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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/06/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 23 giugno 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1065/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Luca CP_1 oli e Itala De Benedictis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 20.02.2023, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale da parte del tribunale di Napoli, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32820220000242250000, notificato in data 28.03.2022, relativo a contributi dovuti a CP_1 titolo di gestione commercianti per il periodo dal 01/2000 al 12/2017. A sostegno della propria opposizione deduceva l'intervenuta prescrizione del credito, essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla legge;
in via subordinata, eccepiva, in ogni caso, la sproporzione della sanzione applicata. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo Controparte_2
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata;
in particolar modo, sottolineava che per i contributi riferiti all'anno 2000, era stato emesso provvedimento di sgravio e che, quanto alla contribuzione relativa agli anni 2012, 2016 e 2017, nessuna prescrizione è maturata. In proposito, evidenziava che, in data 20.12.2016 era stato notificato avviso bonario e rammentava anche la sospensione disposta dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19. Esponeva, infine, che l'ava opposto risultava esser stato oggetto di dilazione richiesta dal ricorrente in data 14.12.2022, poi revocata in data 07.12.2023, sicché, tale comportamento non poteva che sottendere un riconoscimento implicito del debito da parte del contribuente. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento della minor somma, alla luce dell'intervenuto sgravio. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. PARZIALE CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Occorre preliminarmente rilevare che, con provvedimento di sgravio del 5.01.23 (dunque successivo alla notifica dell'avviso di addebito), l' ha parzialmente sgravato il titolo CP_3 notificato, relativamente all'anno 2000. In proposito deve, pertanto, ritenersi cessata la materia del contendere. Residua l'esame delle doglianze attoree con riguardo alle annualità successive (2012, 2016 e 2017) oggetto dell'avviso di addebito impugnato. In relazione a tali annualità, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito. PRESCRIZIONE L'eccezione, tuttavia, è infondata. Pacifica l'applicazione in materia del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 L. 335/96, occorre verificare se, nell'ipotesi in esame, risulta trascorso un intero quinquennio in assenza di atti interruttivi della prescrizione da parte dell'ente creditore. Con riguardo alla contribuzione relativa all'anno 2012, risulta notificato all'istante avviso bonario di pagamento in data 20.12.16 (cfr. relata di notifica e avviso in atti). L'atto è idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, non ancora trascorso interamente. Il decorso del termine quinquennale è stato, poi, nuovamente interrotto con la notifica dell'avviso di addebito impugnato, avvenuta in data 28.03.2022, dunque tempestivamente. In proposito, occorre, infatti, tener conto della sospensione di 311 giorni imposta dalla normativa emergenziale emanata nel periodo della pandemia da Covid-19 (art. 37, comma 2, L. 18/2020 e art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020). Per effetto dei periodi di sospensione, invero, il credito relativo all'anno 2012, sarebbe caduto in prescrizione il 27.10.22 (tenuto conto della notifica in data 20.12.16 dell'avviso bonario), mentre l'avviso di addebito opposto risulta utilmente notificato in data precedente. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alle annualità 2016 e 2017, in relazione alle quali la notifica dell'avviso di addebito impugnato, ha impedito il decorso del termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto della predetta sospensione emergenziale. A ciò si aggiunga la presentazione di istanza di dilazione, anch'essa interruttiva della prescrizione. Con riguardo all'efficacia interruttiva della prescrizione dell'istanza di dilazione, si rileva che da ultimo la giurisprudenza di legittimità si è condivisibilmente attestata su una valutazione univoca della presentazione dell'istanza di dilazione, ed in particolare “Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto- legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (Cass. n. 5160/22). Il ricorso, allora, va rigettato. SPESE DI LITE Residua unicamente la regolamentazione delle spese di lite. In proposito il tribunale ritiene di dover procedere ad una integrale compensazione delle stesse, tenuto conto che lo sgravio parziale relativo all'anno 2000 risulta effettuato dall'istituto solo in epoca successiva al deposito del ricorso innanzi al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'anno 2000;
2) rigetta, nel resto, il ricorso;
3) compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 23.06.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 23 giugno 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1065/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Luca CP_1 oli e Itala De Benedictis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 20.02.2023, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale da parte del tribunale di Napoli, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32820220000242250000, notificato in data 28.03.2022, relativo a contributi dovuti a CP_1 titolo di gestione commercianti per il periodo dal 01/2000 al 12/2017. A sostegno della propria opposizione deduceva l'intervenuta prescrizione del credito, essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla legge;
in via subordinata, eccepiva, in ogni caso, la sproporzione della sanzione applicata. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo Controparte_2
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata;
in particolar modo, sottolineava che per i contributi riferiti all'anno 2000, era stato emesso provvedimento di sgravio e che, quanto alla contribuzione relativa agli anni 2012, 2016 e 2017, nessuna prescrizione è maturata. In proposito, evidenziava che, in data 20.12.2016 era stato notificato avviso bonario e rammentava anche la sospensione disposta dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19. Esponeva, infine, che l'ava opposto risultava esser stato oggetto di dilazione richiesta dal ricorrente in data 14.12.2022, poi revocata in data 07.12.2023, sicché, tale comportamento non poteva che sottendere un riconoscimento implicito del debito da parte del contribuente. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento della minor somma, alla luce dell'intervenuto sgravio. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. PARZIALE CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Occorre preliminarmente rilevare che, con provvedimento di sgravio del 5.01.23 (dunque successivo alla notifica dell'avviso di addebito), l' ha parzialmente sgravato il titolo CP_3 notificato, relativamente all'anno 2000. In proposito deve, pertanto, ritenersi cessata la materia del contendere. Residua l'esame delle doglianze attoree con riguardo alle annualità successive (2012, 2016 e 2017) oggetto dell'avviso di addebito impugnato. In relazione a tali annualità, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito. PRESCRIZIONE L'eccezione, tuttavia, è infondata. Pacifica l'applicazione in materia del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 L. 335/96, occorre verificare se, nell'ipotesi in esame, risulta trascorso un intero quinquennio in assenza di atti interruttivi della prescrizione da parte dell'ente creditore. Con riguardo alla contribuzione relativa all'anno 2012, risulta notificato all'istante avviso bonario di pagamento in data 20.12.16 (cfr. relata di notifica e avviso in atti). L'atto è idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, non ancora trascorso interamente. Il decorso del termine quinquennale è stato, poi, nuovamente interrotto con la notifica dell'avviso di addebito impugnato, avvenuta in data 28.03.2022, dunque tempestivamente. In proposito, occorre, infatti, tener conto della sospensione di 311 giorni imposta dalla normativa emergenziale emanata nel periodo della pandemia da Covid-19 (art. 37, comma 2, L. 18/2020 e art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020). Per effetto dei periodi di sospensione, invero, il credito relativo all'anno 2012, sarebbe caduto in prescrizione il 27.10.22 (tenuto conto della notifica in data 20.12.16 dell'avviso bonario), mentre l'avviso di addebito opposto risulta utilmente notificato in data precedente. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alle annualità 2016 e 2017, in relazione alle quali la notifica dell'avviso di addebito impugnato, ha impedito il decorso del termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto della predetta sospensione emergenziale. A ciò si aggiunga la presentazione di istanza di dilazione, anch'essa interruttiva della prescrizione. Con riguardo all'efficacia interruttiva della prescrizione dell'istanza di dilazione, si rileva che da ultimo la giurisprudenza di legittimità si è condivisibilmente attestata su una valutazione univoca della presentazione dell'istanza di dilazione, ed in particolare “Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto- legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (Cass. n. 5160/22). Il ricorso, allora, va rigettato. SPESE DI LITE Residua unicamente la regolamentazione delle spese di lite. In proposito il tribunale ritiene di dover procedere ad una integrale compensazione delle stesse, tenuto conto che lo sgravio parziale relativo all'anno 2000 risulta effettuato dall'istituto solo in epoca successiva al deposito del ricorso innanzi al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'anno 2000;
2) rigetta, nel resto, il ricorso;
3) compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 23.06.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli