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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 9130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9130 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 19.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18645 R.G. 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. ANDREA LIPPI con Parte_1 elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
contumace Controparte_1 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 18645/2023 conveniva in giudizio il Parte_1
chiedendo al giudice adito di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare che, ricorrendone i presupposti di legge, il ricorrente è una vittima del dovere per l'infermità tumorale contratta in missione in Kosovo. Conseguentemente voglia dichiarare, previa occorrenda disapplicazione di qualsiasi eventuale atto o provvedimento confliggente e determinazione dell'esatto grado di invalidità complessiva riportato in occasione dell'evento indicato in premessa, che si indica nella misura del 46% conformemente alle disposizioni di Legge, il diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco previsto dall'art. 3 comma 3 del D.P.R. 243/2006 ai fini della concessione dei benefici assistenziali di cui al D.P.R.
7.7.2006 n. 243, art. 1 comma 563 e 564 della Legge 266/2005 ed ex Legge 206/2004, condannando il Ministero a riconoscere e liquidare al ricorrente i seguenti benefici: • la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 e 5 della Legge 206/2004, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 della Legge n. 222/2007 nella misura di Legge pari ad
€. 80.000,00 + rivalutazione ISTAT, o in quella eventualmente minore/maggiore che il Giudice riterrà di accertare.
• l'assegno vitalizio di cui alla Legge 407/1998 esteso alle vittime del dovere ed equiparati dal D.P.R. 243/2006 a decorrere dal 01.01.2006 fin dalla predetta data nella misura di legge + perequazione ISTAT dal dì del dovuto al soddisfo;
• lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 commi 3 e 4 della Legge 206/2004, esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 della Legge n. 244/2007 a decorrere dal 01.01.2008 fin dalla predetta data e nella misura di legge + perequazione ISTAT dal dì del dovuto al soddisfo.
Condannare, altresì, il a corrispondere, su tutte le somme arretrate, gli CP_1 interessi legali sino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre alle spese generali, Cassa Previdenza Avvocati e IVA come per legge delle quali ci si dichiara antistatari.
Esponeva il ricorrente di aver adito l' intestato Tribunale a seguito del difetto di giurisdizione dichiarato con sentenza TAR n. 3735/2023 del 6.3.2023 per accertare lo status di “ vittima del dovere “ ed il diritto alle provvidenze economiche assistenziali connesse derivanti dalla contratta infermità “ microcarcinoma papillifero tiroideo “ ; che il ricorrente aveva svolto le seguenti missioni all' estero :
a. Dal 3-10-1993 al 8-11-1993 in O.N.U. Persona_1
b. Dal 20-06-2000 al 22-08-2000 KOSSOVO
c. Dal 29-11-2002 al 14-03-2003 KOSSOVO;
che nella scheda sanitaria precedente alle missioni non risultava nulla di anomalo;
che al rientro presso il proprio reparto veniva sottoposto al controllo per il Protocollo e in quella occasione venivano riscontrati valori Per_2 alterati del TSH;
che sottoposto ad altri accertamenti, veniva accertata la seguente diagnosi : ” Gozzo multinodulare non tossico con fenomeni compressivi – Consigliato intervento “; che in data 19.1.2004, veniva sottoposto ad intervento chirurgico e dall' esame istologico, risultava la seguente diagnosi :” Iperplasia nodulare della tiroide, microcarcinoma papillifero )”; che in data 22.3.2004 veniva giudicato non idoneo al SMI fino al 21.9.2004; che era tuttora Contr sotto provvedimento dell' ; che con domanda del 15.2.2010, richiedeva i benefici spettanti quale vittima del dovere ex art. 1 DPR 243/2006; che dopo la Contr visita presso l' , il Comitato di verifica per le cause di servizio non riteneva “ sussistenti le particolari condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l' esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi e fatiche , in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell' infermità in questione “ ; che dalla perizia in atti, invece, risultava una chiara correlazione;
che il ricorrente presentava ricorso al TAR che dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Tanto premesso in fatto, in punto di diritto, il ricorrente faceva rilevare che l' uranio impoverito come l' ipervaccinazione che aveva preventivamente minato le difese immunitarie, era uno dei fattori scatenanti la infermità contratta;
che aveva contratto la infermità tumorale in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio ed era stato esposto a problematiche quali l' esposizione ad agenti biologici, chimici, cancerogeni non conosciuti dai militari e per i quali non era stato affatto protetto.
In merito alla esistenza e prova del nesso causale tra l' attività espletata e la malattia contratta, richiamava la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione che nella sentenza n. 14605/2020 aveva chiarito come, per le patologie contratte in Bosnia e zone coinvolte dall' uranio, il rischio era assai plausibile con evidente riferimento al criterio … del più probabile che non .
