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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2024, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7560/2020 R.G. iscritta a ruolo il 19.10.2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1671/2020 reso il 28.07.2020 dal Tribunale di Salerno, notificato il 7.08.2020;
TRA
(CF: ) nato il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Citro (CF: ); CodiceFiscale_2
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE PRO-TEMPORE (P. Iva
), con sede legale in Baronissi (SA) alla via Enrico Berlinguer n. 6/A, P.IVA_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Infante (CF: ) e Roberta Infante (CF: ; C.F._3 C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza odierna le parti concludevano come da relativo verbale, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. r.g. 4961/2020 l'
[...] ricorreva al Tribunale di Salerno affinché ingiungesse al sig. Controparte_1
1 il pagamento della somma di “€ 134.200,00 (€ 110.000,00 oltre i.v.a. Parte_1 al 22% pari ad € 24.200,00), oltre interessi legali nonché le spese, diritti ed onorari della presente procedura”.
Il Tribunale di Salerno in data 28.07.2020 emetteva il decreto ingiuntivo n. 1671/2020, notificato a mezzo pec in data 07.08.2020.
La società ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni, assumeva:
- di aver ceduto al dott. , in forza di atto per NO Parte_1 Persona_1
(rep. n. 75502; racc. n. 35897) del 15.04.2016, “porzione di fabbricato composta da due abitazioni contigue, destinate ad uso abitativo, al piano terra e da due locali garage in piano interrato;
confinanti nell'insieme con proprietà della società “ Controparte_1
da due lati, con area condominiale, salvo altre. Detta consistenza
[...] immobiliare è riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Baronissi al foglio 9: particella 2204, subalterno 40, in corso di costruzione;
(appartamento); particella 2204, subalterno 41, in corso di costruzione;
(appartamento); particella 2204, subalterno 22, in corso di costruzione;
(locale garage): particella 2204, subalterno 33, in corso di costruzione;
(locale garage)”;
- che il corrispettivo della compravendita dei beni, convenzionalmente fissato in
€275.000,00 (€115.000,00 per ciascun appartamento ed € 10.000,00 per ciascun locale garage oltre iva al 10%), veniva interamente corrisposto con le modalità indicate nel rogito notarile;
- che in data 7.03.2016, ovvero in data precedente a detto atto notarile e su incarico del dott. , il Geom. redigeva una relazione di stima di Parte_1 CP_2 detti immobili, corredata da fotografie da cui si evince lo stato a grezzo degli immobili e con calcolo delle spese per il completamento degli stessi (come appartamenti per civile abitazione) pari ad € 130.000,00 oltre iva;
- che, successivamente all'acquisto di detti immobili il dott. , Parte_1 volendo destinare gli appartamenti a struttura sanitaria (studio dentistico), con accorpamento e cambio di destinazione urbanistica, affidava all'
[...]
il completamento degli stessi sulla scorta, sosteneva Controparte_1 la ricorrente, della perizia di stima redatta dal Geom. e, quindi, per un Persona_2 importo complessivo di € 126.680,51 oltre i.v.a. al 22 %;
- che tutti i lavori indicati in detta perizia di stima del Geom. sono stati Per_2 eseguiti e completati dalla società istante, fino al deposito della Segnalazione Certificata di Agibilità protocollata al Comune di Baronissi in data 15.05.2017 al n. 0013312;
- che l'importo spettante alla società è pari ad Controparte_1 euro 126.680,51 oltre IVA al 22%;
2 - che nonostante il dott. abbia ottenuto le certificazioni di agibilità Parte_1 ed eserciti la propria professione negli immobili suddetti, ha rinviato sempre il pagamento di quanto dovuto;
- che con pec in data 27.05.2020 la società istante formulava richiesta di pagamento al Dott. per l'esatto importo di €126.680,51 oltre iva al 22%; Parte_1
- che con pec di riscontro del 17.06.2020 il procuratore di parte ingiunta nell'interesse del dott. , riferiva che il dott. aveva corrisposto la Parte_1 Parte_1 somma di €385.000,00 rispetto alla somma di €400.000,00 dallo stesso riconosciuta come complessivamente dovuta a titolo di acquisto e di corrispettivo per i lavori, assumendo – in particolare - di non aver corrisposto esclusivamente la somma di
€15.000,00 in relazione ad un dedotto inadempimento;
- che con pec del 25.06.2020 la società istante chiedeva la documentazione dei pagamenti asseritamente effettuati dal dott. senza riceverne risposta;
Parte_1
- che, conseguentemente, il debito complessivo del dott. doveva Parte_1 ritenersi essere quello dallo stesso riconosciuto con la richiamata pec, ovvero
€385.000,00 dal cui importo doveva essere sottratta la sola somma di € 275.000,00 quietanzata in atto pubblico, residuando la somma di € 110.000,00 oltre iva al 22% per un totale di €134.200,00.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale per l'udienza del 23.03.2021 l'
[...] allo scopo di opporsi al suddetto decreto ingiuntivo. Controparte_1
L'opponente confermava la circostanza di essersi reso acquirente degli immobili in questione, ma ciò in esecuzione di un vincolo a contrarre assunto per effetto del contratto preliminare di vendita del 26.07.2015, a causa mista, intercorso tra le parti, nel quale la società opposta prometteva di vendere al dott. i cespiti Parte_1
- poi, di fatto ceduti in forza dell'atto pubblico innanzi richiamato - e contestualmente si obbligava all'art. 5 del medesimo atto “ad eseguire a regola d'arte negli immobili compromessi in vendita tutte le opere necessarie all'esercizio di attività sanitaria/studio odontoiatrico, in conformità con i provvedimenti in materia sanitaria secondo la delibera 7301 del 31 dicembre 2001 della
inerente i requisiti minimi strutturali per l'apertura di una nuova struttura Org_1 sanitaria e con le modalità, le caratteristiche e ogni altro materiale indicato dalla parte acquirente (...)”.
Le parti convenivano espressamente al primo comma del disposto di cui al richiamato art. 5 del contratto preliminare di far riferimento, al fine dell'individuazione “degli oneri e dei materiali adottati nell'opera di edificazione”, al capitato generale dei lavori che allegavano al contratto sotto la lettera “B”.
3 All'art. 2 del medesimo contratto i contraenti fissavano il corrispettivo per la cessione dei beni e per l'esecuzione delle lavorazioni, espressamente individuate nel documento allegato alla lett. B, nella complessiva somma di €400.000.00.
Rispetto a tale somma, il dott. , all'esito della disamina della documentazione Parte_1 in suo possesso, appurava di aver corrisposto alla società opposta, a fronte del corrispettivo inizialmente convenuto nel corpo del contratto preliminare già richiamato ed in adempimento degli obblighi assunti, l'importo complessivo di
€391.500,00 di cui €275.000,00 in forza dell'atto pubblico di compravendita anzidetto;
€78.500.00 in contanti mediante reiterati versamenti, tutti corredati della firma di quietanza resa dal legale rappresentante della società opposta;
€34.000,00 mediante assegni bancari;
ed €6.000,00, infine, mediante bonifico bancario.
Precisava, l'opponente, di aver consapevolmente rifiutato di assolvere al pagamento del debito residuo in ragione del grave inadempimento di cui si sarebbe resa responsabile la società opposta per non aver provveduto al completamento delle lavorazioni puntualmente descritte nel capitolato allegato al richiamato preliminare.
Quanto innanzi troverebbe riscontro probatorio nella relazione tecnica redatta dal geom. che, all'esito di un confronto a carattere compartivo tra le opere CP_3 eseguite e quelle promesse, così come desumibili dal capitolato generale allegato al contratto preliminare, è pervenuto alla quantificazione del valore delle lavorazioni inadempiute ovvero parzialmente inadempiute nella misura complessiva di €80.112,48.
Tanto premesso, l'opponente, riservando espressamente di agire separatamente per il risarcimento dei danni causalmente riferibili all'inadempimento della controparte, così concludeva:
Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare l'insussistenza – come meglio dedotto in narrativa – dei presupposti richiesti dall'art. 648 c.p.c. perché il monitorio opposto possa essere corredato della provvisoria esecuzione, rigettando conseguentemente l'istanza eventualmente proposta all'uopo dalla società opposta;
nel merito
Voglia l'On.le Tribunale adito accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto revocare ovvero dichiarare inammissibile e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 1671/2020, depositato in data 07.08.2020 e ritualmente notificato a mezzo pec in pari data per insussistenza della pretesa creditoria in esso dedotta ed in ogni caso per carenza dei presupposti di validità ex art. 633 e 634 c.p.c. così come meglio esposto in narrativa e per tutte le ragioni ivi articolate, riservando espressamente il diritto e la correlativa azione tesa al risarcimento dei danni causalmente riferibili all'inadempimento ritualmente eccepito in atti da proporre nell'ambito di autonomo e separato giudizio;
Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con relativa distrazione in favore del procuratore antistatario.
3. Con comparsa depositata in data 25.02.2021si costituiva la
[...] sostenendo che il contratto preliminare stipulato in data Controparte_1
26.07.2015 era stato erroneamente qualificato, dall'opponente, quale preliminare di vendita a causa mista (vendita e appalto) trattandosi, in realtà, di vendita di cosa futura,
4 essendo, all'epoca dei fatti, gli immobili ancora in costruzione. Precisava che detto contratto non veniva eseguito, anche se la volontà di non dare esecuzione al contratto preliminare del 26.07.2015, non rappresentava l'abbandono di tutti gli scopi che sarebbero discesi dall'esecuzione dello stesso.
In sostanza, a seguito della perizia svolta in data 4.03.2016 dal tecnico incaricato dal Dott. , Geom. , volta ad individuare il prezzo degli immobili allo stato Parte_1 CP_2 grezzo, il medesimo riteneva di acquistare gli immobili per poi, successivamente, decidere di appaltare differenti lavori (non per civile abitazione bensì per studio medico dentistico) di ristrutturazione all'odierna società opposta.
Ed infatti, con l'atto del 20.04.2016 per NO le parti stipulavano l'atto di Persona_1 compravendita degli immobili (due appartamenti e due garage) allo stato grezzo ad uso di civile abitazione per il prezzo di €275.000,00 comprensivo di IVA al 10%.
A seguito della stipula del predetto atto di compravendita per NO , il Persona_1
Dott. , ormai proprietario dell'immobile allo stato grezzo, decideva, anche Parte_1 sulla scorta di un nuovo progetto esecutivo redatto dal tecnico dallo stesso incaricato, Arch. di appaltare all'odierna opposta lavori edili finalizzati al CP_4 completamento dei due appartamenti acquistati, con predisposizione di ogni opera idonea a trasformare gli stessi in studio dentistico con cambio di destinazione.
L'impresa provvedeva ad eseguire a regola d'arte tutte Controparte_1 le opere commissionate e sotto la direzione tecnica dell'Arch. senza CP_4 che il committente formulasse alcuna contestazione.
Il Dott. non ha mai negato di aver affidato all'impresa opposta i suddetti Parte_1 lavori di ristrutturazione, anzi ha confermato la circostanza ammettendo che l'importo complessivamente dovuto fosse pari ad €400.000,00 (somma riconosciuta come complessivamente dovuta a titolo di acquisto e di corrispettivo per i lavori).
Considerato l'avvenuto pagamento della somma di €275.000,00 (iva al 10% compresa) a titolo di acquisto degli immobili al grezzo, l'importo residuo (con IVA al 22% trattandosi di opere successive all'acquisto) doveva ritenersi pattuito a titolo di corrispettivo dei lavori di ristrutturazione proprio secondo la ricostruzione basata sulle ammissioni di parte opponente.
Tanto premesso e dedotto, l'opposta rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1671/2020 emesso dal Tribunale di Salerno ex art. 648 c.p.c. o, in via subordinata, previa concessione dell'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 40.000,00 non contestata. In via del tutto preliminare espungere dalla produzione di causa e, comunque, non ammettere il documento inserita nel fascicolo di parte opponente. In subordine, ordinare all'opponente il deposito dell'originale ex art. 2719 cod. civ. del menzionato documento prodotto unicamente in copia fotostatica, al fine di consentire alla concludente di
5 effettuare, ai sensi degli artt. 214 e ss., c.p.c. il disconoscimento dello stesso e della sottoscrizione. Nel merito si chiede il rigetto integrale dell'opposizione così come proposta dal dott. perché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto per i motivi soprariportati. Per l'effetto si chiede la conferma del decreto ingiuntivo n. 1671/2020 emesso dal Tribunale di Salerno. subordinata si chiede che il Dott. venga condannato al pagamento della Parte_1 medesima somma allo stesso ingiunta con l'opposto decreto
Alla prima udienza del 23.03.2021, svolta a trattazione scritta, il procuratore di parte opponente si riportava al contenuto dell'atto di opposizione chiedendone l'accoglimento, impugnando il contenuto della comparsa di costituzione e risposta di controparte;
per converso il procuratore di parte opposta chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo, riportandosi ai propri atti, e chiedendo i termini ex art. 183 comma 6, c.p.c. Il G.I. si riservava in ordine alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, e, a scioglimento della riserva assunta, concedeva la provvisoria esecuzione. Seguivano udienze (13.09.2021; 4.10.2021; 15.11.2021) finalizzate al bonario componimento della controversia.
Su richiesta delle parti, con ordinanza del 15.12.2021 il Giudice formulava proposta conciliativa che prevedeva il pagamento, da parte dell'opponente, della somma di
€50.000,00 in favore di parte di parte opposta, nonché dell'importo di €5.000,00 a titolo di compenso professionale in favore del difensore di parte opposta.
All'udienza del 1.3.2022 parte opponente si dichiarava disponibile ad accettare la proposta conciliativa, mentre parte opposta formulava una controproposta, disattesa dall'opponente. Seguiva, su richiesta delle parti, breve rinvio nello stato, all'udienza del 4.4.2022 ove le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 18.10.2022, il Giudice ammetteva, per quanto di ragione, i mezzi istruttori richiesti dalle parti e rinviava all'udienza del 28.03.2023 per l'interrogatorio formale dell'opponente, ordinando, altresì, all'opponente di esibire, per la successiva udienza, gli originali dei documenti di cui agli allegati nn. 6 e 7 dell'atto di citazione. All'udienza successiva, celebrata il 3.4.2023, veniva disposto un ulteriore rinvio su richiesta delle parti all'8.5.2023, ove veniva espletato l'interrogatorio formale dell'opponente. All'esito dell'udienza dell'8.5.2023 l'opponente reiterava l'istanza di verificazione già formulata in atti con riferimento ai documenti depositati in originale e contestati dall'opposta.
Con successiva ordinanza del 23.05.2023 il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio nominando, all'uopo, la dott.ssa affinché rispondesse al Persona_3 seguente quesito:
6 - esaminati gli atti ed in particolare i documenti in originale di cui agli allegati nn. 6 e 7 all'atto di citazione in opposizione, valutate le necessarie ed incontestate scritture in atti e quelle che il CTU potrà richiedere alle parti e presso i pubblici uffici, dica se le sottoscrizioni apposte ai medesimi siano appartenenti o meno al sig. . Controparte_1
All'udienza del 27.06.2023 veniva conferito l'incarico al CTU e la causa rinviata al 26.03.2024. In data 2.1.2024 il CTU provvedeva al deposito dell'elaborato peritale.
All'udienza del 26.03.2024 il giudice si riservava e con ordinanza del 11.5.2024, ritenuta matura per la decisione, rinviava la causa al 21.05.2024 per la discussione orale e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
All'udienza odierna, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281-sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
4. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Ciò posto, va osservato che la società opposta sostiene che il credito ingiunto deriverebbe dalla esecuzione a regola d'arte del contratto di appalto orale stipulato con il . Ai fini della individuazione e quantificazione del proprio credito l' Parte_1 [...]
nel ricorso monitorio, richiama la relazione di stima Controparte_1 redatta in data 7.03.2016, su incarico del dott. , dal Geom. Parte_1 CP_2
, che stimava in € 130.000,00 oltre iva le spese per il completamento degli
[...] oggetto del contratto di compravendita, nonché la perizia di stima redatta dal Geom. successivamente alla stipula del rogito, che stimava i suddetti lavori Persona_2 nella somma di €126.680,51 oltre i.v.a. al 22 %. In realtà, però, la somma ingiunta non viene desunta dai suddetti documenti, né da una dettagliata contabilità redatta all'esito dei lavori eseguiti, bensì dal contenuto di una pec di riscontro del 17.06.2020 nella quale il procuratore di parte ingiunta riferiva che il dott. aveva corrisposto la Parte_1 somma di €385.000,00 rispetto alla somma complessivamente riconosciuta come di
€400.000,00 a titolo di acquisto e di corrispettivo per i lavori, assumendo – in particolare - di non aver corrisposto esclusivamente la somma di € 15.000,00 per un asserito inadempimento dell'impresa appaltatrice.
7 Conseguentemente, conclude la ricorrente, confermando che il debito complessivo del dott. doveva ritenersi essere quello riconosciuto con la richiamata Parte_1 pec, ovvero €385.000,00, detraendo dalla suddetta somma l'importo di €275.000,00 quietanzata in atto pubblico, residuerebbe la somma di € 110.000,00, cui la ricorrente aggiunge la somma di €24.200,00 per iva al 22%, per un totale di €134.200,00.
5. Così ricostruita la domanda di pagamento avanzata dalla ricorrente/opposta, va osservato che le parti in data 26.07.2015 stipularono un “contratto preliminare di vendita” avente ad oggetto i medesimi beni immobili che successivamente furono oggetto del contratto di compravendita stipulato per NO in data Persona_1
15.04.2016, e cioè consistenza immobiliare riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Baronissi al foglio 9: particella 2204, subalterno 40, in corso di costruzione;
(appartamento); particella 2204, subalterno 41, in corso di costruzione;
(appartamento); particella 2204, subalterno 22, in corso di costruzione;
(locale garage): particella 2204, subalterno 33, in corso di costruzione;
(locale garage).
Trattandosi di immobile in costruzione, l' si obbligava, all'art. Controparte_1
5 del medesimo atto, “ad eseguire a regola d'arte negli immobili compromessi in vendita tutte le opere necessarie all'esercizio di attività sanitaria/studio odontoiatrico, in conformità con i provvedimenti in materia sanitaria secondo la delibera 7301 del 31 dicembre 2001 della Org_1 inerente i requisiti minimi strutturali per l'apertura di una nuova struttura sanitaria e con
[...] le modalità, le caratteristiche e ogni altro materiale indicato dalla parte acquirente (...)”.
All'art. 2 del medesimo contratto i contraenti fissavano il corrispettivo per la cessione dei beni e per l'esecuzione delle lavorazioni, espressamente individuate nel documento allegato alla lett. B, nella complessiva somma di €400.000.00.
In ordine alla qualificazione giuridica del suddetto contratto non vi è concordanza tra le parti, atteso che secondo l'opponente dovrebbe intendersi quale contratto a causa mista (preliminare di vendita e appalto), mentre secondo l'opposta si tratterebbe di contratto (preliminare) di vendita di cosa futura.
Occorre richiamare, a riguardo, quanto espresso dalla Suprema Corte, a partire dalla Sentenza SS.UU. n. 11656/2008, secondo la quale il contratto riguardante la cessione di un fabbricato non ancora realizzato, con previsione dell'obbligo del cedente - che sia proprietario anche del terreno su cui l'erigendo fabbricato insisterà - di eseguire i lavori necessari al fine di completare il bene e di renderlo idoneo al godimento, può integrare alternativamente tanto gli estremi della vendita di una cosa futura (verificandosi allora l'effetto traslativo nel momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza), quanto quelli del negozio misto, caratterizzato da elementi propri della vendita di cosa presente (il suolo, con conseguente effetto traslativo immediato dello stesso) e dell'appalto, a seconda che assuma rilievo centrale, nel 8 sinallagma contrattuale, l'intento delle parti avente ad oggetto il conseguimento della proprietà dell'immobile completato ovvero il trasferimento della proprietà attuale del suolo e l'attività realizzatrice dell'opera da parte del cedente, a proprio rischio e con la propria organizzazione.
In tema di contratto misto (nella specie, di vendita e di appalto), la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente.
Più recentemente, la Corte di Cassazione (cass. 23110/2021), sul punto, ha affermato che il contratto avente ad oggetto la cessione di un fabbricato non ancora compiutamente realizzato o da ristrutturare, con previsione dell'obbligo del cedente, che sia anche imprenditore edile, di eseguire i lavori necessari a completare il bene o a renderlo idoneo al godimento, può integrare gli estremi della vendita di cosa futura se nel sinallagma contrattuale l'obbligo di completamento dei lavori assume un rilievo soltanto accessorio e strumentale rispetto al trasferimento della proprietà.
Nel caso di specie, tenuto conto del tenore dell'atto, deve ritenersi che l'obbligo di completamento dei lavori non assume un rilievo meramente accessorio e strumentale rispetto al trasferimento della proprietà. Tale circostanza testimoniata dal fatto che le parti, al primo comma dell'art. 5 del contratto, richiamavano un dettagliato capitato generale dei lavori, che allegavano al contratto sotto la lettera “B”. La circostanza, poi, che nell'atto rogitato in data 15.04.2016 è stata espunta, rispetto all'atto del 26.07.2015, la parte attinente all'appalto, dimostra l'autonomia e il rilievo della parte del contratto che mutua la causa dal contratto di appalto.
Deve ritenersi, pertanto, maggiormente plausibile l'ipotesi del contratto a causa mista.
Ciò posto, a prescindere dall'opzione ermeneutica prescelta, non pare condivisibile la tesi sostenuta da parte opposta secondo la quale vi sarebbe una cesura netta e totale tra il contratto preliminare del 26.07.2015 e la vendita del 15.04.2016. La stessa opposta ha ritenuto di dover precisare, al riguardo, nella comparsa di costituzione e risposta, che “la volontà di non dare esecuzione al contratto preliminare del 26.07.2015, non rappresentava l'abbandono di tutti gli scopi che sarebbero discesi dall'esecuzione dello stesso”.
Entrambi gli atti negoziali hanno ad oggetto i medesimi beni e, non avendo le parti, successivamente alla stipula del preliminare, manifestato nella medesima forma scritta, un nuovo atto finalizzato allo scioglimento dei vincoli obbligatori reciprocamente assunti, deve dedursi che il secondo costituisca l'esecuzione del primo. I lavori a farsi, 9 che erano stati convenuti tra le parti al momento della stipula del contratto preliminare (“(...) tutte le opere necessarie all'esercizio di attività sanitaria/studio odontoiatrico, in conformità con i provvedimenti in materia sanitaria secondo la delibera 7301 del 31 dicembre 2001 della Org_1 inerente i requisiti minimi strutturali per l'apertura di una nuova struttura sanitaria e con
[...] le modalità, le caratteristiche e ogni altro materiale indicato dalla parte acquirente (...)”, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, non mutano dopo la stipula del definitivo e non divergono da quelli poi realizzati, consistendo, per quanto dichiarato dalla opposta nella comparsa di risposta, in “lavori edili finalizzati al completamento dei due appartamenti acquistati, con predisposizione di ogni opera idonea a trasformare gli stessi in studio dentistico con cambio di destinazione”. Peraltro, i lavori, se si tiene conto della relazione redatta dal geom. avrebbero avuto inizio in data 6.4.2016, e quindi prima Per_2 ancora del trasferimento della proprietà degli immobili.
La circostanza che nell'atto rogitato in data 15.04.2016 venga espunta, rispetto all'atto precedente, la parte attinente all'appalto, si giustifica da un lato, per il fatto che i beni, pacificamene, non erano ancora ultimati e dall'altro che solo l'atto di compravendita in senso stretto richiedeva la forma solenne.
Tanto considerato, non risulta che quanto stabilito per iscritto dalle parti nel contatto del 26.07.2015 in ordine alla quantificazione dei lavori da eseguirsi per l'ultimazione degli immobili promessi in vendita sia stato superato/modificato/integrato da successive pattuizioni scritte delle medesime parti, con la conseguenza che complessivamente, il prezzo dell'operazione (acquisto dell'immobile grezzo + ultimazione dei lavori per realizzazione di studio medico-dentistico) deve ritenersi fissato nella somma di €400.000,00, quantificazione posta a base delle difese di parte opponente e, indirettamente, confermata dalla opposta la quale, per la quantificazione della somma ingiunta, prende spunto dalla pec del 17.06.2020 del procuratore di parte ingiunta, di cui si è dato conto. Deve però osservarsi che, in questa prospettiva, la somma di €24.200,00 per iva al 22%, aggiunta dall'opposta, non trova giustificazione e ciò in ragione del fatto che il procuratore dell'opponente faceva riferimento alla somma di €400.000,00 comprensiva dell'IVA, così come definita dal contratto preliminare del 27.07.2015.
Ciò posto, considerato che la ricorrente/opposta, nelle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione, si espressamente riservata “il diritto e la correlativa azione tesa al risarcimento dei danni causalmente riferibili all'inadempimento ritualmente eccepito in atti da proporre nell'ambito di autonomo e separato giudizio”, e che, analogamente, l'opposta si è riservata di agire per resistere al dedotto inadempimento, deve ritenersi che la somma complessivamente dovuta dal dott. all' sia pari Parte_1 CP_1 Controparte_1 ad €400.000,00, iva compresa.
10 6. Ciò posto, va osservato che l'opponente ha dedotto di aver versato la somma di
€391.500,00, effettuando i seguenti pagamenti in favore dell'impresa opposta: -
€275.000,00 in forza dell'atto pubblico di compravendita;
- €78.500.00 in contanti;
-
€34.000,00 mediante assegni bancari;
- €6.000,00, infine, mediante bonifico bancario.
Procedendo all'esame dei singoli pagamenti, va osservato che il versamento della somma di €275.000,00 non è contestato ed è documentato in atto pubblico.
Quanto ai versamenti in contanti per €78.500.00, gli stessi sarebbero desumibili dalle sottoscrizioni per ricevuta e quietanza apposte dal legale rappresentante della società opposta sui documenti versati in atti dall'opponente (allegati n. 6 e 7 all'atto di citazione in opposizione).
Con riferimento alle sottoscrizioni apposte al documento n.6 (collocate in una tabella, in corrispondenza di annotazioni pagamenti in contanti o mediante assegni), nonché alla sottoscrizione apposta al documento n.7 (annotazione in calce ad un assegno di un pagamento di €2.000,00 datato 11.08.2015) è stata espletata perizia calligrafica a cura della dott. , le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili in Persona_3 quanto immuni da errori e vizi logici, la quale è giunta ad affermare che “con elevatissima probabilità prossima quasi alla certezza le dodici sottoscrizioni in accertamento, di cui agli allegati 6 e 7 dell'atto di citazione in opposizione, sono riconducibili all'autore che ha redatto le comparative”, e quindi al sig. legale rappresentante della impresa opposta. Controparte_1
Andando ad esaminare il documento di cui all'allegato n.6 si può rilevare che lo stesso è composto da una griglia in cui sono presenti una colonna riportante pagamenti in contanti, ed una colonna riportante i pagamenti mediante assegni. Per ogni pagamento è indicata la data ed è apposta la firma del sig. Controparte_1
Nella colonna dei pagamenti in contanti è indicato il pagamento della somma di
€50.000,00 avvenuto il 27.07.2015. Tale pagamento trova riscontro con quanto dichiarato dalle parti nel contratto preliminare del 26.07.2015 (“euro 50.000,00 … sono versati alla sottoscrizione della presente scrittura privata, all'ordine della parte promettente venditrice
…”).
Le altre annotazioni, in mancanza di ulteriori riscontri che ne consentano l'imputazione, non possono ritenersi rilevanti ai fini del decidere.
Anche l'assegno bancario n. 0003274387-12 tratto su è espressamente Org_2 indicato all'art. 2 del contratto preliminare come strumento di pagamento dell'importo di €30.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, per il quale la società promittente venditrice/opposta ha rilasciato formale quietanza non disconosciuta.
Avendo le parti, successivamente, con atto pubblico, definito il trasferimento dell'immobile allo stato grezzo senza richiamare i due descritti incontestati pagamenti 11 (€50.000,00 ed €30.000,00), gli stessi non possono che essere imputato ai lavori appaltati dal all'impresa Parte_1 CP_1
Non può essere riconosciuto in favore dell'opponente il pagamento di €6.000,00 effettuato mediante bonifico bancario, recante espressa causale “acconto competenze professionali geom. e quindi diversa imputazione. Controparte_1
Detti importi, pertanto, pari complessivamente ad €80.000,00, concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo versato in favore della società odierna opposta in esecuzione del contratto preliminare intercorso tra le parti, per un totale di
€355.000,00, residuando un debito, da parte dell'opponete, di €45.000,00 comprensivo di iva.
In definitiva, pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, in parziale accoglimento dell'opposizione, l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore della opposta della somma di €45.000,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
7. Considerato il parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite sono proporzionalmente compensate nella misura di 2/3, con condanna dell'opponente al pagamento del restante 1/3 delle stesse, che vengono liquidate per intero (ossia comprensive della parte compensata) tenuto conto della natura della controversia (ordinaria), del suo valore, dell'attività processuale effettivamente espletata, secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), nella somma di €. 12.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte opposta, antistatario. Le spese di CTU sono poste a carico di parte opposta, e ciò in ragione delle risultanze della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione al decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 1671/2020 reso il 28.07.2020, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione e parzialmente, la proposta opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna, conseguentemente, parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di €45.000,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
12 3) compensa per 2/3 le spese processuali e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della restante parte di 1/3 delle stesse, che si liquidano per intero in €12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di CTU a carico di parte opposta.
Così deciso in Salerno, 21.05.2024
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7560/2020 R.G. iscritta a ruolo il 19.10.2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1671/2020 reso il 28.07.2020 dal Tribunale di Salerno, notificato il 7.08.2020;
TRA
(CF: ) nato il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Citro (CF: ); CodiceFiscale_2
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE PRO-TEMPORE (P. Iva
), con sede legale in Baronissi (SA) alla via Enrico Berlinguer n. 6/A, P.IVA_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Infante (CF: ) e Roberta Infante (CF: ; C.F._3 C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza odierna le parti concludevano come da relativo verbale, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. r.g. 4961/2020 l'
[...] ricorreva al Tribunale di Salerno affinché ingiungesse al sig. Controparte_1
1 il pagamento della somma di “€ 134.200,00 (€ 110.000,00 oltre i.v.a. Parte_1 al 22% pari ad € 24.200,00), oltre interessi legali nonché le spese, diritti ed onorari della presente procedura”.
Il Tribunale di Salerno in data 28.07.2020 emetteva il decreto ingiuntivo n. 1671/2020, notificato a mezzo pec in data 07.08.2020.
La società ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni, assumeva:
- di aver ceduto al dott. , in forza di atto per NO Parte_1 Persona_1
(rep. n. 75502; racc. n. 35897) del 15.04.2016, “porzione di fabbricato composta da due abitazioni contigue, destinate ad uso abitativo, al piano terra e da due locali garage in piano interrato;
confinanti nell'insieme con proprietà della società “ Controparte_1
da due lati, con area condominiale, salvo altre. Detta consistenza
[...] immobiliare è riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Baronissi al foglio 9: particella 2204, subalterno 40, in corso di costruzione;
(appartamento); particella 2204, subalterno 41, in corso di costruzione;
(appartamento); particella 2204, subalterno 22, in corso di costruzione;
(locale garage): particella 2204, subalterno 33, in corso di costruzione;
(locale garage)”;
- che il corrispettivo della compravendita dei beni, convenzionalmente fissato in
€275.000,00 (€115.000,00 per ciascun appartamento ed € 10.000,00 per ciascun locale garage oltre iva al 10%), veniva interamente corrisposto con le modalità indicate nel rogito notarile;
- che in data 7.03.2016, ovvero in data precedente a detto atto notarile e su incarico del dott. , il Geom. redigeva una relazione di stima di Parte_1 CP_2 detti immobili, corredata da fotografie da cui si evince lo stato a grezzo degli immobili e con calcolo delle spese per il completamento degli stessi (come appartamenti per civile abitazione) pari ad € 130.000,00 oltre iva;
- che, successivamente all'acquisto di detti immobili il dott. , Parte_1 volendo destinare gli appartamenti a struttura sanitaria (studio dentistico), con accorpamento e cambio di destinazione urbanistica, affidava all'
[...]
il completamento degli stessi sulla scorta, sosteneva Controparte_1 la ricorrente, della perizia di stima redatta dal Geom. e, quindi, per un Persona_2 importo complessivo di € 126.680,51 oltre i.v.a. al 22 %;
- che tutti i lavori indicati in detta perizia di stima del Geom. sono stati Per_2 eseguiti e completati dalla società istante, fino al deposito della Segnalazione Certificata di Agibilità protocollata al Comune di Baronissi in data 15.05.2017 al n. 0013312;
- che l'importo spettante alla società è pari ad Controparte_1 euro 126.680,51 oltre IVA al 22%;
2 - che nonostante il dott. abbia ottenuto le certificazioni di agibilità Parte_1 ed eserciti la propria professione negli immobili suddetti, ha rinviato sempre il pagamento di quanto dovuto;
- che con pec in data 27.05.2020 la società istante formulava richiesta di pagamento al Dott. per l'esatto importo di €126.680,51 oltre iva al 22%; Parte_1
- che con pec di riscontro del 17.06.2020 il procuratore di parte ingiunta nell'interesse del dott. , riferiva che il dott. aveva corrisposto la Parte_1 Parte_1 somma di €385.000,00 rispetto alla somma di €400.000,00 dallo stesso riconosciuta come complessivamente dovuta a titolo di acquisto e di corrispettivo per i lavori, assumendo – in particolare - di non aver corrisposto esclusivamente la somma di
€15.000,00 in relazione ad un dedotto inadempimento;
- che con pec del 25.06.2020 la società istante chiedeva la documentazione dei pagamenti asseritamente effettuati dal dott. senza riceverne risposta;
Parte_1
- che, conseguentemente, il debito complessivo del dott. doveva Parte_1 ritenersi essere quello dallo stesso riconosciuto con la richiamata pec, ovvero
€385.000,00 dal cui importo doveva essere sottratta la sola somma di € 275.000,00 quietanzata in atto pubblico, residuando la somma di € 110.000,00 oltre iva al 22% per un totale di €134.200,00.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale per l'udienza del 23.03.2021 l'
[...] allo scopo di opporsi al suddetto decreto ingiuntivo. Controparte_1
L'opponente confermava la circostanza di essersi reso acquirente degli immobili in questione, ma ciò in esecuzione di un vincolo a contrarre assunto per effetto del contratto preliminare di vendita del 26.07.2015, a causa mista, intercorso tra le parti, nel quale la società opposta prometteva di vendere al dott. i cespiti Parte_1
- poi, di fatto ceduti in forza dell'atto pubblico innanzi richiamato - e contestualmente si obbligava all'art. 5 del medesimo atto “ad eseguire a regola d'arte negli immobili compromessi in vendita tutte le opere necessarie all'esercizio di attività sanitaria/studio odontoiatrico, in conformità con i provvedimenti in materia sanitaria secondo la delibera 7301 del 31 dicembre 2001 della
inerente i requisiti minimi strutturali per l'apertura di una nuova struttura Org_1 sanitaria e con le modalità, le caratteristiche e ogni altro materiale indicato dalla parte acquirente (...)”.
Le parti convenivano espressamente al primo comma del disposto di cui al richiamato art. 5 del contratto preliminare di far riferimento, al fine dell'individuazione “degli oneri e dei materiali adottati nell'opera di edificazione”, al capitato generale dei lavori che allegavano al contratto sotto la lettera “B”.
3 All'art. 2 del medesimo contratto i contraenti fissavano il corrispettivo per la cessione dei beni e per l'esecuzione delle lavorazioni, espressamente individuate nel documento allegato alla lett. B, nella complessiva somma di €400.000.00.
Rispetto a tale somma, il dott. , all'esito della disamina della documentazione Parte_1 in suo possesso, appurava di aver corrisposto alla società opposta, a fronte del corrispettivo inizialmente convenuto nel corpo del contratto preliminare già richiamato ed in adempimento degli obblighi assunti, l'importo complessivo di
€391.500,00 di cui €275.000,00 in forza dell'atto pubblico di compravendita anzidetto;
€78.500.00 in contanti mediante reiterati versamenti, tutti corredati della firma di quietanza resa dal legale rappresentante della società opposta;
€34.000,00 mediante assegni bancari;
ed €6.000,00, infine, mediante bonifico bancario.
Precisava, l'opponente, di aver consapevolmente rifiutato di assolvere al pagamento del debito residuo in ragione del grave inadempimento di cui si sarebbe resa responsabile la società opposta per non aver provveduto al completamento delle lavorazioni puntualmente descritte nel capitolato allegato al richiamato preliminare.
Quanto innanzi troverebbe riscontro probatorio nella relazione tecnica redatta dal geom. che, all'esito di un confronto a carattere compartivo tra le opere CP_3 eseguite e quelle promesse, così come desumibili dal capitolato generale allegato al contratto preliminare, è pervenuto alla quantificazione del valore delle lavorazioni inadempiute ovvero parzialmente inadempiute nella misura complessiva di €80.112,48.
Tanto premesso, l'opponente, riservando espressamente di agire separatamente per il risarcimento dei danni causalmente riferibili all'inadempimento della controparte, così concludeva:
Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare l'insussistenza – come meglio dedotto in narrativa – dei presupposti richiesti dall'art. 648 c.p.c. perché il monitorio opposto possa essere corredato della provvisoria esecuzione, rigettando conseguentemente l'istanza eventualmente proposta all'uopo dalla società opposta;
nel merito
Voglia l'On.le Tribunale adito accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto revocare ovvero dichiarare inammissibile e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 1671/2020, depositato in data 07.08.2020 e ritualmente notificato a mezzo pec in pari data per insussistenza della pretesa creditoria in esso dedotta ed in ogni caso per carenza dei presupposti di validità ex art. 633 e 634 c.p.c. così come meglio esposto in narrativa e per tutte le ragioni ivi articolate, riservando espressamente il diritto e la correlativa azione tesa al risarcimento dei danni causalmente riferibili all'inadempimento ritualmente eccepito in atti da proporre nell'ambito di autonomo e separato giudizio;
Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con relativa distrazione in favore del procuratore antistatario.
3. Con comparsa depositata in data 25.02.2021si costituiva la
[...] sostenendo che il contratto preliminare stipulato in data Controparte_1
26.07.2015 era stato erroneamente qualificato, dall'opponente, quale preliminare di vendita a causa mista (vendita e appalto) trattandosi, in realtà, di vendita di cosa futura,
4 essendo, all'epoca dei fatti, gli immobili ancora in costruzione. Precisava che detto contratto non veniva eseguito, anche se la volontà di non dare esecuzione al contratto preliminare del 26.07.2015, non rappresentava l'abbandono di tutti gli scopi che sarebbero discesi dall'esecuzione dello stesso.
In sostanza, a seguito della perizia svolta in data 4.03.2016 dal tecnico incaricato dal Dott. , Geom. , volta ad individuare il prezzo degli immobili allo stato Parte_1 CP_2 grezzo, il medesimo riteneva di acquistare gli immobili per poi, successivamente, decidere di appaltare differenti lavori (non per civile abitazione bensì per studio medico dentistico) di ristrutturazione all'odierna società opposta.
Ed infatti, con l'atto del 20.04.2016 per NO le parti stipulavano l'atto di Persona_1 compravendita degli immobili (due appartamenti e due garage) allo stato grezzo ad uso di civile abitazione per il prezzo di €275.000,00 comprensivo di IVA al 10%.
A seguito della stipula del predetto atto di compravendita per NO , il Persona_1
Dott. , ormai proprietario dell'immobile allo stato grezzo, decideva, anche Parte_1 sulla scorta di un nuovo progetto esecutivo redatto dal tecnico dallo stesso incaricato, Arch. di appaltare all'odierna opposta lavori edili finalizzati al CP_4 completamento dei due appartamenti acquistati, con predisposizione di ogni opera idonea a trasformare gli stessi in studio dentistico con cambio di destinazione.
L'impresa provvedeva ad eseguire a regola d'arte tutte Controparte_1 le opere commissionate e sotto la direzione tecnica dell'Arch. senza CP_4 che il committente formulasse alcuna contestazione.
Il Dott. non ha mai negato di aver affidato all'impresa opposta i suddetti Parte_1 lavori di ristrutturazione, anzi ha confermato la circostanza ammettendo che l'importo complessivamente dovuto fosse pari ad €400.000,00 (somma riconosciuta come complessivamente dovuta a titolo di acquisto e di corrispettivo per i lavori).
Considerato l'avvenuto pagamento della somma di €275.000,00 (iva al 10% compresa) a titolo di acquisto degli immobili al grezzo, l'importo residuo (con IVA al 22% trattandosi di opere successive all'acquisto) doveva ritenersi pattuito a titolo di corrispettivo dei lavori di ristrutturazione proprio secondo la ricostruzione basata sulle ammissioni di parte opponente.
Tanto premesso e dedotto, l'opposta rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1671/2020 emesso dal Tribunale di Salerno ex art. 648 c.p.c. o, in via subordinata, previa concessione dell'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 40.000,00 non contestata. In via del tutto preliminare espungere dalla produzione di causa e, comunque, non ammettere il documento inserita nel fascicolo di parte opponente. In subordine, ordinare all'opponente il deposito dell'originale ex art. 2719 cod. civ. del menzionato documento prodotto unicamente in copia fotostatica, al fine di consentire alla concludente di
5 effettuare, ai sensi degli artt. 214 e ss., c.p.c. il disconoscimento dello stesso e della sottoscrizione. Nel merito si chiede il rigetto integrale dell'opposizione così come proposta dal dott. perché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto per i motivi soprariportati. Per l'effetto si chiede la conferma del decreto ingiuntivo n. 1671/2020 emesso dal Tribunale di Salerno. subordinata si chiede che il Dott. venga condannato al pagamento della Parte_1 medesima somma allo stesso ingiunta con l'opposto decreto
Alla prima udienza del 23.03.2021, svolta a trattazione scritta, il procuratore di parte opponente si riportava al contenuto dell'atto di opposizione chiedendone l'accoglimento, impugnando il contenuto della comparsa di costituzione e risposta di controparte;
per converso il procuratore di parte opposta chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo, riportandosi ai propri atti, e chiedendo i termini ex art. 183 comma 6, c.p.c. Il G.I. si riservava in ordine alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, e, a scioglimento della riserva assunta, concedeva la provvisoria esecuzione. Seguivano udienze (13.09.2021; 4.10.2021; 15.11.2021) finalizzate al bonario componimento della controversia.
Su richiesta delle parti, con ordinanza del 15.12.2021 il Giudice formulava proposta conciliativa che prevedeva il pagamento, da parte dell'opponente, della somma di
€50.000,00 in favore di parte di parte opposta, nonché dell'importo di €5.000,00 a titolo di compenso professionale in favore del difensore di parte opposta.
All'udienza del 1.3.2022 parte opponente si dichiarava disponibile ad accettare la proposta conciliativa, mentre parte opposta formulava una controproposta, disattesa dall'opponente. Seguiva, su richiesta delle parti, breve rinvio nello stato, all'udienza del 4.4.2022 ove le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 18.10.2022, il Giudice ammetteva, per quanto di ragione, i mezzi istruttori richiesti dalle parti e rinviava all'udienza del 28.03.2023 per l'interrogatorio formale dell'opponente, ordinando, altresì, all'opponente di esibire, per la successiva udienza, gli originali dei documenti di cui agli allegati nn. 6 e 7 dell'atto di citazione. All'udienza successiva, celebrata il 3.4.2023, veniva disposto un ulteriore rinvio su richiesta delle parti all'8.5.2023, ove veniva espletato l'interrogatorio formale dell'opponente. All'esito dell'udienza dell'8.5.2023 l'opponente reiterava l'istanza di verificazione già formulata in atti con riferimento ai documenti depositati in originale e contestati dall'opposta.
Con successiva ordinanza del 23.05.2023 il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio nominando, all'uopo, la dott.ssa affinché rispondesse al Persona_3 seguente quesito:
6 - esaminati gli atti ed in particolare i documenti in originale di cui agli allegati nn. 6 e 7 all'atto di citazione in opposizione, valutate le necessarie ed incontestate scritture in atti e quelle che il CTU potrà richiedere alle parti e presso i pubblici uffici, dica se le sottoscrizioni apposte ai medesimi siano appartenenti o meno al sig. . Controparte_1
All'udienza del 27.06.2023 veniva conferito l'incarico al CTU e la causa rinviata al 26.03.2024. In data 2.1.2024 il CTU provvedeva al deposito dell'elaborato peritale.
All'udienza del 26.03.2024 il giudice si riservava e con ordinanza del 11.5.2024, ritenuta matura per la decisione, rinviava la causa al 21.05.2024 per la discussione orale e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
All'udienza odierna, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281-sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
4. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Ciò posto, va osservato che la società opposta sostiene che il credito ingiunto deriverebbe dalla esecuzione a regola d'arte del contratto di appalto orale stipulato con il . Ai fini della individuazione e quantificazione del proprio credito l' Parte_1 [...]
nel ricorso monitorio, richiama la relazione di stima Controparte_1 redatta in data 7.03.2016, su incarico del dott. , dal Geom. Parte_1 CP_2
, che stimava in € 130.000,00 oltre iva le spese per il completamento degli
[...] oggetto del contratto di compravendita, nonché la perizia di stima redatta dal Geom. successivamente alla stipula del rogito, che stimava i suddetti lavori Persona_2 nella somma di €126.680,51 oltre i.v.a. al 22 %. In realtà, però, la somma ingiunta non viene desunta dai suddetti documenti, né da una dettagliata contabilità redatta all'esito dei lavori eseguiti, bensì dal contenuto di una pec di riscontro del 17.06.2020 nella quale il procuratore di parte ingiunta riferiva che il dott. aveva corrisposto la Parte_1 somma di €385.000,00 rispetto alla somma complessivamente riconosciuta come di
€400.000,00 a titolo di acquisto e di corrispettivo per i lavori, assumendo – in particolare - di non aver corrisposto esclusivamente la somma di € 15.000,00 per un asserito inadempimento dell'impresa appaltatrice.
7 Conseguentemente, conclude la ricorrente, confermando che il debito complessivo del dott. doveva ritenersi essere quello riconosciuto con la richiamata Parte_1 pec, ovvero €385.000,00, detraendo dalla suddetta somma l'importo di €275.000,00 quietanzata in atto pubblico, residuerebbe la somma di € 110.000,00, cui la ricorrente aggiunge la somma di €24.200,00 per iva al 22%, per un totale di €134.200,00.
5. Così ricostruita la domanda di pagamento avanzata dalla ricorrente/opposta, va osservato che le parti in data 26.07.2015 stipularono un “contratto preliminare di vendita” avente ad oggetto i medesimi beni immobili che successivamente furono oggetto del contratto di compravendita stipulato per NO in data Persona_1
15.04.2016, e cioè consistenza immobiliare riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Baronissi al foglio 9: particella 2204, subalterno 40, in corso di costruzione;
(appartamento); particella 2204, subalterno 41, in corso di costruzione;
(appartamento); particella 2204, subalterno 22, in corso di costruzione;
(locale garage): particella 2204, subalterno 33, in corso di costruzione;
(locale garage).
Trattandosi di immobile in costruzione, l' si obbligava, all'art. Controparte_1
5 del medesimo atto, “ad eseguire a regola d'arte negli immobili compromessi in vendita tutte le opere necessarie all'esercizio di attività sanitaria/studio odontoiatrico, in conformità con i provvedimenti in materia sanitaria secondo la delibera 7301 del 31 dicembre 2001 della Org_1 inerente i requisiti minimi strutturali per l'apertura di una nuova struttura sanitaria e con
[...] le modalità, le caratteristiche e ogni altro materiale indicato dalla parte acquirente (...)”.
All'art. 2 del medesimo contratto i contraenti fissavano il corrispettivo per la cessione dei beni e per l'esecuzione delle lavorazioni, espressamente individuate nel documento allegato alla lett. B, nella complessiva somma di €400.000.00.
In ordine alla qualificazione giuridica del suddetto contratto non vi è concordanza tra le parti, atteso che secondo l'opponente dovrebbe intendersi quale contratto a causa mista (preliminare di vendita e appalto), mentre secondo l'opposta si tratterebbe di contratto (preliminare) di vendita di cosa futura.
Occorre richiamare, a riguardo, quanto espresso dalla Suprema Corte, a partire dalla Sentenza SS.UU. n. 11656/2008, secondo la quale il contratto riguardante la cessione di un fabbricato non ancora realizzato, con previsione dell'obbligo del cedente - che sia proprietario anche del terreno su cui l'erigendo fabbricato insisterà - di eseguire i lavori necessari al fine di completare il bene e di renderlo idoneo al godimento, può integrare alternativamente tanto gli estremi della vendita di una cosa futura (verificandosi allora l'effetto traslativo nel momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza), quanto quelli del negozio misto, caratterizzato da elementi propri della vendita di cosa presente (il suolo, con conseguente effetto traslativo immediato dello stesso) e dell'appalto, a seconda che assuma rilievo centrale, nel 8 sinallagma contrattuale, l'intento delle parti avente ad oggetto il conseguimento della proprietà dell'immobile completato ovvero il trasferimento della proprietà attuale del suolo e l'attività realizzatrice dell'opera da parte del cedente, a proprio rischio e con la propria organizzazione.
In tema di contratto misto (nella specie, di vendita e di appalto), la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente.
Più recentemente, la Corte di Cassazione (cass. 23110/2021), sul punto, ha affermato che il contratto avente ad oggetto la cessione di un fabbricato non ancora compiutamente realizzato o da ristrutturare, con previsione dell'obbligo del cedente, che sia anche imprenditore edile, di eseguire i lavori necessari a completare il bene o a renderlo idoneo al godimento, può integrare gli estremi della vendita di cosa futura se nel sinallagma contrattuale l'obbligo di completamento dei lavori assume un rilievo soltanto accessorio e strumentale rispetto al trasferimento della proprietà.
Nel caso di specie, tenuto conto del tenore dell'atto, deve ritenersi che l'obbligo di completamento dei lavori non assume un rilievo meramente accessorio e strumentale rispetto al trasferimento della proprietà. Tale circostanza testimoniata dal fatto che le parti, al primo comma dell'art. 5 del contratto, richiamavano un dettagliato capitato generale dei lavori, che allegavano al contratto sotto la lettera “B”. La circostanza, poi, che nell'atto rogitato in data 15.04.2016 è stata espunta, rispetto all'atto del 26.07.2015, la parte attinente all'appalto, dimostra l'autonomia e il rilievo della parte del contratto che mutua la causa dal contratto di appalto.
Deve ritenersi, pertanto, maggiormente plausibile l'ipotesi del contratto a causa mista.
Ciò posto, a prescindere dall'opzione ermeneutica prescelta, non pare condivisibile la tesi sostenuta da parte opposta secondo la quale vi sarebbe una cesura netta e totale tra il contratto preliminare del 26.07.2015 e la vendita del 15.04.2016. La stessa opposta ha ritenuto di dover precisare, al riguardo, nella comparsa di costituzione e risposta, che “la volontà di non dare esecuzione al contratto preliminare del 26.07.2015, non rappresentava l'abbandono di tutti gli scopi che sarebbero discesi dall'esecuzione dello stesso”.
Entrambi gli atti negoziali hanno ad oggetto i medesimi beni e, non avendo le parti, successivamente alla stipula del preliminare, manifestato nella medesima forma scritta, un nuovo atto finalizzato allo scioglimento dei vincoli obbligatori reciprocamente assunti, deve dedursi che il secondo costituisca l'esecuzione del primo. I lavori a farsi, 9 che erano stati convenuti tra le parti al momento della stipula del contratto preliminare (“(...) tutte le opere necessarie all'esercizio di attività sanitaria/studio odontoiatrico, in conformità con i provvedimenti in materia sanitaria secondo la delibera 7301 del 31 dicembre 2001 della Org_1 inerente i requisiti minimi strutturali per l'apertura di una nuova struttura sanitaria e con
[...] le modalità, le caratteristiche e ogni altro materiale indicato dalla parte acquirente (...)”, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, non mutano dopo la stipula del definitivo e non divergono da quelli poi realizzati, consistendo, per quanto dichiarato dalla opposta nella comparsa di risposta, in “lavori edili finalizzati al completamento dei due appartamenti acquistati, con predisposizione di ogni opera idonea a trasformare gli stessi in studio dentistico con cambio di destinazione”. Peraltro, i lavori, se si tiene conto della relazione redatta dal geom. avrebbero avuto inizio in data 6.4.2016, e quindi prima Per_2 ancora del trasferimento della proprietà degli immobili.
La circostanza che nell'atto rogitato in data 15.04.2016 venga espunta, rispetto all'atto precedente, la parte attinente all'appalto, si giustifica da un lato, per il fatto che i beni, pacificamene, non erano ancora ultimati e dall'altro che solo l'atto di compravendita in senso stretto richiedeva la forma solenne.
Tanto considerato, non risulta che quanto stabilito per iscritto dalle parti nel contatto del 26.07.2015 in ordine alla quantificazione dei lavori da eseguirsi per l'ultimazione degli immobili promessi in vendita sia stato superato/modificato/integrato da successive pattuizioni scritte delle medesime parti, con la conseguenza che complessivamente, il prezzo dell'operazione (acquisto dell'immobile grezzo + ultimazione dei lavori per realizzazione di studio medico-dentistico) deve ritenersi fissato nella somma di €400.000,00, quantificazione posta a base delle difese di parte opponente e, indirettamente, confermata dalla opposta la quale, per la quantificazione della somma ingiunta, prende spunto dalla pec del 17.06.2020 del procuratore di parte ingiunta, di cui si è dato conto. Deve però osservarsi che, in questa prospettiva, la somma di €24.200,00 per iva al 22%, aggiunta dall'opposta, non trova giustificazione e ciò in ragione del fatto che il procuratore dell'opponente faceva riferimento alla somma di €400.000,00 comprensiva dell'IVA, così come definita dal contratto preliminare del 27.07.2015.
Ciò posto, considerato che la ricorrente/opposta, nelle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione, si espressamente riservata “il diritto e la correlativa azione tesa al risarcimento dei danni causalmente riferibili all'inadempimento ritualmente eccepito in atti da proporre nell'ambito di autonomo e separato giudizio”, e che, analogamente, l'opposta si è riservata di agire per resistere al dedotto inadempimento, deve ritenersi che la somma complessivamente dovuta dal dott. all' sia pari Parte_1 CP_1 Controparte_1 ad €400.000,00, iva compresa.
10 6. Ciò posto, va osservato che l'opponente ha dedotto di aver versato la somma di
€391.500,00, effettuando i seguenti pagamenti in favore dell'impresa opposta: -
€275.000,00 in forza dell'atto pubblico di compravendita;
- €78.500.00 in contanti;
-
€34.000,00 mediante assegni bancari;
- €6.000,00, infine, mediante bonifico bancario.
Procedendo all'esame dei singoli pagamenti, va osservato che il versamento della somma di €275.000,00 non è contestato ed è documentato in atto pubblico.
Quanto ai versamenti in contanti per €78.500.00, gli stessi sarebbero desumibili dalle sottoscrizioni per ricevuta e quietanza apposte dal legale rappresentante della società opposta sui documenti versati in atti dall'opponente (allegati n. 6 e 7 all'atto di citazione in opposizione).
Con riferimento alle sottoscrizioni apposte al documento n.6 (collocate in una tabella, in corrispondenza di annotazioni pagamenti in contanti o mediante assegni), nonché alla sottoscrizione apposta al documento n.7 (annotazione in calce ad un assegno di un pagamento di €2.000,00 datato 11.08.2015) è stata espletata perizia calligrafica a cura della dott. , le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili in Persona_3 quanto immuni da errori e vizi logici, la quale è giunta ad affermare che “con elevatissima probabilità prossima quasi alla certezza le dodici sottoscrizioni in accertamento, di cui agli allegati 6 e 7 dell'atto di citazione in opposizione, sono riconducibili all'autore che ha redatto le comparative”, e quindi al sig. legale rappresentante della impresa opposta. Controparte_1
Andando ad esaminare il documento di cui all'allegato n.6 si può rilevare che lo stesso è composto da una griglia in cui sono presenti una colonna riportante pagamenti in contanti, ed una colonna riportante i pagamenti mediante assegni. Per ogni pagamento è indicata la data ed è apposta la firma del sig. Controparte_1
Nella colonna dei pagamenti in contanti è indicato il pagamento della somma di
€50.000,00 avvenuto il 27.07.2015. Tale pagamento trova riscontro con quanto dichiarato dalle parti nel contratto preliminare del 26.07.2015 (“euro 50.000,00 … sono versati alla sottoscrizione della presente scrittura privata, all'ordine della parte promettente venditrice
…”).
Le altre annotazioni, in mancanza di ulteriori riscontri che ne consentano l'imputazione, non possono ritenersi rilevanti ai fini del decidere.
Anche l'assegno bancario n. 0003274387-12 tratto su è espressamente Org_2 indicato all'art. 2 del contratto preliminare come strumento di pagamento dell'importo di €30.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, per il quale la società promittente venditrice/opposta ha rilasciato formale quietanza non disconosciuta.
Avendo le parti, successivamente, con atto pubblico, definito il trasferimento dell'immobile allo stato grezzo senza richiamare i due descritti incontestati pagamenti 11 (€50.000,00 ed €30.000,00), gli stessi non possono che essere imputato ai lavori appaltati dal all'impresa Parte_1 CP_1
Non può essere riconosciuto in favore dell'opponente il pagamento di €6.000,00 effettuato mediante bonifico bancario, recante espressa causale “acconto competenze professionali geom. e quindi diversa imputazione. Controparte_1
Detti importi, pertanto, pari complessivamente ad €80.000,00, concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo versato in favore della società odierna opposta in esecuzione del contratto preliminare intercorso tra le parti, per un totale di
€355.000,00, residuando un debito, da parte dell'opponete, di €45.000,00 comprensivo di iva.
In definitiva, pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, in parziale accoglimento dell'opposizione, l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore della opposta della somma di €45.000,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
7. Considerato il parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite sono proporzionalmente compensate nella misura di 2/3, con condanna dell'opponente al pagamento del restante 1/3 delle stesse, che vengono liquidate per intero (ossia comprensive della parte compensata) tenuto conto della natura della controversia (ordinaria), del suo valore, dell'attività processuale effettivamente espletata, secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), nella somma di €. 12.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte opposta, antistatario. Le spese di CTU sono poste a carico di parte opposta, e ciò in ragione delle risultanze della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione al decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 1671/2020 reso il 28.07.2020, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione e parzialmente, la proposta opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna, conseguentemente, parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di €45.000,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
12 3) compensa per 2/3 le spese processuali e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della restante parte di 1/3 delle stesse, che si liquidano per intero in €12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di CTU a carico di parte opposta.
Così deciso in Salerno, 21.05.2024
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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