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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/12/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. AN IA SA Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1593/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a precetto. promosso da
(C.F.: ) e per essa la procuratrice Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Pasquale Balistreri e Lucia Edda Maria Balistreri come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Traina e Davide Guastella come da procura in atti;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE nei confronti di
Controparte_3
All'udienza del 7.11.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1628/2023, pubblicata il 3.11.2023, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione avverso l'atto di precetto con cui intimava a il Controparte_3 Controparte_2 pagamento di euro 321.131,70 per rate scadute, interessi e capitale a scadere del mutuo fondiario concesso all'intimato il 17.12.2009, previa dichiarazione di inammissibilità dell'intervento spiegato da quale mandataria di in carenza di prova della cessione del credito per CP_4 Parte_1 cui è lite, con la condanna dell'opponente a pagare le spese del giudizio al creditore CP_3
[...]
Con atto di citazione notificato il 4.12.2025 a , e per essa la Controparte_2 Parte_1 procuratrice proponeva appello avverso la predetta decisione che censurava con Controparte_1
i motivi esposti ed, in riforma della sentenza gravata, chiedeva dichiararsi la propria legittimazione attiva quale titolare del credito vantato nei confronti dell'appellato, confermando per il resto la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite del grado.
Si costituiva per eccepire il difetto di integrità del contraddittorio non Controparte_2 essendo stata citata sebbene titolare del credito considerata la carenza di Controparte_3 legittimazione passiva di e proponeva appello incidentale per la modifica della sentenza Parte_1 di primo grado per i motivi esposti, con conseguente statuizione delle spese di entrambi i gradi.
Alla prima udienza il collegio ordinava ad entrambe le parti di notificare ad Controparte_3 sia l'appello principale che quello incidentale nell'assegnando termine.
Nonostante la regolarità di entrambe le notifiche eseguite presso il difensore costituito in primo grado, non si è costituita e quindi ne va dichiarata la contumacia. Controparte_3
1) Con un solo motivo l'appellante principale critica la sentenza di primo grado per aver dichiarato il difetto di legittimazione attiva della intervenuta non avendo dato prova che Parte_1 il credito oggetto della lite rientrasse nella cessione in blocco da parte di essendo Controparte_3 irrilevante, per fornire tale prova, la produzione della Gazzetta Ufficiale ove era stata pubblicata la cessione in blocco, a fronte della contestazione sollevata dal debitore ceduto.
Assume che già dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale vi fosse la prova della inclusione del credito oggetto di lite, comprendendo la cessione tutti i crediti sorti nel periodo dal settembre 1994 al dicembre 2018 e quindi anche il credito derivante dal contratto di mutuo stipulato dalla cedente con l'appellato il 17.12.2009.
In ogni caso nella G.U. era stato inserito l'elenco specifico dei crediti ceduti consultabile dal link ivi indicato.
2 Infine, non era stata considerata la dichiarazione della cedente che aveva confermato che il credito relativo alla posizione NGD 74607164, riguardante il mutuo ipotecario n.6711269, intestato all'appellato, rientrasse nella cessione.
1.1) La sentenza di prime cure ha negato che vi fosse la prova della cessione all'interveniente del credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario n.6711269, stipulato con l'opponente, all'uopo citando un arresto dei giudici di legittimità secondo il quale “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.” (Cass. sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
Ha quindi statuito (pag. 9): “Orbene, da un lato vi è stata senz'altro la specifica contestazione da parte dell'opponente dell'esistenza della cessione del credito oggetto del presente giudizio. Dall'altro lato, la cessionaria non ha fornito adeguata prova della cessione medesima, essendosi limitata a produrre unicamente l'estratto della Gazzetta Ufficiale riportante la pubblicazione dell'avviso di cessione: come in parte già in parte evidenziato, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca “La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta
Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006)”(
Cass., sez. III, 25/09/2018, n. 22548).”
1.2) Osserva il collegio come la motivazione del primo giudice si fondi su un arresto di legittimità che non può essere applicato alla fattispecie non essendo stata contestata l'esistenza del contratto di cessione in blocco fra ed bensì l'inclusione del credito Parte_1 Controparte_3 derivante dal contratto di mutuo stipulato da ed fra i crediti Controparte_2 Controparte_3 ceduti.
3 In tale ultima ipotesi la prova dell'inclusione del credito litigioso può essere data anche con la pubblicazione della cessione in blocco nella Gazzetta Ufficiale, qualora siano indicate le caratteristiche dei crediti ceduti.
Il collegio ritiene di dover aderire all'orientamento espresso dai Giudici di legittimità, confermato anche di recente, secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; ibidem sez. III, 13/06/2019,
n.15884), in quanto in materia bancaria vi è una diversa disciplina della cessione (qual è quella prevista dall'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993) che deroga a quella generale dettata dal codice civile dovendosi escludere che il contratto di cessione debba indicare specificatamente il credito ceduto essendo sufficiente per provare l'intervenuta cessione e conseguentemente la titolarità del rapporto in capo alla cessionaria la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante
l'indicazione per categorie dei rapporti inclusi nella cessione, onde consentire di verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle predette categorie.
Più di recente, è stata distinta l'ipotesi in cui si nega l'esistenza del contratto di cessione da quella in cui si contesti solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione.
Solo nel primo caso va dimostrato il contratto di cessione, mentre se si contesta solo l'inclusione del credito in lite fra quelli ceduti “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto
e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (da Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
4 1.3) Venendo al caso a mano, la cessionaria ha documento la cessione del credito in lite producendo la Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda. del 12 ottobre 2019, n.213 nella quale si afferma che la cessione ha per oggetto tutti i crediti sorti nel periodo tra settembre 1994 e dicembre 2018 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche.
Anche a voler ritenere che tale descrizione sia generica e quindi da sola non idonea a provare che in essa fosse ricompreso il credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato il 17.12.2009 con la cedente, tuttavia sempre nella G.U. è riportato il link per accedere alla pagina web ove sono elencati i singoli crediti ceduti, compreso quello in esame, identificato con la posizione NGD 74607164.
Infine, assume pregnante rilevanza, la dichiarazione resa dalla cedente con cui si afferma che titolare del credito derivante dal suddetto contratto di mutuo è divenuta la cessionaria Pt_1 trattandosi di “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale
[...] ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.” (da
Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n.10200) dovendo altresì segnalare che la sua efficacia probatoria risiede nella circostanza che trattasi di dichiarazione contra sé rispetto al cedente che l'ha resa.
Va quindi affermata la legittimazione attiva della cessionaria in ordine al credito Parte_1 oggetto del precetto opposto riguardante il mutuo ipotecario del 17.12.2009.
2) Vanno quindi esaminati i motivi di appello incidentale avanzati da . Controparte_2
Questi rileva l'omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine alla eccepita illegittimità delle condizioni economiche applicate ai rapporti di conto corrente intestati a e alle CP_2 conseguenze che tale nullità avrebbe prodotto in capo al rapporto ipotecario, in quanto stipulato al solo scopo di estinguere un debito inesistente.
All'uopo deduce di avere eccepito, già in primo grado, che i rapporti di conto corrente intrattenuti con l'allora oggi non erano regolati da Controparte_5 Controparte_3 contratti scritti, tanto che la banca non aveva ottemperato all'ordine di produrli, disposto dal G.I. ai sensi dell'art.210 c.p.c., dichiarando di non averli rinvenuti, tuttavia aveva applicato interessi ultralegali, commissioni e spese non convenuti.
In assenza di contratti scritti, il debito quantificato dalla banca negli estratti conto era inesistente ed essendo stato estinto con il mutuo erogato al , il contratto di mutuo era CP_2 nullo poiché privo di causa in quanto andava a ripianare un debito inesistente, come accertato con la disposta consulenza tecnica d'ufficio che, eseguito il ricalcolo dei conti, aveva verificato l'esistenza
5 di un credito e non di un debito per il correntista, una volta estinti i rapporti con una parte delle somme oggetto del mutuo.
Il giudice di prime cure non avrebbe colto che non veniva contestato l'utilizzo del mutuo per ripianare passività del conto corrente ma che le posizioni debitorie ripianate sarebbero solo apparenti ed, a fronte del collegamento negoziale fra il contratto di mutuo e i conti correnti, la nullità di questi ultimi, trattandosi di rapporti colegati, avrebbe comportato la nullità per mancanza di causa del contratto di mutuo.
2.1) Il tribunale, esaminando congiuntamente i motivi di opposizione a precetto con cui si eccepisce la nullità per mancanza di causa del mutuo ipotecario e la illegittimità delle condizioni economiche applicate ai rapporti di c/c n. 9021990, 300078184 e 300202494, con conseguente inesistenza del debito perché frutto di pretese indebite quali anatocismo, interessi ultralegali, spese e commissioni non pattuiti, li ha rigettati, sia in quanto la giurisprudenza di legittimità maggioritaria ha statuito che il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo, sia in quanto l'opponente non avrebbe dimostrato, “che la finalità concreta del contratto di mutuo per cui è causa fosse preordinata a soddisfare interessi non meritevoli della sola banca mutuante. Invero, è lo stesso opponente ad evidenziare come “il netto ricavo del mutuo ipotecario, pari ad € 346.062,50, erogato in data 17.12.2009 (data valuta 11.01.2010), sia stato, in pari data, oggetto di “giroconto” per essere quasi interamente utilizzato a chiusura e definizione dei tre rapporti di c/c nn. 9021990, 300078184 e 300.202.494, per azzerarne il (fittizio) saldo negativo, rispettivamente di €. 70.413,00, €. 73.561,12 e €. 108.161,67, pari a complessivi €
252.135,79”. In altri termini, manca la prova della eccepita nullità del contratto di mutuo per cui è causa, non essendo stato dimostrato che la somma erogata con il contratto medesimo sia stata integralmente utilizzata per ripianare debiti pregressi illecitamente determinati (e precisamente, quelli afferenti ai saldi debitori di cui rapporti di c/c sopra individuati). Al contrario, è lo stesso opponente a dedurre e dimostrare la circostanza contraria, evidenziando che di tale somma erogata (€. 350.000,00), anche se considerata nei limiti del netto ricavo (€. 346.062,50), solo una parte (ovvero €. 252.135,79) sarebbe stata impiegata per estinguere i rapporti di c/c in questione.”
2.2) La questione della legittimità del mutuo solutorio è stata oggetto di recente arresto delle sezioni unite (Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n.5841) che hanno affermato che il contratto di mutuo "solutorio si perfeziona, “con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare
6 pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
La Suprema Corte poi ha escluso che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo "poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria" (Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n.
10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007). Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021). 13. Né infine può dirsi che la previsione già nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio. Allo stesso modo, la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune. La disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata (Cass. n. 8382 del 2022). Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale.”
Correttamente, quindi, il Tribunale ibleo ha escluso che il rapporto di muto possa essere affetto da nullità per mancanza di causa non venendo meno l'obbligo restitutorio in capo al mutuante essendo giuridicamente irrilevante lo scopo che alimentava la volontà delle parti, ovvero l'estinzione di altri rapporti bancari di conto corrente.
2.3) Né d'altra parte le eccepite nullità dei rapporti di conto corrente bancario avrebbero potuto inficiare il distinto contratto di mutuo non sussistendo alcun collegamento negoziale tra il mutuo e i predetti rapporti.
7 Peraltro il debito era stato totalmente estinto proprio in considerazione delle somme accreditate sui predetti conti, come dimostra il ricalcolo eseguito dal consulente dell'ufficio nominato in primo grado che solo parzialmente aveva rettificato i saldi.
Infine, va rilevata la mancanza di una domanda o eccezione di compensazione avuto riguardo alle poste indebite per effetto delle nullità dei rapporti bancari, in ordine ai quali peraltro non vi è prova né allegazione della legittimazione della cessionaria in ordine alla circostanza che anche i predetti rapporti di conto corrente rientrassero nella cessione in blocco nella quale invece è compreso il rapporto di mutuo oggetto del precetto opposto.
3) Resta assorbito il motivo con cui l'appellante incidentale lamenta che il saldo del conto corrente n.202494 andava ricalcolato poiché, pur in assenza degli estratti conto, erano state prodotte le scritture contabili della ditta individuale dalle quali potevano ricalcolarsi le rimesse eseguite dal correntista, essendo rimaste tali scritture prive di contestazione.
4) Infine, l'appellante incidentale assume che il tasso di interesse pattuito con il contratto di muto fosse nullo poiché superiore al tasso soglia occorrendo inserire nel calcolo del TEG anche le commissioni trimestrali di garanzia di euro 233,16 che risultavano documentate con gli estratti conto del 3° trimestre del 2011 e del 1° trimestre del 2012.
4.1) Il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'eccezione di nullità del mutuo per usurarietà originaria degli interessi corrispettivi e moratori avendo il consulente tecnico d'ufficio verificato che gli interessi pattuiti non fossero usurari, dopo aver calcolato il TEG includendovi tutti i costi collegati all'erogazione del mutuo, comprese le polizze assicurative ed escludendo solo le imposte e le spese notarili.
Afferma il tribunale (pag. 6): “Né, del resto, contrariamente a quanto pure richiesto dal predetto CTP di parte opponente, avrebbero dovuto includersi nel calcolo del TEG anche tali commissioni trimestrali di garanzia pari ad euro 233,16 (per un totale di euro 13.989,60) che sarebbero state versate in favore della predetta Commerfidi Soc. Cop. quali ulteriori “costi CP_6 legati all'erogazione”. Deduce in particolare l'opponente che la prova dell'erogazione di tali somme in occasione della stipula del contratto di mutuo per cui è causa, debba essere rinvenuta in seno al doc. n.11 allegato all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Tuttavia, dal documento in questione non è possibile cogliere alcun collegamento fra i predetti ulteriori costi, ed il contratto di mutuo medesimo. E d'altro canto in seno a quest'ultimo si fa esclusivo riferimento alla “commissione istruttoria di €. 3.653,62 (vd. art. 3), e non anche a tali commissioni trimestrali di garanzia pari ad euro 233,16 (per un totale di euro 13.989,60). Correttamente, pertanto, il CTU ha tenuto conto, nella seconda ipotesi di calcolo del TEG, solo ed esclusivamente della prima
8 (“commissione istruttoria” di €. 3.653,62), e non anche delle seconde (“commissioni trimestrali di garanzia pari ad euro 233,16 (per un totale di euro 13.989,60)”.
4.2) Il motivo nemmeno si confronta con la statuizione sopra trascritta, limitandosi ad affermare che il prodotto documento contrassegnato con il n.11) sarebbe pertinente in quanto si tratterebbe di somme richieste in relazione al predetto mutuo fondiario.
Trattasi di estratti conto dei trimestri sopra detti nei quali l'addebito dell'importo di euro
235,18 reca la dicitura “bonifico Commerfidi per commissione su affidamento”.
Ora, non solo è assente qualunque collegamento con il rapporto di mutuo in esame, ma tale spesa non è nemmeno contemplata nel contratto di mutuo stipulato il 17.12.2009, pertanto non può rientrare nel computo del TEG che va determinato alla data di stipula del contratto, mentre le predette somme afferiscono ad un periodo ben successivo, ovvero al 3° trimestre 2011 ed al 1° trimestre 2012.
Quindi anche a ritenere che si tratti di commissioni collegate al mutuo, essendo state corrisposte due anni dopo la stipula del contratto, sarebbero ininfluenti per il calcolo del TEG e la verifica del superamento della soglia di usura.
L'appello incidentale va dunque rigettato.
Riguardo le spese di lite il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
Le spese del giudizio di entrambi i gradi fra quale procuratrice di Controparte_1 Pt_1
e vanno poste per entrambi i gradi a carico di in quanto
[...] Controparte_2 Controparte_2 soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi secondo la tabella di cui al d.m. 13.8.2022, n.147, esclusa in appello la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett.
c) del d.m. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
Riguardo ad nulla sulle spese per il grado di appello non essendosi Controparte_3 costituita, restando ferma la statuizione sulle spese di primo grado essendo stata confermata la decisione di rigetto dell'opposizione a precetto.
Pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio Controparte_2 di primo grado.
9 Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello incidentale, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla
L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis" (Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1593/2023 R.G., in accoglimento dell'appello principale, dichiara la legittimazione attiva di
Parte_1 rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2 condanna a pagare le spese del giudizio di entrambi i gradi in favore di Controparte_2 quale procuratrice di che liquida quali compensi quanto al primo Controparte_1 Parte_1 grado in euro 16.000,00 e quanto all'appello in euro 10.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio di primo grado a carico di;
Controparte_2 nulla sulle spese del grado di appello riguardo Controparte_3 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012 riguardo l'appello incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 03/12/2025.
Il Presidente estensore
AN IA SA
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. AN IA SA Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1593/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a precetto. promosso da
(C.F.: ) e per essa la procuratrice Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Pasquale Balistreri e Lucia Edda Maria Balistreri come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Traina e Davide Guastella come da procura in atti;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE nei confronti di
Controparte_3
All'udienza del 7.11.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1628/2023, pubblicata il 3.11.2023, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione avverso l'atto di precetto con cui intimava a il Controparte_3 Controparte_2 pagamento di euro 321.131,70 per rate scadute, interessi e capitale a scadere del mutuo fondiario concesso all'intimato il 17.12.2009, previa dichiarazione di inammissibilità dell'intervento spiegato da quale mandataria di in carenza di prova della cessione del credito per CP_4 Parte_1 cui è lite, con la condanna dell'opponente a pagare le spese del giudizio al creditore CP_3
[...]
Con atto di citazione notificato il 4.12.2025 a , e per essa la Controparte_2 Parte_1 procuratrice proponeva appello avverso la predetta decisione che censurava con Controparte_1
i motivi esposti ed, in riforma della sentenza gravata, chiedeva dichiararsi la propria legittimazione attiva quale titolare del credito vantato nei confronti dell'appellato, confermando per il resto la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite del grado.
Si costituiva per eccepire il difetto di integrità del contraddittorio non Controparte_2 essendo stata citata sebbene titolare del credito considerata la carenza di Controparte_3 legittimazione passiva di e proponeva appello incidentale per la modifica della sentenza Parte_1 di primo grado per i motivi esposti, con conseguente statuizione delle spese di entrambi i gradi.
Alla prima udienza il collegio ordinava ad entrambe le parti di notificare ad Controparte_3 sia l'appello principale che quello incidentale nell'assegnando termine.
Nonostante la regolarità di entrambe le notifiche eseguite presso il difensore costituito in primo grado, non si è costituita e quindi ne va dichiarata la contumacia. Controparte_3
1) Con un solo motivo l'appellante principale critica la sentenza di primo grado per aver dichiarato il difetto di legittimazione attiva della intervenuta non avendo dato prova che Parte_1 il credito oggetto della lite rientrasse nella cessione in blocco da parte di essendo Controparte_3 irrilevante, per fornire tale prova, la produzione della Gazzetta Ufficiale ove era stata pubblicata la cessione in blocco, a fronte della contestazione sollevata dal debitore ceduto.
Assume che già dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale vi fosse la prova della inclusione del credito oggetto di lite, comprendendo la cessione tutti i crediti sorti nel periodo dal settembre 1994 al dicembre 2018 e quindi anche il credito derivante dal contratto di mutuo stipulato dalla cedente con l'appellato il 17.12.2009.
In ogni caso nella G.U. era stato inserito l'elenco specifico dei crediti ceduti consultabile dal link ivi indicato.
2 Infine, non era stata considerata la dichiarazione della cedente che aveva confermato che il credito relativo alla posizione NGD 74607164, riguardante il mutuo ipotecario n.6711269, intestato all'appellato, rientrasse nella cessione.
1.1) La sentenza di prime cure ha negato che vi fosse la prova della cessione all'interveniente del credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario n.6711269, stipulato con l'opponente, all'uopo citando un arresto dei giudici di legittimità secondo il quale “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.” (Cass. sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
Ha quindi statuito (pag. 9): “Orbene, da un lato vi è stata senz'altro la specifica contestazione da parte dell'opponente dell'esistenza della cessione del credito oggetto del presente giudizio. Dall'altro lato, la cessionaria non ha fornito adeguata prova della cessione medesima, essendosi limitata a produrre unicamente l'estratto della Gazzetta Ufficiale riportante la pubblicazione dell'avviso di cessione: come in parte già in parte evidenziato, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca “La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta
Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006)”(
Cass., sez. III, 25/09/2018, n. 22548).”
1.2) Osserva il collegio come la motivazione del primo giudice si fondi su un arresto di legittimità che non può essere applicato alla fattispecie non essendo stata contestata l'esistenza del contratto di cessione in blocco fra ed bensì l'inclusione del credito Parte_1 Controparte_3 derivante dal contratto di mutuo stipulato da ed fra i crediti Controparte_2 Controparte_3 ceduti.
3 In tale ultima ipotesi la prova dell'inclusione del credito litigioso può essere data anche con la pubblicazione della cessione in blocco nella Gazzetta Ufficiale, qualora siano indicate le caratteristiche dei crediti ceduti.
Il collegio ritiene di dover aderire all'orientamento espresso dai Giudici di legittimità, confermato anche di recente, secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; ibidem sez. III, 13/06/2019,
n.15884), in quanto in materia bancaria vi è una diversa disciplina della cessione (qual è quella prevista dall'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993) che deroga a quella generale dettata dal codice civile dovendosi escludere che il contratto di cessione debba indicare specificatamente il credito ceduto essendo sufficiente per provare l'intervenuta cessione e conseguentemente la titolarità del rapporto in capo alla cessionaria la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante
l'indicazione per categorie dei rapporti inclusi nella cessione, onde consentire di verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle predette categorie.
Più di recente, è stata distinta l'ipotesi in cui si nega l'esistenza del contratto di cessione da quella in cui si contesti solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione.
Solo nel primo caso va dimostrato il contratto di cessione, mentre se si contesta solo l'inclusione del credito in lite fra quelli ceduti “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto
e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (da Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
4 1.3) Venendo al caso a mano, la cessionaria ha documento la cessione del credito in lite producendo la Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda. del 12 ottobre 2019, n.213 nella quale si afferma che la cessione ha per oggetto tutti i crediti sorti nel periodo tra settembre 1994 e dicembre 2018 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche.
Anche a voler ritenere che tale descrizione sia generica e quindi da sola non idonea a provare che in essa fosse ricompreso il credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato il 17.12.2009 con la cedente, tuttavia sempre nella G.U. è riportato il link per accedere alla pagina web ove sono elencati i singoli crediti ceduti, compreso quello in esame, identificato con la posizione NGD 74607164.
Infine, assume pregnante rilevanza, la dichiarazione resa dalla cedente con cui si afferma che titolare del credito derivante dal suddetto contratto di mutuo è divenuta la cessionaria Pt_1 trattandosi di “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale
[...] ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.” (da
Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n.10200) dovendo altresì segnalare che la sua efficacia probatoria risiede nella circostanza che trattasi di dichiarazione contra sé rispetto al cedente che l'ha resa.
Va quindi affermata la legittimazione attiva della cessionaria in ordine al credito Parte_1 oggetto del precetto opposto riguardante il mutuo ipotecario del 17.12.2009.
2) Vanno quindi esaminati i motivi di appello incidentale avanzati da . Controparte_2
Questi rileva l'omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine alla eccepita illegittimità delle condizioni economiche applicate ai rapporti di conto corrente intestati a e alle CP_2 conseguenze che tale nullità avrebbe prodotto in capo al rapporto ipotecario, in quanto stipulato al solo scopo di estinguere un debito inesistente.
All'uopo deduce di avere eccepito, già in primo grado, che i rapporti di conto corrente intrattenuti con l'allora oggi non erano regolati da Controparte_5 Controparte_3 contratti scritti, tanto che la banca non aveva ottemperato all'ordine di produrli, disposto dal G.I. ai sensi dell'art.210 c.p.c., dichiarando di non averli rinvenuti, tuttavia aveva applicato interessi ultralegali, commissioni e spese non convenuti.
In assenza di contratti scritti, il debito quantificato dalla banca negli estratti conto era inesistente ed essendo stato estinto con il mutuo erogato al , il contratto di mutuo era CP_2 nullo poiché privo di causa in quanto andava a ripianare un debito inesistente, come accertato con la disposta consulenza tecnica d'ufficio che, eseguito il ricalcolo dei conti, aveva verificato l'esistenza
5 di un credito e non di un debito per il correntista, una volta estinti i rapporti con una parte delle somme oggetto del mutuo.
Il giudice di prime cure non avrebbe colto che non veniva contestato l'utilizzo del mutuo per ripianare passività del conto corrente ma che le posizioni debitorie ripianate sarebbero solo apparenti ed, a fronte del collegamento negoziale fra il contratto di mutuo e i conti correnti, la nullità di questi ultimi, trattandosi di rapporti colegati, avrebbe comportato la nullità per mancanza di causa del contratto di mutuo.
