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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/03/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 13505/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13505/2023 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Terzo Giuseppina Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Tisci Gianluca
RESISTENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
E
in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2023, proponeva opposizione avverso la Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 32876202300001255000, notificata il
23.09.2023, relativa ai seguenti avvisi di addebito: n. 32820190002355934 000 (IVS 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), n. 3282019000459784 000 (IVS 2018, 2019), n.
02820210002644301 000 (IVS 2019), n. 32820220002886884 000 (IVS 2020), per un importo complessivo di euro 28.653,68.
L'opponente eccepiva: la nullità del provvedimento impugnato asserendo che lo stesso fosse fondato su avvisi di addebito assolutamente illegittimi, in quanto relativi a periodi di contribuzione successivi alla data in cui cessava la ditta ad egli intestata.
Pertanto, concludeva come di seguito:
“Accertare e dichiarare illegittime e non dovute le somme richieste a titoli di Contributi
I.V.S. a partire dal secondo, terzo e quarto trimestre annualità 2018 e per le intere annualità 2019 e 2020 contenute negli avvisi di addebito n. 0282019000459784 000, n.
0282019000459784 000, n. 02820210002644301 000 e n. 02820220002886884 000 e, per
l'effetto - Dichiarare nullo il provvedimento di Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202300001255000 notificato il 23.09.2023 poiché assolutamente illegittimo in quanto fondato su importi scaturenti da avvisi di addebito assolutamente illegittimi”.
Si costituivano in giudizio l' e l' , che resistevano CP_2 Controparte_1
con articolate argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nelle rispettive memorie difensive, alle pretese attoree;
concludevano, dunque, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non si costituiva, invece, la nonostante la regolarità della notifica del ricorso, e, CP_3
pertanto, se ne dichiara la contumacia. In ogni caso, deve essere dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, poiché il giudizio ha ad oggetto crediti successivi all'anno 2008, ovvero l'ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
2 Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, il procedimento veniva rinviato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel caso di specie, il ricorrente esperisce un'azione di accertamento negativo del debito.
Invero, l'iscrizione ipotecaria non è un atto dell'espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di una misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento. Logico corollario della esclusione della natura di atto dell'esecuzione forzata dell'iscrizione è che il giudizio di impugnazione si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive. “Tanto in relazione alla impugnazione del fermo di beni mobili registrati che in relazione alla impugnazione della ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 - che, trattandosi di azione di accertamento negativo, non si applica il regime speciale di inappellabilità della sentenza dettato dall'art. 618 c.p.c., commi 2 e 3 per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi ma il regime ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado con il mezzo dell'appello.
Nella medesima direzione, una volta ricondotta la opposizione nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi (per i medesimi principi circa il giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 si vedano: Cass. sez. III, 22/12/2015, n. 25745; sez. VI ordinanza 22/05/2017, n. 12769; sez. 2, ordinanza 31/07/2018, n. 20224; sez. VI, ordinanza
09/10/2018, n. 24808)” (Cassazione Civile sentenze nn. 10272 e n. 10271 del 19-04-2021).
Nel merito, giova rammentare che in tema di riscossione coattiva delle imposte (i cui principi trovano senz'altro applicazione anche per i contributi previdenziali),
l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1972, comma 2-bis, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato,
3 in coerenza con analoghe previsioni normative, in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e
48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea. “Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente” (Corte di cassazione, SS.UU., sentenza n. 19667 del
18/09/2014).
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale atto autonomamente impugnabile;
tuttavia, la stessa ha precisato che “Pur potendosi affermare —per adesione alla giurisprudenza di questa Corte- che tale atto prodromico -procedimentalmente obbligatorio- sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19, d.lgs. 546/1992. Quindi la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale” (Corte di cassazione, ordinanza 2 novembre 2017, n. 26129). Dunque, la giurisprudenza ha ammesso l'autonoma impugnabilità del preavviso di iscrizione ipotecaria, ma ha, altresì, stabilito che in sua assenza l'iscrizione ipotecaria può essere ritualmente contestata, non rappresentando una ragione ostativa alla proposizione del ricorso l'omessa impugnazione dell'atto antecedente.
E' opportuno evidenziare che secondo la giurisprudenza “La mancata proposizione dell'opposizione avverso l'avviso di addebito nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/1999 preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al Giudice - adito con l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo fondato sull'avviso di addebito non opposto - l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dello stesso avviso di addebito”
(Corte appello Torino sez. lav., 08/02/2021, n.38).
4 Applicando i principi suesposti al caso di specie, i quali possono essere estesi anche alla fattispecie dell'iscrizione ipotecaria, considerata l'irretrattabilità dell'avviso di addebito non tempestivamente impugnato, con il ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria l'istante non può far valere vizi inerenti alla cartella regolarmente notificata e non impugnata, ma esclusivamente l'esame di fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione dei titoli.
Tanto premesso, nel caso de quo il ricorrente si duole della nullità dell'iscrizione ipotecaria comunicatagli dall' asserendo che la stessa è fondata su avvisi di Controparte_1
addebito illegittimi in quanto relativi al II, III e IV trimestre 2018 ed alle annualità 2019 e
2020 e, quindi, afferenti ad un periodo successivo alla data in cui egli ha cessato di essere titolare della ditta individuale a cui le contribuzioni fanno riferimento.
Per tale ragione, l'opponente ha presentato in data 23.08.2022 due istanze di sgravio relative agli avvisi n. 02820220002886884 000 e n. 02820210002644301 000. Occorre, inoltre, precisare che, come documentalmente attestato dal ricorrente, già precedentemente alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria l' ha comunicato allo CP_2
stesso che, a seguito dell'accertamento d'ufficio del 24.04.2023, la ditta individuale è stata cancellata con effetto dal 31.01.2018.
Alla luce di quanto esposto, l' resistente ha documentalmente provato in giudizio di CP_2
aver proceduto all'annullamento dei contributi relativi alla prima rata del 2018, con provvedimento di sgravio datato al 29.01.2025.
Limitatamente a questa singola circostanza, ed in considerazione della parziale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio, dunque, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Altresì, il ricorso è fondato con riferimento alle contribuzioni inerenti ai trimestri II, III e IV del 2018, ai trimestri I, II, III, IV del 2019 ed ai trimestri I, II, III e IV del 2020, in quanto risulta documentalmente provato dall' che tali periodi sono stati dallo stesso CP_2
totalmente sgravati precedentemente all'introduzione del presente giudizio, ossia in data
30.08.2023. Pertanto, non sono dovute le somme portate dai seguenti avvisi: n.
3282019000459784 000 (IVS 2018, 2019), n. 02820210002644301 000 (IVS 2019), n.
32820220002886884 000 (IVS 2020), in quanto essi ineriscono ai predetti periodi
5 contributivi già oggetto di sgravio in data antecedente alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto del giudizio, avvenuta in data 23.9.2023, la quale risulta illegittimamente notificata in relazione a tali avvisi.
A quanto precede consegue, inoltre, che l'avviso n. 32820190002355934000 risulta non sgravato parzialmente in riferimento alle annualità contributive dal 2012 al 2017, dato che l resistente ha annullato il provvedimento limitatamente alle contribuzioni CP_2
decorrenti dall'anno 2018 insistendo, invece, per il pagamento delle annualità antecedenti alla cancellazione della ditta del ricorrente. In tal caso, essendo stato notificato l'avviso in questione in data 14.8.2022 e non essendo stato tempestivamente impugnato, non possono essere fatte valere nel presente giudizio censure relative allo stesso che non riguardino il periodo successivo alla sua notifica, atteso il già menzionato principio di irretrattabilità.
Pertanto, in assenza della deduzione in ricorso di censure riguardanti il periodo successivo alla notifica della cartella in questione, il ricorso deve essere rigettato con riferimento alle annualità dal 2012 al 2017.
Le spese di lite possono essere compensate per la metà in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, mentre per la residua frazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
32820190002355934000 portato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
32876202300001255000, notificata il 23.09.2023, limitatamente ai contributi IVS anno
2018, per le causali di cui in motivazione;
-In parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovute dalla parte ricorrente le somme portate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 32876202300001255000, notificata il 23.09.2023, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: n. 3282019000459784
6 000 (IVS 2018, 2019), n. 02820210002644301 000 (IVS 2019), n. 32820220002886884 000
(IVS 2020), per le causali di cui in motivazione;
-Rigetta per il resto il ricorso;
-Condanna gli enti convenuti, in solido tra loro, al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano in tale misura ridotta in euro 932,50, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
-Compensa le spese di lite per la residua frazione.
Aversa, 11.3.2025 Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13505/2023 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Terzo Giuseppina Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Tisci Gianluca
RESISTENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
E
in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2023, proponeva opposizione avverso la Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 32876202300001255000, notificata il
23.09.2023, relativa ai seguenti avvisi di addebito: n. 32820190002355934 000 (IVS 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), n. 3282019000459784 000 (IVS 2018, 2019), n.
02820210002644301 000 (IVS 2019), n. 32820220002886884 000 (IVS 2020), per un importo complessivo di euro 28.653,68.
L'opponente eccepiva: la nullità del provvedimento impugnato asserendo che lo stesso fosse fondato su avvisi di addebito assolutamente illegittimi, in quanto relativi a periodi di contribuzione successivi alla data in cui cessava la ditta ad egli intestata.
Pertanto, concludeva come di seguito:
“Accertare e dichiarare illegittime e non dovute le somme richieste a titoli di Contributi
I.V.S. a partire dal secondo, terzo e quarto trimestre annualità 2018 e per le intere annualità 2019 e 2020 contenute negli avvisi di addebito n. 0282019000459784 000, n.
0282019000459784 000, n. 02820210002644301 000 e n. 02820220002886884 000 e, per
l'effetto - Dichiarare nullo il provvedimento di Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202300001255000 notificato il 23.09.2023 poiché assolutamente illegittimo in quanto fondato su importi scaturenti da avvisi di addebito assolutamente illegittimi”.
Si costituivano in giudizio l' e l' , che resistevano CP_2 Controparte_1
con articolate argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nelle rispettive memorie difensive, alle pretese attoree;
concludevano, dunque, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non si costituiva, invece, la nonostante la regolarità della notifica del ricorso, e, CP_3
pertanto, se ne dichiara la contumacia. In ogni caso, deve essere dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, poiché il giudizio ha ad oggetto crediti successivi all'anno 2008, ovvero l'ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
2 Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, il procedimento veniva rinviato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel caso di specie, il ricorrente esperisce un'azione di accertamento negativo del debito.
Invero, l'iscrizione ipotecaria non è un atto dell'espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di una misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento. Logico corollario della esclusione della natura di atto dell'esecuzione forzata dell'iscrizione è che il giudizio di impugnazione si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive. “Tanto in relazione alla impugnazione del fermo di beni mobili registrati che in relazione alla impugnazione della ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 - che, trattandosi di azione di accertamento negativo, non si applica il regime speciale di inappellabilità della sentenza dettato dall'art. 618 c.p.c., commi 2 e 3 per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi ma il regime ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado con il mezzo dell'appello.
Nella medesima direzione, una volta ricondotta la opposizione nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi (per i medesimi principi circa il giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 si vedano: Cass. sez. III, 22/12/2015, n. 25745; sez. VI ordinanza 22/05/2017, n. 12769; sez. 2, ordinanza 31/07/2018, n. 20224; sez. VI, ordinanza
09/10/2018, n. 24808)” (Cassazione Civile sentenze nn. 10272 e n. 10271 del 19-04-2021).
Nel merito, giova rammentare che in tema di riscossione coattiva delle imposte (i cui principi trovano senz'altro applicazione anche per i contributi previdenziali),
l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1972, comma 2-bis, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato,
3 in coerenza con analoghe previsioni normative, in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e
48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea. “Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente” (Corte di cassazione, SS.UU., sentenza n. 19667 del
18/09/2014).
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale atto autonomamente impugnabile;
tuttavia, la stessa ha precisato che “Pur potendosi affermare —per adesione alla giurisprudenza di questa Corte- che tale atto prodromico -procedimentalmente obbligatorio- sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19, d.lgs. 546/1992. Quindi la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale” (Corte di cassazione, ordinanza 2 novembre 2017, n. 26129). Dunque, la giurisprudenza ha ammesso l'autonoma impugnabilità del preavviso di iscrizione ipotecaria, ma ha, altresì, stabilito che in sua assenza l'iscrizione ipotecaria può essere ritualmente contestata, non rappresentando una ragione ostativa alla proposizione del ricorso l'omessa impugnazione dell'atto antecedente.
E' opportuno evidenziare che secondo la giurisprudenza “La mancata proposizione dell'opposizione avverso l'avviso di addebito nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/1999 preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al Giudice - adito con l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo fondato sull'avviso di addebito non opposto - l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dello stesso avviso di addebito”
(Corte appello Torino sez. lav., 08/02/2021, n.38).
4 Applicando i principi suesposti al caso di specie, i quali possono essere estesi anche alla fattispecie dell'iscrizione ipotecaria, considerata l'irretrattabilità dell'avviso di addebito non tempestivamente impugnato, con il ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria l'istante non può far valere vizi inerenti alla cartella regolarmente notificata e non impugnata, ma esclusivamente l'esame di fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione dei titoli.
Tanto premesso, nel caso de quo il ricorrente si duole della nullità dell'iscrizione ipotecaria comunicatagli dall' asserendo che la stessa è fondata su avvisi di Controparte_1
addebito illegittimi in quanto relativi al II, III e IV trimestre 2018 ed alle annualità 2019 e
2020 e, quindi, afferenti ad un periodo successivo alla data in cui egli ha cessato di essere titolare della ditta individuale a cui le contribuzioni fanno riferimento.
Per tale ragione, l'opponente ha presentato in data 23.08.2022 due istanze di sgravio relative agli avvisi n. 02820220002886884 000 e n. 02820210002644301 000. Occorre, inoltre, precisare che, come documentalmente attestato dal ricorrente, già precedentemente alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria l' ha comunicato allo CP_2
stesso che, a seguito dell'accertamento d'ufficio del 24.04.2023, la ditta individuale è stata cancellata con effetto dal 31.01.2018.
Alla luce di quanto esposto, l' resistente ha documentalmente provato in giudizio di CP_2
aver proceduto all'annullamento dei contributi relativi alla prima rata del 2018, con provvedimento di sgravio datato al 29.01.2025.
Limitatamente a questa singola circostanza, ed in considerazione della parziale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio, dunque, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Altresì, il ricorso è fondato con riferimento alle contribuzioni inerenti ai trimestri II, III e IV del 2018, ai trimestri I, II, III, IV del 2019 ed ai trimestri I, II, III e IV del 2020, in quanto risulta documentalmente provato dall' che tali periodi sono stati dallo stesso CP_2
totalmente sgravati precedentemente all'introduzione del presente giudizio, ossia in data
30.08.2023. Pertanto, non sono dovute le somme portate dai seguenti avvisi: n.
3282019000459784 000 (IVS 2018, 2019), n. 02820210002644301 000 (IVS 2019), n.
32820220002886884 000 (IVS 2020), in quanto essi ineriscono ai predetti periodi
5 contributivi già oggetto di sgravio in data antecedente alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto del giudizio, avvenuta in data 23.9.2023, la quale risulta illegittimamente notificata in relazione a tali avvisi.
A quanto precede consegue, inoltre, che l'avviso n. 32820190002355934000 risulta non sgravato parzialmente in riferimento alle annualità contributive dal 2012 al 2017, dato che l resistente ha annullato il provvedimento limitatamente alle contribuzioni CP_2
decorrenti dall'anno 2018 insistendo, invece, per il pagamento delle annualità antecedenti alla cancellazione della ditta del ricorrente. In tal caso, essendo stato notificato l'avviso in questione in data 14.8.2022 e non essendo stato tempestivamente impugnato, non possono essere fatte valere nel presente giudizio censure relative allo stesso che non riguardino il periodo successivo alla sua notifica, atteso il già menzionato principio di irretrattabilità.
Pertanto, in assenza della deduzione in ricorso di censure riguardanti il periodo successivo alla notifica della cartella in questione, il ricorso deve essere rigettato con riferimento alle annualità dal 2012 al 2017.
Le spese di lite possono essere compensate per la metà in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, mentre per la residua frazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
32820190002355934000 portato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
32876202300001255000, notificata il 23.09.2023, limitatamente ai contributi IVS anno
2018, per le causali di cui in motivazione;
-In parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovute dalla parte ricorrente le somme portate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 32876202300001255000, notificata il 23.09.2023, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: n. 3282019000459784
6 000 (IVS 2018, 2019), n. 02820210002644301 000 (IVS 2019), n. 32820220002886884 000
(IVS 2020), per le causali di cui in motivazione;
-Rigetta per il resto il ricorso;
-Condanna gli enti convenuti, in solido tra loro, al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano in tale misura ridotta in euro 932,50, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
-Compensa le spese di lite per la residua frazione.
Aversa, 11.3.2025 Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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