Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Il giorno 24 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 8398/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Margherita Oliva, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, Controparte_1
appellata
NONCHÉ
, in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellata
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Franco Oliva, per delega avv. Margherita
Oliva
il quale precisa le conclusioni, riportandosi all'atto costitutivo, e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
nessun altro compare alle 9.48.
Il Giudice,
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all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 25.5.21, ha Controparte_1
evocato in giudizio, dinnanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Barra,
l' e la proponendo Controparte_3 Controparte_2
opposizione alla cartella di pagamento n. 07120160078708677, della somma di euro 512,19, relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica dell'anno 2011, in relazione alla quale l'opponente, sostenendone l'omessa o invalida notifica e rilevando il decorso del termine di prescrizione,
domandava accertarsi l'estinzione del credito.
Nella contumacia della si costitutiva l' Controparte_2 [...]
, eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_3
giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario e l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, per la ritualità delle notifiche eseguite.
Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 461/23, depositata il
20.1.23, rilevata la sussistenza della propria giurisdizione e, accertata, ai sensi dell'art. 5 del D. L. 953/82, l'intervenuta prescrizione triennale del credito, ha accolto l'opposizione, condannando il concessionario alla rifusione delle spese di giudizio.
Pagina 2 di 6 Avverso suddetta pronuncia, in data 27.3.2023, ha spiegato appello l' , la quale, riproponendo le medesime Controparte_3
doglianze proposte in primo grado, ha domandato la riforma della sentenza,
per la sussistenza della giurisdizione tributaria in luogo di quella ordinaria,
per la violazione dell'art. 100 c.p.c, nonché per il mancato decorso della prescrizione triennale.
Entrambe le parti appellate, benché ritualmente citate, sono rimaste contumaci.
2. In via preliminare, per ragioni di priorità logico giuridica, occorre esaminare il primo motivo di gravame, relativo al difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, rivestendo tale questione carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze formulate nell'atto introduttivo.
Come poc'anzi indicato, il ruolo impugnato è relativo alla tassa automobilistica dell'anno 2011.
Ebbene, non vi sono dubbi che tale pretesa impositiva sia di natura tributaria.
Invero, nel corso dell'evoluzione del tema circa il riparto delle funzioni tra Stato e Regioni ordinarie, in relazione alle attività connesse alla tassa automobilistica, la Consulta ha da ultimo ribadito che “(…) la tassa
automobilistica si connota come tributo proprio in senso stretto (…)” (C.
Cost., Sent. n. 118/2017).
Con riferimento a tali entrate, la più recente giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi in tema di riparto tra la giurisdizione ordinaria e tributaria, dai quali non vi è ragione di discostarsi:
“a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con
Pagina 3 di 6 cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla
pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano
normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione
di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo
inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti
inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la
pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere
di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od
impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta
una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si
assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla
forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se
esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione,
non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza,
inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come
vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla
pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento
della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi -
nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto
esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della
cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli
davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n. 7822/20).
La questione in esame, concernente la prescrizione maturata dopo
Pagina 4 di 6 l'asserita notificazione della cartella di pagamento, appare dunque, prima
facie, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Tuttavia, i principi sopra enunciati vanno rettamente intesi alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la quale, sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Infatti, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, mentre restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Soltanto in presenza di tale ulteriore presupposto, ovverosia dell'esistenza di veri e propri atti di esecuzione successivi alla cartella, nel caso di specie non ravvisabili, può pertanto affermarsi la giurisdizione ordinaria.
In definitiva, dunque, in accoglimento del primo motivo di gravame,
l'appello va accolto, declinando la giurisdizione in favore del giudice speciale.
4. Le spese sono compensate, in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza sulla specifica questione trattata.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di in persona del l.r.p.t., Parte_1 Controparte_1
e della con citazione notificata il 27.3.23, avverso la Controparte_2
sentenza n. 461/23, emessa dal Giudice di pace di Barra, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da per essere la stessa Controparte_1
attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
2. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
3. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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