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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 4161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4161 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 9/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 21/07/1997 rappresentato e difeso dall'avv. MICELI WALTER, GANCI Parte_1
IO E US AT come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. MATANO MONICA
RESISTENTE
OGGETTO: miur festivi.
1
Con lite introdotta il 02/01/2025 , la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere docente a tempo indeterminato su tipo di posto sostegno, e di avere ottenuto l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1/9/2022 ed economica dal 1/9/2023, risulta titolare presso l'Istituto “Galilei” di Roma, ed in assegnazione provvisoria per l'a.s. 2024/2025 presso l'Istituto “Andreozzi” di Aversa (ce).
Lo stesso lamenta la manca fruizione delle ferie, nel periodo di pre-ruolo, con pretesa a percepire la somma pari ad € 6.996,24 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2017/2018,2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
1 Si è costituito in giudizio il convenuto eccependo preliminarmente la nullità del ricorso, la parziale CP_2 prescrizione del credito azionato e l'infondatezza della domanda.
La causa lette le note di cui all'art. 127 ter depositate nei termini dalle parti veniva decisa con la presente sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute da parte ricorrente durante le supplenze svolte negli anni scolastici indicati.
Con riguardo alla questione in analisi, è rilevante l'articolo 5, co. 8, del DL n. 95/12 che dispone che
“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Dunque, con l'entrata in vigore di tale norma i giorni di ferie sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi e eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione. Unicamente, per il personale con contratto fino al termine delle attività didattiche è consentita la monetizzazione limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, potendo accadere che costoro non abbiano
“disponibilità sufficienti” per godere interamente del periodo feriale di diritto per la conclusione del rapporto di lavoro al 30 giugno.
In più, risulta di rilievo l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 che prevede
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al
2 personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Sicché, ai sensi del comma 54 menzionato, vi è l'indicazione, per tutto il personale docente, di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, salvo quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno il godimento delle stesse è consentito, poi, per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Con riguardo all'articolo 5, co. 8, del DL n. 95/12 è da ricordare che si è espressa la Corte di giustizia con la sentenza del 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22 (BU contro ) e, con riguardo al Controparte_3 divieto di monetizzazione previsto da tale norma, ha rilevato che
“prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_4
, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 33).
[...]
35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, , C- Controparte_4
684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)”.
Dunque, l'articolo 5, comma 8, cit., prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di
“un riposo effettivo”, fruendo realmente delle ferie ed evitando condotte non convenienti per la salute del dipendente volte a non goderne al fine di un maggior guadagno con una loro monetizzazione e per questo la stessa Corte di giustizia, richiamando la Corte costituzionale nella sentenza n. 95/16, così ancora ha argomentato:
“a tale proposito, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, secondo la Corte costituzionale, tale disposizione si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla
«monetizzazione» delle ferie non godute. Pertanto, parallelamente a misure di contenimento della spesa pubblica, la regola introdotta da tale disposizione avrebbe lo scopo di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie rispetto al versamento di un'indennità finanziaria.
3 38 Quest'ultimo obiettivo corrisponde a quello perseguito dalla direttiva 2003/88, in particolare dal suo articolo 7, paragrafo 2, il quale, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, mira in particolare a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute”.
Dal che si comprende come concepibile la regola per cui, qualora il lavoratore possa godere di un riposo effettivo e non essere impedito da alcunché nel godimento delle ferie, debba realmente fruirne, con la pena della perdita delle stesse all'esito del rapporto, qualora non le richieda.
In questo senso, la stessa sentenza della Corte di giustizia, al paragrafo 39, ha chiarito che la direttiva
2003/88 non può, in linea di principio, vietare una disposizione nazionale ai sensi della quale i giorni di ferie annuali retribuite non goduti non potranno più essere sostituiti da un'indennità finanziaria, neppure in caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, allorché il lavoratore ha avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce.
Così, poi, nei par. 48 e 49, la stessa pronuncia espone che
“48. Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, , C-684/16, EU:C:2018:874, Controparte_4 punto 56).
49. A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva
2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_4
, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46)”.
[...]
E' bene, qui a osservare, peraltro, che la pronuncia suddetta della Corte di giustizia riguardava un dipendente del Comune di che, per la natura ordinaria del proprio rapporto di lavoro - differente CP_3 da quello speciale degli insegnanti - non aveva, nel corso della propria attività ordinaria durante l'anno, i
“periodi di sospensione” di attività programmati come di “totale chiusura”, come invece avviene, notoriamente, nelle scuole a Natale, carnevale e Pasqua.
Anticipando qui il prosieguo della presente motivazione, infatti, si può evidenziare che questi ultimi siano fasi temporali dell'anno scolastico destinate, per legge (l'art. 1, co. 54 della legge n. 228 del 2012, con informazione agli insegnanti esplicitata in tal senso addirittura nella stessa norma), alle ferie dei docenti e nelle quali, proprio per la chiusura abituale degli edifici scolastici, non è richiesta alcuna attività.
4 Nella materia in esame, si possono, poi, richiamare alcune pronunce della Suprema Corte di analogo tenore (Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022;Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024; Ordin.
n. 13440 del 15/05/2024;Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024).
Tra queste, ad esempio, la ordinanza n. 28587 del 06/11/2024 ha illustrato che
“questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez.
L - Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024).
Sulla scorta di questi principi ben poteva desumersi anche in passato – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – l'infondatezza di una tesi che venisse a postulare che nel periodo tra il termine CP_1 delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie.
La questione, poi, è stata recentemente chiarita da questa Corte in via definitiva in relazione ad una vicenda affine a quella in esame, avendo questa Corte specificamente affermato (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024) – peraltro sulla scorta delle ricognizione normativa di cui ai precedenti già richiamati - che
“deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto
“ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico.
Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
5 E' bene qui sottolineare, unitamente al principio espresso, l'“ambito di decisione” della suddetta pronuncia e delle altre analoghe in materia, con le quali la Corte di cassazione ha disatteso la tesi dell'appellante
, secondo il quale erano computabili, tra i giorni di sospensione delle lezioni, anche quelli CP_1 intercorrenti fra il completamento delle attività valutative della fine dell'anno scolastico (dal 8 o 9 giugno) e il termine finale del contratto di lavoro, ossia, il 30 giugno (trattandosi di contratti “fino al termine dell'attività didattiche”), e per la quale quindi si sarebbe dovuto equiparare tali giorni a ferie fruite, da sottrarre al numero complessivo di quelli spettanti (cfr. pag. 2 della Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024).
Dunque, tali sentenze non riguardano, quale “oggetto della decisione”, giornate di sospensione differenti da quelle di giugno.
Per spiegare il motivo della propria scelta ermeneutica, poi, la Corte di cassazione ha enunciato il principio per cui il docente a tempo determinato - che non abbia chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni - ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita in caso contrario.
In particolare, è esposto che l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez.
L - Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024).
Sicchè, di tale principio occorre tener conto al fine della presente decisione, ma altresì, del particolare ambito di riferimento per cui è stato espresso, ossia la fase temporale dell'anno scolastico dall'8 o 9 giugno fino al 30 giugno.
In particolare, in questo senso, occorre rammentare che la parte ricorrente, ugualmente, ha evidenziato come non potrebbe “ritenersi in ferie” nei periodi di sospensione delle attività didattiche di cui al calendario regionale (in tutti quelli considerati da quest'ultimo e non solo nel periodo di giugno), in quanto negli stessi ciascun docente dovrebbe rimanere sempre “a disposizione” della pubblica amministrazione, per eventuali adempimenti (richiesti nei medesimi) funzionali all'insegnamento, quali quelli di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi oppure per la correzione dei compiti e per la preparazione delle lezioni.
Tuttavia, per quanto, certamente, nell'attività, rientrino anche tali incombenze, oltre a quelle di insegnamento, occorre distinguere i diversi periodi dell'anno, per comprendere in che termini ciascun insegnante possa essere considerato “a disposizione” del datore di lavoro nei medesimi.
In questo senso, appare che, effettivamente, in conformità anche alle pronunce suddette della Suprema
Corte, sempre che il dipendente non riceva un diverso invito a godere delle ferie a pena di perdita delle stesse, il periodo dal termine delle lezioni (intorno all'8 o 9 giugno) fino al 30 giugno, per i docenti con contratto “fino al termine dell'attività didattiche”, sia da considerarsi come “a disposizione” della pubblica Co amministrazione, in virtù dell'art. 13 comma 4 dell . n. 55 del 22 marzo 2024 (e delle altre statuizioni analoghe delle precedenti Ordinanze Ministeriali in materia) che prescrive che : “il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a
6 disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2024, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”.
Si reputa che, per quanto tale disposizione sia destinata ai docenti della scuola secondaria e la parte ricorrente sia una docente di scuola primaria, si possa applicare analogicamente anche per la parte attorea con riguardo al periodo di giugno da considerare “a disposizione” dell'istituzione scolastica, in quanto le prove scritte d'esame e i relativi preparativi sono comuni anche alle scuole elementari, potendosi, così, considerare che costituisca un onere della pubblica amministrazione dimostrare che, in tale lasso temporale, il personale insegnante interessato non sia stato effettivamente a disposizione della scuola.
Dunque, è sulla base, innanzitutto, delle previsioni amministrative che tale periodo dalla conclusione delle lezioni al termine del 30 giugno di ciascun anno deve essere considerato come in disponibilità per il docente.
Interessante, però, anche la sentenza n. 1287/2025 del 28/05/2025 del Tribunale di Torino che, richiamando le disposizioni legislative, ha rilevato come, per il dettato dell'articolo 1, co. 54 cit., si debba distinguere i giorni di sospensione “delle lezioni”, menzionati da tale norma (ossia i periodi di Natale, carnevale e Pasqua e gli altri disciplinati dall'autonomia scolastica) e quelli di sospensione “delle attività didattiche” dal 10 al 30 giugno.
Infatti, solo nei primi, vi è l'indicazione del legislatore circa l'esigenza di fruire delle ferie per i docenti e si può presumere una loro inattività negli stessi, mentre, nel secondo caso, tale destinazione normativa non è presente e, dunque, si può confermare che il periodo dal 10 giugno al 30 giugno di ogni anno non è destinato alle ferie e non può essere considerato di inattività, salvo diverso invito del datore di lavoro a fruirne.
Co
Sicchè, non risulta alcuna statuizione analoga all' . n. 55 del 22 marzo 2024 per gli altri periodi di sospensione delle lezioni dell'anno scolastico (periodo natalizio, di carnevale, pasquale e altri stabiliti dall'autonomia scolastica) per i quali vale, al contrario, l'art. 1, comma 54 della legge n. 228 del 2012 per cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative
(cfr. anche l'articolo 13, commi 9 e 10 del CCNL).
Cioè, per tali giorni, a differenza di quelli di giugno, non risulta alcuna norma che disponga che il docente è
“in disponibilità” e, anzi, all'opposto, vi è l'indicazione legislativa di come debbano essere destinati alla fruizione delle ferie.
Dunque, in tali differenti periodi, debbono essere fruite le ferie dei docenti, secondo una ratio legis collegata al fatto che, in dette giornate, non è richiesta agli stessi alcuna prestazione, risultando fatto notorio che normalmente, negli stessi, le scuole restano chiuse (normalmente con anche i riscaldamenti spenti).
In aggiunta a tale fatto notorio, e a sua conferma, peraltro, si può richiamare anche il contenuto dei
Calendari Scolastici Regionali della Lombardia che, in attuazione della D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012, vengono espressamente e documentalmente a stabilire come “periodi di chiusura” le sospensioni di Natale, carnevale e Pasqua, specificando, ad es., nelle proprie premesse, la deliberazione n° XI / 5125 del
02/08/2021 che: “di confermare in ogni altra parte quanto disposto dalla predetta deliberazione n.
3318/2012, con particolare riferimento alle sospensioni delle attività didattiche per le festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale, nonché agli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto da parte degli istituti scolastici e formativi”.
7 Dunque, vi è pure la prova documentale per la quale i tradizionali periodi di Natale, Pasqua e carnevale sono definiti espressamente come “di chiusura” delle scuole.
Ugualmente, ad esempio, la delibera del 6 luglio 2022 (N.R1.2022.0124820) della stessa Regione Lombardia evidenzia come si tratti di periodi di chiusura con le seguenti parole:
“come definito con la DGR IX/3318 sopra richiamata, permangono, stabilite le festività fissate dalla normativa nazionale ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale come di seguito specificato:
- tutte le domeniche;
- 1° novembre – festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre - AC NC;
- 25 dicembre – Natale;
- 26 dicembre - Santo Stefano;
- 1° gennaio – Capodanno;
- 6 gennaio – Epifania;
- lunedì dopo Pasqua;
- 25 aprile - anniversario della Liberazione;
- 1° maggio - festa del Lavoro;
- 2 giugno - festa nazionale della Repubblica;
- festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;
- vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
- vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l'avvio del periodo quaresimale;
- vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al
Lunedì dell'Angelo”.
Si noti, in particolare, che i periodi di sospensione a Natale dal 23 dicembre al 5 gennaio, le vacanze di carnevale e i tre giorni precedenti alla Pasqua e il martedì successivo alla stessa sono posti come “giorni di chiusura” nello stesso elenco che comprende anche la domenica e le altre festività, confermandosi, dunque, che si tratta di una chiusura assoluta degli edifici scolastici, analoga a quella domenicale, salva diversa prova che sia fornita dal singolo docente che abbia dovuto svolgere qualche particolare attività in tali giorni.
Pertanto, in tali fasi temporali di chiusura natalizia, carnevalizia e pasquale, non si può considerare l'insegnante “in disponibilità”, non comprendendosi il motivo per cui dovrebbe poter essere convocato
“presso una scuola chiusa”, salva diversa prova contraria che dal medesimo sia allegata e fornita (anche per le attività che si dovessero necessariamente effettuare di correzione dei compiti o preparazione delle lezioni, con il motivo per cui tali incombenze non avrebbero potuto essere svolte durante i giorni ordinari di lavoro).
8 c) Inoltre, secondo la normativa comunitaria, i suddetti periodi di chiusura delle scuole, nell'ambito dei quali ciascun docente non si reca certamente sul luogo di lavoro, non possono considerarsi come “orario di lavoro”.
Infatti, secondo la Corte di giustizia il fattore determinante per la qualificazione come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, è costituito dal fatto che il lavoratore sia costretto a essere “fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro” e a tenersi “a disposizione” del medesimo per poter
“immediatamente” fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. par. 59 della CGUE Ordinanza 14 marzo 2011, Grigoire C-258/10; CGUE Ordinanza 11 gennaio 2007 Jan Vorel - C - 437/05, par. 28).
Sicché, non essendo il docente - in tali casi di chiusura assoluta della scuola nel periodo natalizio, di carnevale, o pasquale - costretto a essere fisicamente presente sul luogo del lavoro e a tenersi a disposizione per poter fornire immediatamente prestazioni, questi ultimi non possono rientrare nell'orario di lavoro.
Diverso, d'altronde, era il caso trattato dalla Corte di giustizia nell'ordinanza del 14 marzo 2011(Grigoire, C-
258/10),nel quale una guardia forestale aveva l'obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro “entro 8 minuti”, pur non essendo sempre presente sul luogo di lavoro. del suo datore di lavoro
“entro 8 minuti”, pur non essendo sempre presente sul luogo di lavoro.
Cosicché, la stessa ordinanza della Corte di giustizia evidenzia che
“60. Occorre rilevare, infine, che diverso è il caso in cui il lavoratore svolge una guardia secondo un sistema di reperibilità che vuole che esso sia sempre raggiungibile, senza per questo essere obbligato ad essere presente sul luogo di lavoro. Pur essendo, infatti, a disposizione del suo datore di lavoro, in quanto deve poter essere raggiungibile, in tal caso il lavoratore può gestire il suo tempo con maggiore libertà e dedicarsi ai propri interessi. Di conseguenza, solo il tempo relativo alla prestazione effettiva di servizi dev'essere considerato come «orario di lavoro» ai sensi della direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2003, C-151/02, EU:C:2003:437, punto 65 e giurisprudenza citata). Per_1
61. Nel procedimento principale, dalle informazioni di cui dispone la Corte e che il giudice del rinvio è chiamato a verificare, il sig. non doveva solo essere raggiungibile durante i servizi di guardia. Da un Per_2 lato, egli era obbligato a rispondere alle convocazioni del datore di lavoro entro 8 minuti e, dall'altro, a essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro. Tuttavia, tale luogo era il domicilio del sig. e non, come nelle cause che hanno dato luogo alla giurisprudenza citata ai punti da 57 a 59 Per_2 della presente sentenza, il suo luogo di lavoro.
62. A tal riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo», ai sensi della direttiva 2003/88, costituiscono nozioni di diritto dell'Unione che occorre definire secondo criteri oggettivi, facendo riferimento al sistema e alla finalità di tale direttiva, intesa a stabilire prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti
(sentenza del 10 settembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C-
266/14, EU:C:2015:578, punto 27)”.
Dunque, poiché nei giorni di chiusura delle scuole suddetti, l'insegnante non deve essere sul luogo di lavoro
e nemmeno in pronta e immediata reperibilità come la guardia forestale di cui alla suddetta ordinanza, certamente il periodo trascorso al di fuori della scuola, in tali lassi temporali, non può essere considerato
“orario di lavoro” ai sensi della normativa comunitaria.
9 Infatti, secondo i citati principi, per la normativa comunitaria, solo il tempo relativo alla prestazione effettiva di servizi dev'essere considerato come «orario di lavoro» (ai sensi della direttiva 2003/88).
In più, come chiarito anche dal capo 62 della medesima ordinanza Grigoire, quel tempo che non costituisca orario di lavoro è da qualificarsi come “periodo di riposo” ai sensi della direttiva 2003/88.
In tali fasi temporali, peraltro, non appare possibile ritenere richiesta dalla pubblica amministrazione neppure alcuna attività funzionale all'insegnamento, come anche la correzione dei compiti o la preparazione delle lezioni, considerato come si sia già esposto come la ratio legis dell'art. 1, commi da 54 della legge n. 228 del 2012 sia quella di destinare tali giorni alle ferie dei docenti, proprio per il fatto che in questi ultimi non è domandata alcuna mansione (e sul presupposto che il godimento reale delle stesse è da favorirsi in quanto a tutela della salute del dipendente, come chiarito dalla sentenza del 18 gennaio 2024 della Corte di giustizia già richiamata).
In ogni caso, resterebbe, poi, onere della prova di parte ricorrente (nel caso, non fornita) illustrare il motivo per cui tali attività funzionali all'insegnamento – ove comunque svolte - non avrebbero potuto essere realizzate nei pomeriggi delle giornate ordinarie di lavoro e come vi fosse, quindi, necessità di adempiervi in tali fasi temporali di sospensione natalizia, di carnevale e pasquale.
Pertanto, ai sensi del medesimo diritto sovranazionale, tali giorni, non costituendo “orario di lavoro” secondo la normativa comunitaria, non sarebbero - in un rapporto sinallagmatico - neppure causa di retribuzione, rappresentando semplici periodi di riposo o, alternativamente, essendo stato, comunque, versato dal convenuto lo stipendio per tali giornate, debbono essere computati in compensazione CP_1 delle ferie non godute, venendo così a decurtare l'entità delle stesse, salvo indebito arricchimento dell'insegnante in caso di interpretazione differente.
Infatti, appare che, nel caso concreto, non si possa che tener conto della particolarità del rapporto di lavoro degli insegnanti, nell'ambito del quale, a differenza delle consuete relazioni lavorative, sono previsti lunghi periodi di sospensione a Natale, a carnevale e a Pasqua, che non costituiscono lavoro effettivo e che, secondo la normativa comunitaria, debbono essere valutati come “di riposo”.
Cosicché, ove, in un conteggio delle ferie non godute, non si tenesse conto di tale specificità del rapporto dei docenti e del riposo di cui abbiano, comunque, beneficiato in tali fasi temporali, si verrebbe a determinare un ingiustificato arricchimento per i medesimi, che beneficerebbero di giorni a Natale, carnevale e a Pasqua valutati come “di riposo” dalla normativa comunitaria e, al contempo, lucrerebbero della monetizzazione delle ferie non godute corrispondenti, con ingiustificata disparità di trattamento, peraltro, rispetto alle relazioni lavorative ordinarie in cui tali periodi di sospensione non sono previsti.
Ne deriva che tali giornate debbono essere sottratte dal computo delle ferie non godute, quand'anche la parte ricorrente non abbia formalmente proposto istanza di godere del riposo nelle medesime.
In questo senso, cioè, trova accoglimento l'eccezione di indebito arricchimento svolta dalla parte convenuta
(quale eccezione riconvenzionale: cfr. Cass. Ordinanza n. 29114 del 05/12/2017;
Sentenza n. 11850 del 29/11/1993), poiché, a ragionare diversamente, si consentirebbe, secondo gli esposti concetti della normativa comunitaria, al prestatore di godere di un riposo nei giorni delle chiusure scolastiche a Natale, carnevale e Pasqua (che si debbono qualificare come “periodi di riposo” ai sensi della direttiva 2003/88) e, al contempo, monetizzare come ferie non godute le giornate suddette.
Pur, quindi, facendosi applicazione del principio proposto dalla Suprema Corte nelle già richiamate pronunce (Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022;Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024;Ordinanza
n. 13440 del 15/05/2024;Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024) per cui le ferie non godute non possono essere perse a meno che il datore di lavoro dimostri di aver inutilmente invitato il dipendente a goderne, con espresso avviso della privazione e pur riconoscendosi, così, quindi, le stesse nella loro entità
10 complessiva in “un primo computo”, resta che qualora il lavoratore ne richieda in giudizio la monetizzazione, occorre prendere atto di come i periodi di sospensione scolastica di Natale, di carnevale e di Pasqua non possano essere considerati di lavoro effettivo, ma unicamente come “di riposo" secondo la stessa normativa comunitaria e come, perciò, al fine di evitare un indebito arricchimento del prestatore, occorra procedere, con un “secondo calcolo”, a una “compensazione” tra le ferie non godute comunque riconosciute nel loro complesso e i suddetti giorni di inattività.
In questo senso, cioè, quand'anche non vi sia la prova che il abbia invitato l'insegnante a godere CP_1 delle ferie, con l'avviso della loro perdita in caso diverso e non si possa, quindi, che riconoscere le ferie non godute come monetizzabili nella loro interezza (nel residuo complessivo computato alla fine dell'anno al 30 giugno), resta che i periodi di sospensione lavorativa di Natale, carnevale e Pasqua non si possano considerare di lavoro effettivo, cosicché in una logica di compensazione per evitare un indebito arricchimento devono essere sottratti al monte ferie non godute liquidabile economicamente che si calcoli al termine del rapporto a tempo determinato.
Quanto alla osservazione svolta dalla Suprema Corte per cui si deve tener conto della “circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”si deve evidenziare che la stessa riguarda il periodo analizzato dal giudice di legittimità dall'8 o 9 giugno fino al 30 giugno, che costituisce un lasso temporale lungo che impedirebbe al docente la fruizione del riposo durante l'anno.
Tuttavia, come anticipato, tale fase di giugno non viene considerata come di riposo nella presente sentenza, ma come di “disponibilità” del docente a differenza di quella di chiusura delle scuole a Natale, a
Pasqua e a carnevale.
In tal modo, si può ritenere che si eviti l'indebito arricchimento collegato alla possibilità per il dipendente di usufruire di giorni di riposo in tali ultimi periodi e, al contempo, una monetizzazione degli stessi come ferie non fruite e si mantenga, per i residui giorni di ferie la possibilità di goderne anche durante l'anno, poiché
l'art. 1, comma 54 della legge n. 228 del 2012 consente una tale facoltà per sei giorni lavorativi.
Inoltre, si tiene conto della peculiarità del rapporto di lavoro scolastico rispetto a quelli ordinari in cui tali periodi di sospensione dell'attività lavorativa non sono normalmente previsti.
In conclusione, quindi, non appare possibile accogliere una soluzione esegetica differente, dato che il personale docente gode (al netto del lavoro diverso da quello di insegnamento in aula) di un “periodo di riposo” annuale ai sensi della direttiva 2003/88 che è assai rilevante, cosicché si può comprendere, in un'interpretazione di tipo teleologico, che la naturale contropartita di tale specificità, nonché della ratio legis di cui all'art. 1, comma 54 della legge n. 228 del 2012, è il dovere di fruire delle ferie nei giorni (uguali per tutti i docenti, titolari e supplenti) di sospensione delle attività didattiche, nei quali non è prevista alcuna attività a Natale, a carnevale e a Pasqua e che debbono, in ogni caso (in assenza di prestazione che possa essere considerata lavorativa), essere considerati “di riposo” secondo la normativa comunitaria.
Da tutto ciò deriva, quindi, che i periodi di sospensione dell'attività scolastica diversi da quelli di giugno devono essere computati come periodi di riposo da porre in compensazione nel calcolo delle ferie non godute (e delle festività soppresse ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 937 nel 1977, cfr. Cass.
Ordinanza n. 8926 del 04/04/2024) formalmente residuate al termine del contratto per evitare un indebito arricchimento del dipendente.
Risulta, poi, evidente che, senza alcuna discriminazione, analoghi principi varrebbero nel caso in cui un insegnante di ruolo, al termine del proprio rapporto di lavoro, venga a domandare la monetizzazione delle
11 ferie non godute, dovendosi, parimenti, in caso, evitare un indebito arricchimento, con computo in detrazione, nel conteggio dell'eventuale dovuto, dei periodi di sospensione di Natale, Pasqua e carnevale.
Si può, dunque, concludere affermando il principio per cui i periodi di sospensione dell'attività di Natale di carnevale e di Pasqua (non essendo di “lavoro effettivo” secondo la normativa comunitaria) devono essere inclusi, in detrazione, nell'ambito di una compensazione, nel conteggio per le ferie non godute (“non perdute”, ma conteggiate nel loro complesso secondo i principi della Suprema Corte), mentre quelli di giugno (nei quali il dipendente è considerato “in disponibilità” e in cui le scuole non sono chiuse) non possono essere posti nello stesso computo, salva la dimostrazione del datore di lavoro di aver invitato il dipendente a godere delle ferie in tale mese, con espresso avviso della perdita in caso diverso.
d) Solo ad abundantiam, al termine della suddetta analisi, si rilevi pure che, qualora diversamente da quanto finora si è argomentato, il docente dovesse essere considerato anche nei periodi di Natale, carnevale e Pasqua “in disponibilità”, si profilerebbe un ingiustificato arricchimento nella monetizzazione integrale delle ferie non godute (in termini paritetici a tali fasi temporali nei quali non vi è stato un lavoro effettivo), poiché appare ragionevole differenziare nel trattamento economico i periodi di semplice reperibilità rispetto a quelli di prestazione effettiva (cfr., in tal senso anche, CGUE Ordinanza 11 gennaio
2007 Jan Vorel - C - 437/05, par. 35).
In questo senso si è anche espressa la Suprema Corte che ha chiarito che
“la reperibilità, che è prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere in breve lasso di tempo il luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta. Pertanto, non equivalendo all'effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e quindi comporta il diritto non ad un trattamento economico uguale a quello spettante per l'ipotesi di effettiva prestazione di lavoro in quel medesimo giorno bensì ad un trattamento inferiore, proporzionato alla minore restrizione della libertà del lavoratore. La determinazione di tale minore trattamento spetta al giudice del merito, il quale, ispirandosi ai principi regolanti la detta ipotesi di effettiva prestazione di lavoro e tenendo conto delle particolarità del caso concreto nonché dei dati ricavabili dalla disciplina collettiva, deve in particolare stabilire il "quid" retributivo dovuto per il servizio di reperibilità prestato durante il riposo settimanale, l'ulteriore maggiorazione, ove la reperibilità sia svolta di domenica (anche se sia stato concesso un riposo compensativo nell'arco dei sette giorni) e, infine, ove tale riposo compensativo non sia stato concesso, un adeguato risarcimento” (cfr. Cass. Sentenza n. 9468 del
09/09/1991; Sentenza n. 6400 del 07/06/1995; Sentenza n. 13055 del 21/12/1995;
Sentenza n. 14288 del 28/06/2011 ; Sentenza n. 27477 del 19/11/2008 ).
Nel caso in esame, devono essere sanzionate le carenze assertive e probatorie contenute in ricorso.
Occorre, infatti, evidenziare come indipendentemente dall'evoluzione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego ed al suo tendenziale superamento, resta onere a carico del lavoratore la precisa e specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'indennità sostitutiva con particolare riferimento all'allegazione e prova dei giorni di lavoro effettivi ed al numero di giorni di ferie e di festività maturati ed effettivamente goduti.
12 Nel caso in esame, invece, parte ricorrente si limita a calcolare, in astratto e non in concreto, il numero di giorni di lavoro, il numero dei giorni di ferie, ed a qualificare come ferie fruite esclusivamente i periodi di sospensione delle attività didattiche e non fornisce alcuna prova dei giorni effettivamente lavorati, delle ferie effettivamente maturate e di quelle effettivamente godute. Tali considerazioni sono condivise dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 16603/2024) secondo cui “15. Sul regime dell'onere della prova ai fini dell'esercizio del diritto del lavoratore ad una indennità economica sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, occorre svolgere alcune considerazioni. 16. E' costante
l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del
1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020). 17. È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore. 18. Con la sentenza di questa Corte n. 21780 del 2022 (v. anche Cass. n. 15652 del 2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(v. le tre sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C - 569 e C - 570/2016 Stadt
Wuppertal; in causa C - 619/2016 in causa C- 684/2016 , si è Parte_2 Per_3 sottolineato che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 19. Deve quindi ribadirsi, in sintonia con i principi appena richiamati, che, cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva. 20. Nella fattispecie oggetto di causa, la sentenza d'appello, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto non assolto l'onere di prova, posto a carico del lavoratore, di mancato godimento delle ferie e degli altri riposi. Il che porta ad escludere le violazioni di legge denunciate”.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del liquidandole in CP_2 complessivi euro 2.738,00 oltre iva e cpa come per legge
13 Aversa, 22/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 21/07/1997 rappresentato e difeso dall'avv. MICELI WALTER, GANCI Parte_1
IO E US AT come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. MATANO MONICA
RESISTENTE
OGGETTO: miur festivi.
1
Con lite introdotta il 02/01/2025 , la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere docente a tempo indeterminato su tipo di posto sostegno, e di avere ottenuto l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1/9/2022 ed economica dal 1/9/2023, risulta titolare presso l'Istituto “Galilei” di Roma, ed in assegnazione provvisoria per l'a.s. 2024/2025 presso l'Istituto “Andreozzi” di Aversa (ce).
Lo stesso lamenta la manca fruizione delle ferie, nel periodo di pre-ruolo, con pretesa a percepire la somma pari ad € 6.996,24 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2017/2018,2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
1 Si è costituito in giudizio il convenuto eccependo preliminarmente la nullità del ricorso, la parziale CP_2 prescrizione del credito azionato e l'infondatezza della domanda.
La causa lette le note di cui all'art. 127 ter depositate nei termini dalle parti veniva decisa con la presente sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute da parte ricorrente durante le supplenze svolte negli anni scolastici indicati.
Con riguardo alla questione in analisi, è rilevante l'articolo 5, co. 8, del DL n. 95/12 che dispone che
“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Dunque, con l'entrata in vigore di tale norma i giorni di ferie sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi e eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione. Unicamente, per il personale con contratto fino al termine delle attività didattiche è consentita la monetizzazione limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, potendo accadere che costoro non abbiano
“disponibilità sufficienti” per godere interamente del periodo feriale di diritto per la conclusione del rapporto di lavoro al 30 giugno.
In più, risulta di rilievo l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 che prevede
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al
2 personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Sicché, ai sensi del comma 54 menzionato, vi è l'indicazione, per tutto il personale docente, di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, salvo quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno il godimento delle stesse è consentito, poi, per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Con riguardo all'articolo 5, co. 8, del DL n. 95/12 è da ricordare che si è espressa la Corte di giustizia con la sentenza del 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22 (BU contro ) e, con riguardo al Controparte_3 divieto di monetizzazione previsto da tale norma, ha rilevato che
“prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_4
, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 33).
[...]
35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, , C- Controparte_4
684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)”.
Dunque, l'articolo 5, comma 8, cit., prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di
“un riposo effettivo”, fruendo realmente delle ferie ed evitando condotte non convenienti per la salute del dipendente volte a non goderne al fine di un maggior guadagno con una loro monetizzazione e per questo la stessa Corte di giustizia, richiamando la Corte costituzionale nella sentenza n. 95/16, così ancora ha argomentato:
“a tale proposito, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, secondo la Corte costituzionale, tale disposizione si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla
«monetizzazione» delle ferie non godute. Pertanto, parallelamente a misure di contenimento della spesa pubblica, la regola introdotta da tale disposizione avrebbe lo scopo di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie rispetto al versamento di un'indennità finanziaria.
3 38 Quest'ultimo obiettivo corrisponde a quello perseguito dalla direttiva 2003/88, in particolare dal suo articolo 7, paragrafo 2, il quale, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, mira in particolare a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute”.
Dal che si comprende come concepibile la regola per cui, qualora il lavoratore possa godere di un riposo effettivo e non essere impedito da alcunché nel godimento delle ferie, debba realmente fruirne, con la pena della perdita delle stesse all'esito del rapporto, qualora non le richieda.
In questo senso, la stessa sentenza della Corte di giustizia, al paragrafo 39, ha chiarito che la direttiva
2003/88 non può, in linea di principio, vietare una disposizione nazionale ai sensi della quale i giorni di ferie annuali retribuite non goduti non potranno più essere sostituiti da un'indennità finanziaria, neppure in caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, allorché il lavoratore ha avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce.
Così, poi, nei par. 48 e 49, la stessa pronuncia espone che
“48. Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, , C-684/16, EU:C:2018:874, Controparte_4 punto 56).
49. A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva
2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_4
, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46)”.
[...]
E' bene, qui a osservare, peraltro, che la pronuncia suddetta della Corte di giustizia riguardava un dipendente del Comune di che, per la natura ordinaria del proprio rapporto di lavoro - differente CP_3 da quello speciale degli insegnanti - non aveva, nel corso della propria attività ordinaria durante l'anno, i
“periodi di sospensione” di attività programmati come di “totale chiusura”, come invece avviene, notoriamente, nelle scuole a Natale, carnevale e Pasqua.
Anticipando qui il prosieguo della presente motivazione, infatti, si può evidenziare che questi ultimi siano fasi temporali dell'anno scolastico destinate, per legge (l'art. 1, co. 54 della legge n. 228 del 2012, con informazione agli insegnanti esplicitata in tal senso addirittura nella stessa norma), alle ferie dei docenti e nelle quali, proprio per la chiusura abituale degli edifici scolastici, non è richiesta alcuna attività.
4 Nella materia in esame, si possono, poi, richiamare alcune pronunce della Suprema Corte di analogo tenore (Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022;Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024; Ordin.
n. 13440 del 15/05/2024;Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024).
Tra queste, ad esempio, la ordinanza n. 28587 del 06/11/2024 ha illustrato che
“questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez.
L - Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024).
Sulla scorta di questi principi ben poteva desumersi anche in passato – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – l'infondatezza di una tesi che venisse a postulare che nel periodo tra il termine CP_1 delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie.
La questione, poi, è stata recentemente chiarita da questa Corte in via definitiva in relazione ad una vicenda affine a quella in esame, avendo questa Corte specificamente affermato (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024) – peraltro sulla scorta delle ricognizione normativa di cui ai precedenti già richiamati - che
“deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto
“ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico.
Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
5 E' bene qui sottolineare, unitamente al principio espresso, l'“ambito di decisione” della suddetta pronuncia e delle altre analoghe in materia, con le quali la Corte di cassazione ha disatteso la tesi dell'appellante
, secondo il quale erano computabili, tra i giorni di sospensione delle lezioni, anche quelli CP_1 intercorrenti fra il completamento delle attività valutative della fine dell'anno scolastico (dal 8 o 9 giugno) e il termine finale del contratto di lavoro, ossia, il 30 giugno (trattandosi di contratti “fino al termine dell'attività didattiche”), e per la quale quindi si sarebbe dovuto equiparare tali giorni a ferie fruite, da sottrarre al numero complessivo di quelli spettanti (cfr. pag. 2 della Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024).
Dunque, tali sentenze non riguardano, quale “oggetto della decisione”, giornate di sospensione differenti da quelle di giugno.
Per spiegare il motivo della propria scelta ermeneutica, poi, la Corte di cassazione ha enunciato il principio per cui il docente a tempo determinato - che non abbia chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni - ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita in caso contrario.
In particolare, è esposto che l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez.
L - Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024).
Sicchè, di tale principio occorre tener conto al fine della presente decisione, ma altresì, del particolare ambito di riferimento per cui è stato espresso, ossia la fase temporale dell'anno scolastico dall'8 o 9 giugno fino al 30 giugno.
In particolare, in questo senso, occorre rammentare che la parte ricorrente, ugualmente, ha evidenziato come non potrebbe “ritenersi in ferie” nei periodi di sospensione delle attività didattiche di cui al calendario regionale (in tutti quelli considerati da quest'ultimo e non solo nel periodo di giugno), in quanto negli stessi ciascun docente dovrebbe rimanere sempre “a disposizione” della pubblica amministrazione, per eventuali adempimenti (richiesti nei medesimi) funzionali all'insegnamento, quali quelli di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi oppure per la correzione dei compiti e per la preparazione delle lezioni.
Tuttavia, per quanto, certamente, nell'attività, rientrino anche tali incombenze, oltre a quelle di insegnamento, occorre distinguere i diversi periodi dell'anno, per comprendere in che termini ciascun insegnante possa essere considerato “a disposizione” del datore di lavoro nei medesimi.
In questo senso, appare che, effettivamente, in conformità anche alle pronunce suddette della Suprema
Corte, sempre che il dipendente non riceva un diverso invito a godere delle ferie a pena di perdita delle stesse, il periodo dal termine delle lezioni (intorno all'8 o 9 giugno) fino al 30 giugno, per i docenti con contratto “fino al termine dell'attività didattiche”, sia da considerarsi come “a disposizione” della pubblica Co amministrazione, in virtù dell'art. 13 comma 4 dell . n. 55 del 22 marzo 2024 (e delle altre statuizioni analoghe delle precedenti Ordinanze Ministeriali in materia) che prescrive che : “il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a
6 disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2024, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”.
Si reputa che, per quanto tale disposizione sia destinata ai docenti della scuola secondaria e la parte ricorrente sia una docente di scuola primaria, si possa applicare analogicamente anche per la parte attorea con riguardo al periodo di giugno da considerare “a disposizione” dell'istituzione scolastica, in quanto le prove scritte d'esame e i relativi preparativi sono comuni anche alle scuole elementari, potendosi, così, considerare che costituisca un onere della pubblica amministrazione dimostrare che, in tale lasso temporale, il personale insegnante interessato non sia stato effettivamente a disposizione della scuola.
Dunque, è sulla base, innanzitutto, delle previsioni amministrative che tale periodo dalla conclusione delle lezioni al termine del 30 giugno di ciascun anno deve essere considerato come in disponibilità per il docente.
Interessante, però, anche la sentenza n. 1287/2025 del 28/05/2025 del Tribunale di Torino che, richiamando le disposizioni legislative, ha rilevato come, per il dettato dell'articolo 1, co. 54 cit., si debba distinguere i giorni di sospensione “delle lezioni”, menzionati da tale norma (ossia i periodi di Natale, carnevale e Pasqua e gli altri disciplinati dall'autonomia scolastica) e quelli di sospensione “delle attività didattiche” dal 10 al 30 giugno.
Infatti, solo nei primi, vi è l'indicazione del legislatore circa l'esigenza di fruire delle ferie per i docenti e si può presumere una loro inattività negli stessi, mentre, nel secondo caso, tale destinazione normativa non è presente e, dunque, si può confermare che il periodo dal 10 giugno al 30 giugno di ogni anno non è destinato alle ferie e non può essere considerato di inattività, salvo diverso invito del datore di lavoro a fruirne.
Co
Sicchè, non risulta alcuna statuizione analoga all' . n. 55 del 22 marzo 2024 per gli altri periodi di sospensione delle lezioni dell'anno scolastico (periodo natalizio, di carnevale, pasquale e altri stabiliti dall'autonomia scolastica) per i quali vale, al contrario, l'art. 1, comma 54 della legge n. 228 del 2012 per cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative
(cfr. anche l'articolo 13, commi 9 e 10 del CCNL).
Cioè, per tali giorni, a differenza di quelli di giugno, non risulta alcuna norma che disponga che il docente è
“in disponibilità” e, anzi, all'opposto, vi è l'indicazione legislativa di come debbano essere destinati alla fruizione delle ferie.
Dunque, in tali differenti periodi, debbono essere fruite le ferie dei docenti, secondo una ratio legis collegata al fatto che, in dette giornate, non è richiesta agli stessi alcuna prestazione, risultando fatto notorio che normalmente, negli stessi, le scuole restano chiuse (normalmente con anche i riscaldamenti spenti).
In aggiunta a tale fatto notorio, e a sua conferma, peraltro, si può richiamare anche il contenuto dei
Calendari Scolastici Regionali della Lombardia che, in attuazione della D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012, vengono espressamente e documentalmente a stabilire come “periodi di chiusura” le sospensioni di Natale, carnevale e Pasqua, specificando, ad es., nelle proprie premesse, la deliberazione n° XI / 5125 del
02/08/2021 che: “di confermare in ogni altra parte quanto disposto dalla predetta deliberazione n.
3318/2012, con particolare riferimento alle sospensioni delle attività didattiche per le festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale, nonché agli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto da parte degli istituti scolastici e formativi”.
7 Dunque, vi è pure la prova documentale per la quale i tradizionali periodi di Natale, Pasqua e carnevale sono definiti espressamente come “di chiusura” delle scuole.
Ugualmente, ad esempio, la delibera del 6 luglio 2022 (N.R1.2022.0124820) della stessa Regione Lombardia evidenzia come si tratti di periodi di chiusura con le seguenti parole:
“come definito con la DGR IX/3318 sopra richiamata, permangono, stabilite le festività fissate dalla normativa nazionale ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale come di seguito specificato:
- tutte le domeniche;
- 1° novembre – festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre - AC NC;
- 25 dicembre – Natale;
- 26 dicembre - Santo Stefano;
- 1° gennaio – Capodanno;
- 6 gennaio – Epifania;
- lunedì dopo Pasqua;
- 25 aprile - anniversario della Liberazione;
- 1° maggio - festa del Lavoro;
- 2 giugno - festa nazionale della Repubblica;
- festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente;
- vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
- vacanze di carnevale: i 2 giorni antecedenti l'avvio del periodo quaresimale;
- vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al
Lunedì dell'Angelo”.
Si noti, in particolare, che i periodi di sospensione a Natale dal 23 dicembre al 5 gennaio, le vacanze di carnevale e i tre giorni precedenti alla Pasqua e il martedì successivo alla stessa sono posti come “giorni di chiusura” nello stesso elenco che comprende anche la domenica e le altre festività, confermandosi, dunque, che si tratta di una chiusura assoluta degli edifici scolastici, analoga a quella domenicale, salva diversa prova che sia fornita dal singolo docente che abbia dovuto svolgere qualche particolare attività in tali giorni.
Pertanto, in tali fasi temporali di chiusura natalizia, carnevalizia e pasquale, non si può considerare l'insegnante “in disponibilità”, non comprendendosi il motivo per cui dovrebbe poter essere convocato
“presso una scuola chiusa”, salva diversa prova contraria che dal medesimo sia allegata e fornita (anche per le attività che si dovessero necessariamente effettuare di correzione dei compiti o preparazione delle lezioni, con il motivo per cui tali incombenze non avrebbero potuto essere svolte durante i giorni ordinari di lavoro).
8 c) Inoltre, secondo la normativa comunitaria, i suddetti periodi di chiusura delle scuole, nell'ambito dei quali ciascun docente non si reca certamente sul luogo di lavoro, non possono considerarsi come “orario di lavoro”.
Infatti, secondo la Corte di giustizia il fattore determinante per la qualificazione come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, è costituito dal fatto che il lavoratore sia costretto a essere “fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro” e a tenersi “a disposizione” del medesimo per poter
“immediatamente” fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. par. 59 della CGUE Ordinanza 14 marzo 2011, Grigoire C-258/10; CGUE Ordinanza 11 gennaio 2007 Jan Vorel - C - 437/05, par. 28).
Sicché, non essendo il docente - in tali casi di chiusura assoluta della scuola nel periodo natalizio, di carnevale, o pasquale - costretto a essere fisicamente presente sul luogo del lavoro e a tenersi a disposizione per poter fornire immediatamente prestazioni, questi ultimi non possono rientrare nell'orario di lavoro.
Diverso, d'altronde, era il caso trattato dalla Corte di giustizia nell'ordinanza del 14 marzo 2011(Grigoire, C-
258/10),nel quale una guardia forestale aveva l'obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro “entro 8 minuti”, pur non essendo sempre presente sul luogo di lavoro. del suo datore di lavoro
“entro 8 minuti”, pur non essendo sempre presente sul luogo di lavoro.
Cosicché, la stessa ordinanza della Corte di giustizia evidenzia che
“60. Occorre rilevare, infine, che diverso è il caso in cui il lavoratore svolge una guardia secondo un sistema di reperibilità che vuole che esso sia sempre raggiungibile, senza per questo essere obbligato ad essere presente sul luogo di lavoro. Pur essendo, infatti, a disposizione del suo datore di lavoro, in quanto deve poter essere raggiungibile, in tal caso il lavoratore può gestire il suo tempo con maggiore libertà e dedicarsi ai propri interessi. Di conseguenza, solo il tempo relativo alla prestazione effettiva di servizi dev'essere considerato come «orario di lavoro» ai sensi della direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2003, C-151/02, EU:C:2003:437, punto 65 e giurisprudenza citata). Per_1
61. Nel procedimento principale, dalle informazioni di cui dispone la Corte e che il giudice del rinvio è chiamato a verificare, il sig. non doveva solo essere raggiungibile durante i servizi di guardia. Da un Per_2 lato, egli era obbligato a rispondere alle convocazioni del datore di lavoro entro 8 minuti e, dall'altro, a essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro. Tuttavia, tale luogo era il domicilio del sig. e non, come nelle cause che hanno dato luogo alla giurisprudenza citata ai punti da 57 a 59 Per_2 della presente sentenza, il suo luogo di lavoro.
62. A tal riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo», ai sensi della direttiva 2003/88, costituiscono nozioni di diritto dell'Unione che occorre definire secondo criteri oggettivi, facendo riferimento al sistema e alla finalità di tale direttiva, intesa a stabilire prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti
(sentenza del 10 settembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C-
266/14, EU:C:2015:578, punto 27)”.
Dunque, poiché nei giorni di chiusura delle scuole suddetti, l'insegnante non deve essere sul luogo di lavoro
e nemmeno in pronta e immediata reperibilità come la guardia forestale di cui alla suddetta ordinanza, certamente il periodo trascorso al di fuori della scuola, in tali lassi temporali, non può essere considerato
“orario di lavoro” ai sensi della normativa comunitaria.
9 Infatti, secondo i citati principi, per la normativa comunitaria, solo il tempo relativo alla prestazione effettiva di servizi dev'essere considerato come «orario di lavoro» (ai sensi della direttiva 2003/88).
In più, come chiarito anche dal capo 62 della medesima ordinanza Grigoire, quel tempo che non costituisca orario di lavoro è da qualificarsi come “periodo di riposo” ai sensi della direttiva 2003/88.
In tali fasi temporali, peraltro, non appare possibile ritenere richiesta dalla pubblica amministrazione neppure alcuna attività funzionale all'insegnamento, come anche la correzione dei compiti o la preparazione delle lezioni, considerato come si sia già esposto come la ratio legis dell'art. 1, commi da 54 della legge n. 228 del 2012 sia quella di destinare tali giorni alle ferie dei docenti, proprio per il fatto che in questi ultimi non è domandata alcuna mansione (e sul presupposto che il godimento reale delle stesse è da favorirsi in quanto a tutela della salute del dipendente, come chiarito dalla sentenza del 18 gennaio 2024 della Corte di giustizia già richiamata).
In ogni caso, resterebbe, poi, onere della prova di parte ricorrente (nel caso, non fornita) illustrare il motivo per cui tali attività funzionali all'insegnamento – ove comunque svolte - non avrebbero potuto essere realizzate nei pomeriggi delle giornate ordinarie di lavoro e come vi fosse, quindi, necessità di adempiervi in tali fasi temporali di sospensione natalizia, di carnevale e pasquale.
Pertanto, ai sensi del medesimo diritto sovranazionale, tali giorni, non costituendo “orario di lavoro” secondo la normativa comunitaria, non sarebbero - in un rapporto sinallagmatico - neppure causa di retribuzione, rappresentando semplici periodi di riposo o, alternativamente, essendo stato, comunque, versato dal convenuto lo stipendio per tali giornate, debbono essere computati in compensazione CP_1 delle ferie non godute, venendo così a decurtare l'entità delle stesse, salvo indebito arricchimento dell'insegnante in caso di interpretazione differente.
Infatti, appare che, nel caso concreto, non si possa che tener conto della particolarità del rapporto di lavoro degli insegnanti, nell'ambito del quale, a differenza delle consuete relazioni lavorative, sono previsti lunghi periodi di sospensione a Natale, a carnevale e a Pasqua, che non costituiscono lavoro effettivo e che, secondo la normativa comunitaria, debbono essere valutati come “di riposo”.
Cosicché, ove, in un conteggio delle ferie non godute, non si tenesse conto di tale specificità del rapporto dei docenti e del riposo di cui abbiano, comunque, beneficiato in tali fasi temporali, si verrebbe a determinare un ingiustificato arricchimento per i medesimi, che beneficerebbero di giorni a Natale, carnevale e a Pasqua valutati come “di riposo” dalla normativa comunitaria e, al contempo, lucrerebbero della monetizzazione delle ferie non godute corrispondenti, con ingiustificata disparità di trattamento, peraltro, rispetto alle relazioni lavorative ordinarie in cui tali periodi di sospensione non sono previsti.
Ne deriva che tali giornate debbono essere sottratte dal computo delle ferie non godute, quand'anche la parte ricorrente non abbia formalmente proposto istanza di godere del riposo nelle medesime.
In questo senso, cioè, trova accoglimento l'eccezione di indebito arricchimento svolta dalla parte convenuta
(quale eccezione riconvenzionale: cfr. Cass. Ordinanza n. 29114 del 05/12/2017;
Sentenza n. 11850 del 29/11/1993), poiché, a ragionare diversamente, si consentirebbe, secondo gli esposti concetti della normativa comunitaria, al prestatore di godere di un riposo nei giorni delle chiusure scolastiche a Natale, carnevale e Pasqua (che si debbono qualificare come “periodi di riposo” ai sensi della direttiva 2003/88) e, al contempo, monetizzare come ferie non godute le giornate suddette.
Pur, quindi, facendosi applicazione del principio proposto dalla Suprema Corte nelle già richiamate pronunce (Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022;Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024;Ordinanza
n. 13440 del 15/05/2024;Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024) per cui le ferie non godute non possono essere perse a meno che il datore di lavoro dimostri di aver inutilmente invitato il dipendente a goderne, con espresso avviso della privazione e pur riconoscendosi, così, quindi, le stesse nella loro entità
10 complessiva in “un primo computo”, resta che qualora il lavoratore ne richieda in giudizio la monetizzazione, occorre prendere atto di come i periodi di sospensione scolastica di Natale, di carnevale e di Pasqua non possano essere considerati di lavoro effettivo, ma unicamente come “di riposo" secondo la stessa normativa comunitaria e come, perciò, al fine di evitare un indebito arricchimento del prestatore, occorra procedere, con un “secondo calcolo”, a una “compensazione” tra le ferie non godute comunque riconosciute nel loro complesso e i suddetti giorni di inattività.
In questo senso, cioè, quand'anche non vi sia la prova che il abbia invitato l'insegnante a godere CP_1 delle ferie, con l'avviso della loro perdita in caso diverso e non si possa, quindi, che riconoscere le ferie non godute come monetizzabili nella loro interezza (nel residuo complessivo computato alla fine dell'anno al 30 giugno), resta che i periodi di sospensione lavorativa di Natale, carnevale e Pasqua non si possano considerare di lavoro effettivo, cosicché in una logica di compensazione per evitare un indebito arricchimento devono essere sottratti al monte ferie non godute liquidabile economicamente che si calcoli al termine del rapporto a tempo determinato.
Quanto alla osservazione svolta dalla Suprema Corte per cui si deve tener conto della “circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”si deve evidenziare che la stessa riguarda il periodo analizzato dal giudice di legittimità dall'8 o 9 giugno fino al 30 giugno, che costituisce un lasso temporale lungo che impedirebbe al docente la fruizione del riposo durante l'anno.
Tuttavia, come anticipato, tale fase di giugno non viene considerata come di riposo nella presente sentenza, ma come di “disponibilità” del docente a differenza di quella di chiusura delle scuole a Natale, a
Pasqua e a carnevale.
In tal modo, si può ritenere che si eviti l'indebito arricchimento collegato alla possibilità per il dipendente di usufruire di giorni di riposo in tali ultimi periodi e, al contempo, una monetizzazione degli stessi come ferie non fruite e si mantenga, per i residui giorni di ferie la possibilità di goderne anche durante l'anno, poiché
l'art. 1, comma 54 della legge n. 228 del 2012 consente una tale facoltà per sei giorni lavorativi.
Inoltre, si tiene conto della peculiarità del rapporto di lavoro scolastico rispetto a quelli ordinari in cui tali periodi di sospensione dell'attività lavorativa non sono normalmente previsti.
In conclusione, quindi, non appare possibile accogliere una soluzione esegetica differente, dato che il personale docente gode (al netto del lavoro diverso da quello di insegnamento in aula) di un “periodo di riposo” annuale ai sensi della direttiva 2003/88 che è assai rilevante, cosicché si può comprendere, in un'interpretazione di tipo teleologico, che la naturale contropartita di tale specificità, nonché della ratio legis di cui all'art. 1, comma 54 della legge n. 228 del 2012, è il dovere di fruire delle ferie nei giorni (uguali per tutti i docenti, titolari e supplenti) di sospensione delle attività didattiche, nei quali non è prevista alcuna attività a Natale, a carnevale e a Pasqua e che debbono, in ogni caso (in assenza di prestazione che possa essere considerata lavorativa), essere considerati “di riposo” secondo la normativa comunitaria.
Da tutto ciò deriva, quindi, che i periodi di sospensione dell'attività scolastica diversi da quelli di giugno devono essere computati come periodi di riposo da porre in compensazione nel calcolo delle ferie non godute (e delle festività soppresse ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 937 nel 1977, cfr. Cass.
Ordinanza n. 8926 del 04/04/2024) formalmente residuate al termine del contratto per evitare un indebito arricchimento del dipendente.
Risulta, poi, evidente che, senza alcuna discriminazione, analoghi principi varrebbero nel caso in cui un insegnante di ruolo, al termine del proprio rapporto di lavoro, venga a domandare la monetizzazione delle
11 ferie non godute, dovendosi, parimenti, in caso, evitare un indebito arricchimento, con computo in detrazione, nel conteggio dell'eventuale dovuto, dei periodi di sospensione di Natale, Pasqua e carnevale.
Si può, dunque, concludere affermando il principio per cui i periodi di sospensione dell'attività di Natale di carnevale e di Pasqua (non essendo di “lavoro effettivo” secondo la normativa comunitaria) devono essere inclusi, in detrazione, nell'ambito di una compensazione, nel conteggio per le ferie non godute (“non perdute”, ma conteggiate nel loro complesso secondo i principi della Suprema Corte), mentre quelli di giugno (nei quali il dipendente è considerato “in disponibilità” e in cui le scuole non sono chiuse) non possono essere posti nello stesso computo, salva la dimostrazione del datore di lavoro di aver invitato il dipendente a godere delle ferie in tale mese, con espresso avviso della perdita in caso diverso.
d) Solo ad abundantiam, al termine della suddetta analisi, si rilevi pure che, qualora diversamente da quanto finora si è argomentato, il docente dovesse essere considerato anche nei periodi di Natale, carnevale e Pasqua “in disponibilità”, si profilerebbe un ingiustificato arricchimento nella monetizzazione integrale delle ferie non godute (in termini paritetici a tali fasi temporali nei quali non vi è stato un lavoro effettivo), poiché appare ragionevole differenziare nel trattamento economico i periodi di semplice reperibilità rispetto a quelli di prestazione effettiva (cfr., in tal senso anche, CGUE Ordinanza 11 gennaio
2007 Jan Vorel - C - 437/05, par. 35).
In questo senso si è anche espressa la Suprema Corte che ha chiarito che
“la reperibilità, che è prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere in breve lasso di tempo il luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta. Pertanto, non equivalendo all'effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e quindi comporta il diritto non ad un trattamento economico uguale a quello spettante per l'ipotesi di effettiva prestazione di lavoro in quel medesimo giorno bensì ad un trattamento inferiore, proporzionato alla minore restrizione della libertà del lavoratore. La determinazione di tale minore trattamento spetta al giudice del merito, il quale, ispirandosi ai principi regolanti la detta ipotesi di effettiva prestazione di lavoro e tenendo conto delle particolarità del caso concreto nonché dei dati ricavabili dalla disciplina collettiva, deve in particolare stabilire il "quid" retributivo dovuto per il servizio di reperibilità prestato durante il riposo settimanale, l'ulteriore maggiorazione, ove la reperibilità sia svolta di domenica (anche se sia stato concesso un riposo compensativo nell'arco dei sette giorni) e, infine, ove tale riposo compensativo non sia stato concesso, un adeguato risarcimento” (cfr. Cass. Sentenza n. 9468 del
09/09/1991; Sentenza n. 6400 del 07/06/1995; Sentenza n. 13055 del 21/12/1995;
Sentenza n. 14288 del 28/06/2011 ; Sentenza n. 27477 del 19/11/2008 ).
Nel caso in esame, devono essere sanzionate le carenze assertive e probatorie contenute in ricorso.
Occorre, infatti, evidenziare come indipendentemente dall'evoluzione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego ed al suo tendenziale superamento, resta onere a carico del lavoratore la precisa e specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'indennità sostitutiva con particolare riferimento all'allegazione e prova dei giorni di lavoro effettivi ed al numero di giorni di ferie e di festività maturati ed effettivamente goduti.
12 Nel caso in esame, invece, parte ricorrente si limita a calcolare, in astratto e non in concreto, il numero di giorni di lavoro, il numero dei giorni di ferie, ed a qualificare come ferie fruite esclusivamente i periodi di sospensione delle attività didattiche e non fornisce alcuna prova dei giorni effettivamente lavorati, delle ferie effettivamente maturate e di quelle effettivamente godute. Tali considerazioni sono condivise dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 16603/2024) secondo cui “15. Sul regime dell'onere della prova ai fini dell'esercizio del diritto del lavoratore ad una indennità economica sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, occorre svolgere alcune considerazioni. 16. E' costante
l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del
1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020). 17. È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore. 18. Con la sentenza di questa Corte n. 21780 del 2022 (v. anche Cass. n. 15652 del 2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(v. le tre sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C - 569 e C - 570/2016 Stadt
Wuppertal; in causa C - 619/2016 in causa C- 684/2016 , si è Parte_2 Per_3 sottolineato che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 19. Deve quindi ribadirsi, in sintonia con i principi appena richiamati, che, cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva. 20. Nella fattispecie oggetto di causa, la sentenza d'appello, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto non assolto l'onere di prova, posto a carico del lavoratore, di mancato godimento delle ferie e degli altri riposi. Il che porta ad escludere le violazioni di legge denunciate”.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del liquidandole in CP_2 complessivi euro 2.738,00 oltre iva e cpa come per legge
13 Aversa, 22/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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