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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 261/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4.04.2022 da elettivamente Parte_1
domiciliata presso gli avv.ti Marco Ticozzi e Ferdinando Aprile che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente Controparte_1
domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di EZ, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile giusta procura generale alle liti
- appellato-
contro
Controparte_2
elettivamente domiciliato presso la sede di EZ,
[...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Schiavulli, Francesco
Cappelluti e Cosimo Giordano giusta procura notarile alle liti
- appellato- contro elettivamente Controparte_3
domiciliato presso l'avv. Giancarlo Ruccia che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 140/22 del Tribunale di EZ
In punto: opposizione ad intimazione di pagamento
Causa trattata all'udienza del 10.04.2025
Conclusioni per parte appellante: “- in via cautelare: sospendersi
l'esecuzione della sentenza appellata in relazione alla riscossione dell'atto impugnato e delle spese di lite, anche inaudita altera parte;
- nel merito:
- riformare il capo della sentenza di primo grado per i motivi indicati nel motivo sub 1 e, per l'effetto, accertarsi l'intervenuta prescrizione della pretesa in relazione alle somme e/o cartelle indicate;
- riformare il capo della sentenza di primo grado per i motivi indicati nel motivo sub 2 e, per l'effetto, accertarsi la nullità e/o l'illegittimità
e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o inesistenza della notifica e dell'intimazione di pagamento;
~ 2 ~ Corte d'Appello di EZ
- riformare il capo della sentenza di primo grado per i motivi indicati nel motivo sub 3 e, per l'effetto, accertarsi la nullità e/o l'illegittimità
e/o dell'intimazione di pagamento;
con conseguente annullamento totale o parziale dell'intimazione di pagamento, o comunque accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme con la stessa richieste, per tutte le ragioni di cui al presente appello;
- in ogni caso:
- riformare il capo della sentenza di primo grado in punto di condanna alle spese per i motivi esposti nel presente ricorso in appello e, per l'effetto condannare le controparti alla rifusione in favore dell'appellante;
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, anche con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
Conclusioni per parte appellata : “rigettare il ricorso in appello, CP_1
confermando la sentenza gravata. Spese rifuse.”
Conclusioni per parte appellata : “- nel merito: CP_2
- respingere la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata sentenza;
- in ogni caso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e, comunque, respingere l'appello proposto perché CP_2
inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
- per l'effetto, confermare in ogni sua statuizione l'impugnata sentenza e condannare l'appellante al pagamento degli ulteriori interessi e sanzioni maturati e maturandi;
- spese e compensi del giudizio come per legge”
Conclusioni per parte appellata “che codesta Ecc.ma Corte CP_4
d'Appello adita voglia, in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per
~ 3 ~ Corte d'Appello di EZ
l'insussistenza dei presupposti di legge;
nel merito accertare e dichiarare la legittimità dell'attività svolta dall CP_5
e, per l'effetto, rigettare l'atto di appello promosso dalla
[...]
confermando integralmente la Parte_2
sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 4.04.2022 la società Pt_1
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui è stato
[...]
rigettato il ricorso diretto ad ottenere l'accertamento della prescrizione delle somme – riferite a crediti contributivi dell' e premi CP_1
assicurativi oltre somme aggiuntive – riferibili alle cartelle: CP_2
n. 11920140008356649000, comunicata il 08/07/2014;
n. 11920150017586777000, comunicata il 03/02/2016;
n. 11920160012548281000, comunicata il 19/09/2016;
e agli avvisi di addebito n. 41920140002608028000, comunicato il 22/12/2014;
n. 41920150000434942000, comunicato il 27/07/2015;
n. 41920150002324963000, comunicato il 20/10/2015;
n. 41920150002794415000, comunicato il 19/12/2015;
n. 41920150002834847000, comunicato il 20/12/2015;
n. 41920160001713873000, comunicato il 05/07/2016;
n. 41920160001745316000, comunicato il 02/07/2016.
Parimenti veniva rigettata la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità o comunque di illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 11920219001483513000 la cui notifica risalente al
4.11.2021 avrebbe dovuto considerarsi nulla, nella prospettazione
~ 4 ~ Corte d'Appello di EZ
offerta, per essere stata effettuata da un indirizzo pec non risultante da pubblici registri e ulteriormente viziata da carenza di motivazione.
Il Giudice di prime cure, valorizzando la documentazione prodotta dalle parti resistenti, ha escluso la maturazione della prescrizione quinquennale atteso che tra la notifica dei titoli e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata vi sarebbero state le notifiche di altre intimazioni di pagamento in tempo utile per interrompere ritualmente il decorso della prescrizione. Ha ritenuto, inoltre, non affetta da nullità la notifica dell'intimazione di pagamento perché, in base alla normativa di settore, solo la pec del destinatario deve risultare da pubblici registri e, comunque per raggiungimento dello scopo (attesa la rituale proposizione del ricorso dopo la notifica dell'atto in contestazione). Parimenti, ha escluso il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento atteso che il relativo obbligo può essere assolto per relationem e senza necessità di allegare gli atti presupposti.
La società propone appello sulla base di tre motivi:
a) Con il primo si censura la sentenza per aver non aver accertato la nullità dell'intimazione di pagamento in ragione della prescrizione dei crediti ad essa sottesi. Le intimazioni di pagamento indicate quali atti interruttivi, infatti, dovevano considerarsi inesistenti per nullità della notifica che sarebbe stata effettuata da un indirizzo non risultante da pubblici registri;
b) Con il secondo si contesta l'affermazione contenuta nella sentenza circa la validità della notifica dell'intimazione di pagamento del novembre 2021 effettuata – al pari delle precedenti – da un indirizzo non risultante da pubblici registri,
~ 5 ~ Corte d'Appello di EZ
richiamando sul punto giurisprudenza di merito, soprattutto tributaria, e una pronuncia di legittimità n. 17346/2019;
c) Con il terzo motivo si contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere di motivazione dell'intimazione di pagamento che avrebbe dovuto indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne avevano giustificato l'emissione;
d) Con il quarto la società si duole della condanna al pagamento delle spese di lite di cui chiede la refusione per entrambi i gradi di giudizio, previa riforma della sentenza gravata.
Si sono costituiti in giudizio , e CP_1 CP_2 Controparte_3
sostenendo l'infondatezza dell'appello e concludendo
[...]
come in atti. Le difese di e sostengono la ritualità delle CP_1 CP_4
notifiche delle intimazioni di pagamento richiamando, in particolare la difesa dell' , la presenza di giurisprudenza recente di legittimità CP_1
a sostegno della tesi propugnata. La difesa dell' ha insistito anche CP_2
sul proprio difetto di legittimazione passiva posto che le contestazioni dell'appellante riguardano atti dell'Agente per la riscossione.
La causa, dopo l'accoglimento dell'istanza inibitoria e due rinvii d'ufficio, uno dei quali giustificato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata chiamata all'udienza del 27.03.2025 e quindi rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 10.04.2025 in cui sono comparsi i difensori delle parti appellate. Su richiesta della difesa di la causa è stata discussa dai Controparte_3
procuratori delle parti presenti ed è, quindi, stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I primi due motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi e sono infondati.
~ 6 ~ Corte d'Appello di EZ
La società ricorrente in primo grado non ha neppure dedotto di non aver ricevuto le notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito i cui crediti sono in contestazione (pertanto la notifica va considerata pacifica). L ha comunque depositato l'avviso di ricevimento del CP_1
più risalente avviso di addebito e le ricevute delle pec di notifica dei successivi. Quanto alle cartelle, l Controparte_3
ha prodotto i files telematici di notifica delle otto cartelle di pagamento, i cui numeri identificativi sono indicati a pag. 3 e 4 della sentenza di primo grado e a pag. 3 del ricorso in appello, (seguendo l'ordine in cui sono state ivi riportate) nelle seguenti date: 8.07.2014,
3.02.2016, 19.09.2016, 25.08.2017, 18.01.2018, 26.07.2018,
25.01.2019, 3.09.2019.
In relazione all'asserita prescrizione maturata dopo la notifica dei titoli esecutivi, risultano documentate – come rilevato anche dalla sentenza di primo grado – le intimazioni di pagamento n.
11920189002737044/000 notificata il 16/05/2018, seguita dall'intimazione di pagamento n. 11920199002889261/000 notificata il 21/05/2019. Entrambe le intimazioni si riferiscono ai titoli esecutivi rispetto ai quali l'appellante ha sollevato l'eccezione di prescrizione.
Atteso che il più risalente degli stessi risulta notificato il giorno
8.07.2014, alcuna prescrizione quinquennale è maturata, tenuto poi conto che è stata successivamente notificata il 4.11.2021 l'intimazione di pagamento (avente anch'essa efficacia interruttiva) che ha dato origine al presente contenzioso.
1.1 – L'appellante sostiene che le intimazioni di pagamento e anche le cartelle di pagamento1 sarebbero state notificate mediante spedizione da un indirizzo pec non risultante da pubblici registri e, in ragione di 1 non è chiaro se la censura si riferisca anche agli avvisi di addebito, tenuto conto che a pag. 11, quart'ultima riga, e 12, prima riga, del ricorso in appello si parla di “cartelle” non correttamente notificate
~ 7 ~ Corte d'Appello di EZ
ciò le notifiche sarebbero nulle, con conseguente venir meno dell'efficacia interruttiva della prescrizione.
Il rilevo è infondato. Sul punto si deve osservare che l'art.60 del
D.P.R. n.600 del 1973, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato "… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC)", ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente. Conseguentemente, trattandosi di disposizione speciale, non trova applicazione il disposto dell'art.3bis della L. n.53 del 1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Peraltro, gli indirizzi utilizzati per le notifiche contestate nel caso di specie, contenevano al loro interno un dominio certamente e agevolmente riferibile agli Enti notificatori e, naturalmente, al messaggio di posta elettronica afferente alle notificazioni di cui trattasi era, ovviamente, allegato l'atto recante la chiara intestazione dell'Ufficio mittente, sicché nessun dubbio si poteva nutrire sulla provenienza degli atti e sulla loro riferibilità all'Ufficio titolare del potere di emetterlo. In questo senso si richiama
Corte App. Milano, sez. lav., 20/09/2021, n.783. La Suprema Corte, inoltre, ha avuto modo di chiarire che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa
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siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”
(Cass. sez. V, n. 18684 del 03/07/2023). Nel caso di specie alcun pregiudizio è stato allegato e provato dall'appellante che si limita a far valere questo profilo formale.
Ne deriva che le notifiche delle cartelle e delle intimazioni di pagamento rispetto alle quali è stata sollevata l'eccezione di mancata inclusione nei pubblici registri dell'indirizzo mittente devono intendersi ritualmente perfezionate, con conseguente rigetto anche della connessa eccezione di prescrizione dei crediti.
2 – Anche il terzo motivo d'appello è infondato. Come già affermato dal giudice di prime cure – la cui motivazione non risulta neppure censurata evidenziandone eventuali profili di erroneità (posto che l'appellante si limita a ribadire quanto già sostenuto con il ricorso in primo grado) – e come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2
e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis, Cass. sez. V, n. 10692 del 19/04/2024). Nel testo dell'intimazione di pagamento non solo vengono riportati i numeri identificativi dei vari titoli esecutivi e le loro date di notifica, ma nella sezione “dettaglio del debito” sono riportati, per ciascuna cartella o avviso di addebito, gli importi del credito, gli anni di riferimento, l'ente creditore, gli interessi, le somme aggiuntive.
L'onere di motivazione è quindi ampiamente soddisfatto, tanto più
~ 9 ~ Corte d'Appello di EZ
che, come visto, l'appellante aveva ritualmente ricevuto notifica di tutti i titoli esecutivi qui in contestazione.
3 – Il quarto motivo d'appello, riferito alle spese di lite è infondato atteso che la società originaria ricorrente è risultata totalmente soccombente in primo grado (nell'ambito di un contenzioso del valore dichiarato di oltre 105.000 Euro), così come lo è in grado d'appello.
4 – Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e sulla base di un valore che tiene conto del minore credito rispetto al valore di causa CP_2
nei confronti di e . CP_1 Controparte_3
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 4.997 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, in favore di , Euro 1.984 CP_1
oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, in favore di , Euro 4.997 oltre rimborso spese forfettario nella CP_2
misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge in favore di
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, quest'ultimo da distrarsi in Controparte_3
favore del difensore dell'Agenzia dichiaratosi antistatario;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
EZ, 10.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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