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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 565/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
, ivi residente a[...], elettivamente C.F._1
domiciliata in VI (RG), in via Carlo Alberto n.98, presso lo studio dell'Avv. Giovanni D'Izzia, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in separato foglio
E
, nato a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
[...]
Modica, nello studio – ivi sito nella via Sacro Cuore n. 34 – dell'Avv. Angelo
Iemmolo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti di cui a separato foglio, digitalmente firmato ed allegato al ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_1 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 21 settembre 2018, in VI (RG), dal quale era nata la figlia (il 05.01.2020), alle Per_1 condizioni ivi meglio specificate. Riferivano i coniugi che era venuta meno l'affectio maritalis che un tempo li univa, per cui gli stessi avevano maturato l'intenzione di separarsi, e, a tal fine, in data 01.08.2022, sottoscrivevano un accordo di separazione personale, a seguito di convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.l. 132/14, conv. con modifiche dalla l. n. 162/14, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Ragusa in data 07.09.2022; da allora i suddetti coniugi avevano sempre vissuto separati, e tra loro non era più intervenuta alcuna riconciliazione, per cui era venuta definitivamente meno la loro comunione spirituale e materiale.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione, a seguito di accordo di separazione personale all'esito di convenzione di negoziazione 4
assistita ex art. 6 D.l. 132/14, conv. con modifiche dalla l. n. 162/14, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Ragusa in data 07.09.2022, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
” 1) Ciascuno dei suddetti ex coniugi vivrà separato dall'altro con l'obbligo del mutuo rispetto e nel domicilio che riterrà più opportuno.
2) Entrambi i suddetti ex coniugi rinunciano al mantenimento reciproco.
3) L'affidamento genitoriale della figlia minorenne continuerà ad Per_1 essere condiviso e la stessa continuerà a restare collocata prevalentemente presso la madre, nel domicilio che quest'ultima sceglierà.
4) A titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore
, il Sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra Per_1 Controparte_1 T_
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma – annualmente
[...] rivalutabile secondo indici ISTAT - di €. 250,00. 5) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la piccola Per_1
- individuate secondo le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del C.N.F. del 29.11.2017, che le parti dichiarano di avere visionato ed accettato e che pertanto intendono qui integralmente riportate e trascritte - saranno a carico di entrambi i genitori nella eguale misura del 50% per ciascuno.
6) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia tre Controparte_1 Per_1 volte alla settimana e, precisamente, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 del lunedì, mercoledì e venerdì, compatibilmente alla volontà ed alle esigenze della minore. Lo stesso potrà, inoltre, tenere con sé la piccola , a Per_1 settimane alterne, dalle ore 11:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica.
7) La permanenza della piccola presso la madre o presso il padre Per_1 durante le festività seguirà il criterio dell'alternanza: dunque, ad anni alterni, la figlia trascorrerà la notte del 24 dicembre con uno ed il 25 Per_1 5
dicembre con l'altro; così dicasi pure per la notte del 31 dicembre e per il giorno di Capodanno, per la domenica di Pasqua e per la pasquetta. 8) I coniugi convengono sin d'ora che, nel caso in cui il Sig. Controparte_1 sia impossibilitato a prendere e/o lasciare la figlia nei giorni stabiliti Per_1 per il diritto di visita, lo stesso potrà delegare esclusivamente un proprio parente di primo grado”.
Le condizioni statuite tra le parti appaiono congrue e conformi all'interesse della figlia minore, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di omologa.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 21.09.2018, in VI (RG), dai coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Controparte_1
a Modica (RG) l'11.10.1987 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VI dell'anno 2018, p. II, serie A, atto n. 95);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
6
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di VI ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di VI di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 30 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti