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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50469/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 50469 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, posta in decisione giusta ordinanza del 14.11.2024, pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, CF;
CF ; Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
CF , CF;
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
, CF;
, CF;
Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
, CF;
CF ; Pt_7 C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
CF;
, CF;
, CF
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10 Parte_11
; CF;
, CF C.F._11 Parte_12 C.F._12 Parte_13
; CF;
, CF C.F._13 Parte_14 C.F._14 Parte_15
; CF;
CF C.F._15 Parte_16 C.F._16 Parte_17
; CF;
CF C.F._17 Parte_18 C.F._18 Parte_19
; CF;
CF C.F._19 Parte_20 C.F._20 Parte_21
; CF CF C.F._21 Parte_22 C.F._22 Parte_23
; CF;
C.F._23 Parte_24 C.F._24 [...]
, CF;
, CF;
Maggio Parte_25 C.F._25 Parte_26 C.F._26
pagina 1 di 17 , CF;
CF Pt_27 C.F._27 Parte_28 C.F._28 CP_1
, CF , CF;
[...] C.F._29 Controparte_2 C.F._30 CP_3
CF;
, CF;
[...] C.F._31 Parte_29 C.F._32 Pt_30
CF CF;
[...] C.F._33 Parte_31 C.F._34 Pt_32
, CF;
CF
[...] C.F._35 Parte_33 C.F._36 Pt_34
, CF;
, CF;
[...] C.F._37 Controparte_4 C.F._38 CP_5
, CF;
CF ;
[...] C.F._39 Parte_35 C.F._40 [...]
CF , CF;
Pt_36 C.F._41 Parte_37 C.F._42 [...]
, CF;
, CF;
Pt_38 C.F._43 Parte_39 C.F._44 Parte_40
CF;
, CF;
, CF
[...] C.F._45 Parte_41 C.F._46 CP_6
; , CF;
CF C.F._47 Controparte_7 C.F._48 CP_8
CF;
CF C.F._49 Controparte_9 C.F._50 CP_10
; , CF;
C.F._51 Controparte_11 C.F._52 Controparte_12
CF;
, CF;
, CF
[...] C.F._53 CP_13 C.F._54 CP_14
; CF;
CF C.F._55 CP_15 C.F._56 CP_16
; CF;
, C.F._57 Controparte_17 C.F._58 Parte_42
CF ; , CF;
CF C.F._59 Parte_43 C.F._60 Parte_44
; , CF;
, CF C.F._61 Parte_45 C.F._62 Parte_46
; , CF;
, CF C.F._63 Parte_47 C.F._64 Parte_48
; , CF;
, CF C.F._65 Parte_49 C.F._66 Parte_50
; CF , CF C.F._67 Parte_51 C.F._68 Parte_52
; CF;
CF C.F._69 Parte_53 C.F._70 Parte_54
; , CF , CF C.F._71 Parte_55 C.F._72 Parte_56
; CF;
CF C.F._73 Parte_57 C.F._74 Parte_58
CF;
CF C.F._75 Parte_59 C.F._76 Parte_60
; CF;
CF C.F._77 CP_18 C.F._78 Controparte_19
; , CF;
, CF C.F._79 CP_20 C.F._80 Controparte_21
pagina 2 di 17 ; CF;
, CF C.F._81 Parte_61 C.F._82 Parte_62
; CF;
CF C.F._83 Parte_63 C.F._84 Parte_64
; , CF;
, CF C.F._85 Parte_65 C.F._86 Parte_66
; CF;
, CF C.F._87 Parte_67 C.F._88 Parte_68
; CF CF C.F._89 Parte_69 C.F._90 Parte_70
CF;
CF C.F._91 Parte_71 C.F._92 Parte_72
; , CF;
, CF C.F._93 Parte_73 C.F._94 Parte_74
, CF;
CF C.F._95 Parte_75 C.F._96 Parte_76
CF;
CF C.F._97 Parte_77 C.F._98 Parte_78
; CF;
CF C.F._99 Parte_79 C.F._100 Parte_80
; CF;
, CF C.F._101 Parte_81 C.F._102 Parte_82
; CF;
CF C.F._103 Parte_83 C.F._104 Parte_84
; CF CF C.F._105 Parte_85 C.F._106 Parte_86
, CF CF C.F._107 Parte_87 C.F._108 Parte_88
; , CF;
C.F._109 Parte_89 C.F._110 Parte_90
, CF;
, CF;
[...] C.F._111 Parte_91 C.F._112 [...]
, CF;
, CF;
Pt_92 C.F._113 Parte_93 C.F._114 Pt_94
, CF CF , CF
[...] C.F._115 Parte_95 C.F._116 Parte_96
; CF;
CF C.F._117 Parte_97 C.F._118 Controparte_22
; CF;
, CF C.F._119 Controparte_23 C.F._120 CP_24
; CF;
CF C.F._121 CP_25 C.F._122 Parte_98
; CF;
CF C.F._123 Parte_99 C.F._124 Pt_100
; , CF;
CF C.F._125 Parte_101 C.F._126 Parte_102
; , CF;
, CF C.F._127 Controparte_26 C.F._128 Parte_103
; , CF;
, CF C.F._129 Controparte_27 C.F._130 Controparte_28
; CF;
, CF C.F._131 Parte_104 C.F._132 Parte_105
CF CF C.F._133 CP_29 C.F._134 Parte_106
pagina 3 di 17 ; CF;
, CF C.F._135 Parte_107 C.F._136 Parte_108
; , CF;
CF C.F._137 Parte_109 C.F._138 Parte_110
; , CF;
CF C.F._139 Parte_111 C.F._140 Parte_112
; , CF , C.F._141 Parte_113 C.F._142 Parte_114
CF , CF;
, CF C.F._143 Parte_115 C.F._144 Controparte_30
; CF;
CF C.F._145 Parte_116 C.F._146 Parte_117
; CF;
CF C.F._147 Parte_118 C.F._148 Parte_119
; , CF;
, CF C.F._149 Parte_120 C.F._150 Parte_121
; , CF C.F._151 Parte_122 C.F._152 elettivamente domiciliati ex d.l. 179/2012 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv.
Tommaso De Grandis che li rappresenta e difenda in virtù di procure depositate nel fascicolo telematico
ATTORI
Controparte_31
rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliata, in
Roma, via dei Portoghesi n. 12
CONVENUTA
OGGETTO: azione di risarcimento danni per violazione del diritto dell'Unione europea.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in data 04 e 13 novembre 2024, ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori in epigrafe, con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.07.2022, convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la esponendo di essere tutti Controparte_31
insegnanti di religione cattolica (di seguito per brevità anche IRC) presso la scuola pubblica con oltre trentasei mesi di servizio, titolari attualmente di contratti a termine, e lamentando di subire una discriminazione in quanto di fatto esclusi dalla possibilità di essere stabilizzati, anche tramite procedure concorsuali “straordinarie”, previste invece per gli insegnanti di altre discipline.
