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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 839/2022 R.G., vertente TRA (Cod. Parte_1 Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 e Sede Locale in P.IVA_1
Reggio Calabria (Cod. Fisc. ), in persona del Direttore Regionale per la P.IVA_1 Calabria Legale rappresentante dell' – Dott. ( ), Pt_1 CP_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, in virtù' di procura generale alle liti conferita dal Direttore Regionale "pro-tempore" l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar di Catanzaro, rep. Persona_1 n. 47098, racc. n. 17470, dall'Avv. Antonio D'Agostino (Cod. Fisc. ), CodiceFiscale_2 fax 0965/363206, pec Email_1 appellante CONTRO
, nato a [...], il [...], C.F. CP_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Morello, CF nel cui studio C.F._4 in Bova Marina (RC), Via Montesanto n. 2, è elettivamente domiciliato, pec fax Email_2 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri in data 27.12.2018, , CP_2 coadiuvante pasticcere, proponeva domanda volta ad ottenere, previo riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata: rottura cuffia rotatori, un'inabilità permanente nella misura da accertarsi in corso di causa, con condanna dell' al Pt_1 pagamento delle relative prestazioni previdenziali come per legge. Si costituiva in giudizio l contestando la fondatezza della pretesa avversa ed Parte_1 evidenziando, in particolare, la mancata esposizione del ricorrente al rischio morbigeno, l'insussistenza di un'esposizione tale da avere incidenza causale determinante nella patologia lamentata, l'assenza di richiesta di ammissione di prova alcuna, opponendosi all'ammissione di CTU medico-legale e chiedendo il rigetto della domanda. Il giudizio veniva istruito mediante espletamento di c.t.u. medico – legale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 440/2022 pubblicata il 20.05.2022, il Tribunale di Locri, così provvedeva: “1) Accoglie il ricorso per le argomentazioni addotte in parte motiva. 2) Riconosce al ricorrente una percentuale di danno biologico pari al 12%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa ovverosia dal 24 GIUGNO 2017; 3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in € 1600,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge;
4) Condanna parte resistente al pagamento delle spese CTU, in favore del dott. , che liquida in € 290,00 oltre accessori di legge Persona_2 se dovuti”. Questa la motivazione della sentenza: “Il ricorso va accolto. Dalla CTU a firma del dott. si legge che “…. esiste il nesso eziologico Persona_2 tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa svolta dal periziando. La data dell'evento è da far risalire alla data della prima domanda presentata all' 24.06.2017. La percentuale Pt_1 di danno biologico è del 12%. Tale valutazione è stata effettuata tenendo conto analogicamente delle tabelle di legge D.L. 38/2000 (voce 226). Pertanto, vista ed esaminata la CTU, della quale questo Istruttore condivide e sposa gli aspetti logico - scientifici, la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento. Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dall' . Pt_1 Con il primo motivo lamentava l'omesso esame e l'assenza di motivazione sulle questioni devolute dalle parti. L' , già con la memoria di costituzione in giudizio e successivamente con le note Pt_1 di trattazione, aveva contestato la natura non tabellata della patologia e l'assenza di prova di esposizione a rischio morbigeno lavorativo. Il Tribunale aveva omesso l'esame delle preliminari questioni prospettate dal resistente e non aveva in alcun modo motivato, limitando la propria decisione ad una ricezione delle risultanze peritali, presuntive e meramente possibilistiche. Il Tribunale, di fatto, aveva presunto il rischio e trattato la malattia come se fosse tabellata, nonostante la patologia denunciata non rientrasse tra le patologie tabellate con riferimento all'attività di pasticcere. Con il secondo motivo lamentava l'illegittimità della sentenza, la violazione di legge, l'introduzione di presunzione di origine in malattia non tabellata. Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di malattia c.d. “non tabellata” (rottura cuffia dei rotatori), ossia di malattia riconducibile a lavorazioni diverse da quelle descritte in tabella, per cui l'onere di dimostrare la correlazione delle patologie denunciate con le lavorazioni effettivamente svolte ricadeva sullo stesso. Il ricorrente aveva qualificato la patologia come malattia tabellata richiamando la voce 78, che però non faceva alcun riferimento alla “rottura della cuffia dei rotatori” oggetto del ricorso. Peraltro, la predetta voce tabellare associava determinate patologie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore non all'attività di pasticcere svolta dal ricorrente, ma a
“lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”. Non era documentalmente emerso e non era stato dimostrato che il ricorrente, il quale aveva svolto attività di pasticcere con la qualifica di coadiuvante, avesse svolto lavorazioni che, sotto il profilo dello sforzo prolungato nel tempo, dell'intensità, della durata, avessero potuto determinare con ragionevole certezza la patologia denunciata. Non era stata, infatti, articolata nell'atto introduttivo del giudizio prova per testi al fine di dimostrare le effettive mansioni svolte e nessuna prova era stata raggiunta con riguardo all'esposizione del lavoratore a rischio individuale qualificato. Nessuna istruttoria era effettuata ai fini della ricostruzione del rischio morbigeno, mentre colui che chiedeva il riconoscimento di una malattia professionale non tabellata doveva fornire la prova delle specifiche caratteristiche e delle concrete modalità di svolgimento dell'attività svolta, della malattia di cui era portatore e nonché del nesso di causalità. La sentenza, che aveva di fatto introdotto una presunzione legale di origine, era illegittima e se ne chiede pertanto la riforma. Con il terzo motivo si doleva dell'erroneità dell'accertamento medico-legale del c.t.u. acriticamente condivisa dal giudice di prime cure. Il c.t.u., non essendo stato fornito di alcun riscontro relativo all'esistenza del rischio lavorativo, aveva riportato quanto riferito dal ricorrente, presumendo l'attività morbigena lavorativa e il conseguente nesso causale, basandosi solo su un criterio possibilistico, svolgendo peraltro un accertamento di carattere esplorativo, oltre che errato. Con il quarto motivo lamentava l'erronea valutazione del danno, posto che il perito, nel quantificare i postumi, aveva utilizzato erroneamente il cod. tabellare 226 nel suo valore massimo (12%), che riguardava l'instabilità di spalla di grado severo, quando, invece, dall'obiettività riscontrata dallo stesso consulente emergeva limitazione articolare spalla dx con applicazione del cod. tabellare 224 e comunque una instabilità certamente non di grado severo. Con il quinto motivo affermava l'erroneità della sentenza in punto di spese di lite, affermando che, poiché doveva essere rigettata la domanda, l'appellante non Pt_1 andava condannato alle spese di causa. Costituitosi, resisteva all'appello, chiedendone il rigetto. CP_2
Con riferimento al primo motivo, osservava che la presenza nell'ambiente lavorativo di fattori di nocività, quando non fosse stato possibile riscontrare con certezza le condizioni di lavoro esistenti all'epoca della dedotta esposizione a rischio, poteva essere desunta, con elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro e dalla durata della prestazione lavorativa, avvalendosi dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche. La valutazione dell'efficienza causale degli agenti patogeni andava effettuata in concreto, con riferimento alle condizioni fisiche del singolo lavoratore e la valutazione finale dell'esposizione a rischio era rimessa alla funzione medico-legale. In caso di malattia tabellata, una volta accertata l'adibizione non saltuaria o occasionale alla lavorazione specificamente indicata in tabella, l'esposizione a rischio doveva intendersi sussistente, salva la prova, da parte dell' , che la lavorazione stessa Pt_1 non avesse avuto, in concreto, idoneità lesiva sufficiente a causare la patologia. Nel caso di concorrenza di fattori professionali con fattori extraprofessionali trovavano applicazione i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., che, in quanto principi generali dell'ordinamento giuridico, erano applicabili anche alla materia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A sostegno di ciò anche la Circolare 70/2001 dell' stesso, apriva alle cause Pt_1 concorrenti e dalla lettera del Direttore Generale del 16/02/06 risultava: “L'accertamento Pt_1 della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata deve indurre a riconoscere la natura professionale della stessa anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi”. Inoltre dalle “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell'artigianato e dell'agricoltura”, pubblicazione realizzata da della Controparte_3 Direzione Regionale Marche, Direzione Regionale Liguria e Direzione Regionale Toscana (all. 2), provenivano conferme agli studi presenti in letteratura, con riferimento al rischio insito in alcune mansioni come quella svolta dal ricorrente. Proprio a tali rischi era stato esposto l'appellato, il quale da circa trent'anni aveva svolto attività lavorativa con mansione di pasticcere con la qualifica di coadiuvante presso la propria impresa familiare, occupandosi della movimentazione manuale delle materie prime come i carichi di farina, dell'impastatura, mediante l'ausilio di un'impastatrice e a volte manualmente, della fornatura, preparazione e cottura, svolgendo durante tutte queste fasi, la propria attività in piedi, sforzandosi e mantenendo posture incongrue. Con riferimento al secondo motivo, affermava che le malattie denunciate erano da ricondursi alle cd. Tabellate, ossia quelle patologie indicate nelle “Nuove tabelle delle malattie professionali” del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Decreto 9 aprile 2008), per le quali vigeva il principio della presunzione legale del rischio e del nesso eziologic). Con riferimento al terzo e quarto motivo, richiamava che tra le fonti di conoscenza scientifica ben potevano essere annoverati i dati contenuti nella lista n. 1 («elevata probabilità») contenuta nelle tabelle pubblicate a far data dal 2008, in relazione alle patologie per le quali era è stato ampliato l'obbligo di segnalazione e denuncia ai sensi dell'art. 139 Testo Unico. La prova offerta dal lavoratore poteva essere integrata d'ufficio, tramite il c.t.u., con l'individuazione nelle lavorazioni cui afferivano le mansioni, delle sostanze usate e quindi dell'agente morbigeno tabellato. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e, nell'ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto indispensabile per la definizione del giudizio, l'ammissione di prova testimoniale, con i testi: titolare dell'attività lavorativa di bar e pasticceria, residente in [...], e , residente in [...] Palizzi (RC), Tes_2 sui seguenti capitoli di prova: “a. (Vero che) l'appellato, ha da circa trent'anni ha svolto attività lavorativa con mansione di pasticcere con la qualifica di coadiuvante presso una impresa familiare di bar e pasticceria;
b. (Vero che) l'appellato si occupava della movimentazione manuale delle materie prime come i carichi di farina, dell'impastatura, mediante l'ausilio di un'impastatrice e a volte manualmente, della fornatura, preparazione e cottura;
c. (vero che) tali lavorazioni venivano svolte in piedi, sforzandosi e mantenendo posture incongrue, movimenti ripetuti per molte ore al giorno”. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente notificato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è fondato e va accolto. Invero, la malattia professionale denunciata dal ricorrente è la seguente: “pregressi esiti post operatori da rottura cuffia dei rotatori arto superiore destro, con limitazione funzionale dei movimenti articolari della spalla destra con dolore e marcata rigidità alla radice del medesimo arto e deficit dei movimenti”, che la ha ricondotta alla malattia prevista sub 78 del DM 09.04.2008. Orbene, come correttamente osservato dall'appellante, la rottura della cuffia dei rotatori non è malattia menzionata fra quelle di cui alla voce 78 dell'indicato DM, che indica malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, contemplando tendiniti, borsite, epicondilite correlate a lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”. L'attività di pasticcere svolta dal ricorrente non appare ictu oculi riconducibile alle lavorazioni descritte in tabella, per cui l'onere di dimostrare la correlazione delle patologie denunciate con le lavorazioni effettivamente svolte ricadeva sullo stesso. Va, infatti, richiamato che “Come noto, in materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al D.P.R. nr. 336 del 1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, come è nella Pt_1 specie, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore. Nessun errore è dunque imputabile ai giudici del merito nella distribuzione del carico probatorio. (Cass. civ. sez. lav., 15/05/2024, n.13546). La Suprema Corte, sin dalla sentenza SS. UU. 1919/1990, ha posto in rilievo che nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988- la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Inoltre, in caso di malattie previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve, comunque, fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, ma è sempre necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 10097del 2015 e Cass. n.736 del 2018). La conclusione da ultimo riportata non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma è consequenziale alla circostanza che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D. Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. (così in motivazione Cass. civ. sez. lav., 04/02/2020, n. 2523). È proprio questa la prova che, come correttamente affermato dall'appellante, è mancata, vale a dire la prova dell'adibizione del lavoratore ad attività, che per ripetitività, assunzione e mantenimento di posture incongrue, avessero potuto far insorgere la correlazione causale fra attività lavorativa e malattia. Il ricorrente si è limitato ad allegazioni meramente descrittive. Egli infatti, pur richiamando, fra l'altro, le “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell'artigianato e dell'agricoltura”, pubblicazione realizzata da Accertamento Controparte_3 Rischi e Prevenzione (Contarp) della Direzione Regionale Marche, Direzione Regionale Liguria e Direzione Regionale Toscana, quale fonte da cui provenivano conferme agli studi già presenti in letteratura, ha omesso di provare come in concreto si atteggiassero le attività lavorative dallo stesso svolte. Egli, infatti, ha dedotto di aver svolto attività lavorativa con mansione di pasticcere con qualifica di coadiuvante presso la propria impresa familiare, occupandosi della movimentazione manuale delle materie prime come i carichi di farina, dell'impastatura, mediante l'ausilio di un'impastatrice e a volte manualmente, della fornatura, preparazione e cottura, svolgendo durante tutte queste fasi, la propria attività in piedi, sforzandosi e mantenendo posture incongrue. Al di là di siffatta descrizione, peraltro priva di dettaglio sui carichi da movimentare, sulle tempistiche delle lavorazioni, sulle posture incongrue mantenute e per quali periodi di tempo, egli non ha fornito la prova concreta che le lavorazioni effettivamente svolte lo avessero esposto a sovraccarico biomeccanico, comportando a carico della spalla dx movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue. Non solo l'appellato ha omesso di allegare fatti precisi dimostrativi del proprio assunto, ma anche la prova testimoniale articolata per la prima volta nell'atto di appello - a tacere, in virtù della ragione più liquida, ogni considerazione sull'ammissibilità in grado di appello – è estremamente generica, in quanto limitata ad una mera descrizione, inidonea a dar conto della ripetitività, nel corso di ciascuna giornata lavorativa, dei movimenti che comportavano il sovraccarico biomeccanico, non potendo all'uopo essere utile la sola elencazione delle voci: movimentazione materie prime, impastatura, fornatura, così è difettata ogni descrizione delle posture asseritamente incongrue che il lavoratore avrebbe assunto “per molte ore al giorno”. Già per questo motivo la richiesta istruttoria formulata dall'appellato per la prima volta in grado di appello non può trovare accoglimento. L'appello è, dunque, fondato e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata la domanda proposta da . CP_2
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese dei due gradi di giudizio, a carico del ricorrente/appellato, soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 440/2022 Pt_1 CP_2 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 20.05.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da . CP_2
2. Nulla per le spese dei due gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 839/2022 R.G., vertente TRA (Cod. Parte_1 Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 e Sede Locale in P.IVA_1
Reggio Calabria (Cod. Fisc. ), in persona del Direttore Regionale per la P.IVA_1 Calabria Legale rappresentante dell' – Dott. ( ), Pt_1 CP_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, in virtù' di procura generale alle liti conferita dal Direttore Regionale "pro-tempore" l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar di Catanzaro, rep. Persona_1 n. 47098, racc. n. 17470, dall'Avv. Antonio D'Agostino (Cod. Fisc. ), CodiceFiscale_2 fax 0965/363206, pec Email_1 appellante CONTRO
, nato a [...], il [...], C.F. CP_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Morello, CF nel cui studio C.F._4 in Bova Marina (RC), Via Montesanto n. 2, è elettivamente domiciliato, pec fax Email_2 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri in data 27.12.2018, , CP_2 coadiuvante pasticcere, proponeva domanda volta ad ottenere, previo riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata: rottura cuffia rotatori, un'inabilità permanente nella misura da accertarsi in corso di causa, con condanna dell' al Pt_1 pagamento delle relative prestazioni previdenziali come per legge. Si costituiva in giudizio l contestando la fondatezza della pretesa avversa ed Parte_1 evidenziando, in particolare, la mancata esposizione del ricorrente al rischio morbigeno, l'insussistenza di un'esposizione tale da avere incidenza causale determinante nella patologia lamentata, l'assenza di richiesta di ammissione di prova alcuna, opponendosi all'ammissione di CTU medico-legale e chiedendo il rigetto della domanda. Il giudizio veniva istruito mediante espletamento di c.t.u. medico – legale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 440/2022 pubblicata il 20.05.2022, il Tribunale di Locri, così provvedeva: “1) Accoglie il ricorso per le argomentazioni addotte in parte motiva. 2) Riconosce al ricorrente una percentuale di danno biologico pari al 12%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa ovverosia dal 24 GIUGNO 2017; 3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in € 1600,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge;
4) Condanna parte resistente al pagamento delle spese CTU, in favore del dott. , che liquida in € 290,00 oltre accessori di legge Persona_2 se dovuti”. Questa la motivazione della sentenza: “Il ricorso va accolto. Dalla CTU a firma del dott. si legge che “…. esiste il nesso eziologico Persona_2 tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa svolta dal periziando. La data dell'evento è da far risalire alla data della prima domanda presentata all' 24.06.2017. La percentuale Pt_1 di danno biologico è del 12%. Tale valutazione è stata effettuata tenendo conto analogicamente delle tabelle di legge D.L. 38/2000 (voce 226). Pertanto, vista ed esaminata la CTU, della quale questo Istruttore condivide e sposa gli aspetti logico - scientifici, la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento. Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dall' . Pt_1 Con il primo motivo lamentava l'omesso esame e l'assenza di motivazione sulle questioni devolute dalle parti. L' , già con la memoria di costituzione in giudizio e successivamente con le note Pt_1 di trattazione, aveva contestato la natura non tabellata della patologia e l'assenza di prova di esposizione a rischio morbigeno lavorativo. Il Tribunale aveva omesso l'esame delle preliminari questioni prospettate dal resistente e non aveva in alcun modo motivato, limitando la propria decisione ad una ricezione delle risultanze peritali, presuntive e meramente possibilistiche. Il Tribunale, di fatto, aveva presunto il rischio e trattato la malattia come se fosse tabellata, nonostante la patologia denunciata non rientrasse tra le patologie tabellate con riferimento all'attività di pasticcere. Con il secondo motivo lamentava l'illegittimità della sentenza, la violazione di legge, l'introduzione di presunzione di origine in malattia non tabellata. Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di malattia c.d. “non tabellata” (rottura cuffia dei rotatori), ossia di malattia riconducibile a lavorazioni diverse da quelle descritte in tabella, per cui l'onere di dimostrare la correlazione delle patologie denunciate con le lavorazioni effettivamente svolte ricadeva sullo stesso. Il ricorrente aveva qualificato la patologia come malattia tabellata richiamando la voce 78, che però non faceva alcun riferimento alla “rottura della cuffia dei rotatori” oggetto del ricorso. Peraltro, la predetta voce tabellare associava determinate patologie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore non all'attività di pasticcere svolta dal ricorrente, ma a
“lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”. Non era documentalmente emerso e non era stato dimostrato che il ricorrente, il quale aveva svolto attività di pasticcere con la qualifica di coadiuvante, avesse svolto lavorazioni che, sotto il profilo dello sforzo prolungato nel tempo, dell'intensità, della durata, avessero potuto determinare con ragionevole certezza la patologia denunciata. Non era stata, infatti, articolata nell'atto introduttivo del giudizio prova per testi al fine di dimostrare le effettive mansioni svolte e nessuna prova era stata raggiunta con riguardo all'esposizione del lavoratore a rischio individuale qualificato. Nessuna istruttoria era effettuata ai fini della ricostruzione del rischio morbigeno, mentre colui che chiedeva il riconoscimento di una malattia professionale non tabellata doveva fornire la prova delle specifiche caratteristiche e delle concrete modalità di svolgimento dell'attività svolta, della malattia di cui era portatore e nonché del nesso di causalità. La sentenza, che aveva di fatto introdotto una presunzione legale di origine, era illegittima e se ne chiede pertanto la riforma. Con il terzo motivo si doleva dell'erroneità dell'accertamento medico-legale del c.t.u. acriticamente condivisa dal giudice di prime cure. Il c.t.u., non essendo stato fornito di alcun riscontro relativo all'esistenza del rischio lavorativo, aveva riportato quanto riferito dal ricorrente, presumendo l'attività morbigena lavorativa e il conseguente nesso causale, basandosi solo su un criterio possibilistico, svolgendo peraltro un accertamento di carattere esplorativo, oltre che errato. Con il quarto motivo lamentava l'erronea valutazione del danno, posto che il perito, nel quantificare i postumi, aveva utilizzato erroneamente il cod. tabellare 226 nel suo valore massimo (12%), che riguardava l'instabilità di spalla di grado severo, quando, invece, dall'obiettività riscontrata dallo stesso consulente emergeva limitazione articolare spalla dx con applicazione del cod. tabellare 224 e comunque una instabilità certamente non di grado severo. Con il quinto motivo affermava l'erroneità della sentenza in punto di spese di lite, affermando che, poiché doveva essere rigettata la domanda, l'appellante non Pt_1 andava condannato alle spese di causa. Costituitosi, resisteva all'appello, chiedendone il rigetto. CP_2
Con riferimento al primo motivo, osservava che la presenza nell'ambiente lavorativo di fattori di nocività, quando non fosse stato possibile riscontrare con certezza le condizioni di lavoro esistenti all'epoca della dedotta esposizione a rischio, poteva essere desunta, con elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro e dalla durata della prestazione lavorativa, avvalendosi dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche. La valutazione dell'efficienza causale degli agenti patogeni andava effettuata in concreto, con riferimento alle condizioni fisiche del singolo lavoratore e la valutazione finale dell'esposizione a rischio era rimessa alla funzione medico-legale. In caso di malattia tabellata, una volta accertata l'adibizione non saltuaria o occasionale alla lavorazione specificamente indicata in tabella, l'esposizione a rischio doveva intendersi sussistente, salva la prova, da parte dell' , che la lavorazione stessa Pt_1 non avesse avuto, in concreto, idoneità lesiva sufficiente a causare la patologia. Nel caso di concorrenza di fattori professionali con fattori extraprofessionali trovavano applicazione i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., che, in quanto principi generali dell'ordinamento giuridico, erano applicabili anche alla materia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A sostegno di ciò anche la Circolare 70/2001 dell' stesso, apriva alle cause Pt_1 concorrenti e dalla lettera del Direttore Generale del 16/02/06 risultava: “L'accertamento Pt_1 della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata deve indurre a riconoscere la natura professionale della stessa anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi”. Inoltre dalle “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell'artigianato e dell'agricoltura”, pubblicazione realizzata da della Controparte_3 Direzione Regionale Marche, Direzione Regionale Liguria e Direzione Regionale Toscana (all. 2), provenivano conferme agli studi presenti in letteratura, con riferimento al rischio insito in alcune mansioni come quella svolta dal ricorrente. Proprio a tali rischi era stato esposto l'appellato, il quale da circa trent'anni aveva svolto attività lavorativa con mansione di pasticcere con la qualifica di coadiuvante presso la propria impresa familiare, occupandosi della movimentazione manuale delle materie prime come i carichi di farina, dell'impastatura, mediante l'ausilio di un'impastatrice e a volte manualmente, della fornatura, preparazione e cottura, svolgendo durante tutte queste fasi, la propria attività in piedi, sforzandosi e mantenendo posture incongrue. Con riferimento al secondo motivo, affermava che le malattie denunciate erano da ricondursi alle cd. Tabellate, ossia quelle patologie indicate nelle “Nuove tabelle delle malattie professionali” del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Decreto 9 aprile 2008), per le quali vigeva il principio della presunzione legale del rischio e del nesso eziologic). Con riferimento al terzo e quarto motivo, richiamava che tra le fonti di conoscenza scientifica ben potevano essere annoverati i dati contenuti nella lista n. 1 («elevata probabilità») contenuta nelle tabelle pubblicate a far data dal 2008, in relazione alle patologie per le quali era è stato ampliato l'obbligo di segnalazione e denuncia ai sensi dell'art. 139 Testo Unico. La prova offerta dal lavoratore poteva essere integrata d'ufficio, tramite il c.t.u., con l'individuazione nelle lavorazioni cui afferivano le mansioni, delle sostanze usate e quindi dell'agente morbigeno tabellato. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e, nell'ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto indispensabile per la definizione del giudizio, l'ammissione di prova testimoniale, con i testi: titolare dell'attività lavorativa di bar e pasticceria, residente in [...], e , residente in [...] Palizzi (RC), Tes_2 sui seguenti capitoli di prova: “a. (Vero che) l'appellato, ha da circa trent'anni ha svolto attività lavorativa con mansione di pasticcere con la qualifica di coadiuvante presso una impresa familiare di bar e pasticceria;
b. (Vero che) l'appellato si occupava della movimentazione manuale delle materie prime come i carichi di farina, dell'impastatura, mediante l'ausilio di un'impastatrice e a volte manualmente, della fornatura, preparazione e cottura;
