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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1120/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1120/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ) E (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Boiano (C.F.: C.F._2
) per procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE) alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio n. 63, in persona dei l.r.p.t.
- APPELLATA -
E
(C.F.: , già con sede in Venezia- Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_2 Mestre alla Via Terraglio, 63, in persona del l.r.p.t., E PER , QUALE MANDATARIA, CP_3
giusta procura notaio di Venezia-Mestre, rep. 42351, racc. 15678, Persona_1 [...]
(P.IVA: ), già a seguito di mero cambio di Controparte_4 P.IVA_3 CP_5
denominazione sociale, con sede in Venezia-Mestre alla Via Terraglio n. 63, in persona della procuratrice e l.r.p.t. dott.ssa , giusta procura notaio di Venezia- Controparte_6 Persona_1
Mestre, rep. 42416, racc. 15733, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti (C.F.
) per procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e C.F._4
risposta in appello
- INTERVENUTA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2038/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano tempestiva Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2251/2016, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
su istanza di - quale cessionaria pro soluto, con atto del 23.3.2016, del credito Controparte_1
derivante dal contratto di finanziamento n. 3103048 stipulato dagli ingiunti con Deutsche Bank
S.p.A. a mezzo della convenzionata Prestitempo - con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in via solidale, della somma di euro 23.296,43, con gli interessi al tasso legale sulla sola somma capitale di euro 18.631,63 dalla domanda al saldo, oltre alle spese della procedura.
Gli opponenti chiedevano: di dichiarare nullo il monitorio per carenza di prova scritta del credito azionato;
di accertare e dichiarare la nullità del contratto per indeterminatezza del tasso d'interesse convenuto ed applicato;
di accertare e dichiarare, anche ex art. 1815 c.c., la nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori;
di condannare alla restituzione della CP_1
somma di euro 2.164,00, avendo effettuato pagamenti per euro 32.164,00 (rate 68). Parte_1
Vinte le spese, da distrarsi. In via istruttoria chiedevano disporsi c.t.u. al fine di accertare l'applicazione di tassi usurari ed anatocistici al contratto di finanziamento.
Nella resistenza di a seguito dell'esito infruttuoso della procedura di mediazione Controparte_1
obbligatoria dopo il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Nella prima memoria gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice sostanziale, sul presupposto che la dedotta qualità di cessionaria si fondava su un contratto di cessione redatto in lingua inglese e privo di riferimenti al nominativo di essi opponenti, al loro contratto di finanziamento e ad indicazioni alfanumeriche da cui desumere la cessione, da parte di
Deutsche Bank, del medesimo contratto e del presunto diritto vantato.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. l'opposta contestava l'avversa eccezione e produceva estratto del cd. “Annex recevaibles list”, da cui risultava ceduto il contratto n. 3103048
intestato a mentre l'opponente reiterava l'istanza di ammissione della c.t.u., cui Parte_1
controparte si opponeva.
Ritenuta la causa matura per la decisione, con sentenza n. 2038 depositata il 9.9.2020 il Tribunale
sammaritano respingeva l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, dopo aver richiamato la normativa relativa alla cessione dei crediti in blocco ed i principi sull'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, rigettava le eccezioni di difetto di legittimazione sostanziale con le seguenti motivazioni: 1) aveva agito in sede CP_1
monitoria documentando di essere titolata all'azione in forza di contratto di cessione stipulato con
Deutsche Bank in data 23.03.2016 e di aver notificato la cessione al debitore con Parte_1
raccomandata a.r., perfezionatasi per avvenuta giacenza;
inoltre, con la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo aveva comunicato la cessione anche al coobbligato;
2) la Parte_2
redazione del contratto in lingua inglese non determinava una carenza di prova circa l'effettiva sussistenza del contratto di cessione, né sulla circostanza che il credito azionato in sede monitoria rientrasse tra i crediti ceduti, in quanto l'opposta aveva depositato l'elenco dei crediti ceduti, cd.
“Annex receivables list”, di cui si faceva menzione nell'atto di cessione, in cui era riportato il numero di contratto e il nominativo del debitore principale . Parte_1
Spiegava, poi, che il credito era provato: dal contratto di finanziamento sottoscritto dai debitori,
dall'intermediario e dal funzionario di banca;
dall'estratto conto analitico;
dal prospetto di calcolo degli interessi moratori, evidenziando che le eccezioni relative all'applicazione di tassi di interesse indeterminati, usurari ed anatocistici erano generiche, per cui la richiesta c.t.u., ove fosse stata disposta, avrebbe avuto carattere esplorativo.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 5.3.2021 ed iscritta a ruolo il 12.3.2021 e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo, previa revoca/sospensione della provvisoria esecutività, l'accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
In via istruttoria, reiteravano l'istanza di ammissione delle richieste istruttorie già rigettate in primo grado e producevano perizia a firma del dott. , evidenziando che, trattandosi di Persona_2
allegazione difensiva a contenuto tecnico, essa non assumeva autonomo valore probatorio e poteva essere prodotta in grado di appello, non essendo soggetta ai limiti di cui all'art. 345 comma 3 c.p.c.
cui l'atto di appello era notificato presso gli indirizzi p.e.c. del difensore Controparte_1
costituito nel giudizio di primo grado e del suo procuratore domiciliatario (Avv. Marco Pesenti e
Avv. Benedetto Accarino), non si costituiva.
Con atto depositato in data 6.9.2021 interveniva in giudizio per mezzo Controparte_2
della mandataria esponendo che con atto sottoscritto in data 29.6.2018 Controparte_4
aveva conferito ad essa interveniente (già a seguito di mero cambio di CP_1 Controparte_2
denominazione sociale), il ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati, per cui a far data dall'1.7.2018 era divenuta titolare del credito oggetto di causa, e che il conferimento di ramo d'azienda era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Deduceva, quindi, che:
il gravame era inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.;
in ogni caso, la sentenza di primo grado era passata in giudicato per acquiescenza laddove aveva ritenuto infondata l'eccepita carenza di prova scritta del credito, avuto riguardo alla documentazione in atti, da cui risultava che il documento negoziale recava la sottoscrizione di di , dell'agente che aveva fatto da intermediario per l'operazione Parte_1 Parte_2
finanziaria, incaricato di procedere all'identificazione dei soggetti (Fincompany S.r.l.), e del funzionario della Banca concedente il prestito;
la perizia depositata dagli appellanti era inammissibile e da stralciare e, in ogni caso, inutile ai fini della prova dell'usura e del diritto alla pretesa restitutoria;
le doglianze erano infondate.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa estromissione dal giudizio di essendo Controparte_1
essa intervenuta unica titolare del credito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.; accertare e dichiarare l'acquiescenza in relazione alle parti della sentenza non specificamente impugnate e di dichiarare controparte definitivamente decaduta dalla possibilità di proporre impugnazione ai sensi dell'art. 329 comma II c.p.c.; accertare e dichiarare ex art. 345 c.p.c. l'inammissibilità della perizia tecnico-
contabile allegata dagli appellanti, disponendo lo stralcio dal giudizio;
nel merito, in via principale,
respingere l'appello, siccome infondato e, in via subordinata, condannare gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di essa intervenuta, della somma di euro 23.296,43, oltre agli interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito sulla somma capitale di euro 18.631,63, dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma accertata nel corso del giudizio. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria.
Rigettata l'istanza di cui all'art. 283 c.p.c., all'udienza del 9.10.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa veniva assunta in decisione, assegnando i termini
ex art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va dichiarata la contumacia di la quale non si è costituita nel presente grado di Controparte_1
giudizio, malgrado la rituale notifica dell'atto di appello presso i difensori costituiti in primo grado.
Va respinta l'istanza di estromissione dal giudizio dell'appellata in difetto di un'istanza in tal senso da parte di quest'ultima, che costituisce il soggetto che, per effetto dell'estromissione, viene a perdere la qualità di parte.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Invero,
poiché la succitata norma mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., le attività
svolte all'udienza del 22.9.2021 comportano che la Corte abbia perso il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza di cui all'art. 348-ter c.p.c.
§ 4. Analisi del motivo di appello.
Con un unico articolato motivo di gravame gli appellanti hanno censurato l'intero corpo motivazionale della pronuncia impugnata.
In primis, hanno criticato la sentenza per aver ritenuto titolare del diritto di credito CP_1
azionato, argomentando che il contratto di cessione era redatto in lingua inglese e, in assenza di traduzione in lingua italiana, mancavano elementi comprovanti l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione, a nulla rilevando il c.d. estratto Annex 1.1. sold receivables list,
allegato da controparte alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.: invero, esso non consentiva di risalire al documento da cui era stato estrapolato e non indicava oggetto ed importo del credito ceduto, mentre avrebbe dovuto indicare ogni singolo credito oggetto di cessione ed essere depositato, in uno al contratto di cui formava parte integrante, a supporto delle ragioni per l'accoglimento del ricorso monitorio, e non solo a seguito delle doglianze mosse in sede di opposizione.
Pertanto, la sentenza andava riformata affermando la carenza di legittimazione attiva e di titolarità
del diritto di credito azionato in capo a , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo CP_1
opposto.
Gli appellanti hanno, poi, censurato le motivazioni addotte dal Tribunale in merito all'applicazione di interessi indeterminati, anatocistici ed usurari, deducendo che l'affermata genericità delle argomentazioni difensive trovava smentita nell'atto di opposizione, in cui erano stati indicati i
“criteri direttivi di Banca D'Italia elementi certi e validi per pervenire ad una declaratoria di usura
sopravvenuta in quanto il tasso originario convenuto nel contratto era divenuto usurario già nel
secondo e terzo trimestre dell'anno 2009” (v. atto di appello pag. 8), ragion per cui avrebbe dovuto essere ammessa la c.t.u. già richiesta in primo grado.
Tale essendo il contenuto del motivo, ritiene la Corte che la doglianza relativa al difetto di legittimazione dell'attrice sostanziale sia infondata, avendo il primo giudice correttamente ritenuto che il contratto versato in atti, seppure redatto in lingua inglese, costituisse prova della cessione. Del
resto, ad integrazione della motivazione della pronuncia impugnata, si osserva che esso è descritto come “Sale and assignment agreement Dated 23rd March 2016, regarding loan receivables”, vale a dire “Accordo per la vendita e l'assegnazione datato 23 marzo 2016, riguardante crediti da prestito”,
e nel corpo dell'atto, precisamente sub 1.1.6., si fa riferimento al cd. Annex 1.1.a (cioè all'Allegato
1.1.a) come al documento contenente l'elenco dei crediti ceduti (definiti “Sold receivables”).
L'inclusione dello specifico credito azionato nell'operazione di cessione di crediti in blocco consacrata nel contratto concluso il 23.3.2016 ben poteva essere provata, come ha ritenuto il primo giudice, con il documento allegato dall'opposta alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.,
costituente un estratto dell'Annex suddetto, in quanto il giudizio di opposizione ha per oggetto la cognizione piena della pretesa azionata con il ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., sicché possono trovare ingresso documenti nuovi rispetto a quelli allegati al ricorso monitorio, ove prodotti all'interno delle barriere previste dal codice di rito
Privo di pregio è l'assunto dell'inidoneità dell'estratto prodotto a comprovare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, essendo la posizione ceduta adeguatamente identificata dal numero di contratto da cui deriva il credito e dal nominativo del richiedente il finanziamento ( ), come già affermato nella pronuncia impugnata, ed il preteso deposito Parte_1
dell'elenco di tutti i crediti ceduti non corrisponde ad un interesse degli opponenti specifico e giuridicamente tutelabile.
L'altra censura, attinente alla motivazione del rigetto dell'eccezione relativa all'applicazione di interessi indeterminati, anatocistici e usurari, ove ritenuta ammissibile per come formulata, non tiene conto del principio di diritto secondo cui l'usura che risulta in alcuni trimestri non ha carattere originario, ma costituisce usura sopravvenuta, la quale non determina la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata per un tasso non eccedente quello “soglia”, quale risultante al momento della stipula, per cui la pretesa del mutuante (e conseguentemente, del suo avente causa) di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, non può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (v. Cass. civ., S.U,
19.10.2017, n. 24675; in senso conforme, anche Cass. civ., sez. III, ord. 17.8.2023, n. 24743).
Conseguentemente, integrata la motivazione della sentenza impugnata nei termini prima indicati,
l'appello va rigettato.
§ 5. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c., con liquidazione operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2038/2020 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere;
c) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'intervenuta, delle spese di lite, liquidate in euro 5.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a.
come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002,
come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 21 gennaio 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1120/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ) E (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Boiano (C.F.: C.F._2
) per procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE) alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio n. 63, in persona dei l.r.p.t.
- APPELLATA -
E
(C.F.: , già con sede in Venezia- Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_2 Mestre alla Via Terraglio, 63, in persona del l.r.p.t., E PER , QUALE MANDATARIA, CP_3
giusta procura notaio di Venezia-Mestre, rep. 42351, racc. 15678, Persona_1 [...]
(P.IVA: ), già a seguito di mero cambio di Controparte_4 P.IVA_3 CP_5
denominazione sociale, con sede in Venezia-Mestre alla Via Terraglio n. 63, in persona della procuratrice e l.r.p.t. dott.ssa , giusta procura notaio di Venezia- Controparte_6 Persona_1
Mestre, rep. 42416, racc. 15733, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti (C.F.
) per procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e C.F._4
risposta in appello
- INTERVENUTA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2038/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano tempestiva Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2251/2016, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
su istanza di - quale cessionaria pro soluto, con atto del 23.3.2016, del credito Controparte_1
derivante dal contratto di finanziamento n. 3103048 stipulato dagli ingiunti con Deutsche Bank
S.p.A. a mezzo della convenzionata Prestitempo - con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in via solidale, della somma di euro 23.296,43, con gli interessi al tasso legale sulla sola somma capitale di euro 18.631,63 dalla domanda al saldo, oltre alle spese della procedura.
Gli opponenti chiedevano: di dichiarare nullo il monitorio per carenza di prova scritta del credito azionato;
di accertare e dichiarare la nullità del contratto per indeterminatezza del tasso d'interesse convenuto ed applicato;
di accertare e dichiarare, anche ex art. 1815 c.c., la nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori;
di condannare alla restituzione della CP_1
somma di euro 2.164,00, avendo effettuato pagamenti per euro 32.164,00 (rate 68). Parte_1
Vinte le spese, da distrarsi. In via istruttoria chiedevano disporsi c.t.u. al fine di accertare l'applicazione di tassi usurari ed anatocistici al contratto di finanziamento.
Nella resistenza di a seguito dell'esito infruttuoso della procedura di mediazione Controparte_1
obbligatoria dopo il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Nella prima memoria gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice sostanziale, sul presupposto che la dedotta qualità di cessionaria si fondava su un contratto di cessione redatto in lingua inglese e privo di riferimenti al nominativo di essi opponenti, al loro contratto di finanziamento e ad indicazioni alfanumeriche da cui desumere la cessione, da parte di
Deutsche Bank, del medesimo contratto e del presunto diritto vantato.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. l'opposta contestava l'avversa eccezione e produceva estratto del cd. “Annex recevaibles list”, da cui risultava ceduto il contratto n. 3103048
intestato a mentre l'opponente reiterava l'istanza di ammissione della c.t.u., cui Parte_1
controparte si opponeva.
Ritenuta la causa matura per la decisione, con sentenza n. 2038 depositata il 9.9.2020 il Tribunale
sammaritano respingeva l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, dopo aver richiamato la normativa relativa alla cessione dei crediti in blocco ed i principi sull'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, rigettava le eccezioni di difetto di legittimazione sostanziale con le seguenti motivazioni: 1) aveva agito in sede CP_1
monitoria documentando di essere titolata all'azione in forza di contratto di cessione stipulato con
Deutsche Bank in data 23.03.2016 e di aver notificato la cessione al debitore con Parte_1
raccomandata a.r., perfezionatasi per avvenuta giacenza;
inoltre, con la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo aveva comunicato la cessione anche al coobbligato;
2) la Parte_2
redazione del contratto in lingua inglese non determinava una carenza di prova circa l'effettiva sussistenza del contratto di cessione, né sulla circostanza che il credito azionato in sede monitoria rientrasse tra i crediti ceduti, in quanto l'opposta aveva depositato l'elenco dei crediti ceduti, cd.
“Annex receivables list”, di cui si faceva menzione nell'atto di cessione, in cui era riportato il numero di contratto e il nominativo del debitore principale . Parte_1
Spiegava, poi, che il credito era provato: dal contratto di finanziamento sottoscritto dai debitori,
dall'intermediario e dal funzionario di banca;
dall'estratto conto analitico;
dal prospetto di calcolo degli interessi moratori, evidenziando che le eccezioni relative all'applicazione di tassi di interesse indeterminati, usurari ed anatocistici erano generiche, per cui la richiesta c.t.u., ove fosse stata disposta, avrebbe avuto carattere esplorativo.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 5.3.2021 ed iscritta a ruolo il 12.3.2021 e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo, previa revoca/sospensione della provvisoria esecutività, l'accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
In via istruttoria, reiteravano l'istanza di ammissione delle richieste istruttorie già rigettate in primo grado e producevano perizia a firma del dott. , evidenziando che, trattandosi di Persona_2
allegazione difensiva a contenuto tecnico, essa non assumeva autonomo valore probatorio e poteva essere prodotta in grado di appello, non essendo soggetta ai limiti di cui all'art. 345 comma 3 c.p.c.
cui l'atto di appello era notificato presso gli indirizzi p.e.c. del difensore Controparte_1
costituito nel giudizio di primo grado e del suo procuratore domiciliatario (Avv. Marco Pesenti e
Avv. Benedetto Accarino), non si costituiva.
Con atto depositato in data 6.9.2021 interveniva in giudizio per mezzo Controparte_2
della mandataria esponendo che con atto sottoscritto in data 29.6.2018 Controparte_4
aveva conferito ad essa interveniente (già a seguito di mero cambio di CP_1 Controparte_2
denominazione sociale), il ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati, per cui a far data dall'1.7.2018 era divenuta titolare del credito oggetto di causa, e che il conferimento di ramo d'azienda era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Deduceva, quindi, che:
il gravame era inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.;
in ogni caso, la sentenza di primo grado era passata in giudicato per acquiescenza laddove aveva ritenuto infondata l'eccepita carenza di prova scritta del credito, avuto riguardo alla documentazione in atti, da cui risultava che il documento negoziale recava la sottoscrizione di di , dell'agente che aveva fatto da intermediario per l'operazione Parte_1 Parte_2
finanziaria, incaricato di procedere all'identificazione dei soggetti (Fincompany S.r.l.), e del funzionario della Banca concedente il prestito;
la perizia depositata dagli appellanti era inammissibile e da stralciare e, in ogni caso, inutile ai fini della prova dell'usura e del diritto alla pretesa restitutoria;
le doglianze erano infondate.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa estromissione dal giudizio di essendo Controparte_1
essa intervenuta unica titolare del credito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.; accertare e dichiarare l'acquiescenza in relazione alle parti della sentenza non specificamente impugnate e di dichiarare controparte definitivamente decaduta dalla possibilità di proporre impugnazione ai sensi dell'art. 329 comma II c.p.c.; accertare e dichiarare ex art. 345 c.p.c. l'inammissibilità della perizia tecnico-
contabile allegata dagli appellanti, disponendo lo stralcio dal giudizio;
nel merito, in via principale,
respingere l'appello, siccome infondato e, in via subordinata, condannare gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di essa intervenuta, della somma di euro 23.296,43, oltre agli interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito sulla somma capitale di euro 18.631,63, dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma accertata nel corso del giudizio. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria.
Rigettata l'istanza di cui all'art. 283 c.p.c., all'udienza del 9.10.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa veniva assunta in decisione, assegnando i termini
ex art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va dichiarata la contumacia di la quale non si è costituita nel presente grado di Controparte_1
giudizio, malgrado la rituale notifica dell'atto di appello presso i difensori costituiti in primo grado.
Va respinta l'istanza di estromissione dal giudizio dell'appellata in difetto di un'istanza in tal senso da parte di quest'ultima, che costituisce il soggetto che, per effetto dell'estromissione, viene a perdere la qualità di parte.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Invero,
poiché la succitata norma mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., le attività
svolte all'udienza del 22.9.2021 comportano che la Corte abbia perso il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza di cui all'art. 348-ter c.p.c.
§ 4. Analisi del motivo di appello.
Con un unico articolato motivo di gravame gli appellanti hanno censurato l'intero corpo motivazionale della pronuncia impugnata.
In primis, hanno criticato la sentenza per aver ritenuto titolare del diritto di credito CP_1
azionato, argomentando che il contratto di cessione era redatto in lingua inglese e, in assenza di traduzione in lingua italiana, mancavano elementi comprovanti l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione, a nulla rilevando il c.d. estratto Annex 1.1. sold receivables list,
allegato da controparte alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.: invero, esso non consentiva di risalire al documento da cui era stato estrapolato e non indicava oggetto ed importo del credito ceduto, mentre avrebbe dovuto indicare ogni singolo credito oggetto di cessione ed essere depositato, in uno al contratto di cui formava parte integrante, a supporto delle ragioni per l'accoglimento del ricorso monitorio, e non solo a seguito delle doglianze mosse in sede di opposizione.
Pertanto, la sentenza andava riformata affermando la carenza di legittimazione attiva e di titolarità
del diritto di credito azionato in capo a , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo CP_1
opposto.
Gli appellanti hanno, poi, censurato le motivazioni addotte dal Tribunale in merito all'applicazione di interessi indeterminati, anatocistici ed usurari, deducendo che l'affermata genericità delle argomentazioni difensive trovava smentita nell'atto di opposizione, in cui erano stati indicati i
“criteri direttivi di Banca D'Italia elementi certi e validi per pervenire ad una declaratoria di usura
sopravvenuta in quanto il tasso originario convenuto nel contratto era divenuto usurario già nel
secondo e terzo trimestre dell'anno 2009” (v. atto di appello pag. 8), ragion per cui avrebbe dovuto essere ammessa la c.t.u. già richiesta in primo grado.
Tale essendo il contenuto del motivo, ritiene la Corte che la doglianza relativa al difetto di legittimazione dell'attrice sostanziale sia infondata, avendo il primo giudice correttamente ritenuto che il contratto versato in atti, seppure redatto in lingua inglese, costituisse prova della cessione. Del
resto, ad integrazione della motivazione della pronuncia impugnata, si osserva che esso è descritto come “Sale and assignment agreement Dated 23rd March 2016, regarding loan receivables”, vale a dire “Accordo per la vendita e l'assegnazione datato 23 marzo 2016, riguardante crediti da prestito”,
e nel corpo dell'atto, precisamente sub 1.1.6., si fa riferimento al cd. Annex 1.1.a (cioè all'Allegato
1.1.a) come al documento contenente l'elenco dei crediti ceduti (definiti “Sold receivables”).
L'inclusione dello specifico credito azionato nell'operazione di cessione di crediti in blocco consacrata nel contratto concluso il 23.3.2016 ben poteva essere provata, come ha ritenuto il primo giudice, con il documento allegato dall'opposta alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.,
costituente un estratto dell'Annex suddetto, in quanto il giudizio di opposizione ha per oggetto la cognizione piena della pretesa azionata con il ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., sicché possono trovare ingresso documenti nuovi rispetto a quelli allegati al ricorso monitorio, ove prodotti all'interno delle barriere previste dal codice di rito
Privo di pregio è l'assunto dell'inidoneità dell'estratto prodotto a comprovare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, essendo la posizione ceduta adeguatamente identificata dal numero di contratto da cui deriva il credito e dal nominativo del richiedente il finanziamento ( ), come già affermato nella pronuncia impugnata, ed il preteso deposito Parte_1
dell'elenco di tutti i crediti ceduti non corrisponde ad un interesse degli opponenti specifico e giuridicamente tutelabile.
L'altra censura, attinente alla motivazione del rigetto dell'eccezione relativa all'applicazione di interessi indeterminati, anatocistici e usurari, ove ritenuta ammissibile per come formulata, non tiene conto del principio di diritto secondo cui l'usura che risulta in alcuni trimestri non ha carattere originario, ma costituisce usura sopravvenuta, la quale non determina la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata per un tasso non eccedente quello “soglia”, quale risultante al momento della stipula, per cui la pretesa del mutuante (e conseguentemente, del suo avente causa) di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, non può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (v. Cass. civ., S.U,
19.10.2017, n. 24675; in senso conforme, anche Cass. civ., sez. III, ord. 17.8.2023, n. 24743).
Conseguentemente, integrata la motivazione della sentenza impugnata nei termini prima indicati,
l'appello va rigettato.
§ 5. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c., con liquidazione operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2038/2020 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere;
c) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'intervenuta, delle spese di lite, liquidate in euro 5.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a.
come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002,
come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 21 gennaio 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola