Ordinanza collegiale 17 giugno 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00194/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00693/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 693 del 2022, proposto da
-ricorrenti-, rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Beltramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Cuneo ha respinto l'istanza presentata dai ricorrenti per ottenere il cambiamento del cognome del figlio minore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. PI UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno presentato alla Prefettura di Cuneo istanza per ottenere il cambiamento di cognome del figlio minore RD da “-OMISSIS-” a “-OMISSIS-”, sulla base della seguente motivazione: “ Il sig. -OMISSIS-, padre di RD, aveva aggiunto al proprio primo cognome “-OMISSIS-” il secondo Cognome “-OMISSIS-” (che in portoghese significa “nipote”) per distinguersi dal proprio nonno materno che si chiama nello stesso modo, ossia -OMISSIS-. Ciò detto gli istanti chiedono di poter togliere al proprio figlio RD il cognome “-OMISSIS-” poiché il medesimo rappresenta il retaggio della sopra citata omonimia famigliare ”.
Con nota del -OMISSIS- la Prefettura di Cuneo ha comunicato ai ricorrenti i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990.
In riscontro a tale comunicazione, i ricorrenti hanno presentato osservazioni in sede procedimentale con memoria del 30 aprile 2021.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Prefettura di Cuneo ha rigettato l’istanza.
Avverso tale provvedimento, i ricorrenti hanno proposto ricorso davanti a questo Tribunale chiedendone l’annullamento.
Con ordinanza n. 975 del 17 giugno 2025 questa Sezione – “ Rilevato e considerato che: - la Prefettura di Cuneo non si è costituita in giudizio; - la notificazione del ricorso è stata effettuata presso la sede della Prefettura di Cuneo e non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, come previsto, a pena di nullità, dagli artt. 39, comma 2, 41, comma 3, c.p.a., 144, comma 1, c.p.c. e 11 r.d. n. 1611/1933 ” – ha assegnato ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., un termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso.
In data 30 giugno 2025 la Prefettura di Cuneo si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica del 26 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 84 e 89 d.p.r. n. 396/2000, per difetto di motivazione e per eccesso di potere.
3. Il ricorso deve ritenersi infondato.
3.1. L’art. 89 d.p.r. n. 396/2000 prevede che “ 1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. 2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. 3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza ”.
Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza in materia “ …la valutazione del Prefetto circa l'istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l'interesse dell'istante (da circostanziare esprimendo le "ragioni a fondamento della richiesta"), con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell'individuo nella comunità sociale […] In definitiva, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la posizione giuridica del soggetto richiedente il cambio di cognome abbia natura di interesse legittimo, e che la P.A. disponga del potere discrezionale in merito all'accoglimento o meno dell'istanza (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 26-09-2019, n. 6462), tenuto conto che - a fronte dell'interesse soggettivo della persona, spesso di carattere "morale" - esiste anche un rilevante interesse pubblico alla sua 'stabile identificazione nel corso del tempo' (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320; Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2752). È stato quindi ritenuto dalla giurisprudenza che l'art. 89 cit. non consente al richiedente di 'scegliere' il proprio nome: altrimenti opinando, vi sarebbe un serio vulnus a tale interesse pubblico, che riguarda tutti gli aspetti della vita degli individui, nei loro molteplici rapporti (anche informatici) con i soggetti pubblici e privati ” (Cons. di Stato, sent. n. 8422/2023).
Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato la necessità di un’interpretazione della normativa attenta alle istanze identitarie dei privati, anche tenendo conto delle fonti sovranazionali (segnatamente, CEDU e Carta di Nizza) e dei principi espressi dalla giurisprudenza convenzionale ed eurounitaria. In quest’ottica è stato in particolare affermato che “… fermo l'indirizzo consolidato per cui la posizione giuridica del soggetto richiedente il cambio di cognome ha natura di interesse legittimo, e la P.A. dispone del potere discrezionale in merito all'accoglimento o meno dell'istanza (cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2019, n. 6462), tenuto conto che - a fronte dell'interesse soggettivo della persona, spesso di carattere morale - esiste anche un rilevante interesse pubblico alla sua stabile identificazione nel corso del tempo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; Id., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320; Id., sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2752) - a fronte di deduzioni precise dell'istante che rivendichi la tutela della propria identità personale anche mediante l'attribuzione del nome che lo contraddistingue e identifica nella comunità, l'Amministrazione deve opporre specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all'accoglimento dell'istanza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2023, n. 8422)” (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 4578/2025, fattispecie nella quale l’appellante – cui era stato attribuito in sede di riconoscimento della cittadinanza italiana il proprio cognome da nubile – aveva richiesto di cambiarlo con il cognome del coniuge, che aveva acquisito nel proprio Paese d’origine al momento del matrimonio ed aveva utilizzato per vent’anni sia davanti alle autorità sia nei rapporti tra privati).
3.2. In applicazione dei suesposti principi, il Collegio ritiene che nel caso di specie la valutazione effettuata dalla Prefettura resistente non risulti illegittima in quanto i ricorrenti non hanno dedotto e documentato precise ragioni attinenti alla tutela dell’identità personale del figlio minore tali da consentire di ritenere recessivo il generale interesse pubblico alla stabilità del cognome, quale elemento identificativo della persona nella comunità sociale, e da richiedere l’opposizione da parte dell’Amministrazione di altre specifiche ragioni di interesse pubblico.
3.2.1. Occorre innanzitutto rilevare che parte ricorrente non ha prodotto né in sede procedimentale né nel presente giudizio la documentazione attestante il cambio di cognome del padre effettuato in Brasile e le motivazioni di tale modifica. Costituendo tali circostanze il presupposto di fatto delle ragioni esposte dai ricorrenti a fondamento della richiesta di cambio di cognome del figlio minore (art. 89, comma 1, d.p.r. n. 396/2000), è onere di questi ultimi fornirne dimostrazione, trattandosi, del resto, di documenti nella loro disponibilità e non in possesso delle autorità italiane.
Risulta pertanto sfornita di prova la deduzione di parte ricorrente secondo la quale il cognome del padre (“-OMISSIS-”) sarebbe stato modificato con l’aggiunta del cognome “-OMISSIS-” per evitare l’omonimia con il nonno materno, né è stato spiegato il motivo di tale aggiunta al cognome (che si tramanda anche ai discendenti) e non al nome proprio, se la finalità era solamente quella di evitare un’omonimia. Inoltre, non è stata fornita la prova documentale del cognome posseduto dagli ascendenti dal lato paterno del minore, risultando meramente dedotto e non dimostrato che il padre del minore sarebbe l’unico della famiglia ad avere l’aggiunta del cognome “-OMISSIS-”.
3.2.2. Ciò posto, anche aderendo alla prospettazione di fatto dei ricorrenti (pur non essendone, come detto, stata fornita dimostrazione), non risulta assumere di per sé i connotati di un grave pregiudizio la circostanza evidenziata nel ricorso secondo la quale la presenza nel cognome del minore dell’inciso “-OMISSIS-” (in portoghese “nipote”) comporterebbe che questi sarebbe identificato in Brasile e nell’ambiente familiare “ …come “nipote di -OMISSIS-” e non giustamente come figlio di -OMISSIS- ” (cfr. pag. 4 del ricorso), atteso che “-OMISSIS-”, oltre ad essere uno dei cognomi del padre, è anche il cognome degli altri ascendenti dal lato paterno del minore.
Parimenti, non risulta assumere di per sé i connotati del grave pregiudizio la circostanza che tutti gli altri parenti del minore porterebbero “… unicamente il cognome “-OMISSIS- ” e non “ -OMISSIS- -OMISSIS- ” (cfr. pag. 4 del ricorso). Ed infatti, da un lato, quest’ultimo è il cognome del padre e una sua modificazione comporterebbe – in assenza di serie e comprovate ragioni di tutela dell’identità personale del minore – una distinzione nel cognome paterno tra padre e figlio in contrasto con l’interesse pubblico alla stabilità del cognome quale elemento identificativo della persona nella comunità sociale, dall’altro, dalle stesse produzioni documentali di parte ricorrente risulta che anche gli zii paterni del minore hanno acquisito un altro cognome oltre al cognome “-OMISSIS-” (cfr. doc. 3 ricorrenti).
4. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA PR, Presidente
Luca Pavia, Referendario
PI UZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI UZ | FA PR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.