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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 06/11/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
1
n. 2139/2023 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 2139/2023 r.g.
Oggi 6 novembre 2025 ad ore 10.40 innanzi al giudice ED PA, sono comparsi:
- l'avv. Antonello Dell'Aquila, in sostituzione dell'avv. Francesco Volpi, per parte opponente;
- l'avv. Pietro Ghinassi per parte opposta.
L'avv. Dell'Aquila si riporta ai propri scritti, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni.
Rappresenta peraltro che è intervenuta sentenza di appello confermativa, che però si è sostituita alla sentenza di primo grado, motivo in più per l'accoglimento dell'opposizione (richiama, a conforto di questa tesi, Cass. 29021/2018). Chiede la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
L'avv. Ghinassi conferma che è intervenuta la sentenza di appello che ha pienamente confermato la sentenza del primo giudice, con condanna al pagamento delle spese. Contesta che la conferma della sentenza possa determinare il venir meno del titolo precedente;
cita Cass. 28872/2021). Si riporta al proprio atto difensivo e alle conclusioni rassegnate, ritenendo l'opposizione meramente strumentale.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2139/2023 2
Riaperto il verbale alle ore 19.30, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del giudice ED PA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2139/2023 r.g.
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Volpi;
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Controparte_1 C.F._2
Ghinassi;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a precetto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
In data 17.8.2023 notificava a atto di precetto con cui intimava il pagamento della CP_1 Pt_1
complessiva somma di denaro di € 22.801,39. Il titolo esecutivo notificato contestualmente al precetto
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2139/2023 3
era costituito dalla sentenza n. 434/2020 del tribunale di Arezzo pubblicata in data 14.4.2020 che aveva condannato l'odierna opponente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Geom. CP_1
liquidate in € 13.430,00 oltre accessori nonché al pagamento delle spese di CTU quantificate in € 2.514,20
oltre accessori.
a proposto opposizione avverso il precetto svolgendo i seguenti motivi: Pt_1
1) in primo luogo, è stata eccepita la carenza di legittimazione attiva in relazione alla richiesta di spese di CTU, poiché secondo l'opponente solo quest'ultimo ne avrebbe titolo;
oltretutto, secondo quanto dedotto dall'opponente, una parte di tali somme sarebbero state già da lui corrisposte in corso di causa a titolo di acconto;
2) in secondo luogo, è stata contestata la quantificazione degli onorari dovuti per la redazione del precetto, avendo il legale della parte creditrice fatto riferimento a uno scaglione di valore errato;
3) inoltre, il precetto sarebbe errato laddove l'avvocato addebita l'IVA al cliente benché quest'ultimo sia soggetto passivo IVA;
4) infine, viene lamentata la presenza di un errore formale nel titolo (in particolare, la sentenza riporta come nominativo quello di " " anziché "), la nullità Controparte_2 Parte_1
dell'attestazione di conformità all'originale della copia cartacea della sentenza telematica spedita in notifica in uno col precetto (l'attestazione, infatti, fa riferimento a parti processuali diverse da
[...]
) e l'ingiustizia della sentenza (oggetto di appello). CP_1
Ha concluso come segue:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione di controparte, 1)
In via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà del titolo esecutivo, per i motivi tutti
meglio dedotti nel presente atto;
2) Sempre in via pregiudiziale e cautelare sospendere il presente procedimento in
attesa della definizione del giudizio d'appello sul titolo esecutivo, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
3)
Nel merito dichiarare inefficace, nullo e di nessun effetto l'atto di precetto oggi opposto per i motivi tutti meglio dedotti
nel presente atto. Con vittoria di spese del giudizio e competenze professionale, Iva e Cap come per legge, nessuna
esclusa.».