In particolare, deducevano: - l'illegittimità del d.m. 93 dell'8.08.2020, che aveva autorizzato l'immissione pagina 4 di 17 in ruolo per l'a.s. 2020/21 di soli 472 posti, a fronte di 6.600 dichiarate vacanze organiche;
del d.m. 252 del 6.08.2021, che aveva autorizzato l'immissione in ruolo per l'a.s. 2021/22 di soli 673 posti, a fronte di
6.935 dichiarate vacanze organiche;
del D.P.C.M. del 20.07.21, di autorizzazione all'avvio di una procedura concorsuale ordinaria finalizzata alla copertura di 5.116 posti di insegnamento di religione, a fronte dei 5.816, posti, successivamente, rilevati dallo stesso , nonché del comma 3 dell'art. 5 CP_32 della D.L. 30.12.21 n.228 che aveva differito, per il secondo anno, al 2022, l'espletamento di detta procedura concorsuale, per violazione e falsa applicazione di legge e di norme comunitarie come meglio specificate nell'atto introduttivo;
- che il richiamato piano assunzionale discendeva dal D.L. nr.126 del
29.10.2019, convertito con la L. 159 del 20.12.2019, (in G.U. n.11 del 15.01.20) che, all'art. 1–bis, aveva previsto, nelle more dell'emanazione del concorso ordinario, non ancora indetto, la stabilizzazione di coloro che fossero inseriti nelle graduatorie del vecchio ed unico concorso indetto con il d.d. del 2.02.2004
e dalla L. 186/2003; - che, in sintesi, agli attori era stata negata la stabilizzazione del posto di lavoro, ancorché fosse stata accertata, con i dd.mm. 93/20 e 252/21, nonché con il d.p.c.m. del 20.07.2021 la provvista di almeno 6.935 posti vacanti e disponibili sufficienti per stabilizzare parte attrice;
- che la grave situazione di pregiudizio e di violazione della Clausola 5 dell'accordo quadro della Direttiva 1999/70/Ce, in danno degli IRC, era stata acclarata, dalla Corte di Giustizia dell'UE con la sentenza del 13.01.2022, nonché confermata, dalla sentenza nr. 1720 dell'11.05.2022 della Corte di Cassazione;
- che le alte Corti avevano acclarato l'abuso da parte dello Stato italiano e la violazione della Clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, poiché gli IRC non avevano avuto la possibilità di essere immessi in ruolo con il sistema del doppio canale, attraverso le graduatorie ad esaurimento, ai sensi della L. 124/1999, né, tantomeno, per mezzo della L. 107/2015.
Richiamata la normativa nazionale prevista per gli insegnanti di religione cattolica e le norme costituzionali ed europee violate e rilevato che tutti gli attori, ad oggi, dopo diversi anni di precariato, erano ancora privi di stabilità lavorativa, nonostante le accertate vacanze organiche, chiedevano che il tribunale adito liquidasse “il danno comunitario” subito dagli attori in misura superiore a quello liquidabile alla luce dei criteri indicati dalle S.U. della Corte di Cassazione n.5072/2016 e confermati dalla successiva sentenza della stessa Corte n.1720/2022 (che ribadiva il limite massimo risarcitorio rappresentato da 12
pagina 5 di 17 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), trattandosi di una misura di quantificazione che non consentiva di rispettare le indicazioni della CGUE in ordine ai caratteri di “dissuasività, equivalenza, efficacia, proporzionalità ed adeguatezza” del risarcimento.
Al riguardo chiedevano di applicare i criteri adottati dalla sentenza n. 2893 del 25.05.22 del Tribunale di
Napoli, Sez. lavoro, che aveva previsto, ai sensi del comma 5 dell'art. 32 della L. 183/2010, un incremento, rispetto al limite delle 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, del 66% per coloro che aveva più di 10 anni di precariato e del 133% per coloro che avevano più di vent'anni di precariato.
Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) ai sensi degli artt. 267 e 288 TFUE, dell'art. 4, par. 3 del TUE e dell'art. 11 e 117 Cost., previo accertamento e declaratoria dell'illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati da parte attrice, nonché del d.m. 93 dell'8.08.2020, del d.m. 252 del 6.08.2021; del comma 1 dell'art.
1-bis del d.l.
n.126/2019, convertito con modificazioni, per ultimo, con la L.n.15/2022, nella parte in cui ha limitato
l'immissione nei ruoli ad un triennio scolastico, a partire dall'a.s.2020/21, e del d.p.c.m. del 20.07.2021, disporre il risarcimento del danno, per equivalente, per violazione della Clausola 5 della Direttiva
1999/70/Ce, degli artt.1,4,5,6,24 e punto E della Carta sociale europea, degli artt. 17 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e dell'articolo 14 della medesima
Convenzione, secondo equità, ai sensi degli artt. 2058 c.c. e 2043 c.c. e secondo i criteri ermeneutici indicati nella sentenza n. 2893 del 25.05.22 del Tribunale di Napoli, Sez. lavoro, per cui dovrà prevedersi, ai sensi del comma 5 dell'art. 32 della L. 183/2010, un incremento, rispetto al limite delle 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, del 66% per coloro che hanno più di 10 anni di precariato e del 133% per coloro che hanno più di vent'anni di precariato;
b) in via ulteriormente subordinata, alla luce dei criteri indicati dalle SS.UU. della Suprema Corte di
Cassazione, con la sentenza nr.5072/2016, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
c) in ogni caso, condannare la resistente al pagamento degli onorari Controparte_31
e delle spese del presente giudizio, oltre accessori previsti per legge e ripetizione del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratamente antistatario.
pagina 6 di 17 Parte convenuta, costituita tempestivamente in data 11.11.2022, per l'udienza del 21.02.2023 (fissata ex art. 168 bis V comma c.p.c.), eccepiva la prescrizione del diritto azionato e, nel merito, l'infondatezza delle domande. Deduceva la peculiarità della posizione degli IRC, non equiparabili agli insegnanti curricolari, che giustificava una diversa regolamentazione, tenuto conto che la normativa disciplinante l'assunzione e il rapporto di servizio degli IRC trovava fondamento nel recepimento di accordi con la Santa Sede. In particolare, evidenziava come la legge n. 186/2003 recasse una disciplina speciale per gli IRC, prevedendo che la dotazione organica degli IRC con incarichi a tempo indeterminato coprisse solo il 70% dei posti d'insegnamento funzionanti nel territorio di ciascuna diocesi (asili e scuole di infanzia compresi) e che alla stessa si accedesse tramite concorso per titoli ed esami, sulla base dei criteri fissati nell'intesa tra lo Stato italiano e la Conferenza episcopale italiana, di cui al d.P.R. n. 751/1985. Sottolineava come, per legge, il residuo 30% dei posti d'insegnamento, qualificabili come posti non di ruolo (istituzionalmente destinato alla precarietà), potesse essere coperto soltanto da incarichi a tempo determinato. Aggiungeva che la previsione di una quota del 30% riservata - dalla Legge n. 186 del 2003 - alla stipulazione di contratti a temine con insegnanti di religione cattolica era ampiamente giustificata, sia avuto riguardo alla disciplina del settore scolastico in generale e sia con specifico riferimento all'indubbia variabilità della domanda riferita all'insegnamento di tale specifica materia. Evidenziava la mancanza di prova che gli incarichi conferiti ai docenti odierni attori fossero relativi alla percentuale del 70% dei posti necessari (organico cd. di diritto), nè che, con i contratti degli odierni attori, fosse stata superata detta percentuale. In subordine, sulla quantificazione del danno, deduceva l'erroneità del criterio applicato dal Tribunale di Napoli che, reinterpretando quello fornito dalle SS.UU. della Cassazione, tramite il richiamo all'art. 32, comma 5, L. n.
183/2010 e, sfruttando erroneamente il riferimento contenuto nella predetta norma all'art. 8 della L. n.
604/1966, aveva applicato all'odierna (differente) fattispecie il criterio del progressivo inasprimento della misura della indennità in ragione del tempo trascorso (indennità che al contrario, doveva essere contenuta nel limite di 12 mensilità, come prescritto dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010). Eccepiva il concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c. i quali non avevano tempestivamente impugnato ciascun contratto a termine (poi rinnovato), al momento della sua scadenza, chiedendo che il risarcimento del danno dovesse essere modulato tenendo anche conto della necessità di elidere dal computo le prime tre pagina 7 di 17 annualità di rinnovo del contratto a termine.
