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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/11/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1169/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De AB ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1169/25 promossa tra:
Parte_1 rappresentata dall'avv. F. Lucci
e
CP_1 rappresentato dagli avv.ti S. Mazzaferri e V. Salvati
IL Giudice
• viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc
• visti gli atti
• rilevato sia l nel costituirsi in giudizio ha chiesto «declaratoria di cessazione CP_1 della materia del contendere in quanto la domanda è stata accolta il 22 agosto e gli arretrati posti in pagamento con valuta 8 settembre»
• rilevato che parte ricorrente con del 5/10/25 ha confermato «di aver ricevuto le somme nel mese di settembre 2025, come sostenuto da parte avversa», chiedendo a sua volta «dichiararsi cessata la materia del contendere» «con vittoria di spese legali da distrarsi alla luce dell'intervenuto pagamento dopo la notifica del ricorso»
• considerato il principio della «soccombenza virtuale»
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa, DICHIARA cessata la materia del contendere
pagina 1 di 2 Condanna l in favore del difensore antistatario della ricorrente, al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 23/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De AB
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De AB ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1169/25 promossa tra:
Parte_1 rappresentata dall'avv. F. Lucci
e
CP_1 rappresentato dagli avv.ti S. Mazzaferri e V. Salvati
IL Giudice
• viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc
• visti gli atti
• rilevato sia l nel costituirsi in giudizio ha chiesto «declaratoria di cessazione CP_1 della materia del contendere in quanto la domanda è stata accolta il 22 agosto e gli arretrati posti in pagamento con valuta 8 settembre»
• rilevato che parte ricorrente con del 5/10/25 ha confermato «di aver ricevuto le somme nel mese di settembre 2025, come sostenuto da parte avversa», chiedendo a sua volta «dichiararsi cessata la materia del contendere» «con vittoria di spese legali da distrarsi alla luce dell'intervenuto pagamento dopo la notifica del ricorso»
• considerato il principio della «soccombenza virtuale»
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa, DICHIARA cessata la materia del contendere
pagina 1 di 2 Condanna l in favore del difensore antistatario della ricorrente, al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 23/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De AB
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