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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9833 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 15261/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15261/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 26.6.2025 celebratasi in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale isola G/8, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Scaramuzzo (c.f.
) che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto introduttivo C.F._2 del presente giudizio RICORRENTE CONTRO (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Napoli alla via Leonardo Bianchi s.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Cuccurullo ( ), dall'avv. Rita Castaldo C.F._3 ( e dall'avv. Anna Rega ( ), giusta procura in calce C.F._4 C.F._5 alla comparsa di costituzione e risposta in sostituzione del precedente procuratore e con questi elettivamente domiciliata in Napoli alla via L. Bianchi RESISTENTE
Oggetto: responsabilità professionale Conclusioni: all'udienza del 26.6.2025, svolta in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11.7.2023, Parte_1 proponeva domanda risarcitoria nei confronti dell' per i Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. A sostegno della domanda, in particolare, la ricorrente deduceva:
- che, in data 13.5.2019, a seguito di un trauma della strada, veniva trasportata presso il pronto soccorso del C.T.O. di Napoli, ove, a seguito di esami RX di gamba e caviglia destra, veniva ricoverata con diagnosi di “frattura biossea gamba dx”;
pagina 1 di 8 - che, nel corso della degenza, veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione incruenta e di stabilizzazione con fissatore esterno per una frattura biossea III distale gamba destra;
- che, a seguito di successivi controlli clinici e strumentali eseguiti fino al 14.10.2019, veniva evidenziato: “postumi di frattura spiroide del terzo distale della tibia, in trattamento con fissatori esterni;
lieve diastasi dei monconi. Frammenti in via di consolidazione. Postumi consolidati di frattura epifisaria prossimale della fibula. Osteopenia. (…)”;
- che, dall'8 al 12.11.2019, veniva nuovamente ricoverata presso la struttura sanitaria resistente, per la rimozione del fissatore esterno;
- che, soltanto in data 30.11.2020, con la visita neurochirurgica del Prof. , si Persona_1 evidenziava: “flogosi perimalleolare a destra esito di pregressa frattura trattata due anni or sono: occorre controllo infettivologico...”;
- che, per questo motivo, in data 1.2.2021, si sottoponeva a visita infettivologica specialistica la quale evidenziava: “osteomielite cronica tibia e perone dx in esito di frattura tibia e perone dx post traumatica trattata con posizionamento di FE. Trauma maggio 2019 sottoposta a trattamento chirurgico con FE per 6 mesi. Dopo rimozione della FE apertura recidivante di fistola cutanea secernente criterio maggiore di diagnosi di infezione ossea con sospetto sequestro osseo radiografico. (…)”;
- che, dopo aver effettuato una RM gamba destra (in data 18.2.2021), si ricoverava presso l' . Cardarelli” di Napoli, ove l'esame microbiologico del 13.5.2021 mostrava: CP_2
“sviluppo di MO ER. Sensibile a: Meropenem, Colistina, Piperacillina / Tazobactam”;
- che la visita ortopedica del 18.5.2021, presso il medesimo nosocomio, evidenziava:
“osteomielite tibia distale post traumatica. Positività di prelievi per MO resistenti. Valutazione infettivologica per terapia antibiotica. Rimozione punti sutura”;
- che, successivamente, si sottoponeva ad altre visite infettivologiche, in base alle quali si evidenziava: “...edema della caviglia destra. Dolore altalenante al carico e a riposo. Da osservare nel tempo per possibile recidiva di infezione ossea con ripresa clinica. (…)”;
- che, per tali motivi, la ricorrente proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c., nell'ambito del procedimento n. 11264/2022 R.G., al fine di accertare le responsabilità professionali dei sanitari del nosocomio resistente e di quantificare l'entità dei danni dalla stessa subiti. Tanto premesso, la ricorrente lamentava la sussistenza di un rilevante pregiudizio alla sua salute, contestando, nella fattispecie, l'omessa tutela della asepsi operatoria e perioperatoria. Invero, non veniva documentata in cartella clinica l'applicazione dei protocolli previsti e la regolare concretizzazione di tutti i comportamenti utili al fine di scongiurare eventi avversi di natura infettiva. Non si rinvenivano, inoltre, prove di attuazione di protocolli diretti all'applicazione, al monitoraggio, all'aggiornamento e alla verifica di corrette pratiche di prevenzione delle infezioni ospedaliere. La ricorrente contestava, altresì, le risultanze della CTU in ordine alla quantificazione del danno biologico, sicché chiedeva convocarsi a chiarimenti i CCTTUU. Ciò posto, chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali, a titolo di danno biologico differenziale e di danno morale, nonché quelli patrimoniali, per spese mediche sostenute. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente Controparte_1
la quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese.
[...] In particolare, la struttura sanitaria resistente eccepiva:
pagina 2 di 8 - che la “fuoriuscita di materiale purulento dai punti di applicazione delle fisches del fissatore esterno dopo la rimozione dei mezzi di sintesi” non trovava alcun conforto documentale;
- che mancava in atti qualsiasi certificazione clinica successiva al mese di novembre 2019 che confermasse le contestazioni di parte ricorrente;
- che l'assenza di infezioni nel sito chirurgico era confermata anche dagli esami ematologici effettuati a novembre 2019, i quali, invece, escludevano un'infezione in atto;
- che, soltanto al successivo controllo clinico del novembre 2020 (e, quindi, 11 mesi dopo la visita effettuata nel mese di gennaio), veniva richiesto, per la prima volta, un controllo infettivologico, con il quale si evidenziava poi la presenza di una “osteomielite cronica tibia e perone destro in esito di frattura tibia e perone destro post traumatica trattata con posizionamento di FE”;
- che un successivo esame RMN della tibia destra mostrava la presenza di due focolai osteomielitici contigui, tanto che la paziente veniva sottoposta a toilette chirurgica con esame microbiologico positivo per pseudomonas sturzeri;
- che anche la contestazione della controparte riferentesi al “ritardo di consolidazione del focolaio di frattura” non risultava opportunamente documentata, laddove la paziente aveva un ritardo di consolidazione - complicanza a genesi multifattoriale di qualsivoglia frattura - ma già a dicembre 2019 si registrava “discreta mineralizzazione di callo osseo riparativo”;
- che vi era un sostanziale silenzio clinico da gennaio 2020 (epoca in cui la ricorrente veniva dichiarata “guarita con postumi da valutare in sede medico legale”) e il successivo novembre 2021, allorquando, per la prima volta, si delineava la necessità di procedere ad un esame infettivologico, poi effettuato nel febbraio 2021. Ciò posto, considerato che, durante il ricovero presso l' alla paziente Controparte_3 non veniva diagnosticata alcuna infezione, la resistente evidenziava l'insussistenza di un nesso causale fra la condotta tenuta dagli operatori sanitari fino al mese di maggio 2019 e quanto poi successivamente refertato, a partire da novembre 2020. Pertanto, chiedeva di riconvocare i CCTTUU a chiarimenti e, comunque, di rigettare la domanda di parte ricorrente. Quindi, convocati a chiarimenti i consulenti tecnici di ufficio, la causa veniva rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26.6.2025, che si celebrava nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
2. La richiesta di risarcimento postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dei sanitari della resistente presso la quale la ricorrente Controparte_1 si ricoverava per essere sottoposta a un intervento chirurgico di Parte_1 riduzione incruenta e di stabilizzazione con fissatore esterno per una frattura biossea III distale gamba destra. A seguito del predetto intervento chirurgico, si verificava una fuoriuscita di materiale purulento dai punti di applicazione delle fiches del fissatore esterno dopo la rimozione dei mezzi di sintesi,
pagina 3 di 8 con apertura recidivante di fistola cutanea secernente e un ritardo di consolidazione del focolaio di frattura. Ai sanitari dell'azienda ospedaliera resistente, la ricorrente imputa una condotta censurabile consistente:
- nella mancata tutela della asepsi operatoria e perioperatoria della paziente;
- nella mancata documentazione in cartella clinica dell'applicazione dei protocolli previsti e la regolare concretizzazione di tutti i comportamenti utili al fine di scongiurare eventi avversi di natura infettiva. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, dunque, la contrazione dell'infezione nosocomiale sarebbe riconducibile a condizioni organizzative del nosocomio, essendo compito dello stesso mettere in atto, concretamente, tutte le manovre profilattiche idonee a minimizzare il rischio di infezione della paziente. A seguito di tale inadeguato trattamento, sarebbero derivati alla ricorrente una spiccata algia, un deficit funzionale della caviglia destra, con residua eterometria degli arti inferiori di circa 2 cm, una marcata limitazione funzionale della tibio-tarsica e una deambulazione possibile solo per brevi tratti, con marcata zoppia. Ciò posto, occorre allora esaminare nel merito la condotta denunciata nel ricorso introduttivo, costituente allegazione dell'inadempimento extracontrattuale addebitato ai sanitari del nosocomio resistente, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare i danni come lamentati della ricorrente. Pertanto, attingendo all'elaborato dei CCTTUU, espletato nel corso del procedimento ante causam, dott.ssa , specialista in medicina legale, e dott. , Persona_2 Persona_3 specialista in ortopedia, si legge quanto segue:
“La valutazione richiestaci si riferisce alla genesi della infezione dei tramiti delle due fiches distali del fissatore esterno impiantato nel maggio 2019 presso il C.T.O. di Napoli, considerato che non sono mosse contestazioni né sulla progettazione né sulla esecuzione della procedura chirurgica. In proposito bisogna dire che se è vero quanto asserito dalla odierna resistente relativamente alla osservazione dei principi di prevenzione delle infezioni del sito chirurgico, della scarsa invasività e quindi della altrettanto scarsa potenzialità infettiva di un intervento chirurgico a cielo chiuso e della difficoltà di riconoscere il nesso di causalità tra la procedura chirurgica e la tardiva osteomielite, è altrettanto vero che l'isolamento della pseudomonas ER è altamente suggestivo, con il criterio del più probabile che non, per una infezione nosocomiale. MO ER è un batterio denitrificante non fluorescente ampiamente distribuito nell'ambiente ed è stato anche isolato come patogeno opportunista dell'uomo. Nel 1973 apparve in letteratura il primo caso ben documentato di infezione da Si trattava di una Persona_4 frattura da pseudoartrosi di una tibia. Da allora, alcuni casi di P. ER sono state riportate infezioni in associazione a batteriemia/setticemia: infezione ossea, cioè infezione da frattura, infezione articolare, osteomielite o artrite. Solo due dei suddetti casi hanno provocato la morte. Ciò riflette il grado di virulenza relativamente basso di P. ER. E' interessante notare che quasi tutti i pazienti con le summenzionate infezioni da P. ER presentavano uno o più dei seguenti fattori di rischio predisponenti: malattia di base, precedente intervento chirurgico (che implica probabile acquisizione nosocomiale), precedente trauma o infezione cutanea e immunocompromissione. Solo due casi non presentavano nessuno di questi fattori di rischio noti: un uomo con osteomielite vertebrale e un bambino di 4 anni con polmonite ed empiema. P. ER è ubiquitario anche negli ambienti ospedalieri e questa specie potrebbe essere
pagina 4 di 8 considerata un patogeno opportunista ma raro. I test di sensibilità per diversi antibiotici sono stati eseguiti in quasi tutti i casi clinici e epidemiologici sopra menzionati. Quasi tutti gli studi che hanno coinvolto diversi antibiotici e specie batteriche hanno mostrato che P. era Per_4 sensibile a molti più antibiotici rispetto a P. aeruginosa. La sua specie più strettamente correlata è un noto patogeno umano. La sua maggiore sensibilità è stata spiegata dalla sua ridotta presenza in ambienti clinici e, di conseguenza, dalla sua minore esposizione agli antibiotici. Nel caso specifico quindi la multiresistenza rende ragione della definizione di infezione nosocomiale. D'altra parte, è doveroso sottolineare che è trascorso un lunghissimo periodo di tempo tra la comparsa della infezione e il ricorso della paziente alle opportune indagini cliniche e strumentali e alla conseguente terapia, il che ha certamente contribuito al coinvolgimento osseo nel processo infettivo, verosimilmente iniziato nei tessuti molli e alla cronicizzazione dello stesso.
