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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 21406/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Conclusioni della ricorrente: in totale riforma del decreto di liquidazione del 01/10/2024 notificato alla scrivente il 02/10/2024 emesso dal Giudice di
Pace di Venezia, nell'ambito del pp. n. 1677/2017 RGNR, accertare e dichiarare il diritto del sottoscritto avv. Parte_1
al compenso professionale per l'attività svolta, liquidando la fase di studio, introduttiva e decisoria secondo i parametri
[...]
penali ai valori medi e quindi in € 252,00 per la prima, € 291,34 per la seconda ed € 441,33 per la terza, somme già decurtate di un terzo ex art 106 bis DPR 115/02, o quella somma che verrà ritenuta di Giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Anticipazioni, spese, competenze ed onorari di causa rifusi, come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 25.10.24 l'Avv. ha proposto tempestiva opposizione avverso Parte_1
il decreto in data 1.10.2024, comunicato il 2.10.2024, con il quale il Giudice di Pace di Venezia ha liquidato all'istante, per l'attività difensiva prestata, in regime di gratuito patrocinio, in favore della signora CP_2
costituitasi parte civile nel procedimento penale n. 1677/17 RGNR – 359/19 RG avanti il Giudice
[...]
di Pace, la somma di € 280,00 oltre ad accessori di legge, deducendo, a motivi, un'ingiusta liquidazione del compenso per le fasi introduttiva e decisoria al di sotto dei minimi tariffari, la mancata liquidazione della fase di studio e la mancata liquidazione del compenso secondo parametri medi.
Il , ritualmente notificato, è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata discussa all'udienza del 27.2.2025, ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate da parte opponente.
L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
È fondato il primo motivo di opposizione concernente la liquidazione del compenso al di sotto dei minimi tariffari, senza specifica motivazione.
Come prescritto dall'art. 12 del d.m. 55/14, i valori medi di cui alle tabelle non possono essere diminuiti in ogni caso oltre il 50%, come del resto confermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate” (così, testualmente, Cass. sez.
II n. 10438/23).
In ordine alla quantificazione del compenso, oggetto del terzo motivo di opposizione, la ricorrente chiede la liquidazione ai valori medi tabellari, avuto riguardo al pregio dell'attività prestata, alla gravità delle imputazioni, alla continuità dell'impegno, al numero delle udienze, al risultato raggiunto.
Come noto, l'art. 84 del d.p.r. 115/02 stabilisce che “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
pagina 2 di 4 Dal che sembra ragionevolmente evincersi che il compenso medio tariffario costituisce il massimo liquidabile in favore del difensore laddove l'attività prestata si connoti per particolare complessità.
Nel caso, da quanto prodotto dall'opponente in ordine allo svolgimento del processo (doc. 4-5-6-7-8), se la vicenda processuale non risulta di particolare complessità avuto riguardo alla natura dell'imputazione, può tuttavia ritenersi che l'attività difensiva, anche in considerazione del risultato ottenuto (remissione della querela a seguito di transazione), abbia comportato un non trascurabile impegno anche in termini di partecipazione alle udienze, sicché appare congrua l'applicazione di un valore intermedio tra il minimo ed il medio tariffario.
Quanto alla mancata liquidazione della fase di studio (secondo motivo di opposizione), effettivamente il provvedimento impugnato, senza alcuna motivazione, nulla liquida per un'attività sicuramente espletata
(l'esame e studio degli atti, la ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i pareri resi in momento antecedente alla fase introduttiva) che, a norma dell'art. 12, co. 3 lett. a), del d.m. 55/14, giustifica il riconoscimento del compenso anche per tale fase, nella misura intermedia come sopra indicata.
Pertanto, sommati gli importi riconoscibili (€ 290,00 + € 350,00 + € 500,00) ed operata la detrazione di 1/3 ex art. 106 bis d.p.r. 115/02, la somma spettante al difensore risulta pari ad € 760,00 oltre agli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14 e ss.mm., per le cause di valore fino ad € 1.100,00, avuto riguardo alla non complessità della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
-in accoglimento dell'opposizione e in parziale riforma del decreto opposto, liquida all'Avv. Parte_1
per l'attività difensiva prestata, in regime di gratuito patrocinio, in favore della signora Controparte_2
quale parte civile nel procedimento penale n. 1677/17 RGNR – 359/19 RG avanti il Giudice di Pace di
Venezia, la somma di € 760,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e pagina 3 di 4 cpa come per legge;
-condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente procedimento in favore di parte CP_1
opponente, che si liquidano in € 332,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Venezia, 28/02/2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP D.ssa Giulia Librandi
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