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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/01/2024, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3178 /2023 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott.ssa Manuela Morrone Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 3178 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cosenza, C.so Luigi Fera n. 115, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Folliero, da cui
è rappresentata e difesa in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE-
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO–
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI 2
All'udienza del 10.1.2024 dinanzi al giudice istruttore la parte costituita ha chiesto emettersi sentenza parziale di separazione, ai sensi dell'art. 473 bis.22 cpc.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da la quale, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
data 19.12.2012, chiedeva emettersi pronuncia di separazione personale con addebito al coniuge, sul presupposto di una sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza dovuta a comportamenti del marito, lesivi degli obblighi nascenti dal matrimonio (in particolare, l'obbligo di fedeltà). Sotto il profilo delle statuizioni accessorie all'invocata pronuncia di separazione personale, la ricorrente chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli minori nati dall'unione coniugale ( nata nel 2010 e nato nel 2013) con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso di sé; l'assegnazione a sé della casa coniugale;
la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario in conformità al piano genitoriale prodotto;
l'imposizione a carico del dell'obbligo di CP_1
concorrere al mantenimento dei figli minori mediante versamento della somma complessiva di euro 900,00, inclusi gli assegni familiari, con pronuncia di pagamento diretto da parte del datore di lavoro. La ricorrente chiedeva, altresì, passata in giudicato la sentenza dichiarativa della separazione personale e decorsi i termini di legge, emettersi pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni già illustrate.
Non si costituiva in giudizio , benché ritualmente evocato. Controparte_1
All'udienza del 10.1.2024, presente la sola ricorrente ed impossibile, quindi, una riconciliazione tra le parti, erano adottati dal relatore provvedimenti temporanei ed urgenti del seguente tenore:
1. Autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
2) affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) assegnazione alla ricorrente, collocataria della prole, della casa coniugale;
4)
Regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario nei seguenti termini: il padre terrà con sé i figli a fine settimana alterni (il primo e il terzo del mese, in mancanza di diversi accordi tra le parti) dal sabato all'uscita da scuola
(ovvero dalle 12:00 in mancanza di impegni scolastici) fino alle 19:30 della domenica, quando riaccompagnerà i ragazzi presso la residenza della madre;
le principali festività saranno trascorse dai figli in forma alternata con ciascun genitore
(dal 24 al 30 dicembre con un genitore;
dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro 3
genitore; domenica di pasqua con un genitore, lunedì dell'angelo con l'altro); i figli trascorreranno con il padre venti giorni durante il periodo estivo, che si individuano nei primi venti giorni di agosto in mancanza di diverso accordo tra le parti;
5)
Imposizione a carico del padre dell'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli mediante versamento della somma complessiva di euro 500,00 (250,00 in favore di ciascun figlio) oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici e Org_1
concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il difensore di parte ricorrente chiedeva, quindi, emettersi sentenza parziale sullo status, con fissazione di udienza in prosieguo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di separazione personale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale dei coniugi va senza dubbio accolta, in quanto le deduzioni della parte Parte_2
costituita, la documentazione in atti e il comportamento processuale del resistente dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza tra gli stessi è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., tant'è che da tempo i coniugi vivono in uno stato di separazione di fatto, avendo il lasciato la CP_1
casa coniugale sin dal 2022. Non osta, evidentemente, a simile pronuncia la contumacia del resistente, essendo la separazione diritto postestativo di ciascun coniuge in presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il giudizio viene, quindi, rimesso sul ruolo per il prosieguo.
2. Sulle spese di lite.
Viene rimessa alla sentenza definitiva anche la regolamentazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, parzialmente pronunciando nel giudizio tra le parti, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi (nata a Parte_1
Cosenza il 18.3.1981) e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
2. dispone che, a cura dell'ufficiale di stato civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi, ai sensi dell'art. 69, comma I, lett. d, DPR 3 novembre 2000, n. 396;
3. rimette la causa in istruzione come da separata e contestuale ordinanza;
4
4. rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.1.2024
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott.ssa Manuela Morrone