Ordinanza presidenziale 13 novembre 2024
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23903 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23903/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12314/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12314 del 2021, proposto da
AN CA, IO RZ, NA CI, IT DA, ES LP, NA IT, ES IA, UI Di FA, RT AN, ES RI, RI PE, SQ E', EF EO, GI AL, LO ID, ZO RS, HE LI, RO ET, NZ RI, ON CA, ER NI, IO GU, SO TI, TI BE, NN MP, AN GR, AL D'IN, NO BR, AN Di ET, LO GO, GI BO, RO RA, NO TT, AN CA, ZO LM, SA RE, TA LI, CE AT, EO NE, NA SO, VI AL, EL AM, LO ET, EF GE, RT LI, SQ EO e ME Lo CO, rappresentati e difesi dall'avvocato Manfredo Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno – DAGEP del 19 agosto 2021 prot. n. 16275, con il quale è stata respinta l’istanza avente ad oggetto “ richiesta applicazione al personale di Polizia dei medesimi criteri di avanzamento già previsti per il personale delle Forze armate e dei Carabinieri (equiordinazione tra gli Ispettori SUPS della Polizia di Stato ed i Marescialli Maggiori dell’Arma dei Carabinieri) ”;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto di tutti i ricorrenti ad ottenere la superiore qualifica di Sostituto Commissario della Polizia di Stato nonché per il conseguente riconoscimento del trattamento economico e previdenziale proprio della nuova e superiore qualifica di Sostituto Commissario;
nonché ancora per il riconoscimento
del diritto al risarcimento del danno da quantificarsi in ragione delle differenze retributive dovute tra l’attuale stipendio di Ispettore Superiore e quello dovuto da “Sostituto Commissario”, con la sopra indicata decorrenza fino al dì dell’effettivo inquadramento in detta superiore qualifica. Il tutto con interessi legali con pari decorrenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. IN GI ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza datata 5 luglio 2021 gli odierni ricorrenti – dipendenti della Polizia di Stato in servizio, presso uffici dislocati in diverse regioni, con ruolo e funzioni di Ispettore Superiore – hanno chiesto al Ministero dell’Interno di applicare ai fini del loro avanzamento alla qualifica di Sostituto Commissario regole e criteri previsti dal d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173 per la promozione dei Marescialli Maggiori dell’Arma dei Carabinieri al grado di Luogotenente (e non invece le regole previste in materia dalle specifiche disposizioni del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172), lamentando – in sostanza – la sussistenza di una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai loro “pari qualifica” dell’Arma dei Carabinieri.
2. Con nota del 19 agosto 2021, l’amministrazione ha riscontrato la predetta istanza, notando – in sintesi – che l’accoglimento della pretesa dei ricorrenti era impossibile alla luce del quadro normativo vigente.
3. Con l’atto introduttivo del presente giudizio hanno chiesto a questo Tribunale di accertare dichiarare il loro diritto « a ottenere la superiore qualifica di Sostituto Commissario della Polizia di Stato nonché per il conseguente riconoscimento del trattamento economico e previdenziale proprio della nuova e superiore qualifica di Sostituto Commissario … applicando loro il medesimo trattamento di cui al d. lgs. n. 173/2019 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze armate), che ha previsto la promozione a Luogotenente di tutti i colleghi di pari anzianità delle Forze armate e Carabinieri, con decorrenza 1, 2, e 3 gennaio 2021 », ove necessario previo annullamento e/o disapplicazione della nota del 19 agosto 2021, articolando – a sostegno delle loro domande – tre motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo hanno lamentato l’illegittimità del riscontro ricevuto dal Ministero per « violazione della legge delega (art. 8, comma 1, lett. a, l. n. 124/2015), la quale prevede “ il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermo restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna forza di polizia ”», censurando la pretesa della p.a. di giustificare la diversità del trattamento riservato dal legislatore delegato agli odierni ricorrenti rispetto a quello previsto per i loro “pari qualifica” dell’Arma dei Carabinieri sulla base di motivazioni di mero carattere finanziario.
3.2. Con il secondo motivo hanno quindi prospettato una questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 1 lett. p) e t), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, osservando, in sintesi, che a ritenere che l’impossibilità per la p.a. resistente di disporre il loro avanzamento alla qualifica di Sostituto Commissario sulla base dei criteri previsti dal d.lgs. n. 173/2019 fosse preclusa dalle disposizioni del d.lgs. n. 172/2019, queste – nella parte in cui determinavano un’ingiustificata disparità di trattamento tra i ricorrenti e i loro “pari qualifica” appartenenti all’Arma dei Carabinieri – dovevano ritenersi viziate sia per violazione dell’art. 76 Cost. (nella parte in cui si ponevano in contrasto con il già richiamato art. 8, comma 1, lett. a), della l. n. 124/2025 nella parte in cui prevedeva « il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici » e ammetteva diversità di trattamento solo se giustificate da « peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna forza di polizia )» sia per violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
3.3. Con il terzo motivo hanno lamentato l’illegittimità della nota di riscontro della p.a. per « violazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 2000/78/CE attuata nell’ordinamento nazionale dal d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, che ne riproduce pedissequamente il contenuto ; [nonché per] eccesso di potere per disparità di trattamento [e] violazione art. 3 l. n. 241/90 per motivazione irragionevole e contraddittoria », osservando in sintesi:
- che la decisione (prima, del legislatore delegato e, poi, dell’amministrazione) di non applicare ai ricorrenti il regime previsto per i pari qualifica dell’Arma dei Carabinieri contrastava con il principio di non discriminazione così come sancito dalla direttiva 2000/78/CE;
- che tale discriminazione non poteva trovare giustificazione nelle esigenze finanziarie che l’amministrazione aveva messo in evidenza nella nota del 19 agosto 2021 per giustificare le differenze tra il regime applicabile ai ricorrenti e quello previsto dal d.lgs. n. 173/2019 per i Marescialli Maggiori dell’Arma dei Carabinieri.
4. In data 3 dicembre 2021 il Ministero resistente si è costituito in giudizio.
5. Con memoria del 4 dicembre 2024 l’amministrazione ha spiegato le proprie difese e segnatamente:
- in via preliminare, ha eccepito il difetto di competenza di questo Tribunale, notando che il presente ricorso è stato « promosso, in materia di rapporto di pubblico impiego, da dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso diversi sedi allocate in diverse province sparse sul territorio nazionale e quindi inderogabilmente devoluto alla competenza territoriale dei Tar corrispondenti alle province in cui i ricorrenti svolgono servizio »;
- sempre in via preliminare, ha evidenziato l’inammissibilità del gravame in relazione alla posizione del sig. TA LI, osservando che tale ricorrente aveva già proposto analogo ricorso innanzi al Tar Lombardia;
- nel merito, ha ampiamente argomentato in ordine all’infondatezza delle doglianze dei ricorrenti, richiamando al riguardo le sentenze Tar Toscana, I, 26 luglio 2023, n. 777 e Tar Lazio, I- quater , 17 aprile 2023, n. 6514.
6. All’udienza straordinaria svoltasi in data 3 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha segnalato alle parti – con ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a. – di aver rilevato « l’esistenza di un possibile motivo di inammissibilità del ricorso con riferimento alla posizione dei ricorrenti LI, AL, ET, LI e EO, atteso che per gli stessi non risulta versata in atti la procura ex artt. 24 e 40 c.p.a. » e ha conseguentemente invitato le parti a esercitare il contraddittorio su tale questione.
8. Con memoria depositata il 17 dicembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che i nominativi dei sig. LI, AL, ET, LI e EO erano stati « inclusi per mero errore materiale nel presente ricorso » e ha chiesto a questo Tribunale di voler « stralciare dal ruolo tali nominativi … attesa la loro estraneità al presente contezioso ».
9. In data 19 dicembre 2025 è stata quindi riconvocata la camera di consiglio per la decisone del ricorso.
10. In via preliminare, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per respingere l’eccezione di incompetenza formulata dall’amministrazione.
Al riguardo, va notato che con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno impugnato una nota con cui la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha dato riscontro a una loro istanza/diffida collettiva relativa alla possibilità di ottenere l’avanzamento al grado di Sostituto Commissario secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 173/2019 per l’avanzamento di carriera dei Marescialli Maggiori dell’Arma dei Carabinieri, sicché – anche nel caso di specie – appare potersi affermare che « il criterio della sede previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a. è … recessivo di fronte ad un atto, come quello impugnato in primo grado, emanato da una autorità centrale ed avente effetti potenziali sull’intero territorio nazionale » e che « la connessione oggettiva tra le domande, che consente la proposizione del ricorso collettivo, radica la competenza dell’unico giudice tutte le volte in cui l’identità del presupposto logico-giuridico, come quello qui discusso, fa sì che il simultaneus processus sia coerente con una logica di concentrazione del giudizio effettivamente rispondente ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, evitando la parcellizzazione dei giudizi avanti a tanti giudici quanti sono i ricorrenti interessati dalla medesima questione ed egualmente lesi, sul piano sostanziale, dal medesimo episodio di esercizio, in concreto, del potere amministrativo » (cfr. ord. Consiglio di Stato, III, 21 aprile 2016, n. 1603).
11. Sempre in via preliminare, il Collegio non può che prendere atto di quanto notato dal difensore di parte ricorrente nella memoria versata in atti il 17 dicembre 2025 in ordine al fatto che nominativi dei ricorrenti LI, AL, ET, LI e EO sono stati indicati tra i ricorrenti per mero errore materiale, non avendo gli stessi dato mandato di proporre la presente azione davanti a questo Tribunale. Circostanza da cui non può che conseguire l’inammissibilità del ricorso con riferimento alle loro posizioni.
12. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e non possa che essere respinto, sicché è possibile prescindere da ogni valutazione in rito ulteriore rispetto a quelle spiegate appena supra .
12.1. Deve infatti osservarsi che gli artt. 36, comma 1 lett. p) e t), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 dettavano all’amministrazione specifiche regole per l’avanzamento dei ricorrenti che la stessa p.a. era vincolata a seguire (con conseguente impossibilità per la stessa di applicare in via analogica principi e regole stabiliti con riferimento ad altre fattispecie).
12.2. Tanto chiarito, deve poi notarsi la manifesta infondatezza delle questioni con cui i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità costituzionale della specifica disciplina adottata dal legislatore delegato per regolare il loro avanzamento.
Al riguardo – in coerenza con quanto già evidenziato nella sentenza Tar Lazio, I- quater , 17 aprile 2023, n. 6514 – deve notarsi:
- che il carattere transitorio e derogatorio della disciplina di cui all’art. 2251- ter , comma 3- octies , d.lgs. n. 66/2010, così come riformato dall’art. 5, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 173/2019 risulta ostativo alla possibilità di invocarla quale tertium comparationis (v. ex multis Corte costituzionale, ord. 11 dicembre 2001, n. 398);
- che la Corte costituzionale ha recentemente ricordato che « la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili » sottolineando che può costituire un rilevante fattore di disomogeneità tra fattispecie « la persistente diversità del complessivo assetto ordinamentale tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle a ordinamento militare » (v. Corte costituzionale, 30 dicembre 2022, n. 270), e nel caso di specie parte ricorrente non ha offerto sufficienti elementi al fine di comprovare l’assoluta identità delle due situazioni;
- che la medesima Corte costituzionale ha ancora di recente sottolineato che « pur in presenza di interventi legislativi volti a un allineamento del regime ordinamentale del personale appartenente al comparto sicurezza, non può essere configurato nell’ordinamento un principio di piena omogeneità di regolazione fra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza » (v. Corte costituzionale, 25 gennaio 2023, n. 33).
A ciò deve aggiungersi che la sentenza Tar Toscana, I, 26 luglio 2023, n. 777 ha avuto modo di sottolineare che « il “principio di equiordinazione sostanziale", previsto dall'art. 8, comma l, lett. a), della legge (delega) 7 agosto 2015, n. 124, deve essere interpretato ed applicato anche alla luce degli altri principi enunciati all'interno della medesima disposizione, che riguardano la razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia, nonché i principi di semplificazione, efficienza, e contenimento della spesa » e che quindi « l’equiordinazione sostanziale non può ridursi ad introdurre una speculare ripetizione dei medesimi interventi ordinamentali tra le diverse forze di polizia, ma assurge a criterio-guida strumentale, al fine di non creare differenze ordinamentali ed economiche e, ciò, nel rispetto delle specificità e delle peculiarità ordinamentali di ogni singola amministrazione ».
12.3. Infine, è poi appena il caso di notare che non può apprezzarsi il riferimento fatto dagli odierni ricorrenti al “principio di non discriminazione” di cui alla direttiva 2000/78/CE: in disparte ogni altra considerazione, infatti, va notato che la direttiva invocata dai ricorrenti è volta a stabilire « un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali » (cfr. art. 1), e quindi a regolare questioni del tutto estranee alla vicenda dedotta in giudizio, che riguarda – sostanzialmente – la legittimità della scelta discrezionale del legislatore italiano di adottare nell’ambito di interventi di riordino delle sue forze di polizia e militari discipline speciali e transitorie in materia di avanzamenti di qualifica parzialmente differenti alla luce delle peculiarità di ognuno dei corpi interessati.
13. Per tutte le ragioni sopra indicate – che esauriscono le questioni dedotte con i tre motivi in diritto articolati nel gravame – il ricorso è infondato e va respinto, previa dichiarazione di inammissibilità dello stesso in relazione alla posizione dei sig. LI, AL, ET, LI e EO.
14. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alla posizione dei sig. LI, AL, ET, LI e EO;
- respinge le domande spiegate dai ricorrenti;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 3 ottobre 2025 e 19 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AR OI, Presidente
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
IN GI ZA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN GI ZA | AR OI |
IL SEGRETARIO