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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
RGAC 64994 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 64994 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuto in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 14 novembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Quattro Fontana n. 10
presso lo studio dell'avv. Lucio Ghia che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione in appello da , procuratore Parte_2
speciale della per atto di , notaio in Roma, in data 25 febbraio Pt_1 Persona_1
2021, rep. 46100 racc. 26703
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso la sede della Avvocatura TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Di Grezia giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma, in data 1 marzo 2022 rep 21680. Persona_2
APPELLATA
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente passato per la notifica a Unep in data 13 e 16 luglio
2020 e depositato il giorno 7 ottobre 2020 aveva proposto opposizione ex CP_1
articolo 615 cpc avverso la intimazione di pagamento 09720199088255481 notificata il 26
febbraio 2020 con la quale era stato richiesto il pagamento complessivo di euro 8.061,92
sulla base di crediti relativi ad una pluralità di cartelle di pagamento in relazione alle quali limitava la impugnazione a quelle n.09720120293797952, 097201502048045841,
097201602180445841, 09720170006822810, 0720170203772647, limitatamente al ruolo n. 134608/2017 e 09720190022249448 in materia di circolazione stradale.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la nullità della intimazione di pagamentoper insussistenza del credito azionato per effetto di novazione per effetto di intervenuta rateizzazione dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento 097201502048045841,
097201602180445841, 09720170006822810, 0720170203772647, limitatamente al ruolo n. 134608/2017 e 09720190022249448 in relazione alla quale aveva proceduto al versamento delle prime due rate che scadevano nel gennaio e nel febbraio del 2020. Di
conseguenza era illegittima la intimazione in quanto la rateizzazione era intervenuta in data
24 dicembre 2019 o al più tardi al 31 gennaio 2020 quando aveva effettuato il primo pagamento e quindi la non poteva più agire per la riscossione del credito nelle Pt_1
forme ordinarie.
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha eccepito, inoltre, la intervenuta prescrizione in relazione al credito relativo alla cartella di pagamento 09720120293797952.
Si era costituita la eccependo che anche in presenza di Parte_1
concessa rateizzazione il ritardo nel pagamento delle rate alla scadenza prevista comportava la decadenza del beneficio e ripristinava il diritto della di agire per le Pt_1
somme non pagate. Ha dedotto la mancata integrazione della prescrizione in relazione alla cartella di pagamento 09720120293797952 in quanto la stessa era stata regolarmente notificata il 1* maggio 2013 ed era stata notificata la intimazione di pagamento
09720179092936453 in data 7 febbraio 2018, prima della scadenza del termine.
Ha depositato la documentazione relativa alla notifica degli atti impugnati.
Si era costituita deducendo la inammissibilità della opposizione proposta CP_2
avverso una intimazione di pagamento, la inammissibilità della opposizione alla esecuzione per contestare la notifica dei verbali di accertamento dovendo essere utilizzata la procedura del cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 nel termine di decadenza previsto, la inammissibilità
della opposizione proposta per contestare la notifica della cartelle di pagamento dovendo essere introdotta la relativa domanda nel temine di cui all'articolo 617 cpc.
Ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla dedotta prescrizione ed alla notifica delle cartelle di pagamento ed ha depositato la documentazione relativa alla notifica del verbali di accertamento sottostanti alle cartelle di pagamento relative a crediti di . CP_2
Con sentenza n. 9910/2021 il giudice di pace di Roma ha accolto la opposizione ritenendo che per effetto della intervenuta rateizzazione la non Parte_1
potesse agire sulla base di precedenti titoli ed ha ritenuta intervenuta la prescrizione in relazione alla cartella di pagamento 09720120293797952 in quanto la Parte_1
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non aveva depositato la documentazione in copia conforme Parte_1
all'originale senza che la questione fosse stata oggetto di contestazione nel giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1
deducendo la erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto inidonea la documentazione in quanto non prodotta in copia conforme evidenziando come nel precesso civile le fotocopie corrispondesse agli originali fino a disconoscimento specifico della conformità., disconoscimento che non era stato proposto nel giudizio ce che aveva dedotto il giudice d'ufficio.
Non era contestata l'effetto della rateizzazione benché in atti vi fosse la prova del fatto che la opponente alle date previste non aveva versato le somme previste e la norma prevedesse la decadenza in caso di mancato o non effettuato integrale pagamento delle somme previste.
Non si è costituito venendo dichiarato contumace. CP_1
Si è costituita deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in CP_2
relazione alla questione della notifica delle cartelle di pagamento.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 14 novembre 20246 novembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del presente giudizio di appello è circoscritto alla sola avvenuta dichiarazione di prescrizione del credito contenuto nella cartella di pagamento 09720120293797952, non essendo stato proposto appello in relazione all'effetto novativo della rateizzazione in presenza di versamento da parte del debitore di somme inferiori a quelle concordate,
malgrado la espressa previsione della decadenza della rateizzazione in presenza di
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mancato pagamento anche solo di una rata o di versamento di un importo inferiore a quello previsto.
In ogni caso tale parte della sentenza risulta passata in giudicato per effetto della mancata impugnazione.
Per quanto riguarda il disconoscimento degli atti prodotti dalla Parte_1
osserva il giudicante che lo stesso non è stato posto in essere dall'opponente
[...]
nel giudizio e quindi è stata dedotta d'ufficio da parte del giudice.
Al riguardo occorre ricordare che nel processo civile le copie fotostatiche equivalgono agli originali qualora la controparte, alla prima udienza successiva alla produzione dei documento non ne contesti la difformità all'originale in modo specifico, indicando in che cosa la fotocopia prodotta non fosse corrispondente all'originale
Di conseguenza la contestazione non è connessa con il mancato deposito di originale o copia autentica ma alla non conformità della copia prodotta all'originale, contestazione che la giurisprudenza della corte di cassazione ha indicato che non possa essere generica ma debba essere specifica, nel senso che la parte che intende disconoscere un atto non possa limitarsi alla sola deduzione della generica non corrispondenza all'originale ma debba indicare nello specifico in che cosa l'atto non corrisponda all'originale.
Infatti, secondo la cassazione la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato,
attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera
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contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale"). (Cass. Sez. II, 30
ottobre 2018, n. 27633)
Di conseguenza il giudice di primo grado ha errato nel ritenere di non poter attribuire valenza probatoria alla documentazione depositata in fotocopia in assenza di specifica contestazione delle corrispondenza all'originale della stressa ma ha errato operando il disconoscimento d'ufficiò in assenza di contestazione ad opera della parte.
L'appello è quindi fondato ed occorre procedere ad esaminare la documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento 09720120293797952 depositata nel giudizio di primo grado dalla . Parte_1
Asl riguardo è presente in atti la relata di notifica del messo comunale il quale ha dato atto di essersi recato il iorno 8 aprile 2013 e, non avendolo trovato, non avendo trovato gli altri soggetti di cui all'articolo 139, aveva affisso l'avviso alla porta ed aveva provveduto al deposito della cartella presso la Casa Comunale dopo aver verificato la residenza anagrafica. Aveva, quindi, spedito la raccomandata di avviso di avvenuto deposito in data 2
maggio 2023 consegnata a mani proprie del destinatario in data 17 maggio 2013.
Risulta notificata dal messo comunale a mani proprie dell'appellante la intimazione di pagamento 09720179092936453 in data 7 febbraio 2018.
Di conseguenza non si era integrata la prescrizione.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 9910/2021 respinge la domanda dello diretta a far dichiarare CP_1
prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento 09720179092936453.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 19910/2021
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respinge la domanda dello diretta a far dichiarare prescritto il credito di cui alla CP_1
cartella di pagamento 09720179092936453
condanna a rimborsare alla le spese del CP_1 Parte_1
presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 659,50, di cui euro 600 per onorari delle fasi di giudizio, euro 59.50 per spese oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%.
condanna a rimborsare a le spese del presente grado di CP_1 CP_2
giudizio, spese che liquida in euro 500,00, di cui euro 500 per onorari delle fasi di giudizio,
oltre accessori come per legge, ove dovuti, e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 20 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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