I CCTTUU, quindi, hanno concluso nei seguenti termini:
“In sintesi, l'infezione nosocomiale ha condizionato l'evoluzione della lesione fino al concretizzarsi dei postumi odierni consistenti in persistenza di modesta quota di focolaio osteomalacico in esiti anatomo- funzionali moderati di frattura spiroide del terzo medio- distale di tibia e di epifisi prossimale del perone di destra trattata con riduzione e sintesi con fissatori esterni poi rimossi e complicatasi con processo infettivo trattato con debridment chirurgico. Il quadro esitale globalmente considerato è da valutarsi con un tasso di danno biologico del 15% (quindici per cento) in analogia a quanto previsto dai classici baremes valutativi con particolare riferimento alle Linee Guida per la Valutazione Medico Legale del Danno alla Persona in Ambito Civilistico formulate dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (ed. Giuffrè 2016) con riguardo alle seguenti voci in analogia proporzionale:
- Esiti di osteomielite sub-clinica allorquando si riconosce un quadro apprezzabile solo agli accertamenti strumentali e colturali su campioni biologici --- 3-5%;
- Esiti di frattura biossea di gamba trattata chirurgicamente con persistenza di mezzi di sintesi
----- 6-8%;
- Limitazione dei movimenti della tibio tarsica con escursione articolare possibile per 1/3 ----- 3-5%;
- Accorciamento arto inferiore tra 2 e 8 cm ---- 3-15% E così la valutazione del danno composito consente di pervenire al valore sopra riportato anche in considerazione del minimo rischio di riaccensione del processo. Alla medesima valutazione si giungerebbe anche in analogia proporzionale alla voce prevista nella medesima tabella per gli esiti in pseudoartrosi di frattura biossea della gamba per cui è previsto range del 15-20% in base alla gravità del quadro anatomo-patologico funzionale. Nel caso in oggetto, attese le disfunzionalità rilevate è possibile attestarsi sul limite minimo del range. Dal valore va ovviamente sottratto l'esito della sola frattura trattata chirurgicamente in assenza della complicanza condizionante un valore dell'8% che consente di pervenire ad un danno risarcibile quale plus iatrogeno (dal 9 al 15%) del 7% (sette per cento). Non prevedibile un plus equitativo valutativo per una eventuale personalizzazione del danno non essendo dimostrate particolari attività anche solo a scopo ludico esercitate dal soggetto per cui la generica incidenza sulle attività che prevedono deambulazione prolungata, o la corsa o il massimo carico è da ritenersi compresa nella valutazione del danno biologico intesa come globale danno alla persona.
pagina 5 di 8 Altre forme di danno non patrimoniale si rimandano alle opportune competenze. Si riconoscerà poi un danno temporaneo differenziale di 2 giorni al totale, relativi al ricovero presso il Cardarelli, di 12 mesi al 50% e di ulteriori 12 mesi al 25% (a partire dall'1/2/21). Non documentate spese”.
Ebbene, in base alla relazione peritale, le cui considerazioni medico-legali appaiono condivisibili, in quanto sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente che viene, pertanto, fatto proprio anche da questo Giudice, può serenamente concludersi che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari dell' sarebbero, dunque, consistite nella mancata Controparte_3 prevenzione dell'infezione nosocomiale, la quale avrebbe condizionato l'evoluzione della lesione occorsa alla paziente. Ciò detto, deve precisarsi che le conclusioni dei CCTTUU sono state fermamente contestate dalla difesa della ricorrente nel ricorso introduttivo, con riferimento Parte_1 all'inadeguata considerazione, ai fini medico legali, della “deambulazione assistita con un bastone, con l'arto inferiore destro che tende alla extrarotazione, con il piede in appoggio completo, laddove, senza appoggio, la paziente carica solo sul tallone”. Pertanto, con ordinanza resa all'udienza del 18.12.2023, il Giudice invitava i CCTTUU a rendere gli opportuni chiarimenti. Senonché, deve darsi atto che, anche in sede di chiarimenti, gli ausiliari tecnici di ufficio hanno confermato le conclusioni già rassegnate nella relazione peritale, ritenendo che: “tale quadro, descritto nell'esame clinico, non è certamente espressione di un danno organico, bensì un atteggiamento “di difesa”, evidentemente memorizzato dalla paziente nella fase post-operatoria. Questo è facilmente dimostrabile innanzitutto perché la extrarotazione del piede nella deambulazione è una condizione determinata dall'anca, non dal complesso gamba, caviglia, piede interessato dal trauma in esame, poi perché l'appoggio sul tallone dovrebbe essere espressione di una rigidità in talismo del piede, laddove l'esame clinico evidenzia che vi è una riduzione di 15° della flessione plantare, rispetto ai 40° fisiologici, e d'altra parte, se vi fosse una alterazione anatomica, la paziente non potrebbe avere un appoggio corretto neanche nella deambulazione assistita. In definitiva, si ribadisce che il particolare aspetto descritto rappresentativo solo di un atteggiamento non è da considerare un aspetto valutabile come eccedente il tasso già espresso, per cui si conferma quanto già riportato nel nostro elaborato di consulenza”.
Alla luce di quanto sopra, quindi, si ritiene accertata la responsabilità della resistente
[...] er il pregiudizio alla salute occorso alla ricorrente. Controparte_1
Del resto, anche in sede di osservazioni tecniche di parte ex art. 195 comma 3 c.p.c., i consulenti di parte, dott. per la parte ricorrente, e dott.ri e Persona_5 Persona_6 CP_4 per la parte resistente, hanno mosso critiche alla CTU, che hanno trovato però precisa e
[...] puntuale risposta nell'elaborato peritale, il quale, si ripete, appare coerente, esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio.
3. Venendo alla liquidazione dei danni non patrimoniali, deve dirsi che le considerazioni medico- legali contenute nella CTU, in ordine alla valutazione del danno biologico differenziale patito dalla ricorrente, appaiono pienamente condivisibili, in quanto ben Parte_1 argomentate e sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente.
pagina 6 di 8 In questa sede, pertanto, deve procedersi alla liquidazione e quantificazione “per differenza” del danno iatrogeno, isolando la quota di danno che sarebbe comunque conseguita nel distretto anatomico interessato per effetto della patologia di base anche in caso di perfetto trattamento sanitario eseguito a regola d'arte, sottraendolo a quello globale riscontrabile all'attualità. Condividendo quanto precisato al riguardo in CTU, si stima pari all' 8% l'invalidità che sarebbe residuata nel distretto anatomico anche in assenza di ritardi e, invece, pari al 15% l'invalidità globale effettiva riscontrata sulla paziente, secondo i comuni baremes di valutazione medico legale. Ne deriva che il danno iatrogeno può essere quindi valutato nella misura del 7% (pari a 15% - 8%
- 7%). Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno, tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età della paziente (64 anni all'epoca dell'intervento chirurgico del 16.5.2019). Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno permanente come sopra identificato deve essere liquidato in € 20.591,00 (€ 32.998,00, pari all'invalidità complessiva del 15% - € 12.407,00, pari all'invalidità attendibile in assenza di complicanza dell'8%). A ciò va aggiunto il danno da invalidità temporanea parziale, che gli ausiliari tecnici di ufficio hanno quantificato in una ITT per 2 giorni, una ITP al 50% per 12 mesi e una ITP al 25% per 12 mesi, pari a € 31.280,00. Il danno complessivamente risarcibile è dunque pari ad € 51.871,00 (€ 20.591,00 per l'invalidità permanente differenziale + € 31.280,00 per l'invalidità temporanea). Alcun risarcimento va riconosciuto a titolo di danno morale, atteso che, sul punto, non è stato fornito alcun elemento a fini probatori. Alla ricorrente compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (maggio 2019) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da maggio 2019 sino alla pubblicazione della presente sentenza. Nessun risarcimento è dovuto a titolo di danno patrimoniale per spese mediche, atteso che le stesse non sono state in alcun modo documentate. In conclusione, quindi, la resistente deve essere Controparte_1 condannata a risarcire in favore della ricorrente, la complessiva Parte_1 somma di € 51.871,00 (cinquantunomilaottocentosettantuno/00).
4. Le spese di lite della ricorrente, ivi incluse quelle di CTU relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis cpc (liquidate con separato decreto in seno a tale procedimento) e di CTP (forfettariamente determinate in € 1.000,00 onnicomprensive), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte resistente nella misura liquidata in dispositivo. In proposito, deve precisarsi che la liquidazione dei compensi professionali del procuratore per il presente giudizio di merito è stata operata con espunzione della sola fase conclusionale (che risulta mancante in ragione del rito sommario prescelto).
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda formulata da e, per Parte_1
l'effetto, condanna la resistente al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma di € 51.871,00 (cinquantunomilaottocento- settantuno/00), a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di maggio 2019 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite del procedimento ante causam, che si liquidano Parte_1 in € 2.800,00 a titolo di esborsi (importo nel quale sono ricomprese, tra l'altro, le spese di CTU e quelle di CTP), nonché in € 3.056,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in € Parte_1 840,00 a titolo di esborsi, nonché in € 4.711,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., già liquidate con separato decreto nel procedimento ante causam, a carico della resistente
[...]
Controparte_1
Napoli, 30/10/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15261/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 26.6.2025 celebratasi in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale isola G/8, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Scaramuzzo (c.f.
) che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto introduttivo C.F._2 del presente giudizio RICORRENTE CONTRO (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Napoli alla via Leonardo Bianchi s.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Cuccurullo ( ), dall'avv. Rita Castaldo C.F._3 ( e dall'avv. Anna Rega ( ), giusta procura in calce C.F._4 C.F._5 alla comparsa di costituzione e risposta in sostituzione del precedente procuratore e con questi elettivamente domiciliata in Napoli alla via L. Bianchi RESISTENTE
Oggetto: responsabilità professionale Conclusioni: all'udienza del 26.6.2025, svolta in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11.7.2023, Parte_1 proponeva domanda risarcitoria nei confronti dell' per i Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. A sostegno della domanda, in particolare, la ricorrente deduceva:
- che, in data 13.5.2019, a seguito di un trauma della strada, veniva trasportata presso il pronto soccorso del C.T.O. di Napoli, ove, a seguito di esami RX di gamba e caviglia destra, veniva ricoverata con diagnosi di “frattura biossea gamba dx”;
pagina 1 di 8 - che, nel corso della degenza, veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione incruenta e di stabilizzazione con fissatore esterno per una frattura biossea III distale gamba destra;
- che, a seguito di successivi controlli clinici e strumentali eseguiti fino al 14.10.2019, veniva evidenziato: “postumi di frattura spiroide del terzo distale della tibia, in trattamento con fissatori esterni;
lieve diastasi dei monconi. Frammenti in via di consolidazione. Postumi consolidati di frattura epifisaria prossimale della fibula. Osteopenia. (…)”;
- che, dall'8 al 12.11.2019, veniva nuovamente ricoverata presso la struttura sanitaria resistente, per la rimozione del fissatore esterno;
- che, soltanto in data 30.11.2020, con la visita neurochirurgica del Prof. , si Persona_1 evidenziava: “flogosi perimalleolare a destra esito di pregressa frattura trattata due anni or sono: occorre controllo infettivologico...”;
- che, per questo motivo, in data 1.2.2021, si sottoponeva a visita infettivologica specialistica la quale evidenziava: “osteomielite cronica tibia e perone dx in esito di frattura tibia e perone dx post traumatica trattata con posizionamento di FE. Trauma maggio 2019 sottoposta a trattamento chirurgico con FE per 6 mesi. Dopo rimozione della FE apertura recidivante di fistola cutanea secernente criterio maggiore di diagnosi di infezione ossea con sospetto sequestro osseo radiografico. (…)”;
- che, dopo aver effettuato una RM gamba destra (in data 18.2.2021), si ricoverava presso l' . Cardarelli” di Napoli, ove l'esame microbiologico del 13.5.2021 mostrava: CP_2
“sviluppo di MO ER. Sensibile a: Meropenem, Colistina, Piperacillina / Tazobactam”;
- che la visita ortopedica del 18.5.2021, presso il medesimo nosocomio, evidenziava:
“osteomielite tibia distale post traumatica. Positività di prelievi per MO resistenti. Valutazione infettivologica per terapia antibiotica. Rimozione punti sutura”;
- che, successivamente, si sottoponeva ad altre visite infettivologiche, in base alle quali si evidenziava: “...edema della caviglia destra. Dolore altalenante al carico e a riposo. Da osservare nel tempo per possibile recidiva di infezione ossea con ripresa clinica. (…)”;
- che, per tali motivi, la ricorrente proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c., nell'ambito del procedimento n. 11264/2022 R.G., al fine di accertare le responsabilità professionali dei sanitari del nosocomio resistente e di quantificare l'entità dei danni dalla stessa subiti. Tanto premesso, la ricorrente lamentava la sussistenza di un rilevante pregiudizio alla sua salute, contestando, nella fattispecie, l'omessa tutela della asepsi operatoria e perioperatoria. Invero, non veniva documentata in cartella clinica l'applicazione dei protocolli previsti e la regolare concretizzazione di tutti i comportamenti utili al fine di scongiurare eventi avversi di natura infettiva. Non si rinvenivano, inoltre, prove di attuazione di protocolli diretti all'applicazione, al monitoraggio, all'aggiornamento e alla verifica di corrette pratiche di prevenzione delle infezioni ospedaliere. La ricorrente contestava, altresì, le risultanze della CTU in ordine alla quantificazione del danno biologico, sicché chiedeva convocarsi a chiarimenti i CCTTUU. Ciò posto, chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali, a titolo di danno biologico differenziale e di danno morale, nonché quelli patrimoniali, per spese mediche sostenute. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente Controparte_1
la quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese.
[...] In particolare, la struttura sanitaria resistente eccepiva:
pagina 2 di 8 - che la “fuoriuscita di materiale purulento dai punti di applicazione delle fisches del fissatore esterno dopo la rimozione dei mezzi di sintesi” non trovava alcun conforto documentale;
- che mancava in atti qualsiasi certificazione clinica successiva al mese di novembre 2019 che confermasse le contestazioni di parte ricorrente;
- che l'assenza di infezioni nel sito chirurgico era confermata anche dagli esami ematologici effettuati a novembre 2019, i quali, invece, escludevano un'infezione in atto;
- che, soltanto al successivo controllo clinico del novembre 2020 (e, quindi, 11 mesi dopo la visita effettuata nel mese di gennaio), veniva richiesto, per la prima volta, un controllo infettivologico, con il quale si evidenziava poi la presenza di una “osteomielite cronica tibia e perone destro in esito di frattura tibia e perone destro post traumatica trattata con posizionamento di FE”;
- che un successivo esame RMN della tibia destra mostrava la presenza di due focolai osteomielitici contigui, tanto che la paziente veniva sottoposta a toilette chirurgica con esame microbiologico positivo per pseudomonas sturzeri;
- che anche la contestazione della controparte riferentesi al “ritardo di consolidazione del focolaio di frattura” non risultava opportunamente documentata, laddove la paziente aveva un ritardo di consolidazione - complicanza a genesi multifattoriale di qualsivoglia frattura - ma già a dicembre 2019 si registrava “discreta mineralizzazione di callo osseo riparativo”;
- che vi era un sostanziale silenzio clinico da gennaio 2020 (epoca in cui la ricorrente veniva dichiarata “guarita con postumi da valutare in sede medico legale”) e il successivo novembre 2021, allorquando, per la prima volta, si delineava la necessità di procedere ad un esame infettivologico, poi effettuato nel febbraio 2021. Ciò posto, considerato che, durante il ricovero presso l' alla paziente Controparte_3 non veniva diagnosticata alcuna infezione, la resistente evidenziava l'insussistenza di un nesso causale fra la condotta tenuta dagli operatori sanitari fino al mese di maggio 2019 e quanto poi successivamente refertato, a partire da novembre 2020. Pertanto, chiedeva di riconvocare i CCTTUU a chiarimenti e, comunque, di rigettare la domanda di parte ricorrente. Quindi, convocati a chiarimenti i consulenti tecnici di ufficio, la causa veniva rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26.6.2025, che si celebrava nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
2. La richiesta di risarcimento postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dei sanitari della resistente presso la quale la ricorrente Controparte_1 si ricoverava per essere sottoposta a un intervento chirurgico di Parte_1 riduzione incruenta e di stabilizzazione con fissatore esterno per una frattura biossea III distale gamba destra. A seguito del predetto intervento chirurgico, si verificava una fuoriuscita di materiale purulento dai punti di applicazione delle fiches del fissatore esterno dopo la rimozione dei mezzi di sintesi,
pagina 3 di 8 con apertura recidivante di fistola cutanea secernente e un ritardo di consolidazione del focolaio di frattura. Ai sanitari dell'azienda ospedaliera resistente, la ricorrente imputa una condotta censurabile consistente:
- nella mancata tutela della asepsi operatoria e perioperatoria della paziente;
- nella mancata documentazione in cartella clinica dell'applicazione dei protocolli previsti e la regolare concretizzazione di tutti i comportamenti utili al fine di scongiurare eventi avversi di natura infettiva. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, dunque, la contrazione dell'infezione nosocomiale sarebbe riconducibile a condizioni organizzative del nosocomio, essendo compito dello stesso mettere in atto, concretamente, tutte le manovre profilattiche idonee a minimizzare il rischio di infezione della paziente. A seguito di tale inadeguato trattamento, sarebbero derivati alla ricorrente una spiccata algia, un deficit funzionale della caviglia destra, con residua eterometria degli arti inferiori di circa 2 cm, una marcata limitazione funzionale della tibio-tarsica e una deambulazione possibile solo per brevi tratti, con marcata zoppia. Ciò posto, occorre allora esaminare nel merito la condotta denunciata nel ricorso introduttivo, costituente allegazione dell'inadempimento extracontrattuale addebitato ai sanitari del nosocomio resistente, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare i danni come lamentati della ricorrente. Pertanto, attingendo all'elaborato dei CCTTUU, espletato nel corso del procedimento ante causam, dott.ssa , specialista in medicina legale, e dott. , Persona_2 Persona_3 specialista in ortopedia, si legge quanto segue:
“La valutazione richiestaci si riferisce alla genesi della infezione dei tramiti delle due fiches distali del fissatore esterno impiantato nel maggio 2019 presso il C.T.O. di Napoli, considerato che non sono mosse contestazioni né sulla progettazione né sulla esecuzione della procedura chirurgica. In proposito bisogna dire che se è vero quanto asserito dalla odierna resistente relativamente alla osservazione dei principi di prevenzione delle infezioni del sito chirurgico, della scarsa invasività e quindi della altrettanto scarsa potenzialità infettiva di un intervento chirurgico a cielo chiuso e della difficoltà di riconoscere il nesso di causalità tra la procedura chirurgica e la tardiva osteomielite, è altrettanto vero che l'isolamento della pseudomonas ER è altamente suggestivo, con il criterio del più probabile che non, per una infezione nosocomiale. MO ER è un batterio denitrificante non fluorescente ampiamente distribuito nell'ambiente ed è stato anche isolato come patogeno opportunista dell'uomo. Nel 1973 apparve in letteratura il primo caso ben documentato di infezione da Si trattava di una Persona_4 frattura da pseudoartrosi di una tibia. Da allora, alcuni casi di P. ER sono state riportate infezioni in associazione a batteriemia/setticemia: infezione ossea, cioè infezione da frattura, infezione articolare, osteomielite o artrite. Solo due dei suddetti casi hanno provocato la morte. Ciò riflette il grado di virulenza relativamente basso di P. ER. E' interessante notare che quasi tutti i pazienti con le summenzionate infezioni da P. ER presentavano uno o più dei seguenti fattori di rischio predisponenti: malattia di base, precedente intervento chirurgico (che implica probabile acquisizione nosocomiale), precedente trauma o infezione cutanea e immunocompromissione. Solo due casi non presentavano nessuno di questi fattori di rischio noti: un uomo con osteomielite vertebrale e un bambino di 4 anni con polmonite ed empiema. P. ER è ubiquitario anche negli ambienti ospedalieri e questa specie potrebbe essere
pagina 4 di 8 considerata un patogeno opportunista ma raro. I test di sensibilità per diversi antibiotici sono stati eseguiti in quasi tutti i casi clinici e epidemiologici sopra menzionati. Quasi tutti gli studi che hanno coinvolto diversi antibiotici e specie batteriche hanno mostrato che P. era Per_4 sensibile a molti più antibiotici rispetto a P. aeruginosa. La sua specie più strettamente correlata è un noto patogeno umano. La sua maggiore sensibilità è stata spiegata dalla sua ridotta presenza in ambienti clinici e, di conseguenza, dalla sua minore esposizione agli antibiotici. Nel caso specifico quindi la multiresistenza rende ragione della definizione di infezione nosocomiale. D'altra parte, è doveroso sottolineare che è trascorso un lunghissimo periodo di tempo tra la comparsa della infezione e il ricorso della paziente alle opportune indagini cliniche e strumentali e alla conseguente terapia, il che ha certamente contribuito al coinvolgimento osseo nel processo infettivo, verosimilmente iniziato nei tessuti molli e alla cronicizzazione dello stesso.
I CCTTUU, quindi, hanno concluso nei seguenti termini:
“In sintesi, l'infezione nosocomiale ha condizionato l'evoluzione della lesione fino al concretizzarsi dei postumi odierni consistenti in persistenza di modesta quota di focolaio osteomalacico in esiti anatomo- funzionali moderati di frattura spiroide del terzo medio- distale di tibia e di epifisi prossimale del perone di destra trattata con riduzione e sintesi con fissatori esterni poi rimossi e complicatasi con processo infettivo trattato con debridment chirurgico. Il quadro esitale globalmente considerato è da valutarsi con un tasso di danno biologico del 15% (quindici per cento) in analogia a quanto previsto dai classici baremes valutativi con particolare riferimento alle Linee Guida per la Valutazione Medico Legale del Danno alla Persona in Ambito Civilistico formulate dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (ed. Giuffrè 2016) con riguardo alle seguenti voci in analogia proporzionale:
- Esiti di osteomielite sub-clinica allorquando si riconosce un quadro apprezzabile solo agli accertamenti strumentali e colturali su campioni biologici --- 3-5%;
- Esiti di frattura biossea di gamba trattata chirurgicamente con persistenza di mezzi di sintesi
----- 6-8%;
- Limitazione dei movimenti della tibio tarsica con escursione articolare possibile per 1/3 ----- 3-5%;
- Accorciamento arto inferiore tra 2 e 8 cm ---- 3-15% E così la valutazione del danno composito consente di pervenire al valore sopra riportato anche in considerazione del minimo rischio di riaccensione del processo. Alla medesima valutazione si giungerebbe anche in analogia proporzionale alla voce prevista nella medesima tabella per gli esiti in pseudoartrosi di frattura biossea della gamba per cui è previsto range del 15-20% in base alla gravità del quadro anatomo-patologico funzionale. Nel caso in oggetto, attese le disfunzionalità rilevate è possibile attestarsi sul limite minimo del range. Dal valore va ovviamente sottratto l'esito della sola frattura trattata chirurgicamente in assenza della complicanza condizionante un valore dell'8% che consente di pervenire ad un danno risarcibile quale plus iatrogeno (dal 9 al 15%) del 7% (sette per cento). Non prevedibile un plus equitativo valutativo per una eventuale personalizzazione del danno non essendo dimostrate particolari attività anche solo a scopo ludico esercitate dal soggetto per cui la generica incidenza sulle attività che prevedono deambulazione prolungata, o la corsa o il massimo carico è da ritenersi compresa nella valutazione del danno biologico intesa come globale danno alla persona.
pagina 5 di 8 Altre forme di danno non patrimoniale si rimandano alle opportune competenze. Si riconoscerà poi un danno temporaneo differenziale di 2 giorni al totale, relativi al ricovero presso il Cardarelli, di 12 mesi al 50% e di ulteriori 12 mesi al 25% (a partire dall'1/2/21). Non documentate spese”.
Ebbene, in base alla relazione peritale, le cui considerazioni medico-legali appaiono condivisibili, in quanto sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente che viene, pertanto, fatto proprio anche da questo Giudice, può serenamente concludersi che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari dell' sarebbero, dunque, consistite nella mancata Controparte_3 prevenzione dell'infezione nosocomiale, la quale avrebbe condizionato l'evoluzione della lesione occorsa alla paziente. Ciò detto, deve precisarsi che le conclusioni dei CCTTUU sono state fermamente contestate dalla difesa della ricorrente nel ricorso introduttivo, con riferimento Parte_1 all'inadeguata considerazione, ai fini medico legali, della “deambulazione assistita con un bastone, con l'arto inferiore destro che tende alla extrarotazione, con il piede in appoggio completo, laddove, senza appoggio, la paziente carica solo sul tallone”. Pertanto, con ordinanza resa all'udienza del 18.12.2023, il Giudice invitava i CCTTUU a rendere gli opportuni chiarimenti. Senonché, deve darsi atto che, anche in sede di chiarimenti, gli ausiliari tecnici di ufficio hanno confermato le conclusioni già rassegnate nella relazione peritale, ritenendo che: “tale quadro, descritto nell'esame clinico, non è certamente espressione di un danno organico, bensì un atteggiamento “di difesa”, evidentemente memorizzato dalla paziente nella fase post-operatoria. Questo è facilmente dimostrabile innanzitutto perché la extrarotazione del piede nella deambulazione è una condizione determinata dall'anca, non dal complesso gamba, caviglia, piede interessato dal trauma in esame, poi perché l'appoggio sul tallone dovrebbe essere espressione di una rigidità in talismo del piede, laddove l'esame clinico evidenzia che vi è una riduzione di 15° della flessione plantare, rispetto ai 40° fisiologici, e d'altra parte, se vi fosse una alterazione anatomica, la paziente non potrebbe avere un appoggio corretto neanche nella deambulazione assistita. In definitiva, si ribadisce che il particolare aspetto descritto rappresentativo solo di un atteggiamento non è da considerare un aspetto valutabile come eccedente il tasso già espresso, per cui si conferma quanto già riportato nel nostro elaborato di consulenza”.
Alla luce di quanto sopra, quindi, si ritiene accertata la responsabilità della resistente
[...] er il pregiudizio alla salute occorso alla ricorrente. Controparte_1
Del resto, anche in sede di osservazioni tecniche di parte ex art. 195 comma 3 c.p.c., i consulenti di parte, dott. per la parte ricorrente, e dott.ri e Persona_5 Persona_6 CP_4 per la parte resistente, hanno mosso critiche alla CTU, che hanno trovato però precisa e
[...] puntuale risposta nell'elaborato peritale, il quale, si ripete, appare coerente, esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio.
3. Venendo alla liquidazione dei danni non patrimoniali, deve dirsi che le considerazioni medico- legali contenute nella CTU, in ordine alla valutazione del danno biologico differenziale patito dalla ricorrente, appaiono pienamente condivisibili, in quanto ben Parte_1 argomentate e sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente.
pagina 6 di 8 In questa sede, pertanto, deve procedersi alla liquidazione e quantificazione “per differenza” del danno iatrogeno, isolando la quota di danno che sarebbe comunque conseguita nel distretto anatomico interessato per effetto della patologia di base anche in caso di perfetto trattamento sanitario eseguito a regola d'arte, sottraendolo a quello globale riscontrabile all'attualità. Condividendo quanto precisato al riguardo in CTU, si stima pari all' 8% l'invalidità che sarebbe residuata nel distretto anatomico anche in assenza di ritardi e, invece, pari al 15% l'invalidità globale effettiva riscontrata sulla paziente, secondo i comuni baremes di valutazione medico legale. Ne deriva che il danno iatrogeno può essere quindi valutato nella misura del 7% (pari a 15% - 8%
- 7%). Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno, tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età della paziente (64 anni all'epoca dell'intervento chirurgico del 16.5.2019). Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno permanente come sopra identificato deve essere liquidato in € 20.591,00 (€ 32.998,00, pari all'invalidità complessiva del 15% - € 12.407,00, pari all'invalidità attendibile in assenza di complicanza dell'8%). A ciò va aggiunto il danno da invalidità temporanea parziale, che gli ausiliari tecnici di ufficio hanno quantificato in una ITT per 2 giorni, una ITP al 50% per 12 mesi e una ITP al 25% per 12 mesi, pari a € 31.280,00. Il danno complessivamente risarcibile è dunque pari ad € 51.871,00 (€ 20.591,00 per l'invalidità permanente differenziale + € 31.280,00 per l'invalidità temporanea). Alcun risarcimento va riconosciuto a titolo di danno morale, atteso che, sul punto, non è stato fornito alcun elemento a fini probatori. Alla ricorrente compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (maggio 2019) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da maggio 2019 sino alla pubblicazione della presente sentenza. Nessun risarcimento è dovuto a titolo di danno patrimoniale per spese mediche, atteso che le stesse non sono state in alcun modo documentate. In conclusione, quindi, la resistente deve essere Controparte_1 condannata a risarcire in favore della ricorrente, la complessiva Parte_1 somma di € 51.871,00 (cinquantunomilaottocentosettantuno/00).
4. Le spese di lite della ricorrente, ivi incluse quelle di CTU relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis cpc (liquidate con separato decreto in seno a tale procedimento) e di CTP (forfettariamente determinate in € 1.000,00 onnicomprensive), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte resistente nella misura liquidata in dispositivo. In proposito, deve precisarsi che la liquidazione dei compensi professionali del procuratore per il presente giudizio di merito è stata operata con espunzione della sola fase conclusionale (che risulta mancante in ragione del rito sommario prescelto).
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda formulata da e, per Parte_1
l'effetto, condanna la resistente al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma di € 51.871,00 (cinquantunomilaottocento- settantuno/00), a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di maggio 2019 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite del procedimento ante causam, che si liquidano Parte_1 in € 2.800,00 a titolo di esborsi (importo nel quale sono ricomprese, tra l'altro, le spese di CTU e quelle di CTP), nonché in € 3.056,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in € Parte_1 840,00 a titolo di esborsi, nonché in € 4.711,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., già liquidate con separato decreto nel procedimento ante causam, a carico della resistente
[...]
Controparte_1
Napoli, 30/10/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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