TAR Catania, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1000
TAR
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. Legge 7.8.1990 n. 241. Omessa comunicazione avvio di procedimento amministrativo. Violazione art. 39 t.u.l.p.s.

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, affermando che per i provvedimenti in materia di armi, data la loro natura precauzionale e preventiva, si presume un'esigenza di celerità che consente di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, il provvedimento si fonda sugli stessi fatti già oggetto di contraddittorio con la Questura, e il ricorrente non ha indicato ulteriori elementi che avrebbe potuto introdurre.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. Omessa istruttoria. Violazione del principio di imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione. Violazione del principio di leale collaborazione orizzontale della Prefettura di Catania.

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo. Ha evidenziato che il provvedimento si basa su una condanna per violazione del dovere di mantenimento, minacce e ingiuria, una segnalazione per spaccio di stupefacenti (poi archiviata), e elementi relativi a familiari. Ha sottolineato che la condanna personale non era stata seguita da riabilitazione al momento dell'emanazione dell'atto e che i rapporti con parenti controindicati sono stati valorizzati, anche in presenza di assoluzione del cognato o residenza in unità abitative separate con il fratello. La Prefettura ha ritenuto che i legami familiari inseriscano il ricorrente in un ambiente controindicato. La circostanza che il ricorrente non detenga armi non osta all'adozione del provvedimento cautelativo. La riabilitazione intervenuta in corso di causa non preclude la decisione, che va valutata al momento dell'emanazione dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1000
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1000
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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