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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG. 1362/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1362/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MALFATTI LUISANA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MALFATTI LUISANA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFINI DIEGO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA ERNESTO MASI 40 40135 BOLOGNA presso il difensore avv. RUFINI DIEGO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26.7.2024.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusto il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto CP_1 ingiuntivo n. 259/2021, emesso in data 19.3.2021 r.g. n. 688/2021, con il quale è stato intimato a il pagamento Parte_1 della somma di € 77.733,50, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento delle fatture n. 896 del 11.09.2018, n. 1953/01 del
29.11.2019, n. 125 del 03.02.2020, 743/01 del 26.05.2020, n. 941/01 del 30.06.2020, n. 1095/01 del 30.07.2020, n. 1109/01 del 30.07.20202 relative a forniture di merce.
2. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo deducendo che:
- in relazione alla fattura n. 743/01 del 26.05.2020 dell'importo di Euro 41.528,00, relativa a due motori PERKINS 1204-J, la merce veniva consegnata a nelle date 9.06.202 e 10.06.2020, che Pt_1
l'accettava con riserva di controllo;
- in seguito ai controlli esperiti, l'attrice rilevava che l'allestimento dei suddetti motori non era conforme a quanto richiesto: i motori consegnati risultavano essere più lunghi di circa
150 mm, presentavano un radiatore più alto di circa 100 mm, erano carenti di tubazioni, e i supporti del motore erano non conformi e/o idonei alle esigenze e quindi, previa comunicazione alla società Pt_1 venditrice, venivano restituiti in data 9.7.2020;
- in relazione alla fattura n. 941/2020, essa riguarda la vendita del motore PERKINS 854E-E34TA di euro 7.500,00 che l'opponente non ritirava giacché dal controllo, effettuato al momento della consegna, risultava non conforme a quanto dalla stessa richiesto.
Ha inoltre eccepito l'esistenza di un controcredito – di cui ha chiesto l'accertamento in via riconvenzionale – nei confronti della società opposta pari ad euro 22.500,00 euro corrisposti in relazione alla fattura n. 828/2020 avente ad oggetto 3 motori Perkins, che però venivano restituiti alla opposta in data 9.07.2020 in quanto, anche questi non conformi alle richieste di Ancora, ha dedotto Pt_1 di vantare un controcredito pari ad euro 610,00 relativo alle spese sostenute a titolo di trasporto per il ritiro della merce che poi si è rilevata non conforme alle richieste.
Ha quindi, in via preliminare, eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna in favore di quello di Padova, individuato ex art. 19 in quanto l'azione ad oggetto una obbligazione non portabile;
nel merito, ha chiesto, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della controparte, di dichiarare risolto il contratto di compravendita con conseguente non debenza delle somme richieste;
in subordine, di ridurre il credito preteso in ragione delle eccezioni sollevate e di compensarlo con il credito vantato dall'attrice; ancora, nel merito, in via riconvenzionale, ha chiesto, previa dichiarazione della risoluzione del contratto relativo all'acquisto di 3 motori Perkins, di cui alla fattura
828/01, e previa dichiarazione della sussistenza di crediti in capo a nella somma complessiva pari a E. 23.110,00, di dichiarare Pt_1 ex art 2033 cc e 2036 cc la sussistenza in capo all'attrice dell'indebito oggettivo, ovvero ex art 2041 cc l'ingiusto arricchimento in capo a e per l'effetto condannare CP_1 quest'ultima al pagamento della predetta somma oltre al pagamento degli interessi ex dlgs 231/2002 dal pagamento al saldo ovvero, in subordine, compensare tale importo con il credito di CP_1 nella denegata ipotesi in cui quest'ultimo fosse ritenuto sussistente con condanna di al pagamento della CP_1 differenza, oltre ad interessi al saldo.
Infine, in via ulteriormente riconvenzionale, ha domandato di accertare il grave e serio inadempimento contrattuale posto in essere da anche alla luce della violazione dei doveri di CP_1 correttezza e buona fede, e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno in favore di , nella Parte_1 misura non inferiore a 15.000,00 ovvero nella diversa maggiore somma ritenuta di giustizia;
oltre la condanna ex art. 96 c.p.c..
3. Si è ritualmente costituita prendendo posizione CP_1 puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, ha affermato la competenza territoriale del
Tribunale di Ravenna ed ha ribadito le proprie ragioni di credito, sostenendo di aver sopportato i costi per i materiali e la manodopera relativi ai motori da consegnare a controparte e che la mancata conformità degli stessi è dipesa esclusivamente dal comportamento non collaborante di quest'ultima.
Ha inoltre contestato l'esistenza del credito di euro 610 in capo a controparte in quanto non provato e sostenuto che, quand'anche le doglianze di controparte fossero ritenute fondante, comunque residuerebbe in capo ad essa un credito pari ad euro 18.550.
In via subordinata, poi ha chiesto previo accertamento che CP_1
ha sostenuto costi per la manodopera, per acquistare la
[...] materia prima, gli accessori e i materiali necessari a realizzare le richieste della per euro 60.793,05, di Parte_1 condannare quest'ultima al pagamento della predetta somma, o comunque all'importo delle fatture non contestate.
Infine, ha chiesto in via riconvenzionale, ha domandato il pagamento in proprio favore della somma pari ad euro 3.948,84 oltre interessi, quale residua parte del credito chirografaro da essa vantato nei confronti di (già ) e oggetto di accollo Controparte_2 CP_3 da parte della società opponente, come da piano concordatario omologato.
3. In data 17.11.2021 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto sulla scorta del rilievo secondo cui “le lamentate difformità della merce fornita da CP_1
risultano allo stato indimostrate”.
[...]
La causa è stata istruita mediante CTU. Con provvedimento del 17.10.2023 il Giudice ha rigettato la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. formulata da parte opponente.
All'udienza del 17.7.2024 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. L'opposizione è fondata nei termini e limiti che seguono.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto non ritualmente formulata con riferimento a tutti i possibili fori (sull'onere del convenuto di eccepire in limine litis l'incompetenza sotto tutti i possibili profili,
l'orientamento giurisprudenziale è consolidato: si vedano, ex multis, Cass. n. 313/2001, sez. un. 4912/1993).
In particolare, nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 cpc;
il difetto di tale specifica contestazione comporta che la causa resti radicata innanzi al giudice adito in base al profilo non contestato
(Cass. n. 24903/2005).
L'opponente si è limitata ad indicare il foro delle persone giuridiche stabilito dall'art. 19 c.p.c..
Nulla ha detto invece con riferimento ai fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c. in particolare relativamente al luogo in cui è sorta l'obbligazione.
La causa resta quindi radicata innanzi a questo Tribunale.
Nel merito, la società opposta ha agito nei confronti della opponente per il pagamento delle seguenti fatture: n. 896 del 11.09.2018, n.
1953/01 del 29.11.2019, n. 125 del 03.02.2020, 743/01 del 26.05.2020,
n. 941/01 del 30.06.2020, n. 1095/01 del 30.07.2020, n. 1109/01 del
30.07.20202 di € 77.733,50, relative alla fornitura di merce. L'attrice opponente reagisce all'intimazione di pagamento eccependo la mancata conformità della merce consegnata dalla società venditrice a quanto pattuito.
In particolare, la fattura n. 743/01 del 26.05.2020 dell'importo di
Euro 41.528,00 riguarda la fornitura due motori PERKINS 1204-J.
L'attrice dopo aver ricevuto la merce con riserva di controllo ha restituito la merce alla società venditrice in quanto non conforme alle proprie esigenze: in particolare, l'allestimento dei motori non era conforme a quanto richiesto: i motori consegnati risultavano essere più lunghi di circa 150 mm, presentavano un radiatore più alto di circa 100 mm, erano carenti di tubazioni, e i supporti del motore erano non conformi e/o idonei alle sue esigenze,
La fattura n. 941/2020 riguarda (anche) la fornitura di un motore
PERKINS 854E-E34TA di euro 7.500,00,
L'opponente in sede di consegna non lo ha ritirato poiché, dopo aver effettuato i controlli, non risultava conforme alle proprie esigenze.
La ricostruzione dei fatti non è contestata tra le parti. Parte opposta tuttavia sostiene che la mancata conformità dei motori consegnati alla controparte sia esclusivamente dipesa dal fatto che quest'ultima non ha adeguatamente collaborato, fornendole tutte le specifiche tecniche necessarie. Più nel dettaglio, sostiene la casa madre non costruiva più i motori oggetto di acquisto così le parti hanno convenuto che avrebbe realizzato in via autonoma dei CP_1 prototipi.
Orbene, a ben vedere, la società opposta non contesta che i motori consegnati non fossero in effetti conformi alle esigenze della società opponente ma attribuisce la responsabilità di tali difformità a quest'ultima per non averle fornite adeguate informazioni.
In sostanza allora, ex art. 115 c.p.c., l'esistenza dei vizi della merce consegnata (motori) possono dirsi provati.
Spetta allora alla società venditrice dimostrare l'invocato inadempimento di controparte all'obbligo di fornirgli tutte le specifiche tecniche necessarie. Dimostrazione che non ha in alcun modo fornito.
Inoltre, parte venditrice sembra voler addossare il rischio della mancata riuscita della realizzazione dei motori – che essa intende come prototipi - alla società acquirente, là dove afferma – e chiede in via subordinata l'accertamento – che essa ha comunque sostenuto i costi per la realizzazione degli stessi e che quindi ha diritto al pagamento delle merce, o dei costi sostenuti. Tale operazione di
“ribaltamento” del rischio di impresa sulla società acquirente, in assenza di specifica previsione contrattuale, non può trovare accoglimento, con conseguente rigetto della domanda formulata in via subordinata.
Ne deriva allora che, può essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di acquisto relativo a dette forniture e che non è dovuto il credito portato dalla fattura n. 743/01 del 26.05.2020 dell'importo di Euro 41.528,00 e dalla fattura n. 941/2020 pari ad euro 7.500.
Per le stesse ragioni esposte, anche la somma di euro 22.500 corrisposta da parte opponente a saldo della fattura n. n. 828/2020 avente ad oggetto 3 motori Perkins che però venivano restituiti alla opposta in data 9.07.2020 in quanto non conformi, vanno considerati illegittimamente corrisposte e parte acquirente ha diritto alla restituzione.
6. Va aggiunto, che la mancata conformità della merce a quanto pattuito è stata oggetto di apposita consulenza tecnica.
In particolare, al Consulente è stato chiesto di accertare
“l'asserita difformità dei motori consegnati da Controparte_1 rispetto agli ordinativi effettuati da ed in Parte_1 particolare se “alla luce delle contestazioni effettuate da se Pt_1
i motori oggetto della presente controversia Perkins 1204- JE44TTA da 140 kw di cui all'ordinativo 560/2020 (fattura 743/01 Pt_1
), e motori PERKINS 854E-E34TA di cui alla fattura n. CP_1
941/2020 e quelli di cui alla fattura 828/2020 PERKINS D KW 55 2200
RPM 854F. E34T Stage 4, erano conformi o meno agli ordinativi Pt_1 anche in relazione agli allestimenti IOPU richiesti dall'attrice e rispetto a quanto doveva montarsi sulle macchine semoventi sì Pt_1 come richiesto dall'attrice opponente negli ordinativi effettuati;
ovvero se quelli consegnati erano difformi, in quanto più lunghi, più larghi, più alti e carenti di tubazioni (doc. 31-32 e 37-38), con radiatore più grande e staffe maggiorate (doc. ti 12-13, 38- 39,
41-43 e 47), con volano diverso e scarico in posizione più bassa.
Inoltre, si richiede che il CTU analizzi se gli attacchi dell'impianto elettrico erano compatibili con gli spinotti dell'impianto , come da step inviati dall'attrice (doc. 43)». Pt_1
Il CTU ha rilevato che: “alla luce delle ordinanze rese dal GI, in relazione nell'espletanda CTU, lo scrivente ha considerato e analizzato, alla luce delle contestazioni effettuate da che i Pt_1 motori fotografati dalle parti in causa marca Perkins 1204-JE44TTA da 140 kw di cui all'ordinativo 560/2020 (fattura 743/01 Pt_1
), e motori PERKINS 854E-E34TA di cui alla fattura n. CP_1
941/2020 e quelli di cui alla fattura 828/2020 PERKINS D KW 55 2200
RPM 854F. E34T Stage 4, confrontati con le schede tecniche non Pt_1 erano conformi agli ordinativi della stessa, soprattutto in relazione agli allestimenti IOPU richiesti dall'attrice e rispetto
a quanto doveva montarsi sulle macchine semoventi sì come Pt_1 richiesto dall'attrice opponente negli ordinativi effettuati;
ovvero quelli consegnati erano difformi, in quanto riconosciuti dalle parti in causa più lunghi, più larghi, più alti e carenti di tubazioni
(doc. 31-32 e 37-38), con radiatore più grande e staffe maggiorate
(doc. ti 12-13, 38- 39, 41-43 e 47), con volano diverso e scarico in posizione più bassa. Inoltre, le parti riferiscono che gli attacchi dell'impianto elettrico non erano compatibili con gli spinotti dell'impianto , come da step inviati dall'attrice (doc. Pt_1
43).
All'uopo, si evidenzia che tutti i motori sono stati restituiti a
, a cui era stata ordinata l'esibizione quali oggetto della CP_1 presente controversia: motori da 140 kw, e dei motori da KW 55, ritenuti tutti nella disponibilità della convenuta opposta. La risposta data al quesito è supportata negli atti e nei documenti in atti ove sono riportate le specifiche contestazioni, tant'è che nella parte motiva del quesito è contenuto “alla luce delle contestazioni effettuate da ” Pt_1
Viene precisato da quest'ultima che in data 8.07.2020, in fase di montaggio i motori non risultano essere conformi a quanto ordinato
(doc. 4) risultando essere più lunghi di 150 mm, con radiatore più alto di circa 100 mm, carenti di tubazioni, e con supporti a motore del tipo slitta per gruppi elettrogeni, e non per converso con 4 punti di appoggio. Sembrerebbe che al momento dell'ordine i motori da 140 kw in oggetto, non erano disponibili in Perkins nell'allestimento IOPU e furono allestiti diversamente come risulta al momento attuale” (doc. 8), confermando così, che la richiesta dell'attrice era specifica, ma che poiché presumibilmente la convenuta non era riuscita a reperire i suddetti motori sul mercato, provvedeva comunque a consegnare dei motori, i quali però non risultavano essere conformi al IOPU e pertanto erano inutilizzabili per le macchine . Per i motori 55 KW pervenuti con potenza 75 Pt_1
Kw analoghe osservazioni possono essere effettuate in relazione alla fattura 941/2020, la cui merce non veniva neppure ritirata da Pt_1 giacché al momento del controllo iniziale, risultava essere non conforme alle specifiche richieste , e pertanto all'ordinativo Pt_1 da questa effettuato (doc. ti 39-40). Infatti, il DDT del 26.04.2020 reca “Respinto per materiale non conforme” (doc. 13).
Occorre a tal fine evidenziare che nessuna osservazione ha mai effettuato in merito alle contestazioni sopra elencate per CP_1 cui il CTU le ritiene fondate. A tal proposito giova ricordare che
in data 13.05.2020 ordinava 4 motori PERKINS D KW 55 2200 RPM Pt_1
854F. E34T Stage 4 (doc. 41), ai quali allegava anche i file step relativi al dimensionamento (doc.ti 42-43), il cui ordine veniva confermato da in data 14.05.2020 (doc. 42). CP_1
A fronte del suddetto ordinativo in data 12.06.2020, CP_1 consegnava tre motori, per i quali emetteva fattura 828/2020 (doc.
13) erroneamente pagata da nonostante la restituzione dei Pt_1 suddetti motori per non conformità all'ordine (doc. 43), mentre il quarto motore, di cui alla fattura 941/2020 veniva consegnato in data 24.06.2020, e – come già detto - contestualmente respinto da
per difformità rispetto all'ordinativo effettuato (doc. 12).” Pt_1
Ha quindi concluso che: “Precisamente la ditta non è stata Pt_1 esaudita nelle sue richieste dalla ditta anzi oltre a non CP_1 rispettare gli ordinativi ricevuti questa non ha neppure reso disponibile il materiale oggetto della richiesta. Non vi è stato da parte della alcun rispetto degli ordinativi fatti dalla CP_1
come meglio anzi relazionato nella risposta ai quesiti.” Pt_1
Il CTU in sostanza ha accertato che i motori consegnati non fossero conformi agli ordinativi effettuati.
Tuttavia, si impone una precisazione: l'accertamento condotto dal
CTU è avvenuta solo sulla base della documentazione in atti, senza la possibilità di ispezionare i motori, dato che la - alla CP_1 quale pacificamente la società acquirente li ha restituiti - non li ha messi a disposizione. Peraltro, dalla lettura della CTU, pag. 5
(pdf) pare che la società convenuta li abbia nel frattempo venduti.
L'accertamento del CTU allora, per quanto possa risultare utile a chiarire talune specifiche tecniche della merce oggetto del contratto, si rileva non utile ai fini dell'accertamento demandato e ciò per precisa responsabilità di (e ciò basti invero a CP_1 disattendere tutti i rilievi circa la nullità della CTU formulati da parte opposta dovuti alle modalità con le quali ha operato il consulente: il consulente ha “provato” a rispondere al quesito senza poter ispezionare i motori proprio perché non li ha messi CP_1
a disposizione).
Restano quindi ferme le considerazioni sviluppate al punto precedente: vi è prova della non conformità dei beni consegnati mentre non è affatto provato che tale difformità sia dipesa dal comportamento della società acquirente, come sostenuto dalla parte opposta.
7. Ora, sulla scorta di quanto detto, il credito vantato dalla parte opposta va ridimensionato nella misura pari ad euro (77.733,50 –
(41.528,00 +7.500,00)). Il decreto ingiuntivo dovrà quindi essere revocato.
8. Quanto all'accertamento del controcredito vantata dalla società opponente, si è già visto, che essa ha diritto a vedersi riconoscere la somma di euro 22.500 pagata per una merce rivelatasi non utilizzabile.
Per quanto riguarda invece il controcredito pari ad euro 610 euro in tesi attorea relativo alle spese sostenute a titolo di costi di traposto per il ritiro della merce, il credito non è provato.
Parte opponente infatti, se pure in modo non del tutto lineare, pare invocare detta somma a titolo di risarcimento del danno, quale costo sopportato per il ritiro di merce rilevatosi viziata, senza tuttavia fornire la prova che la spesa sia stata in effetti sostenuta.
9. In definitiva, il credito in capo alla società opposta deve essere identificato nella somma pari ad euro 6.205,50, - ottenuta sottraendo dal credito originariamente richiesto, gli importi cui l'opposta non ha diritto, come sopra evidenziato (77.733,50 – 41.528-7.500-22.500)
– oltre interessi ex art. 1284 co. 3 c.c. dalla data della domanda giudiziale.
10. Quanto infine alla domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta opposta di pagamento di un residuo credito chirografo pari ad euro 3948,84, essa non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni sicché può ritenersi rinunciata.
Va comunque aggiunto che si palesa come inammissibile in quanto non risulta essere formulata quale conseguenza della domanda riconvenzionale dell'opponente né attiene allo stesso bene della vita dedotto in causa (In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione
e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo
a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
E comunque, il credito è contestato da controparte, è parte opposta non ha fornito alcun elemento posto a sostegno della propria pretesa, da cui poter evincere la misura del proprio credito.
11. Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria proposta da nei confronti dell'opposta, ritiene il Giudice che Parte_1 anche tale richiesta debba essere rigettata, non essendovi prova né della mala fede né della colpa grave in capo a parte opposta, anche alla luce della necessità di attività istruttoria per l'accertamento delle rispettive ragioni. Parimenti, va rigettata la domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale della controparte dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede non essendo stato allegato, ancor prima che provato, l'esistenza del danno che non può essere affermato in re ipsa.
Da ultimo, in sede di conclusioni, parte opponente ha chiesto la condanna della convenuta opposta a restituire tutte le somme in medio tempore pignorate in relazione alla procedura esecutiva promossa a seguito della concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto. Sul punto va osservato che “nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate, in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere.” (Corte di Cassazione,
Pres. Valitutti – Rel. Russo, con l'ordinanza n. 33174 del 29 novembre 2023). Segue da ciò la condanna di parte opposta alla restituzione di quanto versato in esecuzione del decreto reso provvisoriamente esecutivo, oltre interessi dal giorno della domanda
(art. 2033 c.c.).
12. Le spese del presente procedimento e quelle del giudizio monitorio vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della drastica riduzione dell'accoglimento della domanda proposta con ricorso monitorio, dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente e dal rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla società opposta.
Le spese di CTU invece, già liquidate in corso di causa, vanno poste integralmente a carico di stante gli esiti della stessa. CP_1
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
1) ACCOGLIE l'opposizione spiegata da al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 259/2021, emesso in data 19.3.2021 r.g.
n. 688/2021 e per l'effetto lo revoca e condanna CP_1
a restituire quanto percepito in forza della provvisoria esecuzione dello stesso, oltre interessi dalla data della domanda;
2) CONDANNA a corrispondere, per le ragioni Parte_1 di cui in motivazione, a la somma pari ad euro CP_1
6.205,50, oltre interessi come in parte motiva;
3) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. 4) PONE definitivamente le spese di CTU a carico di . CP_1
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 09/01/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1362/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MALFATTI LUISANA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MALFATTI LUISANA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFINI DIEGO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA ERNESTO MASI 40 40135 BOLOGNA presso il difensore avv. RUFINI DIEGO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26.7.2024.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusto il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto CP_1 ingiuntivo n. 259/2021, emesso in data 19.3.2021 r.g. n. 688/2021, con il quale è stato intimato a il pagamento Parte_1 della somma di € 77.733,50, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento delle fatture n. 896 del 11.09.2018, n. 1953/01 del
29.11.2019, n. 125 del 03.02.2020, 743/01 del 26.05.2020, n. 941/01 del 30.06.2020, n. 1095/01 del 30.07.2020, n. 1109/01 del 30.07.20202 relative a forniture di merce.
2. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo deducendo che:
- in relazione alla fattura n. 743/01 del 26.05.2020 dell'importo di Euro 41.528,00, relativa a due motori PERKINS 1204-J, la merce veniva consegnata a nelle date 9.06.202 e 10.06.2020, che Pt_1
l'accettava con riserva di controllo;
- in seguito ai controlli esperiti, l'attrice rilevava che l'allestimento dei suddetti motori non era conforme a quanto richiesto: i motori consegnati risultavano essere più lunghi di circa
150 mm, presentavano un radiatore più alto di circa 100 mm, erano carenti di tubazioni, e i supporti del motore erano non conformi e/o idonei alle esigenze e quindi, previa comunicazione alla società Pt_1 venditrice, venivano restituiti in data 9.7.2020;
- in relazione alla fattura n. 941/2020, essa riguarda la vendita del motore PERKINS 854E-E34TA di euro 7.500,00 che l'opponente non ritirava giacché dal controllo, effettuato al momento della consegna, risultava non conforme a quanto dalla stessa richiesto.
Ha inoltre eccepito l'esistenza di un controcredito – di cui ha chiesto l'accertamento in via riconvenzionale – nei confronti della società opposta pari ad euro 22.500,00 euro corrisposti in relazione alla fattura n. 828/2020 avente ad oggetto 3 motori Perkins, che però venivano restituiti alla opposta in data 9.07.2020 in quanto, anche questi non conformi alle richieste di Ancora, ha dedotto Pt_1 di vantare un controcredito pari ad euro 610,00 relativo alle spese sostenute a titolo di trasporto per il ritiro della merce che poi si è rilevata non conforme alle richieste.
Ha quindi, in via preliminare, eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna in favore di quello di Padova, individuato ex art. 19 in quanto l'azione ad oggetto una obbligazione non portabile;
nel merito, ha chiesto, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della controparte, di dichiarare risolto il contratto di compravendita con conseguente non debenza delle somme richieste;
in subordine, di ridurre il credito preteso in ragione delle eccezioni sollevate e di compensarlo con il credito vantato dall'attrice; ancora, nel merito, in via riconvenzionale, ha chiesto, previa dichiarazione della risoluzione del contratto relativo all'acquisto di 3 motori Perkins, di cui alla fattura
828/01, e previa dichiarazione della sussistenza di crediti in capo a nella somma complessiva pari a E. 23.110,00, di dichiarare Pt_1 ex art 2033 cc e 2036 cc la sussistenza in capo all'attrice dell'indebito oggettivo, ovvero ex art 2041 cc l'ingiusto arricchimento in capo a e per l'effetto condannare CP_1 quest'ultima al pagamento della predetta somma oltre al pagamento degli interessi ex dlgs 231/2002 dal pagamento al saldo ovvero, in subordine, compensare tale importo con il credito di CP_1 nella denegata ipotesi in cui quest'ultimo fosse ritenuto sussistente con condanna di al pagamento della CP_1 differenza, oltre ad interessi al saldo.
Infine, in via ulteriormente riconvenzionale, ha domandato di accertare il grave e serio inadempimento contrattuale posto in essere da anche alla luce della violazione dei doveri di CP_1 correttezza e buona fede, e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno in favore di , nella Parte_1 misura non inferiore a 15.000,00 ovvero nella diversa maggiore somma ritenuta di giustizia;
oltre la condanna ex art. 96 c.p.c..
3. Si è ritualmente costituita prendendo posizione CP_1 puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, ha affermato la competenza territoriale del
Tribunale di Ravenna ed ha ribadito le proprie ragioni di credito, sostenendo di aver sopportato i costi per i materiali e la manodopera relativi ai motori da consegnare a controparte e che la mancata conformità degli stessi è dipesa esclusivamente dal comportamento non collaborante di quest'ultima.
Ha inoltre contestato l'esistenza del credito di euro 610 in capo a controparte in quanto non provato e sostenuto che, quand'anche le doglianze di controparte fossero ritenute fondante, comunque residuerebbe in capo ad essa un credito pari ad euro 18.550.
In via subordinata, poi ha chiesto previo accertamento che CP_1
ha sostenuto costi per la manodopera, per acquistare la
[...] materia prima, gli accessori e i materiali necessari a realizzare le richieste della per euro 60.793,05, di Parte_1 condannare quest'ultima al pagamento della predetta somma, o comunque all'importo delle fatture non contestate.
Infine, ha chiesto in via riconvenzionale, ha domandato il pagamento in proprio favore della somma pari ad euro 3.948,84 oltre interessi, quale residua parte del credito chirografaro da essa vantato nei confronti di (già ) e oggetto di accollo Controparte_2 CP_3 da parte della società opponente, come da piano concordatario omologato.
3. In data 17.11.2021 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto sulla scorta del rilievo secondo cui “le lamentate difformità della merce fornita da CP_1
risultano allo stato indimostrate”.
[...]
La causa è stata istruita mediante CTU. Con provvedimento del 17.10.2023 il Giudice ha rigettato la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. formulata da parte opponente.
All'udienza del 17.7.2024 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. L'opposizione è fondata nei termini e limiti che seguono.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto non ritualmente formulata con riferimento a tutti i possibili fori (sull'onere del convenuto di eccepire in limine litis l'incompetenza sotto tutti i possibili profili,
l'orientamento giurisprudenziale è consolidato: si vedano, ex multis, Cass. n. 313/2001, sez. un. 4912/1993).
In particolare, nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 cpc;
il difetto di tale specifica contestazione comporta che la causa resti radicata innanzi al giudice adito in base al profilo non contestato
(Cass. n. 24903/2005).
L'opponente si è limitata ad indicare il foro delle persone giuridiche stabilito dall'art. 19 c.p.c..
Nulla ha detto invece con riferimento ai fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c. in particolare relativamente al luogo in cui è sorta l'obbligazione.
La causa resta quindi radicata innanzi a questo Tribunale.
Nel merito, la società opposta ha agito nei confronti della opponente per il pagamento delle seguenti fatture: n. 896 del 11.09.2018, n.
1953/01 del 29.11.2019, n. 125 del 03.02.2020, 743/01 del 26.05.2020,
n. 941/01 del 30.06.2020, n. 1095/01 del 30.07.2020, n. 1109/01 del
30.07.20202 di € 77.733,50, relative alla fornitura di merce. L'attrice opponente reagisce all'intimazione di pagamento eccependo la mancata conformità della merce consegnata dalla società venditrice a quanto pattuito.
In particolare, la fattura n. 743/01 del 26.05.2020 dell'importo di
Euro 41.528,00 riguarda la fornitura due motori PERKINS 1204-J.
L'attrice dopo aver ricevuto la merce con riserva di controllo ha restituito la merce alla società venditrice in quanto non conforme alle proprie esigenze: in particolare, l'allestimento dei motori non era conforme a quanto richiesto: i motori consegnati risultavano essere più lunghi di circa 150 mm, presentavano un radiatore più alto di circa 100 mm, erano carenti di tubazioni, e i supporti del motore erano non conformi e/o idonei alle sue esigenze,
La fattura n. 941/2020 riguarda (anche) la fornitura di un motore
PERKINS 854E-E34TA di euro 7.500,00,
L'opponente in sede di consegna non lo ha ritirato poiché, dopo aver effettuato i controlli, non risultava conforme alle proprie esigenze.
La ricostruzione dei fatti non è contestata tra le parti. Parte opposta tuttavia sostiene che la mancata conformità dei motori consegnati alla controparte sia esclusivamente dipesa dal fatto che quest'ultima non ha adeguatamente collaborato, fornendole tutte le specifiche tecniche necessarie. Più nel dettaglio, sostiene la casa madre non costruiva più i motori oggetto di acquisto così le parti hanno convenuto che avrebbe realizzato in via autonoma dei CP_1 prototipi.
Orbene, a ben vedere, la società opposta non contesta che i motori consegnati non fossero in effetti conformi alle esigenze della società opponente ma attribuisce la responsabilità di tali difformità a quest'ultima per non averle fornite adeguate informazioni.
In sostanza allora, ex art. 115 c.p.c., l'esistenza dei vizi della merce consegnata (motori) possono dirsi provati.
Spetta allora alla società venditrice dimostrare l'invocato inadempimento di controparte all'obbligo di fornirgli tutte le specifiche tecniche necessarie. Dimostrazione che non ha in alcun modo fornito.
Inoltre, parte venditrice sembra voler addossare il rischio della mancata riuscita della realizzazione dei motori – che essa intende come prototipi - alla società acquirente, là dove afferma – e chiede in via subordinata l'accertamento – che essa ha comunque sostenuto i costi per la realizzazione degli stessi e che quindi ha diritto al pagamento delle merce, o dei costi sostenuti. Tale operazione di
“ribaltamento” del rischio di impresa sulla società acquirente, in assenza di specifica previsione contrattuale, non può trovare accoglimento, con conseguente rigetto della domanda formulata in via subordinata.
Ne deriva allora che, può essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di acquisto relativo a dette forniture e che non è dovuto il credito portato dalla fattura n. 743/01 del 26.05.2020 dell'importo di Euro 41.528,00 e dalla fattura n. 941/2020 pari ad euro 7.500.
Per le stesse ragioni esposte, anche la somma di euro 22.500 corrisposta da parte opponente a saldo della fattura n. n. 828/2020 avente ad oggetto 3 motori Perkins che però venivano restituiti alla opposta in data 9.07.2020 in quanto non conformi, vanno considerati illegittimamente corrisposte e parte acquirente ha diritto alla restituzione.
6. Va aggiunto, che la mancata conformità della merce a quanto pattuito è stata oggetto di apposita consulenza tecnica.
In particolare, al Consulente è stato chiesto di accertare
“l'asserita difformità dei motori consegnati da Controparte_1 rispetto agli ordinativi effettuati da ed in Parte_1 particolare se “alla luce delle contestazioni effettuate da se Pt_1
i motori oggetto della presente controversia Perkins 1204- JE44TTA da 140 kw di cui all'ordinativo 560/2020 (fattura 743/01 Pt_1
), e motori PERKINS 854E-E34TA di cui alla fattura n. CP_1
941/2020 e quelli di cui alla fattura 828/2020 PERKINS D KW 55 2200
RPM 854F. E34T Stage 4, erano conformi o meno agli ordinativi Pt_1 anche in relazione agli allestimenti IOPU richiesti dall'attrice e rispetto a quanto doveva montarsi sulle macchine semoventi sì Pt_1 come richiesto dall'attrice opponente negli ordinativi effettuati;
ovvero se quelli consegnati erano difformi, in quanto più lunghi, più larghi, più alti e carenti di tubazioni (doc. 31-32 e 37-38), con radiatore più grande e staffe maggiorate (doc. ti 12-13, 38- 39,
41-43 e 47), con volano diverso e scarico in posizione più bassa.
Inoltre, si richiede che il CTU analizzi se gli attacchi dell'impianto elettrico erano compatibili con gli spinotti dell'impianto , come da step inviati dall'attrice (doc. 43)». Pt_1
Il CTU ha rilevato che: “alla luce delle ordinanze rese dal GI, in relazione nell'espletanda CTU, lo scrivente ha considerato e analizzato, alla luce delle contestazioni effettuate da che i Pt_1 motori fotografati dalle parti in causa marca Perkins 1204-JE44TTA da 140 kw di cui all'ordinativo 560/2020 (fattura 743/01 Pt_1
), e motori PERKINS 854E-E34TA di cui alla fattura n. CP_1
941/2020 e quelli di cui alla fattura 828/2020 PERKINS D KW 55 2200
RPM 854F. E34T Stage 4, confrontati con le schede tecniche non Pt_1 erano conformi agli ordinativi della stessa, soprattutto in relazione agli allestimenti IOPU richiesti dall'attrice e rispetto
a quanto doveva montarsi sulle macchine semoventi sì come Pt_1 richiesto dall'attrice opponente negli ordinativi effettuati;
ovvero quelli consegnati erano difformi, in quanto riconosciuti dalle parti in causa più lunghi, più larghi, più alti e carenti di tubazioni
(doc. 31-32 e 37-38), con radiatore più grande e staffe maggiorate
(doc. ti 12-13, 38- 39, 41-43 e 47), con volano diverso e scarico in posizione più bassa. Inoltre, le parti riferiscono che gli attacchi dell'impianto elettrico non erano compatibili con gli spinotti dell'impianto , come da step inviati dall'attrice (doc. Pt_1
43).
All'uopo, si evidenzia che tutti i motori sono stati restituiti a
, a cui era stata ordinata l'esibizione quali oggetto della CP_1 presente controversia: motori da 140 kw, e dei motori da KW 55, ritenuti tutti nella disponibilità della convenuta opposta. La risposta data al quesito è supportata negli atti e nei documenti in atti ove sono riportate le specifiche contestazioni, tant'è che nella parte motiva del quesito è contenuto “alla luce delle contestazioni effettuate da ” Pt_1
Viene precisato da quest'ultima che in data 8.07.2020, in fase di montaggio i motori non risultano essere conformi a quanto ordinato
(doc. 4) risultando essere più lunghi di 150 mm, con radiatore più alto di circa 100 mm, carenti di tubazioni, e con supporti a motore del tipo slitta per gruppi elettrogeni, e non per converso con 4 punti di appoggio. Sembrerebbe che al momento dell'ordine i motori da 140 kw in oggetto, non erano disponibili in Perkins nell'allestimento IOPU e furono allestiti diversamente come risulta al momento attuale” (doc. 8), confermando così, che la richiesta dell'attrice era specifica, ma che poiché presumibilmente la convenuta non era riuscita a reperire i suddetti motori sul mercato, provvedeva comunque a consegnare dei motori, i quali però non risultavano essere conformi al IOPU e pertanto erano inutilizzabili per le macchine . Per i motori 55 KW pervenuti con potenza 75 Pt_1
Kw analoghe osservazioni possono essere effettuate in relazione alla fattura 941/2020, la cui merce non veniva neppure ritirata da Pt_1 giacché al momento del controllo iniziale, risultava essere non conforme alle specifiche richieste , e pertanto all'ordinativo Pt_1 da questa effettuato (doc. ti 39-40). Infatti, il DDT del 26.04.2020 reca “Respinto per materiale non conforme” (doc. 13).
Occorre a tal fine evidenziare che nessuna osservazione ha mai effettuato in merito alle contestazioni sopra elencate per CP_1 cui il CTU le ritiene fondate. A tal proposito giova ricordare che
in data 13.05.2020 ordinava 4 motori PERKINS D KW 55 2200 RPM Pt_1
854F. E34T Stage 4 (doc. 41), ai quali allegava anche i file step relativi al dimensionamento (doc.ti 42-43), il cui ordine veniva confermato da in data 14.05.2020 (doc. 42). CP_1
A fronte del suddetto ordinativo in data 12.06.2020, CP_1 consegnava tre motori, per i quali emetteva fattura 828/2020 (doc.
13) erroneamente pagata da nonostante la restituzione dei Pt_1 suddetti motori per non conformità all'ordine (doc. 43), mentre il quarto motore, di cui alla fattura 941/2020 veniva consegnato in data 24.06.2020, e – come già detto - contestualmente respinto da
per difformità rispetto all'ordinativo effettuato (doc. 12).” Pt_1
Ha quindi concluso che: “Precisamente la ditta non è stata Pt_1 esaudita nelle sue richieste dalla ditta anzi oltre a non CP_1 rispettare gli ordinativi ricevuti questa non ha neppure reso disponibile il materiale oggetto della richiesta. Non vi è stato da parte della alcun rispetto degli ordinativi fatti dalla CP_1
come meglio anzi relazionato nella risposta ai quesiti.” Pt_1
Il CTU in sostanza ha accertato che i motori consegnati non fossero conformi agli ordinativi effettuati.
Tuttavia, si impone una precisazione: l'accertamento condotto dal
CTU è avvenuta solo sulla base della documentazione in atti, senza la possibilità di ispezionare i motori, dato che la - alla CP_1 quale pacificamente la società acquirente li ha restituiti - non li ha messi a disposizione. Peraltro, dalla lettura della CTU, pag. 5
(pdf) pare che la società convenuta li abbia nel frattempo venduti.
L'accertamento del CTU allora, per quanto possa risultare utile a chiarire talune specifiche tecniche della merce oggetto del contratto, si rileva non utile ai fini dell'accertamento demandato e ciò per precisa responsabilità di (e ciò basti invero a CP_1 disattendere tutti i rilievi circa la nullità della CTU formulati da parte opposta dovuti alle modalità con le quali ha operato il consulente: il consulente ha “provato” a rispondere al quesito senza poter ispezionare i motori proprio perché non li ha messi CP_1
a disposizione).
Restano quindi ferme le considerazioni sviluppate al punto precedente: vi è prova della non conformità dei beni consegnati mentre non è affatto provato che tale difformità sia dipesa dal comportamento della società acquirente, come sostenuto dalla parte opposta.
7. Ora, sulla scorta di quanto detto, il credito vantato dalla parte opposta va ridimensionato nella misura pari ad euro (77.733,50 –
(41.528,00 +7.500,00)). Il decreto ingiuntivo dovrà quindi essere revocato.
8. Quanto all'accertamento del controcredito vantata dalla società opponente, si è già visto, che essa ha diritto a vedersi riconoscere la somma di euro 22.500 pagata per una merce rivelatasi non utilizzabile.
Per quanto riguarda invece il controcredito pari ad euro 610 euro in tesi attorea relativo alle spese sostenute a titolo di costi di traposto per il ritiro della merce, il credito non è provato.
Parte opponente infatti, se pure in modo non del tutto lineare, pare invocare detta somma a titolo di risarcimento del danno, quale costo sopportato per il ritiro di merce rilevatosi viziata, senza tuttavia fornire la prova che la spesa sia stata in effetti sostenuta.
9. In definitiva, il credito in capo alla società opposta deve essere identificato nella somma pari ad euro 6.205,50, - ottenuta sottraendo dal credito originariamente richiesto, gli importi cui l'opposta non ha diritto, come sopra evidenziato (77.733,50 – 41.528-7.500-22.500)
– oltre interessi ex art. 1284 co. 3 c.c. dalla data della domanda giudiziale.
10. Quanto infine alla domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta opposta di pagamento di un residuo credito chirografo pari ad euro 3948,84, essa non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni sicché può ritenersi rinunciata.
Va comunque aggiunto che si palesa come inammissibile in quanto non risulta essere formulata quale conseguenza della domanda riconvenzionale dell'opponente né attiene allo stesso bene della vita dedotto in causa (In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione
e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo
a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
E comunque, il credito è contestato da controparte, è parte opposta non ha fornito alcun elemento posto a sostegno della propria pretesa, da cui poter evincere la misura del proprio credito.
11. Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria proposta da nei confronti dell'opposta, ritiene il Giudice che Parte_1 anche tale richiesta debba essere rigettata, non essendovi prova né della mala fede né della colpa grave in capo a parte opposta, anche alla luce della necessità di attività istruttoria per l'accertamento delle rispettive ragioni. Parimenti, va rigettata la domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale della controparte dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede non essendo stato allegato, ancor prima che provato, l'esistenza del danno che non può essere affermato in re ipsa.
Da ultimo, in sede di conclusioni, parte opponente ha chiesto la condanna della convenuta opposta a restituire tutte le somme in medio tempore pignorate in relazione alla procedura esecutiva promossa a seguito della concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto. Sul punto va osservato che “nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate, in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere.” (Corte di Cassazione,
Pres. Valitutti – Rel. Russo, con l'ordinanza n. 33174 del 29 novembre 2023). Segue da ciò la condanna di parte opposta alla restituzione di quanto versato in esecuzione del decreto reso provvisoriamente esecutivo, oltre interessi dal giorno della domanda
(art. 2033 c.c.).
12. Le spese del presente procedimento e quelle del giudizio monitorio vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della drastica riduzione dell'accoglimento della domanda proposta con ricorso monitorio, dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente e dal rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla società opposta.
Le spese di CTU invece, già liquidate in corso di causa, vanno poste integralmente a carico di stante gli esiti della stessa. CP_1
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
1) ACCOGLIE l'opposizione spiegata da al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 259/2021, emesso in data 19.3.2021 r.g.
n. 688/2021 e per l'effetto lo revoca e condanna CP_1
a restituire quanto percepito in forza della provvisoria esecuzione dello stesso, oltre interessi dalla data della domanda;
2) CONDANNA a corrispondere, per le ragioni Parte_1 di cui in motivazione, a la somma pari ad euro CP_1
6.205,50, oltre interessi come in parte motiva;
3) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. 4) PONE definitivamente le spese di CTU a carico di . CP_1
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 09/01/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni