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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11402/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11402/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti CITI LEOPOLDO, CITI Parte_1 C.F._1 CECILIA e CITI GIULIA , elettivamente domiciliato in Piazza Jacopo D'Appiano 16 PONSACCO (PI) presso i difensori Avv.ti CITI LEOPOLDO, CITI CECILIA e CITI GIULIA
Attore
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Direttore pro tempore, contumace
(C.F. Controparte_2
), in persona del Direttore pro tempore, contumace P.IVA_1
Convenuti
OGGETTO: Azione dichiarativa di acquisto della proprietà di un immobile in forza di usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1 n. 1) c.p.c. depositate in data 15.7.2024, ovvero come da atto di citazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 4.10.2023, ha convenuto in giudizio la Parte_1
e la , in persona Controparte_1 Controparte_3 dei rispettivi Direttori pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
DICHIARARE la piena ed esclusiva proprietà di , nato a [...] e Limite (FI) il Parte_1
07.02.1930, C.F. , della porzione di un più ampio fabbricato ad uso civile C.F._1 abitazione e fondi posto in Comune di Capraia e Limite, loc. Limite sull'Arno rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Capraia e Limite al foglio di mappa 19 particella 37 sub. 2 via Gian
pagina 1 di 6 Domenico Polverosi n.53, piano terreno, cat. A/6 classe 3, per intervenuta usucapione ventennale ai sensi degli att. 1140 e 1158 c.c.;
ORDINARE, conseguentemente, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze ed al Direttore del Catasto competente di procedere alle dovute trascrizioni e volture della emananda sentenza, con esonero al riguardo da ogni loro responsabilità.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari legali e sentenza provvisoriamente eseguibile come per legge.”
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto:
- di possedere ininterrottamente, da oltre 70 anni, una porzione immobiliare posta al piano terreno di un più ampio fabbricato destinato a civile abitazione ed a fondi sito in Capraia e Limite (FI), loc. Limite sull'Arno, Via Gian Domenico Polverosi n. 53, catastalmente rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Capraia e Limite (FI), nel foglio di mappa 19, particella 37, sub 2, classe 3, cat. A/6;
- di essere infatti stato immesso nel possesso uti dominus della stessa sin dal 1950, quando l' aveva acquistata dal proprietario, che tuttavia, risiedendo altrove, non aveva mai attuato l'impegno di formalizzare tale trasferimento e di averla utilizzata da allora dapprima per lo svolgimento della propria attività lavorativa di falegname, e, a partire dal 1970, come locale di sgombro;
- che inoltre con contratto del 6.2.2015, regolarmente registrato, aveva concesso ai figli e CP_4 CP_5 l'immobile in questione in comodato d'uso e aveva dato loro il proprio consenso all'esecuzione
[...] da parte degli stessi delle opere di manutenzione straordinaria di cui alla pratica edilizia presentata al Comune in data 7.2.2015;
- che, come emerge dalla visura catastale prodotta, la porzione immobiliare in questione risulta formalmente intestata a fu Per_1 Persona_2
- che dalle ricerche anagrafiche effettuate è emerso che quest'ultimo, già divorziato dalla prima moglie ID Provini, e nuovamente coniugatosi con in data 8.6.1959, è deceduto da oltre 50 Controparte_6 anni, ovvero in data 5.10.1972, e che il figlio nato il [...], è anch'egli deceduto Persona_3 in data 8.5.2012 senza lasciare figli ed avendo già divorziato dalla moglie;
Controparte_7
- che, stante l'impossibilità di reperire alcun parente entro il sesto grado dell'intestatario formale dell'immobile in questione, in data 17.3.2023 depositava presso il Tribunale di Roma apposito ricorso ex art. 528 c.c. per la nomina di un curatore della relativa eredità giacente;
- che tuttavia con ordinanza del 25.3.2023 il Tribunale di Roma aveva rigettato il predetto ricorso, ritenendo che non ricorressero i relativi presupposti in quanto i termini di cui all'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità da parte degli eventuali chiamati erano ormai abbondantemente scaduti;
- che pertanto, in assenza di altri successibili, l'eredità in questione è quindi da considerarsi devoluta allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c. e, quindi, all' ; Controparte_1
- che l'obbligatorio tentativo di mediazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/2010 precedentemente avviato dallo stesso ha avuto esito negativo, stante l'avvenuta comunicazione di mancata adesione e partecipazione alla stessa da parte dell' . Controparte_1
2. A seguito del differimento della prima udienza di comparizione e della dichiarazione di contumacia della parte convenuta, disposti dal Giudice con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 1-2.2.2024, alla prima udienza differita del 2.4.2024 il Giudice ha ammesso le richieste istruttorie svolte dall'attore con la propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c..
3. La causa è stata quindi istruita documentalmente e mediante prove testimoniali assunte all'udienza del 15.4.2024.
pagina 2 di 6 4. A seguito del deposito da parte dell'attore delle note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1 n. 1) c.p.c. e della comparsa conclusionale, nella cui sede, oltre ad insistere nelle proprie difese, ha anche sostenuto l'inapplicabilità al caso di specie dell'onere di notificare all' CP_1 il proprio possesso dell'immobile in questione quale bene vacante ai fini del decorso del
[...] termine ad usucapionem a ai sensi dell'art. 1, comma 260 L. 296/2006 avendolo posseduto dal 1950, la causa, trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo per chiarimenti dapprima con ordinanza del 18-20.1.2025 e successivamente con ordinanza del 24.4.2025.
5. A seguito dei chiarimenti svolti dall'attore alle udienze appositamente fissate in data 6.2.2025, nella cui sede l'attore, oltre a precisare che nonostante le ricerche anagrafiche effettuate non era stato possibile reperire alcun altro dato anagrafico in relazione alla seconda moglie dell'intestatario formale dell'immobile oggetto di causa, ad eccezione della data del matrimonio celebrato in Controparte_6 data 8.6.1959 in Chelsea, ha insistito nelle proprie domande anche tenuto conto che la prescrizione del diritto di accettare l'eredità rilevata dal Tribunale di Roma con la citata ordinanza del 25.3.2023 opera a favore di chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all'eredità in questione, ed in data 19.5.2025, la causa è stata nuovamente ritenuta in decisione in sede di tale ultima udienza.
6. La domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena proprietà dell'immobile posto al piano terreno di un più ampio fabbricato sito nel Comune di Capraia e Limite (FI), località Limite sull'Arno, Via Gian Domenico Polverosi n. 53 e catastalmente rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Capraia e Limite (FI), nel foglio di mappa 19, particella 37, sub 2, classe 3, cat. A/6, consistenza 2 vani, superficie catastale 33 mq., rendita € 118,79, Via Gian Domenico Polverosi n. 53, PT, è fondata e deve quindi essere accolta.
In particolare, dalla documentazione prodotta in atti emerge che l'immobile oggetto di domanda risulta catastalmente intestato, come da impianto meccanografico, a fu , deceduto in Persona_4 Per_3 data 5.10.1972 (doc. 1, 5, 6 e 12 del fascicolo di parte attrice).
Come dato atto nel decreto del 27.3.2023 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso per la nomina di un curatore dell'eredità giacente del ex art. 528 c.c., non risultano intervenute Per_2 accettazioni espresse o tacite dell'eredità dello stesso da parte degli eventuali chiamati nel termine prescrizionale di dieci anni dall'apertura della successione previsto dall'art. 480 c.c. (docc. 10 e 11 del fascicolo di parte attrice).
Del resto, dalla documentazione in atti risulta che la prima moglie del ID Provini, era già Per_2 precedentemente deceduta in data 10.4.1956, il figlio è deceduto in data 8.5.2012 Persona_3 senza lasciare eredi e senza aver accettato l'eredità del padre, mentre per quanto riguarda la seconda moglie non è stato possibile reperire alcun dato anagrafico ulteriore rispetto al luogo Controparte_6 ed alla data di celebrazione del matrimonio, avvenuto in Chelsea in data 8.6.1959, ma in ogni caso la stessa non risulta aver accettato l'eredità in questione nel predetto termine di cui all'art. 480 c.c. (docc.
5-7 e 9 del fascicolo di parte attrice).
Pertanto, in assenza di eredi conosciuti che abbiano accettato l'eredità di fu , Persona_4 Per_3 formale intestatario dell'immobile oggetto di domanda, nel predetto termine prescrizionale di cui all'art. 480 c.c. e, quindi, l'inutile decorso di quest'ultimo, la relativa successione si è pertanto devoluta in favore dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.c..
Tanto premesso, alla luce del complesso delle risultanze istruttorie in atti, l'attore risulta aver adempiuto il proprio onere probatorio, che, come noto, nelle domande di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà o altro diritto reale ha ad oggetto tutti gli elementi della fattispecie in questione, e quindi deve essere provato di aver esercitato sugli immobili oggetto della domanda un potere di fatto che si sia estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto demandato in modo continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico e protrattosi per tutto il tempo richiesto pagina 3 di 6 a tal fine dalla legge (tra le tante: Cass. n. 6314/2003), accompagnato dal cd. animus possidendi, ovvero dall'intenzione di comportarsi come titolare dello stesso, esercitandone le corrispondenti facoltà e disponendo del bene come se fosse proprio, per tutto il tempo richiesto dalla legge, mediante l'esercizio di un'attività apertamente contrastante e inequivocabilmente incompatibile con il possesso altrui (tra le tante: Cass. n. 20508/2019, Cass. n. 23849/2018; Cass. n. 22667/2017; Cass. n. 21015/2016), e non dovuta a mera tolleranza del titolare del diritto in questione (tra le tante: Cass. n. 20508/2019, Cass. n. 23849/2018; Cass. n. 22667/2017; Cass. n. 21015/2016).
Infatti, tutti i testi escussi hanno confermato che l'attore ha sempre utilizzato il fondo in questione, quantomeno dal 1970, e quindi per oltre 20 anni, ivi ricoverando materiali necessari per la sua attività di falegname e senza ricevere mai alcuna contestazione da parte di terzi (pagg. 1 e 2 del verbale dell'udienza del 15.4.2024).
Più nello specifico, la teste coniugata con l'attore dal 1956, ha confermato che il Testimone_1 fondo, sempre chiuso con una porta la cui chiave è sempre stata solo nella disponibilità dello stesso, è sempre stato utilizzato dal Signor “come luogo di ricovero di materiali per la sua attività di Pt_1 falegname”, curandone peraltro tutti gli interventi di manutenzione (pag. 1 del verbale dell'udienza del 15.4.2024).
Tali circostanze risultano confermate sia dal teste , nipote dell'attore il quale ha Testimone_2 dichiarato di abitare sul posto e di aver svolto la medesima attività di falegname con quest'ultimo dal 1964 al 1968, sia dal teste che ha dichiarato di conoscere il Signor dal 1970, Tes_3 Pt_1 dapprima quale amico del figlio, quale ragioniere della sua impresa dal 1988 e, infine, quale dipendente ed amministratore della stessa fin dal 2010 (pag. 2 del verbale dell'udienza del 15.4.2024).
Le predette testimonianze devono ritenersi attendibili anche se rese da soggetti legati da rapporti familiari, di coniugio e lavorativi con l'attore in quanto chiare, precise, concordanti e non smentite da altre prove o circostanze.
Di conseguenza, alla luce del complesso delle risultanze istruttorie sopra richiamate, l'attore ha dimostrato di aver esercitato sul fondo oggetto di causa un sistematico e reiterato potere di fatto, non dovuto alla mera tolleranza dell'effettivo proprietario dello stesso e certamente idoneo ad essere configurato quale possesso utile ad usucapionem, quantomeno dal 1970 , che deve quindi essere indicato come dies a quo dell'invocata fattispecie acquisitiva.
Inoltre, dalle caratteristiche del potere di fatto sopra descritto risulta evidente che l'attore, che ha dichiarato di essere entrato in possesso del fondo per averlo acquistato nel 1950 dall'effettivo proprietario con un contratto di compravendita orale, pur mai successivamente formalizzato in forma scritta, ne ha goduto e lo ha utilizzato con l'intenzione di comportarsi come proprietario dello stesso, esercitando le relative facoltà e senza mai ricevere alcuna contestazione da parte di terzi.
Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità espressasi in materia, non solo “l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (tra le tante: Cass. n. 21015/2016), ma lo stesso può anche essere desunto in via presuntiva dalle caratteristiche del corpus quando, come nel caso di specie, vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto reale demandato (tra le tante: Cass. n. 1132/2022; Cass. n. 28892/2018; Cass. n. 22667/2017; Cass. n. 15755/2001).
Peraltro, ai sensi dell'art. 1141, comma 1 c.c., il possesso si presume in favore dei soggetti che esercitano sulla cosa il potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, quale quello esercitato dall'attore sul fondo oggetto di domanda, salva la prova che lo stesso sia cominciato come detenzione, che non risulta nel caso di specie e che, come chiarito dalla Suprema Corte, spetta alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione (Cass. n. 25095/2022).
pagina 4 di 6 Infatti, non solo nel caso di specie un'eventuale detenzione non è stata nemmeno eccepita dalla convenuta regolarmente citata nel presente giudizio e rimasta contumace, ma la stessa non può essere nemmeno ricavata dalla circostanza che l'attore ha dichiarato di aver conseguito la materiale disponibilità del fondo oggetto di causa dal formale intestatario dello stesso in base ad un contratto di compravendita concluso verbalmente nel 1950, o comunque mai formalizzato con il necessario rogito notarile, e, quindi, nullo per difetto di forma ad substantiam ex art. 1350 c.c..
Infatti, con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che “nell'ipotesi di compravendita di un bene immobile, affetta da nullità perché realizzata in forma verbale, alla quale le parti “abbiano dato esecuzione mediante la consegna della “res”, l'accipiens viene a trovarsi in una situazione di possesso e non di detenzione” (Cass. n. 21304/2024; conformi: Cass. n. 14115/2013; Cass. n. 13003/2010) e “ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo” (Cass. n. 21304/2024; Cass. n. 9566/2024; Cass. n. 1132/2022).
Inoltre, sebbene il fondo oggetto di causa sia di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.c., non risulta applicabile alla fattispecie l'art. 1, comma 260 legge n. 296/2006, che ha esteso l'applicazione del disposto dell'art. 1163 c.c., ai sensi del quale il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova ai fini dell'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata, nei confronti dei soggetti possessori che, come l'odierno attore, esercitino attività corrispondenti al diritto di proprietà o ad altro diritto reale su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti fino all'avvenuto adempimento da parte loro dell'onere di darne comunicazione, con l'indicazione dei relativi dati catastali, all' . Controparte_1
Infatti, alla luce del complesso delle risultanze istruttorie sopra riportate il possesso uti dominus dell'attore del fondo oggetto di domanda è iniziato, quantomeno, nel 1970 e, quindi, il termine di vent'anni normativamente richiesto ai fini del perfezionamento dell'invocata fattispecie acquisitiva era già ampiamente decorso al 1.1.2007, momento dell'entrata in vigore della predetta legge n. 296/2006 e, come da tempo chiarito dalla Suprema Corte espressasi in merito, tale disposizione non è applicabile alle fattispecie già perfezionatesi a tale momento in quanto, avendo la stessa introdotto una nuova disciplina del possesso ad usucapionem in relazione ai beni vacanti e relativi ad eredità giacenti prevedendo per gli stessi una nuova ipotesi di vizio del possesso, non può ritenersi meramente interpretativa e, quindi, avente carattere retroattivo (Cass. n. 4655/2013; Cass. n. 1545/2010) e che in ogni caso l'eventuale effetto retroattivo troverebbe comunque “il suo limite nei diritti quesiti” (Cass. n. 7278/2010).
Pertanto, la norma applicabile ratione temporis al caso di specie è l'art. 1163 c.c. , che non prevede alcun obbligo di comunicazione da parte del possessore né la necessaria conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene da parte dell'effettivo proprietario: come noto, ai fini del perfezionamento dell'acquisto per usucapione di un bene ex art. 1158 c.c. è richiesto solo l'acquisto e l'esercizio del possesso da parte del terzo in modo pubblico e pacifico e l'obiettiva inerzia da parte dell'effettivo proprietario o titolare di altro diritto reale, indipendentemente dai motivi specifici della stessa.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto e del complesso delle risultanze istruttorie della presente causa, l'attore ha provato di aver esercitato sul fondo oggetto di domanda un possesso uti dominus, non iniziato in modo clandestino né violento né dovuto a mera tolleranza dell'effettivo proprietario ed esercitato in modo pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato, quantomeno, dal 1970 e, quindi, idoneo a perfezionare l'invocata fattispecie acquisitiva ex art. 1158 c.c..
Di conseguenza, deve essere dichiarato intervenuto in favore dell'attore l'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena proprietà della porzione immobiliare posta al piano terreno del più ampio fabbricato posto in Capraia e Limite (FI), loc. Limite sull'Arno, Via Gian Domenico Polverosi n. 53,
pagina 5 di 6 catastalmente rappresentata al Catasto Fabbricati dello stesso Comune, nel foglio di mappa 19, particella 37, sub 2, classe 3, cat. A/6, consistenza vani 2, rendita catastale € 118,79.
7. A fronte dell'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile oggetto di causa, deve essere ordinato al Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Firenze di trascrivere la presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c..
8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese poiché si tratta di sentenza di accertamento di intervenuta usucapione pronunciata in esito a causa in cui la parte convenuta non ha resistito alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che nato a [...] e Limite il 7.2.1930 (C.F.: ha Parte_1 C.F._1 acquistato per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. la piena proprietà della porzione immobiliare posta al piano terreno del più ampio fabbricato sito in Capraia e Limite (FI), loc. Limite sull'Arno, Via Gian Domenico Polverosi n. 53, catastalmente rappresentata al Catasto Fabbricati dello stesso Comune, nel foglio di mappa 19, particella 37, sub 2, classe 3, cat. A/6, consistenza vani 2, rendita catastale € 118,78, Via Gian Domenico Polverosi n. 53, PT;
- ordina al Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Firenze la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c., con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo;
- compensa le spese.
Firenze, così deciso il 6.6.25
Il Giudice
Fiorenzo Zazzeri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11402/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti CITI LEOPOLDO, CITI Parte_1 C.F._1 CECILIA e CITI GIULIA , elettivamente domiciliato in Piazza Jacopo D'Appiano 16 PONSACCO (PI) presso i difensori Avv.ti CITI LEOPOLDO, CITI CECILIA e CITI GIULIA
Attore
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Direttore pro tempore, contumace
(C.F. Controparte_2
), in persona del Direttore pro tempore, contumace P.IVA_1
Convenuti
OGGETTO: Azione dichiarativa di acquisto della proprietà di un immobile in forza di usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1 n. 1) c.p.c. depositate in data 15.7.2024, ovvero come da atto di citazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 4.10.2023, ha convenuto in giudizio la Parte_1
e la , in persona Controparte_1 Controparte_3 dei rispettivi Direttori pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
DICHIARARE la piena ed esclusiva proprietà di , nato a [...] e Limite (FI) il Parte_1
07.02.1930, C.F. , della porzione di un più ampio fabbricato ad uso civile C.F._1 abitazione e fondi posto in Comune di Capraia e Limite, loc. Limite sull'Arno rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Capraia e Limite al foglio di mappa 19 particella 37 sub. 2 via Gian
pagina 1 di 6 Domenico Polverosi n.53, piano terreno, cat. A/6 classe 3, per intervenuta usucapione ventennale ai sensi degli att. 1140 e 1158 c.c.;
ORDINARE, conseguentemente, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze ed al Direttore del Catasto competente di procedere alle dovute trascrizioni e volture della emananda sentenza, con esonero al riguardo da ogni loro responsabilità.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari legali e sentenza provvisoriamente eseguibile come per legge.”
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto:
- di possedere ininterrottamente, da oltre 70 anni, una porzione immobiliare posta al piano terreno di un più ampio fabbricato destinato a civile abitazione ed a fondi sito in Capraia e Limite (FI), loc. Limite sull'Arno, Via Gian Domenico Polverosi n. 53, catastalmente rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Capraia e Limite (FI), nel foglio di mappa 19, particella 37, sub 2, classe 3, cat. A/6;
- di essere infatti stato immesso nel possesso uti dominus della stessa sin dal 1950, quando l' aveva acquistata dal proprietario, che tuttavia, risiedendo altrove, non aveva mai attuato l'impegno di formalizzare tale trasferimento e di averla utilizzata da allora dapprima per lo svolgimento della propria attività lavorativa di falegname, e, a partire dal 1970, come locale di sgombro;
- che inoltre con contratto del 6.2.2015, regolarmente registrato, aveva concesso ai figli e CP_4 CP_5 l'immobile in questione in comodato d'uso e aveva dato loro il proprio consenso all'esecuzione
[...] da parte degli stessi delle opere di manutenzione straordinaria di cui alla pratica edilizia presentata al Comune in data 7.2.2015;
- che, come emerge dalla visura catastale prodotta, la porzione immobiliare in questione risulta formalmente intestata a fu Per_1 Persona_2
- che dalle ricerche anagrafiche effettuate è emerso che quest'ultimo, già divorziato dalla prima moglie ID Provini, e nuovamente coniugatosi con in data 8.6.1959, è deceduto da oltre 50 Controparte_6 anni, ovvero in data 5.10.1972, e che il figlio nato il [...], è anch'egli deceduto Persona_3 in data 8.5.2012 senza lasciare figli ed avendo già divorziato dalla moglie;
Controparte_7
- che, stante l'impossibilità di reperire alcun parente entro il sesto grado dell'intestatario formale dell'immobile in questione, in data 17.3.2023 depositava presso il Tribunale di Roma apposito ricorso ex art. 528 c.c. per la nomina di un curatore della relativa eredità giacente;
- che tuttavia con ordinanza del 25.3.2023 il Tribunale di Roma aveva rigettato il predetto ricorso, ritenendo che non ricorressero i relativi presupposti in quanto i termini di cui all'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità da parte degli eventuali chiamati erano ormai abbondantemente scaduti;
- che pertanto, in assenza di altri successibili, l'eredità in questione è quindi da considerarsi devoluta allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c. e, quindi, all' ; Controparte_1
- che l'obbligatorio tentativo di mediazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/2010 precedentemente avviato dallo stesso ha avuto esito negativo, stante l'avvenuta comunicazione di mancata adesione e partecipazione alla stessa da parte dell' . Controparte_1
2. A seguito del differimento della prima udienza di comparizione e della dichiarazione di contumacia della parte convenuta, disposti dal Giudice con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 1-2.2.2024, alla prima udienza differita del 2.4.2024 il Giudice ha ammesso le richieste istruttorie svolte dall'attore con la propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c..
3. La causa è stata quindi istruita documentalmente e mediante prove testimoniali assunte all'udienza del 15.4.2024.
pagina 2 di 6 4. A seguito del deposito da parte dell'attore delle note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1 n. 1) c.p.c. e della comparsa conclusionale, nella cui sede, oltre ad insistere nelle proprie difese, ha anche sostenuto l'inapplicabilità al caso di specie dell'onere di notificare all' CP_1 il proprio possesso dell'immobile in questione quale bene vacante ai fini del decorso del
[...] termine ad usucapionem a ai sensi dell'art. 1, comma 260 L. 296/2006 avendolo posseduto dal 1950, la causa, trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo per chiarimenti dapprima con ordinanza del 18-20.1.2025 e successivamente con ordinanza del 24.4.2025.
5. A seguito dei chiarimenti svolti dall'attore alle udienze appositamente fissate in data 6.2.2025, nella cui sede l'attore, oltre a precisare che nonostante le ricerche anagrafiche effettuate non era stato possibile reperire alcun altro dato anagrafico in relazione alla seconda moglie dell'intestatario formale dell'immobile oggetto di causa, ad eccezione della data del matrimonio celebrato in Controparte_6 data 8.6.1959 in Chelsea, ha insistito nelle proprie domande anche tenuto conto che la prescrizione del diritto di accettare l'eredità rilevata dal Tribunale di Roma con la citata ordinanza del 25.3.2023 opera a favore di chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all'eredità in questione, ed in data 19.5.2025, la causa è stata nuovamente ritenuta in decisione in sede di tale ultima udienza.
6. La domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena proprietà dell'immobile posto al piano terreno di un più ampio fabbricato sito nel Comune di Capraia e Limite (FI), località Limite sull'Arno, Via Gian Domenico Polverosi n. 53 e catastalmente rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Capraia e Limite (FI), nel foglio di mappa 19, particella 37, sub 2, classe 3, cat. A/6, consistenza 2 vani, superficie catastale 33 mq., rendita € 118,79, Via Gian Domenico Polverosi n. 53, PT, è fondata e deve quindi essere accolta.
In particolare, dalla documentazione prodotta in atti emerge che l'immobile oggetto di domanda risulta catastalmente intestato, come da impianto meccanografico, a fu , deceduto in Persona_4 Per_3 data 5.10.1972 (doc. 1, 5, 6 e 12 del fascicolo di parte attrice).
Come dato atto nel decreto del 27.3.2023 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso per la nomina di un curatore dell'eredità giacente del ex art. 528 c.c., non risultano intervenute Per_2 accettazioni espresse o tacite dell'eredità dello stesso da parte degli eventuali chiamati nel termine prescrizionale di dieci anni dall'apertura della successione previsto dall'art. 480 c.c. (docc. 10 e 11 del fascicolo di parte attrice).
Del resto, dalla documentazione in atti risulta che la prima moglie del ID Provini, era già Per_2 precedentemente deceduta in data 10.4.1956, il figlio è deceduto in data 8.5.2012 Persona_3 senza lasciare eredi e senza aver accettato l'eredità del padre, mentre per quanto riguarda la seconda moglie non è stato possibile reperire alcun dato anagrafico ulteriore rispetto al luogo Controparte_6 ed alla data di celebrazione del matrimonio, avvenuto in Chelsea in data 8.6.1959, ma in ogni caso la stessa non risulta aver accettato l'eredità in questione nel predetto termine di cui all'art. 480 c.c. (docc.
5-7 e 9 del fascicolo di parte attrice).
Pertanto, in assenza di eredi conosciuti che abbiano accettato l'eredità di fu , Persona_4 Per_3 formale intestatario dell'immobile oggetto di domanda, nel predetto termine prescrizionale di cui all'art. 480 c.c. e, quindi, l'inutile decorso di quest'ultimo, la relativa successione si è pertanto devoluta in favore dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.c..
Tanto premesso, alla luce del complesso delle risultanze istruttorie in atti, l'attore risulta aver adempiuto il proprio onere probatorio, che, come noto, nelle domande di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà o altro diritto reale ha ad oggetto tutti gli elementi della fattispecie in questione, e quindi deve essere provato di aver esercitato sugli immobili oggetto della domanda un potere di fatto che si sia estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto demandato in modo continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico e protrattosi per tutto il tempo richiesto pagina 3 di 6 a tal fine dalla legge (tra le tante: Cass. n. 6314/2003), accompagnato dal cd. animus possidendi, ovvero dall'intenzione di comportarsi come titolare dello stesso, esercitandone le corrispondenti facoltà e disponendo del bene come se fosse proprio, per tutto il tempo richiesto dalla legge, mediante l'esercizio di un'attività apertamente contrastante e inequivocabilmente incompatibile con il possesso altrui (tra le tante: Cass. n. 20508/2019, Cass. n. 23849/2018; Cass. n. 22667/2017; Cass. n. 21015/2016), e non dovuta a mera tolleranza del titolare del diritto in questione (tra le tante: Cass. n. 20508/2019, Cass. n. 23849/2018; Cass. n. 22667/2017; Cass. n. 21015/2016).
