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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 3984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3984 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8205 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, rimessa al Collegio per la decisione il 03/10/2025 tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANTONIO NATALE ( ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dall'avv. GUSTAVO PUGLIESE ( presso cui è C.F._4 elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 03/10/2025 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti. Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia di divorzio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 22/10/2021, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 20/07/1966 dal quale erano nati due figli, il Per_1
Per_ 19/12/1967 e il 17/06/1971, e di essersi separata con decreto di omologa del 10/09/2008, ove era stato previsto l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno di mantenimento per la moglie pari ad € 1.000,00, l'uso esclusivo della casa coniugale con annesso sottoscala a Pt_1
e l'uso esclusivo del monolocale al piano ammezzato a .
[...] Controparte_3
Rappresentava che tali patti non erano mai stati rispettati dal resistente, per cui aveva adito sia l'autorità giudiziaria civile che penale. Deduceva di essere creditrice del resistente di una somma pari ad € 180.000,00 e che i beni immobili in comunione con siti in Controparte_3
ER non erano stati divisi. Riferiva di non essere economicamente indipendente e di rinunciare all'assegno divorzile e al debito vantato nei confronti del resistente a patto che lo stesso le avesse ceduto il 50% della quota relativa ai predetti immobili. Tanto premesso, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 1.000,0 a titolo di mantenimento della moglie o, in subordine,
l'assegnazione della quota di comproprietà degli immobili facenti capo al resistente, rinunciando in tal caso all'assegno divorzile dovuto dal coniuge.
Con comparsa di risposta, depositata in data 22/01/2024, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che quest'ultima si era limitata ad affermare che gli accordi di separazione non erano mai stati rispettati dal marito senza fornire la prova di ciò e senza fornire la prova del credito di € 180.000,00 vantato nei suoi confronti.
Aggiungeva di aver sempre versato il mantenimento alla moglie e che la richiesta di assegno divorzile era infondata poiché la ricorrente non aveva allegato la prova della sua mancanza di autosufficienza economica. Deduceva di percepire una pensione di circa € 800,00 mensili e di non ricavare nulla dal locale commerciale di cui era comproprietario con la ricorrente, poiché inagibile e abbandonato. Rappresentava di vivere in un piccolo monolocale, mentre la ricorrente era assegnataria dell'immobile al primo piano del medesimo edificio, nel quale conviveva da otto anni con il compagno, il quale percepiva un trattamento pensionistico. Esponeva che la sua situazione economica era peggiorata rispetto all'epoca della separazione poiché non era più titolare di un'attività di ristorazione. Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente o, in subordine, provvedere alla sua riduzione, il rigetto dell'avversa richiesta di assegnazione del 50% delle proprietà con la rinuncia all'assegno divorzile, il rigetto della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza presidenziale del 28/04/2022, il Giudice istruttore, sentite le parti, confermava la disciplina della separazione (cfr. verbale udienza del 28/04/2022). All'esito dell'udienza del 03/10/2025, la causa era rimessa in decisione al Collegio con i termini ridotti
(30+20).
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno costituito dalla separazione personale dei coniugi con decreto di omologa del 10/09/2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Il recente orientamento di legittimità a Sezioni Unite afferma che il riconoscimento dell'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo fornito dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa.
A tal fine, il giudice di merito, quindi, previa comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, deve accertare che l'eventuale squilibrio economico tra le parti sia dipeso, per l'appunto, dal progetto familiare ideato tra i coniugi, alla luce della durata del matrimonio e dell'età della richiedente, avendo quest'ultima sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del ruolo assunto all'interno della famiglia contribuendo alla formazione del patrimonio e a quello dell'altro coniuge (cfr. Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287).
Con riguardo al caso di specie deve in primo luogo evidenziarsi che è incontestato che gli immobili di cui le parti sono comproprietarie non risultano produttivi di reddito e che la ricorrente sia casalinga, mentre il resistente percettore di pensione dell'importo di euro 890,00 mensili, avendo entrambi in uso quali abitazioni immobili in comproprietà. Ciò posto, alcuna attività istruttoria essendo stata espletata dalle parti , deve senz'altro disattendersi la domanda di assegno divorzile sotto il profilo compensativo, potendo, per l'assenza di mezzi economici a disposizione della ricorrente, riconoscere in suo favore , tenuto conto della durata del matrimonio e della disparità reddituale, sotto il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, un importo di euro 150,00 mensili in favore della ricorrente oltre rivalutazione annuale.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASERTA-
PUCCIANIELLO il 20/07/1966 da , nato a [...] il Controparte_1
08/04/1945, e , nata a [...]-MEZZANO (CE) il 13/08/1948; Parte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAGIOVE di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 12, Parte
II, Serie A, Anno 1966);
3. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente versando un assegno divorzile pari ad € 150,00 oltre rivalutazione annuale;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 7/12/2025 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8205 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, rimessa al Collegio per la decisione il 03/10/2025 tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANTONIO NATALE ( ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dall'avv. GUSTAVO PUGLIESE ( presso cui è C.F._4 elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 03/10/2025 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti. Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia di divorzio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 22/10/2021, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 20/07/1966 dal quale erano nati due figli, il Per_1
Per_ 19/12/1967 e il 17/06/1971, e di essersi separata con decreto di omologa del 10/09/2008, ove era stato previsto l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno di mantenimento per la moglie pari ad € 1.000,00, l'uso esclusivo della casa coniugale con annesso sottoscala a Pt_1
e l'uso esclusivo del monolocale al piano ammezzato a .
[...] Controparte_3
Rappresentava che tali patti non erano mai stati rispettati dal resistente, per cui aveva adito sia l'autorità giudiziaria civile che penale. Deduceva di essere creditrice del resistente di una somma pari ad € 180.000,00 e che i beni immobili in comunione con siti in Controparte_3
ER non erano stati divisi. Riferiva di non essere economicamente indipendente e di rinunciare all'assegno divorzile e al debito vantato nei confronti del resistente a patto che lo stesso le avesse ceduto il 50% della quota relativa ai predetti immobili. Tanto premesso, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 1.000,0 a titolo di mantenimento della moglie o, in subordine,
l'assegnazione della quota di comproprietà degli immobili facenti capo al resistente, rinunciando in tal caso all'assegno divorzile dovuto dal coniuge.
Con comparsa di risposta, depositata in data 22/01/2024, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che quest'ultima si era limitata ad affermare che gli accordi di separazione non erano mai stati rispettati dal marito senza fornire la prova di ciò e senza fornire la prova del credito di € 180.000,00 vantato nei suoi confronti.
Aggiungeva di aver sempre versato il mantenimento alla moglie e che la richiesta di assegno divorzile era infondata poiché la ricorrente non aveva allegato la prova della sua mancanza di autosufficienza economica. Deduceva di percepire una pensione di circa € 800,00 mensili e di non ricavare nulla dal locale commerciale di cui era comproprietario con la ricorrente, poiché inagibile e abbandonato. Rappresentava di vivere in un piccolo monolocale, mentre la ricorrente era assegnataria dell'immobile al primo piano del medesimo edificio, nel quale conviveva da otto anni con il compagno, il quale percepiva un trattamento pensionistico. Esponeva che la sua situazione economica era peggiorata rispetto all'epoca della separazione poiché non era più titolare di un'attività di ristorazione. Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente o, in subordine, provvedere alla sua riduzione, il rigetto dell'avversa richiesta di assegnazione del 50% delle proprietà con la rinuncia all'assegno divorzile, il rigetto della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza presidenziale del 28/04/2022, il Giudice istruttore, sentite le parti, confermava la disciplina della separazione (cfr. verbale udienza del 28/04/2022). All'esito dell'udienza del 03/10/2025, la causa era rimessa in decisione al Collegio con i termini ridotti
(30+20).
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno costituito dalla separazione personale dei coniugi con decreto di omologa del 10/09/2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Il recente orientamento di legittimità a Sezioni Unite afferma che il riconoscimento dell'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo fornito dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa.
A tal fine, il giudice di merito, quindi, previa comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, deve accertare che l'eventuale squilibrio economico tra le parti sia dipeso, per l'appunto, dal progetto familiare ideato tra i coniugi, alla luce della durata del matrimonio e dell'età della richiedente, avendo quest'ultima sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del ruolo assunto all'interno della famiglia contribuendo alla formazione del patrimonio e a quello dell'altro coniuge (cfr. Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287).
Con riguardo al caso di specie deve in primo luogo evidenziarsi che è incontestato che gli immobili di cui le parti sono comproprietarie non risultano produttivi di reddito e che la ricorrente sia casalinga, mentre il resistente percettore di pensione dell'importo di euro 890,00 mensili, avendo entrambi in uso quali abitazioni immobili in comproprietà. Ciò posto, alcuna attività istruttoria essendo stata espletata dalle parti , deve senz'altro disattendersi la domanda di assegno divorzile sotto il profilo compensativo, potendo, per l'assenza di mezzi economici a disposizione della ricorrente, riconoscere in suo favore , tenuto conto della durata del matrimonio e della disparità reddituale, sotto il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, un importo di euro 150,00 mensili in favore della ricorrente oltre rivalutazione annuale.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASERTA-
PUCCIANIELLO il 20/07/1966 da , nato a [...] il Controparte_1
08/04/1945, e , nata a [...]-MEZZANO (CE) il 13/08/1948; Parte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAGIOVE di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 12, Parte
II, Serie A, Anno 1966);
3. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente versando un assegno divorzile pari ad € 150,00 oltre rivalutazione annuale;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 7/12/2025 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio