Sentenza 28 febbraio 1955
Massime • 1
A) a seguito della l.9 gennaio 1951 n.10, spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, dopo l'esaurimento del procedimento amministrativo, la cognizione delle controversie relative all'accertamento ed alla liquidazione delle indennità dovute per requisizioni disposte dalle forze armate alleate. B) costituisce diritto soggettivo perfetto quello del cittadino a conseguire dallo stato adeguata indennità per la subita requisizione, anche per quanto attiene alle requisizioni operate dalle forze armate alleate o per conto di queste da autorità italiane.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/02/1955, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 1955 |
Testo completo
A) a seguito della l.9 gennaio 1951 n.10, spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, dopo l'esaurimento del procedimento amministrativo, la cognizione delle controversie relative all'accertamento ed alla liquidazione delle indennità dovute per requisizioni disposte dalle forze armate alleate. B) costituisce diritto soggettivo perfetto quello del cittadino a conseguire dallo stato adeguata indennità per la subita requisizione, anche per quanto attiene alle requisizioni operate dalle forze armate alleate o per conto di queste da autorità italiane.