La causa era istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Le parti attrici, nel corso del giudizio e nella comparsa conclusionale, evidenziavano che nelle more era intervenuto il d.l. n.131/2024 (cd. “Salva-infrazioni”), il quale agli artt. 11 e 12 aveva previsto, “ex lege” per i precari abusati, il pagamento di un'indennità tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Anche la difesa erariale allegava (sia nel corso del giudizio che negli scritti conclusionali) le modifiche all'art.
1-bis del Decreto-Legge n. 126 del 2019, conv. in L. n. 159/2019 che avevano autorizzato il a bandire un concorso per l'assunzione di insegnanti della religione cattolica per Controparte_33
la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, riservando una quota dei posti ai docenti che avessero svolto almeno tre annualità di servizio. Depositava poi in data
08.10.2024 i documenti da cui si evinceva l'avvenuta pubblicazione, il 29 maggio 2024, dei bandi dei concorsi riservati per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado (docc. 6, 7).
Così ricostruita la vicenda processuale, nel merito essa riguarda insegnanti di religione cattolica (IRC), assunti dal con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, aventi durata Controparte_33 complessiva superiore a 36 mesi. Gli attori, nell'atto introduttivo, hanno lamentano la discriminatorietà del trattamento loro riservato, non avendo potuto beneficiare dei meccanismi di immissione in ruolo previsti dalla legge italiana per i docenti precari di altre materie, diverse dalla religione cattolica. Hanno chiesto la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno comunitario (per equivalente), a fronte della ingiusta precarizzazione. Hanno chiesto l'applicazione di un criterio di quantificazione (adottato dalla sentenza n. 2893 del 25.05.22 del Tribunale di Napoli, Sez. lavoro), che tenesse conto dell'incremento previsto dal comma 5 dell'art. 32 della L. 183/2010, e, in subordine, l'applicazione dei criteri risarcitori già statuiti con la sentenza delle SS.UU. n. 5072/2016 (parametrati tra un limite minimo di 2,5 e un limite massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto). A seguito, del d.l. n. 131/2024 (convertito con l. n.166/2024) hanno chiesto il pagamento di un'indennità tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità
pagina 8 di 17 dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Giova riassumere sinteticamente la normativa di riferimento.
La legge n. 186/2003 detta le “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”, prevedendo una regolamentazione del tutto peculiare rispetto agli altri docenti, in considerazione delle esigenze particolari che caratterizzano l'insegnamento della materia.
La legge citata n.186/2003 in attuazione dell'Accordo che ha modificato il Concordato Lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge n. 121/1985 cit., nonché dell'Intesa tra il
Ministro e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con Controparte_34
DPR n. 751/1985, ha previsto per tali docenti appositi ruoli regionali (art. 1, co. 1) ed ha stabilito che ai predetti insegnanti “si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva” (art. 1, co.2), mentre l'art. 2 della stessa Legge ha affidato all'Amministrazione il compito di stabilire la dotazione organica dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, “articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti” (co. 1), percentuale ribadita con riferimento sia alla scuola secondaria (co. 2) sia alla scuola dell'infanzia ed elementare (co. 3), laddove solo per “i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”.
In definitiva la legge n.186/2003, così come in precedenza l'art. 309 del d.lgs. 297/1994, pure mantenendo per il docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curricolari, ha mantenuto una disciplina relativa al reclutamento del personale a termine connotata da caratteri di autonomia e specialità.
Parte attrice lamenta l'illegittimità del citato regime dei contratti a termine e la violazione del diritto eurounitario che vieta il rinnovo a tempo indefinito dei contratti a termine al fine di sopperire ad esigenze pagina 9 di 17 datoriali durevoli.
La questione è stata oggetto di pronuncia da parte della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri, secondo la quale “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità
è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
Diverse, anche recenti, pronunce della giurisprudenza di legittimità (richiamate dalle parti attrici) hanno affrontato la questione del regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica di cui alla legge n. 186/2003. In particolare, tra tante, si segnala la sentenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 18698 del 09/06/2022) che, richiamando i principi espressi in materia dalla pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, ha statuito che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del
pagina 10 di 17 pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del
d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
Negli stessi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4224 del 10.02.2023 che ha ribadito anche che i “contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per CP_32 abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso» ( Cass. n. 18698/2022 e negli stessi termini Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del
2022).
Venendo al caso di specie, è pacifico che gli attori, dopo avere lavorato per tre annualità, hanno proseguito l'insegnamento con contratti a termine reiterati (cfr. i documenti allegati al fascicolo di parte attrice, indicati nell'atto di citazione, cfr. docc. da 1 a 152), senza potere usufruire dell'indizione dei concorsi previsti dalla legge.
Ne consegue che, essendo gli attori titolari di contratti a termine in condizioni di precarietà, non rileva l'asserita e contestata copertura totale del 70% e deve ritenersi realizzato l'abuso connesso al mantenimento della precarietà, nei termini indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Né parte convenuta ha allegato elementi probatori utili a ritenere sussistenti profili di esenzione da responsabilità. In tal senso, diversamente da quanto eccepito da quest'ultima, ritiene il Tribunale che la normativa emanata successivamente all'introduzione del presente giudizio (volta ad offrire chances di stabilizzazione), non consente di escludere la sussistenza dell'illecito, essendo incontestata l'attuale condizione di precarietà degli attori e non potendo la sopravvenuta normativa incidere sul già maturato pagina 11 di 17 diritto al risarcimento, nonché escludere la condotta antigiuridica precedente (e le relative conseguenze dannose per come lamentate dagli attori fino al 2021 ed al 2022).
Quanto alla sussistenza del danno, esso deve essere individuato, alla luce della richiamata giurisprudenza, nel fatto stesso di avere gli attori subito una procrastinata e attuale situazione di precarietà.
Riguardo ai criteri di liquidazione, ad avviso del Tribunale, può farsi riferimento, trattandosi di una liquidazione equitativa, ai criteri previsti dalla normativa intervenuta nelle more del presente giudizio, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria da parte dello Stato per l'abusivo utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 12, del D.L. 16 settembre 2024, n.
131 di modifica dell'art. 36 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), che ha previsto una quantificazione del danno tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Deve altresì tenersi conto che secondo la giurisprudenza di legittimità “poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità” (cfr. Cass. n. 2175/2021).
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, tempestivamente formulata da parte attrice, giova ricordare che il diritto risarcitorio in oggetto è assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale
(cfr. Cass. S.U. 17.04.2009 n. 9147, confermata da numerose pronunce successive tra cui più di recente
Cass. n.30502/2019). Tale impostazione trova fondamento nella circostanza che il diritto al risarcimento del danno va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria, trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica, se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
E' noto che è stata emanata la L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 43, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a responsabilità dello Stato per mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace al termine quinquennale ex art. 2947 c.c.. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della
pagina 12 di 17 l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale per la sua residua durata, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale” (cfr.
Cass.35571/2023; cfr. in tal senso anche Cass. n.6912/2024).
Deve tuttavia aggiungersi che secondo la giurisprudenza di legittimità “nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente” (cfr.
Cass. n.34741/2023 del 12.12.2023).
Ne consegue che alla luce della richiamata recente giurisprudenza, nel caso di specie, pure essendo il primo atto interruttivo (rappresentato dalla notifica della citazione introduttiva del presente giudizio) intervenuto nel 2022 (14.07.2022), la prescrizione delle pretese per le docenze svolte fino al 2012 o fino al
2017 (in relazione al termine quinquennale introdotto con la legge n. 183 del 2011, entrata in vigore in data
1.1.2012), non incide sul quantum del risarcimento liquidabile. Allo stesso modo su quest'ultimo non può incidere la condotta omissiva degli insegnanti, non sussistendo alcun obbligo di impugnazione dei singoli contratti ed essendo oggetto di valutazione, in questa sede, non la nullità del termine, ma l'abusiva reiterazione, rispetto alla quale la tutela risarcitoria deve essere valutata una sola volta, in conformità al canone di effettività della tutela e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità
(cfr. Cass. n. 2175/2021).
Ne consegue che, nel caso di specie, nella quantificazione in via equitativa del danno -e nell'ambito del limite minimo e massimo sopra indicato (riguardo a ciascuno degli attori) -, si dovrà tenere conto, ai fini della valutazione della gravità del pregiudizio, del numero dei contratti a termine intervenuti tra le parti e pagina 13 di 17 della durata complessiva del rapporto.
Alla luce dei principi sopra esposti deve essere riconosciuto il risarcimento del danno agli attori nella misura di seguito esposta:
1.per gli attori con durata complessiva del rapporto fino a 8 anni una indennità risarcitoria pari a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda (ovvero riguardo agli attori
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_10 Parte_11 Parte_14 Pt_16
,
[...] Parte_19 Parte_24 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, Parte_29 Parte_30 Parte_41 CP_6 Controparte_12 CP_16
, , , ,
[...] Parte_43 Parte_45 Parte_46 Parte_49 Parte_54
, Parte_60 Controparte_19 CP_20 Parte_61 Parte_63 Parte_65
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[...] Parte_79 Parte_90 Controparte_26 Controparte_28 [...]
, , , , CP_29 Parte_107 Parte_108 Parte_109 Parte_110 Parte_111
, , , ); Parte_116 Parte_118 Parte_120 Parte_121
2. per gli attori con durata complessiva del rapporto da 9 a 15 anni una indennità pari a 9 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda (ovvero con riguardo agli attori
[...]
, , Pt_2 Parte_7 Parte_123 Parte_17 Parte_124 Controparte_1
, Parte_31 Parte_32 Parte_34 CP_5 Parte_35 [...]
, , Parte_37 Parte_38 Parte_39 Controparte_7 Controparte_9 CP_13
, ,
[...] CP_14 CP_15 Parte_47 Parte_48 Parte_50 Pt_52
, , , ,
[...] Parte_57 Parte_58 Controparte_21 Parte_64 Parte_66
, , , Parte_67 Parte_68 Parte_71 Parte_72 Parte_73 Parte_74
, , ,
[...] Parte_75 Parte_78 Parte_80 Controparte_35 Parte_83 Pt_84
, , , , ,
[...] Parte_85 Parte_86 Parte_90 Parte_92 Parte_93
, Parte_94 CP_36 Parte_96 Controparte_37 Pt_100 Pt_102
,
[...] Controparte_27 Parte_104 Parte_105 Parte_112 Parte_117 [...]
; Pt_119
3.per gli attori con durata complessiva del rapporto da 16 a 20 una indennità pari a pagina 14 di 17 12 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda (ovvero con riguardo agli attori , Parte_8 Parte_13 Parte_18 Parte_20 Parte_21 [...]
, , Pt_22 Parte_25 Parte_26 Parte_33 Controparte_4 Parte_36
, Parte_40 CP_8 CP_10 Parte_42 Parte_44 Parte_53 Pt_59
, , , ,
[...] Parte_62 Parte_70 Parte_77 Parte_87 Parte_88
, , ,
[...] Parte_97 Controparte_23 Parte_99 Parte_103 Parte_106
, , ; Parte_114 Controparte_30 Parte_122
4. per gli attori con durata complessiva del rapporto oltre 20 anni una indennità pari a 18 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda (ovvero con riguardo agli attori
[...]
, , Parte_5 Parte_12 Parte_15 Parte_23 Parte_125 [...]
, , CP_11 Controparte_17 Parte_51 Parte_55 Parte_56 Pt_69
, ,
[...] Parte_81 Parte_76 Parte_91 CP_25 Parte_98 [...]
). Sono altresì dovuti, per tutti, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al Pt_115
soddisfo.
Deve precisarsi che nulla è dovuto a , a e , in quanto Parte_1 CP_18 Parte_101
come allegato dalla stessa difesa di parte attrice, nel prospetto di sintesi dei servizi precari prestati (all. 9 alla comparsa di conclusionale), non si evince il superamento dei 36 mesi di servizio e la reiterazione del contratto a termine. Tenuto conto che la domanda è stata respinta anche sulla base delle indicazioni della difesa attrice, pure in mancanza di eccezione da parte della convenuta, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
Per il resto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei limiti dei parametri di cui al dm. n. 55/2014, e successivi aggiornamenti ex art. d.m. 147/2022, e del valore della domanda
(valore indeterminabile medio), tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta l'esistenza dell'illecito in danno di tutti gli attori, ad eccezione che nei confronti di Parte_1
, e , la cui domanda è rigettata, con compensazione delle spese
[...] CP_18 Parte_101
pagina 15 di 17 di lite;
- condanna parte convenuta al risarcimento del danno, in favore di ciascuno degli altri attori indicati in epigrafe, come di seguito quantificato:
1. nella misura di 4 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda nei confronti di , , , Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_10 Parte_11 Parte_14
[...] Parte_16 Parte_19 Parte_24 Controparte_2 CP_3
,
[...] Parte_29 Parte_30 Parte_41 CP_6 Controparte_12
, , ,
[...] CP_16 Parte_43 Parte_45 Parte_46 Parte_49
, Parte_54 Parte_60 Controparte_19 CP_20 Parte_61
, , Parte_63 Parte_65 Parte_79 Parte_90 Controparte_26
, , , Controparte_28 CP_29 Parte_107 Parte_108 Parte_109 Pt_110
, , , , ;
[...] Parte_111 Parte_116 Parte_118 Parte_120 Parte_121
2. nella misura di 9 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda nei confronti di , , , , Parte_2 Parte_7 Parte_123 Parte_17 Parte_124 [...]
, CP_1 Parte_31 Parte_32 Parte_34 CP_5 Parte_35
, , ,
[...] Parte_37 Parte_38 Parte_39 Controparte_7 Controparte_9
, , CP_13 CP_14 CP_15 Parte_47 Parte_48 Parte_50
, , , Parte_52 Parte_57 Parte_58 Controparte_21 Parte_64 Parte_66
, , ,
[...] Parte_67 Parte_68 Parte_71 Parte_72 Parte_73 [...]
, , , , Parte_74 Parte_75 Parte_78 Parte_80 Controparte_35 Parte_83
, , Parte_84 Parte_85 Parte_86 Parte_90 Parte_92 [...]
, , , Pt_93 Parte_94 CP_36 Parte_96 Controparte_37 Pt_100
, , , , Parte_102 Controparte_27 Parte_104 Parte_105 Parte_112 Parte_117 [...]
Pt_119
3.nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda nei confronti di , , Parte_8 Parte_13 Parte_18 Parte_20 Parte_21 [...]
, , Pt_22 Parte_25 Parte_26 Parte_33 Controparte_4 Parte_36
pagina 16 di 17 , Parte_40 CP_8 CP_10 Parte_42 Parte_44 Parte_53 Pt_59
, , , ,
[...] Parte_62 Parte_70 Parte_77 Parte_87 Parte_88
, , ,
[...] Parte_97 Controparte_23 Parte_99 Parte_103 Parte_106
, , Parte_114 Controparte_30 Parte_122
4.nella misura di 18 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda nei confronti di , , Parte_5 Parte_12 Parte_15 Parte_23
, , Parte_125 Controparte_11 Controparte_17 Parte_51 Parte_55
, Parte_56 Parte_69 Parte_81 Parte_76 Parte_91 CP_25
, ;
[...] Parte_98 Parte_115
oltre, per tutti, agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 12.000,00, oltre al rimborso delle spese versate per contributo unificato, spese generali e accessori come per legge.
Roma 11.03.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 50469 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, posta in decisione giusta ordinanza del 14.11.2024, pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, CF;
CF ; Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
CF , CF;
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
, CF;
, CF;
Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
, CF;
CF ; Pt_7 C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
CF;
, CF;
, CF
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10 Parte_11
; CF;
, CF C.F._11 Parte_12 C.F._12 Parte_13
; CF;
, CF C.F._13 Parte_14 C.F._14 Parte_15
; CF;
CF C.F._15 Parte_16 C.F._16 Parte_17
; CF;
CF C.F._17 Parte_18 C.F._18 Parte_19
; CF;
CF C.F._19 Parte_20 C.F._20 Parte_21
; CF CF C.F._21 Parte_22 C.F._22 Parte_23
; CF;
C.F._23 Parte_24 C.F._24 [...]
, CF;
, CF;
Maggio Parte_25 C.F._25 Parte_26 C.F._26
pagina 1 di 17 , CF;
CF Pt_27 C.F._27 Parte_28 C.F._28 CP_1
, CF , CF;
[...] C.F._29 Controparte_2 C.F._30 CP_3
CF;
, CF;
[...] C.F._31 Parte_29 C.F._32 Pt_30
CF CF;
[...] C.F._33 Parte_31 C.F._34 Pt_32
, CF;
CF
[...] C.F._35 Parte_33 C.F._36 Pt_34
, CF;
, CF;
[...] C.F._37 Controparte_4 C.F._38 CP_5
, CF;
CF ;
[...] C.F._39 Parte_35 C.F._40 [...]
CF , CF;
Pt_36 C.F._41 Parte_37 C.F._42 [...]
, CF;
, CF;
Pt_38 C.F._43 Parte_39 C.F._44 Parte_40
CF;
, CF;
, CF
[...] C.F._45 Parte_41 C.F._46 CP_6
; , CF;
CF C.F._47 Controparte_7 C.F._48 CP_8
CF;
CF C.F._49 Controparte_9 C.F._50 CP_10
; , CF;
C.F._51 Controparte_11 C.F._52 Controparte_12
CF;
, CF;
, CF
[...] C.F._53 CP_13 C.F._54 CP_14
; CF;
CF C.F._55 CP_15 C.F._56 CP_16
; CF;
, C.F._57 Controparte_17 C.F._58 Parte_42
CF ; , CF;
CF C.F._59 Parte_43 C.F._60 Parte_44
; , CF;
, CF C.F._61 Parte_45 C.F._62 Parte_46
; , CF;
, CF C.F._63 Parte_47 C.F._64 Parte_48
; , CF;
, CF C.F._65 Parte_49 C.F._66 Parte_50
; CF , CF C.F._67 Parte_51 C.F._68 Parte_52
; CF;
CF C.F._69 Parte_53 C.F._70 Parte_54
; , CF , CF C.F._71 Parte_55 C.F._72 Parte_56
; CF;
CF C.F._73 Parte_57 C.F._74 Parte_58
CF;
CF C.F._75 Parte_59 C.F._76 Parte_60
; CF;
CF C.F._77 CP_18 C.F._78 Controparte_19
; , CF;
, CF C.F._79 CP_20 C.F._80 Controparte_21
pagina 2 di 17 ; CF;
, CF C.F._81 Parte_61 C.F._82 Parte_62
; CF;
CF C.F._83 Parte_63 C.F._84 Parte_64
; , CF;
, CF C.F._85 Parte_65 C.F._86 Parte_66
; CF;
, CF C.F._87 Parte_67 C.F._88 Parte_68
; CF CF C.F._89 Parte_69 C.F._90 Parte_70
CF;
CF C.F._91 Parte_71 C.F._92 Parte_72
; , CF;
, CF C.F._93 Parte_73 C.F._94 Parte_74
, CF;
CF C.F._95 Parte_75 C.F._96 Parte_76
CF;
CF C.F._97 Parte_77 C.F._98 Parte_78
; CF;
CF C.F._99 Parte_79 C.F._100 Parte_80
; CF;
, CF C.F._101 Parte_81 C.F._102 Parte_82
; CF;
CF C.F._103 Parte_83 C.F._104 Parte_84
; CF CF C.F._105 Parte_85 C.F._106 Parte_86
, CF CF C.F._107 Parte_87 C.F._108 Parte_88
; , CF;
C.F._109 Parte_89 C.F._110 Parte_90
, CF;
, CF;
[...] C.F._111 Parte_91 C.F._112 [...]
, CF;
, CF;
Pt_92 C.F._113 Parte_93 C.F._114 Pt_94
, CF CF , CF
[...] C.F._115 Parte_95 C.F._116 Parte_96
; CF;
CF C.F._117 Parte_97 C.F._118 Controparte_22
; CF;
, CF C.F._119 Controparte_23 C.F._120 CP_24
; CF;
CF C.F._121 CP_25 C.F._122 Parte_98
; CF;
CF C.F._123 Parte_99 C.F._124 Pt_100
; , CF;
CF C.F._125 Parte_101 C.F._126 Parte_102
; , CF;
, CF C.F._127 Controparte_26 C.F._128 Parte_103
; , CF;
, CF C.F._129 Controparte_27 C.F._130 Controparte_28
; CF;
, CF C.F._131 Parte_104 C.F._132 Parte_105
CF CF C.F._133 CP_29 C.F._134 Parte_106
pagina 3 di 17 ; CF;
, CF C.F._135 Parte_107 C.F._136 Parte_108
; , CF;
CF C.F._137 Parte_109 C.F._138 Parte_110
; , CF;
CF C.F._139 Parte_111 C.F._140 Parte_112
; , CF , C.F._141 Parte_113 C.F._142 Parte_114
CF , CF;
, CF C.F._143 Parte_115 C.F._144 Controparte_30
; CF;
CF C.F._145 Parte_116 C.F._146 Parte_117
; CF;
CF C.F._147 Parte_118 C.F._148 Parte_119
; , CF;
, CF C.F._149 Parte_120 C.F._150 Parte_121
; , CF C.F._151 Parte_122 C.F._152 elettivamente domiciliati ex d.l. 179/2012 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv.
Tommaso De Grandis che li rappresenta e difenda in virtù di procure depositate nel fascicolo telematico
ATTORI
Controparte_31
rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliata, in
Roma, via dei Portoghesi n. 12
CONVENUTA
OGGETTO: azione di risarcimento danni per violazione del diritto dell'Unione europea.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in data 04 e 13 novembre 2024, ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori in epigrafe, con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.07.2022, convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la esponendo di essere tutti Controparte_31
insegnanti di religione cattolica (di seguito per brevità anche IRC) presso la scuola pubblica con oltre trentasei mesi di servizio, titolari attualmente di contratti a termine, e lamentando di subire una discriminazione in quanto di fatto esclusi dalla possibilità di essere stabilizzati, anche tramite procedure concorsuali “straordinarie”, previste invece per gli insegnanti di altre discipline.
In particolare, deducevano: - l'illegittimità del d.m. 93 dell'8.08.2020, che aveva autorizzato l'immissione pagina 4 di 17 in ruolo per l'a.s. 2020/21 di soli 472 posti, a fronte di 6.600 dichiarate vacanze organiche;
del d.m. 252 del 6.08.2021, che aveva autorizzato l'immissione in ruolo per l'a.s. 2021/22 di soli 673 posti, a fronte di
6.935 dichiarate vacanze organiche;
del D.P.C.M. del 20.07.21, di autorizzazione all'avvio di una procedura concorsuale ordinaria finalizzata alla copertura di 5.116 posti di insegnamento di religione, a fronte dei 5.816, posti, successivamente, rilevati dallo stesso , nonché del comma 3 dell'art. 5 CP_32 della D.L. 30.12.21 n.228 che aveva differito, per il secondo anno, al 2022, l'espletamento di detta procedura concorsuale, per violazione e falsa applicazione di legge e di norme comunitarie come meglio specificate nell'atto introduttivo;
- che il richiamato piano assunzionale discendeva dal D.L. nr.126 del
29.10.2019, convertito con la L. 159 del 20.12.2019, (in G.U. n.11 del 15.01.20) che, all'art. 1–bis, aveva previsto, nelle more dell'emanazione del concorso ordinario, non ancora indetto, la stabilizzazione di coloro che fossero inseriti nelle graduatorie del vecchio ed unico concorso indetto con il d.d. del 2.02.2004
e dalla L. 186/2003; - che, in sintesi, agli attori era stata negata la stabilizzazione del posto di lavoro, ancorché fosse stata accertata, con i dd.mm. 93/20 e 252/21, nonché con il d.p.c.m. del 20.07.2021 la provvista di almeno 6.935 posti vacanti e disponibili sufficienti per stabilizzare parte attrice;
- che la grave situazione di pregiudizio e di violazione della Clausola 5 dell'accordo quadro della Direttiva 1999/70/Ce, in danno degli IRC, era stata acclarata, dalla Corte di Giustizia dell'UE con la sentenza del 13.01.2022, nonché confermata, dalla sentenza nr. 1720 dell'11.05.2022 della Corte di Cassazione;
- che le alte Corti avevano acclarato l'abuso da parte dello Stato italiano e la violazione della Clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, poiché gli IRC non avevano avuto la possibilità di essere immessi in ruolo con il sistema del doppio canale, attraverso le graduatorie ad esaurimento, ai sensi della L. 124/1999, né, tantomeno, per mezzo della L. 107/2015.
Richiamata la normativa nazionale prevista per gli insegnanti di religione cattolica e le norme costituzionali ed europee violate e rilevato che tutti gli attori, ad oggi, dopo diversi anni di precariato, erano ancora privi di stabilità lavorativa, nonostante le accertate vacanze organiche, chiedevano che il tribunale adito liquidasse “il danno comunitario” subito dagli attori in misura superiore a quello liquidabile alla luce dei criteri indicati dalle S.U. della Corte di Cassazione n.5072/2016 e confermati dalla successiva sentenza della stessa Corte n.1720/2022 (che ribadiva il limite massimo risarcitorio rappresentato da 12
pagina 5 di 17 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), trattandosi di una misura di quantificazione che non consentiva di rispettare le indicazioni della CGUE in ordine ai caratteri di “dissuasività, equivalenza, efficacia, proporzionalità ed adeguatezza” del risarcimento.
Al riguardo chiedevano di applicare i criteri adottati dalla sentenza n. 2893 del 25.05.22 del Tribunale di
Napoli, Sez. lavoro, che aveva previsto, ai sensi del comma 5 dell'art. 32 della L. 183/2010, un incremento, rispetto al limite delle 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, del 66% per coloro che aveva più di 10 anni di precariato e del 133% per coloro che avevano più di vent'anni di precariato.
Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) ai sensi degli artt. 267 e 288 TFUE, dell'art. 4, par. 3 del TUE e dell'art. 11 e 117 Cost., previo accertamento e declaratoria dell'illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati da parte attrice, nonché del d.m. 93 dell'8.08.2020, del d.m. 252 del 6.08.2021; del comma 1 dell'art.
1-bis del d.l.
n.126/2019, convertito con modificazioni, per ultimo, con la L.n.15/2022, nella parte in cui ha limitato
l'immissione nei ruoli ad un triennio scolastico, a partire dall'a.s.2020/21, e del d.p.c.m. del 20.07.2021, disporre il risarcimento del danno, per equivalente, per violazione della Clausola 5 della Direttiva
1999/70/Ce, degli artt.1,4,5,6,24 e punto E della Carta sociale europea, degli artt. 17 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e dell'articolo 14 della medesima
Convenzione, secondo equità, ai sensi degli artt. 2058 c.c. e 2043 c.c. e secondo i criteri ermeneutici indicati nella sentenza n. 2893 del 25.05.22 del Tribunale di Napoli, Sez. lavoro, per cui dovrà prevedersi, ai sensi del comma 5 dell'art. 32 della L. 183/2010, un incremento, rispetto al limite delle 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, del 66% per coloro che hanno più di 10 anni di precariato e del 133% per coloro che hanno più di vent'anni di precariato;
b) in via ulteriormente subordinata, alla luce dei criteri indicati dalle SS.UU. della Suprema Corte di
Cassazione, con la sentenza nr.5072/2016, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
c) in ogni caso, condannare la resistente al pagamento degli onorari Controparte_31
e delle spese del presente giudizio, oltre accessori previsti per legge e ripetizione del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratamente antistatario.
pagina 6 di 17 Parte convenuta, costituita tempestivamente in data 11.11.2022, per l'udienza del 21.02.2023 (fissata ex art. 168 bis V comma c.p.c.), eccepiva la prescrizione del diritto azionato e, nel merito, l'infondatezza delle domande. Deduceva la peculiarità della posizione degli IRC, non equiparabili agli insegnanti curricolari, che giustificava una diversa regolamentazione, tenuto conto che la normativa disciplinante l'assunzione e il rapporto di servizio degli IRC trovava fondamento nel recepimento di accordi con la Santa Sede. In particolare, evidenziava come la legge n. 186/2003 recasse una disciplina speciale per gli IRC, prevedendo che la dotazione organica degli IRC con incarichi a tempo indeterminato coprisse solo il 70% dei posti d'insegnamento funzionanti nel territorio di ciascuna diocesi (asili e scuole di infanzia compresi) e che alla stessa si accedesse tramite concorso per titoli ed esami, sulla base dei criteri fissati nell'intesa tra lo Stato italiano e la Conferenza episcopale italiana, di cui al d.P.R. n. 751/1985. Sottolineava come, per legge, il residuo 30% dei posti d'insegnamento, qualificabili come posti non di ruolo (istituzionalmente destinato alla precarietà), potesse essere coperto soltanto da incarichi a tempo determinato. Aggiungeva che la previsione di una quota del 30% riservata - dalla Legge n. 186 del 2003 - alla stipulazione di contratti a temine con insegnanti di religione cattolica era ampiamente giustificata, sia avuto riguardo alla disciplina del settore scolastico in generale e sia con specifico riferimento all'indubbia variabilità della domanda riferita all'insegnamento di tale specifica materia. Evidenziava la mancanza di prova che gli incarichi conferiti ai docenti odierni attori fossero relativi alla percentuale del 70% dei posti necessari (organico cd. di diritto), nè che, con i contratti degli odierni attori, fosse stata superata detta percentuale. In subordine, sulla quantificazione del danno, deduceva l'erroneità del criterio applicato dal Tribunale di Napoli che, reinterpretando quello fornito dalle SS.UU. della Cassazione, tramite il richiamo all'art. 32, comma 5, L. n.
183/2010 e, sfruttando erroneamente il riferimento contenuto nella predetta norma all'art. 8 della L. n.
604/1966, aveva applicato all'odierna (differente) fattispecie il criterio del progressivo inasprimento della misura della indennità in ragione del tempo trascorso (indennità che al contrario, doveva essere contenuta nel limite di 12 mensilità, come prescritto dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010). Eccepiva il concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c. i quali non avevano tempestivamente impugnato ciascun contratto a termine (poi rinnovato), al momento della sua scadenza, chiedendo che il risarcimento del danno dovesse essere modulato tenendo anche conto della necessità di elidere dal computo le prime tre pagina 7 di 17 annualità di rinnovo del contratto a termine.
La causa era istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Le parti attrici, nel corso del giudizio e nella comparsa conclusionale, evidenziavano che nelle more era intervenuto il d.l. n.131/2024 (cd. “Salva-infrazioni”), il quale agli artt. 11 e 12 aveva previsto, “ex lege” per i precari abusati, il pagamento di un'indennità tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Anche la difesa erariale allegava (sia nel corso del giudizio che negli scritti conclusionali) le modifiche all'art.
1-bis del Decreto-Legge n. 126 del 2019, conv. in L. n. 159/2019 che avevano autorizzato il a bandire un concorso per l'assunzione di insegnanti della religione cattolica per Controparte_33
la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, riservando una quota dei posti ai docenti che avessero svolto almeno tre annualità di servizio. Depositava poi in data
08.10.2024 i documenti da cui si evinceva l'avvenuta pubblicazione, il 29 maggio 2024, dei bandi dei concorsi riservati per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado (docc. 6, 7).
Così ricostruita la vicenda processuale, nel merito essa riguarda insegnanti di religione cattolica (IRC), assunti dal con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, aventi durata Controparte_33 complessiva superiore a 36 mesi. Gli attori, nell'atto introduttivo, hanno lamentano la discriminatorietà del trattamento loro riservato, non avendo potuto beneficiare dei meccanismi di immissione in ruolo previsti dalla legge italiana per i docenti precari di altre materie, diverse dalla religione cattolica. Hanno chiesto la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno comunitario (per equivalente), a fronte della ingiusta precarizzazione. Hanno chiesto l'applicazione di un criterio di quantificazione (adottato dalla sentenza n. 2893 del 25.05.22 del Tribunale di Napoli, Sez. lavoro), che tenesse conto dell'incremento previsto dal comma 5 dell'art. 32 della L. 183/2010, e, in subordine, l'applicazione dei criteri risarcitori già statuiti con la sentenza delle SS.UU. n. 5072/2016 (parametrati tra un limite minimo di 2,5 e un limite massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto). A seguito, del d.l. n. 131/2024 (convertito con l. n.166/2024) hanno chiesto il pagamento di un'indennità tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità
pagina 8 di 17 dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Giova riassumere sinteticamente la normativa di riferimento.
La legge n. 186/2003 detta le “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”, prevedendo una regolamentazione del tutto peculiare rispetto agli altri docenti, in considerazione delle esigenze particolari che caratterizzano l'insegnamento della materia.
La legge citata n.186/2003 in attuazione dell'Accordo che ha modificato il Concordato Lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge n. 121/1985 cit., nonché dell'Intesa tra il
Ministro e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con Controparte_34
DPR n. 751/1985, ha previsto per tali docenti appositi ruoli regionali (art. 1, co. 1) ed ha stabilito che ai predetti insegnanti “si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva” (art. 1, co.2), mentre l'art. 2 della stessa Legge ha affidato all'Amministrazione il compito di stabilire la dotazione organica dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, “articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti” (co. 1), percentuale ribadita con riferimento sia alla scuola secondaria (co. 2) sia alla scuola dell'infanzia ed elementare (co. 3), laddove solo per “i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”.
In definitiva la legge n.186/2003, così come in precedenza l'art. 309 del d.lgs. 297/1994, pure mantenendo per il docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curricolari, ha mantenuto una disciplina relativa al reclutamento del personale a termine connotata da caratteri di autonomia e specialità.
Parte attrice lamenta l'illegittimità del citato regime dei contratti a termine e la violazione del diritto eurounitario che vieta il rinnovo a tempo indefinito dei contratti a termine al fine di sopperire ad esigenze pagina 9 di 17 datoriali durevoli.
La questione è stata oggetto di pronuncia da parte della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri, secondo la quale “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità
è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
Diverse, anche recenti, pronunce della giurisprudenza di legittimità (richiamate dalle parti attrici) hanno affrontato la questione del regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica di cui alla legge n. 186/2003. In particolare, tra tante, si segnala la sentenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 18698 del 09/06/2022) che, richiamando i principi espressi in materia dalla pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, ha statuito che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del
pagina 10 di 17 pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del
d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
Negli stessi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4224 del 10.02.2023 che ha ribadito anche che i “contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per CP_32 abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso» ( Cass. n. 18698/2022 e negli stessi termini Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del
2022).
Venendo al caso di specie, è pacifico che gli attori, dopo avere lavorato per tre annualità, hanno proseguito l'insegnamento con contratti a termine reiterati (cfr. i documenti allegati al fascicolo di parte attrice, indicati nell'atto di citazione, cfr. docc. da 1 a 152), senza potere usufruire dell'indizione dei concorsi previsti dalla legge.
Ne consegue che, essendo gli attori titolari di contratti a termine in condizioni di precarietà, non rileva l'asserita e contestata copertura totale del 70% e deve ritenersi realizzato l'abuso connesso al mantenimento della precarietà, nei termini indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Né parte convenuta ha allegato elementi probatori utili a ritenere sussistenti profili di esenzione da responsabilità. In tal senso, diversamente da quanto eccepito da quest'ultima, ritiene il Tribunale che la normativa emanata successivamente all'introduzione del presente giudizio (volta ad offrire chances di stabilizzazione), non consente di escludere la sussistenza dell'illecito, essendo incontestata l'attuale condizione di precarietà degli attori e non potendo la sopravvenuta normativa incidere sul già maturato pagina 11 di 17 diritto al risarcimento, nonché escludere la condotta antigiuridica precedente (e le relative conseguenze dannose per come lamentate dagli attori fino al 2021 ed al 2022).
Quanto alla sussistenza del danno, esso deve essere individuato, alla luce della richiamata giurisprudenza, nel fatto stesso di avere gli attori subito una procrastinata e attuale situazione di precarietà.
Riguardo ai criteri di liquidazione, ad avviso del Tribunale, può farsi riferimento, trattandosi di una liquidazione equitativa, ai criteri previsti dalla normativa intervenuta nelle more del presente giudizio, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria da parte dello Stato per l'abusivo utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 12, del D.L. 16 settembre 2024, n.
131 di modifica dell'art. 36 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), che ha previsto una quantificazione del danno tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Deve altresì tenersi conto che secondo la giurisprudenza di legittimità “poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità” (cfr. Cass. n. 2175/2021).
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, tempestivamente formulata da parte attrice, giova ricordare che il diritto risarcitorio in oggetto è assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale
(cfr. Cass. S.U. 17.04.2009 n. 9147, confermata da numerose pronunce successive tra cui più di recente
Cass. n.30502/2019). Tale impostazione trova fondamento nella circostanza che il diritto al risarcimento del danno va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria, trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica, se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
E' noto che è stata emanata la L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 43, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a responsabilità dello Stato per mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace al termine quinquennale ex art. 2947 c.c.. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della
pagina 12 di 17 l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale per la sua residua durata, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale” (cfr.
Cass.35571/2023; cfr. in tal senso anche Cass. n.6912/2024).
Deve tuttavia aggiungersi che secondo la giurisprudenza di legittimità “nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente” (cfr.
Cass. n.34741/2023 del 12.12.2023).
Ne consegue che alla luce della richiamata recente giurisprudenza, nel caso di specie, pure essendo il primo atto interruttivo (rappresentato dalla notifica della citazione introduttiva del presente giudizio) intervenuto nel 2022 (14.07.2022), la prescrizione delle pretese per le docenze svolte fino al 2012 o fino al
2017 (in relazione al termine quinquennale introdotto con la legge n. 183 del 2011, entrata in vigore in data
1.1.2012), non incide sul quantum del risarcimento liquidabile. Allo stesso modo su quest'ultimo non può incidere la condotta omissiva degli insegnanti, non sussistendo alcun obbligo di impugnazione dei singoli contratti ed essendo oggetto di valutazione, in questa sede, non la nullità del termine, ma l'abusiva reiterazione, rispetto alla quale la tutela risarcitoria deve essere valutata una sola volta, in conformità al canone di effettività della tutela e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità
(cfr. Cass. n. 2175/2021).
Ne consegue che, nel caso di specie, nella quantificazione in via equitativa del danno -e nell'ambito del limite minimo e massimo sopra indicato (riguardo a ciascuno degli attori) -, si dovrà tenere conto, ai fini della valutazione della gravità del pregiudizio, del numero dei contratti a termine intervenuti tra le parti e pagina 13 di 17 della durata complessiva del rapporto.
Alla luce dei principi sopra esposti deve essere riconosciuto il risarcimento del danno agli attori nella misura di seguito esposta:
1.per gli attori con durata complessiva del rapporto fino a 8 anni una indennità risarcitoria pari a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda (ovvero riguardo agli attori
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_10 Parte_11 Parte_14 Pt_16
,
[...] Parte_19 Parte_24 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, Parte_29 Parte_30 Parte_41 CP_6 Controparte_12 CP_16
, , , ,
[...] Parte_43 Parte_45 Parte_46 Parte_49 Parte_54
, Parte_60 Controparte_19 CP_20 Parte_61 Parte_63 Parte_65
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[...] Parte_79 Parte_90 Controparte_26 Controparte_28 [...]
, , , , CP_29 Parte_107 Parte_108 Parte_109 Parte_110 Parte_111
, , , ); Parte_116 Parte_118 Parte_120 Parte_121
2. per gli attori con durata complessiva del rapporto da 9 a 15 anni una indennità pari a 9 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda (ovvero con riguardo agli attori
[...]
, , Pt_2 Parte_7 Parte_123 Parte_17 Parte_124 Controparte_1
, Parte_31 Parte_32 Parte_34 CP_5 Parte_35 [...]
, , Parte_37 Parte_38 Parte_39 Controparte_7 Controparte_9 CP_13
, ,
[...] CP_14 CP_15 Parte_47 Parte_48 Parte_50 Pt_52
, , , ,
[...] Parte_57 Parte_58 Controparte_21 Parte_64 Parte_66
, , , Parte_67 Parte_68 Parte_71 Parte_72 Parte_73 Parte_74
, , ,
[...] Parte_75 Parte_78 Parte_80 Controparte_35 Parte_83 Pt_84
, , , , ,
[...] Parte_85 Parte_86 Parte_90 Parte_92 Parte_93
, Parte_94 CP_36 Parte_96 Controparte_37 Pt_100 Pt_102
,
[...] Controparte_27 Parte_104 Parte_105 Parte_112 Parte_117 [...]
; Pt_119
3.per gli attori con durata complessiva del rapporto da 16 a 20 una indennità pari a pagina 14 di 17 12 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda (ovvero con riguardo agli attori , Parte_8 Parte_13 Parte_18 Parte_20 Parte_21 [...]
, , Pt_22 Parte_25 Parte_26 Parte_33 Controparte_4 Parte_36
, Parte_40 CP_8 CP_10 Parte_42 Parte_44 Parte_53 Pt_59
, , , ,
[...] Parte_62 Parte_70 Parte_77 Parte_87 Parte_88
, , ,
[...] Parte_97 Controparte_23 Parte_99 Parte_103 Parte_106
, , ; Parte_114 Controparte_30 Parte_122
4. per gli attori con durata complessiva del rapporto oltre 20 anni una indennità pari a 18 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda (ovvero con riguardo agli attori
[...]
, , Parte_5 Parte_12 Parte_15 Parte_23 Parte_125 [...]
, , CP_11 Controparte_17 Parte_51 Parte_55 Parte_56 Pt_69
, ,
[...] Parte_81 Parte_76 Parte_91 CP_25 Parte_98 [...]
). Sono altresì dovuti, per tutti, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al Pt_115
soddisfo.
Deve precisarsi che nulla è dovuto a , a e , in quanto Parte_1 CP_18 Parte_101
come allegato dalla stessa difesa di parte attrice, nel prospetto di sintesi dei servizi precari prestati (all. 9 alla comparsa di conclusionale), non si evince il superamento dei 36 mesi di servizio e la reiterazione del contratto a termine. Tenuto conto che la domanda è stata respinta anche sulla base delle indicazioni della difesa attrice, pure in mancanza di eccezione da parte della convenuta, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
Per il resto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei limiti dei parametri di cui al dm. n. 55/2014, e successivi aggiornamenti ex art. d.m. 147/2022, e del valore della domanda
(valore indeterminabile medio), tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta l'esistenza dell'illecito in danno di tutti gli attori, ad eccezione che nei confronti di Parte_1
, e , la cui domanda è rigettata, con compensazione delle spese
[...] CP_18 Parte_101
pagina 15 di 17 di lite;
- condanna parte convenuta al risarcimento del danno, in favore di ciascuno degli altri attori indicati in epigrafe, come di seguito quantificato:
1. nella misura di 4 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda nei confronti di , , , Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_10 Parte_11 Parte_14
[...] Parte_16 Parte_19 Parte_24 Controparte_2 CP_3
,
[...] Parte_29 Parte_30 Parte_41 CP_6 Controparte_12
, , ,
[...] CP_16 Parte_43 Parte_45 Parte_46 Parte_49
, Parte_54 Parte_60 Controparte_19 CP_20 Parte_61
, , Parte_63 Parte_65 Parte_79 Parte_90 Controparte_26
, , , Controparte_28 CP_29 Parte_107 Parte_108 Parte_109 Pt_110
, , , , ;
[...] Parte_111 Parte_116 Parte_118 Parte_120 Parte_121
2. nella misura di 9 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda nei confronti di , , , , Parte_2 Parte_7 Parte_123 Parte_17 Parte_124 [...]
, CP_1 Parte_31 Parte_32 Parte_34 CP_5 Parte_35
, , ,
[...] Parte_37 Parte_38 Parte_39 Controparte_7 Controparte_9
, , CP_13 CP_14 CP_15 Parte_47 Parte_48 Parte_50
, , , Parte_52 Parte_57 Parte_58 Controparte_21 Parte_64 Parte_66
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[...] Parte_97 Controparte_23 Parte_99 Parte_103 Parte_106
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4.nella misura di 18 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della domanda nei confronti di , , Parte_5 Parte_12 Parte_15 Parte_23
, , Parte_125 Controparte_11 Controparte_17 Parte_51 Parte_55
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[...] Parte_98 Parte_115
oltre, per tutti, agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 12.000,00, oltre al rimborso delle spese versate per contributo unificato, spese generali e accessori come per legge.
Roma 11.03.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
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