c. (vero che) tali lavorazioni venivano svolte in piedi, sforzandosi e mantenendo posture incongrue, movimenti ripetuti per molte ore al giorno”. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente notificato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è fondato e va accolto. Invero, la malattia professionale denunciata dal ricorrente è la seguente: “pregressi esiti post operatori da rottura cuffia dei rotatori arto superiore destro, con limitazione funzionale dei movimenti articolari della spalla destra con dolore e marcata rigidità alla radice del medesimo arto e deficit dei movimenti”, che la ha ricondotta alla malattia prevista sub 78 del DM 09.04.2008. Orbene, come correttamente osservato dall'appellante, la rottura della cuffia dei rotatori non è malattia menzionata fra quelle di cui alla voce 78 dell'indicato DM, che indica malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, contemplando tendiniti, borsite, epicondilite correlate a lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”. L'attività di pasticcere svolta dal ricorrente non appare ictu oculi riconducibile alle lavorazioni descritte in tabella, per cui l'onere di dimostrare la correlazione delle patologie denunciate con le lavorazioni effettivamente svolte ricadeva sullo stesso. Va, infatti, richiamato che “Come noto, in materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al D.P.R. nr. 336 del 1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, come è nella Pt_1 specie, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore. Nessun errore è dunque imputabile ai giudici del merito nella distribuzione del carico probatorio. (Cass. civ. sez. lav., 15/05/2024, n.13546). La Suprema Corte, sin dalla sentenza SS. UU. 1919/1990, ha posto in rilievo che nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988- la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Inoltre, in caso di malattie previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve, comunque, fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, ma è sempre necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 10097del 2015 e Cass. n.736 del 2018). La conclusione da ultimo riportata non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma è consequenziale alla circostanza che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D. Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. (così in motivazione Cass. civ. sez. lav., 04/02/2020, n. 2523). È proprio questa la prova che, come correttamente affermato dall'appellante, è mancata, vale a dire la prova dell'adibizione del lavoratore ad attività, che per ripetitività, assunzione e mantenimento di posture incongrue, avessero potuto far insorgere la correlazione causale fra attività lavorativa e malattia. Il ricorrente si è limitato ad allegazioni meramente descrittive. Egli infatti, pur richiamando, fra l'altro, le “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell'artigianato e dell'agricoltura”, pubblicazione realizzata da Accertamento Controparte_3 Rischi e Prevenzione (Contarp) della Direzione Regionale Marche, Direzione Regionale Liguria e Direzione Regionale Toscana, quale fonte da cui provenivano conferme agli studi già presenti in letteratura, ha omesso di provare come in concreto si atteggiassero le attività lavorative dallo stesso svolte. Egli, infatti, ha dedotto di aver svolto attività lavorativa con mansione di pasticcere con qualifica di coadiuvante presso la propria impresa familiare, occupandosi della movimentazione manuale delle materie prime come i carichi di farina, dell'impastatura, mediante l'ausilio di un'impastatrice e a volte manualmente, della fornatura, preparazione e cottura, svolgendo durante tutte queste fasi, la propria attività in piedi, sforzandosi e mantenendo posture incongrue. Al di là di siffatta descrizione, peraltro priva di dettaglio sui carichi da movimentare, sulle tempistiche delle lavorazioni, sulle posture incongrue mantenute e per quali periodi di tempo, egli non ha fornito la prova concreta che le lavorazioni effettivamente svolte lo avessero esposto a sovraccarico biomeccanico, comportando a carico della spalla dx movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue. Non solo l'appellato ha omesso di allegare fatti precisi dimostrativi del proprio assunto, ma anche la prova testimoniale articolata per la prima volta nell'atto di appello - a tacere, in virtù della ragione più liquida, ogni considerazione sull'ammissibilità in grado di appello – è estremamente generica, in quanto limitata ad una mera descrizione, inidonea a dar conto della ripetitività, nel corso di ciascuna giornata lavorativa, dei movimenti che comportavano il sovraccarico biomeccanico, non potendo all'uopo essere utile la sola elencazione delle voci: movimentazione materie prime, impastatura, fornatura, così è difettata ogni descrizione delle posture asseritamente incongrue che il lavoratore avrebbe assunto “per molte ore al giorno”. Già per questo motivo la richiesta istruttoria formulata dall'appellato per la prima volta in grado di appello non può trovare accoglimento. L'appello è, dunque, fondato e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata la domanda proposta da . CP_2
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese dei due gradi di giudizio, a carico del ricorrente/appellato, soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 440/2022 Pt_1 CP_2 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 20.05.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da . CP_2
2. Nulla per le spese dei due gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti