Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01000/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del decreto del 3.10.2023 con il quale è stato imposto il divieto di detenzione armi e munizioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa SE SS ID e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 29.12.2023 e depositato il 12.01.2024, il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Catania del 3.10.2023, notificato il 2.11.2023, con il quale gli è stato imposto il divieto di detenzione di armi e munizioni.
Il provvedimento in questione trae origine dalla nota della Questura di Catania datata 8.04.2022, che ne ha proposto l’adozione a seguito del provvedimento questorile di diniego del chiesto rinnovo del porto fucile ad uso caccia per le ragioni ivi indicate.
Il provvedimento oggetto di odierna impugnativa si fonda sui seguenti pregiudizi e frequentazioni, già posti a base del citato provvedimento questorile:
- segnalazione all’A.G. in data -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 570, 594 e 612 c.p.; nello specifico, in data -OMISSIS- era stata proposta querela nei confronti del ricorrente per aver omesso di versare l’assegno di mantenimento per il proprio figlio e perché, al sollecito di ottemperare all’ordine del Giudice, aveva contattato telefonicamente la querelante minacciandola ed ingiuriandola;
- ordinanza n.-OMISSIS- emessa in data-OMISSIS- dal Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS-, con cui il ricorrente veniva sottoposto, per i reati di cui agli artt. 570 e 612 c.p., alla misura alternativa cautelare dell’affidamento in prova al servizio sociale per la durata di mesi 8;
- segnalazione all’A.G. da parte della Squadra Mobile di Catania per il reato di cui al D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1, a seguito di attività d’indagine condotta nei confronti di 49 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (clan -OMISSIS-), associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio delle medesime, estorsione e usura, con l’aggravante dell’art. 7 L. 203/91, per aver commesso i fatti al fine di favorire la citata associazione; il G.I.P. del -OMISSIS-, disponeva l’archiviazione del procedimento penale;
- il padre del ricorrente risulta oggetto di segnalazione all’A.G., nel 2004, per abusivismo edilizio e, nel 2011, per violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- il figlio non convivente, in data 29.06.2015, è stato segnalato all’A.G. per guida in stato di ebrezza e in stato di alterazione psicofisica; in data -OMISSIS- è stato segnalato all’A.G. per false generalità rese ad un P.U.; in data -OMISSIS- è stato segnalato all’A.G. per furto aggravato;
- il fratello, residente in [...] in -OMISSIS- in data 27.07.2020 è stato segnalato all’A.G. dai militari della Tenenza Carabinieri di -OMISSIS- (CT) per il reato di cui all’art. 73 c.5 del D.P.R. 309/90 (detenzione oltre modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana) e, in data 13.05.2021, è stato tratto in arresto dai militari del N.O.R.M. di Catania per il reato di cui all’art. 73 c.1 D.P.R. 309/90 e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari: a seguito della commissione di tale reato, è stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora;
- il cognato, non convivente, annovera precedenti e pregiudizi per associazione di tipo mafioso; lo stesso è stato segnalato all’A.G. dalla locale Squadra Mobile a seguito di attività di indagine condotta a carico di numerose persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione
per delinquere di stampo mafioso (clan -OMISSIS-– -OMISSIS-), associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio delle medesime, estorsione e
usura con l’aggravante dell’art. 7 L. 203/91, per avere commesso i fatti al fine di favorire la citata associazione; a carico dello stesso pende il procedimento penale n. -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 416 bis, commi 1, 2, 4 e 6, commesso tra l’ottobre 2016 e l’ottobre 2017.
Avverso l’atto oggetto di odierna impugnazione, parte deducente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione art. Legge 7.8.1990 n. 241. Omessa comunicazione avvio di procedimento amministrativo. Violazione art. 39 t.u.l.p.s.;
II) Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. Omessa istruttoria. Violazione del principio di imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione. Violazione del principio di leale collaborazione orizzontale della Prefettura di Catania.
2. Si è costituta l’Amministrazione intimata, che ha prodotto memoria e documentazione a sostegno della tesi della legittimità del suo operato.
3. In vista della pubblica udienza, parte ricorrente ha prodotto una memoria di replica, ove ha specificato che, in relazione alla pregressa condanna indicata nel provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza del -OMISSIS- ha concesso la riabilitazione, che non è stata depositata in giudizio “in quanto [provvedimento] adottato in epoca successiva alla definizione del procedimento amministrativo definito con il decreto prefettizio impugnato e di esso, pertanto, l'Autorità di Pubblica Sicurezza non poteva avere contezza”.
4. Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026, il ricorso è stato posto in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Merita di essere evidenziato, in termini generali, che, per giurisprudenza consolidata condivisa dal Collegio (cfr. da ultimo T.A.R. Catania, sez. I, 12 gennaio 2026 n. 55):
- in tema di provvedimenti attinenti il porto e la detenzione di armi l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare - con prudente apprezzamento - l'affidabilità del destinatario degli stessi, fermi i consueti limiti di congruità e ragionevolezza (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, sez. IV, 26 settembre 2023, n. 2862);
- il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non ha finalità sanzionatorie o punitive, ma svolge una funzione cautelare a tutela delle esigenze di incolumità dei consociati e si fonda su una valutazione necessariamente prognostica di elementi di fatto che possono anche non avere rilevanza penale (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, sez. V, 22 aprile 2025, n. 3330);
- il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non presuppone che si sia accertato un concreto abuso nella tenuta degli stessi, essendo di contro sufficiente la sussistenza di un ragionevole rischio sulla base degli elementi esaminati (cfr ., ex plurimis , T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 26 ottobre 2022, n. 1031).
La giurisprudenza, inoltre, è costante nell’affermare che la detenzione di armi costituisce un fatto non ordinario, ma eccezionale, in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 del codice penale e ribadito dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 febbraio 2025, n. 113).
È stato osservato, altresì, che la discrezionalità che l’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 attribuisce alla autorità di pubblica sicurezza nel valutare l’affidabilità di un soggetto nell’uso delle armi è abbastanza ampia da consentirle di tenere conto anche della mera possibilità che quegli ponga in essere comportamenti inappropriati, e questo in coerenza con il fatto che in tal caso non si tratta di determinare ex post la sussistenza di un nesso di causalità diretta tra un evento già accaduto ed una condotta antecedente, richiedendosi all’esatto opposto di prevedere quelli che possono essere i futuri comportamenti di un soggetto, comportamenti che però non sono determinabili ex ante in base a regole scientifiche (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 febbraio 2017, n. 235).
7. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche ritiene il Collegio che le valutazioni compiute dalla Prefettura resistano alle censure sollevate dal ricorrente.
8. Con il primo motivo, contesta il ricorrente che il provvedimento in questione non è stato preceduto dalla notifica dell’avvio del procedimento amministrativo, ciò che gli avrebbe consentito di esercitare il diritto di difesa ed esplicitare i motivi che avrebbero potuto, in astratto, condurre all’archiviazione del procedimento; peraltro, non sarebbero state specificate nel provvedimento le ragioni dell’urgenza, invero non esistenti nel caso di specie, atteso che il ricorrente non è titolare della licenza di porto fucile per uso caccia e/o tiro a volo e da oltre cinque anni non è detentore di alcuna arma.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. La circostanza che non sia stato comunicato l’avvio del procedimento prima dell’emanazione del provvedimento qui impugnato non osta alla sua legittimità.
Innanzitutto, per i provvedimenti in materia di armi, in ragione della loro natura precauzionale e preventiva a tutela della pubblica e privata incolumità, si presume l’esigenza di celerità nel provvedere che consente, in applicazione dell’art. 7, l. n. 241 del 1990, di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento, specie nei casi, come quello in questione, in cui la Prefettura ritenga la gravità degli elementi delineati e avverta l’esigenza di prevenire in genere fatti lesivi della pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2025, n. 194; Cons. St., sez. III, 29 gennaio 2020, n. 715; 8 marzo 2023, n. 2469).
Inoltre, va evidenziato che il provvedimento impugnato (emesso su proposta della Questura) si fonda sui medesimi fatti posti a fondamento del decreto questorile del-OMISSIS- che ha rigettato l’istanza del ricorrente di rinnovo della licenza di porto fucile uso caccia, dopo aver instaurato un contraddittorio con questi, a seguito di avvio del procedimento; tale avvio è stato riscontrato dal ricorrente con memorie difensive nelle quali la Questura non ha rilevato “ elementi utili ai fini dell’adozione di un provvedimento favorevole ”, controdeducendo puntualmente alle asserzioni del legale di parte ricorrente (cfr. pagg. 5 e 6 del provvedimento questorile).
D’altronde, parte ricorrente, con la censura in esame, si è limitata a contestare la mancata comunicazione di avvio del procedimento, senza indicare (né allegare) ulteriori (rispetto a quelli già oggetto di contraddittorio con la Questura proponente) elementi che avrebbe potuto introdurre in sede procedimentale innanzi al Prefetto e che avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 14 luglio 2025, n. 1230).
9. Con il secondo motivo, il ricorrente rileva che: la condanna penale menzionata nel provvedimento impugnato si riferisce a fatti risalenti nel tempo (a oltre venti anni fa) e comunque estranei all’uso di armi ossia per violazione del dovere di mantenimento della prole, minacce e ingiuria; a seguito della definizione del procedimento penale, il ricorrente è stato ammesso al beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale per il periodo di otto mesi, conclusosi favorevolmente nell’anno 2019; in relazione a tale condanna, è pendente presso il Tribunale di Sorveglianza di Catania il procedimento di riabilitazione; i rapporti con la ex compagna sarebbero tornati da tempo alla normalità.
Anche gli altri elementi posti a supporto del provvedimento impugnato (che fanno riferimento: al deferimento del padre per un episodio di abusivismo edilizio risalente al 2004 e per violazione degli obblighi di assistenza familiare risalente al 2011; ai fatti ascritti al figlio, oramai defunto; alla condanna del fratello in materia di stupefacenti, che starebbe scontando la messa in prova ai servizi sociali a -OMISSIS- dove risiederebbe anche il ricorrente; e al cognato del ricorrente, invero, assolto dai fatti ascrittigli) sarebbero affetti da approssimazione e superficialità e comunque superabili con il contributo del ricorrente, che, però , nel caso di specie, sarebbe stato negato.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. Il provvedimento impugnato muove da una condanna nei confronti del ricorrente per violazione del dovere di mantenimento della prole, minacce e ingiuria, dalla segnalazione all’A.G. per il reato di cui al d.p.r. 309/1990 art. 73, co. 1, procedimento quest’ultimo poi archiviato, e da elementi di controindicazioni facenti capo a familiari o affini, che la Prefettura ha ritenuto “ idonei a far venir meno la fiducia che l’Amministrazione deve riporre in maniera totale in un soggetto detentore di armi e la necessaria garanzia che l’interessato deve offrire affinché l’Autorità di P.S. escluda che le armi dallo stesso detenute possano essere impiegate per commettere delitti contro la persona ”.
In particolare, assumono rilievo nell’economia complessiva del provvedimento la condanna personale per il reato di violazione del dovere di mantenimento della prole, minacce e ingiuria, per la quale al momento dell’emanazione dell’atto impugnato non era intervenuta riabilitazione, nonché rapporti con parenti controindicati, specificamente indicati.
In particolare, quanto al cognato, che “ annovera precedenti e pregiudizi per associazione di tipo mafioso ”, nella nota della Questura di Catania prot. n. -OMISSIS- del 21.04.2022, si afferma che “ nonostante [il ricorrente] abbia dichiarato di non avere contatti con il cognato pregiudicato , viene intercettato durante un’indagine di Polizia condotta nei confronti di 49 persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (clan-OMISSIS---OMISSIS- )”; né la circostanza che il cognato sia stato assolto dimostra la mancata frequentazione con i soggetti controindicati coinvolti nell’indagine. Tale elemento viene valorizzato dalla Prefettura nel provvedimento impugnato ove viene sottolineato il “ rapporto intrattenuto col cognato, gravato da gravissime accuse, disvelato dall’intercettazione telefonica confluita nell’ambito del procedimento penale che li ha visti entrambi coinvolti ”.
Quanto al fratello, segnalato per il reato di cui all’art. 73 co. 5 del d.p.r. n. 309 del 1990, tratto in arresto per il reato di cui all’art. 73, co. 1, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e condannato per i fatti contestati, sempre nella detta nota della Questura si legge che questi “ risiede nella stessa unità abitativa in cui risiede il nominato in oggetto e nella quale insiste la sede legale dell’impresa edile di cui è titolare ”.
Le circostanze dedotte dal ricorrente di avere il domicilio in altro luogo e che in ogni caso l’immobile in questione abbia unità abitative distinte non inficiano l’argomento precauzionale posto dalla Questura prima e dalla Prefettura poi a fondamento dell’atto in questione.
La Prefettura, con riferimento ai familiari, sottolinea inoltre che “ i legami ancora sussistenti con la famiglia di origine, per come sopra rilevati , vedono lo stesso pienamene inserito in ambiente assolutamente controindicato acché questi possa considerarsi soggetto affidabile in relazione all’uso delle armi ”.
In definitiva, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il provvedimento sia supportato da un’idonea motivazione che, facendo leva sugli specifici precedenti del ricorrente unitamente al rapporto intrattenuto con il cognato nonché ai legami ancora esistenti con la famiglia di origine, ha ritenuto che sia venuta meno la fiducia che l’amministrazione deve riporre in maniera totale in un soggetto detentore di armi.
9.3. Va altresì specificato che la circostanza addotta dal ricorrente di non avere la detenzione di armi non osta all’adozione del provvedimento in questione. Esso viene emesso in via cautelativa e preventiva, a seguito di specifica richiesta della Questura (sulla base dei fatti da quest’ultima già ritenuti rilevanti in sede di rigetto dell’istanza del ricorrente di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia), avendo il Prefetto il potere discrezionale di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chiunque non dia totale affidamento di non abusarne.
9.4. Infine, la circostanza che sia intervenuta in corso di causa la riabilitazione (non prodotta in atti) - che comunque non elide il potere discrezionale della p.a. di valutare i fatti stessi per i quali il soggetto era stato condannato - non preclude la presente decisione né conduce a diversa determinazione, dovendo il provvedimento impugnato essere valutato alla luce della situazione in fatto e in diritto esistente al momento della sua emanazione, restando tuttavia ferma la possibilità per il ricorrente di sottoporre alle autorità amministrative competenti una nuova istanza alla luce dei fatti sopravvenuti.
10. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
11. Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altra persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE SS ID, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Consigliere
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SE SS ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.