Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2661/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente
da
rappresentato e difeso dall'avv. POGNICI MADDALENA, Parte_1
presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrente -
e
rispettivamente rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
BOATO MARTINA, presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrente -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
- “disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
Pag. 1 di 8
mentre la madre ha trovato un'altra soluzione abitativa idonea anche alla minore e dunque trasferirà la propria abitazione e domicilio in AN (VE) via Monte Grappa n. 55
- la minore trascorrerà pari tempo con il padre e con la madre,
secondo le modalità di seguito precisate;
- ogni settimana rimarrà con la mamma nelle giornate di Per_1
lunedì dall'uscita di scuola e martedì con pernottamento presso la di lei nuova abitazione sino al mercoledì mattina quando la mamma la porterà a scuola;
- rimarrà con il papà nelle giornate di mercoledì Per_1
dall'uscita di scuola e giovedì con pernottamento presso la di lui abitazione sino al venerdì mattina quando il papà la porterà
a scuola;
- trascorrerà i fine settimana alternati con ciascun Per_1
genitore dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola da parte del genitore di turno;
- i genitori concordano sin d'ora che se per motivi lavorativi uno di loro non potrà accudire la figlia nel proprio turno di responsabilità genitoriale, la piccola potrà essere accudita preferibilmente dall'altro genitore, se si rende disponibile e/o libero, altrimenti i genitori potranno avvalersi dell'aiuto della nonna paterna, di persone di fiducia dei genitori o di una baby sitter, i cui costi saranno suddivisi a metà tra i genitori;
Pag. 2 di 8 - trascorrerà 7 giorni consecutivi con ciascun genitore Per_1
nelle festività natalizie con Natale e Capodanno alternati negli anni;
3 giorni durante le vacanze pasquali e 15 giorni non consecutivi durante le ferie estive;
- ciascun genitore provvederà al mantenimento (alimentazione e piccole spese quotidiane) della figlia nelle giornate di sua pertinenza, mentre tutte le altre spese relative al mantenimento ordinario sostenute nell'interesse della minore verranno ripartite tra i genitori giusta la metà, previa esibizione delle pezze giustificative, spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia suddivise a metà;
- la residenza anagrafica di verrà trasferita presso la Per_1
residenza della madre, la quale avrà diritto all'intero degli importi relativi all'assegno unico di cui farà richiesta;
- tutte le decisioni di interesse per la figlia minore, quali quelle, a titolo esemplificativo, inerenti all'istruzione,
all'educazione, alle attività culturali, sportive e del tempo libero, nonché quelle riguardanti la salute con riferimento alle scelte mediche non urgenti, saranno adottate da entrambi i genitori congiuntamente;
per quel che riguarda invece le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che per motivi organizzativi non potranno essere condivise, il genitore in quel frangente responsabile per la figlia, poiché sotto la sua custodia, eserciterà la potestà separatamente dall'altro assumendo la decisione nell'esclusivo interesse del minore;
Pag. 3 di 8 - i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro (diretta e non tramite la minore) al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
- i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che hanno concordato, confermano e sottoscrivono;
- le parti dichiarano, per quanto occorra, che intendono confermare sin d'ora le condizioni e conclusioni rassegnate nel presente ricorso e di seguito sottoscritte.”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 25.06.2024 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale nasceva in data
01.01.2016 . Persona_2
Ciò premesso, le parti formulavano domanda volta a regolamentare i loro rapporti genitoriali nell'interesse della figlia, essendo la loro relazione cessata;
contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 03.12.2024, fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 26.07.2024, lette le note depositate il
Pag. 4 di 8 25.11.2024, in cui le parti insistevano nell'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo, il
Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda come formulata dai ricorrenti merita di essere accolta,
in quanto, ritenuta manifestamente superflua l'audizione della minore in virtù degli accordi raggiunti dalle parti, questo Giudice
ritiene di poter recepire le condizioni concordate dai genitori,
preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, l'assenza della previsione di un contributo al mantenimento a favore della minore da parte del padre, genitore non collocatario, risulta adeguatamente essere compensata dalla collocazione paritaria della minore presso entrambi i genitori con conseguente mantenimento diretto da parte del padre in misura paritaria rispetto alla madre, oltre che dall'integrale percezione da parte della madre, dell'Assegno Unico.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
1) ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento,
collocamento, visita e mantenimento della figlia , nata Persona_2
il 01.01.2016, alle seguenti condizioni:
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
Pag. 5 di 8 - il padre rimarrà a vivere nella attuale casa familiare di proprietà dei suoi genitori, sita in Spinea, Via Rosmini 12, mentre la madre ha trovato un'altra soluzione abitativa idonea anche alla minore e dunque trasferirà la propria abitazione e domicilio in
AN (VE) via Monte Grappa n. 55
- la minore trascorrerà pari tempo con il padre e con la madre,
secondo le modalità di seguito precisate;
- ogni settimana rimarrà con la mamma nelle giornate di Per_1
lunedì dall'uscita di scuola e martedì con pernottamento presso la di lei nuova abitazione sino al mercoledì mattina quando la mamma la porterà a scuola;
- rimarrà con il papà nelle giornate di mercoledì Per_1
dall'uscita di scuola e giovedì con pernottamento presso la di lui abitazione sino al venerdì mattina quando il papà la porterà a scuola;
- trascorrerà i fine settimana alternati con ciascun Per_1
genitore dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola da parte del genitore di turno;
- i genitori concordano sin d'ora che se per motivi lavorativi uno di loro non potrà accudire la figlia nel proprio turno di responsabilità genitoriale, la piccola potrà essere accudita preferibilmente dall'altro genitore, se si rende disponibile e/o libero, altrimenti i genitori potranno avvalersi dell'aiuto della nonna paterna, di persone di fiducia dei genitori o di una baby sitter, i cui costi saranno suddivisi a metà tra i genitori;
Pag. 6 di 8 - trascorrerà 7 giorni consecutivi con ciascun genitore Per_1
nelle festività natalizie con Natale e Capodanno alternati negli anni;
3 giorni durante le vacanze pasquali e 15 giorni non consecutivi durante le ferie estive;
- ciascun genitore provvederà al mantenimento (alimentazione e piccole spese quotidiane) della figlia nelle giornate di sua pertinenza, mentre tutte le altre spese relative al mantenimento ordinario sostenute nell'interesse della minore verranno ripartite tra i genitori giusta la metà, previa esibizione delle pezze giustificative, spese straordinarie come da protocollo del Tribunale
di Venezia suddivise a metà;
- la residenza anagrafica di verrà trasferita presso la Per_1
residenza della madre, la quale avrà diritto all'intero degli importi relativi all'assegno unico di cui farà richiesta;
- tutte le decisioni di interesse per la figlia minore, quali quelle, a titolo esemplificativo, inerenti all'istruzione,
all'educazione, alle attività culturali, sportive e del tempo libero, nonché quelle riguardanti la salute con riferimento alle scelte mediche non urgenti, saranno adottate da entrambi i genitori congiuntamente;
per quel che riguarda invece le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che per motivi organizzativi non potranno essere condivise, il genitore in quel frangente responsabile per la figlia, poiché sotto la sua custodia, eserciterà
la potestà separatamente dall'altro assumendo la decisione nell'esclusivo interesse del minore;
Pag. 7 di 8 - i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro (diretta e non tramite la minore) al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 18.12.2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
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