TAR Torino, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 194
TAR
Ordinanza collegiale 17 giugno 2025
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Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge, difetto di motivazione ed eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso, poiché i ricorrenti non hanno fornito la documentazione necessaria a comprovare le ragioni addotte per il cambio del cognome del figlio, né hanno dimostrato un grave pregiudizio derivante dalla situazione attuale. La normativa prevede un potere discrezionale della Prefettura, che deve bilanciare l'interesse del richiedente con l'interesse pubblico alla stabilità del cognome. In assenza di precise ragioni attinenti alla tutela dell'identità personale del minore e di comprovate circostanze pregiudizievoli, l'interesse pubblico prevale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 194
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 194
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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