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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3375 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza dell'08.01.2025, promossa da
(P. IVA ), in persona del suo presidente del C.d.A. e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante Dott. , rappresentata e difesa dalla Parte_2 [...]
e per essa dall'avv. Alberto Pacifico, congiuntamente e Controparte_1
disgiuntamente all'avv. Sollazzo Giuseppe, giusta procura in calce all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore;
- attrice –
Contro
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore;
-convenuta contumace–
OGGETTO: pagamento prestazioni sanitarie in regime di accreditamento
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come da note scritte.
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione, notificato in data 26.11.2020, l'istante meglio indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_3
pagina 1 di 7 conclusioni “voglia l'adito Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento della domanda sopra formulata e contrariis reiectis: 1) condannare l' Controparte_2
al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 70.014,94, oltre ulteriori
[...]
interessi al saggio ex D. Lgs. 231/2002 dal 21/03/2018 all'effettivo soddisfo, ed oltre interessi anatocistici ex art. 1283 codice civile sugli interessi maturati da 6 mesi alla data della presente domanda, ulteriormente maturandi in corso di causa e fino all'effettivo soddisfo, anch'essi liquidati al tasso 231 ex art. 1284 IV comma c.c.; 2) con vittoria di spese e compensi di procedura da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, maggiorati di spese generali al 15%, da attribuirsi alla scrivente e per essa al Controparte_1
sottoscritto difensore antistatario”.
Premetteva di essere cessionaria dei crediti vantati dalla verso l' Controparte_4 [...]
, giusto contratto quadro di cessione crediti ex lege Controparte_2
n. 130/1999 e s.m.i. del 21.03.2019, pubblicato in GU n. 35 del 23.03.2019 e notificato a
Cont mezzo pec all' il 26.03.2019 e, più specificamente, di essere cessionaria del credito recato dalla fattura elettronica n. 65 del 20.03.2018, giusto contratto di cessione di crediti
Cont ulteriori del 04.09.2019, notificato a mezzo pec all il 05.09.2019.
Deduceva che la si occupava della gestione della Residenza Sanitaria Controparte_4
Assistenziale “Mons. Prof. ”, struttura definitivamente accreditata col SSN Controparte_5
in virtù di Decreto Dirigenziale prot. n. 34 del 03.02.2018 e, giusto contratto ex D.lgs.
502/1992 intervenuto con l aveva erogato nell'anno 2015 Controparte_3
prestazioni sociosanitarie per conto ed a carico del SSR.
Precisava che la Legge regionale n. 24/2008 aveva previsto l'adozione di uno specifico regolamento regionale, effettivamente adottato il 01.09.2009, all'esito del quale le associazioni di categoria ed il Dipartimento regionale Tutela della Salute avevano instaurato un tavolo tecnico che si era concluso con un accordo, sottoscritto l'08.01.2010, con cui erano state determinate le rette corrispondenti ad ogni tipologia di prestazione.
Tuttavia, la Regione Calabria aveva omesso di formalizzare il predetto accordo e, di conseguenza, le associazioni di categoria avevano proposto dinanti al Tar Catanzaro i ricorsi pagina 2 di 7 avverso il silenzio – rifiuto della Regione in merito al recepimento dell'accordo dell'08.01.2010. Il Tar Catanzaro aveva accolto i ricorsi dichiarando illegittimo il silenzio serbato dalla Regione ed ordinandole di provvedere, nominando il Prefetto di Catanzaro o suo delegato Commissario ad acta per l'ipotesi di inottemperanza da parte della Regione.
Il Commissario ad acta aveva adottato il DCA n. 454 del 28.10.2015 con cui, in ottemperanza alle sentenze del Tar Catanzaro, aveva approvato le tariffe per le strutture residenziali, semi-residenziali, di riabilitazione estensiva ospedaliera, della salute mentale e delle tossicodipendenze di cui al verbale dell' 08.01.2010, da maggiorare degli intervenuti adeguamenti ISTAT e da applicare alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie eseguite dall'01.01.2010 in poi e fino ad allora liquidate in importi illegittimamente inferiori.
Da ciò, era, quindi, derivato il diritto dell'istante cessionaria al pagamento della
“Differenza rette”, causale specifica indicata nella fattura elettronica n. Controparte_4
65/2018 del 20.03.2018.
Poneva in evidenza che il predetto credito era assistito da fede privilegiata ai sensi degli artt. 2214 e ss. c.c. tenuto conto che la fattura era stata generata dal sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate e che era munita di esplicita indicazione di
“decorrenza termini”, circostanza idonea, ai sensi delle Linee Guida all. C del D.M. 55/2013,
a produrre gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. alla scadenza del termine di 15 giorni dal ricevimento senza formale contestazione da parte del debitore.
Rilevava che, in ogni caso, il credito recato dalla predetta fattura era dovuto atteso che, in virtù del contratto ex D.lgs. 502/1992, la aveva eseguito in favore dell' Controparte_4 [...]
– anche per il 2015 – prestazioni sociosanitarie per conto ed a carico del Controparte_3
Part
che, nelle more dell'adozione del DCA 454/2015, le erano state pagate con tariffa illegittima ed in misura inferiore all'accertando importo complessivo dovuto.
Instava, quindi, per il pagamento dell'importo fatturato di € 70.014,94, di cui € 61.638,81 per sorte capitale ed € 8.376,13 per interessi da ritardato pagamento al saggio ex D.lgs.
231/2002 calcolati sino al 20.03.2018, nonché di ulteriori interessi successivamente maturati e maturandi.
pagina 3 di 7 Quanto alla prova dell'avvenuta cessione, richiamava la L. 9/2014 che aveva modificato la L. 130/1999, che non richiedeva alcuna formalità ulteriore rispetto a quelle ivi indicate, e nel caso di specie ottemperate, ai fini della validità, efficacia ed opponibilità al debitore ceduto delle cessioni in esame.
All'udienza del 17.03.2021, il GI, rilevata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia dell' e concedeva i termini Controparte_3
di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice poneva in evidenza che con “Accordo
Transattivo” del 16.06.2016 il Commissario ad acta aveva riconosciuto la debitoria a titolo di differenza rette ex DCA 454/2015 per la sola “quota sanitaria” e ne aveva disposto il pagamento gravante sul fondo sanitario regionale.
Tale accordo transattivo era stato recepito nel DCA 87/2016 e, dunque, la società cedente aveva emesso la fattura n. 51/2017 per la differenza rette “quota sanitaria” ex DCA 454/15 come da accordo transattivo e DCA 87/2016 ma, ciononostante, l' Controparte_3
era rimasta inerte, costringendo la società cedente a chiedere ed ottenere all'intestato
Tribunale il D.I. n. 166/2018 a saldo della differenza rette per “quota sanitaria” ex DCA
454/2015. Tale decreto ingiuntivo era divenuto definitivo per omessa opposizione e, quindi, attestando definitivamente la debenza della differenza rette per Quota Sanitaria, giusto il giudicato esterno, attestava anche la debenza della differenza rette per Quota Sociale oggetto della fattura n. 65/2018.
Affermava, infine, l'unitarietà delle prestazioni sociosanitarie rese dalla cedente CP_4
il cui corrispettivo veniva suddiviso in “quota sanitaria” e “quota sociale” solo a fini
[...]
Cont organizzativi contabili interni tra la Regione e le singole
Con la seconda memoria istruttoria, parte attrice precisava che le fatture emesse dalla società cedente alla tariffa “base” erano state integralmente e spontaneamente pagate
Cont dall' comportando l'acquiescenza per facta concludentia della stessa e la relativa non contestazione delle prestazioni rese dalla cedente, così come della pertinente contabilizzazione.
pagina 4 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 03.01.2024, si costitutiva in giudizio quale nuovo procuratore dell'attrice, in aggiunta al precedente, l'avv. Giuseppe
Sollazzo, il quale si riportava a tutte le difese già spiegate.
Dopo qualche rinvio, all'udienza dell'08.01.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.La domanda è infondata e va rigettata.
Parte attrice agisce, quale cessionaria del relativo credito dalla struttura accreditata al fine di vedersi riconoscere le differenze tariffarie rispetto ad emolumenti già CP_6
percepiti per le prestazioni rese negli anni nel 2015, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi moratori.
A sostegno della domanda produce, con l'atto di citazione, il contratto del 15 marzo 2016
( regolante l'anno 2015), l'accreditamento definitivo della struttura, la fattura elettronica n.
65 del 2018 ( emessa per le differenze tariffarie) , il DCA n. 454/2015, oltre le cessioni comprovanti la legittimazione in giudizio. Ulteriori documenti sono stati prodotti con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
Quanto alle prestazioni erogate parte attrice assume che debba essere applicata la tariffa prevista dal decreto n. 454 del 28.10.2015 del Commissario ad acta p.t. (allegato n. 6 di parte ricorrente). Stando al dispositivo del predetto provvedimento, emesso in ottemperanza alle sentenze del TAR Calabria n.ri 834/2012 e 835/2012 sono approvate “le tariffe per le strutture residenziali, semi-residenziali, di riabilitazione estensiva extraospedaliera, della salute mentale e delle tossicodipendenze di cui all'allegato verbale del 08/01/2010.” ed è stabilito che “le suddette sono approvate in attuazione alla L.R. n. 24/09, nonché al
Regolamento Regionale n. 13 dell'01 settembre 2009, laddove prevede che le tariffe dovranno essere determinate entro 60 giorni dalla entrata in vigore della delibera di approvazione dello stesso (…) per come indicate nel verbale tra le parti firmato in data 08.01.2010 e conteggiando, su tali importi, gli intervenuti adeguamenti ISTAT fino al DCA n. 62 dell'11.06.2015.”.
La domanda non può tuttavia accogliersi.
pagina 5 di 7 Invero, il contratto relativo al 2015, stipulato in data 15.03.2016 (quindi successivamente al DCA), nella clausola n. 14 prevede espressamente che la struttura accetta incondizionatamente i provvedimenti fissativi delle tariffe ed ogni altro atto presupposto che abbia determinato il contenuto del contratto, sicchè in questo caso alcuna eterointegrazione del suo contenuto può ammettersi né tantomeno può trovare applicazione la norma generale di cui all'art. 1339 c.c., posto che il DCA non è una norma di legge bensì un mero atto amministrativo. ( così Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza del 29.09.2021).
Inoltre, parte attrice non prova quale sarebbe la differenza tariffaria che sarebbe dovuta
Cont rispetto a quanto pagato dall atteso che non ha prodotto il verbale dell' 8 gennaio 2010, dove sono state indicate le nuove tariffe. Anche l'atto di citazione si presenta generico perché
Cont non indica quale tariffa sarebbe stata applicata dall' per le prestazioni dell'anno 2015 e quale avrebbe dovuto essere applicata in base al summenzionato DCA.
Non può essere accolta la domanda sulla base della sola fattura n. 65/2018; né può sostenersi l'esistenza di un giudicato sulla base del decreto ingiuntivo n. 166/2018 ottenuto dalla cedente a saldo della differenza rette per “quota sanitaria” e non opposto ( di contro parte attrice agisce per la quota sociale).
Invero, la Suprema Corte ha sempre statuito che L'eventuale giudicato formatosi su una frazione del complessivo credito non è idoneo a spiegare effetti sul successivo giudizio avente ad oggetto una diversa frazione del credito, non potendosi configurare né un giudicato interno, trattandosi di un diverso processo, né di un giudicato esterno o implicito, non relativo ad un rapporto presupposto, ma riguardando un'autonoma porzione del medesimo rapporto obbligatorio vertente tra le stesse parti. ( Cass. N. 23077/21; Cass. N. 18205/2008).
La domanda va quindi rigettata.
Cont 3.Nulla sulle spese attesa la contumacia dell
P.Q.M
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: pagina 6 di 7 1. Rigetta le domande.
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Reggio Calabria il 28 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3375 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza dell'08.01.2025, promossa da
(P. IVA ), in persona del suo presidente del C.d.A. e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante Dott. , rappresentata e difesa dalla Parte_2 [...]
e per essa dall'avv. Alberto Pacifico, congiuntamente e Controparte_1
disgiuntamente all'avv. Sollazzo Giuseppe, giusta procura in calce all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore;
- attrice –
Contro
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore;
-convenuta contumace–
OGGETTO: pagamento prestazioni sanitarie in regime di accreditamento
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come da note scritte.
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione, notificato in data 26.11.2020, l'istante meglio indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_3
pagina 1 di 7 conclusioni “voglia l'adito Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento della domanda sopra formulata e contrariis reiectis: 1) condannare l' Controparte_2
al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 70.014,94, oltre ulteriori
[...]
interessi al saggio ex D. Lgs. 231/2002 dal 21/03/2018 all'effettivo soddisfo, ed oltre interessi anatocistici ex art. 1283 codice civile sugli interessi maturati da 6 mesi alla data della presente domanda, ulteriormente maturandi in corso di causa e fino all'effettivo soddisfo, anch'essi liquidati al tasso 231 ex art. 1284 IV comma c.c.; 2) con vittoria di spese e compensi di procedura da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, maggiorati di spese generali al 15%, da attribuirsi alla scrivente e per essa al Controparte_1
sottoscritto difensore antistatario”.
Premetteva di essere cessionaria dei crediti vantati dalla verso l' Controparte_4 [...]
, giusto contratto quadro di cessione crediti ex lege Controparte_2
n. 130/1999 e s.m.i. del 21.03.2019, pubblicato in GU n. 35 del 23.03.2019 e notificato a
Cont mezzo pec all' il 26.03.2019 e, più specificamente, di essere cessionaria del credito recato dalla fattura elettronica n. 65 del 20.03.2018, giusto contratto di cessione di crediti
Cont ulteriori del 04.09.2019, notificato a mezzo pec all il 05.09.2019.
Deduceva che la si occupava della gestione della Residenza Sanitaria Controparte_4
Assistenziale “Mons. Prof. ”, struttura definitivamente accreditata col SSN Controparte_5
in virtù di Decreto Dirigenziale prot. n. 34 del 03.02.2018 e, giusto contratto ex D.lgs.
502/1992 intervenuto con l aveva erogato nell'anno 2015 Controparte_3
prestazioni sociosanitarie per conto ed a carico del SSR.
Precisava che la Legge regionale n. 24/2008 aveva previsto l'adozione di uno specifico regolamento regionale, effettivamente adottato il 01.09.2009, all'esito del quale le associazioni di categoria ed il Dipartimento regionale Tutela della Salute avevano instaurato un tavolo tecnico che si era concluso con un accordo, sottoscritto l'08.01.2010, con cui erano state determinate le rette corrispondenti ad ogni tipologia di prestazione.
Tuttavia, la Regione Calabria aveva omesso di formalizzare il predetto accordo e, di conseguenza, le associazioni di categoria avevano proposto dinanti al Tar Catanzaro i ricorsi pagina 2 di 7 avverso il silenzio – rifiuto della Regione in merito al recepimento dell'accordo dell'08.01.2010. Il Tar Catanzaro aveva accolto i ricorsi dichiarando illegittimo il silenzio serbato dalla Regione ed ordinandole di provvedere, nominando il Prefetto di Catanzaro o suo delegato Commissario ad acta per l'ipotesi di inottemperanza da parte della Regione.
Il Commissario ad acta aveva adottato il DCA n. 454 del 28.10.2015 con cui, in ottemperanza alle sentenze del Tar Catanzaro, aveva approvato le tariffe per le strutture residenziali, semi-residenziali, di riabilitazione estensiva ospedaliera, della salute mentale e delle tossicodipendenze di cui al verbale dell' 08.01.2010, da maggiorare degli intervenuti adeguamenti ISTAT e da applicare alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie eseguite dall'01.01.2010 in poi e fino ad allora liquidate in importi illegittimamente inferiori.
Da ciò, era, quindi, derivato il diritto dell'istante cessionaria al pagamento della
“Differenza rette”, causale specifica indicata nella fattura elettronica n. Controparte_4
65/2018 del 20.03.2018.
Poneva in evidenza che il predetto credito era assistito da fede privilegiata ai sensi degli artt. 2214 e ss. c.c. tenuto conto che la fattura era stata generata dal sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate e che era munita di esplicita indicazione di
“decorrenza termini”, circostanza idonea, ai sensi delle Linee Guida all. C del D.M. 55/2013,
a produrre gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. alla scadenza del termine di 15 giorni dal ricevimento senza formale contestazione da parte del debitore.
Rilevava che, in ogni caso, il credito recato dalla predetta fattura era dovuto atteso che, in virtù del contratto ex D.lgs. 502/1992, la aveva eseguito in favore dell' Controparte_4 [...]
– anche per il 2015 – prestazioni sociosanitarie per conto ed a carico del Controparte_3
Part
che, nelle more dell'adozione del DCA 454/2015, le erano state pagate con tariffa illegittima ed in misura inferiore all'accertando importo complessivo dovuto.
Instava, quindi, per il pagamento dell'importo fatturato di € 70.014,94, di cui € 61.638,81 per sorte capitale ed € 8.376,13 per interessi da ritardato pagamento al saggio ex D.lgs.
231/2002 calcolati sino al 20.03.2018, nonché di ulteriori interessi successivamente maturati e maturandi.
pagina 3 di 7 Quanto alla prova dell'avvenuta cessione, richiamava la L. 9/2014 che aveva modificato la L. 130/1999, che non richiedeva alcuna formalità ulteriore rispetto a quelle ivi indicate, e nel caso di specie ottemperate, ai fini della validità, efficacia ed opponibilità al debitore ceduto delle cessioni in esame.
All'udienza del 17.03.2021, il GI, rilevata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia dell' e concedeva i termini Controparte_3
di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice poneva in evidenza che con “Accordo
Transattivo” del 16.06.2016 il Commissario ad acta aveva riconosciuto la debitoria a titolo di differenza rette ex DCA 454/2015 per la sola “quota sanitaria” e ne aveva disposto il pagamento gravante sul fondo sanitario regionale.
Tale accordo transattivo era stato recepito nel DCA 87/2016 e, dunque, la società cedente aveva emesso la fattura n. 51/2017 per la differenza rette “quota sanitaria” ex DCA 454/15 come da accordo transattivo e DCA 87/2016 ma, ciononostante, l' Controparte_3
era rimasta inerte, costringendo la società cedente a chiedere ed ottenere all'intestato
Tribunale il D.I. n. 166/2018 a saldo della differenza rette per “quota sanitaria” ex DCA
454/2015. Tale decreto ingiuntivo era divenuto definitivo per omessa opposizione e, quindi, attestando definitivamente la debenza della differenza rette per Quota Sanitaria, giusto il giudicato esterno, attestava anche la debenza della differenza rette per Quota Sociale oggetto della fattura n. 65/2018.
Affermava, infine, l'unitarietà delle prestazioni sociosanitarie rese dalla cedente CP_4
il cui corrispettivo veniva suddiviso in “quota sanitaria” e “quota sociale” solo a fini
[...]
Cont organizzativi contabili interni tra la Regione e le singole
Con la seconda memoria istruttoria, parte attrice precisava che le fatture emesse dalla società cedente alla tariffa “base” erano state integralmente e spontaneamente pagate
Cont dall' comportando l'acquiescenza per facta concludentia della stessa e la relativa non contestazione delle prestazioni rese dalla cedente, così come della pertinente contabilizzazione.
pagina 4 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 03.01.2024, si costitutiva in giudizio quale nuovo procuratore dell'attrice, in aggiunta al precedente, l'avv. Giuseppe
Sollazzo, il quale si riportava a tutte le difese già spiegate.
Dopo qualche rinvio, all'udienza dell'08.01.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.La domanda è infondata e va rigettata.
Parte attrice agisce, quale cessionaria del relativo credito dalla struttura accreditata al fine di vedersi riconoscere le differenze tariffarie rispetto ad emolumenti già CP_6
percepiti per le prestazioni rese negli anni nel 2015, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi moratori.
A sostegno della domanda produce, con l'atto di citazione, il contratto del 15 marzo 2016
( regolante l'anno 2015), l'accreditamento definitivo della struttura, la fattura elettronica n.
65 del 2018 ( emessa per le differenze tariffarie) , il DCA n. 454/2015, oltre le cessioni comprovanti la legittimazione in giudizio. Ulteriori documenti sono stati prodotti con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
Quanto alle prestazioni erogate parte attrice assume che debba essere applicata la tariffa prevista dal decreto n. 454 del 28.10.2015 del Commissario ad acta p.t. (allegato n. 6 di parte ricorrente). Stando al dispositivo del predetto provvedimento, emesso in ottemperanza alle sentenze del TAR Calabria n.ri 834/2012 e 835/2012 sono approvate “le tariffe per le strutture residenziali, semi-residenziali, di riabilitazione estensiva extraospedaliera, della salute mentale e delle tossicodipendenze di cui all'allegato verbale del 08/01/2010.” ed è stabilito che “le suddette sono approvate in attuazione alla L.R. n. 24/09, nonché al
Regolamento Regionale n. 13 dell'01 settembre 2009, laddove prevede che le tariffe dovranno essere determinate entro 60 giorni dalla entrata in vigore della delibera di approvazione dello stesso (…) per come indicate nel verbale tra le parti firmato in data 08.01.2010 e conteggiando, su tali importi, gli intervenuti adeguamenti ISTAT fino al DCA n. 62 dell'11.06.2015.”.
La domanda non può tuttavia accogliersi.
pagina 5 di 7 Invero, il contratto relativo al 2015, stipulato in data 15.03.2016 (quindi successivamente al DCA), nella clausola n. 14 prevede espressamente che la struttura accetta incondizionatamente i provvedimenti fissativi delle tariffe ed ogni altro atto presupposto che abbia determinato il contenuto del contratto, sicchè in questo caso alcuna eterointegrazione del suo contenuto può ammettersi né tantomeno può trovare applicazione la norma generale di cui all'art. 1339 c.c., posto che il DCA non è una norma di legge bensì un mero atto amministrativo. ( così Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza del 29.09.2021).
Inoltre, parte attrice non prova quale sarebbe la differenza tariffaria che sarebbe dovuta
Cont rispetto a quanto pagato dall atteso che non ha prodotto il verbale dell' 8 gennaio 2010, dove sono state indicate le nuove tariffe. Anche l'atto di citazione si presenta generico perché
Cont non indica quale tariffa sarebbe stata applicata dall' per le prestazioni dell'anno 2015 e quale avrebbe dovuto essere applicata in base al summenzionato DCA.
Non può essere accolta la domanda sulla base della sola fattura n. 65/2018; né può sostenersi l'esistenza di un giudicato sulla base del decreto ingiuntivo n. 166/2018 ottenuto dalla cedente a saldo della differenza rette per “quota sanitaria” e non opposto ( di contro parte attrice agisce per la quota sociale).
Invero, la Suprema Corte ha sempre statuito che L'eventuale giudicato formatosi su una frazione del complessivo credito non è idoneo a spiegare effetti sul successivo giudizio avente ad oggetto una diversa frazione del credito, non potendosi configurare né un giudicato interno, trattandosi di un diverso processo, né di un giudicato esterno o implicito, non relativo ad un rapporto presupposto, ma riguardando un'autonoma porzione del medesimo rapporto obbligatorio vertente tra le stesse parti. ( Cass. N. 23077/21; Cass. N. 18205/2008).
La domanda va quindi rigettata.
Cont 3.Nulla sulle spese attesa la contumacia dell
P.Q.M
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: pagina 6 di 7 1. Rigetta le domande.
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Reggio Calabria il 28 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 7 di 7