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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 68308/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 8.10.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al
30.12.2024 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Marco Leopizzi Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Antonella De Fazio CP_1
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8466/2022 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di a sig.ra premesso di aver ricevuto, CP_1 Parte_1
in data 26.10.2021, la notifica della cartella di pagamento n. 097 2019 0151619829 00, relativa a crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazione del codice della strada, ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica dei vav (vav n. 1314563828 asseritamente elevato in data 20.9.2014) con conseguente estinzione delle pretese creditorie ex art. 201 CdS. Ha aggiunto che il credito doveva ritenersi comunque prescritto, essendo trascorsi oltre 5 anni dall'accertamento della contravvenzione
1 alla notifica della cartella, e contesto l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 L. n.
689/1981.
Costituitasi e rimasta contumace l' , il Giudice di Pace, con la sentenza gravata, CP_1 CP_3 ha dichiarato inammissibile l'opposizione, quanto alle doglianze inquadrabili nel disposto di cui all'art. 7 D. Lgs n. 150/2011, e respinto la medesima con riferimento alla contestazione in ordine all'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 L. n. 689/1981.
La sig.ra ha appellato la sentenza, evidenziando che il giudice di primo grado avevo Parte_1
omesso ogni pronuncia in ordine alla eccepita prescrizione, azione non soggetta a termini di decadenza in quanto inquadrabile nel disposto di cui all'art. 615 cpc. Ha aggiunto che era maturata la prescrizione, visto che il verbale di accertamento era stato elevato in data 10 settembre 2014 e la notifica della cartella di pagamento era intervenuta in data 26 ottobre 2021, già trascorso il quinquennio. Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare l'efficacia della cartella di pagamento stante l'intervenuta prescrizione del credito in essa portato.
Rimasta contumace dall' , si è costituita chiedendo Controparte_4 CP_1
di dichiarare la cessazione della materia del contendere, per avere il Controparte_5
con nota prot. n. QB/106576/2022, comunicato che era in corso di svolgimento l'iter
[...]
finalizzato all'adozione del provvedimento di discarico amministrativo della cartella di pagamento per cui è causa. Ha poi chiesto la compensazione delle spese di lite, stante il mutamento della giurisprudenza, come da sentenza della Corte di Cassazione n. 758/2022.
Parte appellante ha evidenziato che dalla documentazione depositata non emergeva con chiarezza la conclusione del procedimento diretto all'annullamento della cartella, ed ha insistito sulle conclusioni rassegnate con l'atto di appello.
2. Va premesso che il Dipartimento Risorse Economiche, con nota prot. n. QB/106576/2022 ha evidenziato che era in corso di svolgimento l'iter finalizzato all'adozione del provvedimento di discarico amministrativo della cartella di pagamento, ma non vi è documentazione sufficiente a far ritenere il completamento della procedura, sicché allo stato non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel merito, l'appello è fondato.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
- in primo grado, è stata proposta opposizione, deducendo i seguenti motivi:
a) mancata notifica del vav e conseguente estinzione del potere sanzionatorio ex articolo 201 del codice della strada, azione inquadrabile nel disposto di cui all'art. 7 D. Lgs n. 150/2011;
2 b) prescrizione quinquennale del credito, azione inquadrabile nel disposto di cui all'art. 615 cpc;
c) illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L n. 689/1981, azione anche questa inquadrabile nel disposto di cui all'art. 615 cpc;
- il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda sub a) e respinto la domanda sub c), senza esprimersi in ordine alla domanda sub b);
- la correttezza della declaratoria quanto alla domanda sub a) rimane del tutto irrilevante, non essendo stato svolto alcun motivo d'appello al riguardo (in ciò rimanendo superflua ogni verifica della sua compatibilità rispetto al dictum della Corte di Cassazione, giusta sent. n. 758/2022, e dell'eventuale mutamento della giurisprudenza inaugurato dalla medesima pronuncia, circostanza sulla quale
[...]
fonda la richiesta di compensare le spese di giudizio); CP_1
- quanto all'opposizione proposta ex articolo 615 cpc, al fine di far valere la prescrizione, quale fatto estintivo sopravvenuto al titolo, l'azione è proponibile senza limitazioni temporali, né
l'inammissibilità nella domanda spiegata ex articolo 7 D. Lgs n. 150/2011 sottrae alla parte la possibilità di far valere l'eccezione di prescrizione, sul presupposto dell'assenza di atti interruttivi della medesima nel quinquennio di cui all'articolo 28 L.n. 689/1981;
- nel caso di specie, il credito portato alla cartella di pagamento si riferisce al vav n. 1314563828, elevato in data 20.9.2014, ed in relazione al quale ha avuto esito negativo il tentativo di notifica eseguito in data 10.11.2014, visto che il destinatario risultava sconosciuto all'indirizzo;
- non risulta la sussistenza di atti interruttivi precedenti alla notifica della cartella di pagamento n.
097 2019 0151619829 00, perfezionatasi in data 26.10.2021, quando, tuttavia, il quinquennio
(decorrente dalla data dell'infrazione. 20.9.2014) era già decorso;
- in riforma della sentenza di primo grado, pertanto, deve essere dichiarata l'inefficacia della cartella di pagamento, a fronte dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in parziale della sentenza del Giudice di Pace di n. 8466/2022, così provvede: CP_1
1) dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n. 097 2019 0151619829 00, stante l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
3 2) condanna e l' , in solido, al rimborso delle spese CP_1 Controparte_4
di lite, a favore di che liquida, per il primo grado, in 60,00 euro per esborsi Parte_1
e 250,00 euro per compensi, oltre spese generali, Iva e Cassa, e per il grado di appello, in 91,50 euro per esborsi e 360,00 euro per compensi, oltre spese generali, Iva e Cassa, somme tutte da distarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 10.1.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 68308/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 8.10.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al
30.12.2024 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Marco Leopizzi Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Antonella De Fazio CP_1
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8466/2022 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di a sig.ra premesso di aver ricevuto, CP_1 Parte_1
in data 26.10.2021, la notifica della cartella di pagamento n. 097 2019 0151619829 00, relativa a crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazione del codice della strada, ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica dei vav (vav n. 1314563828 asseritamente elevato in data 20.9.2014) con conseguente estinzione delle pretese creditorie ex art. 201 CdS. Ha aggiunto che il credito doveva ritenersi comunque prescritto, essendo trascorsi oltre 5 anni dall'accertamento della contravvenzione
1 alla notifica della cartella, e contesto l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 L. n.
689/1981.
Costituitasi e rimasta contumace l' , il Giudice di Pace, con la sentenza gravata, CP_1 CP_3 ha dichiarato inammissibile l'opposizione, quanto alle doglianze inquadrabili nel disposto di cui all'art. 7 D. Lgs n. 150/2011, e respinto la medesima con riferimento alla contestazione in ordine all'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 L. n. 689/1981.
La sig.ra ha appellato la sentenza, evidenziando che il giudice di primo grado avevo Parte_1
omesso ogni pronuncia in ordine alla eccepita prescrizione, azione non soggetta a termini di decadenza in quanto inquadrabile nel disposto di cui all'art. 615 cpc. Ha aggiunto che era maturata la prescrizione, visto che il verbale di accertamento era stato elevato in data 10 settembre 2014 e la notifica della cartella di pagamento era intervenuta in data 26 ottobre 2021, già trascorso il quinquennio. Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare l'efficacia della cartella di pagamento stante l'intervenuta prescrizione del credito in essa portato.
Rimasta contumace dall' , si è costituita chiedendo Controparte_4 CP_1
di dichiarare la cessazione della materia del contendere, per avere il Controparte_5
con nota prot. n. QB/106576/2022, comunicato che era in corso di svolgimento l'iter
[...]
finalizzato all'adozione del provvedimento di discarico amministrativo della cartella di pagamento per cui è causa. Ha poi chiesto la compensazione delle spese di lite, stante il mutamento della giurisprudenza, come da sentenza della Corte di Cassazione n. 758/2022.
Parte appellante ha evidenziato che dalla documentazione depositata non emergeva con chiarezza la conclusione del procedimento diretto all'annullamento della cartella, ed ha insistito sulle conclusioni rassegnate con l'atto di appello.
2. Va premesso che il Dipartimento Risorse Economiche, con nota prot. n. QB/106576/2022 ha evidenziato che era in corso di svolgimento l'iter finalizzato all'adozione del provvedimento di discarico amministrativo della cartella di pagamento, ma non vi è documentazione sufficiente a far ritenere il completamento della procedura, sicché allo stato non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel merito, l'appello è fondato.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
- in primo grado, è stata proposta opposizione, deducendo i seguenti motivi:
a) mancata notifica del vav e conseguente estinzione del potere sanzionatorio ex articolo 201 del codice della strada, azione inquadrabile nel disposto di cui all'art. 7 D. Lgs n. 150/2011;
2 b) prescrizione quinquennale del credito, azione inquadrabile nel disposto di cui all'art. 615 cpc;
c) illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L n. 689/1981, azione anche questa inquadrabile nel disposto di cui all'art. 615 cpc;
- il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda sub a) e respinto la domanda sub c), senza esprimersi in ordine alla domanda sub b);
- la correttezza della declaratoria quanto alla domanda sub a) rimane del tutto irrilevante, non essendo stato svolto alcun motivo d'appello al riguardo (in ciò rimanendo superflua ogni verifica della sua compatibilità rispetto al dictum della Corte di Cassazione, giusta sent. n. 758/2022, e dell'eventuale mutamento della giurisprudenza inaugurato dalla medesima pronuncia, circostanza sulla quale
[...]
fonda la richiesta di compensare le spese di giudizio); CP_1
- quanto all'opposizione proposta ex articolo 615 cpc, al fine di far valere la prescrizione, quale fatto estintivo sopravvenuto al titolo, l'azione è proponibile senza limitazioni temporali, né
l'inammissibilità nella domanda spiegata ex articolo 7 D. Lgs n. 150/2011 sottrae alla parte la possibilità di far valere l'eccezione di prescrizione, sul presupposto dell'assenza di atti interruttivi della medesima nel quinquennio di cui all'articolo 28 L.n. 689/1981;
- nel caso di specie, il credito portato alla cartella di pagamento si riferisce al vav n. 1314563828, elevato in data 20.9.2014, ed in relazione al quale ha avuto esito negativo il tentativo di notifica eseguito in data 10.11.2014, visto che il destinatario risultava sconosciuto all'indirizzo;
- non risulta la sussistenza di atti interruttivi precedenti alla notifica della cartella di pagamento n.
097 2019 0151619829 00, perfezionatasi in data 26.10.2021, quando, tuttavia, il quinquennio
(decorrente dalla data dell'infrazione. 20.9.2014) era già decorso;
- in riforma della sentenza di primo grado, pertanto, deve essere dichiarata l'inefficacia della cartella di pagamento, a fronte dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in parziale della sentenza del Giudice di Pace di n. 8466/2022, così provvede: CP_1
1) dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n. 097 2019 0151619829 00, stante l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
3 2) condanna e l' , in solido, al rimborso delle spese CP_1 Controparte_4
di lite, a favore di che liquida, per il primo grado, in 60,00 euro per esborsi Parte_1
e 250,00 euro per compensi, oltre spese generali, Iva e Cassa, e per il grado di appello, in 91,50 euro per esborsi e 360,00 euro per compensi, oltre spese generali, Iva e Cassa, somme tutte da distarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 10.1.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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