TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23903
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Ordinanza presidenziale 13 novembre 2024
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Ordinanza collegiale 3 dicembre 2025
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Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione della legge delega (art. 8, comma 1, lett. a, l. n. 124/2015)

    Il Tribunale ha ritenuto che il principio di equiordinazione sostanziale debba essere interpretato alla luce di altri principi come la razionalizzazione, il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, la semplificazione, l'efficienza e il contenimento della spesa, e che non possa tradursi in una speculare ripetizione degli interventi ordinamentali tra le diverse forze di polizia, nel rispetto delle loro specificità.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 1 lett. p) e t), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale che sottolinea la persistente diversità del complessivo assetto ordinamentale tra Forze di polizia a ordinamento civile e quelle a ordinamento militare, e che non può configurarsi un principio di piena omogeneità di regolazione tra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza.

  • Rigettato
    Violazione del principio di non discriminazione (direttiva 2000/78/CE) e eccesso di potere per disparità di trattamento

    Il Tribunale ha ritenuto che la direttiva 2000/78/CE sia volta a contrastare discriminazioni fondate sulla religione, handicap, età o tendenze sessuali, questioni estranee alla vicenda in esame che riguarda la discrezionalità del legislatore italiano nel differenziare le discipline di avanzamento di carriera tra corpi diversi.

  • Rigettato
    Applicazione del medesimo trattamento del d.lgs. n. 173/2019

    Il Tribunale ha ritenuto che gli artt. 36, comma 1 lett. p) e t), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 dettassero specifiche regole per l'avanzamento dei ricorrenti che l'amministrazione era vincolata a seguire, escludendo l'applicabilità analogica di principi e regole stabiliti per altre fattispecie.

  • Rigettato
    Differenze retributive tra stipendio di Ispettore Superiore e Sostituto Commissario

    Poiché le domande relative all'avanzamento di qualifica e al relativo trattamento economico sono state respinte, anche la domanda di risarcimento del danno per differenze retributive risulta infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23903
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23903
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo