Art. 3.
Fino all'entrata in vigore del nuovo Ordinamento giudiziario i consiglieri ed i sostituti procuratori generali di Corte di appello possono essere destinati a posti di primo pretore.
Fino all'entrata in vigore del nuovo Ordinamento giudiziario i consiglieri ed i sostituti procuratori generali di Corte di appello possono essere destinati a posti di primo pretore.