Infatti, tutti i testi escussi hanno confermato che l'attore ha sempre utilizzato il fondo in questione, quantomeno dal 1970, e quindi per oltre 20 anni, ivi ricoverando materiali necessari per la sua attività di falegname e senza ricevere mai alcuna contestazione da parte di terzi (pagg. 1 e 2 del verbale dell'udienza del 15.4.2024).
Più nello specifico, la teste coniugata con l'attore dal 1956, ha confermato che il Testimone_1 fondo, sempre chiuso con una porta la cui chiave è sempre stata solo nella disponibilità dello stesso, è sempre stato utilizzato dal Signor “come luogo di ricovero di materiali per la sua attività di Pt_1 falegname”, curandone peraltro tutti gli interventi di manutenzione (pag. 1 del verbale dell'udienza del 15.4.2024).
Tali circostanze risultano confermate sia dal teste , nipote dell'attore il quale ha Testimone_2 dichiarato di abitare sul posto e di aver svolto la medesima attività di falegname con quest'ultimo dal 1964 al 1968, sia dal teste che ha dichiarato di conoscere il Signor dal 1970, Tes_3 Pt_1 dapprima quale amico del figlio, quale ragioniere della sua impresa dal 1988 e, infine, quale dipendente ed amministratore della stessa fin dal 2010 (pag. 2 del verbale dell'udienza del 15.4.2024).
Le predette testimonianze devono ritenersi attendibili anche se rese da soggetti legati da rapporti familiari, di coniugio e lavorativi con l'attore in quanto chiare, precise, concordanti e non smentite da altre prove o circostanze.
Di conseguenza, alla luce del complesso delle risultanze istruttorie sopra richiamate, l'attore ha dimostrato di aver esercitato sul fondo oggetto di causa un sistematico e reiterato potere di fatto, non dovuto alla mera tolleranza dell'effettivo proprietario dello stesso e certamente idoneo ad essere configurato quale possesso utile ad usucapionem, quantomeno dal 1970 , che deve quindi essere indicato come dies a quo dell'invocata fattispecie acquisitiva.
Inoltre, dalle caratteristiche del potere di fatto sopra descritto risulta evidente che l'attore, che ha dichiarato di essere entrato in possesso del fondo per averlo acquistato nel 1950 dall'effettivo proprietario con un contratto di compravendita orale, pur mai successivamente formalizzato in forma scritta, ne ha goduto e lo ha utilizzato con l'intenzione di comportarsi come proprietario dello stesso, esercitando le relative facoltà e senza mai ricevere alcuna contestazione da parte di terzi.
Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità espressasi in materia, non solo “l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (tra le tante: Cass. n. 21015/2016), ma lo stesso può anche essere desunto in via presuntiva dalle caratteristiche del corpus quando, come nel caso di specie, vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto reale demandato (tra le tante: Cass. n. 1132/2022; Cass. n. 28892/2018; Cass. n. 22667/2017; Cass. n. 15755/2001).
Peraltro, ai sensi dell'art. 1141, comma 1 c.c., il possesso si presume in favore dei soggetti che esercitano sulla cosa il potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, quale quello esercitato dall'attore sul fondo oggetto di domanda, salva la prova che lo stesso sia cominciato come detenzione, che non risulta nel caso di specie e che, come chiarito dalla Suprema Corte, spetta alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione (Cass. n. 25095/2022).
pagina 4 di 6 Infatti, non solo nel caso di specie un'eventuale detenzione non è stata nemmeno eccepita dalla convenuta regolarmente citata nel presente giudizio e rimasta contumace, ma la stessa non può essere nemmeno ricavata dalla circostanza che l'attore ha dichiarato di aver conseguito la materiale disponibilità del fondo oggetto di causa dal formale intestatario dello stesso in base ad un contratto di compravendita concluso verbalmente nel 1950, o comunque mai formalizzato con il necessario rogito notarile, e, quindi, nullo per difetto di forma ad substantiam ex art. 1350 c.c..
Infatti, con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che “nell'ipotesi di compravendita di un bene immobile, affetta da nullità perché realizzata in forma verbale, alla quale le parti “abbiano dato esecuzione mediante la consegna della “res”, l'accipiens viene a trovarsi in una situazione di possesso e non di detenzione” (Cass. n. 21304/2024; conformi: Cass. n. 14115/2013; Cass. n. 13003/2010) e “ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo” (Cass. n. 21304/2024; Cass. n. 9566/2024; Cass. n. 1132/2022).
Inoltre, sebbene il fondo oggetto di causa sia di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.c., non risulta applicabile alla fattispecie l'art. 1, comma 260 legge n. 296/2006, che ha esteso l'applicazione del disposto dell'art. 1163 c.c., ai sensi del quale il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova ai fini dell'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata, nei confronti dei soggetti possessori che, come l'odierno attore, esercitino attività corrispondenti al diritto di proprietà o ad altro diritto reale su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti fino all'avvenuto adempimento da parte loro dell'onere di darne comunicazione, con l'indicazione dei relativi dati catastali, all' . Controparte_1
Infatti, alla luce del complesso delle risultanze istruttorie sopra riportate il possesso uti dominus dell'attore del fondo oggetto di domanda è iniziato, quantomeno, nel 1970 e, quindi, il termine di vent'anni normativamente richiesto ai fini del perfezionamento dell'invocata fattispecie acquisitiva era già ampiamente decorso al 1.1.2007, momento dell'entrata in vigore della predetta legge n. 296/2006 e, come da tempo chiarito dalla Suprema Corte espressasi in merito, tale disposizione non è applicabile alle fattispecie già perfezionatesi a tale momento in quanto, avendo la stessa introdotto una nuova disciplina del possesso ad usucapionem in relazione ai beni vacanti e relativi ad eredità giacenti prevedendo per gli stessi una nuova ipotesi di vizio del possesso, non può ritenersi meramente interpretativa e, quindi, avente carattere retroattivo (Cass. n. 4655/2013; Cass. n. 1545/2010) e che in ogni caso l'eventuale effetto retroattivo troverebbe comunque “il suo limite nei diritti quesiti” (Cass. n. 7278/2010).
Pertanto, la norma applicabile ratione temporis al caso di specie è l'art. 1163 c.c. , che non prevede alcun obbligo di comunicazione da parte del possessore né la necessaria conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene da parte dell'effettivo proprietario: come noto, ai fini del perfezionamento dell'acquisto per usucapione di un bene ex art. 1158 c.c. è richiesto solo l'acquisto e l'esercizio del possesso da parte del terzo in modo pubblico e pacifico e l'obiettiva inerzia da parte dell'effettivo proprietario o titolare di altro diritto reale, indipendentemente dai motivi specifici della stessa.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto e del complesso delle risultanze istruttorie della presente causa, l'attore ha provato di aver esercitato sul fondo oggetto di domanda un possesso uti dominus, non iniziato in modo clandestino né violento né dovuto a mera tolleranza dell'effettivo proprietario ed esercitato in modo pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato, quantomeno, dal 1970 e, quindi, idoneo a perfezionare l'invocata fattispecie acquisitiva ex art. 1158 c.c..
Di conseguenza, deve essere dichiarato intervenuto in favore dell'attore l'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena proprietà della porzione immobiliare posta al piano terreno del più ampio fabbricato posto in Capraia e Limite (FI), loc. Limite sull'Arno, Via Gian Domenico Polverosi n. 53,
pagina 5 di 6 catastalmente rappresentata al Catasto Fabbricati dello stesso Comune, nel foglio di mappa 19, particella 37, sub 2, classe 3, cat. A/6, consistenza vani 2, rendita catastale € 118,79.
7. A fronte dell'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile oggetto di causa, deve essere ordinato al Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Firenze di trascrivere la presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c..
8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese poiché si tratta di sentenza di accertamento di intervenuta usucapione pronunciata in esito a causa in cui la parte convenuta non ha resistito alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che nato a [...] e Limite il 7.2.1930 (C.F.: ha Parte_1 C.F._1 acquistato per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. la piena proprietà della porzione immobiliare posta al piano terreno del più ampio fabbricato sito in Capraia e Limite (FI), loc. Limite sull'Arno, Via Gian Domenico Polverosi n. 53, catastalmente rappresentata al Catasto Fabbricati dello stesso Comune, nel foglio di mappa 19, particella 37, sub 2, classe 3, cat. A/6, consistenza vani 2, rendita catastale € 118,78, Via Gian Domenico Polverosi n. 53, PT;
- ordina al Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Firenze la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c., con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo;
- compensa le spese.
Firenze, così deciso il 6.6.25
Il Giudice
Fiorenzo Zazzeri
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