Ampiamente argomentando in relazione alla normativa di riferimento, insisteva nell' accoglimento della domanda .
Il convenuto non si costituiva. CP_1
Il giudice nominava CTU;
deposita la perizia, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, la causa è stata decisa dal giudice con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti qui di seguito specificati. I fatti su cui si f onda la domanda della parte ricorrente sono chiaramente descritti nei documenti agli atti .
Tanto premesso, osserva il giudice che , come precisato dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 10791/2017 “ ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. d.P.R. n. 243/06 definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle di qualunque natura ... quali che ne siano < gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente» e le particolari condizioni ambientali od operative «le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto». Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività.
Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, vale a dire quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio «... per le particolari condizioni ambientali od operative.». … il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico”.
Ebbene, nel caso in esame, il CTU, sottoposto a visita il ricorrente ha così concluso :
“La normativa vigente, invero seppur con qualche differenza, prevede di valutare il danno sulla base della formula IC = DB + DM + (IP - DB), formula che prevede una quantificazione della invalidità complessiva sulla base della “somma” di danno biologico (DB), invalidità permanente (IP) ed oggi anche del danno morale (DM).
Giova in primo luogo precisare che la precedente valutazione in ambito causa di servizio (8^ categoria tabella A) non è comunque rilevante, e tanto meno vincolante, e che le tabelle della pensionistica di privilegio prevedono soltanto la prima categoria per i “Tumori maligni a rapida evoluzione” fattispecie neanche lontanamente assimilabile a caso de quo.
Nel caso del sig. facendo riferimento: Pt_1
- per il parametro IP al DM 5/2/92 (che valuta 11% le neoplasie a prognosi favorevole),
- per il parametro DB alle tabelle per la quantificazione del danno biologico CP_4
(DB) che prevedono “fino a 22% per gli “Esiti di tiroidectomia, parziale o totale, a seconda dell'efficacia del trattamento sostitutivo farmacologico, con manifestazioni cliniche conseguenti a disturbi funzionali marcati (voce 119)”, e “fino a 10% per le
“Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale – voce 131), ne deriva un quantificazione del danno che può essere distinta nei seguenti termini:
IP nella misura del 14%
DB nella misura del 14%
DM nella misura del 5% (un terzo del danno biologico) cosicché, applicando la formula IC = DB + DM + (IP-DB) si perviene ad una valutazione complessiva del 19 (diciannove)%:
IC = 14 (IP) + 14 (DB) + 5 (DM) + (14 [IP] - 14 [DB]).”
Quanto la nesso eziologico, appare sufficiente richiamare quanto precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n.7409/023 in cui è stato precisato :” … è evidente l'intento del legislatore di settore di istituire un apposito sistema di tutela dei danneggiati dall'esposizione all'uranio impoverito, posto che il citato T.U. n. 90 del 2010, al Capo II, nel titolo si rivolge ai < Soggetti che hanno contratto infermità o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative>, nella formulazione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40 (sostitutivo del precedente titolo rivolto al "Personale civile e militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico"); coerentemente, il successivo art. 1078, dispone che < Ai fini del presente capo, si intendono:
a) per missioni di qualunque natura, le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario;
c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i AN e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio); d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato>; ancora, l'art. 1079, intitolato ai , dopo aver esplicitato la propria funzione attuativa dell'articolo 1907 del codice, al comma 1, prevede < Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso;
la platea dei destinatari soggetti all'esposizione nociva è ampia e definita dall'art. 1079, comma 2, che, tra l'altro, dispone < […] I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono: a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni internazionali;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b) […]>; il complesso di tali previsioni rende evidente la consapevolezza del legislatore, sulla base delle conoscenze scientifiche via via emerse, del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione, correlandovi il riconoscimento dei benefici di cui si discute;
il citato dato normativo, come si è riportato, richiede che la dispersione nell'ambiente abbia costituito ed è questo il punto che va correttamente interpretato;
non può non attribuirsi a tale espressione il senso di porre in favore di chi richiede le prestazioni assistenziali in parola, e si è trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo dettagliatamente descritte dalla medesima disposizione, una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma;
i destinatari della tutela, infatti, si trovano all'interno di una platea selezionata dagli artt. 1078 e 1079 cit., in ragione del rischio specifico di esposizione, e sono tali disposizioni, come sovente avviene nei sistemi di sicurezza sociale basati sulla rilevanza epidemiologica della peculiare relazione che si pone tra talune attività e certe malattie, che incide sulla disciplina dell'accertamento del nesso causale;
i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria;
… Sulla base di tali principi,, deve ritenersi necessario e sufficiente il fatto che parte ricorrente abbia contratto l' infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizi in luoghi in cui, come fatto rilevare dal ricorrente, furono esplosi grandi quantitativi di armamenti ad uranio impoverito. “ A fronte di tali deduzioni, era onere del l'Amministrazione che ha negato il beneficio fornire la prova contraria che , nel caso in esame, non è stata offerta. Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, va accertato lo stato di vittima del dovere del ricorrente e lo stato di invalidità complessiva nella misura del 19%. Pertanto, sulla base ed in rapporto a tale percentuale, va dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inserito nell' elenco previsto dall' art. 3 comma 3 DPR 243/2006 ai fini della concessione dei benefici assistenziali di cui al DPR 7.7.2006 n. 243 , art. 1 comma 563 e 564 della legge n. 266/2005; va , altresì, condannato il convenuto a liquidare i seguenti CP_1 benefici: la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 l. n. 206/2004, l' assegno vitalizio di cui alla legge n. 407/1998 a decorrere dal 1.1.2006 e lo speciale assegno vitalizio di cui all' art. 5 commi 3 e 4 l. n. 2006/2004 a decorrere dal 1.1.2008, oltre interessi legali. Le spese di lite seguono la soccombenza. Pone a carico dell' amministrazione convenuta le spese di CTU che liquida con separato decreto.
P.Q.M.
Ogni altra istanza respinta, dichiara il diritto del ricorrente ad essere inserito nell' elenco previsto dall' art. 3 comma 3 DPR 243/2006 ai fini della concessione dei benefici assistenziali di cui al DPR 7.7.2006 n. 243 , art. 1 comma 563 e 564 della legge n. 266/2005; condanna il convenuto a liquidare i seguenti benefici: CP_1 la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 l. n. 206/2004, l' assegno vitalizio di cui alla legge n. 407/1998 a decorrere dal 1.1.2006 e lo speciale assegno vitalizio di cui all' art. 5 commi 3 e 4 l. n. 2006/2004 a decorrere dal 1.1.2008,oltre interessi legali.
Condanna l' Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 4617,00, oltre iva e cpa. da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
Roma, 19.9.2025 La GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 19.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18645 R.G. 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. ANDREA LIPPI con Parte_1 elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
contumace Controparte_1 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 18645/2023 conveniva in giudizio il Parte_1
chiedendo al giudice adito di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare che, ricorrendone i presupposti di legge, il ricorrente è una vittima del dovere per l'infermità tumorale contratta in missione in Kosovo. Conseguentemente voglia dichiarare, previa occorrenda disapplicazione di qualsiasi eventuale atto o provvedimento confliggente e determinazione dell'esatto grado di invalidità complessiva riportato in occasione dell'evento indicato in premessa, che si indica nella misura del 46% conformemente alle disposizioni di Legge, il diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco previsto dall'art. 3 comma 3 del D.P.R. 243/2006 ai fini della concessione dei benefici assistenziali di cui al D.P.R.
7.7.2006 n. 243, art. 1 comma 563 e 564 della Legge 266/2005 ed ex Legge 206/2004, condannando il Ministero a riconoscere e liquidare al ricorrente i seguenti benefici: • la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 e 5 della Legge 206/2004, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 della Legge n. 222/2007 nella misura di Legge pari ad
€. 80.000,00 + rivalutazione ISTAT, o in quella eventualmente minore/maggiore che il Giudice riterrà di accertare.
• l'assegno vitalizio di cui alla Legge 407/1998 esteso alle vittime del dovere ed equiparati dal D.P.R. 243/2006 a decorrere dal 01.01.2006 fin dalla predetta data nella misura di legge + perequazione ISTAT dal dì del dovuto al soddisfo;
• lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 commi 3 e 4 della Legge 206/2004, esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 della Legge n. 244/2007 a decorrere dal 01.01.2008 fin dalla predetta data e nella misura di legge + perequazione ISTAT dal dì del dovuto al soddisfo.
Condannare, altresì, il a corrispondere, su tutte le somme arretrate, gli CP_1 interessi legali sino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre alle spese generali, Cassa Previdenza Avvocati e IVA come per legge delle quali ci si dichiara antistatari.
Esponeva il ricorrente di aver adito l' intestato Tribunale a seguito del difetto di giurisdizione dichiarato con sentenza TAR n. 3735/2023 del 6.3.2023 per accertare lo status di “ vittima del dovere “ ed il diritto alle provvidenze economiche assistenziali connesse derivanti dalla contratta infermità “ microcarcinoma papillifero tiroideo “ ; che il ricorrente aveva svolto le seguenti missioni all' estero :
a. Dal 3-10-1993 al 8-11-1993 in O.N.U. Persona_1
b. Dal 20-06-2000 al 22-08-2000 KOSSOVO
c. Dal 29-11-2002 al 14-03-2003 KOSSOVO;
che nella scheda sanitaria precedente alle missioni non risultava nulla di anomalo;
che al rientro presso il proprio reparto veniva sottoposto al controllo per il Protocollo e in quella occasione venivano riscontrati valori Per_2 alterati del TSH;
che sottoposto ad altri accertamenti, veniva accertata la seguente diagnosi : ” Gozzo multinodulare non tossico con fenomeni compressivi – Consigliato intervento “; che in data 19.1.2004, veniva sottoposto ad intervento chirurgico e dall' esame istologico, risultava la seguente diagnosi :” Iperplasia nodulare della tiroide, microcarcinoma papillifero )”; che in data 22.3.2004 veniva giudicato non idoneo al SMI fino al 21.9.2004; che era tuttora Contr sotto provvedimento dell' ; che con domanda del 15.2.2010, richiedeva i benefici spettanti quale vittima del dovere ex art. 1 DPR 243/2006; che dopo la Contr visita presso l' , il Comitato di verifica per le cause di servizio non riteneva “ sussistenti le particolari condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l' esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi e fatiche , in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell' infermità in questione “ ; che dalla perizia in atti, invece, risultava una chiara correlazione;
che il ricorrente presentava ricorso al TAR che dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Tanto premesso in fatto, in punto di diritto, il ricorrente faceva rilevare che l' uranio impoverito come l' ipervaccinazione che aveva preventivamente minato le difese immunitarie, era uno dei fattori scatenanti la infermità contratta;
che aveva contratto la infermità tumorale in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio ed era stato esposto a problematiche quali l' esposizione ad agenti biologici, chimici, cancerogeni non conosciuti dai militari e per i quali non era stato affatto protetto.
In merito alla esistenza e prova del nesso causale tra l' attività espletata e la malattia contratta, richiamava la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione che nella sentenza n. 14605/2020 aveva chiarito come, per le patologie contratte in Bosnia e zone coinvolte dall' uranio, il rischio era assai plausibile con evidente riferimento al criterio … del più probabile che non .
Ampiamente argomentando in relazione alla normativa di riferimento, insisteva nell' accoglimento della domanda .
Il convenuto non si costituiva. CP_1
Il giudice nominava CTU;
deposita la perizia, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, la causa è stata decisa dal giudice con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti qui di seguito specificati. I fatti su cui si f onda la domanda della parte ricorrente sono chiaramente descritti nei documenti agli atti .
Tanto premesso, osserva il giudice che , come precisato dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 10791/2017 “ ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. d.P.R. n. 243/06 definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle di qualunque natura ... quali che ne siano < gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente» e le particolari condizioni ambientali od operative «le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto». Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività.
Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, vale a dire quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio «... per le particolari condizioni ambientali od operative.». … il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico”.
Ebbene, nel caso in esame, il CTU, sottoposto a visita il ricorrente ha così concluso :
“La normativa vigente, invero seppur con qualche differenza, prevede di valutare il danno sulla base della formula IC = DB + DM + (IP - DB), formula che prevede una quantificazione della invalidità complessiva sulla base della “somma” di danno biologico (DB), invalidità permanente (IP) ed oggi anche del danno morale (DM).
Giova in primo luogo precisare che la precedente valutazione in ambito causa di servizio (8^ categoria tabella A) non è comunque rilevante, e tanto meno vincolante, e che le tabelle della pensionistica di privilegio prevedono soltanto la prima categoria per i “Tumori maligni a rapida evoluzione” fattispecie neanche lontanamente assimilabile a caso de quo.
Nel caso del sig. facendo riferimento: Pt_1
- per il parametro IP al DM 5/2/92 (che valuta 11% le neoplasie a prognosi favorevole),
- per il parametro DB alle tabelle per la quantificazione del danno biologico CP_4
(DB) che prevedono “fino a 22% per gli “Esiti di tiroidectomia, parziale o totale, a seconda dell'efficacia del trattamento sostitutivo farmacologico, con manifestazioni cliniche conseguenti a disturbi funzionali marcati (voce 119)”, e “fino a 10% per le
“Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale – voce 131), ne deriva un quantificazione del danno che può essere distinta nei seguenti termini:
IP nella misura del 14%
DB nella misura del 14%
DM nella misura del 5% (un terzo del danno biologico) cosicché, applicando la formula IC = DB + DM + (IP-DB) si perviene ad una valutazione complessiva del 19 (diciannove)%:
IC = 14 (IP) + 14 (DB) + 5 (DM) + (14 [IP] - 14 [DB]).”
