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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2024, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI Sezione civile REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di PATTI, riunito in Camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. riunito in camera di consiglio;
nella causa iscritta al n. 227/2024 R.G.A.C., proposta da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Patti, Parte_1 C.F._1 via Kennedy n. 24, presso lo studio dell'avv. Francesco Ficarra, che la rappresenta e difende, ricorrente, e
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Patti, via Due CP_1 C.F._2
Giugno n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mauro Aquino che lo rappresenta e difende, resistente, assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2024; viste le note depositate in data 23 ottobre 2024 e 28 ottobre 2024, congiuntamente alle dichiarazioni delle parti di rinuncia alla presenza in udienza;
SENTENZA Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno concluso riportandosi all'accordo conciliativo ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 17 ottobre 2024; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso, depositato il 26 febbraio 2024, la ricorrente ha chiesto di disporre: l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi genitori alle condizioni Per_1 indicate in ricorso, con le modalità del collocamento a residenza alternata;
sotto il profilo economico, ha chiesto di disporre il versamento in suo favore, a titolo di mantenimento, della somma di euro 300,00 mensili ed il 50% delle spese straordinarie. Con comparsa di risposta, depositata in data 13 maggio 2024, si è costituito , CP_1 il quale ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia con domiciliazione prevalente presso il padre, alle condizioni indicate in comparsa;
in subordine, ha chiesto l'affidamento condiviso con domiciliazione paritaria presso i genitori alle condizioni indicate in comparsa;
sotto il profilo economico ha chiesto che le spese straordinarie vengano suddivise nella quota del 50% ciascuno, con vittoria di spese e compensi. Le parti, nel corso del giudizio, hanno dato atto di avere concordato sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni trascritte nell'accordo conciliativo ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 17 ottobre 2024 e prodotto in atti. L'accordo è il seguente:
Tale accordo alle condizioni indicate va recepito ai fini della presente decisione, attesa la conformità dello stesso agli interessi della prole e la non contrarietà a norme di ordine pubblico. Attesa la tenera età della bambina e l'accordo raggiunto, non risulta necessaria l'audizione della figlia. La regolamentazione dei rapporti tra le parti e con la minore va, dunque, disposta in linea con tale accordo. Le spese del giudizio, tenuto conto dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 227/2024 R.G.A.C., così provvede:
- dispone che i rapporti tra le parti e con la figlia minore siano regolati Per_1 secondo le condizioni indicate nell'accordo conciliativo art. 473 bis.21 c.p.c. del 17 ottobre 2024, depositato da ultimo in data 23 ottobre 2024 e trascritto in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024
Il giudice rel. Il presidente Serena Andaloro Mario Samperi