Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2022, n. 25095
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Sentenza 22 agosto 2022

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 9 giugno 2022 e pubblicata il 22 agosto 2022, con relatore il Consigliere Remo Caponi. Le parti in causa erano coinvolte in una controversia riguardante il rilascio di una villetta monofamiliare, con i ricorrenti che contestavano la legittimità della sentenza della Corte d'Appello di Catania, che aveva accolto la domanda di rivendicazione dell'attore. I ricorrenti sostenevano di aver acquisito la proprietà dell'immobile per usucapione, mentre l'attore contestava tale diritto, richiedendo la conferma della sua proprietà in base a una compravendita del 1978.

Il giudice ha accolto il terzo motivo di ricorso, evidenziando che la Corte d'Appello non aveva adeguatamente considerato l'applicabilità dell'art. 948, co. 3, c.c., che tutela l'acquisto della proprietà per usucapione. La Corte ha sottolineato l'errore nel riparto dell'onere della prova, affermando che spettava all'attore dimostrare il difetto di possesso da parte dei convenuti, piuttosto che ai convenuti dimostrare il loro possesso. Il secondo motivo è stato rigettato, mentre il primo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Catania per un nuovo esame.

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Massime1

In tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di "animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui il giudice dell'appello, nel valutare se l'accoglimento della domanda di rivendicazione potesse essere efficacemente contrastata dal maturare dell'usucapione, aveva invertito il riparto degli oneri probatori rispetto alla regola di cui all'art. 1141, comma 1, c.c., chiedendo ai coniugi convenuti, quali costruttori ed unici utilizzatori dell'immobile, di dimostrare l'"animus possidendi" e non già all'attore in rivendicazione di dimostrare il difetto di tale elemento soggettivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2022, n. 25095
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25095
    Data del deposito : 22 agosto 2022

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