Quanto la nesso eziologico, appare sufficiente richiamare quanto precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n.7409/023 in cui è stato precisato :” … è evidente l'intento del legislatore di settore di istituire un apposito sistema di tutela dei danneggiati dall'esposizione all'uranio impoverito, posto che il citato T.U. n. 90 del 2010, al Capo II, nel titolo si rivolge ai < Soggetti che hanno contratto infermità o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative>, nella formulazione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40 (sostitutivo del precedente titolo rivolto al "Personale civile e militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico"); coerentemente, il successivo art. 1078, dispone che < Ai fini del presente capo, si intendono:
a) per missioni di qualunque natura, le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario;
c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i AN e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio); d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato>; ancora, l'art. 1079, intitolato ai , dopo aver esplicitato la propria funzione attuativa dell'articolo 1907 del codice, al comma 1, prevede < Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso;
la platea dei destinatari soggetti all'esposizione nociva è ampia e definita dall'art. 1079, comma 2, che, tra l'altro, dispone < […] I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono: a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni internazionali;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b) […]>; il complesso di tali previsioni rende evidente la consapevolezza del legislatore, sulla base delle conoscenze scientifiche via via emerse, del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione, correlandovi il riconoscimento dei benefici di cui si discute;
il citato dato normativo, come si è riportato, richiede che la dispersione nell'ambiente abbia costituito ed è questo il punto che va correttamente interpretato;
non può non attribuirsi a tale espressione il senso di porre in favore di chi richiede le prestazioni assistenziali in parola, e si è trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo dettagliatamente descritte dalla medesima disposizione, una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma;
i destinatari della tutela, infatti, si trovano all'interno di una platea selezionata dagli artt. 1078 e 1079 cit., in ragione del rischio specifico di esposizione, e sono tali disposizioni, come sovente avviene nei sistemi di sicurezza sociale basati sulla rilevanza epidemiologica della peculiare relazione che si pone tra talune attività e certe malattie, che incide sulla disciplina dell'accertamento del nesso causale;
i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria;
… Sulla base di tali principi,, deve ritenersi necessario e sufficiente il fatto che parte ricorrente abbia contratto l' infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizi in luoghi in cui, come fatto rilevare dal ricorrente, furono esplosi grandi quantitativi di armamenti ad uranio impoverito. “ A fronte di tali deduzioni, era onere del l'Amministrazione che ha negato il beneficio fornire la prova contraria che , nel caso in esame, non è stata offerta. Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, va accertato lo stato di vittima del dovere del ricorrente e lo stato di invalidità complessiva nella misura del 19%. Pertanto, sulla base ed in rapporto a tale percentuale, va dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inserito nell' elenco previsto dall' art. 3 comma 3 DPR 243/2006 ai fini della concessione dei benefici assistenziali di cui al DPR 7.7.2006 n. 243 , art. 1 comma 563 e 564 della legge n. 266/2005; va , altresì, condannato il convenuto a liquidare i seguenti CP_1 benefici: la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 l. n. 206/2004, l' assegno vitalizio di cui alla legge n. 407/1998 a decorrere dal 1.1.2006 e lo speciale assegno vitalizio di cui all' art. 5 commi 3 e 4 l. n. 2006/2004 a decorrere dal 1.1.2008, oltre interessi legali. Le spese di lite seguono la soccombenza. Pone a carico dell' amministrazione convenuta le spese di CTU che liquida con separato decreto.
P.Q.M.
Ogni altra istanza respinta, dichiara il diritto del ricorrente ad essere inserito nell' elenco previsto dall' art. 3 comma 3 DPR 243/2006 ai fini della concessione dei benefici assistenziali di cui al DPR 7.7.2006 n. 243 , art. 1 comma 563 e 564 della legge n. 266/2005; condanna il convenuto a liquidare i seguenti benefici: CP_1 la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 l. n. 206/2004, l' assegno vitalizio di cui alla legge n. 407/1998 a decorrere dal 1.1.2006 e lo speciale assegno vitalizio di cui all' art. 5 commi 3 e 4 l. n. 2006/2004 a decorrere dal 1.1.2008,oltre interessi legali.
Condanna l' Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 4617,00, oltre iva e cpa. da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
Roma, 19.9.2025 La GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini