Sentenza 16 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2001, n. 6729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6729 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOM RO6729/01 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 9586/97 0.15150 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron. Dott. Vincenzo MILEO Rel. Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 21/12/00 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 77 Richiesta copia_studio_ IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig.. 600 per diritti L. sul ricorso proposto da: 16 MAG. 2001 CA NN UI, elettivamente domiciliata in IL CANCELLIERE 9 hurier ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 presso rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE 5627 -1- GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1606/96 del Tribunale di LECCE, depositata il 25/07/96 R.G.N. 132/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato MANFREDONIA;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Tuiles B -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso dell'11 aprile 1994 CA NN GI esponeva al Pretore di Lecce che, in quanto iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Martano nell'anno 1992 per 51 giornate, aveva presentato, in data 15-12/92 e 8.5/93, istanze all'I.N.P.S. per ottenere la indennità di maternità, in relazione al periodo di astensione obbligatoria e facoltativa, avendo partorito una bambina il 22 gennaio 1993, e che le aveva comunicato alcuna l'Istituto non decisione. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'Ente al pagamento in suo favore della pretesa prestazione M iles previdenziale, sul presupposto del suo buon diritto alla indennità reclamata. Resistente il convenuto, che contestava la validità della iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici per il 1992, esibendo al riguardo copia dell'accertamento ispettivo eseguito, il giudice adito accoglieva la domanda con sentenza del 10 novembre 1994, la quale, peraltro, all'esito dell'appello del soccombente, veniva riformata dal Tribunale del luogo, con decisione del 25 luglio 1996, di rigetto delle 3 istanze della Cologiuri. Ritenevano i giudici di merito che il diritto la ricorrenza dei alla prestazione presupponeva non soltanto la merarequisiti di legge, e iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, sicchè l'Ente erogatore aveva sempre la possibilità di accertare la sussistenza in concreto di tutti gli elementi necessari per la configurabilità di tale diritto;
che, nella specie, i funzionari dell'I.N.P.S. avevano accertato, come da rapporto ispettivo redatto 1'11.10.93, la carenza del rapporto di lavoro agricolo, e che tale documento risultava depositato in copia nella memoria di costituzione, e dunque nel pieno rispetto delle Mile forme e dei termini fissati dall'art. 416 C.P.C.; che la interessata aveva reso piena confessione agli ispettori dell'Istituto, all'atto degli accertamenti, circa il mancato raggiungimento del numero delle giornate lavorative utili negli anni in contestazione (1991 e 1992), con sottoscrizione del relativo verbale dopo aver consultato il calendario in suo possesso;
che in definitiva le pretese indennità non spettavano. Avverso tale sentenza la CA ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo articolato in triplice direzione;
resiste l'Istituto con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione la ricorrente articola le sue doglianze in una triplice direzione, denunciando violazione ed erronea applicazione degli artt. 416, 112 e 437 Cod. Proc. Civile, nonché omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 stesso codice di rito. Dopo aver formulato in udienza richiesta di sospensione dell'attuale giudizio, documentando la pendenza di altro procedimento analogo presso il Tribunale di Lecce, e dunque al fine della Miles eventuale loro riunione, deduce, anzitutto, che il Tribunale ha errato nel fondare la decisione su un verbale ispettivo non acquisito agli atti, ma soltanto accennato da parte dell'I.N.P.S., sicchè il semplice riferimento ad esso si pone in assoluto contratto con la norma di cui all'art. 416, n. 3, C.P.C., secondo la quale un mero accenno ad un documento non esibito materialmente non sufficiente a fini probatori di una contraria posizione processuale, occorrendo invece fornire specifica prova degli elementi di supporto alla 5 eccezione dedotta, onde dare a parte avversa la possibilità di sviluppare adeguatamente la propria difesa nei termini preclusie secondo le modalità di cui al numero 1 della normanorma richiamata;
ed osserva, altresì, che, premesso il principio giurisprudenziale della possibilità da parte del giudice di accertare la ricorrenza dei presupposti di iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, ne ha negato la configurabilità con riferimento ad un presunto verbale ispettivo confessione della parte contenente anche la ricorrente. Va, preliminarmente, rigettata la richiesta di rinvio, sia perché effettuata in udienza, e perciò Miles tardiva;
sia per il rilievo che i procedimenti si trovano in fasi processuali diverse;
sia in considerazione del fatto, assorbente, che in questa sede non è in contestazione la iscrizione nei predetti elenchi, come invece nella causa pendente davanti al Tribunale di Lecce, ma la ricorrenza dei presupposti per tale iscrizione, il che comporta evidentemente una diversità del thema deciden- dum. Quanto alle censure riportate, da delibare congiuntamente perché in palese rapporto di 6 connessione ed interdipendenza tra loro, esse sono entrambe infondate. Le doglianze afferiscono, invero, all'unico supporto della asserita, omessa produzione del verbale ispettivo da parte dell'I.N.P.S., che ne avrebbe soltanto indicato in modo inconferente la redazione ad opera dei propri funzionari, senza allegarlo agli atti e senza produrre altrimenti prova alcuna del suo contenuto;
laddove le risultanze processuali, puntualmente esaminate dai giudici di merito, comprovano il contrario, atteso che detto verbale, redatto in data 11 ottobre 1993, è stato regolarmente acquisito all'incarto processuale e contiene la dedotta confessione della Miles ricorrente, per cui ogni questione al riguardo risulta del tutto superata ed inconferente. Con un terzo rilievo la ricorrente deduce, poi, che l'Istituto in primo grado ha eccepito la insussistenza del diritto alla iscrizione, mentre soltanto in appello, e pertanto tardivamente, ha proposto istanza per la declaratoria di illegittimità della iscrizione per insussistenza del rapporto di lavoro agricolo, in riferimento al numero delle giornate lavorative richieste, introducendo in tal modo un nuovo argomento del quale non si era discusso in precedenza, con evidente mutazione del thema decidendum, vizio di ultrapetizione e preclusione della eccezione illegittimità della concernente la prospettata iscrizione. La censura è, del pari, priva di fondamento. Al riguardo va ribadito il principio che la parte interessata, la quale intende fruire delle prestazioni in tema di bracciantato agricolo, è tenuta a fruire rigorosa prova della sussistenza del rapporto di lavoro quale elemento costitutivo di supporto, il che normalmente avviene con la produzione degli elenchi relativi, ovvero della attestazione della iscrizione in essi per il Unile periodo di riferimento e con un numero di giornate lavorative annuali come richiesto dalla legge (cinquantuno); di guisa che, in difetto di tale prova, l'Istituto erogatore non è tenuto a ritenere costituito detto rapporto (Cfr. Cass. n. 8626/92), né deve dare la prova contraria. Nella specie, per quanto in precedenza esposto, 1'I.N.P.S., a fronte della produzione di tali elenchi da parte ricorrente, ha contestato in radice la esistenza del rapporto ed ha fornito elementi probatori di pertinenza, a supporto del 8 proprio assunto, con la produzione del verbale ispettivo in senso contrario;
e pertanto, ove la situazione di contrasto si fosse cristallizzata unicamente secondo le modalità esposte, sarebbe stata rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ogni valutazione circa la prevalenza dell'una o dell'altra situazione probatoria in una motivata disamina del bilanciamento dei contrapposti elementi forniti dalle rispettive parti (Cass. S.U. n. 1133/2000). Ed è di palese evidenza che, in tale ottica, si profilava l'onere interessata della ricorrente siccome all'accoglimento della domanda, di produrre Miles ulteriori mezzi istruttori idonei a confortare la fondatezza delle sue pretese, sì da sminuire definitivamente la valenza dell'assunto previdenziale. Senonchè la CA non solo non ma, come correttamentesi è attivata in tal senso, puntualizzato dal Tribunale, ha operato in totale difformità di siffatte esigenze processuali (senza in tal modo invertire il principio dell'onere della · prova), atteso che, con propria confessione documentata, - mai smentita nel corso di entrambi - ha dichiarato di averei giudizi di merito effettuato un numero di giornate lavorative minore 9 di quello richiesto dalla legge, così avvalorando in definitiva la tesi dell'I.N.P.S. circa la insussistenza del correlato elemento costitutivo della complessa fattispecie normativa. Né si profilano, per altro verso, le violazioni prospettate, afferenti alla mutatio libelli, alla ultrapetizione ed alla preclusione, atteso che l'unico thema decidendum, quali che fossero le successive precisazioni, rimaneva sempre la non configurabilità del rapporto in carenza degli elementi costitutivi ed a fronte della iscrizione nei relativi elenchi;
e che la eccezione dell'Istituto, diretta e finalizzata alla declaratoria della inesistenza del diritto ex Unile adverso azionato, non rientra nell'alveo delle preclusioni sanzionate dagli artt. . 416 e 437 C.P.C., in quanto non in senso tecnico, ma inquadrabile tra quelle improprie, siccome mera prospettazione difensiva. E sul punto costituisce "ius receptum" che, in tema di controversia circa la validità della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, il giudice deve accertare la sussistenza ○ meno del rapporto. di lavoro necessario per detta iscrizione, non rilevando in contrario né la decadenza nella quale sia incorso 10 l'ente pubblico per non aver impugnato tempestivamente, entro il termine di trenta giorni (ex art. 17 D.L. 3 febbraio 1970; n. 7, convertito in legge n. 83/1970), il provvedimento di iscrizione adottato dalla Commissione provinciale per la mano d'opera agricola, né eventuali di altro genere;
che nel rito delpreclusioni 416,lavoro la preclusione stabilita dall'art. secondo comma, C.P.C. per le eccezioni processuali e di merito non proposte dal convenuto nella memoria costitutiva non si estende alle eccezioni improprie o mere difese, volta alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati line dall'attore a sostegno della domanda e disciplinate dal terzo comma del medesimo articolo, il quale non commina per esse alcuna decadenza in caso di prospettazione tardiva, per cui tale contestazione può essere effettuata in qualsiasi momento, ed anche per la prima volta in appello;
che l'esistenza dei requisiti costitutivi e contributivi necessari per le prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'Istituto assicuratore convenuto, 11 configurandosi non come "eccezione in senso proprio, ma come mera difesa", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 Cod. Proc. Civile, ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il -potere dovere del giudice di rilevare d'ufficio la eventuale carenza dei suddetti requisiti (Cfr. ex plurimis: Cass. nn. 2195/95; 7630/96; 1655/99). Dai rilievi esposti emerge dunque che la impugnata non risulta inficiata dalle sentenza violazioni di legge e dai vizi di motivazione prospettati in ricorso;
per l'effetto esso va rigettato. Unile Non si fa luogo ad alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, trattandosi di soccombenza in giudizio promosso per ottenere prestazioni previdenziali, e non ricorrendo la ipotesi di pretesa manifestamente infondata e temeraria. (Art. 152 Disp. Att. C.P.C.).
P.Q.M.
La Corte;
· Rigetta il ricorso. Nulla per le spese relative al presente giudizio di cassazione. 12 Roma 21 dicembre 2000- РоритьIl Presidente: Reparto be mum's معه سه II Cons. estensore: James IL COLLABORATORE DI CANCELLERIAfill Depositata in Cancelleria Oggi, 16 MAG. 2001 CA IL COLLABORATORE/ DI CANCELLERIACANCE N T E S O * I D , O L 3 L 3 0 O 1 5 A B . S I . T S D R A N T A A ' , 3 T L A 7 S L S - E O E 8 - P D P S 1 I M I 1 I S N N A E G E D S O G E I G A T A E D N L E E O , S T E A O T I L R R L T I S E I D D G O E R 13