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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/09/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del giorno 11 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7856/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il giorno 28/09/1963, C.F.: Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Spina per procura in atti;
C.F._1
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Per_1 di Roma del 22.3.2024 (rep n. 37875/7131);
[...]
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile ovvero in subordine dell'assegno mensile di invalidità dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa decorrenza da accertarsi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza dell'11 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
1 ______________
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, a seguito di integrazione peritale disposta con ordinanza del
03 giugno 2025, ex art. 149 disp att. c.p.c. ed in ragione della nuova documentazione medica prodotta da parte ricorrente in data 30/04/2025 a sostegno dell'intervenuto aggravamento, il C.T.U. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetta la ricorrente (“Diabete Mellito in trattamento misto in buon compenso (HbA1c 6%) ed in assenza di franche complicanze in soggetto ipoacusico, iperteso senza segni di danno d'organo ed in buon compenso emodinamico (FE 62%), con spondilodiscoartrosi del tratto lombosacrale a discreta incidenza funzionale e con sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di media entità”) la rendono invalida nella misura del 77%, con decorrenza “Maggio 2025” , precisando quanto segue “In ordine alla decorrenza deve ritenersi che il relativo stato invalidante utile al raggiungimento della percentuale invalidante come sopra determinata sia da far risalire all'epoca della subentrata diagnosi psichiatrica del 29.04.2025.
Infine, tenendo in dovuta considerazione la giovane età della ricorrente e la possibilità di un miglioramento delle condizioni della stessa con particolare riferimento alla recente insorgenza di sindrome ansioso-depressiva endoreattiva, si ritiene opportuna una revisione del caso nel mese di Maggio 2026” (cfr conclusioni del CTU nella relazione integrativa depositata il 15/07/2025 - in atti).
La relazione di C.T.U. (depositata il 15/07/2025 come integrata e modificata a seguito della nuova documentazione medica acquisita in corso di causa), immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla decorrenza riconosciuta.
Le spese di lite, sia con riferimento al procedimento per ATP sia con riferimento alla presente fase di giudizio, vanno compensate integralmente, avuto riguardo alla natura delle parti nonché alla decorrenza del requisito sanitario solo da ultimo obiettivato e comunque in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa;
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' stante altresì la dichiarazione ex art. 152 disp. CP_1
Att. c.p.c.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.7856/2024 R.G.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
dichiara che è invalida nella misura del 77% a decorrere da Parte_2 maggio 2025 ed è pertanto in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità civile da tale data;
2 compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, in data 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del giorno 11 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7856/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il giorno 28/09/1963, C.F.: Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Spina per procura in atti;
C.F._1
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Per_1 di Roma del 22.3.2024 (rep n. 37875/7131);
[...]
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile ovvero in subordine dell'assegno mensile di invalidità dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa decorrenza da accertarsi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza dell'11 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
1 ______________
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, a seguito di integrazione peritale disposta con ordinanza del
03 giugno 2025, ex art. 149 disp att. c.p.c. ed in ragione della nuova documentazione medica prodotta da parte ricorrente in data 30/04/2025 a sostegno dell'intervenuto aggravamento, il C.T.U. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetta la ricorrente (“Diabete Mellito in trattamento misto in buon compenso (HbA1c 6%) ed in assenza di franche complicanze in soggetto ipoacusico, iperteso senza segni di danno d'organo ed in buon compenso emodinamico (FE 62%), con spondilodiscoartrosi del tratto lombosacrale a discreta incidenza funzionale e con sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di media entità”) la rendono invalida nella misura del 77%, con decorrenza “Maggio 2025” , precisando quanto segue “In ordine alla decorrenza deve ritenersi che il relativo stato invalidante utile al raggiungimento della percentuale invalidante come sopra determinata sia da far risalire all'epoca della subentrata diagnosi psichiatrica del 29.04.2025.
Infine, tenendo in dovuta considerazione la giovane età della ricorrente e la possibilità di un miglioramento delle condizioni della stessa con particolare riferimento alla recente insorgenza di sindrome ansioso-depressiva endoreattiva, si ritiene opportuna una revisione del caso nel mese di Maggio 2026” (cfr conclusioni del CTU nella relazione integrativa depositata il 15/07/2025 - in atti).
La relazione di C.T.U. (depositata il 15/07/2025 come integrata e modificata a seguito della nuova documentazione medica acquisita in corso di causa), immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla decorrenza riconosciuta.
Le spese di lite, sia con riferimento al procedimento per ATP sia con riferimento alla presente fase di giudizio, vanno compensate integralmente, avuto riguardo alla natura delle parti nonché alla decorrenza del requisito sanitario solo da ultimo obiettivato e comunque in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa;
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' stante altresì la dichiarazione ex art. 152 disp. CP_1
Att. c.p.c.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.7856/2024 R.G.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
dichiara che è invalida nella misura del 77% a decorrere da Parte_2 maggio 2025 ed è pertanto in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità civile da tale data;
2 compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, in data 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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