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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/03/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 5.3.2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente SENTENZA nelle cause riunite ai nn. 4782/2020 e 4/2021 r.g. e vertenti tra
(c.f. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, dott. Parte_1 P.IVA_1
ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Marinelli;
Parte_2
e
(c.f. ), resistente, rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Felice Gambadauro;
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, terzo chiamato in causa, rappresentato e difeso nel giudizio n.
4/2021 r.g. dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: opposizione ai sensi dell'art. 1 comma 51 L. 92/2012 avverso ordinanza GUL
Messina depositata in data 3.12.2020 nel proc. 815/2018 RGL.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 1, commi 47 e ss., L. 92/2012, depositato in data 12 febbraio
2018, esponeva di avere lavorato dal 5 giugno 2009 alle Controparte_1 dipendenze della società operante nel settore della vigilanza privata, con Parte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento nel Livello IV del c.c.n.l. di settore, qualifica di “Guardia particolare Giurata”; che con lettera del 12 novembre 2017, ricevuta il 17, gli veniva intimato licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/1991 all'esito della procedura di licenziamento collettivo attivata in data 29.3.2017; chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento collettivo intimatogli per violazione dei criteri di scelta e delle norme procedurali di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 223/1991 e, conseguentemente, di ordinare alla datrice di lavoro di reintegralo nel posto di lavoro, condannandola al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge e al risarcimento di danni, nella misura massima consentita dalla legge, tenuto conto delle condizioni familiari del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per detto periodo. costituendosi in giudizio, rilevava che con lettera del 29 marzo 2017 aveva Parte_1 avviato una procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della l. 23 luglio 1991, n. 223, in esito alla quale aveva proceduto al licenziamento di n. 196 dipendenti individuati come esuberi, tra cui anche l'odierno ricorrente. Contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Con memoria difensiva del 23 marzo 2018, si costituiva in giudizio l il quale si CP_2 rimetteva alla decisione del giudice in ordine ad una eventuale condanna della società alla regolarizzazione contributiva del ricorrente.
Con ordinanza del 3 dicembre 2020, il Tribunale di Messina, dichiarava risolto il rapporto di lavoro tra il e la e condannava quest'ultima a pagare in favore del CP_1 Parte_1 ricorrente un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché a rimborsargli metà delle spese processuali, liquidate in 1.195 euro, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a. compensando le spese per il resto e nei rapporti con l' CP_2
Con ricorso, depositato il 22 dicembre 2020, la resentava opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza chiedendo che venisse accertata la legittimità del licenziamento irrogato e, in subordine, che venisse dichiarato che il recesso sarebbe affetto, unicamente, da un vizio formale della procedura e, conseguentemente, che il lavoratore avrebbe diritto unicamente al risarcimento del danno, detratto, quale aliunde perceptum o percipiendum, quanto da questi percepito nelle more del giudizio con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con successivo ricorso, depositato il 3 gennaio 2021, il presentava opposizione CP_1 avverso l'ordinanza e chiedeva: che venisse accertata l'illegittimità del licenziamento e, conseguentemente, che venisse annullato per violazione dei criteri di scelta di cui agli artt.
4 e 5 L. 223/1191; che venisse ordinato alla i reintegrare il ricorrente nel posto Parte_1 di lavoro a far data dal licenziamento condannandola al pagamento delle retribuzioni maturate e dovute al lavoratore dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge;
che venisse condannata la società al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, nella misura massima consentita dalla legge,
2 tenuto conto delle condizioni familiari del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
che venisse condannato il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
in subordine, in caso di rigetto delle superiori domande, che venisse condannata la società resistente a pagare al ricorrente un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari ad almeno 16 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la la quale, preliminarmente chiedeva la riunione del Parte_1 giudizio con quello avente n. 4782/2020 r.g. e il rigetto delle domande ex adverso formulate con vittoria di spese, competenze ed onorari delle due fasi di giudizio.
Si costituiva l' il quale, rilevato il proprio interesse a conseguire il versamento dei CP_2 contributi eventualmente dovuti dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa con la chiedeva la condanna Parte_1 della società al versamento in suo favore dei contributi in forza dell'accertando rapporto di lavoro unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione, nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
All'udienza del 7 maggio 2021, attesa la connessione soggettiva ed oggettiva, il procedimento recante il n. 4/2021 r.g. veniva riunito a quello portante il n. 4782/2020 r.g..
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' con riferimento al giudizio iscritto CP_2 al n. 4782/2020 atteso che nonostante la regolarità della notifica non si è costituito in giudizio, dovendosi ritenere valida la notifica effettuata al procuratore costituito.
Nel merito va rilevato che dalla documentazione in atti risulta che con nota datata 29 marzo
2017 la ha comunicato “… la sua volontà di avviare la procedura di cui al combinato Parte_1 disposto degli artt. 4 e 24 della legge 223/91 per n. 516 dipendenti della qualifica infungibile di Guardia particolare giurata non in possesso delle abilitazioni di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall' .. e n. 8 impiegati amministrativi operanti sull'intero territorio della Regione Sicilia, con la sola CP_3 esclusione delle province di Ragusa e Siracusa ove la società non è operante, diversamente dalla provincie di
Catania ove si opera attraverso la filiale di e più precisamente: Pt_2
Filiale di Palermo: n. 398 dipendenti della qualifica infungibile di Guardia Particolare giurata non in possesso della abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall CP_3
Filiale di con dipendenza Catania: n. 87 dipendenti della qualifica infungibile di Guardia Pt_2
Particolare giurata non in possesso della abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall' CP_3
3 Filiale di Trapani: n. 21 dipendenti della qualifica infungibile di Guardia Particolare giurata non in possesso della abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall CP_3
Filiale di Caltanissetta: n. 32 dipendenti della qualifica infungibile di Guardia Particolare giurata non in possesso della abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall CP_3
Filiale di Enna: n. 18 dipendenti della qualifica infungibile di Guardia Particolare giurata non in possesso della abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall CP_3
Filiale di Agrigento: n. 50 dipendenti della qualifica infungibile di Guardia Particolare giurata non in possesso della abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall ...”. CP_3
Dall'esame della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo Part e della stessa memoria di costituzione della emerge che il licenziamento del personale
è stato determinato dalla revoca di diversi appalti nel territorio siciliano, dalla difficoltà di acquisirne di nuovi, a causa della presentazione da parte dei concorrenti di offerte economiche inferiori al costo del lavoro, nonché dal mancato passaggio alle imprese cessionarie, aggiudicatarie dei nuovi contratti di servizio, dei dipendenti in forza presso l'appalto cessato.
Ciò premesso va rilevato, sul piano generale, che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 il controllo giudiziale dei licenziamenti collettivi non può avere ad oggetto la verifica dell'effettività e ragionevolezza dei motivi che giustificano, nelle enunciazioni dell'imprenditore, la riduzione di personale;
non possono conseguentemente formare oggetto di cognizione giudiziaria tutte le censure a mezzo delle quali - senza che siano fatte valere violazioni specifiche degli artt. 4 e 5 della legge o senza che sia offerta prova della dolosa elusione dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle stesse procedure di mobilità al fine di effettuare discriminazioni tra i lavoratori - si intenda investire l'autorità giudiziaria di un'indagine sull'effettiva esigenza di riduzione o trasformazione dell'attività (v., ex multis, Cass. n. 29047 del 05.12.2017).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, occorre preliminarmente rilevare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo. La perdita degli appalti, infatti, determina la necessità di riduzione del personale per l'espletamento dell'attività programmata.
Inoltre deve ritenersi legittimo il criterio di scelta adottato dalla atteso Parte_1 che il datore di lavoro ha escluso dalla procedura di mobilità i lavoratori in possesso dell'abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale, indispensabile per l'impiego nei relativi servizi come dimostrato dalla società nel corso del giudizio.
4 Al riguardo si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, secondo cui “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale la determinazione pattizia dei criteri di scelta del personale deve rispettare non solo il principio di non discriminazione sanzionato dall'art. 15 l. n. 300 del 1970, bensì il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono essere ispirati a caratteri di obiettività e generalità, dai quali non prescinde il criterio che, sulla base di oggettive esigenze aziendali, limita la scelta nell'ambito di un'unità produttiva o di un settore dell'azienda. Pertanto, nel licenziamento in questione, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve interessare necessariamente
l'intera azienda, ma può essere effettuata, secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale” (Cass. Sez. lav., n. 14612/2006).
Il inoltre cotesta il mancato riconoscimento di punti 5 per i due figli a carico CP_1 essendogli stati erroneamente assegnati, oltre ai 4,06 punti per l'anzianità di servizio, soltanto 2,5 punti per il carico familiare.
Lo stesso rilevava infatti che al momento del licenziamento aveva a carico entrambi i figli al 100%.
Si richiama quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In relazione alla lamentata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 comma 1 lett. b) della L. n. 223 del 1991, per avere ritenuto ragionevole che si siano considerati i carichi di famiglia in base a criteri fiscali, sulla base degli elementi risultanti dalla percezione degli assegni familiari, senza un accertamento della situazione familiare dei singoli lavoratori e del numero delle persone a suo carico. Facendo leva sui dettami della legge sopra richiamata, si osserva che, allorquando la norma fa riferimento al criterio dei carichi di famiglia, richiama il criterio previsto dall'accordo interconfederale del 1965, il quale a sua volta era ispirato a quello del 1950 ove era previsto anche uno specifico criterio avente ad oggetto "la situazione economica" del lavoratore interessato dalla procedura di mobilità. Lo scopo della norma è, quindi, quello di avere riguardo alla situazione economica effettiva dei singoli lavoratori che non può limitarsi alla semplice verifica del numero delle persone a carico da un punto di vista fiscale, integrante una prospettiva riduttiva rispetto al fine perseguito dal legislatore.” (Cass. 2021 n. 10996).
Orbene nel caso di specie dal modello 730 inviato per l'anno 2016, trasmesso in data
5.7.2017 risulta che il aveva dichiarato entrambi i figli a carico per il 100%. CP_1
Allo stesso pertanto dovevano essere riconosciuti 5 punti e non 2,5 punti con la conseguenza che lo stesso non rientrava nel novero dei dipendenti da licenziare.
5 Nè risulta rilevante la circostanza che il lavoratore non abbia comunicato all'ufficio Part del personale della eventuali divergenze tra la propria situazione familiare e quella risultante dall'ultima dichiarazione per detrazioni di imposta presentata, relativa all'anno
2013.
Va pertanto riconosciuto il diritto del alla reintegra nel posto di lavoro ai sensi CP_1 dell'art. 18, c. 4, con condanna della alla reintegra di CP_4 Pt_1 Controparte_1
nel proprio posto di lavoro ed a pagare al ricorrente un'indennità risarcitoria
[...] commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nei limiti di 12 mensilità nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi ai sensi di legge.
Non si procede a detrarre l'aliunde perceptum atteso che non risulta che l'istante abbia svolto alcuna nuova attività lavorativa nei 12 mesi successivi al licenziamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la limitata attività istruttoria.
Atteso l'esito della lite e le ragioni della decisione vanno compensate le spese tra le altre parti.
P.Q.M
. definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta, così provvede:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato dalla nei confronti di Parte_1
e condanna la alla reintegra di Controparte_1 Pt_1 Controparte_1
nel proprio posto di lavoro ed a pagare al lavoratore un'indennità risarcitoria
[...] commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nei limiti di 12 mensilità nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi ai sensi di legge.
- condanna la a rimborsare a le spese relative Parte_1 Controparte_1 alla fase sommaria liquidate in euro 2390,00 oltre spese generali iva e cpa e le spese della presente fase liquidate in euro 6852,50 oltre spese generali iva e cpa;
- compensa le spese tra le altre parti.
Messina, 5.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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