2.1) Il tribunale, esaminando congiuntamente i motivi di opposizione a precetto con cui si eccepisce la nullità per mancanza di causa del mutuo ipotecario e la illegittimità delle condizioni economiche applicate ai rapporti di c/c n. 9021990, 300078184 e 300202494, con conseguente inesistenza del debito perché frutto di pretese indebite quali anatocismo, interessi ultralegali, spese e commissioni non pattuiti, li ha rigettati, sia in quanto la giurisprudenza di legittimità maggioritaria ha statuito che il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo, sia in quanto l'opponente non avrebbe dimostrato, “che la finalità concreta del contratto di mutuo per cui è causa fosse preordinata a soddisfare interessi non meritevoli della sola banca mutuante. Invero, è lo stesso opponente ad evidenziare come “il netto ricavo del mutuo ipotecario, pari ad € 346.062,50, erogato in data 17.12.2009 (data valuta 11.01.2010), sia stato, in pari data, oggetto di “giroconto” per essere quasi interamente utilizzato a chiusura e definizione dei tre rapporti di c/c nn. 9021990, 300078184 e 300.202.494, per azzerarne il (fittizio) saldo negativo, rispettivamente di €. 70.413,00, €. 73.561,12 e €. 108.161,67, pari a complessivi €
252.135,79”. In altri termini, manca la prova della eccepita nullità del contratto di mutuo per cui è causa, non essendo stato dimostrato che la somma erogata con il contratto medesimo sia stata integralmente utilizzata per ripianare debiti pregressi illecitamente determinati (e precisamente, quelli afferenti ai saldi debitori di cui rapporti di c/c sopra individuati). Al contrario, è lo stesso opponente a dedurre e dimostrare la circostanza contraria, evidenziando che di tale somma erogata (€. 350.000,00), anche se considerata nei limiti del netto ricavo (€. 346.062,50), solo una parte (ovvero €. 252.135,79) sarebbe stata impiegata per estinguere i rapporti di c/c in questione.”
2.2) La questione della legittimità del mutuo solutorio è stata oggetto di recente arresto delle sezioni unite (Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n.5841) che hanno affermato che il contratto di mutuo "solutorio si perfeziona, “con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare
6 pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
La Suprema Corte poi ha escluso che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo "poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria" (Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n.
10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007). Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021). 13. Né infine può dirsi che la previsione già nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio. Allo stesso modo, la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune. La disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata (Cass. n. 8382 del 2022). Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale.”
Correttamente, quindi, il Tribunale ibleo ha escluso che il rapporto di muto possa essere affetto da nullità per mancanza di causa non venendo meno l'obbligo restitutorio in capo al mutuante essendo giuridicamente irrilevante lo scopo che alimentava la volontà delle parti, ovvero l'estinzione di altri rapporti bancari di conto corrente.
2.3) Né d'altra parte le eccepite nullità dei rapporti di conto corrente bancario avrebbero potuto inficiare il distinto contratto di mutuo non sussistendo alcun collegamento negoziale tra il mutuo e i predetti rapporti.
7 Peraltro il debito era stato totalmente estinto proprio in considerazione delle somme accreditate sui predetti conti, come dimostra il ricalcolo eseguito dal consulente dell'ufficio nominato in primo grado che solo parzialmente aveva rettificato i saldi.
Infine, va rilevata la mancanza di una domanda o eccezione di compensazione avuto riguardo alle poste indebite per effetto delle nullità dei rapporti bancari, in ordine ai quali peraltro non vi è prova né allegazione della legittimazione della cessionaria in ordine alla circostanza che anche i predetti rapporti di conto corrente rientrassero nella cessione in blocco nella quale invece è compreso il rapporto di mutuo oggetto del precetto opposto.
3) Resta assorbito il motivo con cui l'appellante incidentale lamenta che il saldo del conto corrente n.202494 andava ricalcolato poiché, pur in assenza degli estratti conto, erano state prodotte le scritture contabili della ditta individuale dalle quali potevano ricalcolarsi le rimesse eseguite dal correntista, essendo rimaste tali scritture prive di contestazione.
4) Infine, l'appellante incidentale assume che il tasso di interesse pattuito con il contratto di muto fosse nullo poiché superiore al tasso soglia occorrendo inserire nel calcolo del TEG anche le commissioni trimestrali di garanzia di euro 233,16 che risultavano documentate con gli estratti conto del 3° trimestre del 2011 e del 1° trimestre del 2012.
4.1) Il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'eccezione di nullità del mutuo per usurarietà originaria degli interessi corrispettivi e moratori avendo il consulente tecnico d'ufficio verificato che gli interessi pattuiti non fossero usurari, dopo aver calcolato il TEG includendovi tutti i costi collegati all'erogazione del mutuo, comprese le polizze assicurative ed escludendo solo le imposte e le spese notarili.
Afferma il tribunale (pag. 6): “Né, del resto, contrariamente a quanto pure richiesto dal predetto CTP di parte opponente, avrebbero dovuto includersi nel calcolo del TEG anche tali commissioni trimestrali di garanzia pari ad euro 233,16 (per un totale di euro 13.989,60) che sarebbero state versate in favore della predetta Commerfidi Soc. Cop. quali ulteriori “costi CP_6 legati all'erogazione”. Deduce in particolare l'opponente che la prova dell'erogazione di tali somme in occasione della stipula del contratto di mutuo per cui è causa, debba essere rinvenuta in seno al doc. n.11 allegato all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Tuttavia, dal documento in questione non è possibile cogliere alcun collegamento fra i predetti ulteriori costi, ed il contratto di mutuo medesimo. E d'altro canto in seno a quest'ultimo si fa esclusivo riferimento alla “commissione istruttoria di €. 3.653,62 (vd. art. 3), e non anche a tali commissioni trimestrali di garanzia pari ad euro 233,16 (per un totale di euro 13.989,60). Correttamente, pertanto, il CTU ha tenuto conto, nella seconda ipotesi di calcolo del TEG, solo ed esclusivamente della prima
8 (“commissione istruttoria” di €. 3.653,62), e non anche delle seconde (“commissioni trimestrali di garanzia pari ad euro 233,16 (per un totale di euro 13.989,60)”.
4.2) Il motivo nemmeno si confronta con la statuizione sopra trascritta, limitandosi ad affermare che il prodotto documento contrassegnato con il n.11) sarebbe pertinente in quanto si tratterebbe di somme richieste in relazione al predetto mutuo fondiario.
Trattasi di estratti conto dei trimestri sopra detti nei quali l'addebito dell'importo di euro
235,18 reca la dicitura “bonifico Commerfidi per commissione su affidamento”.
Ora, non solo è assente qualunque collegamento con il rapporto di mutuo in esame, ma tale spesa non è nemmeno contemplata nel contratto di mutuo stipulato il 17.12.2009, pertanto non può rientrare nel computo del TEG che va determinato alla data di stipula del contratto, mentre le predette somme afferiscono ad un periodo ben successivo, ovvero al 3° trimestre 2011 ed al 1° trimestre 2012.
Quindi anche a ritenere che si tratti di commissioni collegate al mutuo, essendo state corrisposte due anni dopo la stipula del contratto, sarebbero ininfluenti per il calcolo del TEG e la verifica del superamento della soglia di usura.
L'appello incidentale va dunque rigettato.
Riguardo le spese di lite il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
Le spese del giudizio di entrambi i gradi fra quale procuratrice di Controparte_1 Pt_1
e vanno poste per entrambi i gradi a carico di in quanto
[...] Controparte_2 Controparte_2 soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi secondo la tabella di cui al d.m. 13.8.2022, n.147, esclusa in appello la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett.
c) del d.m. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
Riguardo ad nulla sulle spese per il grado di appello non essendosi Controparte_3 costituita, restando ferma la statuizione sulle spese di primo grado essendo stata confermata la decisione di rigetto dell'opposizione a precetto.
Pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio Controparte_2 di primo grado.
9 Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello incidentale, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla
L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis" (Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1593/2023 R.G., in accoglimento dell'appello principale, dichiara la legittimazione attiva di
Parte_1 rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2 condanna a pagare le spese del giudizio di entrambi i gradi in favore di Controparte_2 quale procuratrice di che liquida quali compensi quanto al primo Controparte_1 Parte_1 grado in euro 16.000,00 e quanto all'appello in euro 10.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio di primo grado a carico di;
Controparte_2 nulla sulle spese del grado di appello riguardo Controparte_3 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012 riguardo l'appello incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 03/12/2025.
Il Presidente estensore
AN IA SA
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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