Si è costituito in giudizio rilevando, preliminarmente, l'inammissibilità della Controparte_1
richiesta di sospensione (dovendo essere piuttosto proposta dinnanzi alla corte d'appello). Nel merito
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2139/2023 4
ha riconosciuto l'erronea richiesta delle spese di CTU ed ha inoltre ammesso di aver domandato somme per onorari sulla base di uno scaglione sbagliato;
tuttavia, ha puntualizzato che ciò non determina la nullità totale del precetto, bensì la sua parziale inefficacia. In merito all'IVA, ha rilevato che il geom.
i avvarrebbe del regime forfetario, il che giustificherebbe la richiesta dell'IVA. CP_1
Rispetto agli altri profili di natura formale, ha dedotto come gli stessi risultino innocui o comunque non vertono su elementi essenziali, bisognevoli di correzioni di errore materiale.
Ha concluso come segue:
«per il rigetto dell'opposizione siccome formulata, chiedendo la declaratoria di inefficacia parziale del precetto in
relazione alle somme erroneamente indicate in eccesso e che saranno meglio determinate dal Signor Giudice;
insiste comunque per il rigetto della presente opposizione che appare strumentale alla ricerca della sospensione
dell'efficacia della stessa sentenza fino alla definizione del giudizio di appello della causa in relazione alla quale era stato notificato atto di precetto, inammissibili irrituali ed inaccoglibili in questa sede di giustizia».
Con ordinanza del 26.10.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., mentre è stata parzialmente accolta l'istanza di sospensione del titolo limitatamente alla somma pari a € 6.394,75.
Alla prima udienza di merito le parti si sono riportate a quanto dedotto chiedendo che la causa venisse posta in decisione. Alla successiva udienza del 11.9.2024 le parti hanno chiesto concordemente un rinvio in attesa della definizione della causa pendente in appello avente ad oggetto la sentenza costituente il titolo esecutivo. Sono seguiti un'altra serie di rinvii fino all'udienza odierna. Le parti hanno precisato le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi e, esaurita la discussione, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
●●●●●●●
Deve preliminarmente prendersi posizione sulla deduzione difensiva svolta in sede di discussione dalla parte opponente connessa alla sopravvenienza fattuale costituita dal deposito della sentenza di secondo grado. La pronuncia in questione non è stata prodotta, tuttavia le parti convengono sul fatto che la stessa abbia confermato integralmente la decisione di primo grado, rappresentante il titolo esecutivo posto alla base del precetto. Orbene, sostiene l'opponente che la pronuncia della sentenza di secondo grado avrebbe fatto venir meno il titolo esecutivo, con conseguente caducazione integrale del precetto.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2139/2023 5
Trattasi, tuttavia, di una tesi assolutamente infondata, peraltro sulla base della stessa pronuncia citata in udienza, di cui si riporta la massima: «l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi
integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata
promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che
abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata,
essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o
congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di
appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado» (Cass.
n. 29021/2018).
Ciò posto, da un punto di vista logico vanno esaminati i profili di cui al punto 4 dell'opposizione che,
secondo la tesi dell'opponente, inficerebbero l'intero precetto. Essi non sono fondati.
Quanto all'errore formale riguardante il nome di battesimo dell'opponente contenuto nell'epigrafe della sentenza (ma non nel dispositivo), trattasi in tutta evidenza di un mero errore compilativo, come tale non inficiante la validità ed efficacia del titolo esecutivo. In casi siffatti, l'avvio del procedimento di correzione di errore materiale non si rivela indispensabile e in ogni caso, anche qualora fosse stato iniziato, la sua conclusione non avrebbe determinato la formazione di un titolo nuovo, né tantomeno inficiato l'esecuzione già avviata sulla scorta del titolo poi corretto (si veda, in proposito, Cass. n.
17349/2011).
In merito agli errori contenuti dell'attestazione di conformità, valga considerare che trattasi di nullità
del tutto inoffensiva, non essendosi ingenerato nell'opponente alcun dubbio in ordine al titolo esecutivo alla base del precetto notificato. IO rammentare che, secondo le norme di diritto processuale,
nessuna violazione formale della legge può condurre a una declaratoria di nullità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.).
Infine, le doglienze riguardanti l'asserita ingiustizia della sentenza costituente il titolo esecutivo esulano completamente dal perimetro di questo giudizio, essendo ben noto che «nel giudizio di opposizione
all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere
ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne
determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere
fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2139/2023 6
di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo)
pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame» (da ultimo, Cass. n. 2785/2025). In ogni caso, medio tempore
è intervenuta la sentenza di appello che ha conferma integralmente la pronuncia costituente il titolo esecutivo.
Ciò posto, i restanti motivi dell'opposizione a precetto sono tutti fondati.
In primo luogo, il precetto è errato laddove ha intimato il pagamento delle spese di CTU CP_1
liquidate in sentenza. L'errore è stato riconosciuto dalla stessa parte opposta, per cui non è necessario soffermarsi ulteriormente. La somma non dovuta è pari a € 2.614,47.
Un altro errore è quello riguardante la misura delle spese di lite connesse alla redazione del precetto richieste nel medesimo, avendo la parte creditrice fatto riferimento allo scaglione superiore a € 26.000
anziché quello compreso tra € 5.200 e € 26.000. Anche tale errore è stato ammesso dalla parte opposta;
sulle ricadute economiche di tale errore si tornerà tra poco.
In terzo luogo, viene in interesse la questione dell'IVA. Nel precetto, infatti, il geom. a intimato CP_1
il pagamento delle spese del proprio legale liquidate nella sentenza che lo ha visto vincitore nei confronti della sig.ra nonché quelle di cui al precetto;
in entrambi i casi, sull'onorario è stata applicata Pt_1
l'IVA. Sostiene l'opponente che maggiorazione non sia dovuta;
ed infatti, essendo sia il geom. CP_1
che l'avv. Ghinassi dei soggetti passivi IVA, l'addebito si risolverebbe in una mera partita di giro, con la conseguenza che, qualora ella fosse costretta a corrisponderla, la controparte beneficerebbe di un'indebita locupletazione. L'opposto, da parte sua, ha ribattuto di aver optato per il regime forfetario,
con la conseguenza che non potrebbe portare in detrazione la medesima.
Orbene, deve anzitutto rilevarsi come l'argomento giuridico addotto dall'opponente sia corretto atteso che, per giurisprudenza costante, «tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a
rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A.,
costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni
professionali relative alla difesa in giudizio. L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale,
possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte
soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento
dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2139/2023 7
intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero
"se dovuta")» (cfr. Cass. n. 24634/2020).
Dal punto di vista fattuale, l'adesione del geom. al regime forfetario giustificherebbe in effetti CP_1
l'applicazione dell'accessorio fiscale. Sennonché, tale deduzione in fatto è rimasta del tutto priva di comprova documentale (alla comparsa di costituzione non è allegato alcun documento, né l'opposto ha depositato le memorie integrative). Anche su questo punto, pertanto, l'opposizione deve ritenersi fondata, con la conseguente riduzione degli importi effettivamente dovuti. Precisamente:
- in relazione agli onorari della causa principale, è dovuta la somma di € 16.062,28 in luogo di €
19.595,98;
- in relazione agli onorari del precetto, tenuto conto della rimodulazione legata al corretto scaglione di valore (onorario di partenza € 331,00), è dovuta la somma di € 395,88 in luogo di €
590,94.
La fondatezza dei motivi fin qui esaminati non determina, comunque, la declaratoria di nullità del precetto nella sua interezza (come invece richiesto dall'opponente). Ed infatti «in tema di opposizione a
precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione,
ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di
quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui
determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in
ordine alla quantità del credito» (Cass. n. 20238/2024).
Alla luce di quanto sopra, la somma effettivamente dovuta va rideterminata in misura pari a complessivi € 16.458,16 (in luogo della somma intimata pari a € 22.801,39).
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene giusto addivenire alla loro compensazione integrale. Ed infatti, si verte in una situazione di reciproca soccombenza posto che l'opponente, anziché
limitarsi a domandare la riconduzione del quantum precettato a quello effettivamente dovuto, ha chiesto l'annullamento totale del precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2139/2023 8
▪ accoglie parzialmente l'opposizione e ridetermina l'importo dovuto in misura pari a € 16.458,16;
▪ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Arezzo, 6 novembre 2025
Il giudice
ED PA
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2139/2023
n. 2139/2023 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 2139/2023 r.g.
Oggi 6 novembre 2025 ad ore 10.40 innanzi al giudice ED PA, sono comparsi:
- l'avv. Antonello Dell'Aquila, in sostituzione dell'avv. Francesco Volpi, per parte opponente;
- l'avv. Pietro Ghinassi per parte opposta.
L'avv. Dell'Aquila si riporta ai propri scritti, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni.
Rappresenta peraltro che è intervenuta sentenza di appello confermativa, che però si è sostituita alla sentenza di primo grado, motivo in più per l'accoglimento dell'opposizione (richiama, a conforto di questa tesi, Cass. 29021/2018). Chiede la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
L'avv. Ghinassi conferma che è intervenuta la sentenza di appello che ha pienamente confermato la sentenza del primo giudice, con condanna al pagamento delle spese. Contesta che la conferma della sentenza possa determinare il venir meno del titolo precedente;
cita Cass. 28872/2021). Si riporta al proprio atto difensivo e alle conclusioni rassegnate, ritenendo l'opposizione meramente strumentale.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2139/2023 2
Riaperto il verbale alle ore 19.30, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del giudice ED PA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2139/2023 r.g.
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Volpi;
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Controparte_1 C.F._2
Ghinassi;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a precetto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
In data 17.8.2023 notificava a atto di precetto con cui intimava il pagamento della CP_1 Pt_1
complessiva somma di denaro di € 22.801,39. Il titolo esecutivo notificato contestualmente al precetto
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2139/2023 3
era costituito dalla sentenza n. 434/2020 del tribunale di Arezzo pubblicata in data 14.4.2020 che aveva condannato l'odierna opponente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Geom. CP_1
liquidate in € 13.430,00 oltre accessori nonché al pagamento delle spese di CTU quantificate in € 2.514,20
oltre accessori.
a proposto opposizione avverso il precetto svolgendo i seguenti motivi: Pt_1
1) in primo luogo, è stata eccepita la carenza di legittimazione attiva in relazione alla richiesta di spese di CTU, poiché secondo l'opponente solo quest'ultimo ne avrebbe titolo;
oltretutto, secondo quanto dedotto dall'opponente, una parte di tali somme sarebbero state già da lui corrisposte in corso di causa a titolo di acconto;
2) in secondo luogo, è stata contestata la quantificazione degli onorari dovuti per la redazione del precetto, avendo il legale della parte creditrice fatto riferimento a uno scaglione di valore errato;
3) inoltre, il precetto sarebbe errato laddove l'avvocato addebita l'IVA al cliente benché quest'ultimo sia soggetto passivo IVA;
4) infine, viene lamentata la presenza di un errore formale nel titolo (in particolare, la sentenza riporta come nominativo quello di " " anziché "), la nullità Controparte_2 Parte_1
dell'attestazione di conformità all'originale della copia cartacea della sentenza telematica spedita in notifica in uno col precetto (l'attestazione, infatti, fa riferimento a parti processuali diverse da
[...]
) e l'ingiustizia della sentenza (oggetto di appello). CP_1
Ha concluso come segue:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione di controparte, 1)
In via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà del titolo esecutivo, per i motivi tutti
meglio dedotti nel presente atto;
2) Sempre in via pregiudiziale e cautelare sospendere il presente procedimento in
attesa della definizione del giudizio d'appello sul titolo esecutivo, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
3)
Nel merito dichiarare inefficace, nullo e di nessun effetto l'atto di precetto oggi opposto per i motivi tutti meglio dedotti
nel presente atto. Con vittoria di spese del giudizio e competenze professionale, Iva e Cap come per legge, nessuna
esclusa.».
Si è costituito in giudizio rilevando, preliminarmente, l'inammissibilità della Controparte_1
richiesta di sospensione (dovendo essere piuttosto proposta dinnanzi alla corte d'appello). Nel merito
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2139/2023 4
ha riconosciuto l'erronea richiesta delle spese di CTU ed ha inoltre ammesso di aver domandato somme per onorari sulla base di uno scaglione sbagliato;
tuttavia, ha puntualizzato che ciò non determina la nullità totale del precetto, bensì la sua parziale inefficacia. In merito all'IVA, ha rilevato che il geom.
i avvarrebbe del regime forfetario, il che giustificherebbe la richiesta dell'IVA. CP_1
Rispetto agli altri profili di natura formale, ha dedotto come gli stessi risultino innocui o comunque non vertono su elementi essenziali, bisognevoli di correzioni di errore materiale.
Ha concluso come segue:
«per il rigetto dell'opposizione siccome formulata, chiedendo la declaratoria di inefficacia parziale del precetto in
relazione alle somme erroneamente indicate in eccesso e che saranno meglio determinate dal Signor Giudice;
insiste comunque per il rigetto della presente opposizione che appare strumentale alla ricerca della sospensione
dell'efficacia della stessa sentenza fino alla definizione del giudizio di appello della causa in relazione alla quale era stato notificato atto di precetto, inammissibili irrituali ed inaccoglibili in questa sede di giustizia».
Con ordinanza del 26.10.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., mentre è stata parzialmente accolta l'istanza di sospensione del titolo limitatamente alla somma pari a € 6.394,75.
Alla prima udienza di merito le parti si sono riportate a quanto dedotto chiedendo che la causa venisse posta in decisione. Alla successiva udienza del 11.9.2024 le parti hanno chiesto concordemente un rinvio in attesa della definizione della causa pendente in appello avente ad oggetto la sentenza costituente il titolo esecutivo. Sono seguiti un'altra serie di rinvii fino all'udienza odierna. Le parti hanno precisato le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi e, esaurita la discussione, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
●●●●●●●
Deve preliminarmente prendersi posizione sulla deduzione difensiva svolta in sede di discussione dalla parte opponente connessa alla sopravvenienza fattuale costituita dal deposito della sentenza di secondo grado. La pronuncia in questione non è stata prodotta, tuttavia le parti convengono sul fatto che la stessa abbia confermato integralmente la decisione di primo grado, rappresentante il titolo esecutivo posto alla base del precetto. Orbene, sostiene l'opponente che la pronuncia della sentenza di secondo grado avrebbe fatto venir meno il titolo esecutivo, con conseguente caducazione integrale del precetto.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2139/2023 5
Trattasi, tuttavia, di una tesi assolutamente infondata, peraltro sulla base della stessa pronuncia citata in udienza, di cui si riporta la massima: «l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi
integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata
promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che
abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata,
essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o
congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di
appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado» (Cass.
n. 29021/2018).
Ciò posto, da un punto di vista logico vanno esaminati i profili di cui al punto 4 dell'opposizione che,
secondo la tesi dell'opponente, inficerebbero l'intero precetto. Essi non sono fondati.
Quanto all'errore formale riguardante il nome di battesimo dell'opponente contenuto nell'epigrafe della sentenza (ma non nel dispositivo), trattasi in tutta evidenza di un mero errore compilativo, come tale non inficiante la validità ed efficacia del titolo esecutivo. In casi siffatti, l'avvio del procedimento di correzione di errore materiale non si rivela indispensabile e in ogni caso, anche qualora fosse stato iniziato, la sua conclusione non avrebbe determinato la formazione di un titolo nuovo, né tantomeno inficiato l'esecuzione già avviata sulla scorta del titolo poi corretto (si veda, in proposito, Cass. n.
17349/2011).
In merito agli errori contenuti dell'attestazione di conformità, valga considerare che trattasi di nullità
del tutto inoffensiva, non essendosi ingenerato nell'opponente alcun dubbio in ordine al titolo esecutivo alla base del precetto notificato. IO rammentare che, secondo le norme di diritto processuale,
nessuna violazione formale della legge può condurre a una declaratoria di nullità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.).
Infine, le doglienze riguardanti l'asserita ingiustizia della sentenza costituente il titolo esecutivo esulano completamente dal perimetro di questo giudizio, essendo ben noto che «nel giudizio di opposizione
all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere
ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne
determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere
fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2139/2023 6
di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo)
pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame» (da ultimo, Cass. n. 2785/2025). In ogni caso, medio tempore
è intervenuta la sentenza di appello che ha conferma integralmente la pronuncia costituente il titolo esecutivo.
Ciò posto, i restanti motivi dell'opposizione a precetto sono tutti fondati.
In primo luogo, il precetto è errato laddove ha intimato il pagamento delle spese di CTU CP_1
liquidate in sentenza. L'errore è stato riconosciuto dalla stessa parte opposta, per cui non è necessario soffermarsi ulteriormente. La somma non dovuta è pari a € 2.614,47.
Un altro errore è quello riguardante la misura delle spese di lite connesse alla redazione del precetto richieste nel medesimo, avendo la parte creditrice fatto riferimento allo scaglione superiore a € 26.000
anziché quello compreso tra € 5.200 e € 26.000. Anche tale errore è stato ammesso dalla parte opposta;
sulle ricadute economiche di tale errore si tornerà tra poco.
In terzo luogo, viene in interesse la questione dell'IVA. Nel precetto, infatti, il geom. a intimato CP_1
il pagamento delle spese del proprio legale liquidate nella sentenza che lo ha visto vincitore nei confronti della sig.ra nonché quelle di cui al precetto;
in entrambi i casi, sull'onorario è stata applicata Pt_1
l'IVA. Sostiene l'opponente che maggiorazione non sia dovuta;
ed infatti, essendo sia il geom. CP_1
che l'avv. Ghinassi dei soggetti passivi IVA, l'addebito si risolverebbe in una mera partita di giro, con la conseguenza che, qualora ella fosse costretta a corrisponderla, la controparte beneficerebbe di un'indebita locupletazione. L'opposto, da parte sua, ha ribattuto di aver optato per il regime forfetario,
con la conseguenza che non potrebbe portare in detrazione la medesima.
Orbene, deve anzitutto rilevarsi come l'argomento giuridico addotto dall'opponente sia corretto atteso che, per giurisprudenza costante, «tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a
rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A.,
costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni
professionali relative alla difesa in giudizio. L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale,
possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte
soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento
dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve
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intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero
"se dovuta")» (cfr. Cass. n. 24634/2020).
Dal punto di vista fattuale, l'adesione del geom. al regime forfetario giustificherebbe in effetti CP_1
l'applicazione dell'accessorio fiscale. Sennonché, tale deduzione in fatto è rimasta del tutto priva di comprova documentale (alla comparsa di costituzione non è allegato alcun documento, né l'opposto ha depositato le memorie integrative). Anche su questo punto, pertanto, l'opposizione deve ritenersi fondata, con la conseguente riduzione degli importi effettivamente dovuti. Precisamente:
- in relazione agli onorari della causa principale, è dovuta la somma di € 16.062,28 in luogo di €
19.595,98;
- in relazione agli onorari del precetto, tenuto conto della rimodulazione legata al corretto scaglione di valore (onorario di partenza € 331,00), è dovuta la somma di € 395,88 in luogo di €
590,94.
La fondatezza dei motivi fin qui esaminati non determina, comunque, la declaratoria di nullità del precetto nella sua interezza (come invece richiesto dall'opponente). Ed infatti «in tema di opposizione a
precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione,
ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di
quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui
determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in
ordine alla quantità del credito» (Cass. n. 20238/2024).
Alla luce di quanto sopra, la somma effettivamente dovuta va rideterminata in misura pari a complessivi € 16.458,16 (in luogo della somma intimata pari a € 22.801,39).
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene giusto addivenire alla loro compensazione integrale. Ed infatti, si verte in una situazione di reciproca soccombenza posto che l'opponente, anziché
limitarsi a domandare la riconduzione del quantum precettato a quello effettivamente dovuto, ha chiesto l'annullamento totale del precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
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▪ accoglie parzialmente l'opposizione e ridetermina l'importo dovuto in misura pari a € 16.458,16;
▪ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Arezzo, 6 novembre 2025
Il giudice
ED PA
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