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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/03/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Francesca FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3216 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del giorno 2 maggio 2024 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano Largo Treves n.5 presso lo studio dell'avv. Roberto Galvagno che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di nuovo difensore del 12.5.2017,
Appellante
CONTRO
(P.I ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in via Carlo Poma n.4 presso lo studio degli avv.ti Marco Baliva e Silvia Pt_1
Baliva che la rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,
Appellata
OGGETTO: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Roma emessa il 23.03.2018 nel giudizio R.G.N.35079/15.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, (in avanti solo ) impugnava Parte_2 Parte_1
l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato risolto il contratto di locazione finanziaria n. AL3091070121 del 28.5.2009, intercorso con , e l'aveva Controparte_2 condannata al rilascio delle unità Immobiliari site nel Comune di Nizza Monferrato strada Canelli n.14, nella Con consistenza indicata in sentenza, con condanna altresì al pagamento in favore di della complessiva somma di €. 120.150,35 relativa ai canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalle scadenze dei canoni al soddisfo ed all'indennità di occupazione ex art. 1591 cc;
con condanna al pagamento delle spese processuali.
L'impugnazione censurava la motivazione del Tribunale nel capo in cui aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra le parti e l'aveva condannata al rilascio del terreno ed al pagamento di €. 120.150,35.
Il gravame si fondava: sulla eccezione preliminare di mancato mutamento di rito (che avrebbe comportato la mancata ammissione delle richieste istruttorie- ed in particolare di CTU- reiterate in questo grado) e sulla declaratoria di nullità del contratto contenente un tasso di interesse superiore al tasso soglia ed un interesse di mora fissato in 8 punti oltre il tasso dell'Euribor (da ritenersi invalido e fonte di risarcimento ai sensi della sentenza della Commissione Europea n.At.39914 del 3.12.2013).
Concludeva chiedendo, previa sospensione cautelare della sentenza, la riforma della stessa e la declaratoria di nullità del contratto o, in subordine, la trasformazione di leasing oneroso a leasing gratuito.
Con comparsa del 14.11.18, si costituiva , la Controparte_3 quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc ed in ogni caso il rigetto nel merito per assoluta infondatezza.
Con ordinanza del 23.1.2019 la Corte, in altra composizione, rigettava la richiesta di sospensione cautelare della sentenza con condanna della società appellante alla pena pecuniaria di euro duemila.
Verificato il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza cartolare del 2.5.2024, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile prima che infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Nella configurazione assunta dal codice di rito dopo la riforma del 1990, l'appello non è un mezzo con cui sottoporre ad altro giudice l'esame della causa, ma consiste in una revisio prioris istantiae fondata sulla denuncia di specifici vizi di ingiustizia o di nullità della sentenza impugnata;
sicchè l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse ai singoli capi della sentenza il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato. Per questo sulla scorta del consolidato orientamento del S.C. (sent. Sez. Un. 16/2000; n. 3033 del 2013, più di recente, n. 40606/2021)
i motivi di appello devono rispettare il principio della specificità stabilito dall'art. 342 c.p.c. traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Sul punto la giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che l'onere della specificazione dei motivi di appello non può ritenersi assolta mediante la mera riproposizione della domanda, poiché i motivi di gravame, per essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono accompagnare la parte volitiva, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, con una parte argomentativa che contrasti e confuti le ragioni addotte dal primo giudice. I motivi qui formulati non censurano capi specifici della sentenza ma ripropongono l'originaria lettura dei fatti di causa già esaminati e superati dalla sentenza impugnata.
Ciò detto l'appello è infondato anche nel merito e va rigettato per i motivi di seguito riportati.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nel non aver disposto il cambio di rito, da sommario in ordinario, con conseguente limitazione dei diritti istruttori delle parti.
In realtà, osservato che il mutamento di rito rientra nei poteri discrezionali del magistrato, va rilevato che il primo giudice ha ampiamente motivato la decisione sul punto mentre, al contrario, parte appellante non fornisce specifiche contrastanti argomentazioni, limitandosi ad una generica quanto inammissibile contestazione.
Inoltre, come evidenziato da parte appellante, nel giudizio in esame, ove la prova era tutta documentale, non v'era necessità del rito ordinario e la richiesta di ctu formulata è stata correttamente disattesa in quanto esplorativa e non supportata da alcun elemento indiziario.
Si deve poi aggiungere che la motivazione della sentenza impugnata è puntuale nell'indicare le ragioni per le quali tale censura, genericamente formulata, va disattesa: non indica la misura del tasso asseritamente usuraio, né precisa a quale tipo di interesse (convenzionale o moratorio) tale censura sarebbe riferita.
Concludendo che l' “non aveva indicato la misura del tasso asseritamente usurario degli Parte_1 interessi corrisposti ed il periodo in cui si sarebbe verificato il superamento del c.d. tasso soglia”.
Deve oltretutto osservarsi che di usura sopravvenuta non è dato discorrere, per cui, la parte appellante avrebbe dovuto anzitutto specificamente allegare che nel contratto è stato convenuto un tasso che al momento della stipula era al di sopra del “tasso soglia” stabilito dai decreti ministeriali del tempo.
Quanto alla decisione finale, poiché è risultata circostanza pacifica che l'appellante non ha pagato i canoni della locazione finanziaria sin dalla terza rata e che il contratto prevedeva all'art. 19 una clausola risolutiva espressa, il Tribunale ha correttamente dichiarato la risoluzione del contratto (verificatasi di diritto) per inadempimento dell'utilizzatore. Ritenendo irrilevante, ai fini dell'oggetto del presente giudizio, la circostanza che la società appellante avesse ceduto in locazione ad altro soggetto il bene oggetto del contratto (circostanza frapposta dalla società opponente come causa dell'inadempimento, ma certamente inopponibile alla società concedente).
Anche su tale capo l'appello non fornisce elementi ulteriori per ottenere una riforma della sentenza ed anzi ripropone quanto esposto in primo grado e superato dalla analitica motivazione della sentenza.
Per quanto innanzi detto la sentenza va confermata con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo detratta la fase istruttoria non esperita, secondo i valori medi della tariffa vigente per cause di complessità media, valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma ex art. 702 ter cpc nel giudizio Parte_1 iscritto al n. 35079/2015, conferma la stessa e così provvede: - rigetta l'appello;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti Parte_1 di , delle spese del presente grado di Controparte_4 giudizio che liquida in €. 8.500, oltre accessori di legge e di tariffa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Roma, 16.3.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino