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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4652 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 41058/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 41058/2021 promossa da:
, con l'avv. GIROLAMO DONISI Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO con l'avv. SANDRO BENFATTO CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“In via preliminare, rigettare in quanto tardiva oltre che infondata nel merito, la sollevata eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento per i motivi già esposti;
Sempre in via preliminare, rigettare in quanto tardiva oltre che infondata nel merito, la sollevata eccezione di improponibilità ed improcedibilità per mancata comunicazione della dichiarazione ex art. 142 CDA, per i motivi già esposti;
In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del conducente dell'autovettura
FIAT Panda di colore bianco non identificata, autore dell'investimento, per il sinistro di cui in premessa ed accertare e dichiarare il nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate dal sig. Parte_1
e per l'effetto, condannare la quale impresa designata dalla CONSAP
[...] Controparte_2 per la gestione del F.G.V.S. per la Lombardia, in persona del legale rapp.te p.t, ex articolo 283, ipotesi
A, D.lgs. n° 209/2005, al risarcimento delle lesioni e dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi come quantificati ed accertati nel presente giudizio sulla scorta della espletata CTU medico-
pagina 1 di 5 legale da parte del Dott. come di seguito specificato: Persona_1
Danno Biologico: invalidità residua 11,5% = € 29.922,00
Giorni 3 (tre) a totale (corrispondenti al ricovero ospedaliero)= € 345,00 giorni 30 (trenta) parziale al 75% = € 2.587,50 giorni 30 (trenta) parziale al 50% = € 1.725,00 giorni 30 (trenta) parziale al 25% = € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.520,00
Spese mediche, sostenute in proprio, per complessivi € 180,00 (€ 100,00 per visita ortopedica;
€ 80,00 per prestazioni di FKT)”.
Nel periodo di inabilità temporanea, il grado di sofferenza psico -fisica, in una scala da 1 a 5, è valutabile attorno a 3;
Il consequenziale grado di sofferenza psico -fisica, in una scala da 1 a 5, è valutabile attorno a 2;
Pertanto, si quantifica la richiesta in complessivi € 35.622,00 (trentacinquemilaseicentoventidue/00) e/o in quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, il danno morale, la personalizzazione del danno secondo le vigenti Tabelle di Milano ed il grado di sofferenza psico-fisica, come calcolata dal CTU nominato, in ogni caso contenuta entro i limiti di € 52.000,00.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre CPA, bollo, spese forfettarie al 15% come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per la parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare prescritto il diritto risarcitorio azionato dall'attore e/o dichiarare improponibile la domanda, per tutti i motivi dedotti nel presente atto.
NEL MERITO:
In via principale: Rigettare per i motivi tutti esposti in narrativa la domanda attorea in quanto non provata ed infondata in fatto e diritto, mandando assolta la concludente quale Impresa CP_1 designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada da ogni effetto pregiudizievole.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, limitare il risarcimento a quanto effettivamente provato e dimostrato e nei limiti dell'eventuale concorso di colpa del mezzo non identificato e per la sola quota di responsabilità attribuibile al mezzo non identificato, escluso ogni risarcimento per i danni lamentati dall'attore non pagina 2 di 5 riconducibili al sinistro per cui è causa e e, in ogni caso, detratte eventuali somme e/o rendite corrisposte o da corrispondere da istituti assistenziali/previdenziali e da assicurazioni private.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre contributo spese generali.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste negli ordini di esibizione come in narrativa, riservate le deduzioni ed istanze occorrende nei termini ex art. 183 VI c. c.p.c. ci si oppone ai mezzi di prova ex adverso richiesti e, in particolare, ai capitoli di prova dedotti in quanto generici e valutativi. Ci si oppone all'ammissione della CTU come richiesta da controparte visto che questa potrà essere ammessa solo e soltanto nel momento in cui sarà effettivamente provata la vera dinamica del sinistro lamentato. Diversamente assumerebbe tale CTU un carattere esplorativo.
Con ogni più ampia riserva.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la società -quale impresa Parte_1 CP_1 designata in relazione al Fondo di garanzia per le vittime della strada- affermando: che in data
31/8/2017, ad Abbiategrasso, l'odierno attore, mentre si trovava fermo in sella alla propria bicicletta in attesa di svoltare, era stato urtato da un'autovettura non identificata, con conseguente caduta a terra, e che in seguito al sinistro l'attore aveva riportato lesioni;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
La parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree.
Nel corso dell'istruttoria è stata assunta prova testimoniale ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta si rileva -in senso assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione sul punto- che la stessa è stata proposta tardivamente, essendosi la parte convenuta costituita in giudizio oltre il termine perentorio previsto per la proposizione delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (v. il combinato disposto degli artt. 166 e 167 cpc);
- il teste sentito all'udienza del 26/9/2023, ha dichiarato di essere stato “presente Testimone_1 nel luogo al momento del sinistro”, e di essere stato “poco distante dal signore in bicicletta”, che
“era fermo”, “sul margine destro della strada”, “in attesa di svoltare” ed ha precisato di essere
“stato due, tre metri dietro di lui quando si è verificato il sinistro” e che l'auto aveva “urtato sul pedale sinistro” la bicicletta;
pagina 3 di 5 - la consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, considerata l'intrinseca coerenza ed il carattere esauriente dell'indagine svolta- ha accertato la compatibilità del “meccanismo produttivo delle lesioni” in oggetto con una “caduta dalla bicicletta”, “a seguito di urto da parte di autoveicolo”;
- dalle dichiarazioni del teste emerge la sussistenza di un collegamento eziologico assorbente tra il comportamento del conducente dell'autovettura non identificata ed il sinistro;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea assoluta di “giorni 3”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “giorni 30”, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al 50%” di
“giorni 30” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di “giorni 30”; la sussistenza di postumi permanenti nella misura del “11,5%”; e la sussistenza di “documentate spese di cura” pari ad Euro 180,00;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri -considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 29.922,00 per il danno permanente -di cui Euro
23.462,50 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro
6.459,50 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in
Euro 5.520,00 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 35.442,00, somma liquidata in moneta attuale;
- non può essere liquidata alcuna somma in relazione alla richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale, tenuto conto che la parte attorea non ha dedotto allegazioni al riguardo né nell'atto di citazione né nella relativa memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 cpc e tenuto conto che il termine perentorio previsto dall'art. 183 co. 6, n. 1 cpc costituisce barriera preclusiva sul piano assertivo;
- costituiscono voce di danno patrimoniale le spese mediche pari ad Euro 180,00, e pertanto il danno emergente risarcibile in favore della parte attorea è pari ad Euro 180,00, oltre rivalutazione;
pagina 4 di 5 - la sommatoria dell'importo di Euro 35.442,00 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 180,00 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 35.622,00; gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via;
rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 35.622,00, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Girolamo Donisi, procuratore della parte attorea, vista l'istanza di quest'ultimo, liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed
Euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
35.622,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Girolamo Donisi, procuratore della parte attorea, liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico della parte convenuta le spese della ctu espletata.
Milano, 07/06/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 41058/2021 promossa da:
, con l'avv. GIROLAMO DONISI Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO con l'avv. SANDRO BENFATTO CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“In via preliminare, rigettare in quanto tardiva oltre che infondata nel merito, la sollevata eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento per i motivi già esposti;
Sempre in via preliminare, rigettare in quanto tardiva oltre che infondata nel merito, la sollevata eccezione di improponibilità ed improcedibilità per mancata comunicazione della dichiarazione ex art. 142 CDA, per i motivi già esposti;
In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del conducente dell'autovettura
FIAT Panda di colore bianco non identificata, autore dell'investimento, per il sinistro di cui in premessa ed accertare e dichiarare il nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate dal sig. Parte_1
e per l'effetto, condannare la quale impresa designata dalla CONSAP
[...] Controparte_2 per la gestione del F.G.V.S. per la Lombardia, in persona del legale rapp.te p.t, ex articolo 283, ipotesi
A, D.lgs. n° 209/2005, al risarcimento delle lesioni e dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi come quantificati ed accertati nel presente giudizio sulla scorta della espletata CTU medico-
pagina 1 di 5 legale da parte del Dott. come di seguito specificato: Persona_1
Danno Biologico: invalidità residua 11,5% = € 29.922,00
Giorni 3 (tre) a totale (corrispondenti al ricovero ospedaliero)= € 345,00 giorni 30 (trenta) parziale al 75% = € 2.587,50 giorni 30 (trenta) parziale al 50% = € 1.725,00 giorni 30 (trenta) parziale al 25% = € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.520,00
Spese mediche, sostenute in proprio, per complessivi € 180,00 (€ 100,00 per visita ortopedica;
€ 80,00 per prestazioni di FKT)”.
Nel periodo di inabilità temporanea, il grado di sofferenza psico -fisica, in una scala da 1 a 5, è valutabile attorno a 3;
Il consequenziale grado di sofferenza psico -fisica, in una scala da 1 a 5, è valutabile attorno a 2;
Pertanto, si quantifica la richiesta in complessivi € 35.622,00 (trentacinquemilaseicentoventidue/00) e/o in quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, il danno morale, la personalizzazione del danno secondo le vigenti Tabelle di Milano ed il grado di sofferenza psico-fisica, come calcolata dal CTU nominato, in ogni caso contenuta entro i limiti di € 52.000,00.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre CPA, bollo, spese forfettarie al 15% come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per la parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare prescritto il diritto risarcitorio azionato dall'attore e/o dichiarare improponibile la domanda, per tutti i motivi dedotti nel presente atto.
NEL MERITO:
In via principale: Rigettare per i motivi tutti esposti in narrativa la domanda attorea in quanto non provata ed infondata in fatto e diritto, mandando assolta la concludente quale Impresa CP_1 designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada da ogni effetto pregiudizievole.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, limitare il risarcimento a quanto effettivamente provato e dimostrato e nei limiti dell'eventuale concorso di colpa del mezzo non identificato e per la sola quota di responsabilità attribuibile al mezzo non identificato, escluso ogni risarcimento per i danni lamentati dall'attore non pagina 2 di 5 riconducibili al sinistro per cui è causa e e, in ogni caso, detratte eventuali somme e/o rendite corrisposte o da corrispondere da istituti assistenziali/previdenziali e da assicurazioni private.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre contributo spese generali.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste negli ordini di esibizione come in narrativa, riservate le deduzioni ed istanze occorrende nei termini ex art. 183 VI c. c.p.c. ci si oppone ai mezzi di prova ex adverso richiesti e, in particolare, ai capitoli di prova dedotti in quanto generici e valutativi. Ci si oppone all'ammissione della CTU come richiesta da controparte visto che questa potrà essere ammessa solo e soltanto nel momento in cui sarà effettivamente provata la vera dinamica del sinistro lamentato. Diversamente assumerebbe tale CTU un carattere esplorativo.
Con ogni più ampia riserva.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la società -quale impresa Parte_1 CP_1 designata in relazione al Fondo di garanzia per le vittime della strada- affermando: che in data
31/8/2017, ad Abbiategrasso, l'odierno attore, mentre si trovava fermo in sella alla propria bicicletta in attesa di svoltare, era stato urtato da un'autovettura non identificata, con conseguente caduta a terra, e che in seguito al sinistro l'attore aveva riportato lesioni;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
La parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree.
Nel corso dell'istruttoria è stata assunta prova testimoniale ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta si rileva -in senso assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione sul punto- che la stessa è stata proposta tardivamente, essendosi la parte convenuta costituita in giudizio oltre il termine perentorio previsto per la proposizione delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (v. il combinato disposto degli artt. 166 e 167 cpc);
- il teste sentito all'udienza del 26/9/2023, ha dichiarato di essere stato “presente Testimone_1 nel luogo al momento del sinistro”, e di essere stato “poco distante dal signore in bicicletta”, che
“era fermo”, “sul margine destro della strada”, “in attesa di svoltare” ed ha precisato di essere
“stato due, tre metri dietro di lui quando si è verificato il sinistro” e che l'auto aveva “urtato sul pedale sinistro” la bicicletta;
pagina 3 di 5 - la consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, considerata l'intrinseca coerenza ed il carattere esauriente dell'indagine svolta- ha accertato la compatibilità del “meccanismo produttivo delle lesioni” in oggetto con una “caduta dalla bicicletta”, “a seguito di urto da parte di autoveicolo”;
- dalle dichiarazioni del teste emerge la sussistenza di un collegamento eziologico assorbente tra il comportamento del conducente dell'autovettura non identificata ed il sinistro;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea assoluta di “giorni 3”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “giorni 30”, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al 50%” di
“giorni 30” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di “giorni 30”; la sussistenza di postumi permanenti nella misura del “11,5%”; e la sussistenza di “documentate spese di cura” pari ad Euro 180,00;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri -considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 29.922,00 per il danno permanente -di cui Euro
23.462,50 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro
6.459,50 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in
Euro 5.520,00 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 35.442,00, somma liquidata in moneta attuale;
- non può essere liquidata alcuna somma in relazione alla richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale, tenuto conto che la parte attorea non ha dedotto allegazioni al riguardo né nell'atto di citazione né nella relativa memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 cpc e tenuto conto che il termine perentorio previsto dall'art. 183 co. 6, n. 1 cpc costituisce barriera preclusiva sul piano assertivo;
- costituiscono voce di danno patrimoniale le spese mediche pari ad Euro 180,00, e pertanto il danno emergente risarcibile in favore della parte attorea è pari ad Euro 180,00, oltre rivalutazione;
pagina 4 di 5 - la sommatoria dell'importo di Euro 35.442,00 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 180,00 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 35.622,00; gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via;
rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 35.622,00, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Girolamo Donisi, procuratore della parte attorea, vista l'istanza di quest'ultimo, liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed
Euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
35.622,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Girolamo Donisi, procuratore della parte attorea, liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico della parte convenuta le spese della ctu espletata.
Milano, 07/06/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 5 di 5