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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/05/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1588/2020 R.G. avente ad oggetto: “appello
avverso la sentenza n. 153/2020, emessa e depositata l'1.09.2020 dal Giudice di
Pace di Patti;
PROMOSSA DA
con sede in Roma, via G. Parte_1
Grezar n. 14 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, subentrata a titolo universale a
[...]
giusta art. 76 D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con CP_1
modificazioni dalla L. 23 luglio n. 106, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Consolo, ed elettivamente domiciliata in
Patti (ME), via Francesco Crispi n. 44, presso lo studio dell'avv. Luca
Musmeci;
Appellante;
1 CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Patti (ME), via C.F._1
Cristoforo Colombo n. 256, presso lo studio dell'avv. Antonio Caccetta che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellato;
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Sindaco, legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, (C.F. ), con sede in P.IVA_2 [...]
, Piazza Italia n. 1; CP_3
Appellato non costituito;
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 24 febbraio
2025, svoltasi, giusta decreto del 17-01-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 5-11-2020,
[...]
(già impugnava la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 153/2020, emessa e depositata in data 1-09-2020, con la quale il Giudice
di Pace di Patti, in accoglimento dell'opposizione, ex art. 615 c.p.c.,
spiegata da , aveva annullato la cartella di pagamento Controparte_2
n. 29520100019608566/000.
2 L'appellante deduceva: 1) l'erroneità della decisione nella parte in cui il
Giudice di pace ha ritenuto che l'agente della riscossione, costituendosi nel giudizio di primo grado, abbia “prestato acquiescenza a tutto il contenuto
dell'atto introduttivo”; 2) l'omesso vaglio. da parte del primo Giudice. delle eccezioni preliminari relative alla dedotta inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione; 3) l'omessa valutazione della circostanza dell'avvenuto esperimento dell'azione esecutiva, mediante atto di pignoramento presso terzi del 7-04-2011, in conseguenza della quale nessuna prescrizione sarebbe maturata.
Pertanto, sulla scorta dei predetti motivi, chiedeva all'intestato Tribunale
di: “1. Ammettere per la forma il presente atto di appello.
2. Ritenere e dichiarare,
previa modifica ed integrazione della ricostruzione dei fatti di causa, ed in riforma
della sentenza n. 153/2020 del Giudice di pace di Patti, che l'opposizione proposta
dal Sig. è inammissibile, per i motivi sopra esposti o con Controparte_2
qualsivoglia motivazione e che la ha legittimamente incassato Controparte_1
dal terzo ( già ) in data 25.06.2020 l'importo di euro 1.638,06 oggetto CP_4 CP_5
di pignoramento già in data 01-07.04.2011. 3. In subordine ritenere e dichiarare,
previa modifica ed integrazione della ricostruzione dei fatti di causa, ed in riforma
della sentenza n. 153/2020 del Giudice di pace di Patti, che nessuna prescrizione è
maturata nel caso di specie e per l'effetto rigettare le domande proposte dal Sig.
, anche in relazione a tutti i profili di contestazione avanzati e che la CP_2
ha legittimamente incassato dal terzo ( già ) in Controparte_1 CP_4 CP_5
data 25.06.2020 l'importo di euro 1.638,06 oggetto di pignoramento in data 01-
07.04.2011. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 7-10-2021, si costituiva in giudizio , chiedendo di: “ dichiarare l'atto di Controparte_2
appello così come proposto da parte avversa inammissibile, improponibile,
improcedibile e in ogni caso infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in
narrativa al presente atto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
-
condannare al pagamento di spese e compensi Controparte_1
del presente grado di giudizio. - condannare, infine, Controparte_1
ex art. 96 c.p.c., per grave negligenza nonché responsabilità aggravata per
[...]
le violazioni e motivazioni illustrate”.
Ancorché ritualmente evocato in giudizio (vedi produzione del 5-11-
2020), il non si costituiva e, pertanto, ne va Controparte_3
dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di trattazione dell'8-11-2021, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado che veniva, successivamente, acquisito, giusta annotazione di Cancelleria del
2-12-2021.
Di poi, all'esito dell'udienza del 6-06-2022, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Sennonché, con ordinanza del 14 gennaio 2024, il Decidente, “considerate le
recenti normative susseguitesi in tema di “stralcio dei debiti” e avuto riguardo
all'importo della sanzione per cui è causa e alla data di iscrizione a ruolo della
medesima”, invitava l'agente della riscossione “a chiarire se, per effetto della
predetta normativa, si siano, comunque, verificate ipotesi di sopravvenuta
cessazione della materia del contendere, anche solo parziale, in relazione alle
4 pretese di cui alla cartella esattoriale n. 29520100019608566 ”, e rinviava la causa all'udienza del 16-04-2024.
Quindi, alla predetta udienza del 16 aprile 2024, il Giudice, “Premesso che
le parti hanno argomentato in ordine al rilievo di cui all'ordinanza del 14-01-
2024”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24-02-2025.
Come accennato, all'udienza del 24-02-2025 svoltasi, giusta decreto del 17-
01-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
richiamato dall'art. 352 comma 1 c.p.c.
2. L'appellante ha, preliminarmente, censurato la ricostruzione della vicenda processuale operata dal Giudice di prime cure, secondo cui l'agente della riscossione convenuto, costituendosi in giudizio, avrebbe prestato acquiescenza al contenuto dell'atto introduttivo.
La motivazione del Giudice a quo, a ben vedere, non appare conciliabile con il contegno processuale tenuto dall'agente della riscossione nel giudizio di primo grado, come emerge dalla produzione documentale in atti.
Invero, con la comparsa di costituzione depositata il 17-06-2020,
ha contestato integralmente il contenuto dell'atto Controparte_1
di citazione, prendendo posizione e controdeducendo, in maniera analitica e dettagliata, rispetto a tutte le argomentazioni poste dall'attore a fondamento della propria opposizione.
Ne discende, conseguentemente, la fondatezza della doglianza esaminata.
5 3. Sempre in via preliminare, l'appellante si duole dell'omesso vaglio, da parte del Giudice di primo grado, delle eccezioni relative alla dedotta inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione spiegata da CP_2
.
[...]
A tal riguardo, si osserva, anzitutto, che, alla luce della documentazione versata in atti nonché sulla scorta di quanto affermato dallo stesso appellato, risulta che la cartella esattoriale per cui è causa fosse stata notificata in data 5 novembre 2010.
Invero, le doglianze formulate dal in primo grado e poi CP_2
riproposte nel presente giudizio di appello attengono esclusivamente all'asserita irregolarità della notifica sotto il profilo formale (vedi atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e comparsa di costituzione e risposta in appello).
In particolare, a detta dell'appellato, la documentazione prodotta in giudizio non attesterebbe l'avvenuto rispetto delle formalità prescritte dalla legge per la notifica degli atti da parte del concessionario della riscossione;
sicché quest'ultimo non avrebbe fornito la prova della regolare notifica della cartella di pagamento.
Sul punto, tuttavia, la prospettazione offerta dal non è CP_2
condivisibile, dovendosi, al riguardo, osservare che, in materia di notificazione della cartella di pagamento, l'art. 26 del D.P.R. 29 settembre
1973 n. 602 prevede la facoltà per l'agente della riscossione di procedere direttamente alla notifica mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posto che “…la seconda parte del comma 1 dell'art. 26
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica,
6 integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa
rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza
esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la
ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento,
senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a
garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto
legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella,
come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo
cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia
della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di
ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su
richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cassazione civile, sez. trib.,
ordinanza 22/12/2023 n. 35822).
Ne discende, allora, l'infondatezza delle eccezioni relative alla irregolarità
della notifica effettuata, valendo, quale prova del relativo perfezionamento, l'avviso di ricevimento della raccomandata prodotto in allegato dall'agente della riscossione, riportante, peraltro, il numero delle cartelle di pagamento contenute all'interno del plico postale, tra cui la n.
29520100019608566/000.
3.1. Ora, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
ha allegato di avere avuto contezza dell'esistenza della Controparte_2
cartella esattoriale n. 29520100019608566/000, soltanto in seguito ad un'ispezione eseguita presso uno sportello di Controparte_1
della quale allegava l'estratto di ruolo.
7 Tuttavia, giova rammentare che, in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, “Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto
dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è
inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della
dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini
della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il
debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella
menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio
determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di
appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la
riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio
nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata
al momento della pronuncia” (Cassazione civile sez. II, 26/10/2023 n. 29729).
La norma sancisce, dunque, quale regola generale, quella della non diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo che il destinatario della cartella esattoriale dimostri la sussistenza di un interesse ad agire in relazione alle ipotesi tassativamente definite dalla normativa stessa.
Sebbene tale disposizione sia stata introdotta successivamente alla definizione del giudizio di primo grado, occorre, però, rammentare che,
con la novella del 2021, il legislatore ha,, sostanzialmente, recepito un orientamento già in precedenza formatosi in tema di limiti all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, ampiamente condiviso sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità.
Trattasi dell'indirizzo interpretativo che negava l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, in quanto atto interno, rilasciato su
8 richiesta dal concessionario della riscossione, privo, in sé, di qualsiasi valenza impositiva (cfr., ex multis, Tribunale Roma, sez. XIII, 08/09/2020 n.
12041; Tribunale Salerno, sez. lav., 06/11/2020 n. 2001; Tribunale Ravenna,
sez. I, 12/01/2021 n. 28).
La stessa giurisprudenza formatasi antecedentemente alla novella del
2021 ammetteva la possibilità di impugnazione dell'estratto di ruolo, solo allorquando il richiedente avesse prospettato che le cartelle esattoriali in esso menzionate non fossero state validamente notificate a condizione che la dedotta omissione o invalidità della notifica venissero effettivamente riscontrate.
Tant'è che “L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in
quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del
destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso si riferisce, con le
forme e nei termini di legge. Tale principio non si pone in contrasto con quello
secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni
avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata,
della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di
ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela
anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di
impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in
precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica” (Cassazione civile,
sez. VI, 25/02/2019 n. 5443).
Pertanto, nel caso di specie, essendo stata accertata la regolare notifica della cartella di pagamento per cui è causa, l'opposizione proposta dal va dichiarata inammissibile, non potendo questi, oggi, CP_2
9 recuperare uno strumento di tutela che non ha tempestivamente attivato e avendo utilizzato il rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. per far valere vizi afferenti ad un'intimazione di pagamento, regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge, e attesa, per di più,
l'inidoneità dell'estratto di ruolo a incidere sulla sfera patrimoniale del soggetto debitore, in quanto atto di natura non impositiva.
È, quindi, fondato anche il secondo motivo di appello, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta in primo grado.
4. Ad ogni buon conto, l'appellante ha censurato la decisione impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto maturata la prescrizione del credito sotteso alla cartella esattoriale n. 29520100019608566/000, risultante dall'estratto di ruolo n. 0002342 dell'anno 2010.
Ora, dall'esame degli atti relativi al giudizio di primo grado, emerge che il
Giudice di Pace abbia fondato il proprio convincimento sull'affermazione del secondo cui, dopo la notifica della cartella eseguita il 5-11- CP_2
2010, non sarebbe intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione né
avrebbe fatto seguito alcun ulteriore atto esecutivo.
Sennonché, lo stesso opponente, al punto sesto dell'atto introduttivo, fece menzione dell'avvenuto esperimento di un'azione esecutiva, da parte dell'agente della riscossione, riferita a crediti derivanti da più cartelle esattoriali tra cui la cartella n. 29520100019608566/000.
Il relativo atto di pignoramento presso terzi, peraltro, risulta che sia stato regolarmente notificato, tanto che è stato prodotto in giudizio dallo stesso
10 opponente (vedi allegato 5 all'atto di citazione in opposizione ex art. 615
c.p.c.).
Premesso, quindi, che, in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 e
2945 comma 2 cod. civ., dalla notificazione dell'atto introduttivo del processo esecutivo “…si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino
al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore
procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto
ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento
determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre,
nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a
condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente,
all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945,
comma 3, c.c.” (Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2021 n. 8217) e ancora che
“…nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la dichiarazione di quantità
positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo), e tra quest'ultimo
evento e l'assegnazione, peraltro, la prescrizione non decorre ai sensi dell'art.
2935 c.c., in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore
procedente né dal debitore esecutato;
essa ricomincia a decorrere dal momento
in cui il credito assegnato può essere fatto valere dal creditore
assegnatario, cioè, di regola, dal momento della pronuncia dell'ordinanza
di assegnazione, se resa in udienza, ovvero dal momento del suo deposito, se
resa fuori udienza.” (Cassazione civile, sez. III, 05/03/2020 n. 6170), nella vicenda in parola, è documentalmente provato che la procedura esecutiva,
avviata dall'agente della riscossione, abbia avuto inizio con la
11 notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, eseguita il 7 aprile
2011, e si sia conclusa con l'ordinanza di assegnazione delle somme e con il successivo incasso delle medesime, in data 25 giugno 2020.
Ne deriva, allora, che nessuna prescrizione poteva dirsi maturata in virtù
della pendenza del processo esecutivo, conclusosi nel giugno 2020, con l'integrale soddisfazione del credito azionato dall'agente della riscossione.
5. In conclusione, l'appello proposto va accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado nella direzione della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal . CP_2
6. Le spese di lite relative al primo grado di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, applicandosi i parametri minimi ex D.M. n. 55/2014,
come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta, secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2014-2018
Competenza: Giudice di Pace
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 113,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 120,00
Fase decisionale, valore minimo: € 203,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 436,00
6.1. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di appello, esse seguono la soccombenza dell'appellato,
ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, escludendosi la fase istruttoria che non
12 si è svolta e tenuto conto del valore della controversia, secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare € 852,00
6.2. Nulla va disposto in favore del che, Controparte_3
non essendosi costituito, non ha sostenuto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. 1588/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede
- Previa declaratoria di contumacia del;
Controparte_3
1. Accoglie l'appello proposto da , e, Parte_2
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 153/2020 del Giudice di Pace di
Patti, dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. spiegata da , per le causali di cui in Controparte_2
motivazione;
2. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese del giudizio di primo grado, che Parte_2
13 si liquidano in complessivi € 436,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Condanna alla rifusione, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese relative al presente giudizio di Parte_1
appello, che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, il 30-05-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1588/2020 R.G. avente ad oggetto: “appello
avverso la sentenza n. 153/2020, emessa e depositata l'1.09.2020 dal Giudice di
Pace di Patti;
PROMOSSA DA
con sede in Roma, via G. Parte_1
Grezar n. 14 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, subentrata a titolo universale a
[...]
giusta art. 76 D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con CP_1
modificazioni dalla L. 23 luglio n. 106, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Consolo, ed elettivamente domiciliata in
Patti (ME), via Francesco Crispi n. 44, presso lo studio dell'avv. Luca
Musmeci;
Appellante;
1 CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Patti (ME), via C.F._1
Cristoforo Colombo n. 256, presso lo studio dell'avv. Antonio Caccetta che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellato;
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Sindaco, legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, (C.F. ), con sede in P.IVA_2 [...]
, Piazza Italia n. 1; CP_3
Appellato non costituito;
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 24 febbraio
2025, svoltasi, giusta decreto del 17-01-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 5-11-2020,
[...]
(già impugnava la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 153/2020, emessa e depositata in data 1-09-2020, con la quale il Giudice
di Pace di Patti, in accoglimento dell'opposizione, ex art. 615 c.p.c.,
spiegata da , aveva annullato la cartella di pagamento Controparte_2
n. 29520100019608566/000.
2 L'appellante deduceva: 1) l'erroneità della decisione nella parte in cui il
Giudice di pace ha ritenuto che l'agente della riscossione, costituendosi nel giudizio di primo grado, abbia “prestato acquiescenza a tutto il contenuto
dell'atto introduttivo”; 2) l'omesso vaglio. da parte del primo Giudice. delle eccezioni preliminari relative alla dedotta inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione; 3) l'omessa valutazione della circostanza dell'avvenuto esperimento dell'azione esecutiva, mediante atto di pignoramento presso terzi del 7-04-2011, in conseguenza della quale nessuna prescrizione sarebbe maturata.
Pertanto, sulla scorta dei predetti motivi, chiedeva all'intestato Tribunale
di: “1. Ammettere per la forma il presente atto di appello.
2. Ritenere e dichiarare,
previa modifica ed integrazione della ricostruzione dei fatti di causa, ed in riforma
della sentenza n. 153/2020 del Giudice di pace di Patti, che l'opposizione proposta
dal Sig. è inammissibile, per i motivi sopra esposti o con Controparte_2
qualsivoglia motivazione e che la ha legittimamente incassato Controparte_1
dal terzo ( già ) in data 25.06.2020 l'importo di euro 1.638,06 oggetto CP_4 CP_5
di pignoramento già in data 01-07.04.2011. 3. In subordine ritenere e dichiarare,
previa modifica ed integrazione della ricostruzione dei fatti di causa, ed in riforma
della sentenza n. 153/2020 del Giudice di pace di Patti, che nessuna prescrizione è
maturata nel caso di specie e per l'effetto rigettare le domande proposte dal Sig.
, anche in relazione a tutti i profili di contestazione avanzati e che la CP_2
ha legittimamente incassato dal terzo ( già ) in Controparte_1 CP_4 CP_5
data 25.06.2020 l'importo di euro 1.638,06 oggetto di pignoramento in data 01-
07.04.2011. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 7-10-2021, si costituiva in giudizio , chiedendo di: “ dichiarare l'atto di Controparte_2
appello così come proposto da parte avversa inammissibile, improponibile,
improcedibile e in ogni caso infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in
narrativa al presente atto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
-
condannare al pagamento di spese e compensi Controparte_1
del presente grado di giudizio. - condannare, infine, Controparte_1
ex art. 96 c.p.c., per grave negligenza nonché responsabilità aggravata per
[...]
le violazioni e motivazioni illustrate”.
Ancorché ritualmente evocato in giudizio (vedi produzione del 5-11-
2020), il non si costituiva e, pertanto, ne va Controparte_3
dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di trattazione dell'8-11-2021, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado che veniva, successivamente, acquisito, giusta annotazione di Cancelleria del
2-12-2021.
Di poi, all'esito dell'udienza del 6-06-2022, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Sennonché, con ordinanza del 14 gennaio 2024, il Decidente, “considerate le
recenti normative susseguitesi in tema di “stralcio dei debiti” e avuto riguardo
all'importo della sanzione per cui è causa e alla data di iscrizione a ruolo della
medesima”, invitava l'agente della riscossione “a chiarire se, per effetto della
predetta normativa, si siano, comunque, verificate ipotesi di sopravvenuta
cessazione della materia del contendere, anche solo parziale, in relazione alle
4 pretese di cui alla cartella esattoriale n. 29520100019608566 ”, e rinviava la causa all'udienza del 16-04-2024.
Quindi, alla predetta udienza del 16 aprile 2024, il Giudice, “Premesso che
le parti hanno argomentato in ordine al rilievo di cui all'ordinanza del 14-01-
2024”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24-02-2025.
Come accennato, all'udienza del 24-02-2025 svoltasi, giusta decreto del 17-
01-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
richiamato dall'art. 352 comma 1 c.p.c.
2. L'appellante ha, preliminarmente, censurato la ricostruzione della vicenda processuale operata dal Giudice di prime cure, secondo cui l'agente della riscossione convenuto, costituendosi in giudizio, avrebbe prestato acquiescenza al contenuto dell'atto introduttivo.
La motivazione del Giudice a quo, a ben vedere, non appare conciliabile con il contegno processuale tenuto dall'agente della riscossione nel giudizio di primo grado, come emerge dalla produzione documentale in atti.
Invero, con la comparsa di costituzione depositata il 17-06-2020,
ha contestato integralmente il contenuto dell'atto Controparte_1
di citazione, prendendo posizione e controdeducendo, in maniera analitica e dettagliata, rispetto a tutte le argomentazioni poste dall'attore a fondamento della propria opposizione.
Ne discende, conseguentemente, la fondatezza della doglianza esaminata.
5 3. Sempre in via preliminare, l'appellante si duole dell'omesso vaglio, da parte del Giudice di primo grado, delle eccezioni relative alla dedotta inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione spiegata da CP_2
.
[...]
A tal riguardo, si osserva, anzitutto, che, alla luce della documentazione versata in atti nonché sulla scorta di quanto affermato dallo stesso appellato, risulta che la cartella esattoriale per cui è causa fosse stata notificata in data 5 novembre 2010.
Invero, le doglianze formulate dal in primo grado e poi CP_2
riproposte nel presente giudizio di appello attengono esclusivamente all'asserita irregolarità della notifica sotto il profilo formale (vedi atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e comparsa di costituzione e risposta in appello).
In particolare, a detta dell'appellato, la documentazione prodotta in giudizio non attesterebbe l'avvenuto rispetto delle formalità prescritte dalla legge per la notifica degli atti da parte del concessionario della riscossione;
sicché quest'ultimo non avrebbe fornito la prova della regolare notifica della cartella di pagamento.
Sul punto, tuttavia, la prospettazione offerta dal non è CP_2
condivisibile, dovendosi, al riguardo, osservare che, in materia di notificazione della cartella di pagamento, l'art. 26 del D.P.R. 29 settembre
1973 n. 602 prevede la facoltà per l'agente della riscossione di procedere direttamente alla notifica mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posto che “…la seconda parte del comma 1 dell'art. 26
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica,
6 integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa
rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza
esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la
ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento,
senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a
garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto
legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella,
come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo
cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia
della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di
ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su
richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cassazione civile, sez. trib.,
ordinanza 22/12/2023 n. 35822).
Ne discende, allora, l'infondatezza delle eccezioni relative alla irregolarità
della notifica effettuata, valendo, quale prova del relativo perfezionamento, l'avviso di ricevimento della raccomandata prodotto in allegato dall'agente della riscossione, riportante, peraltro, il numero delle cartelle di pagamento contenute all'interno del plico postale, tra cui la n.
29520100019608566/000.
3.1. Ora, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
ha allegato di avere avuto contezza dell'esistenza della Controparte_2
cartella esattoriale n. 29520100019608566/000, soltanto in seguito ad un'ispezione eseguita presso uno sportello di Controparte_1
della quale allegava l'estratto di ruolo.
7 Tuttavia, giova rammentare che, in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, “Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto
dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è
inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della
dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini
della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il
debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella
menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio
determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di
appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la
riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio
nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata
al momento della pronuncia” (Cassazione civile sez. II, 26/10/2023 n. 29729).
La norma sancisce, dunque, quale regola generale, quella della non diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo che il destinatario della cartella esattoriale dimostri la sussistenza di un interesse ad agire in relazione alle ipotesi tassativamente definite dalla normativa stessa.
Sebbene tale disposizione sia stata introdotta successivamente alla definizione del giudizio di primo grado, occorre, però, rammentare che,
con la novella del 2021, il legislatore ha,, sostanzialmente, recepito un orientamento già in precedenza formatosi in tema di limiti all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, ampiamente condiviso sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità.
Trattasi dell'indirizzo interpretativo che negava l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, in quanto atto interno, rilasciato su
8 richiesta dal concessionario della riscossione, privo, in sé, di qualsiasi valenza impositiva (cfr., ex multis, Tribunale Roma, sez. XIII, 08/09/2020 n.
12041; Tribunale Salerno, sez. lav., 06/11/2020 n. 2001; Tribunale Ravenna,
sez. I, 12/01/2021 n. 28).
La stessa giurisprudenza formatasi antecedentemente alla novella del
2021 ammetteva la possibilità di impugnazione dell'estratto di ruolo, solo allorquando il richiedente avesse prospettato che le cartelle esattoriali in esso menzionate non fossero state validamente notificate a condizione che la dedotta omissione o invalidità della notifica venissero effettivamente riscontrate.
Tant'è che “L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in
quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del
destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso si riferisce, con le
forme e nei termini di legge. Tale principio non si pone in contrasto con quello
secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni
avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata,
della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di
ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela
anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di
impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in
precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica” (Cassazione civile,
sez. VI, 25/02/2019 n. 5443).
Pertanto, nel caso di specie, essendo stata accertata la regolare notifica della cartella di pagamento per cui è causa, l'opposizione proposta dal va dichiarata inammissibile, non potendo questi, oggi, CP_2
9 recuperare uno strumento di tutela che non ha tempestivamente attivato e avendo utilizzato il rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. per far valere vizi afferenti ad un'intimazione di pagamento, regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge, e attesa, per di più,
l'inidoneità dell'estratto di ruolo a incidere sulla sfera patrimoniale del soggetto debitore, in quanto atto di natura non impositiva.
È, quindi, fondato anche il secondo motivo di appello, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta in primo grado.
4. Ad ogni buon conto, l'appellante ha censurato la decisione impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto maturata la prescrizione del credito sotteso alla cartella esattoriale n. 29520100019608566/000, risultante dall'estratto di ruolo n. 0002342 dell'anno 2010.
Ora, dall'esame degli atti relativi al giudizio di primo grado, emerge che il
Giudice di Pace abbia fondato il proprio convincimento sull'affermazione del secondo cui, dopo la notifica della cartella eseguita il 5-11- CP_2
2010, non sarebbe intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione né
avrebbe fatto seguito alcun ulteriore atto esecutivo.
Sennonché, lo stesso opponente, al punto sesto dell'atto introduttivo, fece menzione dell'avvenuto esperimento di un'azione esecutiva, da parte dell'agente della riscossione, riferita a crediti derivanti da più cartelle esattoriali tra cui la cartella n. 29520100019608566/000.
Il relativo atto di pignoramento presso terzi, peraltro, risulta che sia stato regolarmente notificato, tanto che è stato prodotto in giudizio dallo stesso
10 opponente (vedi allegato 5 all'atto di citazione in opposizione ex art. 615
c.p.c.).
Premesso, quindi, che, in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 e
2945 comma 2 cod. civ., dalla notificazione dell'atto introduttivo del processo esecutivo “…si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino
al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore
procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto
ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento
determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre,
nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a
condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente,
all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945,
comma 3, c.c.” (Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2021 n. 8217) e ancora che
“…nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la dichiarazione di quantità
positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo), e tra quest'ultimo
evento e l'assegnazione, peraltro, la prescrizione non decorre ai sensi dell'art.
2935 c.c., in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore
procedente né dal debitore esecutato;
essa ricomincia a decorrere dal momento
in cui il credito assegnato può essere fatto valere dal creditore
assegnatario, cioè, di regola, dal momento della pronuncia dell'ordinanza
di assegnazione, se resa in udienza, ovvero dal momento del suo deposito, se
resa fuori udienza.” (Cassazione civile, sez. III, 05/03/2020 n. 6170), nella vicenda in parola, è documentalmente provato che la procedura esecutiva,
avviata dall'agente della riscossione, abbia avuto inizio con la
11 notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, eseguita il 7 aprile
2011, e si sia conclusa con l'ordinanza di assegnazione delle somme e con il successivo incasso delle medesime, in data 25 giugno 2020.
Ne deriva, allora, che nessuna prescrizione poteva dirsi maturata in virtù
della pendenza del processo esecutivo, conclusosi nel giugno 2020, con l'integrale soddisfazione del credito azionato dall'agente della riscossione.
5. In conclusione, l'appello proposto va accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado nella direzione della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal . CP_2
6. Le spese di lite relative al primo grado di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, applicandosi i parametri minimi ex D.M. n. 55/2014,
come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta, secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2014-2018
Competenza: Giudice di Pace
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 113,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 120,00
Fase decisionale, valore minimo: € 203,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 436,00
6.1. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di appello, esse seguono la soccombenza dell'appellato,
ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, escludendosi la fase istruttoria che non
12 si è svolta e tenuto conto del valore della controversia, secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare € 852,00
6.2. Nulla va disposto in favore del che, Controparte_3
non essendosi costituito, non ha sostenuto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. 1588/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede
- Previa declaratoria di contumacia del;
Controparte_3
1. Accoglie l'appello proposto da , e, Parte_2
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 153/2020 del Giudice di Pace di
Patti, dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. spiegata da , per le causali di cui in Controparte_2
motivazione;
2. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese del giudizio di primo grado, che Parte_2
13 si liquidano in complessivi € 436,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Condanna alla rifusione, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese relative al presente giudizio di Parte_1
appello, che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, il 30-05-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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