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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17/2025 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Orsingher Lucia e Tomaselli Pier Luigi;
appellante
CONTRO
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Visalli Salvatore, appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3816/2024 del 10.7.2024, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso l'avviso di addebito n. 59320230006239558 notificato il 30.12.2023 con il quale l' intimava il pagamento della somma di € 24.958,85 per omesso Pt_1
versamento di contributi dovuti alla Gestione Commercianti dall'1.1.2016 al
31.12.2016, scaturenti da un accertamento fiscale effettuato dall'Agenzia
[...] (n. TYY01A800060/2022), impugnato innanzi alla competente CP_2
Commissione Tributaria.
In particolare, il tribunale, rilevata la tempestività dell'opposizione, accoglieva l'eccezione dell'opponente relativa all'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per violazione dell'art. 24 comma 3 e 29 D.lgs. n. 46/1999 osservando che in pendenza di giudizio tributario l'istituto previdenziale non poteva procedere a iscrivere a ruolo i contributi richiesti. Di conseguenza, annullava l'atto impugnato e condannava l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso la citata sentenza proponeva appello l con ricorso depositato il Pt_1
9.1.2025. Al gravame resisteva Controparte_1
La causa è stata posta in decisione il 4 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo, l' censura l'erroneità della sentenza impugnata Pt_1
nella parte in cui ha ritenuto che, ai sensi degli articoli 24 e 29 del d.lgs. n. 46/1999,
l'istituto non potesse procedere alla iscrizione a ruolo dei contributi a percentuale in pendenza di giudizio innanzi al giudice tributario, se non a seguito della decisione definitiva della corte di giustizia tributaria. Sostiene, infatti, che il primo giudice abbia fondato la propria decisione su un'errata interpretazione normativa, atteso che l'art. 24, comma 4, disciplina esclusivamente la pendenza di un gravame amministrativo e non di un giudizio tributario, mentre l'art. 29 attiene alla sospensione della riscossione in presenza di un procedimento esecutivo.
Deduce che l'annullamento dell'AVA disposto dal tribunale risulta privo di adeguato fondamento giuridico, anche in considerazione del fatto che il sig. non ha allegato né dimostrato l'esistenza di un procedimento esecutivo in CP_1
corso, né ha proposto opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione.
Evidenzia, inoltre, che il primo giudice si è limitato ad annullare l'AVA per vizi formali, omettendo di esaminare il merito della pretesa contributiva e trascurando il fatto che, sin dal primo grado di giudizio, l'ente previdenziale, oltre a chiedere il rigetto dell'opposizione, insisteva anche nella condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui all'avviso.
1.2. Con il secondo motivo di gravame, l' censura l'erronea valutazione Pt_1
dell'inoppugnabilità dell'AVA, evidenziando come il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l'opposizione fondata su vizi formali dell'AVA potesse determinarne l'illegittimità sostanziale atteso che l'annullamento di un titolo esecutivo per vizi formali non incide sull'esistenza del credito sottostante, il quale resta comunque azionabile.
Sottolinea, inoltre, che in assenza di una specifica contestazione dell'appellato in merito al contenuto dell'AVA, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere incontestata e definitiva la pretesa dell' A tal riguardo, richiama il principio Pt_1
secondo cui, laddove il ricorso di primo grado sia incentrato esclusivamente su vizi formali del titolo esecutivo, mentre sul merito sia intervenuta l'inoppugnabilità dello stesso, tale ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Aggiunge, inoltre, che la decisione impugnata ha omesso di considerare il principio di autonomia del giudizio previdenziale rispetto a quello tributario. In particolare - richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23930/2019), secondo cui l'accertamento fiscale, pur avendo valore probatorio, non assume carattere vincolante nel giudizio previdenziale – rileva che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva, anziché limitarsi all'annullamento dell'AVA per ragioni meramente formali.
1.3 Con il terzo motivo di gravame, richiamando le difese già svolte in primo grado, l' censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sull'eccezione di Pt_1
decadenza e inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Evidenzia che l'opposizione proposta dal si fondava esclusivamente CP_1
su vizi formali dell'AVA e, pertanto, doveva qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., soggetta al termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Atteso che il ricorso introduttivo è stato depositato in data 7 febbraio 2024 (oltre il termine di venti giorni decorrente dalla notifica del titolo esecutivo) il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l'opposizione inammissibile per tardività, ai sensi degli artt. 617 e 618-bis c.p.c.
1.4. Infine, con il quarto motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha erroneamente posto le spese di lite a carico dell' nonostante l'appellato non Pt_1
abbia contestato nel merito il credito previdenziale.
2. L'appello è fondato nei termini di seguito esposti.
Preliminarmente va rilevato che la sentenza impugnata ha annullato l'avviso di addebito in virtù dell'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/1999, per effetto della ritenuta illegittimità della sua emissione in pendenza del ricorso proposto dall'odierno appellante alla Commissione Tributaria di Siracusa avverso l'accertamento fiscale che costituisce il presupposto del credito contributivo.
Come esattamente rilevato dall'appellante, l'unico motivo di opposizione fatto valere dall'odierno appellato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Catania è costituito dalla violazione dell'art. 24 dlgs n.
46/1999.
Osserva il collegio che a norma dell'art 24 comma 3 D. Lgs. 46/1999 è preclusa l'iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso davanti all'autorità giudiziaria. La pendenza dell'impugnazione avverso l'accertamento fiscale determina l'illegittimità dell'avviso di addebito. Tale illegittimità però non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza della pretesa dell'ente previdenziale
(Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2020, n. 1558). La giurisprudenza di legittimità
(ex plurimis: Cass. nr. 5763 del 2002; nr. 13982 del 2007; nr. 12333 del 2015; nr.
11515 del 2017; nr. 18262 del 2017), infatti, ha più volte precisato “che in tema di riscossione di contributi e premi l'opposizione avverso la cartella esattoriale (id est: avverso l'avviso di addebito) dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi;
ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (per tutte: Cass. nr. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto” (Cass. 6356/20).
Come ritenuto dal condiviso orientamento della Corte di cassazione (a partire dalla dichiarazione 1999 per i redditi 1998) il legislatore (D.Lgs. n. 462/1997 DL n.
98/2011) ha introdotto un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai rapporti previdenziale e tributario. Gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle Entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale quali atti amministrativi di ricognizione dell'avveramento del fatto giuridicamente rilevante e cioè la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo e sono idonei a fondare la pretesa previdenziale dell' , Pt_1
qualora il contribuente non ne contesti l'esito con prove di segno contrario. Dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario deriva la necessità che il contribuente per evitare il consolidamento dello stesso deve contestarlo offrendo elementi di segno contrario, idonei a superare la presunzione. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto (in termini
Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2021, n. 950; cfr. Cass. n. 27617/2018, conf.
23301/2019 e n. 2102/21; Cassazione civile, sez. lav. 03/10/2019 n. 24774
Cassazione civile, sez. lav., 20/08/2019, n. 21541 cfr fra le altre, Cass. n. 13463 del
2017 e n. 19640 del 2018). Nel caso in esame l'odierno appellato non ha sollevato con l'atto introduttivo del giudizio alcuna contestazione in ordine all'accertamento tributario.
Inoltre, in ordine al secondo motivo di gravame, si osserva che la Corte di cassazione (vd., tra le tante, Cass. nn. 4149/2012; 12333/2015; 12102/2017;
12025/2019) con orientamento consolidato, condiviso da questo collegio, ha reiteratamente affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale
(nel caso di specie, avviso di addebito) opposta comportano soltanto l'impossibilità per l'istituto di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, l ha chiesto tale Pt_1
accertamento, producendo l'avviso di accertamento n. TYS01A800060-2022, e facendo rilevare la carenza di contestazioni nel merito della pretesa da parte dell'odierno appellato. Non occorre comunque alcuna domanda riconvenzionale affinché il giudice possa procedere alla verifica della fondatezza della pretesa contributiva nell'“an” e nel "quantum", essendovi egli tenuto, seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella (vd.
Cass. n. 12281 del 2020 e n. 1558/2020).
Con l'atto di opposizione proposto, come già detto, si è limitato a CP_1
eccepire la violazione dell'art 24 comma 3 c.p.c. d.lgs 46/99, in quanto era pendente il ricorso proposto davanti alla commissione tributaria territorialmente competente, avverso l'accertamento fiscale da cui è scaturito il credito contributivo, ma non ha contestato nel merito i presupposti della pretesa dell , nemmeno richiamando Pt_1
per relationem i motivi del ricorso tributario.
3. Per le ragioni sopra esposte, fermo l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere Controparte_1
condannato a pagare all' i contributi e gli accessori portati dall'avviso di Pt_1
addebito annullato.
Le spese di entrambi i gradi liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a versare all' i contributi e gli Controparte_1 Pt_1
accessori portati dall'avviso di addebito n.59320230006239558000, condanna a pagare all' le spese processuali di Controparte_1 Pt_1
entrambi i gradi che liquida in € 2697,00 per il primo grado e € 2906,00 per il giudizio di appello oltre rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17/2025 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Orsingher Lucia e Tomaselli Pier Luigi;
appellante
CONTRO
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Visalli Salvatore, appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3816/2024 del 10.7.2024, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso l'avviso di addebito n. 59320230006239558 notificato il 30.12.2023 con il quale l' intimava il pagamento della somma di € 24.958,85 per omesso Pt_1
versamento di contributi dovuti alla Gestione Commercianti dall'1.1.2016 al
31.12.2016, scaturenti da un accertamento fiscale effettuato dall'Agenzia
[...] (n. TYY01A800060/2022), impugnato innanzi alla competente CP_2
Commissione Tributaria.
In particolare, il tribunale, rilevata la tempestività dell'opposizione, accoglieva l'eccezione dell'opponente relativa all'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per violazione dell'art. 24 comma 3 e 29 D.lgs. n. 46/1999 osservando che in pendenza di giudizio tributario l'istituto previdenziale non poteva procedere a iscrivere a ruolo i contributi richiesti. Di conseguenza, annullava l'atto impugnato e condannava l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso la citata sentenza proponeva appello l con ricorso depositato il Pt_1
9.1.2025. Al gravame resisteva Controparte_1
La causa è stata posta in decisione il 4 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo, l' censura l'erroneità della sentenza impugnata Pt_1
nella parte in cui ha ritenuto che, ai sensi degli articoli 24 e 29 del d.lgs. n. 46/1999,
l'istituto non potesse procedere alla iscrizione a ruolo dei contributi a percentuale in pendenza di giudizio innanzi al giudice tributario, se non a seguito della decisione definitiva della corte di giustizia tributaria. Sostiene, infatti, che il primo giudice abbia fondato la propria decisione su un'errata interpretazione normativa, atteso che l'art. 24, comma 4, disciplina esclusivamente la pendenza di un gravame amministrativo e non di un giudizio tributario, mentre l'art. 29 attiene alla sospensione della riscossione in presenza di un procedimento esecutivo.
Deduce che l'annullamento dell'AVA disposto dal tribunale risulta privo di adeguato fondamento giuridico, anche in considerazione del fatto che il sig. non ha allegato né dimostrato l'esistenza di un procedimento esecutivo in CP_1
corso, né ha proposto opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione.
Evidenzia, inoltre, che il primo giudice si è limitato ad annullare l'AVA per vizi formali, omettendo di esaminare il merito della pretesa contributiva e trascurando il fatto che, sin dal primo grado di giudizio, l'ente previdenziale, oltre a chiedere il rigetto dell'opposizione, insisteva anche nella condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui all'avviso.
1.2. Con il secondo motivo di gravame, l' censura l'erronea valutazione Pt_1
dell'inoppugnabilità dell'AVA, evidenziando come il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l'opposizione fondata su vizi formali dell'AVA potesse determinarne l'illegittimità sostanziale atteso che l'annullamento di un titolo esecutivo per vizi formali non incide sull'esistenza del credito sottostante, il quale resta comunque azionabile.
Sottolinea, inoltre, che in assenza di una specifica contestazione dell'appellato in merito al contenuto dell'AVA, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere incontestata e definitiva la pretesa dell' A tal riguardo, richiama il principio Pt_1
secondo cui, laddove il ricorso di primo grado sia incentrato esclusivamente su vizi formali del titolo esecutivo, mentre sul merito sia intervenuta l'inoppugnabilità dello stesso, tale ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Aggiunge, inoltre, che la decisione impugnata ha omesso di considerare il principio di autonomia del giudizio previdenziale rispetto a quello tributario. In particolare - richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23930/2019), secondo cui l'accertamento fiscale, pur avendo valore probatorio, non assume carattere vincolante nel giudizio previdenziale – rileva che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva, anziché limitarsi all'annullamento dell'AVA per ragioni meramente formali.
1.3 Con il terzo motivo di gravame, richiamando le difese già svolte in primo grado, l' censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sull'eccezione di Pt_1
decadenza e inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Evidenzia che l'opposizione proposta dal si fondava esclusivamente CP_1
su vizi formali dell'AVA e, pertanto, doveva qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., soggetta al termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Atteso che il ricorso introduttivo è stato depositato in data 7 febbraio 2024 (oltre il termine di venti giorni decorrente dalla notifica del titolo esecutivo) il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l'opposizione inammissibile per tardività, ai sensi degli artt. 617 e 618-bis c.p.c.
1.4. Infine, con il quarto motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha erroneamente posto le spese di lite a carico dell' nonostante l'appellato non Pt_1
abbia contestato nel merito il credito previdenziale.
2. L'appello è fondato nei termini di seguito esposti.
Preliminarmente va rilevato che la sentenza impugnata ha annullato l'avviso di addebito in virtù dell'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/1999, per effetto della ritenuta illegittimità della sua emissione in pendenza del ricorso proposto dall'odierno appellante alla Commissione Tributaria di Siracusa avverso l'accertamento fiscale che costituisce il presupposto del credito contributivo.
Come esattamente rilevato dall'appellante, l'unico motivo di opposizione fatto valere dall'odierno appellato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Catania è costituito dalla violazione dell'art. 24 dlgs n.
46/1999.
Osserva il collegio che a norma dell'art 24 comma 3 D. Lgs. 46/1999 è preclusa l'iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso davanti all'autorità giudiziaria. La pendenza dell'impugnazione avverso l'accertamento fiscale determina l'illegittimità dell'avviso di addebito. Tale illegittimità però non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza della pretesa dell'ente previdenziale
(Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2020, n. 1558). La giurisprudenza di legittimità
(ex plurimis: Cass. nr. 5763 del 2002; nr. 13982 del 2007; nr. 12333 del 2015; nr.
11515 del 2017; nr. 18262 del 2017), infatti, ha più volte precisato “che in tema di riscossione di contributi e premi l'opposizione avverso la cartella esattoriale (id est: avverso l'avviso di addebito) dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi;
ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (per tutte: Cass. nr. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto” (Cass. 6356/20).
Come ritenuto dal condiviso orientamento della Corte di cassazione (a partire dalla dichiarazione 1999 per i redditi 1998) il legislatore (D.Lgs. n. 462/1997 DL n.
98/2011) ha introdotto un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai rapporti previdenziale e tributario. Gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle Entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale quali atti amministrativi di ricognizione dell'avveramento del fatto giuridicamente rilevante e cioè la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo e sono idonei a fondare la pretesa previdenziale dell' , Pt_1
qualora il contribuente non ne contesti l'esito con prove di segno contrario. Dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario deriva la necessità che il contribuente per evitare il consolidamento dello stesso deve contestarlo offrendo elementi di segno contrario, idonei a superare la presunzione. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto (in termini
Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2021, n. 950; cfr. Cass. n. 27617/2018, conf.
23301/2019 e n. 2102/21; Cassazione civile, sez. lav. 03/10/2019 n. 24774
Cassazione civile, sez. lav., 20/08/2019, n. 21541 cfr fra le altre, Cass. n. 13463 del
2017 e n. 19640 del 2018). Nel caso in esame l'odierno appellato non ha sollevato con l'atto introduttivo del giudizio alcuna contestazione in ordine all'accertamento tributario.
Inoltre, in ordine al secondo motivo di gravame, si osserva che la Corte di cassazione (vd., tra le tante, Cass. nn. 4149/2012; 12333/2015; 12102/2017;
12025/2019) con orientamento consolidato, condiviso da questo collegio, ha reiteratamente affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale
(nel caso di specie, avviso di addebito) opposta comportano soltanto l'impossibilità per l'istituto di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, l ha chiesto tale Pt_1
accertamento, producendo l'avviso di accertamento n. TYS01A800060-2022, e facendo rilevare la carenza di contestazioni nel merito della pretesa da parte dell'odierno appellato. Non occorre comunque alcuna domanda riconvenzionale affinché il giudice possa procedere alla verifica della fondatezza della pretesa contributiva nell'“an” e nel "quantum", essendovi egli tenuto, seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella (vd.
Cass. n. 12281 del 2020 e n. 1558/2020).
Con l'atto di opposizione proposto, come già detto, si è limitato a CP_1
eccepire la violazione dell'art 24 comma 3 c.p.c. d.lgs 46/99, in quanto era pendente il ricorso proposto davanti alla commissione tributaria territorialmente competente, avverso l'accertamento fiscale da cui è scaturito il credito contributivo, ma non ha contestato nel merito i presupposti della pretesa dell , nemmeno richiamando Pt_1
per relationem i motivi del ricorso tributario.
3. Per le ragioni sopra esposte, fermo l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere Controparte_1
condannato a pagare all' i contributi e gli accessori portati dall'avviso di Pt_1
addebito annullato.
Le spese di entrambi i gradi liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a versare all' i contributi e gli Controparte_1 Pt_1
accessori portati dall'avviso di addebito n.59320230006239558000, condanna a pagare all' le spese processuali di Controparte_1 Pt_1
entrambi i gradi che liquida in € 2697,00 per il primo grado e € 2906,00 per il giudizio di appello oltre rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Marcella Celesti