa del licenziamento: tenuto conto che la statuizione resa in sede sommaria in senso opposto non era stata oggetto di opposizione e che né il lavoratore né la società opponente avevano svolto domande, nel giudizio di opposizione, nei confronti di quelle due compagini;
3. La sentenza reclamata si basa su una testimonianza inattendibile e sulla legittimità di una contestazione di recidiva reiterata che in realtà non sussiste, essendo il lavoratore incensurato al momento dei fatti;
4. I fatti erano intrinsecamente insussistenti ed il lavoratore non è mai stato convocato a difesa, circostanze non valutate dal Tribunale;
5. La sanzione irrogata era sproporzionata, non essendo applicabile nella specie l'art. 70 del
CCNL;
6. La sproporzione deriva anche dalla citata assenza di recidiva e dai vizi del procedimento disciplinare;
7. Il licenziamento è sostanzialmente immotivato;
8. Deve accertarsene la ritorsività e discriminatorietà in relazione al ruolo di sindacalista del lavoratore, specificamente intervenuto in questa qualità poco prima dell'incolpazione.
Sono fondati i primi due motivi (il primo in parte, il secondo totalmente), da esaminarsi congiuntamente: con l'assorbimento delle altre doglianze.
In riforma della sentenza oggetto di reclamo, invero, ritiene il Collegio che dovesse pronunciarsi l'estinzione del giudizio in relazione alla conclusione del rapporto di lavoro fra il e la Parte_1
società poi fallita, per mancata riassunzione da parte di uno dei due soggetti legittimati.
La conclusione poggia sul complesso delle considerazioni che seguono.
6 L'ordinanza resa in fase sommaria, oltre ad accogliere l'impugnativa del nei confronti Parte_1 della sola aveva così statuito in ordine alla posizione delle altre due società, delle Controparte_1 quali solo la si era costituita: “L'appalto gestito dalla è stato affidato CP_2 Controparte_1
dal Comune di Ardea alle e (v. doc. 30 fascicolo parte ricorrente); Controparte_1 CP_2
tuttavia, la costituitasi in giudizio, ha rilevato che, non essendo stato sottoscritto alcun CP_2 contratto di affidamento, il servizio è ancora gestito dalla ed il relativo personale Controparte_1
non è transitato nella ditta subentrante: circostanze che non hanno trovato elementi in senso contrario.
Le spese di lite in favore del ricorrente, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della secondo la regola generale della soccombenza, con distrazione;
nei confronti Controparte_1
della possono essere integralmente compensate in considerazione della fase transitoria CP_2
descritta.”.
Orbene, nei termini di legge l'opposizione è stata depositata dalla sola e non anche Controparte_1
dalla , la quale si è costituita (quale interventore, non essendo destinataria di alcuna CP_1 notifica dell'opposizione) successivamente alla perenzione dei termini di legge per opporre l'ordinanza sommaria e al solo fine di sentire confermare la carenza della propria legittimazione passiva, peraltro già affermata dal Tribunale nella ridetta sede sommaria.
Si è riferito, infatti, che il nucleo della costituzione in sede di opposizione a cognizione piena è il seguente: “Successivamente (all'ordinanza sommaria di accoglimento dell'impugnativa di licenziamento) si è determinato l'avvicendamento tra la precedente appaltatrice e l'ATI e, inoltre, la ha trasferito il ramo di azienda costituito dal contratto di appalto presso il Controparte_1
Comune di Ardea, alla . Resta il fatto che il è Controparte_5 Parte_1 transitato alle dipendenze della compagine subentrata nel servizio ai sensi e per egli effetti dell'art. 6 del CCNL Igiene Ambientale così come prospettato dal lavoratore stesso nello stralcio di ricorso trascritto. E' del tutto evidente che tale “passaggio di cantiere” sia stata operato solo ed esclusivamente in ragione della persistenza del rapporto di lavoro per cui è causa con la CP_1
, e, quindi, esclusivamente in forza e ragione dell'ordinanza oggi oggetto di opposizione,
[...]
avendo ovviamente il lavoratore diritto al ripristino della situazione giuridica pregressa. Tanto premesso solo per concludere che nel caso di annullamento dell'ordinanza che ha disposto la reintegra del lavoratore, verrebbe meno il presupposto a base dell'avvenuto passaggio di cantiere e, quindi, il rapporto di lavoro oggi intrattenuto dal cesserebbe in automatico. Tale aspetto è l'unico Parte_1
che coinvolge la comparente azienda, del tutto estranea alle vicende dibattute nel procedimento che ha ad oggetto il licenziamento disciplinare disposto dalla precedente datrice di lavoro del ricorrente.
Pertanto, si chiede che il Giudice dichiari il difetto di legittimazione passiva della odierna comparente
7 e la estrometta dal giudizio. Le spese di resistenza vanno poste a carico di chi ha convenuto nella prima fase la comparente azienda, quindi a carico del sig. : se ne chiede, quindi, la Parte_1 condanna con attribuzione.”.
Peraltro, la carenza di legittimazione passiva in capo alla non era stata contestata né CP_1 dall'opponente (che nemmeno aveva notificato l'opposizione alla medesima) né dal Controparte_1
lavoratore, che, nel costituirsi in sede di opposizione, aveva rassegnato le proprie conclusioni nei soli confronti dell'opponente, ritenendo, correttamente, ormai passata in giudicato la statuizione sopra riportata in base alla quale “il servizio è ancora gestito dalla ed il relativo Controparte_1
personale non è transitato nella ditta subentrante”.
Era dunque pacifico e mai contestato fra le parti del giudizio di opposizione che il datore di lavoro fosse e che l'ordinanza resa nella fase sommaria fosse stata eseguita (quanto alla Controparte_1
sola reintegra) nel senso che il lavoratore era passato alle dipendenze della diversa compagine in quanto cessionaria del ramo di azienda nel quale era incluso Controparte_5 anche l'appalto in questione. Peraltro il riferisce che il rapporto con quest'ultima si è Parte_1
interrotto, nelle more, in forza di un ulteriore licenziamento, giudizialmente confermato.
Ne deriva che, quale che fosse stata la decisione della fase di opposizione, in nessun caso la
[...]
avrebbe potuto essere destinataria di statuizioni sfavorevoli, poiché ormai estranea alla CP_1
vicenda, nessuna delle parti sostanziali avendo spiegato alcuna domanda nei suoi riguardi ed anzi tutte concordando sul punto specifico.
La riassunzione ad opera della al solo fine di chiedere la “conferma” di un passaggio CP_1 non contestato dell'ordinanza non era, dunque, ammissibile difettandone l'interesse. Né può dirsi che vi fosse un interesse della ad essere rimborsata (da parte del lavoratore) delle spese CP_1
di lite di una fase sommaria nella quale era rimasta contumace. In ogni caso qualsivoglia doglianza in merito all'ordinanza avrebbe dovuto essere sollevata dalla riassumente nei ristretti termini consentiti dal c.d. “rito Fornero”, vale a dire nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'ordinanza medesima.
Ed allora la posizione della avrebbe dovuto essere separata dalla questione in merito CP_1 alla legittimità del licenziamento introdotta in sede di opposizione dalla , rispetto alla Controparte_1
quale la riassumente non poteva svolgere né aveva di fatto svolto alcuna domanda né prima né dopo l'interruzione.
8 In questa sede di reclamo, e sulla scorta del contenuto del medesimo, ci si deve limitare a prendere atto che la domanda della , pur essendo idonea a dare impulso al processo da CP_1
riassumere (dato che l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, avendo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, sicché ai fini della sua validità il giudice deve solo verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo: cfr. Cass. n.
6193/2020), non era sorretta da interesse ad agire, poiché già in forza dell'ordinanza sommaria essa era carente di legittimazione passiva (tant'è che l'opposizione neppure le era stata notificata); e nemmeno era idonea a precludere il passaggio in giudicato dell'ordinanza sommaria in relazione al rapporto di lavoro dell'odierno reclamante.
È infatti noto che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., con riferimento alle azioni di accertamento, le quali tendono ad eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi, l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio di limite di ammissibilità poiché in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela: nel caso di specie, l'ordinanza sommaria aveva appunto rilevato che al momento del decidere la doveva ritenersi del tutto estranea CP_1
alla controversia;
ed anche al momento della sua costituzione nella successiva fase tale estraneità non era stata contestata da alcuno, per cui non sussisteva alcuna situazione di incertezza.
La domanda della va esaminata nel merito in questa sede nella misura in cui viene CP_1
riproposta da al fine di sostenere che la società non fosse legittimata a Parte_1
riassumere il giudizio: in realtà, in forza delle superiori considerazioni, non può dirsi che la
[...]
, contumace in primo grado e comunque parte (in forza di atto avente natura di intervento) CP_1
della fase a cognizione piena, non potesse astrattamente riassumere il giudizio e sul punto specifico il reclamo è infondato;
è fondato, invece, nel senso di concludere che, una volta riassunto il giudizio, il Tribunale ha errato nel ritenere passivamente legittimata la in relazione al CP_1
licenziamento e nel non rilevare la sopravvenuta impossibilità di valutare nel merito il licenziamento.
In altre parole, è erroneo il seguente passaggio motivazionale della sentenza: “ ha anche Parte_1
eccepito il difetto di legittimazione passiva di e di poiché per loro CP_1 CP_2
l'ordinanza impugnata nel presente giudizio era passata in giudicato, non avendo Controparte_1
[...
originaria opponente, notificato il ricorso anche a loro. Anche detta eccezione è priva di fondamento poiché nel giudizio di opposizione all'ordinanza cit. si era costituita, CP_1
ancorché al solo fine di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e nel presente giudizio ha certamente un interesse ad agire poiché succeduta a nel rapporto di lavoro Controparte_1
9 controverso. Con riferimento a ancorché al momento del ricorso di impugnazione del CP_2
licenziamento non era ancora costituita in ATI con successivamente lo diveniva, con CP_1
conseguente trasferimento anche nei suoi confronti del rapporto di lavoro controverso nel presente giudizio. Ne consegue la legittimazione attiva di e di che hanno subito la CP_1 CP_7
reintegra del lavoratore licenziato da oggi in liquidazione giudiziale.”. Controparte_1
Infatti, il Tribunale correttamente assevera che la si era costituita “al solo fine di CP_1
dichiarare il difetto di legittimazione passiva”: ma omette sia di considerare che tale difetto era già stato oggetto di statuizione incidentale nell'ordinanza sommaria, sia di trarre la dovuta conseguenza della delimitazione delle difese della nel momento in cui, dopo la riassunzione, la CP_1
curatela della società originaria opponente (che vi è frattanto subentrata) aveva valutato di non costituirsi.
In relazione al licenziamento, invero, effettivamente e come si legge nel reclamo, il Tribunale di
Velletri, considerata la natura impugnatoria dell'opposizione di cui al comma 51 dell'art. 1 della legge n. 92/2012, avrebbe dovuto prendere atto dell'assenza di idonea riassunzione da parte di soggetto a ciò legittimato (datore di lavoro, lavoratore) e dichiarare estinto il giudizio, con conseguente passaggio in giudicato dell'ordinanza resa nella fase sommaria in punto di valutazione della sua illegittimità e applicazione della relativa tutela.
Va puntualizzato che tale conseguenza non discende sic et simpliciter dalla mancata costituzione del datore di lavoro nella fase di riassunzione, che di per sé non configurerebbe rinuncia o abbandono dell'opposizione (cfr. Cass. n. 3963/1998), bensì dalla perdita della capacità di stare in giudizio dell'originaria opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c. unita alla scelta della UR di non costituirsi in luogo della stessa.
Infatti, in relazione al rapporto di lavoro del , gli unici soggetti legittimati a riassumere Parte_1
il giudizio ai sensi dell'art. 305 c.p.c. erano (che ovviamente non vi aveva Parte_1
alcun interesse) e la ormai subentrata alla società. CP_8 Controparte_1
Deve incidentalmente puntualizzarsi che l'opposizione non poteva dirsi affetta da sopravvenuta improcedibilità solo perché era divenuto competente il solo “foro dei creditori” di Milano.
Nella specie, citando il recentissimo ultimo precedente della Cassazione (n. 13530/2024), occorre infatti ribadire la nota ripartizione di competenza cognitoria tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, secondo il discrimine individuato nelle rispettive prerogative speciali, spettando: a) al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento
10 ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
b) al secondo, quale giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso dei creditori e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale, in funzione della garanzia della parità di loro trattamento.
Pertanto l'opposizione – se riassunta ad opera della UR o del lavoratore - avrebbe potuto essere delibata nel merito quantomeno con riferimento alla declaratoria di illegittimità del licenziamento con la connessa statuizione reintegratoria. Infatti, costante giurisprudenza di legittimità ha eccettuato, fra le domande improcedibili in quanto potenzialmente idonee ad incidere sulla par condicio creditorum, soltanto l'impugnativa di licenziamento, “in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della par condicio creditorum” (così Cass. lav. n. 7129/2011).
Il secondo motivo di reclamo è dunque, ad abundantiam, pure fondato nel limitato senso che il
Tribunale, in sede di riassunzione del giudizio di opposizione, erroneamente giungendo a delibare il merito dell'opposizione stessa, avrebbe anche potuto e dovuto rilevare l'improcedibilità (per sopravvenuta perdita della capacità processuale) delle domande de dirette ad Controparte_1
infirmare le condanne al risarcimento e al rimborso delle spese di lite in favore del lavoratore;
restando procedibili le altre, rispetto alle quali, però, come si è detto, il giudizio si era irrimediabilmente estinto.
I rilievi di cui sopra sono idonei ad assorbire ogni esame sul merito dell'impugnato licenziamento, ormai eliminato dal mondo giuridico dall'ordinanza sommaria di reintegra che si deve confermare, in forza del meccanismo processuale delineato dalla legge c.d. Fornero.
Né in questo grado, ad opera dell'unica parte costituita, è richiesta alcuna statuizione modificativa sul ruolo della in relazione all'obbligo di reintegra per come oggetto di conferma, per CP_1
cui, sul punto - una volta rilevato incidenter tantum che la domanda proposta in sede di riassunzione da quella società era inammissibile per difetto di interesse - non può essere adottata alcuna pronuncia.
11 Dovendo regolare le spese di lite dei due gradi, infine, deve rilevarsi che:
- la regolazione delle spese di lite di cui all'ordinanza sommaria è divenuta intangibile dopo l'estinzione del giudizio di opposizione nella parte relativa ai rapporti fra il e Parte_1
Controparte_1
- all'esito del giudizio la non può dirsi tecnicamente una parte soccombente CP_1
poiché pacificamente carente di legittimazione passiva (ed infatti non evocata) a far data dal deposito del ricorso in opposizione in poi;
la stessa valutazione vale per la CP_2
- la parte originaria opponente ( ha perso capacità processuale (art. 299 Controparte_1
c.p.c.) con riguardo ai rapporti passivi come a quelli attivi, e dunque non sembra opportuno porre a carico della curatela – che ha scelto di non dare ulteriore impulso all'opposizione - le spese sostenute dal lavoratore nelle fasi successive a quella sommaria.
Questi i motivi per cui ad avviso del Collegio l'ordinanza sommaria va confermata anche quanto alla regolazione delle spese, mentre, per la fase di opposizione e per il presente grado le spese di lite sostenute dalle parti costituite meritano compensazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con ricorso depositato il 4.11.2024 da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro Velletri n. 1396/2024 del Parte_1
7 ottobre 2024 nei confronti di e Controparte_1 CP_2 Controparte_6
, così provvede:
[...]
- In accoglimento del reclamo ed in totale riforma della sentenza gravata, dichiara estinto il giudizio instaurato da con l'opposizione depositata presso il Controparte_1
Tribunale di Velletri il 28.11.2020 in relazione all'impugnativa del licenziamento del
10-16.6.2020 e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza del medesimo
Tribunale del 17.11.2020;
- Compensa fra le parti costituite le spese di lite della fase di opposizione e del presente grado.
Così deciso in Roma, il 5.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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