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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/11/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1558 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma alla Parte_1 C.F._1
Viale Giulio Cesare, 95, presso e nello studio legale dell'avvocato SE SI CU e dal quale è rappresentata e difesa come da delega
RICORRENTE
E
(CF ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma presso la sede Filiale Metropolitana Roma Flaminio, Viale Giulio Romano n. 46, rappresentato CP_1
e difeso dal funzionario Dario PERIS in forza di delega in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 12/07/2024, la ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/80 e la pensione di inabilità ex art.12 L. n.118/71, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa
(02.05.2023), o da quello accertato in corso di causa e la conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento dei relativi ratei.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che:
1 - in data 29/11/2023 veniva riconosciuta titolare di indennità di accompagnamento ex art. 1
Legge 18/80 nonché titolare di pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge 118/71 con decorrenza dalla data della domanda del 2/5/2023; CP_
- in data 1/12/2023 la parte ricorrente ha inoltrato all' la modulistica AP70 online tramite la propria pagina personale online, finalizzata al pagamento della prestazione riconosciuta
- nulla è stato disposto nonostante sia trascorso il termine legale di 120 giorni dalla presentazione della modulistica.
Si è costituito l' , in data 30/05/2025, deducendo di aver già liquidato le somme richieste CP_1 dalla parte ricorrente e chiedendo un breve rinvio al fine di poter produrre il cedolino attestante l'avvenuto pagamento. Con note depositate in data 28/10/2025 l' ha dedotto CP_1
l'avvenuto pagamento del conguaglio per gli arretrati oltre al pagamento del rateo del mese corrente.
Con note di udienza depositate il 10/11/2025 la parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo l' allegato alla propria memoria il CP_1 cedolino di pagamento dei ratei arretrati, avente data valuta 03.11.2025, e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo la ricorrente dato atto di aver conseguito la prestazione richiesta ed essendo la circostanza riconosciuta da parte resistente.
Ed invero, per pacifica giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, intanto può essere dichiarata in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione della declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia
“ultra petita” possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti allegato ed eventualmente provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e/o il contradditore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza” (Cass., 24 giugno 2000 n. 8607 in Fisco 2001, 1927).
La valutazione delle spese di lite deve pertanto essere effettuata sulla base del principio della soccombenza virtuale e del principio di causalità.
2 Nel caso di specie la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta dalla stessa resistente che ha provveduto spontaneamente ad adempiere.
Deve, inoltre, osservarsi che l' ha provveduto al pagamento solo dopo l'iscrizione al CP_1 ruolo del ricorso e financo dopo la notifica dello stesso, avvenuta il 15.04.2025.
Il presente giudizio avrebbe pertanto potuto essere evitato mediante un tempestivo adempimento da parte dell' . CP_1
Deve, tuttavia, ritenersi che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la parziale compensazione delle spese al
50%, attesa la peculiarità della materia, della limitata attività difensiva svolta e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere CP_1 risposta.
Le spese di lite, liquidate in € 1.865,00 facendo applicazione dei parametri minimi di cui al
DM 55/14, stante la non complessità e la rapida definizione del giudizio- tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. (Cass., sez. un., 21/05/2015,
n.10455) - devono pertanto essere poste a carico dell' nella misura del 50% e CP_1 compensate per la restante parte.
PQM
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA l' al pagamento del 50% delle spese di lite pari ad € 932,50 oltre spese CP_1 generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore della ricorrente, da versarsi all'avv.
SE SI CU, dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 18/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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