Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00300/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento prot.n. -OMISSIS- del 6.2.2025, notificato al ricorrente in data 8.2.2025 con cui il Comandante provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- ha rigettato il ricorso gerarchico promosso avverso il provvedimento n. -OMISSIS- del 17.10.2024 di irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero, e di ogni altro atto precedente, presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Legione Carabinieri Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. FA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in servizio quale maresciallo dei Carabinieri a -OMISSIS-, impugna il provvedimento del 6.2.2025 di irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero.
La sanzione è così motivata: “Il Comandante nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali predisponeva un servizio di accompagnamento in Questura di un cittadino extracomunitario clandestino, ove lo stesso era atteso per gli adempimenti necessari al successivo trasferimento al C.P.R. di -OMISSIS- finalizzato all’espulsione dal territorio nazionale, non poneva in essere tutte le cautele necessarie ad evitare l’allontanamento dell’interessato”.
Riferisce il ricorrente che il provvedimento disciplinare originava da quanto accaduto il 9 luglio 2024, in occasione del trasferimento di -OMISSIS- dalla Caserma dei Carabinieri di -OMISSIS-, ove si trovava per accertamenti, alla Questura di -OMISSIS-, per il successivo accompagnamento presso un centro di espulsione. In particolare, nel momento in cui alcuni Carabinieri scendevano le scale interne della caserma con il cittadino straniero in corso di accompagnamento, si è appalesato un cugino del predetto che è riuscito a introdursi nell’edificio creando scompiglio e agevolando la fuga dell’asserito parente.
Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico avverso la sanzione, che è stato respinto. Successivamente ha, quindi, proposto il ricorso all’esame, basato sui seguenti motivi di diritto.
Primo motivo.
Violazione e/o falsa applicazione artt. 713 comma 3°, 717 e 725 comma 1 e 2° e 746 commi 1° e 4° DPR 15.3.2010 n.90 Violazione e/o falsa applicazione art.1355 D.Lgs. 66/2010. Violazione e/o falsa applicazione art.5 DPR 1199/1971. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione e/o motivazione insufficiente o perplessa. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Illogicità ed ingiustizia manifeste. Eccesso di potere per violazione principi di proporzionalità, ragionevolezza ed equità. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 L.241/90. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per motivazione insufficiente e/o perplessa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Si dice, in sintesi, che le autorità militari preposte alla valutazione della responsabilità non hanno tenuto conto adeguatamente della oggettiva condizione logistica e di scarsa sicurezza della caserma, come denunciato in varie note interne. Tali condizioni, si dice, hanno avuto una incidenza concausale se non preponderante nella dinamica dei fatti contestati, caratterizzati dall’imprevisto ingresso in caserma di soggetto non autorizzato, che ha poi determinato la fuga del giovane cittadino extracomunitario. Risultano, quindi, profili di illogicità e irragionevolezza del provvedimento.
Si deduce, inoltre, che non è ravvisabile alcuna responsabilità in capo al ricorrente, il quale ha posto in essere tutte le cautele necessarie alla custodia del cittadino straniero, tanto è vero che l’amministrazione, nell’irrogare la sanzione, si limita a censurare il comportamento del militare, senza però indicare quale sarebbe stata la condotta alternativa da tenere e i diversi accorgimenti da porre in essere per non incorrere nelle presunte violazioni paventate.
Secondo motivo.
Violazione e/o falsa applicazione artt.1355,1358,1359 e 1360 D.Lgs. 66/2010. Eccesso di potere per violazione principi di proporzionalità, ragionevolezza ed equità. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 L.241/90. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per motivazione insufficiente e/o perplessa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Si dice che la sanzione disciplinare risulta essere sproporzionata e illogica, poiché non tiene conto delle precedenti valutazioni positive vantate dal ricorrente.
Si lamenta, inoltre, che tanto nella sanzione irrogata quanto nel provvedimento di non accoglimento del ricorso gerarchico, non viene valutata l’oggettiva tenuità dei fatti contestati nonché l’assenza di episodi di recidiva. Non si è neppure valutata, si dice, l’assenza di qualsivoglia intenzionalità nell’operato del militare. Si deduce che, in subordine, il comportamento sanzionato ben poteva essere qualificato come una lieve mancanza che avrebbe legittimato un richiamo meramente verbale.
Si sono costituiti per resistere il Ministero della Difesa e il Comando dei Carabinieri Marche.
La domanda cautelare contenuta nel ricorso è stata accolta con ordinanza n. -OMISSIS- del 2025 affermando “ che sembra connotata da profili di “fumus boni juris” la doglianza con cui il ricorrente deduce violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, poiché non sembra che, nella avversata decisione amministrativa, si sia tenuto conto adeguatamente della "oggettiva condizione logistica e di scarsa sicurezza della Caserma" - come denunziato in varie note interne, di cui è menzione, con indicazione dei relativi estremi, a pag. 8, punto b, del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente (all. 009:8 al ricorso)- che potrebbero aver avuto una incidenza concausale se non preponderante nella dinamica dei fatti contestati, caratterizzati dall’imprevisto ingresso in caserma di alcuni soggetti non autorizzati, che ha poi determinato la fuga del giovane cittadino extracomunitario”.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo assorbente motivo, per le seguenti ragioni.
Nelle proprie memorie l’Amministrazione afferma che la situazione logistica della caserma non ha inciso sulla fuga dello straniero, avvenuta sulla pubblica via, all’esterno quindi della recinzione di sicurezza della caserma. La P.A. resistente ritiene, viceversa, che l’operato omissivo del ricorrente stesso sia la sola causa del fatto originante la sanzione qui contestata. In particolare, sarebbe addebitabile al militare la mancata vigilanza e il mancato esercizio dei poteri direttivi riconosciutigli in qualità di comandante, anche nei confronti dei militari a lui sottoposti.
Tuttavia, tale tesi non può essere condivisa, dovendosi, all’approfondito esame di merito della vicenda, confermare le statuizioni in punto di fumus boni iuris espresse in sede cautelare.
Risulta infatti (cfr. allegato n. 8 al ricorso, pag. 8) che le condizioni di scarsa sicurezza, con specifico riferimento alla recinzione perimetrale della caserma, sono state oggetto di quattro note del comandante della stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- alla scala gerarchica, nel periodo che va dal novembre 2018 al luglio 2024.
Peraltro, che esistevano segnalazioni relative alle criticità dell’immobile non solo non è contestato, bensì è espressamente confermato dall’Amministrazione resistente (cfr. pag. 1 relazione depositata il 23 dicembre 2025).
Tale situazione di ridotta sicurezza può avere ragionevolmente facilitato l’ingresso in caserma dell’asserito cugino del (poi) fuggitivo, causando confusione e agevolando la fuga, improvvisa e repentina, dello straniero (il quale, in questi casi, come affermato da parte ricorrente e non contestato da parte resistente, non poteva essere ammanettato). Se è vero che la fuga è avvenuta non appena i militari e i due extracomunitari erano usciti dal perimetro della caserma, sulla pubblica via, è altrettanto vero che il parapiglia che ha ragionevolmente agevolato la fuga, si è creato grazie alla facilità con cui il “sodale” del fuggitivo è potuto entrare in caserma.
La facile permeabilità della struttura militare ha, quindi, permesso a un soggetto estraneo di entrarvi, creare confusione, interloquire con il giovane accompagnando al Centro di permanenza per il rimpatrio in lingua incomprensibile agli operanti, rafforzandone presumibilmente i propositi e facilitandone la fuga.
È ragionevole ritenere che se la caserma all’interno della quale era in corso il disbrigo delle pratiche per l’accompagnamento al Cpr dello straniero irregolare, fosse stata meno agevolmente penetrabile da parte di estranei, la vicenda per cui è causa avrebbe avuto un esito differente. Per cui addossare al ricorrente, come fatto dall’Amministrazione, l’intera responsabilità eziologica dei fatti non supera il vaglio di ragionevolezza e proporzionalità.
In conclusione, il ricorso va accolto e per l’effetto va annullata la sanzione impugnata.
Considerate tutte le circostanze di causa e la particolarità della vicenda le spese possono essere compensate, ma al ricorrente dovrà essere rimborsato il contributo unificato se e in quanto versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la sanzione impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
FA RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA RI | NC Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.