Articolo 14 della Legge 10 ottobre 1962, n. 1494
Articolo 13
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1 novembre 1962
Art. 14. (Onere finanziario)

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 24 milioni 500 mila, si provvedera', nell'esercizio 1962-63 e successivi, con riduzione per il predetto ammontare, del capitolo relativo alle spese per il funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 1 novembre 1962