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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 10.2.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. RUSSO GRAZIELLA;
Per il convenuto\opposto l'avv. BASSANI PETRA, oggi sostituito dall'avv. MARIA ANTONIETTA
FINOCCHIARO; I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 454/2024 promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Russo (C.F. ), presso il cui studio in C.F._2
Catania, Via Ramondetta n. 9, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice di rappresentata e difesa da KLS Società tra Avvocati a R.L. (C.F. Controparte_2
), nella persona dell'Avv. Petra Bassani (C.F. , ed elettivamente P.IVA_2 C.F._3 domiciliata in Roma, Via Ostiense n. 131/L.
CONVENUTO pagina 1 di 4
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 10.2.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 3415/2023, emesso e depositato il 07.09.2023 nel procedimento n.
9565/2023 R.G., il Tribunale di Catania ingiungeva a di pagare Parte_1 alla parte ricorrente la somma di euro 23.361,51, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione del 12.01.2024 il proponeva opposizione avverso il predetto decreto Parte_1 ingiunzionale, deducendo: la carenza di legittimazione attiva di e di Controparte_1 CP_2
la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza e carenza di prova scritta del credito
[...] azionato nonché la nullità delle clausole che prevedevano tassi superiori a quelli previsti per legge. Si costituiva l'opposta concludendo: piaccia “All'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3415/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data 07/09/2023 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- Nel merito in via principale: rigettare l'avversa opposizione per tutte le ragioni indicate e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte ovvero accertare e dichiarare che quale procuratrice Controparte_1 di è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € 23.361,51 o di quella Controparte_2 diversa somma che verrà determinata in corso di causa, e per l'effetto, condannare il Sig. a Parte_1 pagare alla in persona del legale rappresentante pro tempore il predetto Controparte_3 importo oltre alle spese legali liquidate nella fase monitoria e nel presente giudizio;
- Nel merito in via subordinata: condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite Parte_1 temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- In via istruttoria, si chiede il rigetto della richiesta di CTU per i motivi di cui in narrativa, con riserva di denegata ipotesi di ammissione, di nomina del consulente di parte sino all'inizio delle operazioni peritali. - In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e successive occorrende;
”. Confermata l'udienza del 10.06.2024 e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., venivano depositate le relative memorie. Il 07.06.2024 veniva, inoltre, prodotto da parte dell'opposta verbale di mediazione negativo. Alla prima udienza, quindi, l'attore contestava la mediazione esperita rilevando di non aver ricevuto alcuna convocazione all'incontro tenutosi il 04.06.2024 e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 09.12.2024 e poi all'udienza del 10.2.2025.
In tale data le parti hanno concluso come da verbale ex art. 281 sexies c.p.c. che qui si intende richiamato.
************************* L'opposizione è improcedibile per quanto di seguito esposto. Giova premettere che la presente controversia, vertendo in materia di contratti bancari/finanziari rientra nel novero di quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità ed è, dunque, obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010. Allo scopo si evidenzia che, trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi del nuovo art. 5 bis del D. Lgs. 28/2010, in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, “l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”. Nel caso alla mano, invero, l'opposta si è resa parte diligente proponendo prontamente l'istanza di mediazione ai sensi dell'art. 2 del citato D. Lgs. 28/2010; nondimeno all'udienza del 10.06.2024 il pagina 2 di 4 legale del ha dedotto che “parte opponente non ha visto notificarsi alcun invito alla Parte_1 mediazione né, men che meno, la notifica della data fissata per l'incontro di mediazione, tenuto in sua assenza il 04.06.2024”. L'opposta, al fine di superare l'eccezione avversa ha rilevato che -come risultante dal verbale dell'incontro tenutosi innanzi all' “la parte è stata regolarmente convocata a mezzo CP_4 pec del 2.05.24 consegnata all'indirizzo del legale costituito nel giudizio di opposizione” (v. verbale fasc. opposta). Tale allegazione, rimasta peraltro priva di riscontro documentale non essendo stata depositata la pec con i relativi messaggi di ricevuta e consegna, non coglie tuttavia nel segno dovendosi correttamente individuare il destinatario della comunicazione nella parte personalmente e non anche nell'avvocato costituito nel giudizio. L'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 28/2010 prevede, infatti, che la comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione vada inoltrata alla parte e, segnatamente, che: “La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”. E seppur vero che nelle procedure di mediazione obbligatorie e delegate è necessaria l'assistenza del legale (art. 8 comma 5 D. Lgs. 28/2010), nondimeno la comunicazione della convocazione -al fine di assolvere alla condizione di procedibilità- va inoltrata ai sensi della citata normativa alla parte personalmente, non essendo possibile inviarla al solo procuratore costituito in giudizio. D'altronde, tale previsione risulta pienamente coerente con la richiesta della necessaria comparizione personale delle parti dinnanzi al mediatore che trova la sua ragion d'essere nella circostanza che “solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti” (Cfr. Cass. n. 8473 del 7.3.2019). Si evidenzia, all'uopo, che la funzione della comunicazione della mediazione è quella di valorizzare la possibilità per la parte di partecipare personalmente alla procedura per decidere del proprio conflitto.
Per di più, “L'irregolarità della notifica dell'istanza di mediazione non è sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dall'opponente al proprio difensore atteso che quanto all'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione.” (Cfr. Tribunale di Avellino Sent. n. 178 del 01.02.2023, Tribunale di Palermo Sent. n. 3903 del 5 settembre 2019). Di guisa che nel caso in specie, non contenendo la procura ad litem firmata dall'opponente alcuna elezione di domicilio con specifico riferimento alla procedura di mediazione (v. fasc. opponente) e non rivelandosi la notifica eseguita al procuratore costituito atta a integrare la previsione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/2010, si deve ritenere che la procedura non sia stata ritualmente instaurata dall'opposta e che, dunque, per tale ragione l'opposizione debba dichiararsi improcedibile. Ulteriormente, ne consegue che il decreto ingiuntivo andrà per l'effetto revocato divenendo improcedibile l'intero procedimento instaurato con il deposito del ricorso monitorio, avente carattere unitario (Cfr. art. 5 bis D. Lgs. 28/2010 e ancor prima Cass. Cass. S.U. n. 19596/2020). Per tali ragioni, assorbita ogni altra questione, l'opposizione va dichiarata improcedibile revocandosi il decreto ingiuntivo n. 3415/2023, emesso e depositato il 07.09.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 9565/2023. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3415/2023, emesso e depositato il 07.09.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 9565/2023.
- Condanna l'opposta a pagare, in favore di parte opponente, € 2.540,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, la refusione delle spese vive nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 10.2.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente
Dott. Mariano Sciacca
pagina 4 di 4
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 10.2.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. RUSSO GRAZIELLA;
Per il convenuto\opposto l'avv. BASSANI PETRA, oggi sostituito dall'avv. MARIA ANTONIETTA
FINOCCHIARO; I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 454/2024 promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Russo (C.F. ), presso il cui studio in C.F._2
Catania, Via Ramondetta n. 9, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice di rappresentata e difesa da KLS Società tra Avvocati a R.L. (C.F. Controparte_2
), nella persona dell'Avv. Petra Bassani (C.F. , ed elettivamente P.IVA_2 C.F._3 domiciliata in Roma, Via Ostiense n. 131/L.
CONVENUTO pagina 1 di 4
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 10.2.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 3415/2023, emesso e depositato il 07.09.2023 nel procedimento n.
9565/2023 R.G., il Tribunale di Catania ingiungeva a di pagare Parte_1 alla parte ricorrente la somma di euro 23.361,51, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione del 12.01.2024 il proponeva opposizione avverso il predetto decreto Parte_1 ingiunzionale, deducendo: la carenza di legittimazione attiva di e di Controparte_1 CP_2
la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza e carenza di prova scritta del credito
[...] azionato nonché la nullità delle clausole che prevedevano tassi superiori a quelli previsti per legge. Si costituiva l'opposta concludendo: piaccia “All'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3415/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data 07/09/2023 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- Nel merito in via principale: rigettare l'avversa opposizione per tutte le ragioni indicate e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte ovvero accertare e dichiarare che quale procuratrice Controparte_1 di è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € 23.361,51 o di quella Controparte_2 diversa somma che verrà determinata in corso di causa, e per l'effetto, condannare il Sig. a Parte_1 pagare alla in persona del legale rappresentante pro tempore il predetto Controparte_3 importo oltre alle spese legali liquidate nella fase monitoria e nel presente giudizio;
- Nel merito in via subordinata: condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite Parte_1 temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- In via istruttoria, si chiede il rigetto della richiesta di CTU per i motivi di cui in narrativa, con riserva di denegata ipotesi di ammissione, di nomina del consulente di parte sino all'inizio delle operazioni peritali. - In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e successive occorrende;
”. Confermata l'udienza del 10.06.2024 e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., venivano depositate le relative memorie. Il 07.06.2024 veniva, inoltre, prodotto da parte dell'opposta verbale di mediazione negativo. Alla prima udienza, quindi, l'attore contestava la mediazione esperita rilevando di non aver ricevuto alcuna convocazione all'incontro tenutosi il 04.06.2024 e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 09.12.2024 e poi all'udienza del 10.2.2025.
In tale data le parti hanno concluso come da verbale ex art. 281 sexies c.p.c. che qui si intende richiamato.
************************* L'opposizione è improcedibile per quanto di seguito esposto. Giova premettere che la presente controversia, vertendo in materia di contratti bancari/finanziari rientra nel novero di quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità ed è, dunque, obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010. Allo scopo si evidenzia che, trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi del nuovo art. 5 bis del D. Lgs. 28/2010, in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, “l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”. Nel caso alla mano, invero, l'opposta si è resa parte diligente proponendo prontamente l'istanza di mediazione ai sensi dell'art. 2 del citato D. Lgs. 28/2010; nondimeno all'udienza del 10.06.2024 il pagina 2 di 4 legale del ha dedotto che “parte opponente non ha visto notificarsi alcun invito alla Parte_1 mediazione né, men che meno, la notifica della data fissata per l'incontro di mediazione, tenuto in sua assenza il 04.06.2024”. L'opposta, al fine di superare l'eccezione avversa ha rilevato che -come risultante dal verbale dell'incontro tenutosi innanzi all' “la parte è stata regolarmente convocata a mezzo CP_4 pec del 2.05.24 consegnata all'indirizzo del legale costituito nel giudizio di opposizione” (v. verbale fasc. opposta). Tale allegazione, rimasta peraltro priva di riscontro documentale non essendo stata depositata la pec con i relativi messaggi di ricevuta e consegna, non coglie tuttavia nel segno dovendosi correttamente individuare il destinatario della comunicazione nella parte personalmente e non anche nell'avvocato costituito nel giudizio. L'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 28/2010 prevede, infatti, che la comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione vada inoltrata alla parte e, segnatamente, che: “La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”. E seppur vero che nelle procedure di mediazione obbligatorie e delegate è necessaria l'assistenza del legale (art. 8 comma 5 D. Lgs. 28/2010), nondimeno la comunicazione della convocazione -al fine di assolvere alla condizione di procedibilità- va inoltrata ai sensi della citata normativa alla parte personalmente, non essendo possibile inviarla al solo procuratore costituito in giudizio. D'altronde, tale previsione risulta pienamente coerente con la richiesta della necessaria comparizione personale delle parti dinnanzi al mediatore che trova la sua ragion d'essere nella circostanza che “solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti” (Cfr. Cass. n. 8473 del 7.3.2019). Si evidenzia, all'uopo, che la funzione della comunicazione della mediazione è quella di valorizzare la possibilità per la parte di partecipare personalmente alla procedura per decidere del proprio conflitto.
Per di più, “L'irregolarità della notifica dell'istanza di mediazione non è sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dall'opponente al proprio difensore atteso che quanto all'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione.” (Cfr. Tribunale di Avellino Sent. n. 178 del 01.02.2023, Tribunale di Palermo Sent. n. 3903 del 5 settembre 2019). Di guisa che nel caso in specie, non contenendo la procura ad litem firmata dall'opponente alcuna elezione di domicilio con specifico riferimento alla procedura di mediazione (v. fasc. opponente) e non rivelandosi la notifica eseguita al procuratore costituito atta a integrare la previsione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/2010, si deve ritenere che la procedura non sia stata ritualmente instaurata dall'opposta e che, dunque, per tale ragione l'opposizione debba dichiararsi improcedibile. Ulteriormente, ne consegue che il decreto ingiuntivo andrà per l'effetto revocato divenendo improcedibile l'intero procedimento instaurato con il deposito del ricorso monitorio, avente carattere unitario (Cfr. art. 5 bis D. Lgs. 28/2010 e ancor prima Cass. Cass. S.U. n. 19596/2020). Per tali ragioni, assorbita ogni altra questione, l'opposizione va dichiarata improcedibile revocandosi il decreto ingiuntivo n. 3415/2023, emesso e depositato il 07.09.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 9565/2023. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3415/2023, emesso e depositato il 07.09.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 9565/2023.
- Condanna l'opposta a pagare, in favore di parte opponente, € 2.540,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, la refusione delle spese vive nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 10.2.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente
Dott. Mariano Sciacca
pagina 4 di 4